§ 71.3.90 - Legge 16 luglio 1962, n. 922.
Revisione degli organici delle cancellerie e segreterie giudiziarie e norme sulla ripartizione dei proventi di cancelleria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:16/07/1962
Numero:922


Sommario
Art. 1.      L'art. 2 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Alla tabella A, allegata alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, relativa al numero dei funzionari e alla suddivisione per qualifiche è sostituita la tabella I allegata alla presente legge.
Art. 3. 
Art. 4.      La promozione a cancelliere capo di Tribunale o a segretario capo di Procura di seconda classe è conferita mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i funzionari che [...]
Art. 5.      La promozione a cancelliere capo di Tribunale o a segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe si consegue mediante:
Art. 6.      L'esame di concorso previsto nell'art. 5 della legge 16 luglio 1962, n. 922, ha luogo in Roma e consiste in tre prove scritte e in una orale
Art. 7.      Negli scrutini per merito comparativo la Commissione centrale di scrutinio forma la graduatoria dei promovibili in base all'esame dei titoli.
Art. 8.      Le promozioni a cancelliere capo della Corte suprema di cassazione e qualifiche equiparate sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i funzionari che [...]
Art. 9.      I posti in aumento nelle tre più elevate qualifiche della carriera direttiva previste dalla tabella I allegata alla presente legge sono conferiti annualmente in tre quote uguali con decorrenza [...]
Art. 10.      Negli scrutini per il conferimento della qualifica di cancelliere capo di Pretura sono titoli preferenziali nell'ordine:
Art. 11.      I funzionari che in applicazione delle disposizioni della presente legge dovrebbero assumere come denominazione una qualifica diversa da quella attuale conservano questa ultima ad personam fermo [...]
Art. 12.      Nella legge 23 ottobre 1960, n. 1196, alle parole "cancelliere capo di Tribunale o segretario capo di Procura" sono sostituite le seguenti: "cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di [...]
Art. 13.  [6]
Art. 14.      Ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire 70 per ciascun punto del coefficiente di stipendio; sono applicabili ai [...]
Art. 15. 
Art. 16.      Sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63, sono iscritti i seguenti nuovi capitoli:
Art. 17.      Le disposizioni degli articoli 13, 14 e 16 hanno decorrenza dal 1° luglio 1962.
Art. 18.      Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 43, 44, 45, 46 e 47 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con quelle della [...]
Art. 19.      All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 12 della presente legge si provvederà:
Art. 20.      La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 71.3.90 - Legge 16 luglio 1962, n. 922.

Revisione degli organici delle cancellerie e segreterie giudiziarie e norme sulla ripartizione dei proventi di cancelleria.

(G.U. 27 luglio 1962, n. 188).

 

     Art. 1.

     L'art. 2 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è sostituito dal seguente:

     "La carriera direttiva comprende le seguenti qualifiche:

     cancelliere capo della Corte suprema di cassazione, segretario capo della Procura generale presso la Corte suprema di cassazione, cancelliere capo di Corte di appello e segretario capo di Procura generale presso la Corte di appello;

     cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe;

     cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura della Repubblica di seconda classe;

     cancelliere capo di Pretura.

     La carriera di concetto comprende le seguenti qualifiche:

     cancelliere e segretario di prima classe;

     cancelliere e segretario di seconda classe;

     vice cancelliere e vice segretario".

 

          Art. 2.

     Alla tabella A, allegata alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, relativa al numero dei funzionari e alla suddivisione per qualifiche è sostituita la tabella I allegata alla presente legge.

 

          Art. 3. [1]

     Alla direzione della cancelleria della Corte suprema di cassazione e della segreteria della Procura generale della stessa corte, alla direzione della cancelleria del Tribunale superiore delle acque pubbliche e delle cancellerie delle corti di appello e delle segreterie delle rispettive procure generali, sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo o segretario capo di corte d'appello.

     Alla direzione delle cancellerie dei tribunali e delle segreterie delle rispettive procure della Repubblica sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di tribunale e segretario capo di procura della Repubblica di prima classe.

     Alla direzione delle cancellerie delle preture indicate nella tabella C allegata alla presente legge sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di tribunale e segretario capo di procura della Repubblica di prima classe.

     Alla direzione delle cancellerie delle preture con non meno di due funzionari in pianta organica, diverse da quelle indicate nella tabella C di cui al comma precedente, sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di tribunale o segretario capo di procura della Repubblica di seconda classe o cancelliere capo di pretura.

     Alle cancellerie delle altre preture possono essere destinati, quali dirigenti, funzionari di concetto aventi qualifica non inferiore a cancelliere o segretario di seconda classe.

     Agli uffici di cancelleria e di segreteria delle corti, delle procure generali, dei tribunali, delle procure della Repubblica, e delle preture sono assegnati, inoltre, funzionari della carriera direttiva e di concetto in conformità delle tabelle che saranno stabilite a norma dell'art. 1 della legge 7 maggio 1965, n. 430.

     All'ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia sono assegnati per il servizio ispettivo: undici funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di corte di appello o segretario capo di procura generale di corte di appello, sei funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di tribunale o di segretario capo di procura della Repubblica di prima classe e sette funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di tribunale o di segretario capo di procura della Repubblica di seconda classe in conformità della tabella D allegata all'ordinamento approvato con la legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

 

          Art. 4.

     La promozione a cancelliere capo di Tribunale o a segretario capo di Procura di seconda classe è conferita mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i funzionari che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

 

          Art. 5.

