§ 71.3.11C - Legge 8 novembre 1973, n. 685.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, concernente provvedimenti straordinari per l'Amministrazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:08/11/1973
Numero:685


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, concernente provvedimenti straordinari per l'Amministrazione della giustizia, con le seguenti modificazioni:


§ 71.3.11C - Legge 8 novembre 1973, n. 685.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, concernente provvedimenti straordinari per l'Amministrazione della giustizia.

(G.U. 15 novembre 1973, n. 295)

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, concernente provvedimenti straordinari per l'Amministrazione della giustizia, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1, il primo comma è sostituito dai seguenti:

     "Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad indire un concorso per esame o più concorsi per esame su base distrettuale o interdistrettuale, per la nomina a segretario del ruolo organico della carriera di concetto per le vacanze disponibili nel predetto ruolo. In caso di espletamento di concorsi su base distrettuale o interdistrettuale ciascun candidato può partecipare ad un solo concorso e le relative graduatorie sono autonome.

     Ai concorsi previsti nel comma precedente possono partecipare anche i coadiutori dattilografi giudiziari che, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto, hanno maturato un'anzianità di almeno dieci anni di effettivo servizio di ruolo".

     Al terzo comma, le parole: "altri due membri", sono sostituite dalle seguenti: "altri tre membri".

     Il sesto comma è sostituito dal seguente:

     "La commissione può essere integrata, qualora i candidati superino le 1.000 unità, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500. Le sottocommissioni possono funzionare con la presenza di almeno tre componenti, di cui uno magistrato".

     All'art. 3, primo comma, le parole: "L'art. 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533, è sostituito dal seguente:" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto disposto dall'art. 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533," con la correlativa soppressione delle virgolette presenti nel corpo del medesimo art. 3.

     Il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "All'assunzione provvedono, nei limiti dei posti vacanti esistenti presso i vari uffici giudiziari, i capi degli uffici stessi, nell'ambito della rispettiva competenza".

     All'art. 4 è soppresso l'ultimo comma.