§ 6.3.22 – L. 8 agosto 1977, n. 584.
Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della CEE.


Settore:Normativa nazionale
Materia:6. Appalti
Capitolo:6.3 appalto pubblico di lavori
Data:08/08/1977
Numero:584


Sommario
Art. 1.      La presente legge disciplina gli appalti per lavori pubblici, d'importo superiore ad 1.000.000 di unità di conto europee, IVA esclusa, da aggiudicarsi dallo Stato, dalle [...]
Art. 2.      Nessun appalto può essere artificiosamente suddiviso in più appalti allo scopo di sottrarlo all'applicazione della presente legge
Art. 3.      Sono esclusi dalla disciplina della presente legge gli appalti
Art. 4.      Per gli appalti riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso di alloggi nel quadro dell'edilizia residenziale pubblica, il cui piano, per entità, [...]
Art. 5.      I soggetti appaltanti di cui all'art. 1 non sono tenuti ad applicare le norme della presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'art. 7, nei seguenti casi
Art. 6.      Entro il mese di marzo di ogni anno i soggetti appaltanti di cui all'art. 1 devono inviare al Ministero dei lavori pubblici un prospetto indicante il numero e l'importo [...]
Art. 7.      Le prescrizioni tecniche, nonché le descrizioni dei metodi di prova, di controllo, di collaudo e di calcolo vanno inserite nei capitolati speciali e nei documenti [...]
Art. 8.      In caso di appalto-concorso o quando il bando di gara lasci ai concorrenti la possibilità di presentare varianti al progetto non si può respingere un'offerta di impresa [...]
Art. 9.      Gli appalti disciplinati dalla presente legge sono aggiudicati col sistema dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell'appalto concorso
Art. 10.      In caso di pubblici incanti, il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a trentasei giorni dalla data dell'invio del bando all'ufficio delle [...]
Art. 11.      Per i pubblici incanti il bando di gara deve indicare
Art. 12.      Per le licitazioni private e l'appalto concorso il bando di gara deve indicare
Art. 13. 
Art. 14.      Fermo quanto disposto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 57, ogni imprenditore che concorra ad un appalto può essere invitato a documentare, se cittadino italiano o se [...]
Art. 15.      L'art. 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente
Art. 16.      Al secondo comma dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, dopo le parole: "un certificato della cancelleria del tribunale", sono inserite le seguenti parole: "o [...]
Art. 17.      La capacità economica e finanziaria dell'imprenditore è provata mediante le seguenti referenze
Art. 18.      La capacità tecnica dell'imprenditore è provata mediante
Art. 19.      Il soggetto appaltante comunica entro dieci giorni dalla gara l'esito di questa all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria
Art. 20.      Sono ammessi a presentare offerte per gli appalti di cui alla presente legge, nonché per appalti in genere di opere pubbliche eseguite a cura delle amministrazioni e [...]
Art. 21. 
Art. 22.      Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata. La procura relativa è conferita a chi legalmente [...]
Art. 23.      In caso di fallimento dell'impresa mandataria, ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, il [...]
Art. 23 bis. 
Art. 24.      Gli appalti di cui all'art. 1 della presente legge sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri


§ 6.3.22 – L. 8 agosto 1977, n. 584. [1]

Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della CEE.

(G.U. 26 agosto 1977, n. 232).

 

     Art. 1.

     La presente legge disciplina gli appalti per lavori pubblici, d'importo superiore ad 1.000.000 di unità di conto europee, IVA esclusa, da aggiudicarsi dallo Stato, dalle aziende autonome e dagli enti pubblici [2].

     Il controvalore in moneta nazionale dell'unità di conto europea da assumere a base per la determinazione dell'importo indicato al precedente comma, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee nei primi giorni di novembre, ha effetto per due anni a decorrere dal primo gennaio successivo. Tale controvalore è altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del Ministero del tesoro [3].

     Ai fini dell'applicazione della presente legge la concessione di sola costruzione è equiparata all'appalto .

