§ 71.3.9b - Legge 11 giugno 1962, n. 546.
Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:11/06/1962
Numero:546


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 7 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 101 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229 è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'art. 102 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente
Art. 4.      L'art. 104 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente
Art. 5.      Il primo comma dell'art. 116 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente
Art. 6.      L'ultimo comma dell'art. 120 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dai seguenti commi
Art. 7.      L'art. 123 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente
Art. 8.      L'art. 124 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente
Art. 9.      Il primo comma dell'art. 125 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente
Art. 10.      Gli articoli 126, 127, 128 e 129 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti
Art. 11.      Il primo comma dell'art. 130 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente
Art. 12.      Il primo e il secondo comma dell'art. 131 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti commi
Art. 13.      Dopo l'art. 132 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è inserito il seguente
Art. 14.      L'art. 133 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente
Art. 15.      Il primo ed il secondo comma dell'art. 136 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti commi
Art. 16.      Il primo ed il terzo comma dell'art. 138 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti
Art. 17.      L'art. 146 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente
Art. 18.      Il primo comma dell'art. 147 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dai seguenti
Art. 19.      Il primo ed il secondo comma dell'art. 148 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti commi
Art. 20.      Il primo, il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'art. 149 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti
Art. 21.      Il primo comma dell'art. 150 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente
Art. 22.      E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 154 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229
Art. 23.      Il testo dell'art. 155 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente
Art. 24.      Dopo l'art. 155 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è inserito il seguente
Art. 25.      Il secondo comma dell'art. 156 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente
Art. 26.      Il primo comma dell'art. 158 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente
Art. 27.      Il primo comma dell'art. 161 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente
Art. 28.      Il secondo comma dell'art. 167 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente
Art. 29.      Il primo comma dell'art. 168 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente
Art. 30.      Gli articoli 169 e 171 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti
Art. 31.      E' abrogato l'art. 174 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229
Art. 32.      Tra il quarto ed il quinto comma dell'art. 154 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è inserito il seguente
Art. 33.      Per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono partecipare ai concorsi per aiutante ufficiale giudiziario, tutti coloro i quali, [...]
Art. 34.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 130.000.000 annue si provvederà con l'aumento della somma fissa prevista dal precedente art. 32
Art. 35.      La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Art. 36.      Il Governo è autorizzato a coordinare in un testo unico le norme di cui al decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, con quelle di cui alla presente legge


§ 71.3.9b - Legge 11 giugno 1962, n. 546.

Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

(G.U. 27 giugno 1962, n. 161).

 

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 7 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

     "L'esame ha luogo in Roma, davanti ad una Commissione nominata di volta in volta dal Ministro e composta:

     1) dal direttore generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli affari generali, che la presiede;

     2) dal direttore capo dell'ufficio del personale degli ufficiali giudiziari;

     3) dal direttore capo dell'ufficio dei servizi degli ufficiali giudiziari;

     4) da un magistrato di appello addetto al Ministero con funzioni ispettive;

     5) da un ufficiale giudiziario che abbia compiuto almeno quindici anni di servizio"

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 101 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229 è sostituito dal seguente:

     "Il numero complessivo degli ufficiali giudiziari è di 1.550; essi sono addetti all'ufficio unico costituito nelle sedi capoluogo di distretto o di circondario rispettivamente presso la Corte di appello o presso il Tribunale ovvero, nelle altre sedi, alla Pretura".

 

          Art. 3.

     L'art. 102 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

     Art. 102. - "Qualora in un ufficio giudiziario sia disposta riduzione dei posti assegnati in organico, sono trasferiti ad altra sede l'ufficiale o gli ufficiali giudiziari assegnati alla sede per ultimi".

 

          Art. 4.

     L'art. 104 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

     Art. 104 - "L'ufficiale giudiziario non può ricevere richieste di atti fuori dell'ufficio.

