§ 88.2.20 - Legge 2 dicembre 1961, n. 1330.
Attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per il cinema.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.2 cinema
Data:02/12/1961
Numero:1330


Sommario
Art. 1.      Il Ministro per le partecipazioni statali è autorizzato a costituire una società per azioni avente per oggetto l'esercizio dell'industria cinematografica, mediante [...]
Art. 2.      Ai fini del conferimento di cui all'art. 1, primo comma, della presente legge, lo stabile del Quadraro in Roma, già ceduto al demanio dello Stato ai sensi dell'art. 6, [...]
Art. 3.      La proprietà delle partecipazioni azionarie della società di cui all'art. 1 della presente legge è attribuita all'Ente autonomo di gestione per il cinema, istituito con [...]
Art. 4.      L'Ente autonomo di gestione per il cinema esercita, per le partecipazioni azionarie ad esso conferite, tutti i diritti e poteri spettanti all'azionista
Art. 5.      L'Ente autonomo di gestione per il cinema ha un fondo di dotazione costituito
Art. 6.      Ai fini del riassetto finanziario delle società inquadrate nell'Ente autonomo di gestione per il cinema o comunque da esso controllate ai sensi del precedente art. 4 [...]
Art. 7.      L'Ente autonomo di gestione per il cinema è autorizzato ad emettere obbligazioni secondo le modalità approvate di volta in volta con decreto dei Ministri per il tesoro e [...]
Art. 8.      Tutti gli atti e contratti relativi alla costituzione della società di cui all'art. 1 ed al trasferimento di cui all'art. 2 saranno soggetti alla imposta di registro [...]
Art. 9.      L'Ente, per le operazioni di finanziamento compiute con le società da esso controllate, corrisponde, in sostituzione delle imposte, una quota di abbonamento di 10 [...]
Art. 10.      Il personale che, alla data della costituzione della società di cui all'art. 1 della presente legge, è addetto all'istituto Nazionale Luce passa alle dipendenze della [...]
Art. 11.      All'onere derivante dalla concessione da parte dello Stato della somma di lire 400 milioni previsto dal precedente art. 5 sarà fatto fronte mediante un'aliquota delle [...]


§ 88.2.20 - Legge 2 dicembre 1961, n. 1330. [1]

Attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per il cinema.

(G.U. 29 dicembre 1961, n. 321)

 

 

     Art. 1.

     Il Ministro per le partecipazioni statali è autorizzato a costituire una società per azioni avente per oggetto l'esercizio dell'industria cinematografica, mediante conferimento in capitale dei beni o diritti appartenenti all'ente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 1961 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 18 marzo 1961).

     La stessa società eserciterà, a favore delle pubbliche amministrazioni e degli enti sottoposti al controllo dello Stato, i medesimi compiti già esercitati dall'Istituto Nazionale Luce.

     La società menzionata nel precedente comma subentra di diritto in tutti i rapporti concernenti l'Ente suddetto, compreso il godimento dei contributi previsti dalle vigenti disposizioni a favore dell'Istituto Nazionale Luce.

 

          Art. 2.

     Ai fini del conferimento di cui all'art. 1, primo comma, della presente legge, lo stabile del Quadraro in Roma, già ceduto al demanio dello Stato ai sensi dell'art. 6, lettera b), del decreto legislativo 10 maggio 1947, n. 305, è trasferito in proprietà all'Istituto Nazionale Luce.

 

          Art. 3.

     La proprietà delle partecipazioni azionarie della società di cui all'art. 1 della presente legge è attribuita all'Ente autonomo di gestione per il cinema, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575.

 

          Art. 4.

     L'Ente autonomo di gestione per il cinema esercita, per le partecipazioni azionarie ad esso conferite, tutti i diritti e poteri spettanti all'azionista.

     L'Ente potrà costituire società per azioni aventi per oggetto l'esercizio dell'industria cinematografica e delle attività connesse, assumere partecipazioni in società aventi il medesimo oggetto e procedere al riassetto e alla riorganizzazione delle società controllate, in modo da assicurarne la efficienza e coordinarne le iniziative.

     La cessione delle partecipazioni di proprietà dell'Ente è, in ogni caso, soggetta all'autorizzazione del Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.

