§ 80.9.228 - Legge 28 ottobre 1970, n. 775.
Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:28/10/1970
Numero:775


Sommario
Art. 1.      L'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente
Art. 2.      All'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 3.      L'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente
Art. 4.      Dopo l'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è inserito il seguente articolo 3-bis
Art. 5.      Dopo l'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è aggiunto il seguente articolo 3-ter
Art. 6.      L'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente
Art. 7.      All'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 8.      All'articolo 10 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 9.      All'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 10.      L'articolo 13 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente
Art. 11.      All'articolo 14 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 12.      L'articolo 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dai seguenti articoli
Art. 13.      All'articolo 17 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 14.      All'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 15.      L'articolo 22 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente
Art. 16.      All'articolo 23 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 17.      L'articolo 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente
Art. 18.      All'articolo 29 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 19.      L'articolo 44 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente
Art. 20.      Dopo l'articolo 44 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è aggiunto il seguente articolo 44-bis
Art. 21.      L'articolo 51 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente
Art. 22.      Le note (1), (3), (6), (8) e (9) della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono sostituite dalle seguenti
Art. 23.      La durata settimanale dell'orario di lavoro degli operai dello Stato è stabilita in 42 ore dal 1° gennaio 1971 e in 40 ore dal 1° gennaio 1972. Nei provvedimenti [...]
Art. 24.  [1]
Art. 25.      Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1971 e con le modalità di cui all'articolo 51, comma secondo e successivi, della legge 18 marzo [...]
Art. 26.      Il servizio comunque prestato, anteriormente alla nomina nella carriera di appartenenza, anche se discontinuo o in posizione di assunto con contratto di diritto privato, [...]
Art. 27.      Nella prima attuazione della presente legge le disposizioni contenute negli articoli 10, 11, 13, 14 e 18 della legge 18 marzo 1968, n. 249, come risultano modificati [...]
Art. 28.      Con decreti aventi valore di legge ordinaria il Governo è delegato ad emanare entro il 30 giugno 1972 norme per una nuova disciplina delle carriere del personale tecnico [...]
Art. 29.      Per gli impiegati dello Stato delle varie carriere e qualifiche in posizione di "fuori ruolo" alla data di entrata in vigore della presente legge, presso Amministrazioni [...]
Art. 30.      Il Presidente del Consiglio, entro il 30 luglio di ogni anno, presenterà al Parlamento una relazione sullo stato della pubblica amministrazione, nonchè l'organigramma [...]
Art. 31.      Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 giugno 1973, con uno o due decreti aventi valore di legge ordinaria, due testi unici contenenti l'uno lo [...]
Art. 32.      Il numero dei componenti della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è aumentato a venti [...]
Art. 33.      Al maggiore onere a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1970, derivante dalle modifiche apportate con la presente legge alle norme di cui alla legge [...]
Art. 34.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 80.9.228 - Legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249.

(G.U. 9 novembre 1970, n. 283)

 

 

     Art. 1.

     L'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente:

     "Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1972, decreti aventi valore di legge ordinaria per la revisione e l'ordinamento dei servizi centrali dei Ministeri, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

     1) il numero delle direzioni generali, degli uffici centrali assimilabili e delle divisioni sarà ridotto in conseguenza del trasferimento alle regioni delle attribuzioni degli organi centrali dello Stato nelle materie indicate all'articolo 117 della Costituzione nonchè della delega alle regioni stesse dell'esercizio di altre funzioni amministrative a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione;

     2) le direzioni generali, gli uffici centrali assimilabili e le divisioni saranno contenuti nel numero strettamente indispensabile e comunque non superiore a quello esistente al 31 maggio 1970, sopprimendo quelli che non risultino rispondenti ad un rigoroso criterio di funzionalità e prescindendo dai profili di carriera delle rispettive carriere direttive;

     3) alle direzioni generali, agli uffici centrali assimilabili e alle divisioni saranno attribuite competenze per distinti rami di attività concernenti materie e compiti omogenei anche per quanto riguarda le residue competenze dello Stato precedentemente attribuite alle direzioni generali o agli uffici centrali assimilabili soppressi in applicazione di quanto previsto dal precedente numero 1). Analogamente saranno definite le competenze delle unità organiche costituite ai sensi delle vigenti leggi da più uffici centrali, assimilabili alle direzioni generali, nonchè le competenze di questi ultimi uffici. Saranno, altresì, con gli stessi criteri riordinati gli uffici centrali autonomi attualmente esistenti, non assimilabili alle direzioni generali;

     4) saranno riordinati i servizi ispettivi, configurando l'ispezione come istituto inteso non soltanto all'accertamento della regolarità, ma anche al perfezionamento e ad un migliore coordinamento dell'azione amministrativa. Saranno altresì definiti i compiti e le responsabilità degli ispettori.

     Nella revisione dell'ordinamento dei servizi dei Ministeri dovranno essere eliminate ad ogni livello le duplicazioni di uffici e servizi fra più dicasteri in base al criterio della prevalente competenza.

     Con criteri analoghi a quelli di cui ai precedenti commi, si provvederà al riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e degli uffici centrali e periferici da essa dipendenti, avuto riguardo alla peculiarità delle sue funzioni ed ai particolari compiti ispettivi demandati a detto organo.

     Per i servizi delle Amministrazioni degli affari esteri e della difesa ordinati secondo le disposizioni emanate rispettivamente con i decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e 18 novembre 1965, n. 1478, la delega prevista dal presente articolo si limiterà alle eventuali norme di coordinamento e di adeguamento alle disposizioni del presente articolo e dei successivi".

 

          Art. 2.

     All'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

     Il secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

     "Dopo la prima applicazione della presente legge, il numero e le competenze delle divisioni sono stabilite, per ogni amministrazione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente e con il Ministro per il tesoro.

     Il numero delle sezioni e le rispettive competenze sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente.