     Le leggi emanate dalle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di propria competenza devono rispettare, ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, i principi contenuti nella presente legge in tema di pubblicità degli appalti e di contenuto del bando, di requisiti per concorrere, di divieto di prescrizioni tecniche di effetto discriminatorio, di ammissibilità di offerte da parte di associazioni temporanee di imprese, nonché di criteri di aggiudicazione degli appalti e di comunicazione degli atti agli organi della CEE. In mancanza di legge regionale, viene osservata la presente legge in tutte le sue disposizioni. In caso di accertata inattività degli organi regionali, che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, si applica il disposto dell'art. 1, terzo comma, n. 5, legge 22 luglio 1975, n. 382 [4].

 

          Art. 2.

     Nessun appalto può essere artificiosamente suddiviso in più appalti allo scopo di sottrarlo all'applicazione della presente legge.

     Per il calcolo dell'importo degli appalti regolati dalla presente legge va preso in considerazione, oltre quello dei lavori, altresì il valore stimato delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori stessi, messe a disposizione dell'appaltatore dal soggetto appaltante.

 

          Art. 3.

     Sono esclusi dalla disciplina della presente legge gli appalti:

     a) per i quali la controprestazione dei lavori da eseguire consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera, oppure in detto diritto accompagnato da un prezzo; qualora in detti contratti sia attribuito all'appaltatore il diritto di far eseguire i lavori pubblici e di gestirli, l'appaltatore è tenuto a rispettare, per i contratti da lui conclusi con i terzi, il principio della non discriminazione in base alla nazionalità;

     b) da aggiudicarsi dall'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o da enti pubblici che gestiscono servizi di trasporto;

     c) da aggiudicarsi da enti pubblici che gestiscono servizi di produzione, di erogazione o di trasporto di acqua e di energia;

     d) da aggiudicarsi in virtù di un accordo internazionale concluso con paese estraneo alla CEE, che comporti disposizioni diverse da quelle della presente legge;

     e) da aggiudicarsi ad imprese di un paese estraneo alla CEE, in virtù di un accordo internazionale che escluda le imprese dei paesi appartenenti alla CEE;

     f) da aggiudicarsi in virtù della procedura propria di una organizzazione internazionale.

     Fermo restando quanto disposto al comma precedente i soggetti appaltanti di cui alle lettere b) e c) del presente articolo, ad esclusione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sono tenuti ad applicare la legislazione dei lavori pubblici.

 

          Art. 4.

     Per gli appalti riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso di alloggi nel quadro dell'edilizia residenziale pubblica, il cui piano, per entità, complessità e durata dei lavori, debba essere stabilito fin dall'inizio di concerto con l'imprenditore appaltatore, quest'ultimo è prescelto secondo la procedura di cui alla lettera b) dell'art. 24.

     Per gli appalti di cui al comma precedente deve essere inserita nel bando di gara una descrizione precisa dei lavori, tale da consentire ai concorrenti di valutare correttamente il progetto; devono inoltre essere indicate le condizioni personali, tecniche e finanziarie che i concorrenti devono rispettare, ai sensi della presente legge.

     SI applicano comunque le norme della presente legge relative alla pubblicità degli appalti a licitazione privata, nonché quelle relative ai criteri di selezione qualitativa e all'associazione temporanea di imprese di cui all'art. 20 della presente legge.

 

          Art. 5.

     I soggetti appaltanti di cui all'art. 1 non sono tenuti ad applicare le norme della presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'art. 7, nei seguenti casi:

     a) quando, nell'ambito delle procedure previste dalla presente legge, non siano state presentate offerte, o siano state presentate offerte non regolari o inaccettabili, purché le condizioni dell'appalto iniziale non vengano fondamentalmente modificate;

     b) quando si tratti di lavori la cui esecuzione, per ragioni tecniche, artistiche o attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva, non può essere affidata che ad un esecutore determinato;

     c) quando si tratti di lavori da effettuare nell'ambito di ricerche, esperimenti e studi;

     d) quando, nella misura dello stretto necessario, l'eccezionale urgenza derivante da avvenimenti imprevedibili dai soggetti appaltanti non sia compatibile con il tempo richiesto dalle procedure previste dalla presente legge;

     e) quando si tratti di lavori dichiarati segreti o di lavori la cui esecuzione richieda speciali misure di sicurezza, conformemente alle norme vigenti; o quando lo esiga la protezione degli essenziali interessi della sicurezza dello Stato;

