§ 50.3.3 – R.D. 13 agosto 1933, n. 1038.
Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla corte dei conti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:50. Giurisdizione
Capitolo:50.3 giurisdizione contabile
Data:13/08/1933
Numero:1038


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 43. 
Art. 44. 
Art. 45. 
Art. 46. 
Art. 47. 
Art. 48. 
Art. 49. 
Art. 50. 
Art. 51. 
Art. 52. 
Art. 53. 
Art. 54. 
Art. 55. 
Art. 56. 
Art. 57. 
Art. 58. 
Art. 59. 
Art. 60. 
Art. 61. 
Art. 62. 
Art. 63. 
Art. 64. 
Art. 65. 
Art. 66. 
Art. 67. 
Art. 68. 
Art. 69. 
Art. 70. 
Art. 71. 
Art. 72. 
Art. 73. 
Art. 74. 
Art. 75. 
Art. 76. 
Art. 77. 
Art. 78. 
Art. 79. 
Art. 80. 
Art. 81. 
Art. 82. 
Art. 83. 
Art. 84. 
Art. 85. 
Art. 86. 
Art. 87. 
Art. 88. 
Art. 89. 
Art. 90. 
Art. 91. 
Art. 92. 
Art. 93. 
Art. 94. 
Art. 95. 
Art. 96. 
Art. 97. 
Art. 98. 
Art. 99. 
Art. 100. 
Art. 101. 
Art. 102. 
Art. 103. 
Art. 104. 
Art. 105. 
Art. 106. 
Art. 107. 
Art. 108. 
Art. 109. 
Art. 110. 
Art. 111. 


§ 50.3.3 – R.D. 13 agosto 1933, n. 1038. [1]

Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla corte dei conti.

(G.U. 22 agosto 1933, n. 194)

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Capo I

FORME DELLE ISTANZE E DEI RICORSI

 

     Art. 1.

     Le istanze, i ricorsi e gli appelli da presentarsi alla corte dei conti devono contenere il nome, il cognome, il domicilio o la residenza o dimora dell'attore e del convenuto, la esposizione dei fatti e la qualità nella quale furono compiuti, l'oggetto della domanda e l'indicazione dei titoli su cui è fondata.

     Essi sono sottoscritti dalla parte o da un suo procuratore speciale [2].

     Per il patrocinio dinanzi alle sezioni giurisdizionali valgono le norme della legge 25 marzo 1926, n. 453.

     Nei ricorsi, negli appelli e nelle comparse di risposta deve essere fatta elezione di domicilio in Roma; quando manchi, si presume fatta nella segreteria della corte. Per i funzionari ed agenti in servizio presso le amministrazioni pubbliche l'elezione di domicilio si presume nei rispettivi uffici.

 

          Art. 2.

     Gli atti che promanano dal procuratore generale sono firmati da lui o da chi è autorizzato a sostituirlo.

     In caso di assenza o di impedimento del procuratore generale o dei vice-procuratori generali, l'ufficio del pubblico ministero è esercitato dai primi referendari o referendari all'uopo incaricati con decreto del capo del governo, primo ministro segretario di Stato, su designazione del presidente della corte.

 

          Art. 3.

     Gli atti di cui agli articoli precedenti sono nulli quando non siano sottoscritti o quando siavi assoluta incertezza sull'oggetto della domanda.

 

          Art. 4.

     Lo scambio delle comparse, memorie e risposte tra le parti si effettua mediante deposito in segreteria a meno che con le medesime non si proponga appello o ricorso incidentale, nel qual caso dovranno essere notificate giudizialmente alle altre parti in causa nei termini specificatamente indicati per i vari giudizi.

 

          Art. 5.

     In tutti i casi nei quali sia prescritta la notificazione giudiziale di ricorsi, atti o memorie, il deposito in segreteria equivale a notificazione al procuratore generale.

     La notificazione all'amministrazione si considera fatta in persona propria, quando nei modi prescritti l'ufficiale notificante abbia consegnato l'atto nelle mani dell'impiegato delegato dal capo dell'amministrazione a ricevere le notificazioni. La delegazione conserva i suoi effetti anche se il delegante cessi dalle sue funzioni.

 

          Art. 6.

     Le norme di cui al regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, relative alla notificazione di atti giudiziari a mezzo della posta, sono applicabili alle notificazioni di atti da farsi nei giudizi dinanzi alla corte dei conti.

 

Capo II

DEI TERMINI

 

          Art. 7.

     Il termine per comparire dinanzi alla corte dei conti è quello stabilito dall'art. 148 del codice di procedura civile e decorre dalla notifica dell'atto che intima la comparizione.

     Se la notificazione deve essere fatta all'estero, il termine massimo di cui al n. 5 dell'articolo suddetto è raddoppiato o triplicato, secondo che il convenuto risiede in Europa ovvero fuori di Europa.

     Quando nello stesso procedimento siano più i convenuti, vale per tutti il termine maggiore.

 

          Art. 8.

     I termini stabiliti per la proposizione dei gravami sono perentori.

     Le decadenze hanno luogo di diritto e devono pronunciarsi anche d'ufficio.

     Gli altri termini sono regolativi del procedimento e l'inosservanza di essi importa le conseguenze che sono indicate nei vari casi. Quando non siano indicate, provvederà il giudice.

 

Capo III

DEGLI INCIDENTI

 

          Art. 9.

     Se una delle parti propone in udienza un formale incidente, questo viene risolto con ordinanza presidenziale, sentito il collegio.

     Ove sia stata sospesa l'udienza, l'ordinanza è letta dal presidente alla riapertura dell'udienza stessa.

 

          Art. 10.

     Chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso o domandare la prefissione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale competente.

 

          Art. 11.

