§ 93.4.125 - Legge 18 febbraio 1963, n. 304.
Modifiche allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:18/02/1963
Numero:304


Sommario
Art. 1.      Il secondo e terzo comma dell'art. 91 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono sostituiti dai seguenti
Art. 2.      Le disposizioni di cui al comma terzo dell'art. 91 della legge 26 marzo 1958, n. 425, modificato dal precedente articolo, si applicano anche ai titolari di trattamento [...]
Art. 3.      I commi terzo e successivi dell'art. 173 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono modificati come segue
Art. 4.      Le disposizioni previste dal precedente art. 3 sono applicabili anche ai dipendenti già in servizio presso le ferrovie esercitate dall'industria privata transitati nei [...]
Art. 5.      La differenza tra il nuovo più elevato stipendio eventualmente dovuto in applicazione dei precedenti articoli 3 e 4 e quello già spettante alla data dalla quale ha [...]
Art. 6.      Le pensioni a carico del Fondo pensioni e sussidi delle Ferrovie dello Stato o della Amministrazione ferroviaria relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data [...]
Art. 7.      Ove l'ammontare complessivo della pensione e dell'eventuale annesso assegno di caroviveri in godimento il giorno precedente quello dal quale ha effetto la presente legge [...]
Art. 8.      La lettera a) dell'art. 194, primo comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituita dalla seguente
Art. 9.      La lettera a) dell'art. 213, primo comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituita dalla seguente
Art. 10.      I numeri 3) e 4) dell'art. 13 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono sostituiti dai seguenti
Art. 11.      All'ultimo comma dell'art. 86 della legge 26 marzo 1958, n. 425, aggiungere quanto segue
Art. 12.      Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno banditi per una sola volta concorsi speciali per le qualifiche iniziali del personale delle [...]
Art. 13.      Gli organici del personale delle navi traghetto sono stabiliti dall'unita tabella (Allegato A)
Art. 14.      Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno banditi per una sola volta concorsi speciali per le qualifiche di aiuto applicato e aiuto [...]
Art. 15.      Il personale straordinario di cui all'art. 202 della legge 26 marzo 1958, n. 425, viene sistemato a ruolo nelle qualifiche da esso rivestite di cui al primo comma del [...]
Art. 16.      All'art. 211 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono soppresse le seguenti parole
Art. 17.      In deroga all'art. 4 della legge 26 marzo 1958, n. 425, l'assunzione di personale prevista dagli articoli 211, 212, 213 e 214 della legge suddetta, viene estesa, con le [...]
Art. 18.      Il beneficio previsto dal secondo comma dell'art. 20 della legge 8 dicembre 1961, n. 1265, a favore del personale rivestito delle qualifiche di capo squadra della linea, [...]
Art. 19.      Ai dipendenti rivestiti delle qualifiche di infermiere, capo treno, macchinista, operaio qualificato e sorvegliante della linea, i quali sono stati promossi a ruolo [...]
Art. 20.      Il personale proveniente dal soppresso Ministero dell'Africa italiana in servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che, in base all'art. 7 della [...]
Art. 21.      La presente legge ha effetto dal 1° ottobre 1961
Art. 22.      All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con gli stanziamenti dei capitoli delle spese di personale e delle pensioni iscritti nello stato di previsione [...]


§ 93.4.125 - Legge 18 febbraio 1963, n. 304. [1]

Modifiche allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

(G.U. 29 marzo 1963, n. 85)

 

 

     Art. 1.

     Il secondo e terzo comma dell'art. 91 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:

     "Quando l'assenza, dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o a malattia contratta per causa unica e diretta di servizio, non supera i limiti previsti dalle vigenti norme infortunistiche, viene corrisposto il trattamento previsto dall'art. 90.

     Nei casi di cessazioni dal servizio avvenute per morte ovvero per inabilità permanente, entrambe dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o contratta per causa unica e diretta di servizio, in sostituzione del trattamento previsto dalle norme sugli infortuni sul lavoro e sulle pensioni, è attribuita, se più favorevole, la sola pensione liquidata in base agli anni ed allo stipendio che il dipendente avrebbe raggiunto se fosse rimasto in servizio con la stessa qualifica fino al limite di età e di servizio stabilito dall'annessa tabella (allegato n. 15).

     Il trattamento più favorevole risultante dall'applicazione del precedente comma è definitivo.