     La promozione a cancelliere capo di Tribunale o a segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe si consegue mediante:

     1) concorso speciale per esami, nel limite di un quinto dei posti disponibili, al quale possono partecipare i cancellieri capi di Tribunale e i segretari capi di Procura di seconda classe che abbiano compiuto almeno un anno di anzianità nella qualifica. La frazione di posto superiore alla metà si computa come posto intero;

     2) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i funzionari di cui al precedente n. 1), che abbiano compiuto tre anni di anzianità nella qualifica.

     [2].

     I vincitori del concorso precedono nel ruolo i promossi in base a scrutinio ed i provvedimenti di promozione non possono essere emanati se non dopo l'espletamento del concorso.

 

          Art. 6.

     L'esame di concorso previsto nell'art. 5 della legge 16 luglio 1962, n. 922, ha luogo in Roma e consiste in tre prove scritte e in una orale [3].

     Le prove scritte si svolgono in tre distinti giorni e vertono sulle seguenti materie:

     1) procedura civile ed elementi di diritto civile;

     2) procedura penale ed elementi di diritto penale;

     3) servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con riferimento a casi pratici [4].

     La prova orale verte sulle stesse materie delle prove scritte [5].

     Alla prova orale sono ammessi i soli candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte non meno di otto decimi. Essa non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi.

     Il concorso ha luogo davanti ad una Commissione nominata di volta in volta dal Ministro per la grazia e giustizia.

     Per la composizione, la costituzione e il funzionamento della Commissione e dell'ufficio di segreteria si applicano le disposizioni previste dall'art. 42 dell'ordinamento approvato con la legge 23 ottobre 1960. n. 1196.

 

          Art. 7.

     Negli scrutini per merito comparativo la Commissione centrale di scrutinio forma la graduatoria dei promovibili in base all'esame dei titoli.

 

          Art. 8.

     Le promozioni a cancelliere capo della Corte suprema di cassazione e qualifiche equiparate sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i funzionari che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore ed abbiano esercitato nella medesima qualifica funzioni direttive o ispettive per almeno due anni.

 

          Art. 9.

     I posti in aumento nelle tre più elevate qualifiche della carriera direttiva previste dalla tabella I allegata alla presente legge sono conferiti annualmente in tre quote uguali con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno a partire dal 1962.

     Gli altri posti in aumento diversi da quelli indicati nel comma precedente sono conferiti in due quote uguali con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno a partire dal 1962.

 

          Art. 10.

     Negli scrutini per il conferimento della qualifica di cancelliere capo di Pretura sono titoli preferenziali nell'ordine:

     1) l'anzianità di servizio effettivo prestato nell'ex grado nono della carriera di concetto o nella qualifica di cancelliere o segretario di prima classe;

     2) la conseguita promozione alla qualifica di cancelliere o segretario di prima classe a seguito di concorso per merito distinto o di esame di idoneità o di concorso per esame speciale.

     Le norme di cui al precedente comma si applicano agli scrutini per il conferimento delle vacanze relative agli anni 1961 e 1962.

 

          Art. 11.

     I funzionari che in applicazione delle disposizioni della presente legge dovrebbero assumere come denominazione una qualifica diversa da quella attuale conservano questa ultima ad personam fermo il coefficiente di stipendio in godimento. Essi possono essere destinati a ricoprire posti corrispondenti al coefficiente di stipendio in godimento.

 

          Art. 12.

     Nella legge 23 ottobre 1960, n. 1196, alle parole "cancelliere capo di Tribunale o segretario capo di Procura" sono sostituite le seguenti: "cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura di seconda classe".

 

          Art. 13. [6]

 

          Art. 14.

     Ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire 70 per ciascun punto del coefficiente di stipendio; sono applicabili ai suddetti funzionari le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 aprile 1962, n. 177.

 

          Art. 15. [7]

 

          Art. 16.

     Sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63, sono iscritti i seguenti nuovi capitoli:

     1) lire 110 milioni per indennità di direzione di cui all'art. 13 della presente legge;

     2) [8];

     3) [9].

 

          Art. 17.

     Le disposizioni degli articoli 13, 14 e 16 hanno decorrenza dal 1° luglio 1962.

     Per il periodo anteriore al 1° luglio 1962 è autorizzata la distribuzione di un compenso una tantum di lire 40.000 a ciascun funzionario, in effettivo servizio alla data del 1° gennaio 1962, da prelevare dalle somme disponibili accantonate per i bisogni straordinari degli uffici giudiziari.

 

          Art. 18.

     Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 43, 44, 45, 46 e 47 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con quelle della presente legge.

 

          Art. 19.

     All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 12 della presente legge si provvederà:

     per l'esercizio 1961-62 con la utilizzazione di una aliquota di lire 170 milioni delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 21 dicembre 1961, n. 1501;

     per l'esercizio 1962-63 con riduzione di lire 510 milioni del fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritto sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

     All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 14 e 16 della presente legge valutato in annue lire 2507 milioni, si provvederà con le entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 15 della presente legge.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 20.

     La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Tabelle

     (Omissis).


[1] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 14 marzo 1968, n. 157.

[2] Comma abrogato dall'art. 4 della L. 7 maggio 1965, n. 430.

[3] Comma così sostituito dall'art. 11 della L. 7 maggio 1965, n. 430.

[4] Comma così sostituito dall'art. 11 della L. 7 maggio 1965, n. 430.

[5] Comma così sostituito dall'art. 11 della L. 7 maggio 1965, n. 430.

[6] Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[7] Articolo modificato dalla L. 23 dicembre 1972, n. 827 e abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[8] Numero abrogato dall'art. 2 della L. 5 marzo 1973, n. 28.

[9] Numero modificato dall'art. 1 della L. 15 maggio 1967, n. 355 e abrogato dall'art. 3 della L. 28 marzo 1973, n. 90.