     Qualora la contestazione possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, il collegio pronuncia sulla controversia principale.

     La decide pure, ad istanza della parte più diligente, dopo che sia trascorso il termine prefisso a norma dell'articolo precedente, senza che sia stata proposta la querela.

     Proposta la querela, il collegio sospende la decisione fino al termine del giudizio di falso.

 

Capo IV

DELLA INTERRUZIONE DEL PROCEDIMENTO

 

§ 1

DELLA RINUNZIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO

 

          Art. 12.

     La rinunzia agli atti del giudizio può essere fatta in qualunque stato e grado della causa.

     Deve essere fatta mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o da un suo mandatario speciale e depositata nella segreteria, o mediante dichiarazione fatta oralmente alla udienza e da iscriversi a verbale.

     La rinunzia produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme.

     Il rinunziante deve pagare le spese del giudizio che siano state effettuate.

 

§ 2

DELLA RIASSUNZIONE D'ISTANZA

 

          Art. 13.

     Per la riassunzione d'istanza valgono le norme del codice di procedura civile. Tali norme non si applicano nei giudizi ordinari di conto.

 

Capo V

DELLA ISTRUZIONE

 

          Art. 14.

     La corte può richiedere all'amministrazione e ordinare alle parti di produrre gli atti e i documenti che crede necessari alla decisione della controversia e può ordinare al procuratore generale di disporre accertamenti diretti anche in contraddittorio delle parti. In tale ultimo caso queste sono a cura del procuratore generale avvisate, almeno cinque giorni prima, del luogo, giorno ed ora in cui si eseguiranno gli accertamenti stessi.

 

          Art. 15.

     La corte può inoltre disporre l'assunzione di testimoni ed ammettere gli altri mezzi istruttori che crederà del caso, stabilendo i modi con cui debbono seguire ed applicando, per quanto possibile, le leggi di procedura civile.

     Nell'ammettere i mezzi istruttori di cui sopra la corte fissa il termine, entro il quale essi devono essere espletati, e delega per la loro esecuzione uno dei componenti il collegio giudicante od il pretore. Se il luogo ove si deve eseguire il mezzo istruttorio è fuori del regno, la richiesta viene fatta nelle forme diplomatiche.

     L'istruttore delegato, ad istanza della parte più diligente, fissa il giorno, l'ora ed il luogo delle operazioni; tale provvedimento, a cura della parte più diligente, deve essere notificato alle controparti almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni stesse.

 

          Art. 16.

     Eseguita l'istruttoria o decorso inutilmente il termine prefisso per la medesima, ad istanza della parte più diligente viene dal presidente fissata la nuova udienza per la discussione della causa.

 

Capo VI

DELLE UDIENZE

 

          Art. 17.

     La domanda di fissazione dell'udienza per la discussione della causa deve essere depositata nella segreteria competente.

     Il presidente del collegio con suo decreto fissa il giorno dell'udienza ed il termine per la presentazione degli atti e documenti, e con separato provvedimento nomina il relatore.

     Nello stesso decreto di fissazione d'udienza il presidente può disporre, ad istanza di parte o di ufficio, l'abbreviazione dei termini prescritti per la procedura normale.

     Ove non sia diversamente stabilito, copia del decreto predetto viene comunicata alle parti a cura della segreteria.

 

          Art. 18.

     I giudizi sono pubblici.

     Nelle udienze interviene il procuratore generale, o chi legalmente lo rappresenti, ed è sempre udito nelle sue conclusioni.

     Le parti possono intervenire personalmente od a mezzo dell'avvocato che le rappresenti.

     Assiste alle udienze il segretario del collegio, che redige il verbale.

 

          Art. 19.

     Dopo la relazione della causa, le parti, o i rappresentanti di esse, se presenti, ed il procuratore generale o chi ne fa le veci, enunciano le rispettive conclusioni svolgendone i motivi.

 

Capo VII

DELLE DECISIONI

 

          Art. 20.

     Terminata la discussione, la corte, in camera di consiglio, pronuncia la decisione.

     All'adunanza assiste il segretario.

 

          Art. 21.

     Le decisioni della corte dei conti sono pronunciate nel nome di Sua Maestà il Re.

     Esse sono interlocutorie o definitive e devono contenere:

     1) il nome e cognome delle parti e dei loro rappresentanti legali quando siano stati nominati;

     2) l'indicazione che è stato sentito il pubblico ministero;

     3) le conclusioni delle parti;

     4) i motivi in fatto e in diritto;

     5) il dispositivo;

     6) l'indicazione del giorno, mese ed anno della pronuncia;

     7) la sottoscrizione del presidente del collegio e dell'estensore.

 

          Art. 22.

     La decisione è nulla se manchi delle indicazioni di cui ai numeri 5 e 7 dell'articolo precedente. Essa è pure nulla quando manchi delle indicazioni di cui ai numeri 1, 2, 4 e 6, e queste non risultino dal verbale di udienza.

     Qualora, dopo la pronuncia della decisione e prima della firma, venga a mancare alcuna delle persone che debbono sottoscriverla, alla firma mancante si supplisce con una dichiarazione in calce alla decisione.

     La dichiarazione è firmata dal presidente del collegio e dal segretario.

 

          Art. 23.

     La decisione deve essere pubblicata mediante lettura del dispositivo, fatta dal segretario in una delle udienze successive al giorno in cui la decisione stessa è stata firmata e depositata in segreteria. In casi di urgenza può essere pubblicata anche nella stessa udienza.

     Della avvenuta pubblicazione si fa constare mediante dichiarazione del segretario in calce all'originale della decisione.

 

Capo VIII

DELLA ESECUZIONE DELLE DECISIONI

 

          Art. 24.