     Agli effetti della determinazione del trattamento più favorevole, non si deve tener conto degli speciali assegni previsti per i grandi invalidi del lavoro e per i titolari di pensioni privilegiate ordinarie, che, se spettanti, sono corrisposti in aggiunta al trattamento assegnato.

     Chiunque ritenga di aver diritto a pensione eccezionale deve presentare domanda, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data della risoluzione del rapporto di impiego o della morte del dipendente, per gli aventi causa.

     Gli aventi causa di ex dipendenti morti in quiescenza, qualora il pensionato non sia incorso nella decadenza di cui al precedente comma, debbono presentare domanda di pensione eccezionale, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di morte del dante causa.

     Nulla è innovato alle disposizioni in vigore che prevedono termini e procedure ai fini del riconoscimento di inabilità dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o a malattia contratta per causa unica e diretta di servizio ed ai fini della determinazione del trattamento di pensione eccezionale".

 

          Art. 2.

     Le disposizioni di cui al comma terzo dell'art. 91 della legge 26 marzo 1958, n. 425, modificato dal precedente articolo, si applicano anche ai titolari di trattamento di pensione eccezionale concesso con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, tenendo conto, ai fini della determinazione del trattamento più favorevole da assegnarsi, delle norme in vigore alla data di cessazione dal servizio.

     E' fatto salvo il trattamento goduto alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora esso risulti di importo superiore a quello determinato in base alle norme del precedente comma.

     Per le cessazioni dal servizio e per i casi di morte di ex dipendenti in pensione, entrambi avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, le domande per ottenere il trattamento eccezionale di pensione di cui al sesto comma dell'art. 91 della legge 26 marzo 1958, n. 425, modificata dalla presente legge, debbono essere prodotte, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli aventi causa del pensionato deceduto prima della scadenza di detto triennio, è concesso un ulteriore termine di due anni a decorrere dalla morte del dante causa.

 

          Art. 3.

     I commi terzo e successivi dell'art. 173 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono modificati come segue:

     "Qualora, l'importo dello stipendio dovuto alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione del precedente primo comma, risulti inferiore a quello che il dipendente avrebbe conseguito se gli stipendi previsti per le varie qualifiche dalla annessa tabella (allegato n. 5) e le relative norme per la loro attribuzione fossero già in vigore alla data di nomina a ruolo di ciascun dipendente, viene attribuito questo ultimo stipendio.

     Ai fini dell'applicazione del precedente comma vanno considerate le qualifiche rivestite dal dipendente durante la carriera percorsa, corrispondenti a quelle previste dalla presente legge, nonché le anzianità maturate in ciascuna delle qualifiche stesse e le riduzioni, gli aumenti di anzianità, i ritardi e gli acceleramenti per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, da valutare in base agli ordinamenti vigenti alla data in cui i relativi provvedimenti ebbero efficacia, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 1 del regio decreto-legge 1° maggio 1924, n. 761, dell'art. 3 della legge 9 agosto 1954, n. 644, dell'art. 6 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, e degli articoli 2 e 5 della legge 3 aprile 1958, n. 471.

     Per i dipendenti già sussidiari, sistemati a ruolo in applicazione di appositi provvedimenti legislativi, va tenuto conto dell'intero periodo di servizio non di ruolo a suo tempo prestato, attribuendo, nella qualifica di inquadramento a ruolo, tanti aumenti biennali quanti ne comporta la somma dell'anzianità di servizio maturata sia nella posizione di ruolo che in quella non di ruolo".

     Sulla misura dello stipendio determinato in applicazione del presente articolo vanno applicate le successive variazioni derivanti dalla progressione di carriera anche semplicemente economica.

     Lo stipendio risultante in applicazione del presente articolo va attribuito dalla data dalla quale ha effetto la presente legge soltanto se più favorevole di quello già in godimento alla data medesima, anche in applicazione della legge 8 dicembre 1961, n. 1265.

     Le disposizioni di cui al presente articolo assorbono i benefici di cui all'art. 2 della legge 8 agosto 1957, n. 751, e ai commi quinto, sesto e settimo dell'art. 196 della legge 26 marzo 1958, n. 425, che sono abrogati.

 

          Art. 4.

     Le disposizioni previste dal precedente art. 3 sono applicabili anche ai dipendenti già in servizio presso le ferrovie esercitate dall'industria privata transitati nei ruoli del personale delle Ferrovie dello Stato.

     Nei riguardi dei dipendenti contemplati al precedente comma la equiparazione delle qualifiche rivestite durante la carriera svolta con quelle previste per il personale delle Ferrovie dello Stato verrà stabilita sulla base delle mansioni svolte, con provvedimento del direttore generale, su proposta di apposita Commissione da lui nominata.

