§ 93.9.22 - Legge 7 febbraio 1961, n. 59.
Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.9 strade
Data:07/02/1961
Numero:59


Sommario
Art. 1.      L'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, Amministrazione statale con ordinamento autonomo, cui presiede il Ministro per i lavori pubblici, assume la denominazione di "Azienda nazionale [...]
Art. 2.  [1]
Art. 3.      Per la formazione dell'elenco delle strade statali, per la classificazione delle strade medesime o per la declassificazione di strade o tronchi di esse dalla categoria delle statali si applicano [...]
Art. 4.      I tratti di strade statali che attraversano abitati con popolazione non superiore a ventimila abitanti fanno parte della rete delle strade statali, giusta la lettera c) dell'art. 7 della legge [...]
Art. 5.      Sono autostrade le vie di comunicazione esclusivamente riservate al transito selezionato, di norma a pagamento, degli autoveicoli e dei motoveicoli, prive di attraversamenti a raso o comunque [...]
Art. 6.      Il Ministro per i lavori pubblici è Presidente, ed ha l'alta direzione e la responsabilità dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.), che rappresenta a tutti gli effetti.
Art. 7.      Il direttore generale coadiuva il Ministro nell'amministrazione dell'Azienda e sovrintende ai servizi ed agli Uffici centrali e periferici.
Art. 8.      La Direzione generale si articola nei seguenti servizi:
Art. 9.      Il direttore del servizio amministrativo coadiuva il direttore generale nell'espletamento delle sue funzioni, lo sostituisce in caso di impedimento, dirige il servizio amministrativo ed esercita [...]
Art. 10.      Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., o, in caso di suo impedimento, dal Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro [...]
Art. 11.      Le norme per l'elezione dei rappresentanti del personale sono stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., sentito il Consiglio di amministrazione [...]
Art. 12.      I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S.
Art. 13.      Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà dei componenti, oltre quella di chi lo presiede.
Art. 14.      Il parere del Consiglio di amministrazione deve essere richiesto:
Art. 15.      La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con la qualità di proprietario, amministratore, rappresentante, consulente o comunque partecipe di società o ditte la cui attività sia [...]
Art. 16.      Il Comitato tecnico-amministrativo, nominato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., è composto:
Art. 17.      Il parere del Comitato tecnico-amministrativo deve essere richiesto:
Art. 18.      Il parere del Consiglio di amministrazione e quello del Comitato tecnico-amministrativo sostituiscono il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Art. 19.      Il parere dei direttori di servizio tecnico, ciascuno nell'ambito della propria competenza, è richiesto:
Art. 20.  [11]
Art. 21.      Quando, in dipendenza delle variazioni dei prezzi, occorra, prima dell'appalto, procedere all'aggiornamento di progetti già approvati, è sufficiente, per l'approvazione dell'aggiornamento, il [...]
Art. 22.      Le funzioni di ufficiale rogante sono affidate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., ad un impiegato amministrativo appartenente alla carriera direttiva [...]
Art. 23.      Sono organi periferici dell'Azienda i Compartimenti della viabilità.
Art. 24.      Il Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., ove ricorrano particolari esigenze di servizio, è autorizzato ad istituire speciali uffici periferici per la vigilanza di lavori di [...]
Art. 25.      I Compartimenti della viabilità, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale:
Art. 26.      Le entrate dell'Azienda sono costituite:
Art. 27.      Le spese dell'Azienda sono costituite:
Art. 28.      L'A.N.A.S. è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, per la esecuzione dei suoi programmi costruttivi.
Art. 29.      Il bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda è presentato all'approvazione del Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Art. 30.      L'esercizio finanziario dell'Azienda coincide con quello dell'Amministrazione dello Stato.
Art. 31.      Il servizio di cassa dell'Azienda viene fatto dalla Tesoreria dello Stato, a mezzo dell'apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale.
Art. 32.      L'Amministrazione dell'Azienda è tenuta all'osservanza delle norme sulla contabilità generale dello Stato, in quanto compatibili con la presente legge.
Art. 33.      Le aste pubbliche e le licitazioni private per l'appalto di lavori e forniture di competenza dell'A.N.A.S., sono tenute presso la Direzione generale.
Art. 34.      Per i lavori da eseguirsi dall'A.N.A.S., sia direttamente sia per concessione, anche se accessori, complementari o di parziale variazione di opere già riconosciute di pubblica utilità o [...]
Art. 35.      La Corte dei conti vigila sulle entrate, fa il riscontro consuntivo sulle spese dell'Azienda ed ha diritto di richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.
Art. 36.      La consulenza legale ed il patrocinio dell'Azienda sono affidati all'Avvocatura dello Stato.
Art. 37.      L'A.N.A.S. ha la gestione, in regime di esclusività, della esposizione di pubblicità, con qualsiasi mezzo, lungo le autostrade e le strade statali o in vista di esse. La gestione può essere data [...]
Art. 38.      Le case cantoniere ed i terreni che ne costituiscono pertinenza, nonchè i magazzini e i ricoveri per i macchinari e gli attrezzi stradali, fanno parte del demanio stradale.
Art. 39.      L'A.N.A.S. fornisce a suo totale carico al personale degli agenti stradali (cantonieri) e casellanti, addetti alle strade ed alle autostrade statali, la divisa di servizio invernale ed estiva, e [...]
Art. 40.      La Cassa di mutuo soccorso fra i capi cantonieri ed i cantonieri delle strade statali assume la denominazione di "Cassa di mutuo soccorso fra il personale ausiliario cantonieri stradali [...]
Art. 41.      Sugli autoservizi che usufruiscono di tronchi di strade e autostrade statali, hanno libero transito, secondo le modalità già in atto e che possono eventualmente essere modificate di concerto fra [...]
Art. 42.      L'Azienda gode, agli effetti tributari e per quanto riguarda il servizio postale, telegrafico, telefonico, del trattamento spettante alle altre Amministrazioni dello Stato.
Art. 43.      Le tabelle c), d) ed e), allegate al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ratificato, con modifiche, dalla legge 2 gennaio 1952, n. 41, le tabelle allegate alla legge 6 dicembre 1957, n. [...]
Art. 44.      Al personale dell'A.N.A.S. si applicano le disposizioni vigenti sullo statuto ed il trattamento economico del personale similare dello Stato, salvo le deroghe risultanti dalla presente legge.
Art. 45.      Il direttore generale dell'Azienda è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., previa deliberazione del [...]
Art. 46.      Ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato tecnico-amministrativo ed ai segretari di tali consessi competono le indennità stabilite con decreto del Ministro per i lavori [...]
Art. 47.      Il direttore capo di ragioneria è nominato dal Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per i lavori pubblici.
Art. 48.      Al servizio di ragioneria dell'Azienda si provvede con personale di ruolo del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato.
Art. 49.  [21]
Art. 50.      La promozione a cantoniere scelto si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i cantonieri dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di [...]
Art. 51.      E' istituito il ruolo organico dei casellanti delle autostrade statali (carriera ausiliaria), di cui alla tabella E - quadro I - annessa alla presente legge.
Art. 52.      La promozione a casellante si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli aiuto casellanti dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di [...]
Art. 53.      Agli agenti stradali (cantonieri) che non godono di alloggio demaniale, compete una indennità nella misura di lire 72.000 annue per coloro che percepiscono quote di aggiunta di famiglia per [...]
Art. 54.  [24]
Art. 55.  [25]
Art. 56.      E' istituita la pianta organica dei salariati di ruolo (operai permanenti) dell'Azienda nazionale autonoma delle strade di cui alla tabella F allegata alla presente legge.
Art. 57.      Ai dipendenti dell'A.N.A.S. si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.
Art. 58.      I posti che in virtù delle nuove tabelle organiche allegate alla presente legge risulteranno disponibili per le qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere direttive, di concetto ed esecutive, [...]
Art. 59.      Gli impiegati dei ruoli aggiunti dell'Azienda che presentino apposita domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere inquadrati nei ruoli organici [...]
Art. 60.      Fino a quando non si sia provveduto a nominare il Consiglio di amministrazione e il Comitato conformemente alla presente legge, continuano a funzionare il Consiglio e il Comitato esistenti [...]
Art. 61.      Il personale che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si trova nella soppressa qualifica di cantoniere scelto di 1ª classe è collocato, secondo l'ordine di ruolo, nella nuova [...]
Art. 62.      Nella prima applicazione della presente legge, il direttore del servizio amministrativo, il direttore del servizio tecnico e il direttore del servizio ispettivo tecnico dei lavori possono essere [...]
Art. 63.      Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, la promozione a capo cantoniere di seconda classe può essere conferita, anche in soprannumero - mediante i sistemi di cui al [...]
Art. 64.      Nel primo triennio dall'entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nella qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario addetto ai caselli delle autostrade verranno [...]
Art. 65.      Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i salariati non di ruolo (operai temporanei) in servizio presso l'A.N.A.S. possono chiedere di essere collocati nel ruolo [...]
Art. 66.      Le disposizioni dell'art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono estese, a domanda, agli operai di ruolo, non di ruolo e giornalieri, adibiti con carattere permanente a mansioni di natura [...]
Art. 67.      La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, salvo la copertura dei posti iniziali derivanti dagli aumenti di organico nelle singole [...]
Art. 68.      I dipendenti dell'A.N.A.S. in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge beneficeranno, una sola volta e fino al 30 giugno 1963, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di [...]