     Per l'esecuzione delle decisioni di condanna le copie vengono spedite in forma esecutiva a firma del segretario del collegio, che le ha pronunciate, e trasmesse al procuratore generale.

     Questi ne cura l'invio alle amministrazioni interessate all'esecuzione e, per estratto, al direttore generale del tesoro.

     Le copie per uso di notificazione possono farsi eseguire dall'amministrazione, ma devono essere autenticate dalla competente segreteria della corte.

     Per quanto riguarda l'esecuzione restano immutate le norme del regio decreto 5 settembre 1909, n. 776.

 

          Art. 25.

     Se per l'esecuzione di una decisione della corte sorga questione sulla interpretazione di essa, si deve proporre il giudizio dinanzi allo stesso collegio che l'ha pronunciata, mediante atto di citazione che deve essere notificato a tutte le parti in causa che vi abbiano interesse.

 

Capo IX

DISPOSIZIONE COMUNE DI PROCEDURA

 

          Art. 26.

     Nei procedimenti contenziosi di competenza della corte dei conti si osservano le norme e i termini della procedura civile in quanto siano applicabili e non siano modificati dalle disposizioni del presente regolamento.

 

Titolo II

DELLE FORME DEI GIUDIZI

 

Capo I

DEL GIUDIZIO SUI CONTI

 

          Art. 27.

     I conti sono depositati nella segreteria della sezione competente, che li trasmette al primo referendario o referendario designato quale relatore dal presidente.

 

          Art. 28.

     Il relatore, dopo aver procurato, se del caso, la parificazione del conto da parte dell'amministrazione, procede all'esame del conto stesso con la scorta dei documenti ad esso allegati e degli altri atti che possa avere comunque acquisiti.

     A tale uopo egli può chiedere all'amministrazione o al contabile notizie e documenti mediante fogli di rilievo in via ufficiosa. Procura anche la correzione di eventuali errori materiali.

 

          Art. 29.

     La relazione sul conto conclude o per il discarico del contabile, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, o per la condanna del medesimo a pagare la somma di cui il relatore lo ritenga debitore, ovvero per la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, o infine per i provvedimenti interlocutori che il relatore medesimo giudichi opportuni.

 

          Art. 30.

     Preparata la relazione sul conto, il relatore ne informa il presidente, il quale, ove la relazione stessa concluda per il discarico del contabile, ne ordina senz'altro la trasmissione al procuratore generale.

     Quando invece la relazione concluda per la condanna del contabile o per l'adozione di altri provvedimenti interlocutori o definitivi, il presidente ne ordina la comunicazione al procuratore generale dopo aver fissata l'udienza per la discussione del giudizio di conto.

 

          Art. 31.

     Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo precedente, il procuratore generale appone il suo visto in calce alla relazione, oppure fa espressamente risultare il suo avviso contrario se non consente nella proposta del relatore.

 

          Art. 32.

     Quando la proposta del relatore e le conclusioni del procuratore generale concordino per il discarico, l'approvazione del conto è data dal presidente, con decreto. Questo può essere anche collettivo e riferirsi tanto a conti successivi resi dallo stesso agente, quanto a conti prodotti da più contabili dello stesso ramo di amministrazione e per lo stesso esercizio finanziario.

 

          Art. 33.

     Qualora manchi l'accordo di cui all'articolo precedente, ovvero il presidente dissenta, ed in ogni caso di proposta di condanna o di interlocutoria, il conto viene iscritto al ruolo di udienza, salvo il disposto degli articoli 34 e seguenti.

 

          Art. 34.

     Sono sempre iscritti a ruolo per il giudizio della sezione:

     a) i conti compilati d'ufficio quando al termine della gestione non siano stati resi dal contabile;

     b) i conti relativi all'ultima gestione dei contabili, quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni degli stessi contabili e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni cui conti precedenti;

     c) i deconti compilati nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione a carico del contabile e prodotti alla corte anteriormente al giudizio sul conto;

     d) i conti complementari, compilati per responsabilità amministrativa a carico di contabili, i cui conti siano stati già decisi;

     e) i conti speciali di quegli agenti e di quelle gestioni, per cui non sussista in via normale l'obbligo della resa periodica del conto.

 

          Art. 35.

     Quando dall'esame del conto emergano addebiti il cui importo complessivo non superi lire 2000, la relazione, prima della iscrizione a ruolo del conto, è trasmessa al procuratore generale, il quale deve esprimere in calce alla relazione stessa il suo motivato parere sull'importo dell'addebito.

 

          Art. 36.

     Il presidente, o il consigliere da lui delegato, qualora ritenga di fare uso della facoltà di cui all'art. 17 della legge 3 aprile 1933, n. 255, determina senz'altro la somma da pagare dal contabile a tacitazione del suo debito, stabilendo contemporaneamente il termine, entro il quale il contabile debba dichiarare se accetta la determinazione presidenziale, e fissando l'udienza in cui sarà giudicato il suo conto nel caso di mancata accettazione.

 

          Art. 37.

     Copia della determinazione presidenziale è trasmessa a cura della segreteria, in piego raccomandato con ricevuta di ritorno, al contabile o ai suoi eredi, con invito a sottoscriverla, con firma autenticata anche in forma amministrativa, in segno di accettazione ed a restituirla entro il termine assegnato. Detto termine decorre dalla data di comunicazione risultante dalla ricevuta del piego.

 

          Art. 38.

     In caso di accettazione da parte del contabile o dei suoi eredi, il presidente dispone la cancellazione del conto dal ruolo delle udienze e traduce in ordinanza, avente forza di titolo esecutivo, la precedente determinazione. Copia in forma esecutiva della ordinanza predetta viene trasmessa all'amministrazione interessata a cura del procuratore generale. Quando invece vi sia esplicita dichiarazione di non accettazione, o sia infruttuosamente decorso il termine assegnato, ovvero in caso di irreperibilità del contabile o dei suoi eredi, si procede al normale giudizio dinanzi alla sezione.