 

          Art. 5.

     La differenza tra il nuovo più elevato stipendio eventualmente dovuto in applicazione dei precedenti articoli 3 e 4 e quello già spettante alla data dalla quale ha effetto la presente legge assorbe gli eventuali assegni personali in godimento, compresi quelli attribuiti in applicazione dell'art. 2 della legge 8 agosto 1957, n. 751, e dell'art. 173, quarto comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425.

     Qualora l'ammontare complessivo dello stipendio e degli eventuali assegni personali pensionabili in godimento alla data dalla quale ha effetto la presente legge risulti superiore all'importo dello stipendio spettante in base ai precedenti articoli, la differenza è conservata a titolo di assegno personale pensionabile da riassorbire in caso di promozione.

 

          Art. 6.

     Le pensioni a carico del Fondo pensioni e sussidi delle Ferrovie dello Stato o della Amministrazione ferroviaria relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data dalla quale ha effetto la presente legge sono riliquidate, a decorrere dalla data predetta, applicando le norme deldecreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e della legge 11 luglio 1956, n. 734, e considerando gli stipendi e gli eventuali assegni personali pensionabili derivanti dall'applicazione dei criteri di cui ai precedenti articoli 3, 4 e5, con riferimento al giorno delle cessazioni dal servizio.

 

          Art. 7.

     Ove l'ammontare complessivo della pensione e dell'eventuale annesso assegno di caroviveri in godimento il giorno precedente quello dal quale ha effetto la presente legge risulti superiore all'importo della pensione e dell'eventuale annesso assegno di caroviveri spettanti in applicazione del precedente art. 6, la differenza è conservata a titolo di assegno personale non riversibile, da riassorbire in occasione di successivi miglioramenti.

 

          Art. 8.

     La lettera a) dell'art. 194, primo comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituita dalla seguente:

     "a) per le qualifiche iniziali del personale delle navi traghetto, riservato a coloro che, alla data suddetta, abbiano prestato effettivo servizio a bordo delle navi traghetto, con contratto a tempo determinato stipulato con l'Azienda, per un periodo di almeno 300 giornate in due anni consecutivi dell'ultimo quinquennio".

     Il limite di età indicato nell'ultimo comma del medesimo art. 194 viene elevato, ai fini della modifica di cui al precedente primo comma, a 50 anni e deve essere posseduto alla data di entrata in vigore della legge 26 marzo 1958, n. 425.

     All'art. 194 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è aggiunto il seguente comma:

     "Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo viene collocato a riposo di ufficio al compimento del limite di età di cui all'annessa tabella (allegato numero 15), salva la facoltà di cui al quarto comma dell'art. 165. Al personale medesimo compete il trattamento di quiescenza purché abbia compiuto almeno dieci anni di servizio utile per la pensione. In difetto di tale limite compete invece il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'art. 21 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, purché abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo".

 

          Art. 9.

     La lettera a) dell'art. 213, primo comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituita dalla seguente:

     "a) possedere i requisiti generali prescritti per l'ammissione nei ruoli ferroviari di cui all'art. 3della presente legge, salva l'applicazione del successivoart. 5 della legge stessa, ad eccezione del limite di età che è elevato a 50 anni e deve essere posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge e degli altri requisiti che devono essere posseduti alla data di effettiva assunzione in servizio".

     L'ultimo comma dell'art. 213 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

     "Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo viene collocato a riposo di ufficio al compimento del limite di età di cui all'annessa tabella (allegato n. 15), salva la facoltà di cui al quarto comma dell'art. 165. Al personale medesimo compete il trattamento di quiescenza purché abbia compiuto almeno dieci anni di servizio utile per la pensione. In difetto di tale limite compete invece il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'art. 21 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, purché abbia prestato almeno un anno intero di effettivo servizio".

 

          Art. 10.

     I numeri 3) e 4) dell'art. 13 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:

     "3) il programma degli esami quando il concorso si svolga per soli esami o per titoli ed esami;

     4) ogni altra notizia utile per informare gli aspiranti circa le condizioni di ammissione e le cause di esclusione dal concorso, le preferenze ed i benefici a particolari categorie, i termini e le modalità per la presentazione dei documenti, le sanzioni per le false indicazioni previste nella lettera e) dell'art. 159, la presentazione di titoli facoltativi, sia per i concorsi per titoli ed esami, sia per i concorsi per soli titoli, i criteri e le modalità per la valutazione delle prove di esame".

