§ 88.2.8 - Legge 26 luglio 1949, n. 448.
Costituzione di un fondo speciale per il credito cinematografico e disciplina della circolazione dei film esteri parlati in lingua italiana.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.2 cinema
Data:26/07/1949
Numero:448


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.      I produttori di pellicole riconosciute nazionali ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 16 maggio 1947, n. 379, e per le quali il nulla osta di proiezione in [...]
Art. 3.  [3]
Art. 4.  [4]
Art. 5.      Le domande per ottenere i finanziamenti a carico del fondo speciale dovranno essere corredate oltrechè dai documenti richiesti dalla Sezione autonoma della Banca [...]
Art. 6.      Il buono di cui all'art. 1 è nominativo, infruttifero e trasferibile previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero del [...]
Art. 7.      Alla scadenza del termine entro cui deve avvenire il rimborso dei buoni emessi nell'ultimo anno di applicazione della presente legge sarà provveduto alla liquidazione [...]
Art. 8.      Alle operazioni di credito cinematografico effettuate dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro ai sensi della presente [...]
Art. 9.      Nulla è innovato alle disposizioni vigenti per la proiezione in pubblico di film esteri in versione originale con o senza sottotitoli in lingua italiana
Art. 10.  [5]
Art. 11.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 88.2.8 - Legge 26 luglio 1949, n. 448. [1]

Costituzione di un fondo speciale per il credito cinematografico e disciplina della circolazione dei film esteri parlati in lingua italiana.

(G.U. 30 luglio 1949, n. 173)

 

 

     Art. 1. [2]

     Fino al 31 dicembre 1960, il rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico dei film non nazionali parlati in lingua italiana di lunghezza superiore ai 1000 metri è subordinato al versamento da parte delle ditte interessate della somma di lire 5.500.000 per ciascun film da effettuarsi presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, contro il rilascio di apposito buono.

 

          Art. 2.

     I produttori di pellicole riconosciute nazionali ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 16 maggio 1947, n. 379, e per le quali il nulla osta di proiezione in pubblico sia stato concesso dopo l'entrata in vigore della presente legge, hanno diritto ad ottenere il nulla osta di proiezione in pubblico di un film non nazionale parlato in lingua italiana per ogni film nazionale prodotto con l'esonero dal pagamento delle somme di cui all'articolo precedente. Tale diritto è trasferibile.

     L'utilizzazione del nulla osta con l'esonero di cui al comma precedente è subordinata all'espresso parere della Commissione consultiva per la cinematografia.

 

          Art. 3. [3]

     L'importo di ogni buono versato a norma dell'art. 1 sarà così ripartito:

     1) lire 3.500.000 alla formazione di uno speciale fondo amministrato dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro. La gestione del fondo suddetto sarà tenuta separata e distinta da quella della Sezione autonoma per il credito cinematografico, ma sottoposta alla vigilanza, ai controlli ed alle modalità previste nel regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504.

     a) lire 2.000.000 ad operazioni di finanziamento per la produzione, la distribuzione e la esportazione di film nazionali;

     Detta somma sarà così destinata:

     b) lire 1.500.000 ad operazioni di finanziamento per l'acquisto di macchine e per l'arredamento di sale cinematografiche nei Comuni che ne risultino sprovvisti, per l'acquisto di macchine e l'arredamento di sale cinematografiche riservate prevalentemente alla proiezione di film "adatti per la gioventù" e per il rinnovamento degli impianti negli esercizi cinematografici che svolgono attività saltuaria;

     2) lire 2.000.000 alla costruzione di un altro fondo per interventi destinati al consolidamento della produzione e della distribuzione cinematografica nazionale.

     Le modalità di gestione del fondo stesso saranno stabilite con provvedimento da emanarsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero del tesoro ed il Ministro delle finanze, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

 

          Art. 4. [4]

     Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del fondo speciale sarà del 4 per cento in ragione d'anno e sarà comprensivo di ogni provvigione e spesa.

 

          Art. 5.

     Le domande per ottenere i finanziamenti a carico del fondo speciale dovranno essere corredate oltrechè dai documenti richiesti dalla Sezione autonoma della Banca nazionale del lavoro, anche di un parere tecnico espresso da uno speciale Comitato costituito presso la Commissione consultiva per la cinematografia.

 

          Art. 6.

     Il buono di cui all'art. 1 è nominativo, infruttifero e trasferibile previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero del commercio con l'estero; esso è esente da imposta e sovrimposta di negoziazione e da tassa di bollo.

     Il buono sarà rimborsato trascorsi dieci anni dalla data del rilascio con le disponibilità provenienti dal realizzo degli investimenti effettuati con il fondo speciale di cui all'art. 3.

     Il buono non presentato al rimborso entro due anni successivi alla data di scadenza si intende prescritto.

 

          Art. 7.

     Alla scadenza del termine entro cui deve avvenire il rimborso dei buoni emessi nell'ultimo anno di applicazione della presente legge sarà provveduto alla liquidazione del fondo speciale, ed alla destinazione delle eventuali eccedenze attive secondo le modalità da stabilirsi dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale dello spettacolo.

 

          Art. 8.

     Alle operazioni di credito cinematografico effettuate dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro ai sensi della presente legge è esteso il trattamento fiscale previsto nel regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1704.

 

          Art. 9.

     Nulla è innovato alle disposizioni vigenti per la proiezione in pubblico di film esteri in versione originale con o senza sottotitoli in lingua italiana.

 

          Art. 10. [5]

     Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo il parere della Commissione consultiva per la cinematografia, potranno essere determinate, in difetto di accordi tra le organizzazioni di categoria interessate, le modalità e le percentuali per il noleggio dei film nazionali e di quelli non nazionali autorizzati a circolare nella versione italiana a norma delle disposizioni vigenti.

 

          Art. 11.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Abrogata dall’art. 28 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 29 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. 32 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[4]  Articolo così sostituito dall'art. 33 della L. 31 luglio 1956, n. 897.

[5]  Articolo così sostituito dall'art. 34 della L. 31 luglio 1956, n. 897.