 

          Art. 39.

     Il procuratore generale, nei casi previsti dall'art. 35 della legge 14 agosto 1862, n. 800, e sempre quando rilevi che un contabile tenuto a rendere il conto ne ritardi la presentazione ed il conto non sia stato compilato d'ufficio, promuove il giudizio dinanzi alla competente sezione o di sua iniziativa o su richiesta che gli venga fatta dalla corte nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo.

     A tal fine, il procuratore generale, con apposita istanza, promuove il decreto della sezione con cui viene prescritto il termine al contabile per presentare il conto della sua gestione.

     Copia del decreto predetto, a cura del procuratore generale, è trasmessa all'amministrazione da cui dipende il contabile, affinchè sia a questo notificata a termini di legge.

     Il decreto originale, con l'atto della notificazione trasmesso dall'amministrazione, è conservato nella segreteria.

 

          Art. 40.

     Spirato il termine prescritto, quando il contabile o i suoi eredi presentino il conto, si osservano, per la procedura, le disposizioni di cui agli articoli 27 e seguenti del presente capo.

     Trascorso invece inutilmente il termine prefisso, il presidente, sulla istanza del procuratore generale, stabilisce il giorno dell'udienza e designa il relatore, con decreto da notificarsi ai sensi del penultimo comma del precedente articolo.

 

          Art. 41.

     All'udienza fissata ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente, la corte pronuncia la condanna del contabile o dei suoi eredi, a norma dell'art. 36 della legge 14 agosto 1862, n. 800, ed ordina la formazione del conto d'ufficio.

     Con la successiva decisione sul conto la corte può condannare il contabile al rimborso delle spese di compilazione e di notificazione del conto compilato d'ufficio dall'amministrazione.

 

          Art. 42.

     Quando la corte pronuncia condanna, può ordinare l'alienazione della cauzione di proprietà del contabile o anche dei suoi garanti, se citati o intervenuti nel giudizio.

     Se l'alienazione non è autorizzata con la decisione sul conto il procuratore generale inizia giudizio speciale mediante citazione notificata agli interessati. Detto giudizio segue le forme dei giudizi di cui al capo secondo.

 

Capo II

DEL GIUDIZIO DI RESPONSABILITA'

 

          Art. 43.

     Il giudizio di responsabilità per danni cagionati allo Stato dai suoi funzionari od agenti è istituito ad istanza del procuratore generale presso la corte dei conti.

     L'istanza è proposta su denuncia dell'amministrazione o ad iniziativa del procuratore generale, mediante atto di citazione a comparire avanti la sezione competente.

 

          Art. 44.

     Quando con la responsabilità di colui che ha reso il conto giudiziale concorra la responsabilità di altri funzionari non tenuti a presentare il conto, si riunisce il giudizio di conto con quello di responsabilità; ma, se speciali circostanze lo richiedono, si può procedere contro i responsabili del danno anche prima del giudizio di conto.

 

          Art. 45.

     L'atto di citazione deve, oltre a quanto è prescritto dall'art. 1, contenere l'istanza al presidente perchè fissi l'udienza per la discussione della causa.

 

          Art. 46.

     In calce allo stesso atto di citazione il presidente fissa il giorno per la discussione della causa e stabilisce il termine per la eventuale produzione di documenti o comparse.

 

          Art. 47.

     Chiunque abbia interesse nella controversia può intervenire in causa con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione. L'intervento può essere anche ordinato dalla sezione, d'ufficio, o anche su richiesta del procuratore generale o di una delle parti.

 

          Art. 48.

     Il sequestro conservativo, di cui agli articoli 924 e seguenti del codice di procedura civile, è, su domanda del procuratore generale, concesso dal presidente della sezione mediante decreto, nel quale viene fissato anche il termine per il giudizio di convalida.

 

          Art. 49. [3]

     Nei casi contemplati dall'ultimo comma dell'art. 17 della legge 3 aprile 1933, n. 255, il presidente, o il consigliere da lui delegato, qualora ritenga di poter ridurre l'importo dell'addebito, indica con determinazione da stendersi in calce all'atto di citazione la minor somma da pagare all'erario, fissando il termine, che decorre per ciascun convenuto dalla data di notificazione dell'atto di citazione, entro il quale i responsabili sono tenuti a dichiarare se accettano la minor somma predetta, e stabilisce l'udienza in cui la causa sarà trattata, nel caso che i convenuti non rispondano entro il termine prefisso, oppure dichiarino di non accettare la somma fissata.

 

          Art. 50.

     Qualora i convenuti accettino la determinazione presidenziale depositando in segreteria, nel termine prefisso, apposita dichiarazione in carta semplice con firma autenticata anche in via amministrativa, il presidente dispone la cancellazione della causa dal ruolo delle udienze e traduce in ordinanza, che ha forza di titolo esecutivo, la precedente determinazione.

 

          Art. 51.

     Nel caso di più convenuti e di responsabilità ripartita, se l'accettazione non è data da tutti, il giudizio prosegue soltanto in confronto dei non accettanti; qualora invece si tratti di responsabilità solidale, la causa prosegue anche in confronto degli accettanti. A cura della segreteria questi saranno avvertiti della prosecuzione del giudizio.

