§ 69.2.14 - Legge 2 luglio 1960, n. 660.
Adeguamento delle indennità di servizio penitenziario spettante al personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.2 istituti di prevenzione e pena
Data:02/07/1960
Numero:660


Sommario
Art. 1.      L'indennità di servizio penitenziario, prevista dal decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 767, ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 73, è stabilita per i funzionari [...]
Art. 2.      All'onere di lire 41.028.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà, per l'esercizio finanziario 1959-60, con la riduzione di eguale somma dello [...]


§ 69.2.14 - Legge 2 luglio 1960, n. 660. [1]

Adeguamento delle indennità di servizio penitenziario spettante al personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

(G.U. 15 luglio 1960, n. 172)

 

 

     Art. 1.

     L'indennità di servizio penitenziario, prevista dal decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 767, ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 73, è stabilita per i funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, nelle seguenti misure lorde annue, a decorrere dal 1° luglio 1959:

 

 

Celibi

Coniugati

Ispettore generale

L.

156.000

228.000

Direttore capo

"

144.000

216.000

Direttore superiore

"

132.000

204.000

Direttore

"

120.000

192.000

Vice direttore

"

102.000

180.000

Vice direttore aggiunto

"

84.000

168.000

 

          Art. 2.

     All'onere di lire 41.028.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà, per l'esercizio finanziario 1959-60, con la riduzione di eguale somma dello stanziamento del capitolo 71 ("spese per il ricovero ospedaliero e per visite mediche per rafferma degli agenti di custodia") dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il suddetto esercizio.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.