§ 56.6.4 - D.L. 9 settembre 1988, n. 397.
Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.6 rifiuti
Data:09/09/1988
Numero:397


Sommario
Art. 7.  Impianti di iniziativa pubblica.
Art. 8.      (Omissis
Art. 9.  Personale.
Artt. 9 bis - 9 quater      (Omissis
Art. 9 quinquies . Raccolta e riciclaggio delle batterie esauste.
Art. 10.      (Omissis


§ 56.6.4 - D.L. 9 settembre 1988, n. 397. [1]

Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali.

(G.U. 10 settembre 1988, n. 213).

 

     Artt. 1. - 6.

     (Omissis)

 

Art. 7. Impianti di iniziativa pubblica. [2]

     [1. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 ciascuna regione procede alla realizzazione degli impianti e delle discariche mediante affidamento in concessione di costruzione e di esercizio ad imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private, separatamente o in consorzio tra loro, tramite gare esplorative volte ad identificare le capacità gestionali ed organizzative delle imprese al fine di garantire il rispetto dei tempi di realizzazione e la qualità del servizio nonché l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati ai sensi della lettera b) del primo comma dell'articolo 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584, con prevalenza per i più bassi prezzi di trattamento a parità di condizioni di salvaguardia ambientale determinate ai sensi delle disposizioni e norme tecniche nazionali e regionali vigenti. I concessionari sono tenuti alla certificazione del bilancio. Il CIPI provvede alla verifica annuale dei prezzi di trattamento praticati e può adottare direttive ai fini della periodica revisione delle concessioni.

     2. Qualora, entro il termine di sei mesi dalla definizione del piano e della localizzazione degli impianti, la regione non provveda all'affidamento delle concessioni di costruzione e di esercizio, il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva a mezzo di un commissario straordinario nominato con proprio decreto.

     3. Per la costruzione di impianti ai sensi del presente articolo, nonché di quelli previsti dall'articolo 1, comma 6, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a comuni, province e loro consorzi, nonché ad aziende municipalizzate, mutui ventennali rimborsabili con onere per capitale ed interesse a carico dello Stato, nel limite massimo di 300 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Al relativo onere di ammortamento, valutato in lire 33 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 66 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale 1988- 1990». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le richieste di mutuo, anche relative solo a parte degli investimenti, sono inviate entro il 31 gennaio di ciascun anno al Ministro dell'ambiente che, sulla base della istruttoria espletata dalla Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, trasmette alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento nel limite massimo di 300 miliardi annui. Alla richiesta di mutuo deve essere allegato il piano economico-finanziario dell'intervento, diretto a garantire l'equilibrio della gestione nonché la restituzione allo Stato delle somme derivanti dai mutui, secondo i criteri stabiliti dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. In ogni caso i proventi delle tariffe sono destinati con priorità alla predetta restituzione.

     4. La durata massima delle concessioni di cui al comma 1 nonché delle autorizzazioni previste dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è di dieci anni.]

 

     Art. 8.

     (Omissis)

 

     Art. 9. Personale.

     1. Per le attività del Servizio di prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale nello svolgimento dei compiti di natura tecnica connessi all'attuazione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente può attribuire, per un contingente massimo di quindici unità, incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a due anni e rinnovabili per eguale periodo, a personale particolarmente qualificato nella materia, appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, anche economici. Il personale in parola è collocato in posizioni di comando o di fuori ruolo presso il Ministero dell'ambiente. A tale personale è corrisposta, per la durata dell'incarico, una specifica indennità da determinare con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro [3].

     2. Le relative spese, che si quantificano in lire 105 milioni per l'anno 1988 e in lire 360 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 sono imputate, nei limiti della capienza, per gli anni 1988-1990, sul capitolo 1062 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente [4].

 

          Artt. 9 bis - 9 quater

     (Omissis)

 

          Art. 9 quinquies. Raccolta e riciclaggio delle batterie esauste. [5]

     [1. È obbligatoria la raccolta e lo smaltimento mediante riciclaggio delle batterie al piombo esauste.

