§ 88.5.14 - Legge 14 novembre 1979, n. 589.
Provvedimenti per le attività musicali e cinematografiche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.5 musica
Data:14/11/1979
Numero:589


Sommario
Art. 1.      I provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali previsti per l'anno 1978 dalla legge 22 luglio 1977, n. 426, sono disposti anche per l'anno 1979.
Art. 2.      Nella determinazione dei mutui che gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 3 della legge 8 aprile 1976, n. 115, a contrarre [...]
Art. 3.      Ai fini del riconoscimento della nazionalità ai sensi degli articoli 4 e 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per "versione originale italiana", di cui al secondo comma dello stesso art. 4 [...]
Art. 4.      Ai fini del riconoscimento della nazionalità ai sensi degli articoli 4 e 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, dei film la cui lavorazione inizi dopo l'entrata in vigore della presente legge, [...]
Art. 5.      Restano validi gli atti e i provvedimenti, compresi gli impegni di spesa ed i pagamenti, adottati in applicazione del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 152, il cui onere resta imputato [...]
Art. 6.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato per l'anno finanziario 1979 in L. 67.181.217.736 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello [...]
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 88.5.14 - Legge 14 novembre 1979, n. 589.

Provvedimenti per le attività musicali e cinematografiche.

(G.U. 23 novembre 1979, n. 320)

 

     Art. 1.

     I provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali previsti per l'anno 1978 dalla legge 22 luglio 1977, n. 426, sono disposti anche per l'anno 1979.

     Le disponibilità previste dal terzo comma dell'art. 1 della legge 22 luglio 1977, n. 426, sono elevate, per l'esercizio 1979, di lire 3 miliardi e 300 milioni.

     Restano in vigore tutte le altre disposizioni della predetta legge.

     Lo stanziamento del fondo speciale previsto dal primo comma dell'art. 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800, da prelevare sul fondo di cui all'art. 2, lettera b), della legge stessa e successive modificazioni ed integrazioni, è determinato in lire 750 milioni.

     L'anzidetto fondo speciale, oltre che per le finalità di cui al primo comma dell'art. 40 della legge sopraindicata, è destinato, per un ammontare non superiore a lire 200 milioni, a sostenere istituti tesi a raccogliere documentazioni, fornire informazioni, effettuare ricerche sulle attività musicali, nonchè centri di iniziativa musicale con funzioni a carattere nazionale, promossi da enti ed associazioni, volti a realizzare forme di coordinamento organico e continuativo della produzione musicale e della sua distribuzione ed iniziative di carattere propedeutico e formativo, senza scopo di lucro.

     La quota del fondo stesso destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici ai sensi della lettera a) del secondo comma dell'art. 40 della richiamata legge 14 agosto 1967, n. 800, è determinata in misura non superiore a lire 250 milioni.

 

          Art. 2.

     Nella determinazione dei mutui che gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 3 della legge 8 aprile 1976, n. 115, a contrarre per il risanamento dei disavanzi di gestione degli esercizi 1972, 1973, 1974 e 1975, si terrà anche conto degli interessi passivi che ricadono sugli enti medesimi in conseguenza della realizzazione dei mutui successivamente al 31 gennaio 1976, data di decorrenza del loro ammortamento.

 

          Art. 3.

     Ai fini del riconoscimento della nazionalità ai sensi degli articoli 4 e 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per "versione originale italiana", di cui al secondo comma dello stesso art. 4 si intende, sin dalla data di entrata in vigore della predetta legge, l'edizione definitiva in lingua italiana costituita dalla copia campione del film presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo.

     Per "ripresa sonora diretta", di cui al penultimo comma del citato art. 4, si intende, sin dalla data di entrata in vigore della predetta legge, la simultaneità della registrazione sonora alla ripresa visiva, senza rilevanza della lingua impiegata e della rispondenza alla registrazione definitiva.

 

          Art. 4.

     Ai fini del riconoscimento della nazionalità ai sensi degli articoli 4 e 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, dei film la cui lavorazione inizi dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'eventuale post-sincronizzazione necessaria per l'approntamento della copia campione, prevista al primo comma del precedente art. 3, e relativamente ai ruoli principali e secondari, deve essere effettuata dagli stessi interpreti italiani cui i predetti ruoli siano stati affidati.

     Dall'obbligo previsto al precedente comma sono esclusi i ruoli principali e secondari i cui interpreti italiani, all'atto del contratto, dichiarino espressamente e motivatamente di rinunziare alla post-sincronizzazione.

     Eventuali deroghe a quanto previsto al precedente primo comma possono essere concesse dal Ministero del turismo e dello spettacolo per obiettive motivate esigenze artistiche o produttive, fra le quali anche quelle connesse con l'eventuale accertata indisponibilità dell'interprete, sentita la sottocommissione di cui all'art. 3 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

     Della sottocommissione di cui all'art. 3 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è chiamato a far parte il rappresentante degli attori di cui alla lettera o) dello stesso art. 3.

 

          Art. 5.

     Restano validi gli atti e i provvedimenti, compresi gli impegni di spesa ed i pagamenti, adottati in applicazione del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 152, il cui onere resta imputato sull'autorizzazione di spesa prevista dalla presente legge.

 

          Art. 6.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato per l'anno finanziario 1979 in L. 67.181.217.736 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.