§ 88.5.18 - Legge 10 maggio 1983, n. 182.
Interventi straordinari nel settore dello spettacolo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.5 musica
Data:10/05/1983
Numero:182


Sommario
Art. 1.      In attesa dell'entrata in vigore delle leggi di riordinamento organico delle attività musicali, di prosa e cinematografiche, sono disposti i seguenti provvedimenti straordinari.
Art. 2.      A decorrere dall'esercizio finanziario 1983 è istituito un fondo di lire 3.500 milioni per la concessione di sovvenzioni e contributi a carattere forfettario o per la stipula di apposite [...]
Art. 3.      Lo stanziamento di cui al secondo comma del precedente art. 1 è ripartito tra gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate:
Art. 4.      All'onere finanziario di lire 266.850 milioni, per l'esercizio finanziario 1983, e di lire 270.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984, derivante dalla applicazione della presente legge, [...]


§ 88.5.18 - Legge 10 maggio 1983, n. 182.

Interventi straordinari nel settore dello spettacolo.

(G.U. 17 maggio 1983, n. 133)

 

     Art. 1.

     In attesa dell'entrata in vigore delle leggi di riordinamento organico delle attività musicali, di prosa e cinematografiche, sono disposti i seguenti provvedimenti straordinari.

     Lo stanziamento previsto dall'art. 2, primo comma, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800, in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, aumentato con l'art. 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, è ulteriormente aumentato, con esclusione dello stanziamento di cui all'art. 1, terzo comma, della legge 6 marzo 1980, n. 54, istituito per la preparazione di tournées all'estero, di lire 170.000 milioni per l'anno finanziario 1983 e di lire 184 mila milioni per l'anno finanziario 1984.

     In aggiunta agli stanziamenti di cui al comma precedente, è disposto un contributo straordinario di lire 8.500 milioni per il 1983 e di lire 8.900 milioni per gli esercizi successivi, da assegnare con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo per lire 2.500 milioni per il 1983 e lire 2.500 milioni per il 1984, a favore del Teatro alla Scala e, per il rimanente importo, a favore di attività musicali all'estero, nonchè a favore degli enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, per le esigenze di programmazione connesse alla effettuazione di manifestazioni straordinarie in Italia con particolare riguardo per quelle, anche ordinarie, all'aperto che costituiscano occasione di rilevante movimento turistico.

     Lo stanziamento di cui all'art. 1, primo comma, quarto alinea, della legge 9 giugno 1973, n. 308, destinato al sostegno delle attività musicali indicate nel titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, con esclusione dell'attività all'estero, è aumentato di lire 27.500 milioni per il 1983 e di lire 29.608 milioni per il 1984.

     Lo stanziamento di cui all'art. 1 della legge 13 aprile 1977, n. 141, con esclusione dell'attività all'estero, è aumentato di lire 25.858 milioni per il 1983 e di lire 27.000 milioni per il 1984.

     All'Istituto nazionale del dramma antico, riconosciuto ente pubblico nazionale ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, è concesso sullo stanziamento di cui all'art. 1 della legge 13 aprile 1977, n. 141, un contributo annuo non inferiore a lire 400 milioni, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

     Il contributo annuale a favore dell'Ente teatrale italiano (ETI), disposto con legge 17 febbraio 1982, n. 43, è aumentato di lire 650 milioni.

     Il fondo di intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, integrato con le leggi 20 gennaio 1978, n. 25, 23 luglio 1980, n. 376, e 17 febbraio 1982, n. 43, è ulteriormente integrato della somma di lire 9.000 milioni per l'anno 1983 e, per le finalità indicate dall'art. 2, secondo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 819, di ulteriori lire 2.000 milioni per l'anno 1984, mediante conferimenti di pari importo da parte dello Stato.

     Il fondo particolare di cui all'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, integrato con le leggi 20 gennaio 1978, n. 25, 23 luglio 1980, n. 379, e 17 febbraio 1982, n. 43, è ulteriormente integrato della somma di lire 2.000 milioni per il 1983 e di lire 1.000 milioni per il 1984, mediante conferimenti di pari importo da parte dello Stato.

     Il fondo di sostegno di cui all'art. 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378, integrato con la legge 17 febbraio 1982, n. 43, è ulteriormente integrato della somma di lire 9.000 milioni per il 1983 e di lire 2.500 milioni per il 1984, mediante conferimenti di pari importo da parte dello Stato.

     Il fondo speciale di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni e integrazioni, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1983, di lire 3.140 milioni, di cui:

     lire 500 milioni per le finalità previste dal primo comma, lettera g), n. 2;

     lire 300 milioni in aumento allo stanziamento di cui al primo comma, lettera m);

     lire 1.240 milioni in aumento al contributo annuale fissato dall'art. 1, undicesimo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 43, per le finalità di cui al primo comma, lettera i), del citato art. 45;

     lire 100 milioni, in aumento al contributo annuale fissato dall'art. 1, terzo comma, della legge 23 luglio 1980, n. 374, per le finalità di cui al primo comma, lettera o), dello stesso art. 45.