 

Capo III

DEI GIUDIZI AD ISTANZA DI PARTE

 

§ 1

RICORSI PER RIFIUTATO RIMBORSO DI QUOTE D'IMPOSTA INESIGIBILI

 

          Art. 52. [4]

     I ricorsi contro i provvedimenti definitivi delle intendenze di finanza in materia di rimborso di quote d'imposta inesigibili, devono essere depositati, nel termine di legge, nella segreteria della sezione, insieme con il provvedimento impugnato ed il relativo referto di notificazione e con la domanda di rimborso.

 

          Art. 53. [5]

     Fissata l'udienza, il presidente ordina la comunicazione degli atti al procuratore generale per le conclusioni scritte.

 

          Art. 54. [6]

     Il procuratore generale, compiute le istruttorie che ravvisi necessarie formula le sue conclusioni e le deposita nella segreteria della sezione trenta giorni prima dell'udienza fissata.

     Il ricorrente è avvertito di tale deposito a cura della segreteria mediante biglietto indirizzato al domicilio eletto, e può nella segreteria stessa prendere visione degli atti depositati e ritirarne copia.

 

          Art. 55.

     Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai ricorsi per rimborso di quote inesigibili degli altri proventi erariali, che sono riscossi con il procedimento stabilito dalla legge di riscossione.

 

§ 2

RICORSI CONTRO ADDEBITI DICHIARATI DALL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO A CARICO DEI PROPRI DIPENDENTI

 

          Art. 56.

     I ricorsi dei funzionari ed agenti dipendenti dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato prodotti contro i provvedimenti amministrativi di addebito ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dal regio decreto 28 giugno 1912, n. 728, debbono essere depositati nella segreteria della corte, entro il termine di legge, insieme con il provvedimento impugnato e con il foglio di comunicazione del provvedimento stesso da parte dell'amministrazione.

     Il ricorrente può con lo stesso atto domandare la fissazione dell'udienza.

     Il procuratore generale conclude oralmente alla udienza.

 

§ 3

RICORSI CONTRO RITENUTE, A TITOLO CAUTELATIVO SU STIPENDI ED ALTRI EMOLUMENTI DI FUNZIONARI ED AGENTI STATALI

 

          Art. 57.

     Il funzionario od agente che sia stato assoggettato a ritenuta sullo stipendio o su altri emolumenti a termini dell'art. 73 della legge sulla contabilità generale dello Stato, qualora intenda gravarsene, deve produrre ricorso dinanzi alla sezione competente, da depositarsi nella segreteria.

     Per l'ulteriore corso del giudizio si applicano le disposizioni del 2 di questo capo.

 

§ 4

ALTRI GIUDIZI AD ISTANZA DI PARTE

 

          Art. 58.

     Gli altri giudizi ad iniziativa di parte, di competenza della corte dei conti, nei quali siano interessati anche persone od enti diversi dallo Stato, sono istituiti mediante ricorso da notificarsi nelle forme della citazione. Il decreto di fissazione d'udienza, emesso su istanza della parte più diligente, deve, a cura di questa, essere notificato a tutte le altre parti in causa.

     Quando lo Stato non abbia interesse in tali giudizi, il procuratore generale conclude solamente all'udienza; in caso diverso, formula le sue conclusioni e le deposita in segreteria nei trenta giorni antecedenti all'udienza fissata.

 

§ 5

RICORSI DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLA CORTE DEI CONTI

 

          Art. 59. [7]

 

          Art. 60. [8]

 

Capo IV

DELL'APPELLO AVVERSO LE DECISIONI DEI CONSIGLI DI PREFETTURA

 

          Art. 61.

     L'appello contro le decisioni dei consigli di prefettura nei giudizi sui conti di loro competenza e sulle responsabilità degli amministratori deve essere proposto entro trenta giorni dalla data di notificazione delle decisioni stesse con atto notificato giudizialmente alla parte contraria.

     Non è ammesso l'appello contro le ordinanze che elevano responsabilità di contabili o di amministratori.

 

          Art. 62.

     Quando siano più le parti interessate ad opporsi all'appello questo deve proporsi contro tutte.

     Se la domanda sia proposta contro alcuna soltanto di esse, il giudizio si deve integrare con la chiamata in causa delle altre. L'integrazione può aver luogo anche dopo la scadenza del termine per appellare.

 

          Art. 63.

     L'atto di appello deve proporsi in forma di ricorso diretto alla sezione competente e contenere oltre a quanto è prescritto dall'art. 1, la indicazione dei capi della decisione, per i quali si intende appellare.

 

          Art. 64.

     Il domicilio dei funzionari che rappresentano la pubblica amministrazione è di diritto nel loro rispettivo ufficio.

 

          Art. 65.

     L'atto di appello con la decisione impugnata deve essere depositato nella segreteria della corte entro quindici giorni successivi a quello della sua notificazione.

     In mancanza del deposito, la corte pronuncia il rigetto senza esame dell'appello su richiesta dell'appellato, da proporsi, prima di ogni altra difesa, nel termine di cui all'articolo seguente.

 

          Art. 66.

     Nella risposta all'appello l'appellato può chiedere, in via di appello incidentale, la riforma di quei capi della decisione che egli creda gli siano pregiudizievoli, notificando il relativo atto nei trenta giorni successivi alla scadenza nel termine indicato nell'art. 65.

     Fino a che non sia iniziata la discussione, può essere fatta adesione all'atto di appello da parte di coloro che abbiano interesse comune con l'appellante.

 

          Art. 67.

     Decorsi i termini di cui agli articoli precedenti, ad istanza della parte più diligente, il presidente della sezione, con suo decreto in calce all'istanza stessa, fissa il giorno dell'udienza ed il termine entro cui le parti possono presentare nuovi documenti e memorie difensive.

     Il procuratore generale conclude solo alla udienza.

 

          Art. 68.

     La parte che abbia ottenuto il decreto di fissazione d'udienza deve farlo notificare giudizialmente alla parte avversaria nel domicilio da essa eletto.

