§ 98.1.30369 - D.P.R. 5 giugno 1965, n. 757.
Norme sul trattamento economico degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.


Settore:Normativa nazionale
Data:05/06/1965
Numero:757


Sommario
Art. unico.      Con effetto dal 1° marzo 1966, in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, terzo comma, della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. [...]


§ 98.1.30369 - D.P.R. 5 giugno 1965, n. 757.

Norme sul trattamento economico degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

(G.U. 10 luglio 1965, n. 170)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268, concernente delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio e per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. unico.

     Con effetto dal 1° marzo 1966, in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, terzo comma, della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato con legge 11 giugno 1962, n. 546, è integrato e modificato come segue:

Art. 123. - è aggiunto: "10) il diritto di carteggio".

Art. 132.-bis. sono soppresse le parole: "e non è computabile ai fini dell'indennità integrativa e dei versamenti all'Erario".

Art. 148. - le parole: "con la percezione dei diritti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 123" sono sostituite con le parole: "con la percezione dei diritti di cui all'art. 123".

Art. 169. - sono soppresse le parole: "escluso il diritto fisso postale".