§ 88.2.170 - D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203.
Riforma delle diposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 33 della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.2 cinema
Data:07/12/2017
Numero:203


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Classificazione delle opere cinematografiche
Art. 3.  Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche
Art. 4.  Procedimento di verifica della classificazione
Art. 5.  Edizioni originali e opere proiettate in festival cinematografici
Art. 6.  Materiali pubblicitari e opere promozionali di altra opera
Art. 7.  Obblighi di pubblicità
Art. 8.  Obblighi per gli esercenti cinematografici
Art. 9.  Accertamento dell'illecito amministrativo e sanzioni
Art. 10.  Classificazione delle opere audiovisive destinate al web e dei videogiochi
Art. 11.  Disposizioni transitorie
Art. 12.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 13.  Abrogazioni e disposizioni finali


§ 88.2.170 - D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203.

Riforma delle diposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

(G.U. 28 dicembre 2017, n. 301)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 9, 21, 33, 76, 87 e 117 della Costituzione;

     Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo, e, in particolare, l'articolo 33, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall'ordinamento in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive;

     Visto il regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e in particolare gli articoli 77 e 78;

     Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161, recante revisione dei film e dei lavori teatrali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029;

     Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e successive modificazioni;

     Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo e, in particolare, l'articolo 134, e successive modificazioni;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2017;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 2 novembre 2017;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 ottobre 2017;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 novembre 2017;

     Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Oggetto e finalità

     1. Il presente decreto provvede alla riforma, al riassetto e alla razionalizzazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive, ispirandosi ai principi di libertà e di responsabilità degli imprenditori del settore cinematografico e audiovisivo e dei principali agenti educativi, tra i quali in primo luogo la famiglia.

     2. Il presente decreto, in particolare, detta disposizioni in materia di classificazione delle opere cinematografiche, con riguardo ai profili organizzativi, procedimentali e sanzionatori. Sono da intendere quali opere cinematografiche tutte le opere visive e audiovisive in qualsiasi forma e modalità di riproduzione, comprese quelle digitali su piattaforme di streaming o social [1].

 

     Art. 2. Classificazione delle opere cinematografiche

     1. La classificazione delle opere cinematografiche è finalizzata ad assicurare il giusto e equilibrato bilanciamento tra la tutela dei minori e la libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica.

     2. La classificazione è proporzionata alle esigenze della protezione dell'infanzia e della tutela dei minori, con particolare riguardo alla sensibilità e allo sviluppo della personalità propri di ciascuna fascia d'età e al rispetto della dignità umana. A tal fine, le opere cinematografiche sono classificabili, in base al pubblico di destinazione, nel modo seguente:

     a) opere per tutti;

     b) opere non adatte ai minori di anni 6;

     c) opere vietate ai minori di anni 14;

     d) opere vietate ai minori di anni 18.

     3. Per le opere di cui alle lettere c) e d) del comma 2, il minore non può assistere agli spettacoli di opere cinematografiche per cui non ha conseguito l'età prevista per la visione, salvo che non sia accompagnato da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale e abbia compiuto almeno, rispettivamente, 12 e 16 anni.

 

     Art. 3. Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche

     1. Presso la Direzione generale Cinema, di seguito: «DG Cinema», del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito: «Ministero», è istituita la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, di seguito Commissione. La Commissione opera quale organismo di controllo della classificazione ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera b), della legge n. 220 del 2016.

     2. La Commissione verifica la corretta classificazione, proposta dagli operatori nel settore cinematografico, delle opere cinematografiche.

     3. La Commissione è composta da quarantanove membri, di cui uno con funzione di Presidente, nominati, nel rispetto dell'equilibrio di genere, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, per una durata di tre anni, rinnovabili una sola volta. I membri sono scelti tra esperti, anche in quiescenza, di comprovata qualificazione professionale e competenza nel settore cinematografico o negli aspetti pedagogico-educativi connessi alla tutela dei minori o nella comunicazione sociale. In particolare, i membri sono così individuati [2]:

     a) quattordici componenti, compreso il Presidente, scelti tra professori universitari in materie giuridiche, avvocati, magistrati assegnati a incarichi presso il tribunale dei minori, magistrati amministrativi, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari [3];

     b) quattordici componenti scelti tra esperti con particolari competenze sugli aspetti pedagogico-educativi connessi alla tutela dei minori ovvero tra sociologi con particolare competenza nella comunicazione sociale e nei comportamenti dell'infanzia e dell'adolescenza [4];

     c) sette componenti scelti tra professori universitari di psicologia, psichiatria o pedagogia, pedagogisti e educatori professionali;

     d) [sette componenti scelti tra sociologi con particolare competenza nella comunicazione sociale e nei comportamenti dell'infanzia e dell'adolescenza] [5];

     e) sette componenti designati dalle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative;

     f) quattro componenti scelti tra esperti di comprovata qualificazione nel settore cinematografico, quali critici, studiosi o autori.

     g) tre componenti designati dalle associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative;

     4. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede alla comunicazione dei nominativi dei componenti della Commissione alle Commissioni parlamentari competenti, allegando il curriculum vitae dei soggetti designati.

