§ 80.5.23i - Legge 19 aprile 1962, n. 177.
Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati civili del Ministero di grazia e giustizia e modifiche all'indennità di servizio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:19/04/1962
Numero:177


Sommario
Art. 1.      Con effetto dal 1°gennaio 1962 agli impiegati civili del Ministero di grazia e giustizia, appartenenti ai seguenti ruoli ed agli impiegati non di ruolo delle categorie [...]
Art. 2.      L'assegno personale di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive [...]
Art. 3.      La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre categorie, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra [...]
Art. 4.      L'assegno mensile previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di [...]
Art. 5.      L'indennità di servizio penitenziario prevista dall'art. 1 della legge 2 luglio 1960, n. 660, è stabilita, a decorrere dal 1°gennaio 1962, nelle seguenti misure lorde [...]
Art. 6.      Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 600.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 1.200.000.000 per l'esercizio 1962-63, [...]


§ 80.5.23i - Legge 19 aprile 1962, n. 177. [1]

Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati civili del Ministero di grazia e giustizia e modifiche all'indennità di servizio penitenziario.

(G.U. 3 maggio 1962, n. 113).

 

 

     Art. 1.

     Con effetto dal 1°gennaio 1962 agli impiegati civili del Ministero di grazia e giustizia, appartenenti ai seguenti ruoli ed agli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti, è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila:

     Carriera direttiva:

     Amministrazione centrale - ufficio traduzioni;

     Archivi notarili.

     Carriera di concetto:

     Amministrazione centrale - ufficio pubblicazioni leggi;

     Istituti di prevenzione e di pena - ruolo di ragioneria;

     Istituti di prevenzione e di pena - capi tecnici industriali ed agrari;

     Istituti di prevenzione e di pena - ruolo di educazione;

     Archivi notarili.

     Carriera esecutiva:

     Amministrazione centrale - assistenza alla vigilanza;

     Istituti di prevenzione e di pena - ruolo d'ordine;

     Istituti di prevenzione e di pena - ruolo di sorveglianza;

     Archivi notarili;

     Uffici giudiziari - dattilografi.

     Carriera del personale ausiliario:

     Amministrazione centrale - personale addetto agli uffici;

     Amministrazione centrale - personale tecnico;

     Uffici giudiziari;

     Archivi notarili - carriera ausiliaria;

     Archivi notarili - carriera ausiliaria tecnica.

 

          Art. 2.

     L'assegno personale di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, è soppresso nei confronti di coloro cui è applicabile l'art. 1 della presente legge.

     Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al precedente comma viene soppresso, l'eventuale differenza fra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 31 dicembre 1961 e quella dell'assegno di cui alla presente legge va assorbita per effetto degli aumenti di quest'ultimo assegno per progressioni di carriera.

 

          Art. 3.

     La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre categorie, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato.

     Per il personale fruente dell'assegno di cui alla presente legge che venga a trovarsi in una delle posizioni di stato previste dal terzo comma dell'art. 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo è mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza di tali posizioni di stato è corrisposto per la sola eccedenza.

 

          Art. 4.

     L'assegno mensile previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.

 

          Art. 5.

     L'indennità di servizio penitenziario prevista dall'art. 1 della legge 2 luglio 1960, n. 660, è stabilita, a decorrere dal 1°gennaio 1962, nelle seguenti misure lorde annue:

 

Celibi

 

Coniugati

ispettore generale

L.

500.000

L.

620.000

direttore capo

"

400.000

"

480.000

direttore superiore

"

300.000

"

380.000

direttore

"

250.000

"

320.000

vice direttore

"

225.000

"

270.000

vice direttore aggiunto

"

200.000

"

230.000

 

          Art. 6.

     Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 600.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 1.200.000.000 per l'esercizio 1962-63, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile - categoria A e B.

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.