§ 93.9.22 - Legge 7 febbraio 1961, n. 59.

Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

(G.U. 7 marzo 1961, n. 59)

 

Titolo I

DEFINIZIONE E COMPITI DELL'AZIENDA

NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

 

     Art. 1.

     L'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, Amministrazione statale con ordinamento autonomo, cui presiede il Ministro per i lavori pubblici, assume la denominazione di "Azienda nazionale autonoma delle strade" (A.N.A.S.).

 

          Art. 2. [1]

     All'A.N.A.S. sono attribuiti i seguenti compiti:

     a) gestire le strade e le autostrade statali e provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

     b) predisporre i programmi di sviluppo delle strade ed autostrade di cui alla precedente lettera a), e darvi attuazione mediante costruzione di nuove strade statali ed autostrade, sia direttamente che in concessione, nonchè realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade, delle autostrade statali e della relativa segnaletica;

     c) vigilare sulla esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e controllare la gestione delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione;

     d) curare l'acquisto, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade ed autostrade statali;

     e) presiedere all'attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, adottare i provvedimenti ritenuti necessari a tal fine;

     f) formare e tenere aggiornato un elenco delle strade statali e delle autostrade;

     g) attendere e partecipare a studi, a rilevazioni statistiche ed a prove sperimentali nella materia attinente alla tecnica delle costruzioni stradali, del traffico e della circolazione;

     h) pubblicare ogni anno una relazione di carattere tecnico economico sull'attività svolta nell'esercizio precedente e sui rilevamenti statistici che saranno fissati dal regolamento, in esso compresi quelli relativi alla precedente lettera g).

 

          Art. 3.

     Per la formazione dell'elenco delle strade statali, per la classificazione delle strade medesime o per la declassificazione di strade o tronchi di esse dalla categoria delle statali si applicano gli articoli 2, 3 e 12 della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

     I tratti di varianti che si eseguano in modifica dei percorsi di strade statali senza alterarne i caposaldi di tracciato, sono considerati appartenenti, a tutti gli effetti, alle strade statali. In tali casi, ai tratti del preesistente tracciato sostituiti dalla variante si applica l'art. 6 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126.

 

          Art. 4.