     f) quando si tratti di lavori complementari che non figurano nel progetto posto a base del primo appalto concluso e che siano resi necessari da una circostanza imprevista per l'esecuzione dell'opera, a condizione che siano affidati allo stesso imprenditore e non possano essere tecnicamente o economicamente separabili dall'appalto principale, oppure, benché separabili, siano strettamente necessari al perfezionamento dell'appalto stesso, e che il loro ammontare complessivo non superi il 50 per cento dell'importo del primo appalto;

     g) quando si tratti di nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere simili a quelle formanti oggetto di un primo appalto, a condizione che: i nuovi lavori siano affidati al titolare del primo appalto; i nuovi lavori siano conformi ad un progetto di base che sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo le procedure della presente legge; la possibilità di ricorrere a questa procedura sia stata indicata in occasione del primo appalto;la somma complessiva prevista per i nuovi lavori sia stata tenuta in considerazione in occasione del primo appalto, ai fini di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge; non sia trascorso un triennio dalla conclusione del contratto iniziale;

     h) quando ricorrano i presupposti dell'art. 41, n. 5, del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 [5].

     Quando, eccezionalmente, la natura dei lavori o l'alea che essi comportano non permettano di determinare preliminarmente l'importo globale, il soggetto appaltante è tenuto all'applicazione delle norme della presente legge, in quanto compatibili.

     Nei casi sub a), b), c), d), e) al soggetto appaltante è anche concesso di procedere con il sistema della trattativa privata, ferma restando l'applicazione delle norme di cui agli artt. da 13 a 23 della presente legge.

 

          Art. 6.

     Entro il mese di marzo di ogni anno i soggetti appaltanti di cui all'art. 1 devono inviare al Ministero dei lavori pubblici un prospetto indicante il numero e l'importo degli appalti aggiudicati o affidati nell'anno solare precedente in base all'art. 5.

     A sua volta, entro il mese di giugno di ogni anno, il Ministero dei lavori pubblici deve inviare alla commissione della Comunità economica europea un prospetto dei suddetti appalti, aggiudicati nell'anno solare precedente dai soggetti appaltanti di cui all'art. 1, esclusi i comuni, con l'indicazione del relativo importo e con suddivisione in base a ciascuno dei casi previsti dall'art. 5.

     La compilazione del prospetto previsto dal comma precedente va effettuata senza pregiudizio delle esigenze di segretezza connesse alla sicurezza dello Stato.

 

          Art. 7.

     Le prescrizioni tecniche, nonché le descrizioni dei metodi di prova, di controllo, di collaudo e di calcolo vanno inserite nei capitolati speciali e nei documenti contrattuali di ciascun appalto.

     Le suddette prescrizioni comprendono tutte le norme che permettono di caratterizzare oggettivamente il risultato d'appalto, sì che esso corrisponda pienamente a quanto richiesto dal soggetto appaltante, ed in particolare indicano tutte le qualità meccaniche, fisiche e chimiche, le classificazioni e norme, le condizioni di prova, di controllo e di collaudo delle opere, degli elementi e dei materiali costitutivi delle opere stesse, le tecniche ed i metodi di costruzione e tutte le altre condizioni di carattere tecnico che i soggetti appaltanti possono prescrivere, con regolamentazione generale o particolare, per quanto concerne le opere ultimate e in relazione ai materiali ed elementi costitutivi delle opere stesse.

     E’ vietato a meno che ciò non sia giustificato dal particolare oggetto dell'appalto, introdurre nelle clausole contrattuali prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano effetto di favorire determinate imprese, o di eliminarne altre o che indichino marche, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. Indicazioni del genere, accompagnate dalla menzione "o equivalente", sono ammesse allorché non sia possibile una descrizione dell'oggetto appaltato mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

 

          Art. 8.

     In caso di appalto-concorso o quando il bando di gara lasci ai concorrenti la possibilità di presentare varianti al progetto non si può respingere un'offerta di impresa italiana o straniera per il solo motivo che sia stata elaborata con un metodo di calcolo diverso da quelli usuali, purché l'offerta sia compatibile con le prescrizioni del capitolato d'oneri, che ad essa siano unite tutte le giustificazioni necessarie alla verifica del progetto e che l'offerente fornisca qualunque chiarimento supplementare richiesto dal soggetto appaltante.