 

          Art. 69.

     L'intervento nel giudizio di appello è ammesso soltanto per coloro che avrebbero potuto proporre opposizione di terzo.

     E' però in facoltà della corte di ordinare d'ufficio l'intervento di un terzo, quando ciò sia riconosciuto utile o necessario.

     In questo caso l'ordine di eseguire la citazione del terzo può anche essere diretto al procuratore generale.

 

          Art. 70.

     Quando la corte pronuncia l'annullamento della decisione impugnata, può decidere sul merito, o, se del caso, rinviare gli atti al consiglio di prefettura per la rinnovazione del giudizio.

 

Capo V

DEI GIUDIZI IN MATERIA DI PENSIONE

 

§ 1

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 71.

     I ricorsi in materia di pensioni, assegni od indennità non sono ammessi, oltre che nei casi di nullità indicati nell'art. 3, quando:

     a) si impugni soltanto la parte del provvedimento per la quale fu fatta espressa riserva di ulteriore pronunzia;

     b) si propongano domande sulle quali non siasi provveduto in sede amministrativa.

 

§ 2

PENSIONI A TOTALE CARICO DELLO STATO

 

          Art. 72. [9]

     Il ricorso contro il provvedimento ministeriale, con il quale sia stato concesso o negata pensione, assegno o indennità a totale carico dello Stato, deve essere depositato nella segreteria della sezione nel termine perentorio di novanta giorni dalla data in cui l'interessato ha avuto comunicazione, nei modi di legge, del provvedimento che impugna.

 

          Art. 73.

     L'istanza diretta a promuovere la sentenza della sezione ai sensi dell'art. 174 del testo unico approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, deve essere depositata nella segreteria della sezione stessa entro il termine di novanta giorni dalla data in cui il ricorrente ha avuto la comunicazione del rifiuto del ministero ad emanare il provvedimento di cessazione dal servizio.

     Nel silenzio dell'amministrazione, tale termine decorre dal compimento del periodo di sessanta giorni dopo la notifica all'amministrazione stessa di un legale atto di diffida a provvedere.

 

          Art. 74.

     Effettuato il deposito del ricorso o dell'istanza di cui agli articoli 72 e 73, l'amministrazione competente, entro trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio di segreteria, deve depositare i documenti in base ai quali è stato emesso il provvedimento impugnato e, nei casi previsti dall'articolo precedente, indicare i motivi del rifiuto a provvedere.

     Il ricorso, l'istanza, ed i rispettivi documenti sono poi comunicati, per ordine del presidente della sezione, al procuratore generale.

 

          Art. 75.

     Avuta tale comunicazione ed eseguite le indagini che reputi necessarie, il procuratore generale emette le proprie conclusioni scritte e ne cura la notificazione giudiziale al ricorrente.

     L'originale di tali conclusioni è depositato in segreteria insieme con la prova della notificazione eseguita.

     Nelle dette conclusioni il procuratore generale può chiedere, in via di ricorso incidentale, l'annullamento o la riforma del provvedimento impugnato.

     Quando il ricorso sia proposto dal procuratore generale, la parte interessata può produrre ricorso incidentale nei trenta giorni dalla notifica del ricorso.

 

          Art. 76.

     Il procuratore generale può ricorrere quando sia leso l'interesse dell'erario.

     Quand'egli ricorra in via principale, il termine per il deposito del ricorso decorre dalla data di registrazione alla corte dei conti del decreto di concessione di pensione, assegno o indennità.

     Dopo il deposito, il ricorso è, a cura dello stesso procuratore generale, notificato giudizialmente alla parte contraria.

     La prova della notificazione eseguita è pure depositata in segreteria.

 

          Art. 77.

     Trascorsi i termini sopraindicati, tanto il ricorrente quanto il procuratore generale possono domandare al presidente della sezione la fissazione della udienza per la discussione della causa.

 

          Art. 78.

     In qualunque stadio della causa sono ammessi l'intervento o l'adesione di coloro, i quali abbiano interesse nella proposta domanda di annullamento o di riforma del provvedimento impugnato.

     Similmente la sezione, quando ritenga che vi siano persone interessate ad opporsi al ricorso, ordina che il giudizio venga integrato con il loro intervento.

 

          Art. 79.

     L'intervento e l'adesione si effettuano con comparsa notificata alle parti avverse e depositata in segreteria.

 

          Art. 80.

     Il procuratore generale sui ricorsi da esso proposti non è tenuto a presentare conclusioni scritte.

 

§ 3

PENSIONI MISTE

 

          Art. 81.

     Quando il provvedimento che si impugna si riferisca a pensioni assegni o indennità che interessino anche enti diversi dallo Stato, il ricorso prodotto da una delle parti deve essere notificato a tutti coloro che vi hanno interesse.

     Quando una legge speciale non stabilisce un termine diverso, la notificazione del ricorso, qualora non sia stata fatta nei novanta giorni stabiliti pel deposito, dev'essere eseguita nel termine perentorio di trenta giorni successivi a quello del deposito.

     La prova della notificazione è depositata in segreteria insieme con il provvedimento impugnato.

     Se il ricorso sia stato notificato ad alcuna soltanto delle parti interessate, la sezione può disporre che sia integrato il giudizio con la chiamata in causa delle altre parti.

 

          Art. 82.

     Quando l'ente, cui incombe il pagamento delle pensioni od indennità, ricorra, secondo la facoltà conferita dalla rispettiva legge, contro le liquidazioni disposte dai propri organi deliberanti, il termine per il deposito del ricorso decorre dalla data del provvedimento impugnato.

 

          Art. 83.

     Entro trenta giorni successivi alla notificazione del ricorso, ognuna delle parti ha facoltà di proporre ricorso incidentale.