     All'art. 45, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     "b) per la concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni in Italia promosse od organizzate da enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico, nonchè per la concessione di sovvenzioni, anche in aggiunta a contributi ordinari previsti dalle leggi vigenti, ad enti pubblici nazionali per la conservazione del proprio patrimonio filmico e per la organizzazione e realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale".

     Lo stanziamento di cui all'art. 12, ultimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1983, di lire 202 milioni.

     Un contributo straordinario annuo di lire 2.000 milioni, limitatamente agli esercizi finanziari dal 1983 al 1992, è concesso a favore del Centro sperimentale di cinematografia, per il potenziamento delle strutture immobiliari e tecniche dell'Ente e della Cineteca nazionale. Almeno il 50 per cento del contributo deve essere destinato alla ristampa di vecchi film, in dotazione alla Cineteca nazionale o acquisiti da privati, mediante trasferimento delle copie su supporto ininfiammabile.

     All'Istituto Luce è concesso, a decorrere dall'esercizio finanziario 1983, un contributo annuo di lire 2.000 milioni per:

     a) la produzione e la diffusione in Italia e all'estero di film di particolari qualità artistiche e culturali;

     b) la produzione e la diffusione, anche in collaborazione con altri enti pubblici, di film documentari a carattere didattico, scientifico, sperimentale, sportivo e turistico.

     Il contributo di cui al precedente comma verrà annualmente assegnato ed erogato sulla base di un programma preventivamente approvato dal Ministero del turismo e dello spettacolo. Almeno il 50 per cento dello stanziamento deve essere destinato alle finalità di cui alla lettera b). Limitatamente all'esercizio finanziario 1983, il 50 per cento dello stanziamento, ferma restando la riserva per le finalità di cui alla lettera b), può essere utilizzato per il ripiano di situazioni debitorie al 31 dicembre 1981, connesse con il risanamento dell'archivio cinematografico e fotografico.

     Le sovvenzioni, i contributi e i premi di cui agli articoli 44 e 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno carattere forfettario.

     All'art. 44, quinto comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Tale contributo viene concesso per la organizzazione dei servizi comuni e per le iniziative di promozione culturale promosse direttamente da ciascuna associazione, sulla base dei progetti presentati, nonchè in relazione all'attività svolta nell'anno precedente ed in rapporto al numero dei circoli aderenti ed effettivamente operanti".

     All'art. 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, il sesto comma è sostituito dal seguente:

     "Entro il 31 gennaio di ogni anno le associazioni nazionali riconosciute ai sensi del primo comma, devono trasmettere al Ministero del turismo e dello spettacolo l'elenco dei circoli di cultura cinematografica ad esse aderenti, accompagnato da una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e dal bilancio consuntivo, oltre che da un programma di attività e relativo bilancio di previsione per l'anno seguente".

     Per l'anno 1983 il termine di cui al comma precedente è fissato in trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     All'art. 2 della legge 23 luglio 1980, n. 379, dopo le parole "conseguiti dal film" sono aggiunte: "nel mercato cinematografico".

 

          Art. 2.

     A decorrere dall'esercizio finanziario 1983 è istituito un fondo di lire 3.500 milioni per la concessione di sovvenzioni e contributi a carattere forfettario o per la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati per attività teatrali e cinematografiche all'estero, sentite le commissioni consultive per la prosa e per il cinema previste dalla vigente legislazione.

     Il fondo è così ripartito:

     a) lire 1.500 milioni per le attività teatrali di prosa all'estero;

     b) lire 2.000 milioni per iniziative promozionali del cinema italiano all'estero.

     Il Ministro del turismo e dello spettacolo ha facoltà di emanare direttive volte a disciplinare le procedure e le modalità di intervento a favore delle attività dello spettacolo all'estero, nonchè di avvalersi di organi consultivi appositamente nominati. Il fondo di cui ai commi precedenti assorbe ogni altro intervento del Ministero del turismo e dello spettacolo a favore di attività dello spettacolo italiano all'estero nel settore cinematografico e teatrale. Lo stanziamento di cui all'art. 1, terzo comma, della legge 6 marzo 1980, n. 54, viene soppresso.