 

          Art. 9.

     Gli appalti disciplinati dalla presente legge sono aggiudicati col sistema dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell'appalto concorso.

     Il bando di gara, quale che sia il sistema di aggiudicazione, è inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità stesse.

     Tale invio è facoltativo per gli appalti di valore compreso tra i 500 e i 1.000 milioni di lire. In tal caso, il bando deve essere conforme alle prescrizioni di cui agli artt. 10, 11 e 12 della presente legge.

     Il bando di gara è altresì soggetto alle forme di pubblicità previste dal primo e secondo comma dell'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14. La pubblicazione sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica deve avvenire nei nove giorni successivi all'invio del bando all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

 

          Art. 10.

     In caso di pubblici incanti, il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a trentasei giorni dalla data dell'invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

     In caso di licitazione privata e d'appalto concorso il termine di ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a ventuno giorni dalla data anzidetta. Ricevute dette domande, i soggetti appaltanti invitano simultaneamente gli aspiranti, prescelti in base alle indicazioni fornite, a presentare le proprie offerte; il termine per detta presentazione non può essere inferiore a ventuno giorni dalla data di spedizione delle lettere d'invito.

     Le informazioni complementari sul capitolato speciale di oneri, se richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.

     Quando le offerte possono farsi solo dopo la visita dei luoghi o la consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolo di oneri, i soggetti appaltanti stabiliscono termini di ricezione di durata maggiore di quelli di cui al primo e secondo comma.

     Nel caso di urgenza, i termini possono ridursi a dodici giorni per la ricezione delle domande di partecipazione, a dieci giorni dalla data dell'invito per la ricezione delle offerte e a quattro giorni per il caso previsto dal terzo comma.

     Le domande di partecipazione e gli inviti a partecipare agli appalti possono essere fatti per lettera, per telegramma, per telescritto o per telefono. Le domande di partecipazione, quando sono fatte per telegramma, per telescritto o per telefono, devono essere confermate per lettera spedita non oltre il termine di cui al secondo comma del presente articolo e contenere le indicazioni di cui alla lettera d) dell'art. 12. Dell'invito telefonico deve essere effettuata trascrizione in apposito documento da allegare agli atti, datato e sottoscritto, e formato nello stesso giorno in cui l'invito è avvenuto.

     Il calcolo dei termini di cui al presente articolo va effettuato secondo le disposizioni del regolamento CEE n. 1182/71, approvato il 3 giugno 1971 dal consiglio delle Comunità europee.

 

          Art. 11.

     Per i pubblici incanti il bando di gara deve indicare:

     a) la data dell'invio all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;

     b) la procedura di aggiudicazione prescelta;

     c) il luogo di esecuzione e le caratteristiche generali dell'opera, la natura e l'entità delle prestazioni; in caso di appalto diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei medesimi e la possibilità di presentare offerte per uno o più lotti o per l'insieme;

     d) il termine di esecuzione dell'appalto;

     e) l'indirizzo del soggetto appaltante;

     f) l'indirizzo presso cui possono richiedersi il capitolato d'oneri e i documenti complementari, il termine di presentazione delle domande per tale richiesta e l'ammontare e le modalità di versamento della somma eventualmente da pagare per ottenere la suddetta documentazione;

     g) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste debbono trasmettersi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;

     h) chi è ammesso ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte, nonché la data, l'ora e il luogo della detta apertura;

     i) le indicazioni relative alla cauzione e ad ogni altra forma di garanzia richiesta;

     j) le modalità essenziali di finanziamento e di pagamento della prestazione con riferimento alla normativa che le prescrive;

     k) la facoltà di presentare offerte ai sensi degli artt. 20 e segg. della presente legge;

     l) le condizioni minime di carattere economico e tecnico, in conformità a quanto prescritto dagli artt. 17 e 18 che si richiedono agli aspiranti, nonché le cause di esclusione dalla gara di cui all'art. 13 della presente legge;

     m) il periodo di tempo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta;

     n) indicazione delle principali opere scorporabili [6].