     Le richieste debbono essere fatte dalla parte, personalmente o a mezzo di procuratore, all'ufficiale giudiziario o, dove esiste, al dirigente o all'ufficiale giudiziario preposto al competente ramo di servizio, durante l'orario di ufficio.

     L'ufficiale giudiziario è autorizzato a ricevere le richieste regolarmente pervenutegli a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, qualora le medesime provengano da un ufficio postale di un Comune o mandamento diverso da quello in cui egli risiede.

     Il Presidente della Corte, su proposta del capo dell'Ufficio, disciplina con decreto all'inizio di ogni anno l'orario di accettazione delle richieste in relazione alle esigenze di servizio.

     La richiesta pervenuta per posta fuori dell'orario di ufficio sarà considerata a tutti gli effetti come se fosse pervenuta entro il successivo orario utile.

     L'ufficiale giudiziario provvede a iscrivere la richiesta di cui al precedente comma nell'apposito cronologico e nel registro di cui al n. 5 dell'art. 116 e il deposito nel registro di cui al n. 6 dello stesso articolo.

     L'aiutante ufficiale giudiziario può ricevere le richieste soltanto se l'ufficio sia privo dell'ufficiale giudiziario ".

 

          Art. 5.

     Il primo comma dell'art. 116 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

     "L'ufficiale giudiziario deve tenere i seguenti registri conformi ai modelli che sono stabiliti con decreto ministeriale:

     1) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile ed amministrativa;

     2) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia penale;

     3) registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale;

     4) registro cronologico per i protesti cambiari;

     5) registro delle richieste che pervengono a mezzo del servizio postale;

     6) registro per i depositi di somme".

 

          Art. 6.

     L'ultimo comma dell'art. 120 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dai seguenti commi:

     "Le ispezioni ai servizi degli ufficiali giudiziari, anche quando si tratti di uffici unici, sono eseguite da magistrati ispettori, che vi procedono da soli o con l'assistenza, autorizzata dall'ispettore generale, di un cancelliere ispettore o di un ufficiale giudiziario, al quale compete, nei casi previsti dalla legge, l'indennità di missione determinata ai sensi dell'art. 32, ultimo comma.

     Alle stesse ispezioni negli uffici di pretura possono procedere da soli anche i cancellieri ispettori".

     E' abrogata la legge 24 dicembre 1959, n. 1187.

 

          Art. 7.

     L'art. 123 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

     Art. 123 - "Costituiscono proventi degli ufficiali giudiziari:

     1) il diritto di cronologico;

     2) il diritto di copia;

     3) il diritto fisso postale;

     4) il diritto di chiamata di causa;

     5) il diritto di notificazione;

     6) il diritto di redazione di verbale;

     7) il diritto di protesto cambiario;

     8) il diritto di vacazione;

     9) il diritto di assistenza ad atti di ufficio del magistrato o del cancelliere".

 

          Art. 8.

     L'art. 124 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

     Art. 124. - "Per l'iscrizione di ogni atto in uno dei registri di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'art. 116 è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di cronologico nella misura di lire 20".

 

          Art. 9.

     Il primo comma dell'art. 125 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

     "Per le copie di cui all'art. 111, nonchè per le copie delle comunicazioni di cui all'art. 136 del Codice di procedura civile, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di copia nella misura di lire 20 per ogni pagina".

 

          Art. 10.

     Gli articoli 126, 127, 128 e 129 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti:

     Art. 126 - "Quando la notificazione degli atti è compiuta per mezzo del servizio postale all'ufficiale giudiziario è dovuto, oltre al rimborso della relativa spesa, il diritto fisso postale di lire 40".

     Art. 127 - "Per ogni causa è dovuto una sola volta il diritto di chiamata nella misura di lire 120".

     Art. 128 - " Per la notificazione di ogni copia di atto è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di notificazione nella misura di lire 80".

