§ 88.2.21 - Legge 21 aprile 1962, n. 161.
Revisione dei film e dei lavori teatrali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.2 cinema
Data:21/04/1962
Numero:161


Sommario
Art. 1.  Revisione dei film
Art. 2.  Composizione della Commissione di primo grado
Art. 3.  Composizione della Commissione di secondo grado
Art. 4.  Funzionamento delle Commissioni
Art. 5.  Spettacoli cinematografici non ammessi per i minori
Art. 6.  Parere della Commissione di primo grado
Art. 7.  Parere della Commissione di secondo grado
Art. 8.  Ricorso al Consiglio di Stato
Art. 9.  Rilascio del nulla osta
Art. 10.  Cinegiornali
Art. 11.  Ammissione dei minori agli spettacoli teatrali
Art. 12.  Revisione dei lavori teatrali eseguiti in rivista o commedia musicale
Art. 13.  Diffusione per radio o per televisione
Art. 14.  Competenza a conoscere dei reati
Art. 15.  Sanzioni e sequestro
Art. 16.  Regolamento
Art. 17.  Entrata in vigore
Art. 18.  Norma transitoria


§ 88.2.21 - Legge 21 aprile 1962, n. 161. [1]

Revisione dei film e dei lavori teatrali.

(G.U. 28 aprile 1962, n. 109)

 

     Art. 1. Revisione dei film

     La proiezione in pubblico dei film e l'esportazione all'estero di film nazionali, ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soggette a nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo.

     Il nulla osta è rilasciato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su parere conforme, previo esame dei film, di speciali Commissioni di primo grado e di appello, secondo le norme della presente legge.

 

          Art. 2. Composizione della Commissione di primo grado

     La Commissione di primo grado, alla quale è demandato il parere per la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film, delibera per sezioni, il cui numero varia in relazione alle esigenze del lavoro.

     L'organizzazione del lavoro è demandata al capo del Dipartimento dello spettacolo. Ciascuna sezione è composta da un docente di diritto, in servizio o in quiescenza, che la presiede, da un docente di psicologia dell'età evolutiva o da un docente di pedagogia con particolare competenza nei problemi della comunicazione sociale, in servizio o in quiescenza, da due esperti di cultura cinematografica scelti tra critici, studiosi ed autori, da due rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni maggiormente rappresentative, da due rappresentanti designati dalle categorie di settore maggiormente rappresentative, nonché, per il solo esame delle produzioni che utilizzano in qualunque modo gli animali, da un esperto designato dalle associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative [2] .

     I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo e durano in carica due anni.

     (Omissis) [3]

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non superiore a quella di direttore di divisione.

 

          Art. 3. Composizione della Commissione di secondo grado

     La Commissione di secondo grado è composta di due sezioni unite della Commissione di primo grado, diverse da quella che ha emesso il primo parere e designate ad inizio di ogni anno dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo [4].

     (Omissis) [5]

     Esplica le funzioni di segretario il segretario avente qualifica più elevata od, a parità di qualifica, il più anziano delle due sezioni.

 

          Art. 4. Funzionamento delle Commissioni

     Tanto nell'adunanza di primo grado, quanto in quella di secondo grado, l'autore e il richiedente del nulla osta dell'opera in revisione possono e, se ne facciano richiesta, devono essere uditi.

     Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei componenti [6] .

     In caso di parità prevale il voto del presidente.

 

          Art. 5. Spettacoli cinematografici non ammessi per i minori

     Le Commissioni di cui agli articoli 2 e 3, nel dare il parere per il rilascio del nulla osta, stabiliscono anche se alla proiezione del film possono assistere i minori degli anni 14, o i minori degli anni 18, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della sua tutela morale.

     Qualora siano esclusi i minori, il concessionario ed il direttore del locale sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo. Debbono, inoltre, provvedere ad impedire che i minori accedano al locale, in cui vengono proiettati spettacoli dai quali i minori stessi siano esclusi.

     Nel caso in cui sussista incertezza sull'età del minore, fa fede della sua età la dichiarazione del genitore o della persona maggiorenne che l'accompagna: in difetto, decide sulla sua ammissione nella sala di spettacolo il funzionario o l'agente di pubblica sicurezza di servizio nel locale.

     E' vietato abbinare ai film, alla cui proiezione possono assistere i minori, spettacoli di qualsiasi genere o rappresentazioni di spettacoli di futura programmazione, dai quali i minori siano esclusi.

 

          Art. 6. Parere della Commissione di primo grado

     La Commissione di primo grado dà parere contrario, specificandone i motivi, alla proiezione in pubblico, esclusivamente ove ravvisi nel film, sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze, offesa al buon costume.

     Il riferimento al buon costume contenuto nel primo comma s'intende fatto ai sensi dell'art. 21 della Costituzione.

     Il parere della Commissione è vincolante per l'Amministrazione.