 

          Art. 12.

     Per le licitazioni private e l'appalto concorso il bando di gara deve indicare:

     a) le notizie di cui alle lettere a), b), c), d), e) e k) dell'articolo precedente;

     b) in caso di appalto avente ad oggetto, oltre all'eventuale esecuzione dei lavori, la elaborazione di progetti, le indicazioni utili a dare conoscenza dell'oggetto del contratto e a presentare le relative proposte;

     c) il termine di ricezione delle domande di partecipazione, l'indirizzo al quale tali domande debbono inviarsi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;

     d) il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedirà gli inviti a presentare le offerte;

     e) le indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti la situazione dei concorrenti, nonché le condizioni di cui alla lettera l) dell'articolo precedente;

     f) indicazione delle principali opere scorporabili [7].

     Gli inviti a presentare le offerte debbono specificare:

     a) le indicazioni di cui alle lettere f), g), i), e j) dell'articolo precedente;

     b) il riferimento al bando di gara di cui al primo comma del presente articolo;

     c) i documenti da presentare a riprova delle indicazioni di cui alla lettera e) del comma precedente, concernenti la mancanza delle cause di esclusione previste dall'art. 13, nonché i documenti che il concorrente aggiudicatario è tenuto a presentare a riprova delle dichiarazioni concernenti i requisiti di cui agli artt. 17 e 18 ed a completamento delle informazioni fornite.

 

          Art. 13. [8]

     Indipendentemente da quanto previsto dagli artt. 20 e 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, può essere escluso dal concorrere ad un appalto ogni concorrente:

     a) che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattisi di cittadino di altro Stato;

     b) nei confronti del quale sia in corso una procedura di cui alla lettera precedente;

     c) che abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla sua moralità professionale;

     d) che nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso un errore grave accertato, con qualsiasi mezzo di prova, dall'ente appaltante;

     e) che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione del Paese di residenza;

     f) che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;

     g) che abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere all'appalto.

     Il concorrente può provare di non trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere a) e c) del precedente comma con la presentazione di un certificato del casellario giudiziale o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato della CEE cui appartiene qualora trattisi di cittadino straniero non residente in Italia; di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera b) presentando un certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale fallimentare in cui ha sede l'impresa o un documento equivalente in base alla legge dello Stato della CEE qualora trattisi di cittadino straniero non residente in Italia. Per quanto riguarda le lettere e) ed f) il concorrente cittadino italiano o cittadino appartenente ad uno Stato della CEE iscritto all'albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, può provare di non trovarsi nelle condizioni ivi previste presentando il certificato di iscrizione all'albo stesso o la dichiarazione giurata di cui all'ultimo comma del successivo art. 15. Il concorrente stabilito in uno Stato della CEE e non iscritto all'albo, può provare di non trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere e) ed f), presentando un certificato rilasciato dall'Amministrazione o ente competente in base alla legislazione dello Stato membro; se nessun documento o certificato del genere è rilasciato dallo Stato membro, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi ad un'Autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati membri in cui non è prevista la dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne.

 

          Art. 14.

     Fermo quanto disposto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 57, ogni imprenditore che concorra ad un appalto può essere invitato a documentare, se cittadino italiano o se straniero residente in Italia, la sua iscrizione al registro della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato o al registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, e se cittadino straniero non residente in Italia, la sua iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza.

     I concorrenti stranieri residenti negli Stati aderenti alla CEE possono presentare un certificato di iscrizione negli albi e liste ufficiali del proprio Stato di residenza, in cui siano menzionate le referenze che hanno permesso l'iscrizione nell'albo o lista e la relativa classifica, se esistente; tale certificato costituisce presunzione di idoneità in relazione a quanto previsto dall'art. 13, lettere a), b), c), d) e g), dall'art. 17, lettere b) e c) e dall'art. 18, lettere b) e d) della presente legge. I dati risultanti dall'iscrizione agli albi o liste ufficiali non possono essere revocati in dubbio, ma può sempre essere richiesta una attestazione supplementare relativa al pagamento dei contributi sociali.