     Art. 129 - "Per ogni atto che importi la redazione di un processo verbale, escluso il caso previsto dall'art. 130, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto nella misura seguente:

     a) per gli atti relativi ad affari di valore sino a lire 100.000, lire 200;

     b) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire un milione, lire 500;

     c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a lire un milione o di valore indeterminabile, lire 800".

 

          Art. 11.

     Il primo comma dell'art. 130 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

     "Per ogni atto di protesto cambiario è dovuto il diritto di protesto nella misura seguente:

     a) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati, di valore fino a lire 20.000, lire 40;

     b) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati di valore superiore a lire 20.000, lire 80".

 

          Art. 12.

     Il primo e il secondo comma dell'art. 131 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti commi:

     "Per gli atti per i quali è prevista la redazione del processo verbale, eseguiti in tutto o in parte nei giorni feriali dopo le ore 14 e prima delle ore di inizio delle notificazioni indicate nell'art. 147 del Codice di procedura civile, ovvero nei giorni festivi, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di vacazione per il periodo di tempo effettivamente impiegato.

     Ogni vacazione ha la durata di due ore e comporta il diritto di lire 40".

 

          Art. 13.

     Dopo l'art. 132 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è inserito il seguente:

     Art. 132 bis - "Quando la richiesta pervenga a mezzo del servizio postale, all'ufficiale giudiziario spetta, oltre al rimborso delle spese relative a tutta la corrispondenza che si rende necessaria per l'espletamento della richiesta e per dare notizia alla parte interessata dell'esito di essa, il diritto di carteggio nella misura di lire 300. Tale diritto non è dovuto quando la richiesta provenga da una pubblica Amministrazione e non è computabile ai fini dell'indennità integrativa e dei versamenti all'Erario".

 

          Art. 14.

     L'art. 133 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

     Art. 133 bis - "Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede è dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennità di trasferta. Tale indennità spetta per il viaggio di andata e ritorno ed è stabilita nella misura di lire 20 per ogni chilometro. In ogni caso non sarà inferiore ad un minimo di 140 lire.

     L'indennità non è dovuta per la notificazione eseguita a mezzo del servizio postale".

 

          Art. 15.

     Il primo ed il secondo comma dell'art. 136 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti commi:

     "Per tutti gli atti che, per espressa disposizione di legge e per volontà delle parti debbono essere eseguiti nello stesso giorno della richiesta o in quello successivo, i diritti e l'indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario, esclusa la indennità di trasferta eventualmente dovuta per il deposito dei verbali di pignoramento nella cancelleria del giudice della esecuzione, sono aumentati della metà.

     La richiesta di urgenza deve essere scritta e firmata dalla parte richiedente con l'indicazione della data. Essa deve essere fatta sull'atto originale che si restituisce alla parte o sulla matrice del registro per i depositi di somme o separatamente in carta libera, per gli atti che importino la redazione di processo verbale, ma in tal caso deve risultare dal contesto dell'atto e la richiesta deve essere allegata al verbale".

 

          Art. 16.

     Il primo ed il terzo comma dell'art. 138 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti:

     "Le cancellerie giudiziarie, nei campioni civili e penali, nelle note delle spese da recuperare e nelle distinte di versamento che trasmettono agli uffici del registro indicano distintamente il diritto fisso postale, gli altri diritti e la indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari, nonchè il diritto fisso postale, gli altri diritti e le indennità di trasferta spettanti agli aiutanti ufficiali giudiziari.

     L'ufficio del registro, previa ritenuta della tassa del dieci per cento di cui all'art. 154, versa alla fine di ogni mese le somme recuperate, che dai campioni civili, penali ed amministrativi risultano di spettanza dell'ufficiale giudiziario e dell'aiutante, direttamente all'ufficiale giudiziario, o dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente. Nell'eseguire il versamento l'ufficio del registro deve indicare il numero del campione, la parte debitrice, le singole trattenute operate e deve distinguere, tanto per le somme di spettanza dell'ufficiale giudiziario quanto per quelle di spettanza dell'aiutante, la parte che si riferisce alle indennità di trasferta e quella che si riferisce ai diritti fissi postali".