     Il conseguente provvedimento del Ministro è comunicato per iscritto all'interessato.

     Qualora siano trascorsi 20 giorni dal deposito del film, senza che l'Amministrazione abbia provveduto, il presentatore, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario al Ministero del turismo e dello spettacolo, può chiedere che si provveda. Ove dieci giorni da tale notifica siano trascorsi senza che alcun provvedimento sia stato emesso, il nulla osta si intende concesso.

 

          Art. 7. Parere della Commissione di secondo grado

     L'interessato, entro 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego del nulla osta o di non ammissione dei minori, può ricorrere alla Commissione di secondo grado.

     La Commissione di secondo grado pronuncia il proprio parere entro 20 giorni dalla presentazione del ricorso.

     Il parere, in caso di conferma del diniego, deve essere motivato ed è vincolante per l'Amministrazione.

     Il conseguente provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato entro 10 giorni dalla pronuncia della Commissione.

     In caso di silenzio, si applica l'ultimo comma dell'art. 6.

 

          Art. 8. Ricorso al Consiglio di Stato

     Il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è ammesso nei modi di legge.

     Il Consiglio di Stato decide pronunciando anche nel merito.

     I termini di cui agli articoli 36 e 37 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, sono ridotti a metà.

     L'udienza di discussione è fissata d'ufficio entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, e la decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla udienza di discussione.

     Quando il Consiglio di Stato pronunzia nel merito, la decisione, se favorevole alla concessione del nulla osta, tiene luogo di questo a tutti gli effetti e senza altre formalità.

 

          Art. 9. Rilascio del nulla osta

     Qualora la Commissione non ravvisi nel film elementi di offesa al buon costume, o in caso di omessa decisione a norma dell'ultimo comma degli articoli 6 e 7, l'Amministrazione rilascia al presentatore il nulla osta per la proiezione in pubblico del film in tutto il territorio dello Stato.

 

          Art. 10. Cinegiornali

     I cinegiornali sono esaminati con procedura di urgenza ed i termini di cui agli articoli 6 e 7 sono ridotti alla metà.

 

          Art. 11. Ammissione dei minori agli spettacoli teatrali [7]

 

          Art. 12. Revisione dei lavori teatrali eseguiti in rivista o commedia musicale [8]

 

          Art. 13. Diffusione per radio o per televisione

     I film ed i lavori teatrali ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, o vietati ai minori degli anni 18, non possono essere diffusi per radio o per televisione.

 

          Art. 14. Competenza a conoscere dei reati [9]

     1. La competenza a giudicare i reati di cui agli articoli 528 e 668 del codice penale commessi con il mezzo della cinematografia appartiene al tribunale del luogo ove ha sede la Corte d'appello nel cui distretto è avvenuta la prima proiezione in pubblico dell'opera cinematografica.

 

          Art. 15. Sanzioni e sequestro [10]

     1. Salve le sanzioni previste dal codice penale per le rappresentazioni cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 5 e 13 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. Nei casi di maggiore gravità o nei casi di reiterazione delle violazioni da parte di soggetto già condannato per il reato previsto dall'articolo 668 del codice penale si applica anche la sanzione accessoria della chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a sessanta giorni [11] .

     2. L'autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dall'art. 668 del codice penale, sequestra il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o al quale sia stato negato il nulla osta e ne interdice la proiezione in pubblico sino a che l'autorità giudiziaria non si sia pronunciata.

     3. Non possono essere ammessi alla programmazione in sala i film che non abbiano riportato il nulla osta previsto dalla presente legge. Nel caso in cui venga accertata la proiezione in sala di un film non preventivamente sottoposto a revisione, ovvero che non abbia riportato il previsto nulla osta, e nel caso in cui la copia proiettata risulti difforme da quella sottoposta alle commissioni di revisione, si applicano le sanzioni previste dal comma 1.

 

          Art. 16. Regolamento

     Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della legge stessa. Sino al momento della sua entrata in vigore si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento annesso al regio decreto 24 settembre 1923, numero 3287.

 

          Art. 17. Entrata in vigore

     La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

          Art. 18. Norma transitoria

     Le Commissioni istituite a norma della legge 29 dicembre 1949, n. 958, continueranno ad esercitare le loro funzioni fino a un mese dopo l'entrata in vigore della presente legge.

 


[1] Abrogata dall'art. 13 del D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma modificato dall'art. 3 del D.L. 29 marzo 1995, n. 97 e così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3.

[3] Comma abrogato dall'art. 3 del D.L. 29 marzo 1995, n. 97.

[4] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3.

[5] Comma abrogato dall'art. 3 del D.L. 29 marzo 1995, n. 97.

[6] Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 29 marzo 1995, n. 97.

[7] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3.

[8] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 27-bis del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 27-bis del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26.

[11] Comma già modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3 e così ulteriormente modificato dall'art. 84 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.