     5. Ai componenti della Commissione non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento della Commissione sono assicurate dalla DG Cinema nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     6. La Commissione adotta un proprio regolamento di funzionamento, approvato con decreto del direttore generale Cinema, sentito il Consiglio superiore del cinema e l'audiovisivo, entro trenta giorni dalla data di insediamento della Commissione. Il regolamento prevede altresì l'organizzazione dei lavori della Commissione in sottocommissioni, fermo restando che in ogni sottocommissione, presieduta da uno degli esperti di cui al comma 3, lettera a), deve essere assicurata la presenza, nel caso di verifica della classificazione di opere riferite a, o in cui vi è uso di, animali anche di uno dei componenti di cui al comma 3, lettera g) [6].

 

     Art. 4. Procedimento di verifica della classificazione

     1. In base al principio di responsabilizzazione degli operatori nel settore cinematografico, i produttori o i distributori o chi ne abbia titolo qualificano l'opera sulla base della classificazione di cui all'articolo 2.

     2. Almeno venti giorni prima della data della prima proiezione in sala dell'opera, i soggetti di cui al comma 1 inviano una copia della opera, con motivazione della classificazione assegnata, alla DG Cinema per la verifica da parte della Commissione. Le modalità di invio, il formato dell'opera e la relativa modulistica, nonchè i casi di eventuale riduzione del temine di cui al primo periodo per ragioni di urgenza sono definiti con decreto del direttore generale Cinema entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

     3. La Commissione, entro venti giorni dalla ricezione, visiona l'opera e si esprime, redigendo apposito verbale, circa la correttezza o meno della classificazione assegnata dai soggetti di cui al comma 1, rilasciando il proprio parere alla DG Cinema.

     4. Entro venti giorni dalla data di ricezione dell'opera, la DG Cinema, con proprio provvedimento, comunica ai soggetti istanti il parere della Commissione circa la classificazione. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, nelle more della comunicazione del parere della Commissione, la quale è tenuta comunque ad esprimersi, il produttore o il distributore o chi ne abbia titolo può far uscire l'opera nelle sale cinematografiche.

     5. Avverso il parere di cui al comma 3 è possibile proporre, entro quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, istanza di riesame alla Commissione; entro i successivi quindici giorni, due sottocommissioni diverse da quella che ha già verificato la classificazione dell'opera provvedono al riesame, secondo le modalità stabilite dal regolamento di funzionamento della Commissione. In caso di riesame, i termini per il ricorso giurisdizionale avverso l'esito della verifica della classificazione decorrono dalla data di comunicazione del nuovo parere.

     6. I soggetti di cui al comma 1 possono e, se ne facciano richiesta, devono essere uditi dalla Commissione, prima della formulazione del parere di cui ai commi 3 e 5.

 

     Art. 5. Edizioni originali e opere proiettate in festival cinematografici

     1. Le edizioni originali di opere cinematografiche straniere sono presentate alla Commissione congiuntamente con l'edizione doppiata o l'edizione originale sottotitolata in italiano, corredate da una dichiarazione dell'operatore del settore cinematografico, che ne attesti la conformità all'originale.

     2. Per le opere proiettate esclusivamente durante festival cinematografici, la classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, è assegnata dai legali rappresentanti dell'ente che organizza la manifestazione, senza necessità di presentare le predette opere alla Commissione per la verifica. Per la classificazione delle opere di cui al precedente periodo ai fini della successiva uscita in sala, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.

 

     Art. 6. Materiali pubblicitari e opere promozionali di altra opera

     1. Per la classificazione di pubblicità e spot pubblicitari destinati alle sale cinematografiche, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

     2. Gli operatori nel settore cinematografico qualificano le opere promozionali di altra opera sulla base della classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, senza necessità di sottoporle alla Commissione per la verifica. Nel caso in cui la classificazione dell'opera promossa risulta, a seguito della verifica da parte della Commissione, diversa da quella assegnata alla stessa nelle opere promozionali, gli operatori nel settore cinematografico provvedono alla immediata modifica.

 

     Art. 7. Obblighi di pubblicità

     1. La classificazione assegnata a un'opera cinematografica deve essere visibile al pubblico sia nei materiali pubblicitari, ivi incluse le opere promozionali, sia nelle sale cinematografiche. In particolare, nel caso in cui le opere siano state classificate come non adatte o vietate ai minori, l'esercente della sala cinematografica in cui l'opera è proiettata è tenuto a darne avviso al pubblico in modo evidente su ogni manifesto o locandina dell'opera e in ogni altro materiale di pubblicità o comunicazione, anche on-line.

     2. Al fine di consentire una più agevole comprensione della classificazione e di facilitare il compito degli agenti educativi, la informazione sulla classificazione è accompagnata da una o più icone indicanti la eventuale presenza dei contenuti ritenuti sensibili per la tutela dei minori, tra i quali violenza, sesso, uso di armi o turpiloquio. Con decreto del direttore generale Cinema, da adottare, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono definite le tipologie e le specifiche tecniche delle icone da affiancare alla classificazione, con relativa descrizione dei corrispondenti parametri al fine di agevolare gli operatori nell'attribuzione della classificazione.