     E' soppresso il secondo comma dell'art. 138.

 

          Art. 17.

     L'art. 146 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

     Art. 146 - "Le somme riscosse per diritti, indennità di trasferta e percentuale sono amministrate dall'ufficiale giudiziario o, dove esiste, dall'ufficiale giudiziario dirigente, il quale ne è l'unico responsabile. In caso di mancanza o d'impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigente, provvede alla sostituzione il capo dell'ufficio giudiziario.

     L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente deve detrarre per le spese d'ufficio il dieci per cento delle somme di cui al comma precedente. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo.

     Qualora l'importo delle somme di cui ai precedenti commi sia di notevole entità, il capo dell'ufficio giudiziario può disporne il deposito in conto corrente postale o bancario".

 

          Art. 18.

     Il primo comma dell'art. 147 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dai seguenti:

     "Gli ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio, esclusi quelli assegnati in soprannumero ai sensi dell'art. 20, terzo comma, debbono ripartire tra loro in quote uguali i diritti, detratte prima le spese di cui al secondo comma dell'art. 146, nella misura dovuta sui diritti medesimi poi le somme spettanti agli ufficiali giudiziari ai sensi dell'art. 167 e, successivamente, l'importo del trattamento economico da corrispondere al detto personale in soprannumero.

     Tutti gli ufficiali giudiziari, addetti allo stesso ufficio debbono ripartire tra loro in quote uguali la percentuale di cui all'art. 122, n. 2, detratte prima le spese di cui al secondo comma dell'art. 146 nella misura dovuta sulla percentuale medesima e, successivamente, la terza parte spettante agli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi dell'art. 167, primo comma, n. 2".

     Sono soppressi il quarto e quinto comma dell'art. 147.

 

          Art. 19.

     Il primo ed il secondo comma dell'art. 148 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti commi:

     "All'ufficiale giudiziario che, con la percezione dei diritti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 123, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale sui diritti medesimi, non venga a conseguire l'importo dello stipendio iniziale spettante all'impiegato civile dello Stato avente la qualifica di vice segretario, compete a carico dell'Erario una indennità integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo. Tale importo può essere progressivamente elevato all'ammontare degli stipendi iniziali spettanti agli impiegati civili dello Stato aventi qualifiche di segretario aggiunto e di segretario, previo parere favorevole della Commissione di vigilanza e di disciplina, decorso il corrispondente periodo di servizio richiesto per l'ammissione allo scrutinio degli impiegati civili dello Stato per il conseguimento delle suddette qualifiche.

     Gli importi di cui al precedente comma sono suscettibili di aumenti periodici costanti, nei limiti, con le norme e alle condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato; detti aumenti sono concessi con decreto del Presidente della Corte di appello, sentita la Commissione di vigilanza e di disciplina".

 

          Art. 20.

     Il primo, il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'art. 149 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti:

     "L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, il dirigente, nei primi venti giorni di ogni mese presenta al capo dell'ufficio lo stato relativo ai diritti computabili ai fini dell'art. 148, percepiti nel mese precedente, e, nel caso di cui all'art. 147, il verbale di riparto, richiedendo la liquidazione delle indennità integrative, se dovute.

     Il capo dell'ufficio controllata l'esatta corrispondenza dei dati segnati nello stato con quelli risultanti dai registri ed accertata la regolare tenuta dei medesimi, appone sui registri, immediatamente dopo l'ultima annotazione del mese precedente, la firma, il sigillo dell'ufficio, nonchè il visto di conformità sullo stato. Entro cinque giorni dalla presentazione dello stato e dell'eventuale verbale di riparto, di cui al primo comma, il capo dell'ufficio procede, in base ai dati accertati ed alle risultanze dello stato matricolare, alla liquidazione della indennità integrativa eventualmente dovuta a ciascuno, tenuto conto delle eccedenze verificatesi nei mesi precedenti e ordina il pagamento della suddetta indennità. Copia dell'ordinativo di pagamento deve essere conservata in cancelleria.