     Gli uffici periferici dello Stato sono istituiti con legge, anche ai fini della determinazione delle qualifiche dei funzionari dirigenti da preporre alle loro direzioni.

     Gli uffici periferici equiparati a direzioni generali sono ordinati in divisioni o uffici equiparati e questi in sezioni.

     Il numero delle divisioni, in cui sono ordinati gli uffici periferici equiparati a direzioni generali e le loro competenze, ed il numero delle sezioni in cui sono ordinate le divisioni e le loro competenze, sono stabiliti nei modi previsti per le divisioni e le sezioni delle amministrazioni centrali nel secondo e terzo comma precedenti".

 

          Art. 3.

     L'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente:

     "Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1972, decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento dei servizi periferici dello Stato, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

     1) il numero degli uffici periferici sarà ridotto in conseguenza del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative nelle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione, nonchè della delega alle regioni stesse dell'esercizio di altre funzioni amministrative a norma dell'articolo 118, secondo comma della Costituzione;

     2) agli uffici periferici dello Stato sarà attribuita, in relazione alle esigenze del più ampio decentramento amministrativo previsto nell'articolo 5 della Costituzione, la esplicazione di tutte le funzioni amministrative, ad eccezione di quelle che attengono ad affari di interesse nazionale o interregionale o che comportino un rilevante impegno di spesa;

     3) agli organi periferici dovranno essere conferiti larghi poteri decisionali;

     4) in particolare dovrà essere attribuito carattere definitivo agli atti vincolati da norme di legge e di regolamenti, così come le norme delegate potranno attribuire tale carattere anche a provvedimenti discrezionali attribuiti alla competenza di detti organi ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, lettera c).

     In relazione alle nuove funzioni attribuite agli organi periferici dovrà provvedersi al decentramento dei controlli".

 

          Art. 4.

     Dopo l'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è inserito il seguente articolo 3-bis:

     "Nel riordinamento delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato si dovrà di norma osservare il criterio di configurare le competenze dei vari uffici in modo che si realizzi nei confronti dei capi di uffici equiparati una sostanziale parità qualitativa di attribuzione di compiti e di responsabilità, anche in relazione alla eguaglianza di retribuzione complessiva prevista dalle lettere a) e b) dell'articolo 16-bis".

 

          Art. 5.

     Dopo l'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è aggiunto il seguente articolo 3-ter:

     "La delega al Governo per la revisione e l'ordinamento dei servizi centrali dei Ministeri e per il riordinamento degli uffici periferici dello Stato sarà esercitata di norma contestualmente all'emanazione dei provvedimenti concernenti il trasferimento di funzioni, uffici e personale dello Stato alle regioni e di delega ad esse di funzioni amministrative statali".

 

          Art. 6.

     L'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente:

     "Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 giugno 1972 uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare i singoli procedimenti amministrativi nei vari settori.

     Le norme di tali decreti dovranno ispirarsi al modello della disciplina generale della azione amministrativa da approvarsi con legge con gli adeguamenti resi necessari dalle specifiche esigenze proprie dei singoli settori. Si dovrà sempre tendere alla semplificazione ed allo snellimento delle procedure, in modo da rendere quanto più possibile sollecita ed economica l'azione amministrativa, e a tal fine dovrà realizzarsi, tra l'altro, l'eliminazione delle duplicazioni di competenze, dei concerti non necessari e dei pareri, dei controlli e degli adempimenti in genere, che non siano essenziali per una adeguata valutazione del pubblico interesse o per la consistente tutela degli interessi dei cittadini.

     Il Governo della Repubblica è parimenti delegato a provvedere, entro il 31 dicembre 1973, alla raccolta in testi unici, aventi valore di leggi ordinarie, delle disposizioni in vigore concernenti le singole materie, apportando ove d'uopo alle stesse le modificazioni ed integrazioni necessarie per il loro coordinamento ed ammodernamento, ai fini di una migliore accessibilità e comprensibilità delle norme medesime e sempre con i criteri indicati nel comma precedente".

 

          Art. 7.

     All'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

     Nel primo comma, le parole da "All'articolo 146 dello Statuto" sino a "organizzazione sindacale che ha proposto la terna stessa" sono sostituite dalle seguenti:

     "All'articolo 146 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

     la lettera d) del primo comma è sostituita dalla seguente:

     d) da rappresentanti del personale in numero pari ad un terzo e comunque non inferiore a quattro, dei componenti di cui alle lettere a), b) e c), da nominare, all'inizio di ogni biennio, con decreto del Ministro. I rappresentanti predetti sono eletti direttamente da tutto il personale secondo un regolamento che sarà emanato sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori. Con la stessa procedura e contestualmente vengono eletti i supplenti. Il supplente sostituisce il rappresentante titolare in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo".

     Dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

     "Le norme contenute nei precedenti commi, nonchè quelle contenute nel successivo articolo 8 sono applicate ai consigli di amministrazione di tutti i Ministeri. Le rappresentanze, con le relative modalità, di cui alla lettera d) del primo comma, sono estese agli organi collegiali comunque denominati che esercitano in tutto o in parte le attribuzioni dei consigli di amministrazione presso il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, l'Avvocatura generale dello Stato, l'Istituto centrale di statistica nonchè alle commissioni di avanzamento del personale e organismi similari".

     Nell'ultimo comma, dopo le parole: "dai rispettivi ordinamenti" sono aggiunte le parole: “salvo quanto previsto alla lettera d) del primo comma per quanto attiene il numero minimo dei rappresentanti del personale e dei membri supplenti".

 

          Art. 8.

     All'articolo 10 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

     Nel primo comma le parole: "entro il 31 dicembre 1968" sono sostituite con le parole: "entro il 31 dicembre 1970", e le parole: "articoli da 11 a 18" sono sostituite con le parole: "articoli da 11 a 15 e 17 e 18".

     Nel secondo comma, dopo le parole: "norme di coordinamento", sono aggiunte le parole: "e di adeguamento".

     Dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

     "Nel limite dell'attuale consistenza organica complessiva le carriere del personale del CNEL, regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 826, saranno riordinate con criteri analoghi a quelli contenuti nelle disposizioni da emanarsi in virtù del primo comma".

 

          Art. 9.

     All'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

     Nel primo comma, dopo le parole: "saranno riordinate" sono aggiunte le seguenti: "con effetto dal 1° luglio 1970".

     Nel secondo comma, dopo le parole: "fusione di due o più qualifiche attuali saranno previste", sono aggiunte le seguenti: "di norma".

     Nel terzo comma, dopo le parole: "selezione del personale", sono aggiunte le seguenti: "anche con la eliminazione degli esami di avanzamento".

     Il quarto comma è sostituito dal seguente:

     "Il passaggio alla carriera superiore, con esclusione dei casi nei quali siano richiesti specifici requisiti tecnico-professionali, sarà consentito, anziché alla qualifica iniziale delle carriere direttive e di concetto, alle qualifiche o classi, o posizioni corrispondenti, rispettivamente, alle attuali qualifiche di direttore di sezione e di primo segretario, o assimilati, mediante concorso per esami nella misura di un sesto dei posti disponibili. L'ammissione al concorso sarà subordinata al possesso del titolo di studio richiesto per la carriera superiore, oppure al possesso di requisiti di merito, di anzianità e di qualifica ed al parere favorevole del consiglio di amministrazione. Con gli stessi criteri e modalità sarà consentito il passaggio dalle carriere ausiliarie e dalle qualifiche di operaio o capo operaio a quelle esecutive, alla qualifica, o classe, o posizione corrispondente alla attuale qualifica di primo archivista o assimilata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle carriere del personale del Ministero degli affari esteri con esclusione di quella diplomatica. Norme di adeguamento saranno disposte, ove occorra, per i personali disciplinati da ordinamenti particolari, compresi quelli delle amministrazioni ed aziende autonome dello Stato".

     Dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

     "Sarà prevista la possibilità, per gli operai comuni, e qualificati, di conseguire il passaggio alla categoria immediatamente superiore, mediante riserva del cinquanta per cento dei posti vacanti. Tale aliquota di posti sarà coperta mediante inquadramento degli operai che, con provvedimento formale, siano stati adibiti per un periodo non inferiore a tre anni, a mansioni della categoria superiore; i posti eventualmente non coperti saranno conferiti mediante concorso prescindendo dal possesso del requisito avanti indicato. Nella prima attuazione, la riserva comprenderà tutti i posti disponibili più un soprannumero pari al dieci per cento della dotazione organica".

     All'ultimo comma, sono aggiunte le seguenti parole:

     "Dovrà, di norma, assicurarsi una struttura uniforme dei ruoli organici, rispettivamente delle carriere di concetto, esecutive e del personale ausiliario delle Amministrazioni dello Stato, tale che alla qualifica terminale delle carriere di concetto ed esecutive sia attribuito un numero di posti pari al dieci per cento della dotazione organica complessiva del rispettivo ruolo ed a quella intermedia pari al quarantacinque per cento, nonchè alla qualifica superiore alla iniziale della carriera del personale ausiliario un numero di posti pari al trenta per cento".

     Dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:

     "Con effetto dal 1° gennaio 1971 analoga struttura, con gli opportuni adattamenti più favorevoli in relazione a particolari esigenze, sarà stabilita per i ruoli organici delle carriere di concetto, esecutiva, ausiliaria e per quelle dell'esercizio delle amministrazioni e aziende autonome dello Stato, salvo che per la carriera ausiliaria dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici alle cui qualifiche terminale e intermedia saranno attribuiti, rispettivamente, un numero di posti pari al 10 ed al 60 per cento della dotazione organica complessiva.

     Per la prima applicazione della presente legge, nei ruoli in cui esistono soprannumerari le percentuali del 10 per cento e del 45 per cento previste per la terza e la seconda qualifica delle carriere di concetto ed esecutive, e la percentuale del 30 per cento prevista per la seconda qualifica delle carriere ausiliarie vengono proporzionalmente aumentate in maniera da facilitare l'accesso al grado superiore. Tale aumento verrà riassorbito in ragione di un decimo delle vacanze future, a partire dalla qualifica iniziale".

 

          Art. 10.

     L'articolo 13 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente:

     "Saranno determinati nuovi stipendi, paghe o retribuzioni, ed i relativi periodi di anzianità per conseguirli, per ogni funzione, grado, qualifica o classe, da comprendere in una tabella unica.

     Ai fini suddetti sarà stabilita una scala parametrica nella quale, considerato 100 il valore da attribuire alla qualifica iniziale della carriera ausiliaria, il parametro iniziale e quello terminale delle varie carriere o gruppi di carriere o di categorie non potranno superare quelli indicati nella tabella allegata alla presente legge, salvo le differenziazioni che potranno essere ammesse per le carriere che iniziano o terminano attualmente con uno stipendio, paga o retribuzione superiore a quello normalmente previsto per le corrispondenti carriere o categorie nonchè in relazione a diverse attribuzioni o a particolari collocazioni funzionali.

     I parametri relativi ai singoli gradi o qualifiche saranno determinati, valutando le rispettive attribuzioni e responsabilità, in modo che a parità o equivalenza di mansioni corrisponda uguale trattamento, qualunque sia l'amministrazione o l'azienda di appartenenza.

     Le nuove misure degli stipendi, paghe o retribuzioni, determinate sulla base dei parametri di cui ai precedenti commi e nei limiti di spesa consentiti dalla presente legge, avranno effetto dal 1° luglio 1970".

 

          Art. 11.

     All'articolo 14 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

     Il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Al personale a pieno impiego sarà assicurato, con i nuovi stipendi, paghe o retribuzioni, un miglioramento minimo mensile di lire 10.000 mediante attribuzione, ove occorra, degli aumenti periodici strettamente necessari".

     Dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

     "Al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno applicati i criteri previsti dall'articolo 3 della legge 18 febbraio 1963, n. 304".