     3. Qualsiasi eventuale cambio di classificazione dell'opera cinematografica, a seguito della verifica da parte della Commissione, è immediatamente reso noto al pubblico, nelle forme di cui al presente articolo.

 

     Art. 8. Obblighi per gli esercenti cinematografici

     1. Se le opere sono state classificate come vietate ai minori, l'esercente della sala cinematografica in cui l'opera è proiettata provvede a impedire che i minori di 14 o di 18 anni accedano al locale, fatti salvi i casi, di cui all'articolo 2, comma 3, in cui gli stessi siano accompagnati dal genitore o dalla persona che esercita la responsabilità genitoriale.

     2. È vietato abbinare a opere alla cui proiezione possono assistere i minori opere di qualsiasi genere o materiali pubblicitari o rappresentazioni di opere di futura programmazione la cui visione sia vietata ai minori.

 

     Art. 9. Accertamento dell'illecito amministrativo e sanzioni

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 668 del codice penale, in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente decreto, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

     a) da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 30.000 euro, nel caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, primo periodo, all'articolo 5, all'articolo 6 e all'articolo 8;

     b) da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 20.000 euro, nel caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi di cui all'articolo 7.

     2. Nei casi di maggiore gravità o nei casi di reiterata violazione degli articoli 7 ed 8 del presente decreto all'esercente la sala cinematografica si applica anche la sanzione accessoria della chiusura del locale per un periodo non superiore a sessanta giorni.

     3. Alle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16.

     4. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dai commi 1 e 2 è trasmesso senza ritardo dalla Prefettura alla DG Cinema, che ne cura la pubblicazione per estratto nel proprio sito internet. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l'autorità giudiziaria, sono menzionati l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa a margine della pubblicazione. La DG Cinema, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.

 

     Art. 10. Classificazione delle opere audiovisive destinate al web e dei videogiochi

     1. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, adottato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è disciplinata la classificazione delle opere audiovisive destinate al web e dei videogiochi.

     2. La classificazione di cui al presente articolo è finalizzata ad assicurare il giusto e equilibrato bilanciamento tra la tutela dei minori e la libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica. In particolare, il regolamento di cui al presente articolo è adottato nel rispetto:

     a) dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto;

     b) delle disposizioni, in quanto compatibili, degli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, anche con specifico riguardo alla definizione di accorgimenti tecnici idonei ad escludere che i minori vedano normalmente opere vietate, e delle relative sanzioni ivi previste;

     c) degli standard e delle migliori pratiche internazionali del settore, con particolare riferimento ai sistemi di classificazione maggiormente diffusi, tra i quali il PEGI, Pan European Game Information - Informazioni paneuropee sui giochi.

 

     Art. 11. Disposizioni transitorie

     1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nomina la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

     2. Fino all'approvazione del regolamento di funzionamento della Commissione, le Commissioni per la revisione cinematografica, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, continuano ad esercitare le proprie funzioni.

 

     Art. 12. Clausola di invarianza finanziaria

     1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili al legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 13. Abrogazioni e disposizioni finali

     1. A decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione sono abrogati:

     a) gli articoli 77 e 78 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

     b) la legge 21 aprile 1962, n. 161;

     c) il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029.

     2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1:

     a) all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, le parole: «dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 9, commi 1, lettera a), e 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220»;

     b) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 134 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è sostituita dalla seguente: «e) la classificazione delle opere cinematografiche per la visione dei minori di cui al decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220.»;

     c) la lettera d) del comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è sostituita dalla seguente: «d) decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di classificazione delle opere cinematografiche»;

     d) nei decreti attuativi della legge n. 220 del 2016 e in ogni disposizione legislativa o regolamentare, l'espressione: «ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161» deve intendersi sostituita dalla seguente: «istanza di verifica della classificazione dell'opera cinematografica».

     3. Al secondo comma dell'articolo 668 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, la parola: «pellicole» è sostituita dalla seguente: «opere» e dopo le parole: «dell'autorità» sono aggiunte le seguenti: «o non sottoposte a classificazione o senza rispettare la classificazione verificata dalla Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche».


[1] Comma così modificato dall'art. 13 del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito dalla L. 13 novembre 2023, n. 159.

[2] Alinea così modificato dall'art. 3 del D.L. 28 giugno 2019, n. 59, convertito dalla L. 8 agosto 2019, n. 81.

[3] Lettera così modificata dall'art. 3 del D.L. 28 giugno 2019, n. 59, convertito dalla L. 8 agosto 2019, n. 81.

[4] Lettera così modificata dall'art. 3 del D.L. 28 giugno 2019, n. 59, convertito dalla L. 8 agosto 2019, n. 81.

[5] Lettera abrogata dall'art. 3 del D.L. 28 giugno 2019, n. 59, convertito dalla L. 8 agosto 2019, n. 81.

[6] Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 28 giugno 2019, n. 59, convertito dalla L. 8 agosto 2019, n. 81.