§ 6.3.24 – L. 10 dicembre 1981, n. 741.
Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:6. Appalti
Capitolo:6.3 appalto pubblico di lavori
Data:10/12/1981
Numero:741


Sommario
Art. 1.  Revisione prezzi sulla base del programma lavori.
Art. 2.  Pagamento revisione prezzi.
Art. 3.  Accredito dell'anticipazione.
Art. 4.  Interessi per ritardato pagamento.
Art. 5.  Termini e modalità dei collaudi.
Art. 6.  Cauzione provvisoria e cauzione definitiva.
Art. 7.  Albo nazionale dei costruttori.
Art. 8.  Aggiornamento dei prezzi di progetto.
Art. 9.  Offerte in aumento.
Art. 10.  Modalità per le gare d'appalto.
Art. 11.  Lavori aggiuntivi o variati.
Art. 12.  Premi di incentivazione.
Art. 13.  Aggiudicazione a trattativa privata.
Art. 14.  Analisi prezzi unitari.
Art. 15.  Documentazione e cauzione provvisoria nelle tornate di gara.
Art. 16.  Procedimento arbitrale.
Art. 17.  Ricorsi in materia di revisione prezzi.
Art. 18.  Pareri degli organi consultivi.
Art. 19.  Determinazione e approvazione dell'indennità di esproprio.
Art. 20.  Snellimento di procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Art. 21.  Indagini geologiche.
Art. 22.  Entrata in vigore.


§ 6.3.24 – L. 10 dicembre 1981, n. 741.

Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche.

(G.U. 16 dicembre 1981, n. 344).

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

     Art. 1. Revisione prezzi sulla base del programma lavori. [1]

 

          Art. 2. Pagamento revisione prezzi. [2]

 

          Art. 3. Accredito dell'anticipazione. [3]

 

          Art. 4. Interessi per ritardato pagamento. [4]

 

          Art. 5. Termini e modalità dei collaudi. [5]

 

          Art. 6. Cauzione provvisoria e cauzione definitiva. [6]

 

          Art. 7. Albo nazionale dei costruttori. [7]

 

          Art. 8. Aggiornamento dei prezzi di progetto. [8]

 

          Art. 9. Offerte in aumento. [9]

 

          Art. 10. Modalità per le gare d'appalto. [10]

 

          Art. 11. Lavori aggiuntivi o variati. [11]

 

          Art. 12. Premi di incentivazione. [12]

     [I capitoli speciali di appalto possono prevedere la corresponsione alle imprese di premi di incentivazione per accelerare la esecuzione dei lavori.]

 

          Art. 13. Aggiudicazione a trattativa privata. [13]

 

          Art. 14. Analisi prezzi unitari. [14]

 

          Art. 15. Documentazione e cauzione provvisoria nelle tornate di gara. [15]

 

          Art. 16. Procedimento arbitrale. [16]

 

          Art. 17. Ricorsi in materia di revisione prezzi. [17]

     [Ai ricorsi di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, non si applicano l'articolo 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e l'articolo 29 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034.

     Scaduto il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, il ricorrente può dichiarare, nei successivi sessanta giorni, alla autorità adita di volersi avvalere della facoltà di attendere l'emissione del parere di cui al secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, prima dell'eventuale adizione del giudice amministrativo.

     L'amministrazione a cui il parere è rivolto deve provvedere entro sessanta giorni dal ricevimento dello stesso [18].

     Il silenzio dell'amministrazione, decorso tale termine, equivale a provvedimento conforme al parere [19].]

 

CAPO II

Disposizioni per l'ANAS

 

          Art. 18. Pareri degli organi consultivi.

     I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 14, lettera d), della L. 7 febbraio 1961, n. 59, sono elevati rispettivamente a 5 miliardi ed a 3 miliardi di lire.

     I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 17, lettera a), della L. 7 febbraio 1961, n. 59, sono elevati rispettivamente ad 1 miliardo e 5 miliardi di lire ed a 1 miliardo e 3 miliardi di lire.

