§ 93.4.70 - Legge 30 novembre 1952, n. 1844.
Sistemazione a ruolo del personale straordinario delle Ferrovie dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:30/11/1952
Numero:1844


Sommario
Art. 1.      Il personale straordinario maschile e femminile delle Ferrovie dello Stato, anche se dipendente dalla gestione viveri "La Provvida", in servizio alla data di entrata in [...]
Art. 2.      La sistemazione a ruolo del personale straordinario avverrà nelle qualifiche di prima assunzione di cui all'allegato C al regolamento del personale delle Ferrovie dello [...]
Art. 3.      La nomina a stabile di cui all'art. 1 decorrerà dal 1° gennaio 1951, se al 31 dicembre 1950 gli interessati avranno soddisfatto alle condizioni di cui ai punti a) e b) [...]
Art. 4.      Gli straordinari da sistemare nella qualifica di aiuto macchinista verranno nominati stabili con la decorrenza del 1° gennaio 1951 se a tale data abbiano anche [...]
Art. 5.      Fermo il disposto dell'art. 1, il personale straordinario femminile avente la qualifica di "addetta" non contemplata dalle tabelle organiche allegate al regolamento del [...]
Art. 6.      Il personale, sia maschile, sia femminile, che disimpegni servizio effettivo continuativo con mansioni d'interprete almeno dal 1° luglio 1950, potrà ottenere la [...]
Art. 7.      Gli agenti straordinari rivestiti di qualifica di guardamerci saranno sistemati a ruolo con la qualifica di guardasala
Art. 8.      La designazione degli agenti riconosciuti meritevoli della sistemazione a ruolo sarà fatta da apposite Commissioni compartimentali o di servizio nominate dal Ministro [...]
Art. 9.      Al personale straordinario ferroviario vengono corrisposti, a decorrere dal 1° maggio 1947, aumenti periodici di retribuzione con gli stessi intervalli e nelle misure [...]
Art. 10.      Gli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato sistemati nell'attuale posizione in seguito a pubblico concorso o in base alle disposizioni di legge concernenti le [...]
Art. 11.      Gli agenti straordinari sistemati a ruolo in forza della presente legge sono iscritti al fondo pensioni dalla data di decorrenza della nomina a ruolo
Art. 12.      Gli agenti sistemati in base alla presente legge sono iscritti d'ufficio all'Opera di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato dalla data di decorrenza della [...]
Art. 13.      Per gli agenti sistemati a ruolo in base alla presente legge l'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà alle Ferrovie dello Stato i contributi normali ed [...]
Art. 14.      Le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con la legge 29 gennaio 1951, n. 33, e della legge 5 giugno 1951, n. 376, relative alla [...]
Art. 15.      L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è compensato dalla minore spesa risultante dalla cessazione dei contributi per assicurazioni sociali obbligatorie


§ 93.4.70 - Legge 30 novembre 1952, n. 1844.

Sistemazione a ruolo del personale straordinario delle Ferrovie dello Stato.

(G.U. 7 dicembre 1952, n. 284)

 

 

     Art. 1.

     Il personale straordinario maschile e femminile delle Ferrovie dello Stato, anche se dipendente dalla gestione viveri "La Provvida", in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, verrà nominato stabile, anche in eccedenza alla disponibilità delle piante organiche delle rispettive qualifiche, purchè:

     a) abbia compiuto almeno 600 giornate di effettiva presenza;

     b) abbia conseguito le abilitazioni eventualmente prescritte per la qualifica con cui dovrà essere sistemato, salvo le eccezioni previste nel successivo articolo;

     c) sia riconosciuto meritevole per il servizio prestato e la condotta serbata;

     d) risulti in possesso di tutti i requisiti generali, ad eccezione del limite massimo di età, prescritti per l'ammissione nel personale di ruolo ferroviario, e di cui agli articoli 27 e 28 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato.

     A cominciare dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti accantonamenti annuali per l'assorbimento graduale della eccedenza verificatasi in conseguenza della sistemazione a ruolo degli straordinari, nella misura del 15 per cento per ciascuno dei primi due anni e del 25 per cento per ciascuno degli anni successivi.

     Le aliquote del 15 per cento e del 25 per cento saranno calcolate sui residui posti disponibili, dopo detratti i posti riservati alle sistemazioni da effettuarsi in applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, ratificato con modificazioni con legge 1° dicembre 1951, n. 1309, e della legge 15 dicembre 1949, numero 966, nonchè dei passaggi agli uffici degli agenti del ramo esecutivo, da effettuarsi in dipendenza di autorizzazioni già accordate alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 2.

     La sistemazione a ruolo del personale straordinario avverrà nelle qualifiche di prima assunzione di cui all'allegato C al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato in base al titolo di studio e alla qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo le eccezioni previste dalla legge stessa.

     Gli straordinari sistemati in virtù della presente legge verranno iscritti in ruolo secondo la rispettiva anzianità e, per le qualifiche di grado superiore al decimo, nell'ordine risultante dalle graduatorie di merito di cui al successivo art. 9, tutti prendendo posto dopo i dipendenti già iscritti nei ruoli della stessa anzianità.