     I termini di sei mesi e di un anno indicati nel terzo comma del medesimo art. 13 sono rispettivamente aumentati ad un anno e a due anni.

 

          Art. 11.

     All'ultimo comma dell'art. 86 della legge 26 marzo 1958, n. 425, aggiungere quanto segue:

     "In caso di concessione di tale riposo compensativo, al predetto personale viene corrisposta la differenza fra la misura del compenso per lavoro straordinario festivo e quella per lavoro straordinario feriale".

 

          Art. 12.

     Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno banditi per una sola volta concorsi speciali per le qualifiche iniziali del personale delle navi traghetto, riservati a coloro che risultino aver prestato effettivo servizio a bordo delle navi traghetto, con contratto a tempo determinato stipulato con l'Azienda, per un periodo di almeno 300 giornate in due anni consecutivi nell'ultimo quinquennio precedente la data dei bandi di concorso.

     Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma è prescritto il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, ed è fatta salva l'applicazione dell'art. 5 della legge medesima.

     Il limite massimo di età, previsto dall'art. 3 di cui al precedente secondo comma, è elevato a 50 anni e non deve essere superato alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il personale, inquadrato ai sensi del presente articolo nei limiti dei posti disponibili al termine delle procedure di cui al precedente primo comma, viene collocato a riposo d'ufficio al compimento del limite di età di cui alla tabella (allegato n. 15) annessa alla legge 26 marzo 1958, n. 425, salva la facoltà di cui al quarto comma dell'art. 165 della legge medesima.

     Al personale medesimo, in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, compete la pensione con le norme di cui altesto unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, purché abbia compiuto almeno 10 anni di servizio utile, in difetto di che compete il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'art. 21 del citato testo unico, purché abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.

 

          Art. 13.

     Gli organici del personale delle navi traghetto sono stabiliti dall'unita tabella (Allegato A).

 

          Art. 14.

     Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno banditi per una sola volta concorsi speciali per le qualifiche di aiuto applicato e aiuto applicato stenodattilografo, riservati a coloro che alla suddetta data prestino la loro opera a favore dell'Azienda in mansioni di dattilografia o alle macchine perforatrici e che nell'ultimo triennio l'abbiano prestata, anche se in modo saltuario, per almeno 360 giorni.

     Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma, è prescritto il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, ad eccezione del limite massimo di età dal quale si prescinde, ed è fatta salva l'applicazione dell'art. 5 della legge medesima.

     Il personale di cui al primo comma viene inquadrato nei limiti dei posti disponibili al termine delle procedure di cui al precedente comma; il rimanente viene gradualmente inquadrato al formarsi di nuove disponibilità di posti fino ad esaurimento delle graduatorie.

     Coloro che non si sottopongono alla selezione del concorso o non la superano sono immediatamente esonerati da ogni incarico. Sono altresì esonerati coloro che non risultano in possesso dei requisiti di cui al precedente secondo comma.

     Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo viene collocato a riposo d'ufficio al compimento del limite di età di cui alla tabella (allegato n. 15), annessa alla legge 26 marzo 1958 n. 425. Al personale medesimo, in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, compete la pensione con le norme di cui altesto unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, purché abbia compiuto almeno 10 anni di servizio utile, in difetto di che compete il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'art. 21 del citato testo unico, purché abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.

     Il personale inquadrato a ruolo ai sensi del presente articolo, che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge abbia superato il 50° anno di età, anziché essere iscritto al Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario, di cui al citato testo unico, è assicurato per l'invalidità, vecchiaia e superstiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale in base al regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 15.

     Il personale straordinario di cui all'art. 202 della legge 26 marzo 1958, n. 425, viene sistemato a ruolo nelle qualifiche da esso rivestite di cui al primo comma del medesimo art. 202, con decorrenza giuridica dalla data di effetto della presente legge e con sola valutazione al fine del giudizio di non demeritevole di cui alla legge 30 dicembre 1952, n. 1844, del servizio non di ruolo prestato a partire dal 1° gennaio 1953.

     Il personale non di ruolo proveniente dalla soppressa Gestione raggruppamenti autocarri in applicazione della legge 16 novembre 1957, n. 1122, viene sistemato a ruolo al compimento di metà del periodo stabilito dal secondo comma dell'art. 5 della suddetta legge. La decorrenza retroattiva della nomina ha valore ai soli effetti giuridici.

 

          Art. 16.