     A modifica di quanto disposto dall'art. 13, n. 1, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, l'iscrizione nell'albo dei costruttori è consentita, alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani, anche ai cittadini degli Stati aderenti alla CEE non residenti in Italia; comunque detta iscrizione non è obbligatoria per la loro partecipazione a concorrere agli appalti di cui all'art. 1 della presente legge.

     L'iscrizione a detto albo è obbligatoria, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, per la partecipazione dei cittadini italiani anche agli appalti di cui all'art. 1 della presente legge.

     Oltre a quanto previsto dagliartt. 13, 14 e 15 della suddetta legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, per la iscrizione all'albo dei costruttori nelle classifiche superiori alla sesta deve essere fornita la prova di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 13, lettere a), b), c), d) e g) e di possedere la capacità economica, finanziaria e tecnica di cui agli artt. 17 e 18 della presente legge.

     Il certificato di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, cui viene riconosciuta la presunzione di idoneità in relazione a quanto previsto dall'art. 13, lettere e) ed f), dall'art. 17, lettere b) e c) e dall'art. 18, lettere b) e d), deve menzionare anche le referenze di cui al comma precedente; se privo di tale menzione, esso costituisce presunzione di idoneità soltanto in relazione a quanto previsto dall'art. 13, lettere e) ed f), della presente legge.

 

          Art. 15.

     L'art. 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

     "I requisiti di ordine generale e le attestazioni occorrenti per l'iscrizione nell'albo sono:

     1) cittadinanza italiana, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite purché appartengano a Stati che concedano trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani. L'iscrizione nell'albo è consentita, alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani, anche a cittadini degli Stati aderenti alla CEE non residenti in Italia;

     2) assenza di precedenti penali e di carichi pendenti relativi ai delitti di cui al n. 2) dell'art. 21. Se il direttore tecnico dell'impresa è persona diversa dal titolare di essa, i requisiti di cui ai numeri 1) e 2) debbono riferirsi ad entrambi;

     3) adempimento agli obblighi relativi al pagamento dei contributi sociali, secondo la legislazione italiana e la legislazione del Paese di residenza;

     4) adempimento agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;

     5) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e agricoltura con indicazione dell'attività specifica della ditta; se cittadino straniero non residente in Italia, certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza;

     6) certificato (facoltativo) di iscrizione ad una associazione di categoria.

     Per il requisito di cui al n. 2) costituisce prova sufficiente la produzione di un certificato del casellario giudiziale o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato cui appartiene il richiedente che sia cittadino straniero non residente in Italia; per i requisiti di cui ai numeri 3) e 4), costituisce prova sufficiente un certificato rilasciato dall'amministrazione o ente competente in base alla legislazione italiana o alla legislazione dello Stato estero cui appartenga il richiedente straniero non residente in Italia; se nessun documento o certificato del genere è rilasciato dallo Stato estero, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati membri in cui non esista una tale dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne".

 

          Art. 16.

     Al secondo comma dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, dopo le parole: "un certificato della cancelleria del tribunale", sono inserite le seguenti parole: "o documento equivalente in base alla legislazione dello Stato in cui ha sede la società".

 

          Art. 17.

     La capacità economica e finanziaria dell'imprenditore è provata mediante le seguenti referenze:

     a) idonee dichiarazioni bancarie;

     b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, quando la pubblicazione ne sia obbligatoria in base alla legislazione dello Stato di residenza del concorrente;

     c) dichiarazione concernente la cifra di affari, globale e in lavori, dell'impresa negli ultimi tre esercizi.

     I soggetti appaltanti precisano nel bando di gara quali delle anzidette referenze, in relazione alla natura e all'importo dei lavori debbono essere fornite, nonché le eventuali ulteriori referenze da presentare.

     Se per una giustificata ragione l'imprenditore non è in grado di dare le referenze richieste, egli è ammesso a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato adeguato dal soggetto appaltante.

 

          Art. 18.