     I tratti di strade statali che attraversano abitati con popolazione non superiore a ventimila abitanti fanno parte della rete delle strade statali, giusta la lettera c) dell'art. 7 della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

     Nei suddetti tratti interni, regolarmente delimitati, l'A.N.A.S., oltre alla gestione e alla manutenzione del piano viabile potrà assumere, d'intesa con i Comuni interessati, la gestione e la manutenzione dei marciapiedi e delle banchine rialzate.

     Per i tratti interni indicati nel primo comma, l'indennità prevista dal secondo comma dell'art. 41 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sui lavori pubblici, è conservata limitatamente ai Comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti che non siano capoluoghi di Provincia. E' soppresso il contributo previsto dall'art. 42 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per i Comuni con popolazione inferiore ai ventimila abitanti.

     Resta ferma la competenza dei Comuni per tutti gli adempimenti relativi ai servizi urbani comunque interferenti con i tratti di strade statali indicati nei precedenti commi; gli adempimenti stessi, ove comportino lavori che investano la consistenza del corpo stradale, sono subordinati alla preventiva autorizzazione dell'A.N.A.S. Gli eventuali canoni dovuti da privati per licenze o concessioni interessanti il corpo stradale nelle suddette traverse interne sono fatti salvi a favore dei Comuni, i quali sono tenuti, nei confronti dell'A.N.A.S., al ripristino dei tratti di strada interessati dalla esecuzione delle opere.

 

          Art. 5.

     Sono autostrade le vie di comunicazione esclusivamente riservate al transito selezionato, di norma a pagamento, degli autoveicoli e dei motoveicoli, prive di attraversamenti a raso o comunque non custoditi, le quali siano riconosciute come tali con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

     La costruzione di nuove autostrade, quando non vi provveda direttamente l'A.N.A.S. può essere concessa ad Enti pubblici o a privati, ai quali può essere anche concessa la gestione per un periodo di tempo da stabilirsi.

     La concessione è disposta mediante decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro; con lo stesso decreto viene approvata, sentiti il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ed il Consiglio di Stato, la convenzione che regola la concessione.

 

Titolo II

ORGANI DELL'A.N.A.S.

 

Capo I

ORGANI CENTRALI

 

          Art. 6.

     Il Ministro per i lavori pubblici è Presidente, ed ha l'alta direzione e la responsabilità dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.), che rappresenta a tutti gli effetti.

     In caso di impedimento, il Ministro è sostituito dal Sottosegretario di Stato da lui delegato.

     Sono organi centrali dell'Azienda:

     il Consiglio di amministrazione;

     il Comitato tecnico-amministrativo;

     il direttore generale.

 

          Art. 7.

     Il direttore generale coadiuva il Ministro nell'amministrazione dell'Azienda e sovrintende ai servizi ed agli Uffici centrali e periferici.

     Spetta altresì al direttore generale:

     a) approvare contratti ed autorizzare impegni di spesa concernenti sia la gestione aziendale sia la esecuzione di lavori in appalto o in economia diretta, quando per la preliminare prescritta istruttoria non sia richiesto il parere del Comitato tecnico-amministrativo o del Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S.;

     b) promuovere liti attive quando il valore dell'oggetto non superi lire 10 milioni;

     c) autorizzare atti di transazione, diretti a prevenire o a troncare contestazioni giudiziarie quando ciò che l'Amministrazione promette, rinuncia o abbandona non superi lire 5 milioni;

     d) autorizzare le concessioni riguardanti il patrimonio e la tutela stradale;

     e) approvare le convenzioni che vengono stipulate fra l'Azienda e altre Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici e privati per regolare singoli rapporti;

     f) approvare gli aumenti periodici di stipendio del personale;

     g) adottare i provvedimenti ed esercitare tutte le altre funzioni che gli sono direttamente attribuite da leggi, decreti o regolamenti, o che gli vengono delegate dal Ministro;

     h) disporre le verifiche periodiche di cassa e gli accertamenti contabili che ritenga opportuni per qualunque ufficio, centrale e periferico, dell'Azienda a mezzo degli organi preposti al servizio di ragioneria ed a quello amministrativo dell'Azienda stessa.

     Il direttore generale presenta al Ministro, entro il mese di novembre di ogni anno, una relazione sull'andamento dell'Azienda durante il precedente esercizio finanziario.

 

          Art. 8.

     La Direzione generale si articola nei seguenti servizi:

     a) servizio amministrativo;

     b) servizio tecnico;

     c) servizio ispettivo tecnico dei lavori;

     d) servizio di ragioneria.

     La ripartizione interna dei servizi e la competenza dei rispettivi uffici sono stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S.

 

          Art. 9.

     Il direttore del servizio amministrativo coadiuva il direttore generale nell'espletamento delle sue funzioni, lo sostituisce in caso di impedimento, dirige il servizio amministrativo ed esercita le funzioni di capo del personale.

     Il direttore del servizio tecnico dirige il servizio stesso e coordina la attività degli Ispettorati tecnici che attendono agli studi, alle ricerche, alle prove sperimentali ed agli adempimenti d'ordine tecnico che non riguardano direttamente la gestione dei lavori.

     Il direttore del servizio ispettivo tecnico dei lavori attende all'alta vigilanza di tutti i lavori che sono nella competenza dell'A.N.A.S. e coordina le attività degli Ispettorati di zona.

 

          Art. 10.

     Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., o, in caso di suo impedimento, dal Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro stesso ed è composto:

     a) dal direttore generale dell'Azienda;

     b) dal direttore del servizio amministrativo;

     c) dal direttore del servizio tecnico e dal direttore del servizio ispettivo tecnico dei lavori;

     d) da un ispettore generale amministrativo e da due ispettori generali tecnici;

     e) dal direttore capo di ragioneria;

     f) da due consiglieri di Stato;

     g) da un sostituto avvocato generale dello Stato;

     h) da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste, da un rappresentante del Ministero dei trasporti e da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, ciascuno con qualifica non inferiore a ispettore generale;

     i) da un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

     l) da un ufficiale generale in servizio permanente effettivo;

     m) da un esperto in materia economico-finanziaria designato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

     n) da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;

     o) da un rappresentante delle Provincie designato dall'Unione delle provincie italiane;

     p) da un rappresentante dei Comuni designato dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani;

     q) da un rappresentante dell'Automobile Club Italiano;

     r) da un rappresentante del Touring Club Italiano;

     s) da un esperto in materia stradale designato dall'Associazione, a carattere nazionale, più rappresentativa fra ingegneri e architetti italiani;

     t) da un professore ordinario delle Facoltà di ingegneria o politecnici, designato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

     u) da quattro rappresentanti del personale designati elettivamente ogni quadriennio, che possono essere sostituiti da altrettanti supplenti [2] .

     Quando siano all'ordine del giorno questioni che concernono le Regioni deve essere invitato un rappresentante dell'Amministrazione regionale interessata.

     Alle adunanze del Consiglio di amministrazione, quando si devono esaminare affari che interessano altre Amministrazioni, possono essere invitati i capi dei servizi competenti.

     Possono essere anche invitati alle adunanze, per l'esame di determinati affari, gli ispettori generali tecnici dell'A.N.A.S. non facenti parte del Consiglio, nonchè esperti di particolare competenza nelle materie da trattare, anche se estranei all'Amministrazione.

     I rappresentanti di cui alle lettere o) e p) del primo comma e gli invitati ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto partecipano alle adunanze a titolo consultivo, senza diritto di voto [3] .

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario amministrativo appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, nominato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S.

     Parimenti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., viene delegato altro funzionario amministrativo appartenente anch'esso alla carriera direttiva dell'A.N.A.S., con qualifica non inferiore a direttore di sezione, perchè possa sostituire il segretario del Consiglio di amministrazione in caso di impedimento del medesimo.

 

          Art. 11.

     Le norme per l'elezione dei rappresentanti del personale sono stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda.

 

          Art. 12.

     I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S.

     I membri di cui alle lettere f), g), h), l), m), n), o), p), q), r), s) e t) del precedente art. 10, sono nominati su designazione degli organi competenti. Per i membri indicati nelle lettere o), p), q), r), s) e t), gli organi competenti sottopongono al Ministro stesso una terna di nomi.

     I membri non nominati in ragione del loro ufficio rimangono in carica tre anni, e possono essere confermati.

     Gli altri membri del Consiglio, ove, per qualsiasi causa, cessino dalla carica durante il triennio, sono sostituiti con l'osservanza delle modalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo. I consiglieri subentranti esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori, salvo la eventuale, successiva conferma.

 

          Art. 13.

     Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà dei componenti, oltre quella di chi lo presiede.

     Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale quello di chi presiede.

 

          Art. 14.

     Il parere del Consiglio di amministrazione deve essere richiesto:

     a) sul progetto di bilancio preventivo, sulle proposte di variazione in corso di esercizio e sul conto consuntivo;

     b) sulle norme di massima per la esecuzione delle opere interessanti la viabilità;

     c) sui programmi di massima per il miglioramento della rete stradale dello Stato, e per le nuove costruzioni di strade statali ed autostrade;

     d) sui progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture, a cura dell'A.N.A.S., di importo superiore a 300 milioni, quando all'appalto si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto concorso, ovvero di importo superiore a 50 milioni, quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia [4];

     e) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Consiglio stesso;

     f) sulle variazioni ed aggiunte a progetti approvati dal Comitato tecnico-amministrativo quando, per effetto di proposta suppletiva, la spesa totale venga ad eccedere i limiti massimi di competenza del Comitato stesso;

     g) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali, quando ciò che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente lire 50 milioni [5] ;

     h) sugli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, quando non si tratti delle controversie di cui alla precedente lettera g), e quando ciò che l'Amministrazione promette, rinuncia o abbandona ecceda lire 30 milioni [6] ;

     i) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisione dei prezzi contrattuali a lavori ultimati, quando l'importo totale della revisione non sia inferiore a lire 5 miliardi o superi la metà dell'importo contrattuale ovvero la durata dei lavori, comprensiva di eventuali proroghe o sospensioni, superi di oltre la metà il tempo contrattuale iniziale [7] ;

     l) sulle domande di concessione di lavori per sistemazione o miglioramento delle strade statali o per costruzione e gestione di nuove autostrade;

     m) sui capitolati speciali tipo;

     n) sulle proposte di modificazioni all'organizzazione centrale o periferica della Azienda;

     o) sulle proposte di nuova classificazione o di declassificazione delle strade di competenza dell'Azienda;

     p) sulle concessioni di pensioni privilegiate.

     I provvedimenti del Ministro non conformi ai voti del Consiglio devono essere motivati.

     Il Consiglio di amministrazione esercita inoltre le attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale ed esprime il parere su ogni altro argomento sul quale il Ministro ritenga opportuno sentirlo.

 

          Art. 15.

     La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con la qualità di proprietario, amministratore, rappresentante, consulente o comunque partecipe di società o ditte la cui attività sia rivolta alla costruzione, sistemazione o manutenzione di strade.

     I membri del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non prendano parte a quattro adunanze consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

 

          Art. 16.