     [Alla sezione autonoma per il credito teatrale istituita presso la Banca nazionale del lavoro ai sensi dell'art. 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800, viene conferita sul fondo di cui all'art. 2, lettera b), della stessa legge la somma di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1983 e 1984, da utilizzare per la riduzione degli interessi relativi ai finanziamenti concessi dalla stessa sezione a favore delle associazioni concertistiche operanti nel Mezzogiorno, nonchè degli istituti di cui all'art. 1, quinto comma, della legge 14 novembre 1979, n. 589. Il tasso di interesse a carico delle associazioni e degli enti che fruiscono della predetta agevolazione è ridotto fino al 50 per cento rispetto a quello praticato dalla sezione autonoma per il credito teatrale per analoghi finanziamenti] [1].

     E' istituito un fondo di lire 500 milioni per la stipula di una convenzione annuale con le ferrovie dello Stato per le facilitazioni tariffarie applicate per viaggi di singoli lavoratori dello spettacolo, di complessi o per il trasporto di merci. L'eventuale maggior onere derivante dall'applicazione della convenzione verrà ripartito in parti uguali sui fondi ordinari di bilancio a sostegno delle attività musicali, di prosa, cinematografiche e dello spettacolo viaggiante e circense.

 

          Art. 3.

     Lo stanziamento di cui al secondo comma del precedente art. 1 è ripartito tra gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate:

     a) quanto a lire 181 miliardi per il 1983 e lire 195 miliardi per il 1984 sulla base della media aritmetica fra la percentuale di suddivisione già riconosciuta per l'assegnazione della quota di lire 86.500 milioni di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1981, n. 146, e la media aritmetica delle percentuali di suddivisione già riconosciute per la ripartizione della quota di lire 55.200 milioni di cui allo stesso art. 2;

     b) quanto a lire 5 miliardi sulla base delle percentuali derivanti dalle differenze positive fra le percentuali già riconosciute agli enti lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate per l'anno 1982 in applicazione dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 43, con esclusione della quota di cui all'art. 1, terzo comma, della legge 6 marzo 1980, n. 54, e le percentuali derivanti dall'applicazione di quanto previsto alla precedente lettera a).

     I contributi da erogare a favore degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate sono liquidati con detrazione delle somme corrispondenti ad eventuali contestazioni o pendenze esistenti nei confronti dell'ENPALS per contributi dovuti fino al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo stesso; tali somme saranno accantonate, con effetto liberatorio per gli enti, dal Ministero del turismo e dello spettacolo per la destinazione e secondo la procedura di cui all'art. 39, quarto comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800. Gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate hanno la facoltà di provvedere, con effetto liberatorio, a cessioni in favore dell'ENPALS, a valere sui contributi statali dell'esercizio in corso, a fronte degli obblighi contributivi correnti nei confronti del predetto ente.

     L'aumento di spesa di personale di ciascun ente lirico ed istituzione concertistica assimilata non dovrà essere superiore, per gli esercizi finanziari 1983 e 1984, rispettivamente al 13 e al 10 per cento del costo del personale medesimo accertato nell'anno precedente, nel rispetto della normativa di cui all'art. 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modificazioni, concernente il blocco del personale di cui trattasi nei limiti del contingente numerico di personale a qualunque titolo in servizio presso i predetti enti ed istituzioni alla data del 31 ottobre 1973.

     Parimenti, non dovranno essere superiori al 13 e al 10 per cento del costo accertato da ciascun ente lirico ed istituzione concertistica assimilata per l'esercizio finanziario precedente, gli aumenti complessivi delle spese per gli allestimenti di opere liriche e balletti, nonchè dei concerti da realizzare negli anni 1983 e 1984, comprensive dei costi relativi agli artisti impiegati con rapporto di lavoro autonomo. L'eventuale eccedenza verificatasi nel 1983 dovrà essere riassorbita nel 1984.

     Non meno del 20 per cento del costo dell'attività decentrata degli enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate dovrà essere assicurato da entrate diverse da quelle statali.

     A decorrere dall'esercizio finanziario 1983, lo stanziamento del fondo speciale previsto dall'art. 40, primo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, da prelevare sul fondo di cui all'art. 2, lettera b), della legge stessa, e successive modificazioni ed integrazioni, è determinato in lire 1.800 milioni. La quota del fondo stesso destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici ai sensi dell'art. 40, secondo comma, lettera a), della richiamata legge 14 agosto 1967, n. 800, è determinata in misura non superiore a lire 1.000 milioni. L'ammontare di lire 200 milioni di cui all'art. 1, quinto comma, della legge 14 novembre 1979, n. 589, è elevato ad un ammontare non superiore a lire 400 milioni. Le disposizioni di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 43, si intendono applicabili anche alle iniziative di cui all'art. 40, primo comma, lettera a), e secondo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800.