     La capacità tecnica dell'imprenditore è provata mediante:

     a) i titoli di studio e professionali dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impresa, in particolare del responsabile della condotta dei lavori;

     b) l'elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti, indicanti l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori stessi e precisanti se essi furono effettuati a regola d'arte e con buon esito; a richiesta, detti certificati possono essere trasmessi direttamente dall'Autorità competente al soggetto appaltante;

     c) una dichiarazione circa l'attrezzatura, i mezzi di opera e l'equipaggiamento tecnico di cui si disporrà per l'esecuzione dell'appalto;

     d) una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'impresa ed il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni;

     e) una dichiarazione indicante i tecnici o gli organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'impresa, di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera.

     Nel bando di gara viene indicato, in relazione alla natura e all'importo dei lavori, quali delle suddette referenze devono essere presentate.

     Fermo restando quanto stabilito dall'art. 12, secondo comma, lettera c), i soggetti appaltanti possono invitare i concorrenti a completare o a chiarire certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

 

          Art. 19.

     Il soggetto appaltante comunica entro dieci giorni dalla gara l'esito di questa all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria.

     L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione, è tenuto a provare il possesso dei requisiti di cui agli artt. 17 e 18, lettere b), c), d), ed e), presentando la documentazione indicata nel bando di gara o richiesta ai sensi dell'art. 12, secondo comma, lettera c).

     Quando tale prova non sia fornita ovvero non sia ritenuta conforme alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, il soggetto appaltante annulla, con atto motivato, l'aggiudicazione e aggiudica i lavori al concorrente che segue nella graduatoria.

 

          Art. 20.

     Sono ammessi a presentare offerte per gli appalti di cui alla presente legge, nonché per appalti in genere di opere pubbliche eseguite a cura delle amministrazioni e degli enti pubblici, dei loro concessionari o da cooperative o consorzi ammessi a contributo o concorso finanziario dello Stato o di enti pubblici, imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché consorzi di cooperative di produzione e di lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e dal regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni [9].

     In caso di licitazione privata, di appalto-concorso o di trattativa privata, l'impresa invitata individualmente dal soggetto appaltante ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé e quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma precedente.

     Possono altresì essere ammesse alle gare o alla trattativa di cui al precedente comma imprese riunite o che dichiarino di volersi riunire ai sensi del primo comma del presente articolo, le quali ne facciano richiesta al soggetto appaltante, sempre che sussistano i requisiti previsti dalla presente legge.

 

          Art. 21. [10]

     Salvo quanto prescritto dagli artt. 14, 17 e 18 della presente legge, per gli appalti di cui all'art. 1, ciascuna delle imprese riunite deve essere iscritta nell'albo nazionale dei costruttori per la classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto; in ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare.

     Salvo quanto disposto dall'art. 2 della presente legge, per gli appalti di cui all'articolo 1, vengono indicati nel bando, nell'avviso di gara o, quando si ricorre a trattativa privata, nel capitolato speciale, parti dell'opera scorporabili, con il relativo importo, la cui esecuzione può essere assunta in proprio da imprese mandanti, individuate prima della presentazione dell'offerta, che siano iscritte all'albo nazionale dei costruttori per categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse [11].

     La pubblica Amministrazione deve indicare, altresì, l'importo della categoria prevalente, ai fini dell'ammissibilità di imprese che intendano presentarsi singolarmente o riunite in associazioni ai sensi del primo comma del presente articolo.

     Qualora l'impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in associazione temporanea abbiano i requisiti di cui al primo oppure al secondo comma del presente articolo, possono associare altre imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, anche se per categorie o importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto.

     L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti del soggetto appaltante. Tuttavia, per le imprese assuntrici delle opere indicate nel secondo comma, la responsabilità è limitata a quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa capogruppo..

 

          Art. 22.

     Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata. La procura relativa è conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo. Il mandato è gratuito ed irrevocabile; la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti del soggetto appaltante.

     Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto. Il soggetto appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.

     Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

 

          Art. 23.

     In caso di fallimento dell'impresa mandataria, ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, il soggetto appaltante ha facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dal precedente art. 22 e che sia di gradimento del soggetto appaltante medesimo, ovvero di recedere dall'appalto.

     In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti di un'impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

 

          Art. 23 bis. [12]

     Le imprese riunite possono costituire tra loro una società, anche consortile, ai sensi del libro V, titolo V, capi III e segg. del Codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.