     Il Comitato tecnico-amministrativo, nominato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., è composto:

     a) dal direttore generale dell'A.N.A.S. che lo presiede;

     b) dal direttore del servizio amministrativo;

     c) dal direttore del servizio tecnico e dal direttore del servizio ispettivo tecnico dei lavori;

     d) dall'ispettore generale amministrativo e da uno dei due ispettori generali tecnici membri del Consiglio di amministrazione;

     e) dal direttore capo di ragioneria;

     f) da uno dei consiglieri di Stato, membri del Consiglio di amministrazione;

     g) dal sostituto avvocato generale dello Stato, membro del Consiglio di amministrazione;

     h) dai rappresentanti dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici e dei trasporti, membri del Consiglio di amministrazione;

     i) da uno degli esperti membri del Consiglio di amministrazione indicati nelle lettere s) e t) del precedente art. 10;

     l) da un rappresentante del personale, membro del Consiglio di amministrazione.

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal segretario del Consiglio di amministrazione o dal suo supplente.

     Per la validità delle deliberazioni del Comitato occorre la presenza di almeno sette membri, oltre quella di chi lo presiede. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti, e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

     Alle adunanze del Comitato possono essere invitati gli ispettori generali tecnici della A.N.A.S., non facenti parte del Consiglio, a titolo consultivo, senza diritto a voto.

 

          Art. 17.

     Il parere del Comitato tecnico-amministrativo deve essere richiesto:

     a) sui progetti di lavori e forniture - a cura dell'A.N.A.S. - di importo complessivo fra 100 milioni e 300 milioni, quando all'appalto si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero di importo compreso fra lire 15 milioni e lire 50 milioni, quando si intenda provvedere a trattativa privata o in economia [8];

     b) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Comitato stesso, salvo la competenza del Consiglio di amministrazione nel caso previsto dalla lettera f) del precedente art. 14;

     c) sulle variazioni ed aggiunte anche a progetti approvati dai direttori di servizio tecnico, quando, per effetto della proposta suppletiva la spesa totale venga ad eccedere i limiti massimi di competenza dei direttori medesimi;

     d) sulle istituzioni di liti attive quando il valore dell'oggetto ecceda lire 10 milioni;

     e) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali, quando ciò che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi, sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 5 milioni, ma non le lire 50 milioni [9] ;

     f) sugli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, quando non si tratti delle controversie di cui alla precedente lettera e), e quando ciò che l'Amministrazione promette, rinuncia o abbandona ecceda lire 5 milioni, ma non superi lire 30 milioni;

     g) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisione dei prezzi contrattuali a lavori ultimati, quando l'importo totale della revisione sia compreso fra lire 2 miliardi e lire 5 miliardi, non superi la metà dell'importo contrattuale e la durata dei lavori, comprensiva di eventuali proroghe e sospensioni, non superi di oltre la metà il tempo contrattuale iniziale [10] ;

     h) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti;

     i) su ogni altro argomento sul quale il Ministro o il direttore generale ritenga sentirlo, e che non sia di competenza del Consiglio di amministrazione.

     Per l'esame delle questioni indicate nelle lettere d) ed f) del presente articolo, è richiesta, a pena di nullità, la partecipazione dei membri di cui alle lettere f) e g) del precedente art. 16.

 

          Art. 18.

     Il parere del Consiglio di amministrazione e quello del Comitato tecnico-amministrativo sostituiscono il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

 

          Art. 19.

     Il parere dei direttori di servizio tecnico, ciascuno nell'ambito della propria competenza, è richiesto:

     a) sui progetti di lavori e forniture di importo fino a lire 100 milioni, quando si intenda provvedere alla esecuzione per asta pubblica, licitazione privata o appalto-concorso; ovvero fino a lire 15 milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia;

     b) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dai direttori di servizio stessi, salva la competenza del Comitato nel caso previsto dalla lettera c) del precedente art. 17;

     c) sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per la ultimazione dei lavori, superiori ai giorni trenta, semprechè si tratti di appalti formali retti dalla sede centrale;

     d) sui verbali di nuovi prezzi, sempre nel caso della precedente lettera c);

     e) sulle contestazioni con le imprese circa gli ordini dell'ingegnere capo compartimento dati in corso di opera;

     f) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni di prezzi contrattuali effettuate in corso d'opera o a lavori ultimati, quando l'importo totale della revisione non superi le lire 5 milioni, nonchè sulle proposte di concessione di acconti sui compensi stessi, per qualsiasi importo;

     g) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali, quando ciò che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi, sia determinato o determinabile in somma non eccedente le lire 5 milioni.

 

          Art. 20. [11]

     Per i progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture da eseguirsi a cura dell'ANAS, direttamente o in concessione, il parere degli organi consultivi dell'azienda, nell'ambito della rispettiva competenza, sostituisce il parere del Consiglio di Stato.

 

          Art. 21.

     Quando, in dipendenza delle variazioni dei prezzi, occorra, prima dell'appalto, procedere all'aggiornamento di progetti già approvati, è sufficiente, per l'approvazione dell'aggiornamento, il parere di un direttore di servizio tecnico, senza rinvio ad alcun altro organo, purchè sia esclusa qualsiasi variazione tecnica, la maggiore spesa non ecceda i limiti del decimo dell'importo del progetto originario e il nuovo importo complessivo resti entro i limiti di competenza dell'organo che si era pronunciato sul progetto originario stesso.

 

          Art. 22.

     Le funzioni di ufficiale rogante sono affidate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., ad un impiegato amministrativo appartenente alla carriera direttiva dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a consigliere di II classe.

     Le funzioni di economo cassiere e di vice-economo cassiere sono conferite con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., a impiegati della carriera di concetto, con qualifica non inferiore a segretario aggiunto o equiparata, da scegliersi, previo parere del Consiglio di amministrazione, tra gli appartenenti ai ruoli dell'Azienda.

 

Capo II

ORGANI PERIFERICI

 

          Art. 23.

     Sono organi periferici dell'Azienda i Compartimenti della viabilità.

     La circoscrizione territoriale, le sedi e le sezioni staccate dei Compartimenti della viabilità sono indicate nella tabella A, allegata alla presente legge.

     (Omissis) [12]

 

          Art. 24.