     Coloro che sono rivestiti di qualifiche appartenenti al personale esecutivo, ma che, alla data del 1° gennaio 1951, prestino servizio presso gli uffici da almeno 550 giornate di effettiva presenza saranno sistemati nel personale degli uffici attribuendo loro la qualifica corrispondente di pari grado, semprechè risultino idonei alle mansioni degli uffici stessi.

     La sistemazione agli uffici di cui al comma precedente non potrà comunque aver luogo in una qualifica di grado superiore a quello spettante nel ramo esecutivo in base alle disposizioni del primo comma del presente articolo.

 

          Art. 3.

     La nomina a stabile di cui all'art. 1 decorrerà dal 1° gennaio 1951, se al 31 dicembre 1950 gli interessati avranno soddisfatto alle condizioni di cui ai punti a) e b) del primo comma di detto articolo.

     Per coloro che verranno a compiere le 600 giornate di presenza richieste, posteriormente al 1° gennaio 1951, la decorrenza della nomina a stabile avrà luogo dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sarà avverata l'anzidetta condizione.

     Saranno sistemati nella qualifica di prima assunzione immediatamente inferiore dello stesso ramo di servizio, per la quale non sia richiesto il conseguimento di abilitazioni, coloro che non abbiano conseguito le abilitazioni di cui al punto b) del citato art. 1, entro il 31 dicembre 1950 o entro la posteriore data di compimento delle 600 giornate di effettiva presenza in servizio, o ancora entro il termine fissato come al seguente comma, per i casi ivi previsti.

     A favore di coloro che, nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1949 e il 31 dicembre 1950, siano stati chiamati alle armi o abbiano prestato servizio militare, il termine per il conseguimento delle abilitazioni di servizio sarà prorogato del periodo di durata del servizio militare prestato fra le date anzidette.

     Analogamente il termine sarà prorogato nei confronti di coloro che, avendo lasciato il servizio ferroviario in dipendenza degli eventi bellici, siano stati riammessi in servizio posteriormente al 31 dicembre 1948.

     La decorrenza della nomina a stabile per il personale straordinario di cui ai precedenti commi terzo, quarto e quinto del presente articolo, avrà luogo, in ogni caso, dal 1° gennaio 1951, o dalla posteriore data del primo giorno del mese successivo a quello di compimento delle 600 giornate di effettiva presenza.

 

          Art. 4.

     Gli straordinari da sistemare nella qualifica di aiuto macchinista verranno nominati stabili con la decorrenza del 1° gennaio 1951 se a tale data abbiano anche frequentato il prescritto corso d'istruzione professionale e superato i relativi esami finali; altrimenti la nomina a stabile decorrerà dal 1° del mese successivo a quello in cui sia stata soddisfatta tale condizione.

     Coloro che entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge non conseguiranno l'idoneità nell'esame finale del corso di istruzione professionale, saranno nominati stabili con la qualifica di operaio.

 

          Art. 5.

     Fermo il disposto dell'art. 1, il personale straordinario femminile avente la qualifica di "addetta" non contemplata dalle tabelle organiche allegate al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni, sarà sistemato con la qualifica di "scrivana" se alla data di entrata in vigore della presente legge sia in possesso della licenza di scuola secondaria inferiore o di equipollente titolo di studio, ovvero, pur non essendo in possesso del titolo di studio abbia prestato servizio continuativo con mansioni di ufficio, almeno dal 1° luglio 1950, e risulti idoneo alle mansioni stesse.

     Coloro che non si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma saranno sistemati con la qualifica di "manovale".

 

          Art. 6.

     Il personale, sia maschile, sia femminile, che disimpegni servizio effettivo continuativo con mansioni d'interprete almeno dal 1° luglio 1950, potrà ottenere la sistemazione con questa ultima qualifica, previo esame scritto ed orale di idoneità professionale, atto ad accertare la conoscenza da parte dell'interessato, oltre che della lingua italiana, di tre lingue straniere tra cui la francese e l'inglese.

     Coloro che non risulteranno idonei nel detto esame o non ritengano di parteciparvi saranno sistemati, se uomini, in una delle qualifiche di alunno d'ordine degli uffici o di guardasala, a seconda che risultino o meno in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno della licenza di scuola secondaria inferiore; se donne, nella qualifica che loro compete in base ai criteri e con le modalità stabiliti dall'articolo 5.

 

          Art. 7.

     Gli agenti straordinari rivestiti di qualifica di guardamerci saranno sistemati a ruolo con la qualifica di guardasala.

     Il servizio prestato nella qualifica di guardamerci sarà utile agli effetti del computo del periodo minimo necessario per essere scrutinati per la promozione a guarda merci.

 

          Art. 8.

     La designazione degli agenti riconosciuti meritevoli della sistemazione a ruolo sarà fatta da apposite Commissioni compartimentali o di servizio nominate dal Ministro per i trasporti.