 

          Art. 5.

     L'Ente autonomo di gestione per il cinema ha un fondo di dotazione costituito:

     dalle partecipazioni ad esso attribuite con l'art. 3 della presente legge;

     dalle partecipazioni ad esso trasferibili con le modalità di cui all'art. 14 della legge 21 giugno 1960, n. 649;

     dalla somma di lire 400 milioni concessa dallo Stato.

     Per i primi dieci anni gli utili di esercizio dell'Ente, salvo quelli destinati al fondo di riserva, a norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, saranno destinati ad aumentare il fondo di detrazione di cui al precedente comma.

 

          Art. 6.

     Ai fini del riassetto finanziario delle società inquadrate nell'Ente autonomo di gestione per il cinema o comunque da esso controllate ai sensi del precedente art. 4 verrà corrisposta all'Ente stesso per gli esercizi finanziari dal 1961-62 al 1970-71 la somma annua di lire 100 milioni.

     I relativi piani di utilizzazione saranno predisposti dal Consiglio di amministrazione dell'Ente ed approvati con decreti del Ministro per le partecipazioni statali.

     Con i medesimi decreti l'Ente potrà essere autorizzato ad effettuare con Istituti di diritto pubblico operazioni di sconto anticipato di uno o più annualità del contributo di cui al primo comma ove ciò si appalesi necessario per l'attuazione dei piani di utilizzazione.

 

          Art. 7.

     L'Ente autonomo di gestione per il cinema è autorizzato ad emettere obbligazioni secondo le modalità approvate di volta in volta con decreto dei Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

     Alle obbligazioni stesse può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto del Ministro per il tesoro su conforme parere del Comitato per il credito e il risparmio.

     Le obbligazioni sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni [2]

     Le obbligazioni sono soggette al bollo di lire 0,10 per ogni titolo. Sono esenti da qualsiasi altra tassa, imposta o tributo, presenti o futuri, a favore dell'Erario e degli Enti locali.

 

          Art. 8.

     Tutti gli atti e contratti relativi alla costituzione della società di cui all'art. 1 ed al trasferimento di cui all'art. 2 saranno soggetti alla imposta di registro nella misura fissa di lire 10.000 e a quella ipotecaria nella misura fissa di lire 2.000 ed esenti da tassa di concessione governativa.

     I diritti catastali e di voltura connessi con le operazioni di cui al presente articolo saranno percetti nella misura fissa di lire 10.000.

     Gli onorari spettanti ai notai saranno ridotti ad un quinto.

 

          Art. 9.

     L'Ente, per le operazioni di finanziamento compiute con le società da esso controllate, corrisponde, in sostituzione delle imposte, una quota di abbonamento di 10 centesimi per ogni 100 lire di capitale mutuato.

     Gli atti compiuti dall'Ente nel primo triennio dall'entrata in vigore della presente legge per il conseguimento delle proprie finalità, quelli da esso conclusi con le società controllate per il riassetto e la riorganizzazione previsti nell'art. 4, nonchè gli atti conclusi per lo stesso scopo tra le società medesime con l'intervento dell'Ente, saranno soggetti soltanto alla tassa fissa minima di registro e ipotecaria e saranno esenti da ogni altro tributo. Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonchè i diritti e i compensi spettanti agli uffici finanziari.

 

          Art. 10.

     Il personale che, alla data della costituzione della società di cui all'art. 1 della presente legge, è addetto all'istituto Nazionale Luce passa alle dipendenze della nuova società che è tenuta a rispettare le norme che disciplinano i relativi rapporti di lavoro.

     I rapporti tra l'Ente autonomo di gestione per il cinema ed i propri dipendenti sono regolati da contratto di impiego privato.

 

          Art. 11.

     All'onere derivante dalla concessione da parte dello Stato della somma di lire 400 milioni previsto dal precedente art. 5 sarà fatto fronte mediante un'aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1960-61.

     All'onere derivante dalla assegnazione dei contributi previsti dal precedente art. 6 sarà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1961-62, mediante un'aliquota delle ragioni entrate derivanti dal provvedimento che concerne modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di registro.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall’art. 28 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.

[2]  Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 14 febbraio 1987, n. 45.