§ 66.3.24 – L. 16 dicembre 1972, n. 818.
Norme di assunzione per il personale operaio stagionale presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.3 personale
Data:16/12/1972
Numero:818


Sommario
Art. unico.      Le assunzioni di personale per i lavori di carattere stagionale presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono disciplinate dall'art. 2 della legge 31 [...]


§ 66.3.24 – L. 16 dicembre 1972, n. 818. [1]

Norme di assunzione per il personale operaio stagionale presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

(G.U. 29 dicembre 1972, n. 336).

 

     Art. unico.

     Le assunzioni di personale per i lavori di carattere stagionale presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono disciplinate dall'art. 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265.

     L'ultimo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, è soppresso.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.