     I dati risultanti dallo stato sono, a cura del cancelliere trascritti in un registro riassuntivo dei proventi degli ufficiali giudiziari, conforme al modello prescritto dal Ministero".

 

          Art. 21.

     Il primo comma dell'art. 150 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

     "L'ufficiale giudiziario, qualora presti contemporaneo servizio in più uffici, presenta ai capi di ufficio gli stati relativi ai diritti percepiti in ciascuna sede e, nel caso di cui all'art. 147, i verbali di riparto. Ai fini dell'indennità integrativa, si tiene conto soltanto dello stato e dell'eventuale verbale di riparto dai quali l'importo dei diritti risulti maggiore".

 

          Art. 22.

     E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 154 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229.

 

          Art. 23.

     Il testo dell'art. 155 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

     Art. 155 - "Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini della indennità integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale, superi annualmente l'importo dello stipendio annuo, al secondo aumento periodico, spettante all'impiegato civile dello Stato avente la qualifica di segretario principale, l'ufficiale giudiziario deve versare all'Erario il cinquanta per cento della parte dei diritti che ecceda detto importo: la percentuale della tassa da versare è elevata al settanta per cento per la parte dei diritti che ecceda l'importo dello stipendio annuo all'ottavo aumento periodico spettante all'impiegato civile dello Stato avente la qualifica di segretario capo".

 

          Art. 24.

     Dopo l'art. 155 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è inserito il seguente:

     Art. 155 bis - "Il capo dell'ufficio, sulla base dei dati risultanti dallo stato relativo ai diritti di cui all'art. 149, determina la somma dovuta all'Erario sulla parte dei diritti eccedenti i limiti di cui all'art. 155, tenuto conto dei diritti computati e delle tasse versate nei mesi precedenti e ne indica l'importo sullo stato suddetto.

     L'importo della tassa dovuta deve essere versato a cura dell'ufficiale giudiziario o, dove esiste, dall'ufficiale giudiziario dirigente, entro il mese successivo a quello cui si riferisce, all'Ufficio del registro, al quale deve essere trasmesso un esemplare dello stato dei proventi. Detto importo o gli estremi del versamento debbono essere annotati nel registro di cui al terzo comma dell'art. 149".

 

          Art. 25.

     Il secondo comma dell'art. 156 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

     "L'Ufficio del registro, dopo gli opportuni accertamenti sulla esattezza delle annotazioni fatte e sulla regolarità dei versamenti eseguiti nell'anno, liquida la somma spettante all'Erario in base agli articoli precedenti".

 

          Art. 26.

     Il primo comma dell'art. 158 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

     "Quando l'ufficiale giudiziario presti contemporaneo servizio in più uffici, per stabilire l'ammontare della tassa dovuta all'Erario ai sensi dell'art. 155, si calcolano cumulativamente tutti i diritti percepiti in ciascun ufficio".

 

          Art. 27.

     Il primo comma dell'art. 161 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

     "Il numero complessivo degli aiutanti ufficiali giudiziari è di 1.600. La pianta organica per ogni ufficio è stabilita con decreto motivato del Ministro".

 

          Art. 28.

     Il secondo comma dell'art. 167 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

     "L'importo dei diritti e delle indennità recuperati spettanti agli aiutanti ufficiali giudiziari deve essere ripartito insieme con gli altri proventi, riscossi nel mese; la percentuale di cui al comma precedente spetta all'aiutante ufficiale giudiziario che abbia prestato effettivo servizio nell'ultimo giorno del bimestre cui si riferisce la percentuale stessa".

 

          Art. 29.

     Il primo comma dell'art. 168 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

     "Gli aiutanti ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio debbono ripartire tra loro in quote uguali i diritti, nonchè la parte di percentuale sui crediti recuperati dall'Erario loro spettante, al netto delle spese di ufficio dovute nella misura del dieci per cento e detratte ai sensi dell'art. 147".