     Tali Commissioni saranno presiedute da un funzionario dell'Amministrazione ferroviaria di grado non inferiore al 3° e composte di quattro membri di grado non inferiore al 5° e di due rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali. Un funzionario di grado non inferiore al 6° eserciterà per ogni Commissione l'ufficio di segretario.

     Dette Commissioni debbono dichiarare se, per il servizio non di ruolo prestato, l'agente possa essere riconosciuto "meritevole" della sistemazione a ruolo ed accertare la esistenza degli altri requisiti richiesti dalla presente legge.

     Per ognuna delle qualifiche di grado superiore al 10° verranno compilate graduatorie di merito, a cura di apposite Commissioni centrali, sulla base degli elementi forniti dalle Commissioni compartimentali o di servizio. Tali Commissioni centrali, nominate dal Ministro, saranno presiedute da un funzionario di grado 1° e composte di quattro membri di grado non inferiore al 4°, e di due rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali. Funzionari di grado non inferiore al 5° eserciteranno per ogni Commissione l'ufficio di segretario.

     Alle Commissioni centrali saranno deferiti altresì gli eventuali reclami contro la pronuncia delle Commissioni compartimentali o di servizio.

 

          Art. 9.

     Al personale straordinario ferroviario vengono corrisposti, a decorrere dal 1° maggio 1947, aumenti periodici di retribuzione con gli stessi intervalli e nelle misure proporzionalmente corrispondenti a quelle in vigore per gli aumenti di stipendio del personale ferroviario di ruolo di pari qualifica, di cui all'allegato A al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato. Ai fini dei suddetti aumenti di retribuzione il servizio non di ruolo prestato anteriormente alla predetta data 1° maggio 1947 è computato per intero per l'ultimo quadriennio e per la metà per il periodo precedente.

     Qualora gli agenti straordinari sistemati in virtù della presente legge percepiscano, alla decorrenza del passaggio a ruolo, una retribuzione, per paga ed eventuale assegno personale, d'importo superiore allo stipendio iniziale previsto per la qualifica conferita con la sistemazione a ruolo, conservano la differenza a titolo di assegno personale non pensionabile da riassorbire nei successivi aumenti di stipendio.

     Il trattamento di cui ai comma precedenti dovrà essere esteso agli agenti già appartenenti alla categoria dei contrattisti e sistemati a ruolo in base al decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, ratificato con legge 1° dicembre 1951, n. 1308.

 

          Art. 10.

     Gli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato sistemati nell'attuale posizione in seguito a pubblico concorso o in base alle disposizioni di legge concernenti le assunzioni degli invalidi di guerra, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali prima di detta sistemazione facevano parte del personale straordinario dell'anzidetta Amministrazione, con qualifica superiore a quella acquisita in base a concorso o quali invalidi di guerra, se in possesso dei requisiti richiesti per ottenere la sistemazione a ruolo con la predetta qualifica superiore in base a quanto è previsto dagli articoli precedenti, possono rinunciare alla qualifica in atto rivestita per riacquistare la precedente posizione.

 

          Art. 11.

     Gli agenti straordinari sistemati a ruolo in forza della presente legge sono iscritti al fondo pensioni dalla data di decorrenza della nomina a ruolo.

 

          Art. 12.

     Gli agenti sistemati in base alla presente legge sono iscritti d'ufficio all'Opera di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato dalla data di decorrenza della nomina a ruolo.

 

          Art. 13.

     Per gli agenti sistemati a ruolo in base alla presente legge l'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà alle Ferrovie dello Stato i contributi normali ed integrativi versati per le assicurazioni sociali obbligatorie di invalidità-vecchiaia e superstiti, contro la disoccupazione involontaria e la tubercolosi, nonchè i contributi al fondo di solidarietà sociale, con riferimento:

     a) alla decorrenza della sistemazione a ruolo per quanto riguarda i contributi della invalidità-vecchiaia e superstiti ed il fondo di solidarietà sociale;

     b) alla data del provvedimento di sistemazione a ruolo, per quanto riguarda le assicurazioni contro la disoccupazione involontaria e la tubercolosi.

     L'Amministrazione ferroviaria rimborserà agli agenti di cui al precedente comma la quota parte dei contributi sul fondo di solidarietà sociale che furono a carico dei medesimi.

 

          Art. 14.

     Le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con la legge 29 gennaio 1951, n. 33, e della legge 5 giugno 1951, n. 376, relative alla istituzione dei ruoli speciali transitori per il personale non di ruolo, non si applicano al personale delle Ferrovie dello Stato.

     Nulla è innovato, nei riguardi del personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, alle altre disposizioni dei citati provvedimenti legislativi.

     La facoltà prevista dall'art. 18 della legge 5 giugno 1951, n. 376, conserva efficacia nei riguardi del personale ferroviario che presenterà domanda di riscatto entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

 

          Art. 15.

     L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è compensato dalla minore spesa risultante dalla cessazione dei contributi per assicurazioni sociali obbligatorie.