§ 66.3.4 – L. 31 marzo 1955, n. 265.
Personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.3 personale
Data:31/03/1955
Numero:265


Sommario
Art. 1.      L'assunzione di personale salariato di ruolo e non di ruolo, si effettua, per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attraverso concorsi indetti dalla [...]
Art. 2.      L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facoltà di assumere personale salariato per lavori di carattere stagionale inerenti alla lavorazione del tabacco in [...]
Art. 3.      La nomina degli operai permanenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente, qualsiasi variazione dell'inquadramento professionale con [...]
Art. 4.      L'inquadramento professionale e l'importo della paga spettante ai salariati permanenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in applicazione delle norme [...]
Art. 5.      Per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, si applicano per le categorie [...]
Art. 6.      Restano in vigore per il personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato tutte le disposizioni legislative e regolamentari che non siano in contrasto con quelle [...]


§ 66.3.4 – L. 31 marzo 1955, n. 265. [1]

Personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

(G.U. 21 aprile 1955, n. 92).

 

     Art. 1.

     L'assunzione di personale salariato di ruolo e non di ruolo, si effettua, per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attraverso concorsi indetti dalla Direzione generale, da svolgersi localmente dai singoli opifici, stabilimenti, depositi ed uffici presso i quali il personale stesso deve reclutarsi con l'osservanza delle norme contenute nella legge 26 febbraio 1952, n. 67, e nel regolamento approvato con decreto Ministeriale 21 ottobre 1925, n. 133842.

     Le ammissioni degli invalidi, sono regolate nei modi stabiliti dall'art. 14 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

     I passaggi dei salariati di ruolo e non di ruolo a categoria superiore si effettuano attraverso concorsi indetti dalla Direzione generale, da svolgersi presso i singoli opifici, stabilimenti, depositi ed uffici tra il personale in servizio presso l'opificio stesso, con l'osservanza delle norme stabilite per le assunzioni.

     Per le nomine dei sorveglianti, capi sala ed assistenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, continuano ad osservarsi le norme particolari vigenti presso l'Amministrazione stessa.

 

          Art. 2.

     L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facoltà di assumere personale salariato per lavori di carattere stagionale inerenti alla lavorazione del tabacco in foglia, nonchè per i lavori stagionali delle saline.

     Il personale assunto in base al precedente comma può essere mantenuto in servizio per un periodo, non eccedente, di regola, i 180 giorni. Tuttavia, ove ricorrano assolute ed inderogabili esigenze della produzione, può essere trattenuto al lavoro per un ulteriore periodo che in nessun caso può superare i 90 giorni.

     All'anzidetto personale è attribuita, come trattamento economico, la paga iniziale della categoria nella quale sono inquadrati, per le corrispondenti mansioni, gli operai di ruolo.

 

          Art. 3.

     La nomina degli operai permanenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente, qualsiasi variazione dell'inquadramento professionale con l'attribuzione del salario o della paga agli operai stessi, nonchè la cessazione dal servizio, sono disposti con provvedimento della Direzione generale dei monopoli di Stato da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti, ferma rimanendo l'osservanza delle altre norme stabilite dalla legge 26 febbraio 1952, n. 67.

     L'assunzione, la conferma in servizio e le variazioni dell'inquadramento professionale e del salario o paga degli operai temporanei sono disposte con contratti di lavoro conformi agli allegati 1, 2 e 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67. Tali contratti vengono approvati con provvedimento della Direzione generale dei monopoli di Stato da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.

 

          Art. 4.

     L'inquadramento professionale e l'importo della paga spettante ai salariati permanenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in applicazione delle norme transitorie della legge 26 febbraio 1952, n. 67, vengono stabiliti con provvedimento della Direzione generale dei monopoli di Stato da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.

     L'inquadramento professionale e l'importo della paga spettante ai salariati temporanei in applicazione delle norme transitorie della legge 26 febbraio 1952, n. 67, vengono stabiliti con contratto di lavoro approvato con provvedimento della Direzione generale dei monopoli di Stato da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.

 

          Art. 5.

     Per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, si applicano per le categorie d'impiego sotto indicate:

 

ruolo tecnico

gruppo

A

ruolo amministrativo

"

A

ruolo amministrativo

"

B

ruolo d'ordine

"

C

ruolo del personale ausiliario (per i posti riservati ai servizi di anticamera).

 

          Art. 6.

     Restano in vigore per il personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato tutte le disposizioni legislative e regolamentari che non siano in contrasto con quelle della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.