 

          Art. 84.

     Nei ricorsi, nei quali non sia interessata l'amministrazione dello Stato, il procuratore generale non è tenuto a concludere per iscritto.

 

          Art. 85.

     E' fatto obbligo alle amministrazioni, presso le quali si trovano i documenti su cui si fonda il provvedimento impugnato, di produrli insieme al ricorso, ove esse siano ricorrenti, o nel termine di trenta giorni dalla richiesta fattane dall'ufficio di segreteria.

 

          Art. 86.

     Trascorsi i termini stabiliti dagli articoli precedenti ed eseguita la notificazione delle conclusioni emesse, quando occorre, dal procuratore generale, può da qualunque delle parti in causa o dal procuratore generale essere domandata la fissazione dell'udienza per la discussione della causa.

 

          Art. 87.

     Ai giudizi di cui nel presente paragrafo, promossi dal procuratore generale, è applicabile l'art. 80.

 

          Art. 88.

     Le norme del presente regolamento si applicano ai giudizi avanti la sezione speciale della corte dei conti istituita per le pensioni di guerra, in quanto non sia diversamente stabilito dalle leggi relative.

 

          Art. 89.

     Quando, nella ipotesi di cui all'art. 26 del regio decreto-legge 27 maggio 1916, n. 928, ed ai sensi dell'art. 19 della legge 3 aprile 1933, n. 255, alla sezione giurisdizionale per le pensioni spetti decidere tanto sul diritto alla pensione di guerra negata dal ministero delle finanze, quanto sul diritto alla pensione privilegiata ordinaria negata dal competente ministero, la segreteria della sezione speciale trasmette alla segreteria della sezione giurisdizionale per le pensioni gli atti ed i documenti del ricorso eventualmente proposto dall'interessato.

     Il procuratore generale, quando non abbia già emesse le proprie conclusioni sul primo ricorso, conclude con unico atto su entrambi i ricorsi.

 

Titolo III

DEI RIMEDI CONTRO LE DECISIONI

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 90.

     Il termine per impugnare le decisioni della corte dei conti decorre per le parti dalla data di notificazione della decisione impugnata per il pubblico ministero, dalla data di pubblicazione della decisione medesima.

 

          Art. 91.

     In nessun caso i gravami ammessi dalla legge sospendono l'esecuzione delle decisioni impugnate.

     Può però la corte, con decreto in camera di consiglio su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, ordinare la sospensione dell'esecuzione delle decisioni impugnate, prima di procedere al giudizio di merito.

 

          Art. 92.

     Quando il ricorrente voglia chiedere la sospensione di cui al precedente articolo, deve farne istanza con il ricorso o con atto successivo ed indicarne i motivi. Su tale istanza il procuratore generale deve dare il suo parere scritto e trasmetterlo sollecitamente al presidente del collegio, dinanzi al quale si propone il gravame.

 

          Art. 93.

     L'opposizione di terzo è regolata dalle norme del codice di procedura civile.

 

Capo II

DELL'OPPOSIZIONE

 

          Art. 94.

     Per l'opposizione contumaciale, nei casi previsti dal codice di procedura civile e per l'opposizione contabile nei casi di cui all'art. 41 della legge 14 agosto 1862, n. 800, valgono le norme che seguono.

 

          Art. 95.

     Il ricorso indirizzato alla competente sezione deve essere depositato, nei termini prescritti dalla legge, nella segreteria della sezione stessa che ne prende nota in apposito registro.

 

          Art. 96.

     Il presidente ordina la comunicazione del ricorso al procuratore generale per le sue conclusioni in merito.

     Queste sono, a cura del procuratore generale, notificate giudizialmente all'opponente e quindi depositate nella segreteria.

 

          Art. 97.

     La comparsa di risposta dell'opponente viene comunicata al procuratore generale, il quale formula le sue conclusioni definitive alla udienza, che sarà fissata su richiesta del procuratore generale stesso o dell'opponente.

     Nel decreto di fissazione d'udienza il presidente può disporre che alla medesima intervenga anche il referendario che fu relatore del conto. Quando la fissazione d'udienza sia chiesta dal procuratore generale, il decreto deve, a cura di quest'ultimo, essere notificato giudizialmente all'opponente.

 

Capo III

DELL'APPELLO

 

          Art. 98.

     L'appello dev'essere proposto con istanza diretta alle sezioni riunite e, fermo il disposto degli articoli 1 e 2, contenere l'indicazione dei capi della decisione, per i quali s'intende appellare, e la specificazione dei motivi in fatto e in diritto, sui quali si fonda il gravame.

 

          Art. 99.

     L'istanza deve essere depositata, nel termine prescritto per l'appello, nella segreteria della corte insieme con la copia autentica della decisione impugnata, munita del regolare referto di notificazione, quando questa abbia avuto luogo.

     Quando nel termine stabilito per l'appello non sia prodotta la copia della decisione notificata, la corte, su richiesta dell'altra parte o del procuratore generale da proporsi prima di ogni altra difesa, rigetta l'appello senza esame.

 

          Art. 100.

     Nel termine prefisso per l'appello, il procuratore generale deve depositare in segreteria la dichiarazione d'appello, e indi nei trenta giorni successivi al deposito, notificare l'atto formale alla parte avversaria.

     Eseguita tale notificazione, la copia notificata dell'atto di appello deve essere depositata in segreteria entro i trenta giorni successivi, insieme con la copia della decisione impugnata.

 

          Art. 101.

     Se più siano gli interessati ad opporsi all'appello e questo sia stato notificato soltanto ad alcuni di essi, la corte ordina, anche d'ufficio, che il giudizio venga integrato con la chiamata in causa degli altri.

