§ 71.2.73 - Legge 5 marzo 1973, n. 28.
Assunzione a carico dello Stato delle spese per le attrezzature degli uffici giudiziari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:05/03/1973
Numero:28


Sommario
Art. 1.      Fermo, per quanto non previsto nella presente legge, il disposto dell'art. 6 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1042, e degli articoli 1 e seguenti della legge 24 [...]
Art. 2.      L'art. 16 n. 2 della legge 16 luglio 1962, n. 922, è abrogato
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 400 milioni, per gli esercizi 1972 e 1973, si provvede per lire 200 milioni, con lo [...]


§ 71.2.73 - Legge 5 marzo 1973, n. 28.

Assunzione a carico dello Stato delle spese per le attrezzature degli uffici giudiziari.

(G.U. 20 marzo 1973, n. 72)

 

 

     Art. 1.

     Fermo, per quanto non previsto nella presente legge, il disposto dell'art. 6 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1042, e degli articoli 1 e seguenti della legge 24 aprile 1941, n. 392, sono assunte a carico dello Stato:

     1) le spese necessarie per le esigenze straordinarie degli uffici giudiziari, esclusi gli uffici di conciliazione;

     2) le spese necessarie per la fornitura agli uffici giudiziari di macchine per scrivere, dal calcolo, di riproduzione, di registrazione di voce, di ricerca giurisprudenziale e di ogni altro arredo, macchina o ritrovato scientifico ritenuto utile per l'ammodernamento dei mezzi destinati all'amministrazione della giustizia;

     3) le spese necessarie per la fornitura del materiale e delle attrezzature occorrenti per gli uffici giudiziari sistemati in nuove costruzioni statali, comunali o private.

 

          Art. 2.

     L'art. 16 n. 2 della legge 16 luglio 1962, n. 922, è abrogato.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 400 milioni, per gli esercizi 1972 e 1973, si provvede per lire 200 milioni, con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 1115 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per detti anni e, per lire 200 milioni, mediante corrispondenti riduzioni del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i medesimi esercizi finanziari.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.