     Il Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., ove ricorrano particolari esigenze di servizio, è autorizzato ad istituire speciali uffici periferici per la vigilanza di lavori di costruzione di autostrade o di lavori di carattere eccezionale e di particolare rilievo che si eseguano sia a cura diretta dell'A.N.A.S., sia in concessione.

     L'eventuale istituzione di tali uffici è disposta con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., sentito il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., e per un tempo non superiore alla durata dei lavori ai quali ciascun ufficio dovrà essere preposto.

     Gli stessi uffici speciali non possono comunque funzionare contemporaneamente in numero superiore ad un terzo del complessivo numero dei compartimenti della viabilità e delle sezioni staccate dell'Azienda nazionale autonoma delle strade di cui alla tabella A annessa alla presente legge e non possono comportare alcun aumento dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade [13] .

 

          Art. 25.

     I Compartimenti della viabilità, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale:

     a) propongono alla Direzione generale dell'Azienda i provvedimenti necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè per la riparazione, il miglioramento e l'adeguamento delle strade ed autostrade statali;

     b) compilano le perizie di spesa per il funzionamento dei Compartimenti stessi;

     c) redigono i progetti riguardanti i lavori da eseguire, sia di carattere ordinario che straordinario;

     d) dirigono e gestiscono i lavori dati in appalto e ne redigono la contabilità;

     e) provvedono all'esecuzione dei lavori in economia debitamente autorizzati adottando, ove necessario, i provvedimenti di somma urgenza;

     f) esercitano la vigilanza sulla conservazione del patrimonio stradale dello Stato, adottando i relativi provvedimenti;

     g) curano quanto altro necessario per la gestione delle strade e autostrade statali;

     h) controllano l'esercizio delle autostrade non gestite dallo Stato, vigilano sui lavori di costruzione ed adeguamento delle autostrade in concessione;

     i) istruiscono le pratiche concernenti il dipendente personale e propongono alla Direzione generale i conseguenti provvedimenti, adottando direttamente quelli che sono demandati alla propria competenza degli ordinamenti in vigore;

     l) provvedono alla istruttoria di ogni altro affare inerente ai compiti dell'Azienda;

     m) esercitano tutte le facoltà loro attribuite anche da altre leggi;

     n) [14]

     Le sezioni staccate sono organi dei Compartimenti della viabilità dislocati fuori della sede compartimentale, dei quali i Compartimenti stessi si avvalgono per l'espletamento - in determinate zone della propria circoscrizione territoriale - dei compiti loro attribuiti dal presente articolo.

     I capi compartimento della viabilità possono delegare ai dirigenti le sezioni staccate le attribuzioni di cui al primo comma.

     Il Ministro, su proposta del direttore generale, può delegare ai capi compartimento della viabilità altre funzioni, fatta eccezione per i provvedimenti comportanti impegni di spesa, per quelli concernenti nomine e carriera degli impiegati, nonchè per i provvedimenti disciplinari di competenza del Ministro stesso.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

          Art. 26.

     Le entrate dell'Azienda sono costituite:

     a) da un contributo annuo del Tesoro dello Stato nella misura da determinarsi annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e da pagarsi in rate trimestrali anticipate.

     Per l'esercizio 1961-62 il contributo non sarà inferiore al 12 per cento del gettito dell'imposta di fabbricazione - e della corrispondente sovrimposta di confine - della benzina, degli oli da gas e degli oli minerali lubrificanti, nonchè delle tasse di circolazione, accertato per l'esercizio 1958-59, aumentato del 20 per cento dell'incremento registrato nell'esercizio 1960-1961 nei confronti dell'esercizio 1958-59.

     Per gli esercizi successivi al 1961-62 il contributo non sarà inferiore, per ciascun esercizio, a quello dell'esercizio precedente, aumentato di una quota pari al 2,2 per cento dell'introito complessivo delle imposizioni sopracitate nel penultimo esercizio precedente a quello di competenza [15] ;

     b) da un contributo del Tesoro dello Stato per gli esercizi dal 1965-66 al 1968-69 in misura pari allo stanziamento previsto per l'esercizio 1964-65 dall'art. 18 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, per la concessione di ulteriori contributi alle Amministrazioni provinciali per la sistemazione delle strade classificate provinciali, secondo quanto stabilito dalla legge citata;

     c) dal provento dei canoni sulla pubblicità lungo le strade ed autostrade statali fuori degli abitati;

     d) dai canoni e da altre somme dovute per licenze e concessioni che vengano accordate sulle strade statali;

     e) da tutti i proventi di qualsiasi natura derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze delle strade ed autostrade statali, dalla vendita dei relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione dell'uso pubblico delle strade stesse o di parte di esse;

     f) dai proventi dell'esercizio delle autostrade statali;

     g) dai proventi dei contributi di miglioria imposti in dipendenza della esecuzione di opere sulle strade affidate all'Azienda;

     h) da un contributo annuo dello Stato in sostituzione del soppresso contributo integrativo di utenza stradale già dovuto da parte di Aziende industriali o commerciali (articoli 1 e 7, comma secondo, del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939, numero 58, modificato dall'art. 1 della legge 7 aprile 1942, n. 409);

     i) dai proventi derivanti dagli investimenti di cui al terzo comma del successivo art. 28.

     Costituisce altresì entrata dell'A.N.A.S. qualsiasi altro provento attribuito da leggi o da convenzioni all'A.N.A.S. medesima o alla soppressa Azienda autonoma statale della strada.

 

          Art. 27.