 

          Art. 12.

     L'articolo 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dai seguenti articoli:

     Articolo 16.

     "Con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, da emanare entro il 30 giugno 1972, con l'osservanza dei criteri e principi direttivi appresso indicati, il Governo della Repubblica provvederà a stabilire una nuova disciplina delle funzioni dirigenziali - comprese quelle relative alle amministrazioni ad ordinamento autonomo - e delle attribuzioni esterne ed interne degli uffici centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato in attuazione degli articoli 5, 95, 97 e 98 della Costituzione ed in armonia con la realizzazione del decentramento regionale.

     La nuova disciplina, nell'osservanza ed in attuazione dei principi fissati negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, dovrà prevedere:

     a) la determinazione delle funzioni dirigenziali dei funzionari preposti agli uffici centrali e periferici dei diversi livelli e le loro attribuzioni in ragione della preposizione ad uffici con compiti di direzione amministrativa e tecnica, dei compiti di ricerca e studi, nonchè della responsabilità della vigilanza sull'adempimento degli atti da parte degli uffici dipendenti;

     b) la definizione dei capi delle direzioni generali e degli uffici centrali equiparati e superiori, delle divisioni nonchè dei capi degli uffici periferici, quali organi esterni delle Amministrazioni dello Stato;

     c) l'attribuzione di poteri decisionali, anche definitivi, ai capi degli uffici previsti nella lettera b), fermi i poteri connessi alla supremazia gerarchica generale spettante ai Ministri su tutti gli uffici ed in ordine ad ogni attività del dicastero cui sono preposti, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione. In particolare saranno deferiti, nelle materie di competenza dei rispettivi uffici:

     1) ai capi delle direzioni generali e degli uffici centrali e periferici equiparati e superiori: provvedimenti discrezionali che non incidono su scelte ed orientamenti di carattere generale, da determinarsi con le norme delegate, per categorie, genere o specie e limiti di spesa, ferma la facoltà di delega del Ministro per atti di valore superiore, nonchè gli atti vincolati, anche se comportino impegni di spesa;

     2) ai capi delle divisioni o uffici centrali e periferici equiparati e superiori: provvedimenti discrezionali di importanza minore da determinarsi con le norme delegate secondo i criteri di cui al precedente n. 1), nonchè gli atti vincolati, che non eccedano i limiti di spesa da determinarsi con le stesse norme delegate, salvo la facoltà di delega del Ministro o, col suo consenso, del superiore gerarchico per atti di valore superiore.

     Il Ministro ha facoltà di procedere all'annullamento d'ufficio, entro 40 giorni, di propria iniziativa o su denuncia, per vizi di legittimità e alla revoca, per vizi di merito, degli atti emanati dagli stessi funzionari;

     d) la determinazione del numero dei dirigenti, tale che esso non superi quello degli uffici cui possono essere preposti, aumentato del 10 per cento a livello di qualifiche funzionali corrispondenti a direttore generale od equiparato e superiore e del 10 per cento per le altre qualifiche funzionali, corrispondenti a quelle attuali di ispettore generale e capo divisione;

     e) le modalità di conferimento delle funzioni dirigenziali: in particolare sarà previsto che la preposizione alle direzioni generali ed agli uffici centrali e periferici equiparati e superiori sarà conferita o revocata con decreto del Ministro sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri ai funzionari aventi la corrispondente qualifica funzionale; quando si tratta di estranei alla amministrazione o di altri dipendenti dello Stato aventi funzioni o qualifica equipollenti o superiori a direttore generale, la preposizione all'ufficio o la revoca sarà effettuata con deliberazione del Consiglio dei Ministri; in questo ultimo caso i prescelti non ricopriranno il posto di ruolo previsto per la qualifica funzionale corrispondente delle amministrazioni interessate.

     La dirigenza d'ufficio a livello inferiore sarà attribuita o revocata con provvedimento del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione;

     f) la regolamentazione dei peculiari aspetti dello stato giuridico dei dirigenti che dovrà contenere, tra l'altro, ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare la definizione della responsabilità degli stessi per l'esercizio delle rispettive funzioni.

     In particolare sarà previsto che essi sono responsabili sia dell'osservanza degli indirizzi politico-amministrativi emanati dal Governo, sia della rigorosa osservanza dei termini di procedimento previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, sia del conseguimento dei risultati.

     Per i direttori generali o funzionari di qualifica equiparata e superiore, sarà prevista la responsabilità nei confronti del Governo, che potrà disporre in casi particolari il loro collocamento a disposizione o a riposo di autorità, garantendo, in quest'ultimo caso, un particolare trattamento di quiescenza.

     Sarà stabilito un particolare orario di lavoro per i dirigenti;

     g) le nuove denominazioni da attribuirsi alle qualifiche dirigenziali in modo da diversificarle dai titoli con cui verranno denominati i capi degli uffici di cui sopra;

     h) sarà riordinata e potenziata la scuola superiore della pubblica amministrazione in relazione alla necessità di determinare nuovi sistemi di formazione e selezione del personale.

     Sarà previsto l'accesso alla carriera direttiva dei dipendenti appartenenti ad altre carriere che, prescindendo dal titolo di studio, dimostrino di possedere il grado di cultura generale, giuridica e tecnica necessario, fermo restando quanto già previsto all'articolo 11.

     Sarà poi previsto che l'accesso a livello dirigenziale corrispondente all'attuale qualifica di direttore di divisione, avvenga mediante corso di formazione dirigenziale con esami finali. Il corso dovrà avere una durata non inferiore ad un anno durante il quale i candidati saranno applicati per congrui periodi di tempo a servizi di amministrazioni pubbliche diverse da quelle di provenienza o inviati presso grandi aziende pubbliche o private per compiere studi di organizzazione aziendale;

     i) le norme transitorie dirette ad attuare il graduale passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento garantendo ai funzionari direttivi in servizio al 30 giugno 1970 la piena valutazione del servizio prestato, la conservazione dei trattamenti economici e delle posizioni giuridiche conseguite e le attuali possibilità di carriera previste dalle norme in vigore e dalle attuali dotazioni organiche; in particolare sarà agevolato l'avanzamento all'attuale qualifica di direttore di divisione dei direttori di sezione che siano tali alla data del 31 dicembre 1970 e che a tale data abbiano prestato almeno dieci anni di servizio o abbiano superato il concorso di merito distinto o l'esame di idoneità.