     Per i progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture di competenza dell'ANAS fino all'importo di lire 1 miliardo si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del D.L. 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella L. 13 maggio 1965, n. 431.

     E’ elevato a lire 1 miliardo il limite di importo di cui al primo comma dell'articolo 16 del D.L. 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella L. 13 maggio 1965, n. 431, e successivamente sostituito dall'articolo 33 della L. 3 gennaio 1978, n. 1.

     Sulle vertenze di cui agli articoli 14, lettera g), e 17 lettera e), della L. 7 febbraio 1961, n. 59, non occorre sentire il parere del Consiglio di Stato, già sospeso anche per le vertenze stesse dell'articolo 16, terzo comma, del D.L. 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella L. 13 maggio 1965, n. 431.

     Il disposto dell'articolo 5-bis del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, si applica anche all'acquisto da parte dell'ANAS di mezzi di sgombraneve, autoveicoli, motoveicoli, mezzi di trasporto in genere e loro parti di ricambio prodotti dall'industria nazionale.

 

          Art. 19. Determinazione e approvazione dell'indennità di esproprio.

     Nelle procedure espropriative di competenza dell'ANAS, la rappresentanza dell'amministrazione per la determinazione concordata dell'indennità è conferita all'ingegnere capo ad esaurimento o aggiunto investito delle attribuzioni di cui all'articolo 31, primo comma, della L. 3 gennaio 1978, n. 1.

     L'approvazione della stessa indennità concordata compete al dirigente del compartimento o ufficio speciale equiparato, il quale potrà altresì disporre il pagamento diretto, previa apertura di credito a proprio favore, in deroga alla L. 3 aprile 1926, n. 686, e successive modifiche ed integrazioni.

 

CAPO III

Disposizioni finali

 

          Art. 20. Snellimento di procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64.

     Al fine di vigilare sulle costruzioni per la prevenzione del rischio sismico in applicazione delle norme di cui al capo III della L. 2 febbraio 1974, n. 64, le regioni possono definire, con legge, modalità di controllo successivo anche con metodi a campione; in tal caso, possono prevedere che l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 18 della L. 2 febbraio 1974, n. 64, non sia necessaria per l'inizio dei lavori. Per l'osservanza delle norme sismiche, resta ferma la responsabilità del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa e del collaudatore.

     Le regioni emanano altresì norme per l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti, nonché sui criteri per la formazione degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico.

     Fino all'emanazione delle norme di cui al precedente comma, restano vigenti le norme di cui all'articolo 13 della L. 2 febbraio 1974, n. 64.

 

          Art. 21. Indagini geologiche.

     E’ prorogato di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il termine di cui all'articolo 2 del D.P.R. 21 gennaio 1981, emanato in applicazione dell'articolo 1 della L. 2 febbraio 1974, n. 64.

 

          Art. 22. Entrata in vigore.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[2] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[3] Articolo modificato dall'art. 33 della L. 28 febbraio 1986, n. 41 e ora abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[4] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[5] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[6] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[7] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[8] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[9] Articolo sostituito dall'art. 1 della L. 8 ottobre 1984, n. 687 e ora abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[10] Articolo modificato dall'art. 2 della L. 8 ottobre 1984, n. 687 e ora abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[11] Articolo sostituito dall'art. 3 della L. 8 ottobre 1984, n. 687 e ora abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[12] Articolo abrogato dall'art. 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza di cui all'art. 257 dello stesso D.Lgs. 163/06.

[13] Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 8 ottobre 1984, n. 687 e nuovamente abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[14] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[15] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[16] Articolo abrogato dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[17] Articolo abrogato dall'art. 256 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza di cui all'art. 257 dello stesso D.Lgs. 163/06.

[18] Comma aggiunto dall'art. 6 della L. 8 ottobre 1984, n. 687. La L. 8 ottobre 1984, n. 687 è stata abrogata dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

[19] Comma aggiunto dall'art. 6 della L. 8 ottobre 1984, n. 687. La L. 8 ottobre 1984, n. 687 è stata abrogata dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.