§ 71.3.153 - Legge 26 luglio 1984, n. 407.
Adeguamento, tassazione e ripartizione delle indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:26/07/1984
Numero:407


Sommario
Art. 1.      L'articolo 133 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive [...]
Art. 2.      L'articolo 138 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive [...]
Art. 3.      L'articolo 142 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive [...]
Art. 4.      L'articolo 154 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive [...]
Art. 5.      E' soppresso il terzo comma dell'art. 134 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre [...]
Art. 6.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 1.900 milioni annue, si provvede con l'aliquota delle maggiori entrate previste per tassa erariale a carico delle parti [...]
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 71.3.153 - Legge 26 luglio 1984, n. 407.

Adeguamento, tassazione e ripartizione delle indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

(G.U. 2 agosto 1984, n. 212).

 

     Art. 1.

     L'articolo 133 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede è dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennità di trasferta. Tale indennità spetta per il viaggio di andata e per quello di ritorno ed è stabilita, per gli atti di notificazione, nella seguente misura:

     a) fino a sei chilometri: lire 1.500;

     b) fino a dodici chilometri: lire 2.800;

     c) fino a diciotto chilometri: lire 3.800;

     d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di lire 800.

     Per gli atti di esecuzione, l'indennità è dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia di quella prevista dal precedente comma.

     L'indennità non è dovuta per la notificazione eseguita per mezzo del servizio postale.

     Per il protesto di cambiali e di titoli alle stesse equiparati, si applicano le norme di cui all'art. 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e per le trasferte in materia penale le norme di cui all'art. 142 del presente decreto.

     Annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica - su proposta formulata dal Ministro di grazia e giustizia, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica - l'importo della indennità di trasferta potrà essere variato tenendo conto delle modificazioni, accertate dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel triennio precedente".

 

          Art. 2.

     L'articolo 138 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Le cancellerie giudiziarie, nei campioni civili e penali, nelle note delle spese da recuperare e nelle distinte di versamento da trasmettere agli uffici del registro, indicano l'ammontare delle somme da recuperare per diritti e per indennità di trasferta complessivamente spettanti agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, nonché i diritti spettanti ai coadiutori.

     L'ufficio del registro, previa ritenuta della tassa del dieci per cento di cui all'art. 154, versa alla fine di ogni mese tali somme direttamente all'ufficiale giudiziario dirigente. Nell'eseguire il versamento, l'ufficio del registro deve indicare il numero del campione, la parte debitrice, le singole trattenute operate.

     Di ciascun versamento, con le suddette indicazioni, l'ufficio del registro dà avviso al capo dell'ufficio da cui dipendono gli ufficiali giudiziari affinché si assicuri che le somme pagate siano immediatamente iscritte nel registro cronologico.

     L'ammontare delle somme è attribuito per il quarantacinque per cento all'ufficiale giudiziario, per il quarantacinque per cento all'aiutante e per il dieci per cento al coadiutore.

     La parte attribuita all'ufficiale giudiziario e all'aiutante è destinata per il quaranta per cento ai diritti e per il rimanente sessanta per cento alle indennità di trasferta. La parte attribuita ai coadiutori è destinata unicamente ai diritti.

     Nelle sedi dove manchi l'aiutante ufficiale giudiziario, il quarantacinque per cento ad esso spettante è attribuito all'ufficiale giudiziario, il quale destinerà il quaranta per cento ai diritti e il sessanta per cento alle indennità di trasferta".

 

          Art. 3.

     L'articolo 142 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Le spese relative alle notificazioni e comunicazioni che in materia penale sono eseguite per mezzo del servizio postale sono anticipate dallo Stato all'ufficiale giudiziario. L'ufficiale giudiziario preleva le somme necessarie dal fondo spese di ufficio che viene bimestralmente reintegrato mediante mandato di pagamento (mod. 12).

     I diritti spettanti all'ufficiale giudiziario in materia penale sono compresi fra le spese di giustizia e sono ripetibili soltanto nella liquidazione finale a carico dei condannati alle spese del procedimento, eccetto che siano posti a carico delle parti private a termini dell'art. 419 del codice di procedura penale o per rinvio concesso prima del dibattimento: in tali casi le parti devono effettuare un congruo deposito in cancelleria.

     Le indennità di trasferta in materia penale, recuperate con le spese di giustizia e trasmesse all'ufficio del registro ai sensi dell'art. 138, sono da detto ufficio versate in conto entrate eventuali del Tesoro.

     L'ufficiale giudiziario, a titolo di rimborso spese per le trasferte eseguite in materia penale, percepisce, per gli atti ritualmente compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede, l'indennità di trasferta prevista dall'art. 133. Questa è corrisposta dallo Stato, forfettariamente, per ciascun atto nella misura di lire 400, compresa la maggiorazione per l'urgenza.

     Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennità è corrisposta dallo Stato, rispettivamente, nella misura di lire 1.000 e di lire 1.500.

     Quando la trasferta viene eseguita per atti di notificazione relativi allo stesso processo, se i luoghi dove la notificazione deve essere eseguita distano fra di loro meno di 500 metri, spetta all'ufficiale giudiziario una sola indennità.

     L'importo complessivo delle indennità forfettarie viene corrisposto mensilmente dall'ufficio del registro e, a cura dell'ufficiale giudiziario dirigente, è ripartito tra i pubblici ufficiali che hanno eseguito le trasferte, in proporzione del numero di atti eseguiti da ciascuno di essi.

     L'ufficio del registro esercita sui mandati un controllo esclusivamente estrinseco e formale.

     Nei mesi di giugno e di dicembre di ciascun anno, il capo dell'ufficio giudiziario indica, sulla base di segnalazioni semestrali delle cancellerie, quali singole decurtazioni devono operarsi in conseguenza di atti non ritualmente eseguiti".

 

          Art. 4.

     L'articolo 154 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Gli ufficiali giudiziari sono tenuti a versare allo Stato una tassa del dieci per cento sui diritti e sulle indennità di trasferta per gli atti o per le commissioni da loro compiuti.

     Eguale tassa è dovuta dalle parti sugli stessi diritti ed indennità, in aggiunta all'eventuale imposta di bollo dovuta per la quietanza.

     La tassa del dieci per cento di cui ai precedenti commi è corrisposta mediante applicazione, a cura degli ufficiali giudiziari, di marche del valore corrispondente, sull'originale degli atti notificati od eseguiti, con le modalità stabilite per l'imposta di bollo dovuta per la quietanza. In caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste dal testo unico sulla imposta di bollo.

     Per gli atti o commissioni che non abbiano dato luogo a formazione di originale, l'applicazione delle marche è fatta sulla matrice dell'apposito bollettario.

     La somma fissa che i richiedenti sono tenuti a corrispondere per ogni originale di atto a norma dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 380, è stabilita in lire cinquanta, detta somma non è dovuta per l'atto di protesto cambiario.

     In relazione a particolare esigenza di servizio, è facoltà del Ministero delle finanze, su proposta del Ministero di grazia e giustizia, di consentire che il pagamento della tassa del dieci per cento e della somma fissa di cui al comma precedente sia effettuato in modo virtuale.

     L'ufficiale giudiziario, il quale in qualsiasi modo riscuota dalle parti l'ammontare totale o parziale della tassa da lui dovuta, è punito con l'ammenda disciplinare".

 

          Art. 5.

     E' soppresso il terzo comma dell'art. 134 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

 

          Art. 6.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 1.900 milioni annue, si provvede con l'aliquota delle maggiori entrate previste per tassa erariale a carico delle parti di cui al precedente art. 4.

 

          Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.