     Le spese dell'Azienda sono costituite:

     a) dalle spese per il personale e per il debito vitalizio, e dalle spese generali e di amministrazione occorrenti per il funzionamento dell'Azienda;

     b) da quelle per la manutenzione ordinaria, nonchè per i lavori di riparazione e prevenzione danni, di consolidamento e simili, di sistemazione, miglioramento e adeguamento, interessanti le strade ed autostrade statali;

     c) dalle spese per la costruzione di nuove strade ed autostrade statali;

     d) [16]

     e) dalle spese per liti, arbitrati e risarcimenti;

     f) dalle spese necessarie per la dotazione di materiale di esercizio occorrente all'Azienda;

     g) da ogni altra spesa o contributo che sia ritenuto necessario per la realizzazione dei compiti affidati all'A.N.A.S. dall'art. 2 della presente legge.

     La parte degli stanziamenti di bilancio relativa ai capitoli concernenti la manutenzione ordinaria e i lavori di carattere straordinario, per le strade statali e le autostrade, non impegnata alla chiusura dell'anno finanziario, è utilizzata negli esercizi successivi. Del pari, le somme, che comunque si rendano disponibili sulle dotazioni dei capitoli stessi, possono essere utilizzate anche negli esercizi successivi.

 

          Art. 28.

     L'A.N.A.S. è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, per la esecuzione dei suoi programmi costruttivi.

     Le operazioni di credito saranno contratte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che saranno stabilite in apposite convenzioni da stipularsi fra l'A.N.A.S. e gli enti mutuanti, con l'intervento del Ministro per il tesoro, e previo parere del Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. e del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

     Il servizio dei mutui sarà assunto dall'A.N.A.S. e le rate di ammortamento annuali, che non potranno essere superiori a 30, saranno inscritte, con distinta imputazione, nei bilanci dell'A.N.A.S. e specificamente vincolate a favore dell'ente mutuante.

     Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa.

     Il Ministro del tesoro può autorizzare l'ente mutuante - con il quale l'ANAS ha già stipulato convenzioni finanziarie a fronte delle quali non sia ancora intervenuta somministrazione - a contrarre prestiti anche in valuta per effettuare le somministrazioni stesse. In tal caso, l'ANAS è autorizzata ad assumere impegni per il controvalore in lire degli importi in valuta dovuti per il servizio di capitale ed interessi [17] .

 

          Art. 29.

     Il bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda è presentato all'approvazione del Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

     Il conto consuntivo è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato.

 

          Art. 30.

     L'esercizio finanziario dell'Azienda coincide con quello dell'Amministrazione dello Stato.

 

          Art. 31.

     Il servizio di cassa dell'Azienda viene fatto dalla Tesoreria dello Stato, a mezzo dell'apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale.

     A detto conto corrente affluiscono tutti i proventi devoluti all'Azienda, e al medesimo vengono imputati i pagamenti da farsi per conto di essa.

     Le somme disponibili in eccedenza dei presumibili bisogni dell'Azienda possono essere imputate in conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti o investite in titoli di Stato.

     Presso ogni sezione di Tesoreria delle provincie, ove hanno sede gli uffici compartimentali della viabilità, funziona una contabilità speciale intestata ai dirigenti degli uffici medesimi.

     Dette contabilità speciali sono istituite per depositi di somme versate da terzi interessati per spese di istruttoria inerenti a domande di concessioni di qualsiasi specie ed anche per le spese contrattuali, per contributi di Enti e Amministrazioni vari nell'esecuzione dei lavori, e per risarcimenti di danni arrecati da terzi.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI VARIE

 

          Art. 32.

     L'Amministrazione dell'Azienda è tenuta all'osservanza delle norme sulla contabilità generale dello Stato, in quanto compatibili con la presente legge.

     In difetto di norme speciali, si applicano per la gestione dei lavori di competenza dell'Azienda le norme in vigore per l'Amministrazione dei lavori pubblici.

     L'Azienda provvede direttamente alle locazioni, ai servizi ed alle forniture occorrenti per il proprio funzionamento e, previa delibera del consiglio di amministrazione, all'acquisto od alla costruzione di immobili da adibire a sedi della direzione generale e degli uffici periferici [18] .

     Provvede altresì alla gestione dei beni patrimoniali di qualsiasi natura destinati ai servizi delle strade ed autostrade statali, degli autoveicoli e motoveicoli, degli impianti e dei macchinari di sua proprietà [19] .

     Per i beni gestiti dall'ANAS, la dichiarazione di cui all'art. 829, primo comma, del codice civile è emessa dal Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, o, per delega, dal direttore generale dell'Azienda [20] .

     Per i beni gestiti dall'A.N.A.S. la dichiarazione di cui all'art. 829, primo comma, del Codice civile, è emessa dal Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., o, per sua delega, dal direttore generale.

 

          Art. 33.

     Le aste pubbliche e le licitazioni private per l'appalto di lavori e forniture di competenza dell'A.N.A.S., sono tenute presso la Direzione generale.

     Nel caso che per l'esecuzione delle opere si intenda adottare il sistema dell'appalto concorso, la Commissione giudicatrice, da nominarsi di volta in volta dal Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., sarà composta di 3 o 5 membri, e sarà presieduta dal direttore generale della Azienda, o da un suo delegato, scelto fra i direttori dei servizi tecnici o fra gli ispettori generali tecnici della medesima.

     Della Commissione stessa farà parte, nei casi di particolare importanza tecnica, uno specialista della materia. Gli altri membri saranno scelti fra i componenti del Consiglio di amministrazione o fra i funzionari della Direzione generale dell'Azienda appartenenti alle carriere direttive tecnica ed amministrativa, con qualifica non inferiore, rispettivamente, a ingegnere capo e a direttore di divisione.

     Le funzioni di segretario saranno espletate dal capo dell'Ufficio contratti o dai suoi sostituti.

     Qualora la Commissione giudicatrice esprima parere che la scelta debba ricadere su un progetto di importo superiore alla stima di massima redatta dall'Amministrazione e l'eccedenza dell'ammontare del progetto prescelto non superi il quinto dell'importo previsto nella stima di massima anzidetta, il Ministro può, con decreto motivato, autorizzare l'aggiudicazione dell'appalto in conformità del parere della Commissione, senza rinvio agli organi consuntivi dell'A.N.A.S. o al Consiglio di Stato.