     Saranno inoltre dettate norme per agevolare l'avanzamento alla qualifica immediatamente superiore degli impiegati che a domanda passeranno alle dipendenze delle regioni, salvo la competenza delle stesse in materia di organizzazione degli uffici.

     Per adeguare il numero degli impiegati direttivi alle esigenze future, oltre alle riduzioni di personale conseguenti al trasferimento alle regioni degli uffici centrali e periferici dello Stato per effetto dell'attuazione dell'ordinamento regionale e per la delega di funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, e di quelle conseguenti all'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, saranno dettate norme per favorire l'esodo volontario, con concessione di particolari incentivi anche ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza.

     Sarà, infine, agevolato il passaggio da una ad altra amministrazione.

     La struttura della residua carriera direttiva inferiore a quella dirigenziale sarà articolata in modo che gli impiegati, che non conseguano l'accesso al primo livello dirigenziale, abbiano una qualifica terminale, con connesso trattamento economico superiore a quello iniziale di dirigente".

     Articolo 16 bis.

     "Contemporaneamente alle norme di cui al precedente articolo 16, il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, anche con separati decreti, norme aventi il valore di legge ordinaria per stabilire:

     a) il trattamento economico dei funzionari direttivi aventi qualifiche di direttore generale o equiparata e superiore, che, mediante la realizzazione dello stipendio onnicomprensivo, attui il principio della chiarezza retributiva; sarà previsto tra l'altro il divieto di percepire indennità, proventi e compensi spettanti ai predetti funzionari a qualsiasi titolo in connessione con la loro carica, salvo che abbiano carattere di generalità per tutti gli impiegati civili dello Stato; l'importo delle indennità, proventi e compensi dei quali è vietata la percezione sarà versato in conto entrate al Tesoro;

     b) il trattamento economico dei funzionari preposti agli altri livelli dirigenziali inferiori (ispettori generali, capi divisione) sarà ispirato al principio della chiarezza retributiva e sarà costituito da due voci:

     la prima costituita dallo stipendio base, che sarà determinato in relazione e secondo l'importanza delle funzioni, senza alcun riferimento ai rapporti interni indicati nel successivo articolo 16-ter;

     la seconda, da una indennità di funzione connessa all'effettivo esercizio delle funzioni dirigenziali sostitutiva di tutte le indennità, proventi e compensi, spettanti ai predetti funzionari a qualsiasi titolo in connessione alla loro carica, salvo che abbiano carattere di generalità per tutti gli impiegati civili dello Stato.

     L'importo dell'indennità, dei proventi e dei compensi, dei quali è vietata la percezione, dovrà essere versato in conto entrate del Tesoro.

     Il nuovo trattamento economico per il personale di cui alle lettere a) e b) del precedente primo comma avrà attuazione graduale a decorrere dal 1° gennaio 1971 e fino al 31 dicembre 1972, e comunque non prima del conferimento della funzione dirigenziale.

     Con effetto dalla data di attribuzione del trattamento definitivo, sarà disposta, sulla base del trattamento stesso, la riliquidazione del personale già in quiescenza effettuando le relative operazioni non oltre il 31 dicembre 1973".

     Articolo 16 ter.

     "Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1970 uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per la disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392; esso sarà determinato, con effetto dal 1° luglio 1970, secondo il criterio della chiarezza retributiva e della onnicomprensività di cui alla lettera a) dell'articolo 16-bis, in relazione alle scale dei rapporti risultanti dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, per le categorie di magistrati di cui alla tabella A e per le corrispondenti qualifiche del personale di cui alla tabella D, equiparandosi, a tutti gli effetti, il trattamento dei consiglieri di Cassazione a quello definitivamente spettante in applicazione del precedente articolo 16-bis ai funzionari con qualifica di direttore generale o equiparata.

     Sarà previsto l'adeguamento automatico del trattamento economico come sopra fissato alle variazioni del trattamento dei funzionari con qualifica di direttore generale o equiparata.

     Restano ferme le disposizioni dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

     Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo dovranno osservarsi le norme dettate dall'articolo 14, ultimo comma, nonchè quelle relative alla conservazione dei trattamenti economici e delle posizioni giuridiche conseguite, previste dalla lettera i) dell'articolo 16".

     Articolo 16 quater.

     "Con legge da presentare entro il 31 ottobre 1972 saranno emanate per gli ufficiali delle forze armate e dei Corpi di polizia dello Stato disposizioni che:

     attuino, con gli adattamenti richiesti dalle caratteristiche peculiari degli ordinamenti militari, criteri analoghi a quelli indicati nel precedente articolo 16;

     stabiliscano riduzioni di talune categorie di personale compatibilmente con la piena efficienza delle forze armate e dei Corpi di polizia, necessaria per l'assolvimento dei compiti istituzionali;

     estendano il trattamento economico e la disciplina previsti per il personale di cui alla lettera a) dell'articolo 16-bis ai generali di divisione o gradi corrispondenti e superiori;

     adeguino, con i necessari adattamenti in rapporto ai diversi profili di carriera ed alle particolari condizioni di impiego, il trattamento economico degli ufficiali dei restanti gradi a quello del personale direttivo.

     Le disposizioni di carattere economico dovranno avere le stesse decorrenze che saranno stabilite per i funzionari direttivi. Con effetto dalla data di attribuzione del trattamento definitivo, sarà disposta, sulla base del trattamento stesso, la riliquidazione delle pensioni del personale già in quiescenza, effettuando le relative operazioni non oltre il 31 dicembre 1973".