     La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite di cui all'ultimo comma del precedente art. 21.

     Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo all'ente committente o concedente.

     Tutte le imprese riunite devono far parte della società di cui al primo comma, la quale non è iscrivibile all'albo nazionale dei costruttori previsto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 57.

     L'inizio dell'attività esecutiva della società è subordinato, ove necessario, esclusivamente agli accertamenti di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936.

     Ai soli fini degli artt. 17 e 18 della presente legge e dell'art. 14 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti alle singole imprese riunite, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa.

 

          Art. 24.

     Gli appalti di cui all'art. 1 della presente legge sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

     a) quello del prezzo più basso da determinarsi:

     1) mediante il sistema di cui all'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14;

     2) mediante offerta di ribasso, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso sul prezzo fissato dall'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 1, lettera a), della legge 2 febbraio 1973, n. 14;

     b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso, nel capitolato di oneri e nel bando di gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita [13];

     c) il metodo di cui all'art. 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 [14].

     Sono consentiti altri criteri di aggiudicazione quando siano connessi alla concessione di aiuti in applicazione delle leggi in favore del Mezzogiorno e di altre zone depresse a norma degli artt. 92 e segg. del Trattato istitutivo della CEE.

     Se, per un determinato appalto, talune offerte risultano basse in modo anomalo rispetto alla prestazione, il soggetto appaltante, richieste all'offerente le necessarie giustificazioni, segnalandogli eventualmente quelle ritenute inaccettabili, verifica la composizione delle offerte e può escluderle se non le consideri valide; in tal caso, se l'appalto è bandito col criterio dell'aggiudicazione al prezzo più basso, il soggetto appaltante è tenuto a comunicare il rigetto delle offerte, con la relativa motivazione, al Ministero dei lavori pubblici il quale ne curerà la trasmissione al Comitato consultivo per gli appalti di lavori pubblici della CEE, entro il termine di cui al secondo comma dell'art. 6.

     Salvo quanto disposto dal secondo comma, l'aggiudicazione è consentita in base a disposizioni vigenti, diverse da quelle previste dal presente articolo, per gli importi di valore compreso tra 1.000 e 2.000 milioni di lire, fino al 28 luglio 1979.


[1] Abrogata dall'art. 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza di cui all'art. 257 dello stesso D.Lgs. 163/06. Per una limitazione dell’applicazione della presente legge, vedi l'art. 36 del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 10 maggio 1982, n. 487.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 10 maggio 1982, n. 487.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 26 luglio 1979, n. 86 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alla parte in cui statuisce “ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione”.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 13 della L. 17 dicembre 1981, n. 741. L’art. 13 della L. 17 dicembre 1981, n. 741 è stato abrogato dall'art. 4 della L. 8 ottobre 1984, n. 687 e nuovamente abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 10 della L. 8 ottobre 1984, n. 687. La L. 8 ottobre 1984, n. 687 è stata abrogata dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 11 della L. 8 ottobre 1984, n. 687. La L. 8 ottobre 1984, n. 687 è stata abrogata dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 27 della L. 3 gennaio 1978, n. 1. L'art. 27 della L. 3 gennaio 1978, n. 1 è stato abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[9] Comma così modificato dall'art. 19 della L. 19 marzo 1990, n. 55.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L. 8 ottobre 1984, n. 687. La L. 8 ottobre 1984, n. 687 è stata abrogata dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[11] Comma così sostituito dall'art. 19 della L. 19 marzo 1990, n. 55.

[12] Articolo aggiunto dall'art. 12 della L. 8 ottobre 1984, n. 687. La L. 8 ottobre 1984, n. 687 è stata abrogata dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[13] Lettera così sostituita dall'art. 9 della L. 17 febbraio 1987, n. 80.

[14] Lettera aggiunta dall'art. 10 della L. 10 dicembre 1981, n. 741. L’art. 10 della L. 10 dicembre 1981, n. 741 è stato abrogato dall'art. 2 della L. 8 ottobre 1984, n. 687. La L. L. 8 ottobre 1984, n. 687 è stata a sua volta abrogata dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.