§ 88.2.18 - Legge 22 dicembre 1959, n. 1097.
Provvedimenti per la cinematografia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.2 cinema
Data:22/12/1959
Numero:1097


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1956, n. 897, sono prorogate, con le modificazioni e aggiunte di cui alla presente legge, a decorrere dal 1° luglio 1959 [...]
Art. 2.      Per la sistemazione delle passività arretrate è autorizzata a favore dell'Istituto nazionale L.U.C.E. la concessione di una sovvenzione straordinaria di lire 800 milioni [...]
Art. 3.      All'art. 15 della legge 31 luglio 1956, n. 897, che sostituisce l'art. 15 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, dopo il comma 9° sono aggiunti i seguenti comma
Art. 4.      L'art. 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, è modificato nel seguente modo
Art. 5.      Per i film le cui denunce di lavorazione risultino presentate dal 1° luglio 1959 alla data di entrata in vigore della presente legge, le autorizzazioni preventive [...]
Art. 6.      E' autorizzato il versamento allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1959-60 delle seguenti somme da prelevarsi dai fondi di tesoreria appresso indicati
Art. 7.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1959-60 si provvede con le disponibilità di cui all'articolo precedente
Art. 8.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 88.2.18 - Legge 22 dicembre 1959, n. 1097. [1]

Provvedimenti per la cinematografia.

(G.U. 29 dicembre 1959, n. 313)

 

 

     Art. 1.

     Le disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1956, n. 897, sono prorogate, con le modificazioni e aggiunte di cui alla presente legge, a decorrere dal 1° luglio 1959 e fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1960, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stessa prevede una diversa durata, e salvo quanto disposto nella legge 26 giugno 1959, n. 415, in materia di revisione di film.

     I film, la cui lavorazione sia in corso da data anteriore all'entrata in vigore delle nuove disposizioni che regoleranno le provvidenze per la cinematografia saranno dichiarati nazionali se riconosciuti in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 8 e 9 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, integrati dagli articoli 6 e 7 della legge 31 luglio 1956, n. 897, e potranno fruire delle provvidenze previste dalla legge 31 luglio 1956, n. 897, salvo disposizioni più favorevoli della nuova legge.

 

          Art. 2.

     Per la sistemazione delle passività arretrate è autorizzata a favore dell'Istituto nazionale L.U.C.E. la concessione di una sovvenzione straordinaria di lire 800 milioni da erogare per lire 100 milioni nell'esercizio 1959-60, per lire 400 milioni nell'esercizio 1960-61 e per lire 300 milioni nell'esercizio 1961-62.

     E' altresì, autorizzata la concessione allo stesso Istituto di un fondo di dotazione di lire 100 milioni, che sarà corrisposto negli esercizi 1959-60 e 1960-61 in ragione di 50 milioni per esercizio.

 

          Art. 3.

     All'art. 15 della legge 31 luglio 1956, n. 897, che sostituisce l'art. 15 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, dopo il comma 9° sono aggiunti i seguenti comma:

     "A favore del produttore del film nazionale cortometraggio, presentato per il nulla-osta di proiezione in pubblico dal 1° luglio 1959 ed ammesso alla programmazione obbligatoria, è concesso un contributo pari al 2 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso sia stato proiettato per un periodo di tre anni dalla data della sua prima proiezione in pubblico accertata dalla S.I.A.E.

     L'ammissione alla programmazione obbligatoria ed al conseguente contributo può essere disposta per un numero di film cortometraggi non superiore ai 200 annui.

     A tale scopo, nel mese successivo ad ogni trimestre il Ministero del turismo e dello spettacolo ammetterà alla programmazione obbligatoria ed al contributo un numero massimo di 50 cortometraggi nazionali, scelti fra quelli la cui domanda di revisione, ai fini del rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico, sia stata presentata nel trimestre precedente, in base a valutazione comparativa dei requisiti tecnici, artistici e culturali .

     Alla scelta di cui al comma precedente provvede un Comitato di esperti composto da un regista di film a lungometraggio, un compositore di musica per film, un critico cinematografico, un direttore della fotografia, un rappresentante dei produttori di film .

     I membri di tale Comitato saranno scelti in una terna designata per ciascun componente dalle rispettive organizzazioni di categoria, tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale .

     Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo per la durata di un anno. Per ogni componente effettivo è nominato, con le stesse modalità, un supplente. Il Comitato elegge fra i suoi componenti il proprio presidente .

     I membri di tale Comitato non possono fare contemporaneamente parte della Commissione per l'assegnazione dei premi di qualità di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097 .

     Un funzionario della carriera direttiva, di grado non inferiore a consigliere di seconda classe, della Direzione generale dello spettacolo, esercita le funzioni di segretario .

     I provvedimenti adottati su conforme parere motivato del precitato Comitato hanno carattere definitivo .

     Qualora alla programmazione obbligatoria ed al contributo sia ammesso un numero di cortometraggi inferiore a 50, la differenza potrà essere portata in aumento alla quota del Il contributo statale non potrà, comunque, superare le cifre massime di lire 4.500.000 per il cortometraggio a colori e lire 2.500.000 per il cortometraggio in bianco e nero". [2]

 

          Art. 4.

     L'art. 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, è modificato nel seguente modo:

     al primo comma la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     "b) per i cortometraggi: 120 premi da lire 2 milioni da attribuirsi al produttore del film";

     il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "I premi sono assegnati entro il 31 ottobre di ciascun anno da due Commissioni nominate annualmente con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, una per i lungometraggi, l'altra per i cortometraggi, ai film ritenuti di particolare valore tecnico, artistico e culturale";

     al terzo comma la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     "a) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, presidente".

 

          Art. 5.

     Per i film le cui denunce di lavorazione risultino presentate dal 1° luglio 1959 alla data di entrata in vigore della presente legge, le autorizzazioni preventive contemplate dalle leggi 29 dicembre 1949, n. 958, e 31 luglio 1956, n. 897, sono sostituite da un nulla-osta del Ministero del turismo e dello spettacolo che sarà concesso, anche a film ultimato, sempre che ne sia stata fatta esplicita richiesta o che questa venga effettuata non oltre 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Gli abbuoni di cui agli articoli 12 primo comma, 14 ultimo comma, 15 terzo e settimo comma della legge 31 luglio 1956, n. 897, verranno corrisposti anche per le proiezioni dei film lungometraggi, cortometraggi e di attualità presentati per il nulla-osta di proiezione in pubblico nel periodo dal 1° luglio 1959 alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che siano dichiarati nazionali ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, integrati e modificati rispettivamente dagli articoli 6 e 7 della legge 31 luglio 1956, n. 897, ed ammessi alla programmazione obbligatoria.

 

          Art. 6.

     E' autorizzato il versamento allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1959-60 delle seguenti somme da prelevarsi dai fondi di tesoreria appresso indicati:

 

Gestione statale prodotti industriali

L.

600.000.000

Liquidazione beni tedeschi in Italia

"

100.000.000

Gestione stralcio cessato partito nazionale fascista

"

100.000.000

Azienda rilievo alienazione residuati

"

1.100.000.000

 

          Art. 7.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1959-60 si provvede con le disponibilità di cui all'articolo precedente.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 8.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Comma così modificato dall'art. 2 della L. 22 dicembre 1960, n. 1565.