 

          Art. 13.

     All'articolo 17 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

     Nel primo comma le parole: "31 dicembre 1970" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 1971".

     Il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Con effetto dal 1° settembre 1971, sarà disposta la riliquidazione delle pensioni e degli altri assegni ordinari relativi a cessazioni dal servizio verificatesi anteriormente a tale data, sulla base degli stipendi, paghe o retribuzioni che risulteranno, alla data medesima, dall'attuazione della presente legge e degli altri eventuali assegni pensionabili in vigore alla stessa data. Sulle pensioni ed assegni non assoggettabili a riliquidazione sarà disposta la concessione, con la predetta decorrenza dal 1° settembre 1971, di un aumento percentuale in relazione al miglioramento che deriverà sulle pensioni e sugli assegni soggetti a riliquidazione. Fino a quando non sarà in pagamento la nuova pensione risultante dalla riliquidazione prevista dal presente comma, sarà corrisposto, con effetto dal 1° settembre 1971, un acconto sul beneficio conseguente alla riliquidazione stessa ragguagliato ad una aliquota della pensione in godimento, salvo conguaglio all'atto del pagamento della nuova pensione".

     Nel quarto comma, le parole: "1° gennaio 1971" sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre 1971".

 

          Art. 14.

     All'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

     Nel primo comma, le parole: "le misure provvisorie" sono sostituite dalle seguenti: "le nuove misure".

     Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

     "Resta fermo il disposto di cui alla legge 1° agosto 1969, n. 464".

 

          Art. 15.

     L'articolo 22 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente:

     "Al personale delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, è attribuito dal 1° luglio 1970, se più favorevole, lo stipendio, paga o retribuzione che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla qualifica rivestita dopo tale data.

     Nei confronti dello stesso personale cessato dal servizio prima del 2 luglio 1970, si considera goduto, se più favorevole, ai fini della riliquidazione delle pensioni e degli altri assegni ordinari di cui al secondo comma dell'articolo 17 e della indennità di buonuscita l'ultimo stipendio o paga o retribuzione che gli sarebbe spettato nella ipotesi contemplata dal precedente comma.

     Il personale che abbia titolo ai benefici previsti dai precedenti commi deve farne richiesta, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, alla amministrazione di appartenenza per i dipendenti in attività di servizio, o all'ufficio che liquida la pensione per quelli in quiescenza.

     Per quanto concerne gli operai delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, è attribuita loro, dal 1° maggio 1968, nella categoria di appartenenza, se più favorevole, la paga che sarebbe spettata se il passaggio o la nomina o l'inquadramento alle categorie superiori fosse avvenuto con effetto dal 2 maggio 1968. Restano ferme le decorrenze degli eventuali successivi passaggi a categorie superiori".

 

          Art. 16.

     All'articolo 23 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

     Dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

     "Entro il 31 marzo 1971 sarà emanata la tabella dei mestieri degli operai dello Stato da disporsi ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro".

 

          Art. 17.

     L'articolo 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente:

     "Entro un biennio dalla data di entrata in vigore della legge concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, anche con separati decreti, norme aventi valore di legge ordinaria, allo scopo di provvedere alla revisione dei ruoli organici degli impiegati civili e degli operai delle Amministrazioni dello Stato, con osservanza dei seguenti criteri direttivi:

     1) le dotazioni organiche in particolare delle amministrazioni centrali dovranno essere determinate esclusivamente in relazione alle effettive esigenze di servizio ed in base a rigorosi criteri di funzionalità e con la effettiva riduzione o soppressione dei posti richiesta dal trasferimento di funzioni, uffici e personale dello Stato alle regioni o dalla delega ad esse di funzioni amministrative statali;

     2) dovrà procedersi all'unificazione dei ruoli, centrali e periferici, della stessa amministrazione, quando essi si riferiscano a carriere dello stesso ordine con funzioni analoghe.

     Sarà sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, che dovrà pronunciarsi anche sulla possibilità di provvedere alle sopravvenute esigenze dei servizi mediante il trasferimento di personale da una amministrazione all'altra. Si prescinderà dal parere del Consiglio superiore se non sarà espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

     Alla revisione e, ove occorra, all'ampliamento dei ruoli organici degli impiegati civili e degli operai delle Amministrazioni della pubblica istruzione, dell'aviazione civile e delle partecipazioni statali nonchè dei ruoli del personale civile degli istituti di prevenzione e pena e di quelli del personale di dattilografia ed ausiliario degli uffici giudiziari dell'Amministrazione della grazia e giustizia, si provvederà comunque entro il 31 marzo 1971. I posti saranno ricoperti con trasferimento da altre amministrazioni e, ove ciò non sia possibile, con assunzione mediante pubblico concorso.

     A successive eventuali modificazioni dei ruoli organici di una o più amministrazioni - comprese quelle ad ordinamento autonomo - in relazione al mutare delle effettive esigenze dei servizi ed alla ulteriore delega di funzioni amministrative statali alle regioni potrà provvedersi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri interessati e quello per il tesoro, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sempre che dalle modifiche stesse non consegua un aumento del personale ma una diminuzione dell'onere globale previsto per le spese del personale di ruolo delle amministrazioni interessate.

     Il numero dei dirigenti del livello intermedio non potrà superare il numero degli uffici centrali e periferici da dirigere, aumentato di tre unità per ogni direzione generale o ufficio centrale equiparato e da una unità per ogni ufficio periferico retto da dirigente con qualifica equiparata a direttore generale".

 

          Art. 18.

     All'articolo 29 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

     Le parole: "31 dicembre 1970" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 1971".

 

          Art. 19.

     L'articolo 44 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente:

     "Ai fini dell'attuazione della presente legge e dei provvedimenti delegati connessi, l'onere a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1968 resta stabilito in lire 100 miliardi e - tenuto anche conto degli oneri di cui alla legge 1° agosto 1969, n. 464 - la spesa aggiuntiva per ciascuno degli anni successivi, rispetto al precedente, resta fissata in lire 134,4 miliardi per l'anno 1969, in lire 195 miliardi per l'anno 1970, in lire 277,6 miliardi per l'anno 1971, in lire 105,7 miliardi per l'anno 1972, in lire 13,5 miliardi per l'anno 1973 ed in lire 8,4 miliardi per l'anno 1974.