 

          Art. 102.

     L'ulteriore procedura è regolata dalle norme che valgono per l'opposizione, quando interessata a resistere all'appello sia l'amministrazione dello Stato, salvo che l'appellante sia il procuratore generale, nel qual caso esso non deve produrre conclusioni scritte.

     Negli altri casi, dopo avvenuto il deposito in segreteria dell'atto di appello, per l'ulteriore corso del giudizio devono seguirsi le medesime forme stabilite per gli appelli contro le decisioni dei consigli di prefettura.

 

          Art. 103.

     Qualora l'appellato voglia proporre appello incidentale, deve farne domanda nel termine stabilito dall'art. 66.

     Il procuratore generale può proporre appello incidentale con le sue conclusioni scritte sull'appello principale.

 

          Art. 104.

     L'appello dalle decisioni sui conti giudiziali e da quelle contumaciali sugli altri giudizi di prima istanza importa rinunzia al diritto di fare opposizione.

 

          Art. 105.

     Quando in prima istanza la competente sezione giurisdizionale si sia pronunciata soltanto su questioni di carattere pregiudiziale, su queste esclusivamente si pronunciano in appello le sezioni riunite.

     (Omissis) [10].

 

Capo IV

DELLA REVOCAZIONE

 

          Art. 106.

     La revocazione delle decisioni deve essere proposta con ricorso allo stesso collegio, che pronunciò la decisione impugnata.

 

          Art. 107.

     Il ricorso per revocazione, oltre i requisiti comuni a tutte le istanze dirette alla corte in sede giurisdizionale, deve contenere la precisa indicazione dei motivi richiesti dalla legge per la sua ammissibilità.

     Esso deve essere depositato in segreteria nel termine di legge, insieme con la copia della decisione impugnata, munita del regolare referto di notificazione e con i documenti sui quali il ricorso si fonda.

 

          Art. 108.

     Quando nell'esame di un conto ovvero in occasione di un giudizio contabile, il relatore rilevi uno dei motivi di revocazione di una decisione emessa su di un conto precedente, propone la revocazione d'ufficio.

     La corte, ove riconosca fondata la proposta, con decreto in camera di consiglio, udito il procuratore generale, dichiara l'ammissione in rito della revocazione d'ufficio e con lo stesso decreto, da notificarsi giudizialmente all'interessato, fissa il giorno dell'udienza per la discusisone del merito.

     L'ammissione in rito della revocazione d'ufficio deve essere pronunciata nel termine di tre anni dalla data della decisione da revocare, o, scaduto tale termine, entro trenta giorni da quello in cui la corte sia venuta a conoscenza o della esistenza di un documento nuovo o della falsità dichiarata di un documento, su cui era fondata la decisione impugnata, oppure dell'omissione o del doppio impiego di una partita di conto.

 

          Art. 109.

     Dopo la notificazione del decreto di ammissione in rito in caso di revocazione d'ufficio, ed in tutti gli altri casi dopo il deposito e la notificazione del ricorso, per l'ulteriore procedura devono seguirsi le norme proprie del giudizio, nel quale l'impugnata decisione fu pronunciata.

 

          Art. 110.

     Contro le decisioni pronunciate in sede di revocazione non è più ammessa, per lo stesso oggetto, alcun'altra istanza di revocazione nè alcun provvedimento di ufficio.

     E' ammesso però l'appello, qualora la decisione impugnata per revocazione sia tra quelle appellabili a norma di legge.

 

Capo V

DEL RICORSO PER ANNULLAMENTO

 

          Art. 111.

     Quando, in seguito a ricorso a norma dell'art. 3 della legge 31 marzo 1877, n. 3761, una decisione della corte dei conti sia stata annullata ed occorra rinnovare il giudizio in sede di rinvio dinanzi alla corte stessa, si osservano le forme proprie del giudizio nel quale la decisione annullata fu pronunciata.

     La corte dei conti deve conformarsi alla decisione della corte di cassazione sul punto di diritto sul quale questa ha pronunciato.


[1] Abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 3 al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 12 aprile 1973, n. 41 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma in quanto non prevede che anche nei giudizi per pensioni privilegiate ordinarie per l'infermo di mente, al quale non sia stato ancora nominato il legale rappresentante o l'amministratore provvisorio, il ricorso è validamente sottoscritto dalla moglie o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza, da uno dei genitori, ovvero da chi ne abbia la custodia o, comunque, l'assista.

[3] Il limite di somma di cui al presente articolo è stato elevato a lire 5.000.000 per effetto dell'art. 5 del D.L. 15 novembre 1993, n. 453.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 19 gennaio 2007, n. 1, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede che il ricorso dell'esattore sia notificato all'amministrazione finanziaria e che anche ad essa siano dati gli ulteriori avvisi

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 19 gennaio 2007, n. 1, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede che il ricorso dell'esattore sia notificato all'amministrazione finanziaria e che anche ad essa siano dati gli ulteriori avvisi

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 19 gennaio 2007, n. 1, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede che il ricorso dell'esattore sia notificato all'amministrazione finanziaria e che anche ad essa siano dati gli ulteriori avvisi

[7] Articolo abrogato dall'art. 12 della L. 6 agosto 1984, n. 425.

[8] Articolo abrogato dall'art. 12 della L. 6 agosto 1984, n. 425.

[9] La Corte costituzionale, con sentenza 15 gennaio 1976, n. 8 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui prescrive per la proposizione dei ricorsi in materia di pensione da parte degli aventi diritto al trattamento di quiescenza, il termine perentorio di novanta giorni dalla data di comunicazione e notificazione del provvedimento impugnato.

[10] Comma abrogato dall'art.10 della L. 21 luglio 2000, n. 205.