§ 71.3.140 - Legge 3 giugno 1980, n. 240.
Adeguamento della indennità di trasferta per ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, corresponsione di una indennità forfettizzata per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:03/06/1980
Numero:240


Sommario
Art. 1.      L'art. 133 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive [...]
Art. 2.      L'art. 142 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive [...]
Art. 3.      Nell'art. 135, primo comma, dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e [...]
Art. 4.      Il secondo comma dell'art. 146 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, [...]
Art. 5.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i recuperi previsti dall'art. 142, terzo comma, dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali [...]
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 71.3.140 - Legge 3 giugno 1980, n. 240.

Adeguamento della indennità di trasferta per ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, corresponsione di una indennità forfettizzata per la notificazione in materia penale e maggiorazione del fondo spese di ufficio.

(G.U. 14 giugno 1980, n. 162).

 

     Art. 1.

     L'art. 133 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 133. - Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede è dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennità di trasferta. Tale indennità spetta per il viaggio di andata e ritorno ed è stabilita nella misura di lire sessantacinque per ogni chilometro e, in ogni caso, non inferiore a lire cinquecento.

     L'indennità non è dovuta per la notificazione a mezzo del servizio postale.

     Per il protesto di cambiali e di titoli alle stesse equiparati si applicano le norme di cui all'art. 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e per le trasferte in materia penale le norme di cui all'art. 142".

 

          Art. 2.

     L'art. 142 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 142. - Le spese relative alle comunicazioni che in materia penale devono essere eseguite a mezzo del servizio postale sono anticipate dallo Stato all'ufficiale giudiziario. L'ufficiale giudiziario preleva le somme necessarie dal fondo spese di ufficio che viene bimestralmente reintegrato mediante mandato di pagamento (mod. 12).

     I diritti spettanti all'ufficiale giudiziario in materia penale sono compresi fra le spese di giustizia e sono ripetibili soltanto nella liquidazione finale a carico dei condannati alle spese del procedimento, eccetto che siano posti a carico delle parti private a termini dell'art. 419 del codice di procedura penale o per rinvio concesso prima del dibattimento; in tali casi le parti devono effettuare un congruo deposito in cancelleria.

     Le indennità di trasferta in materia penale, recuperate con le spese di giustizia e trasmesse all'ufficio del registro ai sensi dell'art. 138, sono da detto ufficio versate in conto entrate eventuali del Tesoro.

     L'ufficiale giudiziario, a titolo di rimborso spese per le trasferte eseguite in materia penale, percepisce, per gli atti ritualmente compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede, la indennità di trasferta prevista dal primo comma dell'art. 133. Questa viene corrisposta dallo Stato forfettariamente, per ciascun atto, nella misura di lire duecento compresa la maggiorazione per l'urgenza ed è soggetta alla ritenuta di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sul 40% dell'ammontare corrisposto.

     Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri, l'indennità forfettizzata è di lire cinquecento.

     L'indennità non è dovuta per le notificazioni eseguite a mezzo del servizio postale.

     Quando la trasferta viene eseguita per atti di notificazione relativi allo stesso processo, se i luoghi ove la notificazione deve essere eseguita distano fra loro meno di cinquecento metri, spetta all'ufficiale giudiziario una sola indennità.

     L'importo complessivo delle indennità forfettizzate viene corrisposto, mensilmente, dall'ufficio del registro e, a cura dell'ufficiale giudiziario dirigente, è ripartito fra i pubblici ufficiali che hanno eseguito le trasferte in proporzione del numero degli atti eseguito da ciascuno di essi. L'ufficio del registro esercita sui mandati un controllo esclusivamente estrinseco e formale.

     Nei mesi di giugno e di dicembre di ciascun anno il capo dell'ufficio giudiziario indica, sulla base di segnalazioni semestrali delle cancellerie, quali singole decurtazioni devono operarsi in conseguenza di atti non ritualmente eseguiti".

 

          Art. 3.

     Nell'art. 135, primo comma, dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, dopo le parole: "L'ufficiale giudiziario che" sono aggiunte le seguenti: "in materia civile e amministrativa".

 

          Art. 4.

     Il secondo comma dell'art. 146 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente deve detrarre per spese di ufficio il 3% delle somme di cui al comma precedente e, nelle sedi di pretura, il 4% delle stesse, con esclusione per i diritti di cronologico, copia e chiamata di causa. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo".

 

          Art. 5.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i recuperi previsti dall'art. 142, terzo comma, dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, e col maggiore importo dei tributi previsti dall'art. 154, primo comma, del citato ordinamento, che consegue all'aumento delle indennità di trasferta.

 

          Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.