     Per le materie di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 16-bis ed all'articolo 25, i provvedimenti delegati determineranno l'onere conseguente ed i relativi mezzi di copertura".

 

          Art. 20.

     Dopo l'articolo 44 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è aggiunto il seguente articolo 44-bis:

     "I dipendenti civili dello Stato hanno diritto di riunione nell'unità amministrativa, o di esercizio di servizi o di produzione industriale, durante l'orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue. Per le ore di partecipazione alle assemblee verrà corrisposta la normale retribuzione.

     Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio d'amministrazione con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al dirigente l'unità di cui sopra.

     Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso, dirigenti della organizzazione sindacale, anche non dipendenti dalla pubblica amministrazione".

 

          Art. 21.

     L'articolo 51 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente:

     "Le norme delegate previste dagli articoli 1, 3 e 25 della presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con quelli per l'interno, il tesoro, le finanze e il bilancio e la programmazione economica e con l'obbligo di sentire preventivamente le regioni per quanto attiene all'ordinamento degli uffici periferici dello Stato; le regioni potranno comunicare le proprie osservazioni entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione delle norme proposte. Decorso tale termine le norme verranno sottoposte, unitamente alle eventuali osservazioni delle regioni, al parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

     Le altre norme delegate previste dalla presente legge saranno emanate con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri competenti e con quello per il tesoro, previo parere di una commissione composta da nove senatori e da nove deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei Presidenti dei gruppi stessi.

     Per i pareri sulla materia riguardante i dipendenti dello Stato, escluso il personale di cui al successivo comma, la commissione è integrata da:

     sei dipendenti dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro incaricato per la riforma della pubblica amministrazione;

     sei rappresentanti degli impiegati civili dello Stato nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale.

     Per i pareri sulla materia riguardante il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, la commissione è integrata da dodici membri, di cui otto nominati dal Consiglio superiore della magistratura tra i magistrati ordinari e quattro nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra i magistrati delle magistrature speciali e gli avvocati dello Stato.

     Si prescinde dal parere della commissione di cui al primo comma qualora questo non sia espresso entro 60 giorni dalla richiesta del Governo e dal parere della commissione di cui al secondo comma e successivi qualora non sia espresso entro 30 giorni.

     Alle esigenze di servizio connesse alla attuazione della presente legge e di quella sui provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario, ed all'applicazione dei decreti in esse previsti si provvede con personale delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, da collocare fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 58 e 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel limite di un contingente da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro".

 

          Art. 22.

     Le note (1), (3), (6), (8) e (9) della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono sostituite dalle seguenti:

     "(1) Sarà pari a 100 il parametro per gli apprendisti e a 230 per i capi draga e per i comandanti di rimorchiatori e i capi macchinisti del servizio escavazione porti, nonchè per i padroni di rimorchiatori e i padroni marittimi per il traffico".

     "(3) Le carriere speciali sono soppresse con trasformazione delle stesse in apposite carriere ordinarie.

     I tronconi direttivi delle attuali carriere speciali sono direttamente trasformati in carriere direttive ordinarie.

     Si farà luogo, in attuazione dell'articolo 25 della presente legge, ad una analisi globale del livello delle funzioni di ciascuna carriera speciale, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, per stabilire se i tronconi di concetto devono essere inseriti nella corrispondente carriera direttiva o sostituiti da una carriera di concetto ordinaria.

     I posti disponibili per un periodo di otto anni nella carriera direttiva ex speciale, sono riservati agli impiegati in servizio al 1° luglio 1970 nel corrispondente troncone di concetto ex speciale".

     "(6) Con assoggettamento dei nuovi stipendi alle comuni ritenute previdenziali (con esclusione del carabiniere ausiliario) ed erariali e con l'applicazione di una aliquota di detrazione dell'anzianità di servizio, ai fini del computo degli aumenti periodici, di sei anni per gli appuntati e di due anni per i carabinieri con oltre nove anni di anzianità di servizio".

     "(8) Il parametro dell'aiutante di battaglia potrà essere previsto anche per i marescialli maggiori e gradi corrispondenti ai quali sia conferita, previa opportuna selezione, apposita qualifica per un'aliquota non superiore al dieci per cento dei posti di organico di sottufficiale; per quest'ultima qualifica la detrazione dell'anzianità di servizio, ai fini del computo degli aumenti periodici, è fissata a diciotto anni. Per i restanti sottufficiali la detrazione predetta è stabilita come segue: sergente maggiore, anni due; vice brigadiere e brigadiere, anni zero; maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore e aiutante di battaglia, rispettivamente, anni sei, dieci, dodici e dodici".

     "(9) Per il sottotenente di complemento il parametro sarà pari a 160, se di prima nomina o richiamato a domanda, o a 165, se trattenuto o richiamato d'autorità. La detrazione dall'anzianità di servizio, ai fini del computo degli aumenti periodici, è così modificata per gli ufficiali dei seguenti gradi e di quelli corrispondenti: tenente e capitano, anni zero; maggiore e tenente colonnello, rispettivamente, anni sei e diciassette".

     Alla nota (4) della stessa legge sono aggiunte le parole:

     "Il parametro sarà pari a 370 per gli ispettori principali delle ferrovie dello Stato attualmente in servizio nonchè per gli appartenenti alla carriera direttiva delle ferrovie dello Stato delle qualifiche inferiori attualmente in servizio allorché in base alle norme in vigore maturerebbero la promozione alla qualifica di ispettore principale".

 

          Art. 23.

     La durata settimanale dell'orario di lavoro degli operai dello Stato è stabilita in 42 ore dal 1° gennaio 1971 e in 40 ore dal 1° gennaio 1972. Nei provvedimenti delegati sarà indicata la relativa copertura.