     I bilanci consuntivi di ciascun ente lirico ed istituzione concertistica assimilata dovranno chiudere, nel biennio 1983-84, in pareggio con esclusione degli oneri finanziari derivanti dai deficit di cui al successivo decimo comma. L'eventuale deficit di gestione di esercizio accertato al 31 dicembre 1983 dovrà essere ripianato a carico del bilancio 1984. Gli enti dovranno a tal fine deliberare, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio 1983, le necessarie variazioni al bilancio di previsione 1984.

     Il consiglio di amministrazione dell'ente lirico o della istituzione concertistica assimilata per il quale l'esercizio finanziario 1985 sia chiuso in disavanzo è considerato decaduto a tutti gli effetti di legge; il Ministro del turismo e dello spettacolo nomina un commissario entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei conti consuntivi al Ministero vigilante. I componenti del consiglio di amministrazione decaduto non possono essere nominati per il quadriennio successivo [2] .

     Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche in caso di mancata trasmissione del conto consuntivo 1984 entro il termine previsto dall'art. 17 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

     Quanto previsto dall'art. 4, primo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 146, modificato dall'art. 2, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 43, è esteso all'esercizio finanziario 1982.

     Lo stanziamento di cui al precedente art. 2, secondo comma, lettera b), è utilizzato per il sostegno di:

     iniziative ed attività intese a favorire ed incrementare gli scambi cinematografici con l'estero, da realizzare nel quadro di rapporti internazionali;

     iniziative e manifestazioni promosse ed organizzate al fine di promuovere, sul piano culturale ed industriale, la diffusione della cinematografia nazionale all'estero;

     iniziative volte a promuovere organismi che effettuino il controllo degli incassi sui mercati esteri e favoriscano e curino le vendite dei film nazionali.

     Le somme non assegnate entro il 30 settembre di ciascun anno sul fondo di cui al precedente art. 2, primo comma, istituito per il sostegno di iniziative cinematografiche e teatrali all'estero, vanno in aumento delle disponibilità degli stanziamenti per il sostegno delle attività in Italia di cui al precedente art. 1, quinto comma, e - limitatamente alle attività di cui all'art. 45, primo comma, punti b) e c), della legge 4 novembre 1965, n. 1213 - undicesimo comma, secondo le modalità ed i criteri di assegnazione previsti per i rispettivi fondi.

     Per le giornate di programmazione di spettacoli cinematografici in cui venga praticato un prezzo netto del biglietto inferiore a quello che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti stabilito ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è concesso all'esercente un abbuono della imposta sugli spettacoli sino alla concorrenza di lire 15.000.

     Con decreto del Ministro delle finanze, il limite di prezzo di cui al precedente comma può essere modificato sulla base della variazione del prezzo medio annuo dei biglietti cinematografici.

     All'art. 25 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è aggiunto in fine il seguente comma:

     "L'accertamento della eventuale sussistenza delle predette finalità pubblicitarie, che debbono assumere, con particolare inequivocabile rilevanza, carattere di ricorrenza o prevalenza nel contesto del film, è demandato alle Commissioni costituite ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161".

     Il divieto, di cui all'art. 25, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, di corrispondere contributi e premi a film prodotti con il concorso finanziario dello Stato, non si applica nei confronti delle imprese che partecipino alla produzione dei film di cui all'art. 45, primo comma, lettera m), della predetta legge, e all'art. 1, quindicesimo comma, lettera a), della presente legge.

     All'art. 43 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, il terzo comma è sostituito dal seguente:

     "Per i film che abbiano ottenuto il premio di qualità di cui all'art. 9 della presente legge, il produttore dovrà consegnare alla Cineteca nazionale un controtipo del negativo oppure, in alternativa, un'altra copia positiva, in aggiunta a quella di cui al comma precedente, che non abbia effettuato passaggi in sale di proiezione cinematografiche; tale obbligo sussiste anche per i lungometraggi che abbiano ottenuto l'attestato di qualità, quali film della C.E.E., ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della presente legge".

     A decorrere dall'esercizio finanziario 1983, il fondo di cui all'art. 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato alla concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, aumentato con legge 26 luglio 1975, n. 375, e con legge 29 luglio 1980, n. 390, è ulteriormente elevato di lire 1.000 milioni.

     Il fondo di cui alla legge 9 febbraio 1982, n. 37, è utilizzato nell'esercizio successivo a quello di competenza per la concessione di sovvenzioni e contributi da attività svolte nell'anno precedente.

 

          Art. 4.

     All'onere finanziario di lire 266.850 milioni, per l'esercizio finanziario 1983, e di lire 270.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984, derivante dalla applicazione della presente legge, ivi compreso quello valutato in lire 2.000 milioni per gli abbuoni di imposta sugli spettacoli previsti all'art. 3, tredicesimo comma, si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1983 e 1984.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Comma abrogato dall'art. 9 del D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112.

[2]  Comma così modificato dall'art. 5 della L. 13 luglio 1984, n. 312.