§ 80.5.295 – D.P.R. 31 marzo 1971, n. 276.
Assunzioni temporanee di personale presso le Amministrazioni dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:31/03/1971
Numero:276


Sommario
Art. 1.      Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che avevano facoltà di assumere, ai sensi delle disposizioni abrogate dall'art. 25, comma secondo, della [...]
Art. 2.      Al personale assunto ai sensi del presente decreto competono, per le giornate di effettivo servizio, il trattamento economico previsto per la corrispondente categoria [...]
Art. 3.      Presso gli uffici centrali e periferici determinati con provvedimento del Ministro competente, e per le amministrazioni con ordinamento autonomo del rispettivo direttore [...]
Art. 4.      Le assunzioni temporanee effettuate in violazione delle norme di cui ai precedenti articoli sono nulle di diritto, ferma restando la responsabilità del funzionario che [...]
Art. 5.      Le disposizioni delpresente decreto si osservano anche per le assunzioni di personale straordinario alle dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle [...]
Art. 6.      Restano fermi l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, e le altre norme, ivi compreso il disposto della legge 12 aprile 1962 n. 205, concernenti i servizi ed [...]


§ 80.5.295 – D.P.R. 31 marzo 1971, n. 276.

Assunzioni temporanee di personale presso le Amministrazioni dello Stato.

(G.U. 27 maggio 1971, n. 133).

 

     Art. 1.

     Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che avevano facoltà di assumere, ai sensi delle disposizioni abrogate dall'art. 25, comma secondo, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, personale comunque non di ruolo, ivi compreso quello straordinario a contratto di diritto privato o a termine, possono procedere, per esigenze di carattere eccezionale, ad assunzioni temporanee di personale straordinario da applicare a mansioni impiegatizie e di operaio, con l'osservanza delle seguenti condizioni e modalità:

     a) le assunzioni temporanee devono essere giustificate da esigenze indilazionabili e determinate nella durata;

     b) il personale straordinario non può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente superiore a novanta giorni nell'anno solare, al compimento dei quali il rapporto è risolto di diritto;

     c) il personale cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto alle dipendenze dello stesso Ministero se non siano trascorsi almeno sei mesi dal compimento del periodo complessivo indicato nella precedente lettera b).

     (Omissis) [1].

 

          Art. 2.

     Al personale assunto ai sensi del presente decreto competono, per le giornate di effettivo servizio, il trattamento economico previsto per la corrispondente categoria non di ruolo allo stipendio iniziale se assunto con mansioni impiegatizie, e per la corrispondente categoria di ruolo se assunto con mansioni di operaio, nonchè, per ogni mese di servizio prestato, o frazione superiore ai quindici giorni, un periodo di ferie nella misura di due giorni ed un premio di fine servizio in misura pari ad un dodicesimo di una mensilità dello stipendio in godimento. I ratei della tredicesima mensilità ed il premio di fine servizio sono corrisposti al momento della cessazione dal servizio.

     Il personale straordinario ha diritto all'assistenza sanitaria a carico dell'ENPAS ed è iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ed a quelle contro la disoccupazione involontaria e la tubercolosi, con l'osservanza delle vigenti disposizioni sui relativi obblighi contributivi.

 

          Art. 3.

     Presso gli uffici centrali e periferici determinati con provvedimento del Ministro competente, e per le amministrazioni con ordinamento autonomo del rispettivo direttore generale, sono istituiti appositi elenchi degli aspiranti alle assunzioni straordinarie per mansioni impiegatizie, da compilarsi secondo le modalità indicate nei successivi commi.

     Gli aspiranti all'assunzione devono presentare domanda agli organi centrali e periferici competenti a mezzo di lettera raccomandata.

     Sono iscritti in detti elenchi, secondo l'ordine di presentazione della domanda da rilevarsi dal bollo postale sulle relative raccomandate, gli aspiranti che non abbiano superato il cinquantesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti previsti per l'ammissione ai corrispondenti impieghi di ruolo.

     Gli aspiranti iscritti negli elenchi di cui ai precedenti commi hanno titolo di precedenza, secondo l'ordine risultante dagli elenchi medesimi, nelle assunzioni relative alla sede e alle mansioni per le quali hanno presentato la domanda, anche nelle ipotesi di nuove assunzioni disposte ai sensi delle lettere b) e c) dell'art. 1.

     Le assunzioni sono disposte dal capo dell'ufficio presso cui sono istituiti gli elenchi, nel limite di un contingente preventivamente determinato dal Ministro, e per le amministrazioni con ordinamento autonomo dal rispettivo direttore generale, sentito il consiglio di amministrazione.

     Il personale straordinario che comunque abbia dato prova di scarso rendimento o abbia tenuto un comportamento non conforme ai doveri di ufficio è cancellato dal relativo elenco, con provvedimento motivato, dall'organo competente a disporre l'assunzione; tale provvedimento è comunicato all'interessato.

     Le assunzioni straordinarie per mansioni del personale operaio sono disposte con l'osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati.

     Nei confronti di tutti coloro i quali siano stati assunti in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e siano tuttora in servizio, purchè retribuiti con fondi del bilancio di previsione della spesa delle singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo ivi comprese le università, o assunti in base a contingenti, rispettivamente stanziati o approvati, per l'anno 1970, anteriormente alla data del 31 luglio, o del 31 ottobre se trattasi di personale non insegnante della scuola di ogni ordine e grado salvo che per quello delle università, si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e successivi dell'art. 25 della citata legge.

     Nei confronti del personale già collocato nelle categorie non di ruolo che abbia compiuto i periodi di servizio prescritti dall'art. 25, comma sesto, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, il termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 1, ultimo comma, della legge 5 giugno l95l, n. 376 e successive modificazioni, è prorogato sino a due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 4.

     Le assunzioni temporanee effettuate in violazione delle norme di cui ai precedenti articoli sono nulle di diritto, ferma restando la responsabilità del funzionario che le ha disposte.

     Il procuratore generale della Corte dei conti, d'ufficio o su segnalazione dell'amministrazione, ovvero della competente ragioneria centrale, promuove il giudizio a carico del responsabile ai termini degli articoli 52 e 53 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e degli articoli 43 e seguenti del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.

 

          Art. 5.

     Le disposizioni delpresente decreto si osservano anche per le assunzioni di personale straordinario alle dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici in quanto non incompatibili con l'art. 3 della legge 14 dicembre l965, n. 1376.

 

          Art. 6.

     Restano fermi l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, e le altre norme, ivi compreso il disposto della legge 12 aprile 1962 n. 205, concernenti i servizi ed i lavori che, per loro natura, devono farsi in economia.

     Restano, altresì, salve le speciali disposizioni di legge che concernono il personale locale a contratto delle rappresentanze diplomatiche italiane e degli uffici degli addetti militari, navali ed aeronautici all'estero, nonchè quelle che consentono assunzioni di durata pluriennale di personale tecnico e specializzato, per particolari esigenze di servizio di natura tecnica.


[1] Comma abrogato dall'art. unico della L. 16 dicembre 1972, n. 818.