     2. È istituito il consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, al quale è attribuita la personalità giuridica. Il consorzio svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

     a) assicurare la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e organizzare lo stoccaggio;

     b) cedere i prodotti di cui alla lettera a) alle imprese che ne effettuano lo smaltimento tramite il riciclaggio;

     c) assicurare l'eliminazione dei prodotti stessi, nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento;

     d) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento tecnologico del ciclo di smaltimento;

     d bis) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei consumatori sulle tematiche della raccolta e dell'eliminazione delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi. [6]

     3. Al Consorzio, che è dotato di personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, partecipano:

     a) le imprese che effettuano il riciclo delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi mediante la produzione di piombo secondario raffinato od in lega;

     b) le imprese che svolgono attività di fabbricazione oppure di importazione di batterie al piombo;

     c) le imprese che effettuano la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi;

     d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita delle batterie al piombo. [7]

     3 bis: Nell'ambito di ciascuna categoria, le quote di partecipazione da attribuire ai singoli soci sono determinate come segue:

     a) per le imprese di riciclo di cui alla lettera a) del comma 3 sono determinate in base al rapporto fra la capacità produttiva di piombo secondario del singolo soggetto consorziato e quella complessiva di tutti i consorziati appartenenti alla stessa categoria;

     b) per le imprese che svolgono attività di fabbricazione, oppure d'importazione delle batterie al piombo di cui alla lettera b) del comma 3, sono determinate sulla base del contributo ambientale versato al netto dei rimborsi;

     c) le quote di partecipazione delle imprese e loro associazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 3 del presente articolo sono attribuite alle associazioni nazionali dei raccoglitori di batterie al piombo esauste, in proporzione ai quantitativi conferiti al Consorzio dai rispettivi associati, e alle associazioni dell'artigianato che installano le batterie di avviamento al piombo. [8]

     4. Il consorzio non ha fini di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente.

     5. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti.

     6. A decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio, chiunque detiene batterie al piombo esauste o rifiuti piombosi è obbligato al loro conferimento al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti. L’obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere le batterie esauste e i rifiuti piombosi a imprese di altro stato membro della Comunità europea [9].

     6 bis. Tutti i soggetti che effettuano attività di gestione del rifiuto di batterie al piombo esauste e di rifiuti piombosi, devono trasmettere contestualmente al Consorzio copia della comunicazione di cui all'articolo 189, per la sola parte inerente i rifiuti di batterie esauste e di rifiuti piombosi. Alla violazione dell'obbligo si applicano le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione di cui al citato articolo 189 comma 3 [10].

     7. Al fine di assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti è istituito un contributo ambientale sulla vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da parte di tutti i produttori e gli importatori che immettono le batterie al piombo nel mercato italiano, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli importatori versano direttamente al consorzio i proventi del contributo ambientale [11].

     8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati: il sovrapprezzo; la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo: le capacità produttive delle singole imprese, ed è approvato lo statuto del consorzio.

     9. Restano comunque applicabili le disposizioni nazionali e regionali che disciplinano la materia dei rifiuti.

     10. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al consorzio, detenga batterie esauste, è obbligato a stoccare le batterie stesse in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.]

 

     Artt. 9 sexies - 9 duodecies

     (Omissis)

 

     Art. 10.

     (Omissis)

 

 

     ALLEGATI

     (Omissis)


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 1988, n. 475 (G.U. 10 novembre 1988, n. 264). Abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ad eccezione degli articoli 7, 9 e 9 quinquies, e dall'art. 264 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a decorrere dalla data ivi indicata, ad eccezione degli 9 e 9 quinquies.

[2] Articolo sostituito dalla L. di conversione 9 novembre 1988, n. 475 ed abrogato dall'art. 264 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a decorrere dalla data ivi indicata.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 9 novembre 1988, n. 475.

[4] Comma così sostituito dalla L. di conversione 9 novembre 1988, n. 475.

[5] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 9 novembre 1988, n. 475 e abrogato dall'art. 29 del D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 235 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

[7] Comma così sostituito dall'art. 235 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

[8] Comma inserito dall'art. 235 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

[9] Comma così modificato dall'art. 15 della L. 1 marzo 2002, n. 39.

[10] Comma inserito dall'art. 15 della L. 1 marzo 2002, n. 39 e così sostituito dall'art. 235 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

[11] Comma così sostituito dall'art. 235 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.