§ 71.2.74 - Legge 28 marzo 1973, n. 90.
Aumento dello stanziamento per spese di ufficio dei tribunali e delle preture di cui all'art. 16, n. 3, della L. 16 luglio 1962, n. 922 e all'art. 1 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:28/03/1973
Numero:90


Sommario
Art. 1.      Lo stanziamento di lire 350 milioni, stabilito dall'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922 , e dall'articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 355 , per le [...]
Art. 2.      All'onere di lire 200 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede, quanto a lire 100 milioni, a carico delle [...]
Art. 3.      L'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922 , modificato dall'articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 355 , è abrogato


§ 71.2.74 - Legge 28 marzo 1973, n. 90.

Aumento dello stanziamento per spese di ufficio dei tribunali e delle preture di cui all'art. 16, n. 3, della L. 16 luglio 1962, n. 922 e all'art. 1 della L. 15 maggio 1967, n. 355

(G.U. 14 aprile 1973, n. 98)

 

 

     Art. 1.

     Lo stanziamento di lire 350 milioni, stabilito dall'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922 , e dall'articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 355 , per le spese di ufficio dei tribunali e delle preture, è stabilito per l'anno finanziario 1972, in lire 550 milioni e in lire 700 milioni per l'anno finanziario 1973.

     La maggiore assegnazione di lire 200 milioni relativa all'anno 1972 sarà destinata al ripianamento delle eccedenze di spese verificatesi presso i tribunali ordinari, i tribunali per i minorenni e le preture dall'anno 1969 al 1971.

 

          Art. 2.

     All'onere di lire 200 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede, quanto a lire 100 milioni, a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; e, quanto a lire 100 milioni, a carico del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972.

     All'onere di lire 350 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1973, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     L'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922 , modificato dall'articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 355 , è abrogato.