 

          Art. 24. [1]

 

          Art. 25.

     Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1971 e con le modalità di cui all'articolo 51, comma secondo e successivi, della legge 18 marzo 1968, n. 249, norme aventi valore di legge ordinaria per disciplinare le assunzioni temporanee, per esigenze di carattere eccezionale e non ricorrenti, di personale straordinario, con gli stessi criteri stabiliti dall'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376.

     Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le disposizioni che consentono assunzioni di personale straordinario, anche a contratto di diritto privato o a contratto a termine, comunque denominato, ferma restando la norma di cui all'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376.

     Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, si applicano nei confronti di coloro i quali comunque assunti o denominati con retribuzione su fondi stanziati nel bilancio di previsione della spesa delle singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, prestino servizio presso gli uffici delle amministrazioni stesse da data non posteriore al 31 luglio 1970 e siano in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di età.

     Per il personale non insegnante della scuola di ogni ordine e grado, con esclusione del personale delle università, il termine di cui al comma precedente è fissato al 31 ottobre 1970.

     Al personale operaio adibito con carattere permanente a mansioni di natura non salariale sono estese, a domanda, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con effetto dalla data stessa, le disposizioni dell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

     Al personale contemplato nel citato articolo 21 della legge 18 marzo 1968 n. 249, e nei precedenti commi terzo, quarto e quinto, si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, e, rispettivamente, dell'articolo 226 e dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 231 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

     Al personale avventizio, in servizio alla data di entrata in vigore dei provvedimenti delegati, si applicano le disposizioni di cui al precedente comma.

 

          Art. 26.

     Il servizio comunque prestato, anteriormente alla nomina nella carriera di appartenenza, anche se discontinuo o in posizione di assunto con contratto di diritto privato, è valutato per metà ai fini delle attribuzioni delle classi di stipendio o paghe nelle qualifiche o categorie di appartenenza alla data di entrata in vigore dei relativi decreti delegati, purché il servizio sia stato prestato nella stessa carriera. Restano in vigore le norme più favorevoli.

     Le anzianità eventualmente eccedenti sono riconosciute ai fini del calcolo degli aumenti periodici di stipendio o paga da attribuirsi a ciascun dipendente.

 

          Art. 27.

     Nella prima attuazione della presente legge le disposizioni contenute negli articoli 10, 11, 13, 14 e 18 della legge 18 marzo 1968, n. 249, come risultano modificati dalla presente legge ed il conferimento di classi di stipendio da attribuire per effetto delle disposizioni stesse hanno efficacia ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 1° luglio 1970. Le promozioni conferibili per effetto delle ristrutturazioni delle dotazioni organiche previste dalla presente legge hanno efficacia ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 1° luglio 1970 per il personale delle Amministrazioni dello Stato e dal 1° gennaio 1971 per il personale delle Amministrazioni ed aziende autonome dello Stato.

     Le disposizioni del precedente comma non si applicano ai passaggi di carriera e di categoria mediante concorsi per esami o per titoli.

 

          Art. 28.

     Con decreti aventi valore di legge ordinaria il Governo è delegato ad emanare entro il 30 giugno 1972 norme per una nuova disciplina delle carriere del personale tecnico delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo. In particolare dovrà essere stabilito che i ruoli del personale tecnico saranno ordinati sulla base di qualifiche professionali e che il trattamento economico per ogni qualifica si dovrà sviluppare mediante la fissazione di classi retributive in aggiunta alla retribuzione iniziale e l'assegnazione di aumenti periodici di stipendio.

     Deve essere prevista la possibilità che gli incarichi che comportino oneri organizzativi ed amministrativi siano assegnati secondo il principio della rotazione per non distogliere i funzionari tecnici per più di un triennio dai compiti di ricerca, studio e dall'assolvimento degli specifici compiti legati alla progettazione e alla sperimentazione scientifica e tecnica.

 

          Art. 29.

     Per gli impiegati dello Stato delle varie carriere e qualifiche in posizione di "fuori ruolo" alla data di entrata in vigore della presente legge, presso Amministrazioni dello Stato od enti pubblici, ai sensi delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, sarà prevista la facoltà, a domanda, del rientro nei ruoli di appartenenza.

 

          Art. 30.

     Il Presidente del Consiglio, entro il 30 luglio di ogni anno, presenterà al Parlamento una relazione sullo stato della pubblica amministrazione, nonchè l'organigramma complessivo ed analitico di ogni singola amministrazione. Congiuntamente il Presidente del Consiglio presenterà l'eventuale disegno di legge per le modifiche da apportare agli organici della pubblica amministrazione e per l'approvazione delle relative tabelle indicando gli impegni di spesa e le relative coperture a norma dell'articolo 81 della Costituzione.

 

          Art. 31.

     Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 giugno 1973, con uno o due decreti aventi valore di legge ordinaria, due testi unici contenenti l'uno lo statuto degli impiegati civili dello Stato e l'altro il nuovo statuto economico degli impiegati civili dello Stato, quale risulterà dalle norme legislative al momento vigenti, apportandovi le sole modifiche necessarie al loro coordinamento.

     I testi unici previsti dal precedente comma saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, e con il parere di una commissione composta da nove senatori e da nove deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei Presidenti dei gruppi stessi. Si prescinde dal parere della commissione qualora questo non sia espresso entro 30 giorni dalla richiesta del Governo.

 

          Art. 32.

     Il numero dei componenti della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è aumentato a venti deputati e venti senatori.

 

          Art. 33.

     Al maggiore onere a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1970, derivante dalle modifiche apportate con la presente legge alle norme di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 249, valutato in lire 60 miliardi, si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, al bilancio dello Stato e ai bilanci delle aziende autonome, le variazioni occorrenti per la attuazione della presente legge.

 

          Art. 34.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1]  Articolo abrogato dall’art.9 della L. 22 luglio 1975, 382.