 

          Art. 30.

     Gli articoli 169 e 171 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti:

     Art. 169 - "All'aiutante ufficiale giudiziario che con i diritti percepiti, escluso il diritto fisso postale, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale sui diritti computabili, non venga a conseguire l'importo dello stipendio iniziale spettante all'impiegato civile dello Stato avente la qualifica di applicato aggiunto, compete a carico dell'Erario una indennità integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo. Tale importo può essere progressivamente elevato fino all'ammontare degli stipendi iniziali spettanti agli impiegati civili dello Stato aventi qualifiche di applicato e di archivista, previo parere favorevole della Commissione di vigilanza e di disciplina, decorso il periodo di servizio richiesto per l'ammissione allo scrutinio degli impiegati civili dello Stato per il conseguimento delle suddette qualifiche.

     Si applicano all'aiutante ufficiale giudiziario le disposizioni di cui al secondo ed al terzo comma dell'art. 148.

     Per la liquidazione dell'indennità integrativa l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente esegue le prescrizioni di cui al primo comma dell'art. 149 anche nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello stesso art. 149 e negli articoli da 150 a 152".

     Art. 171 - "Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui all'art. 154.

     Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, superi annualmente l'importo dello stipendio annuo, al secondo aumento periodico, spettante all'impiegato civile dello Stato avente la qualifica di archivista capo, l'aiutante ufficiale giudiziario deve versare all'Erario il cinquanta per cento della parte dei diritti che ecceda detto importo; la percentuale della tassa da versare è elevata al settanta per cento per la parte dei diritti che ecceda l'importo dello stipendio annuo al secondo aumento periodico spettante all'impiegato civile dello Stato avente la qualifica di segretario principale.

     Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni contenute negli articoli 155 bis, 156, 157, 158 e 159".

 

          Art. 31.

     E' abrogato l'art. 174 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229.

 

          Art. 32.

     Tra il quarto ed il quinto comma dell'art. 154 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è inserito il seguente:

     "La somma fissa che i richiedenti sono tenuti a corrispondere per ogni originale di atto a norma dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 380, è stabilita in lire cinquanta; detta somma non è dovuta per l'atto di protesto cambiario".

     Il quinto comma dell'art. 154 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal seguente:

     "In relazione a particolari esigenze di servizio, è in facoltà del Ministero delle finanze, su proposta del Ministero di grazia e giustizia, di consentire che il pagamento della tassa del 10 per cento e della somma fissa di cui al comma precedente sia effettuato in modo virtuale".

 

Disposizioni transitorie e finali

 

          Art. 33.

     Per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono partecipare ai concorsi per aiutante ufficiale giudiziario, tutti coloro i quali, prestando servizio al 31 dicembre 1961 ed essendo in possesso degli altri requisiti richiesti dal decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e non avendo superato il 45° anno di età, prestino servizio presso gli uffici degli ufficiali giudiziari. Vi possono anche partecipare, fino al suddetto limite di età di anni 45 e col possesso dei titoli prescritti, i messi di conciliazione che esercitino o abbiano esercitato le funzioni di ufficiale giudiziario o di aiutante ufficiale giudiziario.

     In favore di tutti i suddetti concorrenti la votazione di cui all'ultimo capoverso dell'art. 160 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, è aumentata di un voto per ogni anno di servizio con un massimo di cinque voti. Agli effetti del computo l'anno iniziato si considera per intero.

     L'aumento del punteggio è deliberato dalla Commissione a favore di ciascun candidato che risulti avervi diritto subito dopo l'attribuzione del voto per la prova orale.

 

          Art. 34.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 130.000.000 annue si provvederà con l'aumento della somma fissa prevista dal precedente art. 32.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 35.

     La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

          Art. 36.

     Il Governo è autorizzato a coordinare in un testo unico le norme di cui al decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, con quelle di cui alla presente legge.