     All'art. 211 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono soppresse le seguenti parole:

     "... e che presta la propria opera nei servizi stessi alla data di entrata in vigore della presente legge".

 

          Art. 17.

     In deroga all'art. 4 della legge 26 marzo 1958, n. 425, l'assunzione di personale prevista dagli articoli 211, 212, 213 e 214 della legge suddetta, viene estesa, con le stesse modalità di cui ai medesimi articoli e loro successive modificazioni, al personale femminile dipendente dalle imprese esercenti appalti di forniture di mano d'opera.

 

          Art. 18.

     Il beneficio previsto dal secondo comma dell'art. 20 della legge 8 dicembre 1961, n. 1265, a favore del personale rivestito delle qualifiche di capo squadra della linea, operaio specializzato ed operaio qualificato di 1ª classe, è esteso, con le stesse modalità e la stessa decorrenza, ai dipendenti con qualifica di conduttore principale ad personam guardiano ad personam, e verificatore, nonché ai dipendenti promossi alle qualifiche di commesso ad personam o di aiutante da quella di capo squadra manovali.

 

          Art. 19.

     Ai dipendenti rivestiti delle qualifiche di infermiere, capo treno, macchinista, operaio qualificato e sorvegliante della linea, i quali sono stati promossi a ruolo aperto rispettivamente alle qualifiche di infermiere di 1ª classe, capo treno di 1ª classe, macchinista di 1ª classe, operaio qualificato di 1ª classe e sorvegliante principale della linea con decorrenza 30 giugno 1961, in applicazione della legge 8 dicembre 1961, n. 1265, va computata, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio nelle nuove qualifiche, la maggiore anzianità da essi maturata nelle qualifiche di provenienza rispetto a quella prevista dalla citata legge per il conseguimento delle promozioni a ruolo aperto sopra indicato.

 

          Art. 20.

     Il personale proveniente dal soppresso Ministero dell'Africa italiana in servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che, in base all'art. 7 della legge 9 luglio 1954, n. 431, ha optato per la conservazione del rapporto di impiego a contratto tipo, nonché quello già in servizio presso gli enti dipendenti dai cessati governi coloniali, viene inquadrato, previo giudizio favorevole delle Commissioni di avanzamento, nei ruoli organici dell'Azienda medesima in soprannumero, nelle qualifiche ferroviarie equiparate a quelle in atto rivestite, a seconda delle attribuzioni svolte, conservando l'anzianità in esse maturata.

     La decorrenza della sistemazione a ruolo di cui al precedente comma è la stessa da cui ha effetto la presente legge.

     Allo stesso trattamento è ammesso il personale a contratto tipo o a contratto a tempo indeterminato che ha optato per la sistemazione nei ruoli ferroviari, per il quale l'inquadramento viene effettuato nella qualifica ferroviaria corrispondente a quella di provenienza rivestita all'atto della sistemazione nei ruoli suddetti.

     L'inquadramento di cui ai precedenti commi si effettua a domanda degli interessati da presentare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il soprannumero viene assorbito con la cessazione dal servizio o con la nomina a qualifica superiore degli interessati.

     Al personale che beneficia del provvedimento di cui ai precedenti commi, è attribuito lo stipendio in base alla qualifica ferroviaria assegnata e all'anzianità nella stessa con la decorrenza indicata al precedente secondo comma, anche ai soli fini della pensione per coloro che sono collocati a riposo d'ufficio dopo la decorrenza suddetta, esclusa ogni corresponsione di competenze già maturate e con riassorbimento di eventuale assegno personale in godimento.

     Il personale di cui ai precedenti commi è ammesso a beneficiare delle disposizioni transitorie di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425, purché in possesso di tutti i requisiti richiesti e con la stessa decorrenza, anche in soprannumero.

     Il personale inquadrato a ruolo ai sensi del primo comma è iscritto al Fondo pensioni e all'Opera di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le trattenute versate in conto entrate-tesoro in base all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1090, sono accreditate al predetto fondo. Il servizio prestato dal 1° settembre 1954 alla data di entrata in vigore della presente legge è valutabile senza alcun onere ai fini della pensione ferroviaria. Per la valutazione dei servizi prestati anteriormente al 1° settembre 1954, si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1090.

 

          Art. 21.

     La presente legge ha effetto dal 1° ottobre 1961.

 

          Art. 22.

     All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con gli stanziamenti dei capitoli delle spese di personale e delle pensioni iscritti nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1962-63.

 

 

Tabelle

(Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.