     Qualora il giudizio di preferenza della Commissione sia subordinato a lievi modifiche da apportare al progetto prescelto, il Ministro può parimenti autorizzare in conformità l'aggiudicazione dell'appalto, senza altre formalità.

 

          Art. 34.

     Per i lavori da eseguirsi dall'A.N.A.S., sia direttamente sia per concessione, anche se accessori, complementari o di parziale variazione di opere già riconosciute di pubblica utilità o preesistenti, l'approvazione dei relativi progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

     Le stime compilate dagli uffici tecnici dell'Azienda allo scopo di determinare le indennità spettanti ai proprietari da espropriare in dipendenza dei lavori di sua competenza, equivalgono alla perizia di cui all'art. 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ogni qualvolta siano state redatte in base a stati di consistenza compilati, previo avviso ai proprietari interessati e con l'assistenza di testimoni, dagli Uffici stessi, e siano state successivamente approvate dagli organi centrali dell'Azienda stessa.

     Non presentandosi i proprietari nel giorno stabilito, si procede ugualmente alla visita con l'assistenza dei testimoni, la cui firma basta a render valido il verbale. Esso è ugualmente valido con le stesse firme, quando i proprietari - pur essendo intervenuti - non lo abbiano sottoscritto per qualsiasi motivo.

     Il Prefetto, ricevute le relazioni di stima, gli elenchi ed i piani già pubblicati a norma degli articoli 17 e 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, emana le ordinanze di deposito previste dall'art. 48 della legge stessa, o promuove dalla competente autorità giudiziaria le ordinanze di pagamento diretto delle indennità di espropriazione, ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 686.

     Contro le stime di cui al secondo comma i proprietari espropriati possono proporre opposizione avanti l'autorità giudiziaria, con le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

     Gli atti attinenti alla procedura espropriativa per lavori di competenza dell'A.N.A.S. godono della esenzione da ogni onere tributario.

 

          Art. 35.

     La Corte dei conti vigila sulle entrate, fa il riscontro consuntivo sulle spese dell'Azienda ed ha diritto di richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

     Restano ferme le disposizioni vigenti per quanto riguarda il controllo delle spese inerenti alle strade non statali di uso pubblico, fruenti di contributo statale.

     Le attribuzioni della Corte dei Conti sono esercitate dalla Delegazione della Corte stessa presso il Ministero dei lavori pubblici.

 

          Art. 36.

     La consulenza legale ed il patrocinio dell'Azienda sono affidati all'Avvocatura dello Stato.

     L'Avvocatura dello Stato assume altresì la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti dell'Azienda nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio, qualora l'Azienda ne faccia richiesta e l'Avvocatura generale ne riconosca l'opportunità.

     Per la rappresentanza e la difesa dell'A.N.A.S. in giudizio si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

 

          Art. 37.

     L'A.N.A.S. ha la gestione, in regime di esclusività, della esposizione di pubblicità, con qualsiasi mezzo, lungo le autostrade e le strade statali o in vista di esse. La gestione può essere data in concessione.

     Nelle traverse interne di cui all'art. 4, comma primo, della presente legge, l'esposizione di pubblicità - sulla quale dovrà essere richiesto il preventivo nulla osta tecnico dell'A.N.A.S. - è di competenza dei Comuni nel cui territorio ricade la traversa, ai quali spettano altresì i relativi proventi.

     I canoni per le licenze e la concessioni, comunque interessanti il demanio dell'A.N.A.S., e per la esposizione di pubblicità lungo o in vista delle autostrade e delle strade statali, nonchè le tariffe delle autostrade gestite direttamente dall'A.N.A.S. (e per quelle in concessione, sulla base delle convenzioni esistenti), vengono determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., sentito il Consiglio di amministrazione.

     I canoni per la esposizione di pubblicità lungo o in vista delle autostrade e delle strade statali sono commisurati alla superficie dei cartelli di cui venga richiesta la esposizione.

     Le tariffe delle autostrade, sia statali sia in concessione, saranno determinate in funzione del costo di costruzione, gestione e manutenzione delle autostrade stesse, nonchè in relazione al tipo di autoveicolo ammesso al transito, ed alla percorrenza chilometrica effettuata.

 

          Art. 38.

     Le case cantoniere ed i terreni che ne costituiscono pertinenza, nonchè i magazzini e i ricoveri per i macchinari e gli attrezzi stradali, fanno parte del demanio stradale.

 

          Art. 39.

     L'A.N.A.S. fornisce a suo totale carico al personale degli agenti stradali (cantonieri) e casellanti, addetti alle strade ed alle autostrade statali, la divisa di servizio invernale ed estiva, e gli indumenti di lavoro ritenuti necessari.

     La foggia della divisa di servizio viene stabilita con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., previo parere del Consiglio di amministrazione, sentiti i Ministri per l'interno e per la difesa.

     La natura ed il periodo di uso degli oggetti costituenti la divisa di servizio e gli indumenti di lavoro, nonchè le eventuali modifiche riguardanti la somministrazione di questi ultimi, sono determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'Azienda.

     L'A.N.A.S. fornisce gratuitamente la divisa di servizio anche agli autisti e al personale ausiliario di anticamera.

 

          Art. 40.

     La Cassa di mutuo soccorso fra i capi cantonieri ed i cantonieri delle strade statali assume la denominazione di "Cassa di mutuo soccorso fra il personale ausiliario cantonieri stradali dell'A.N.A.S.", e resta alle dipendenze dell'A.N.A.S. medesima.

     La Cassa è amministrata da un Comitato nominato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'Azienda, composto dal direttore dei servizi amministrativi, presidente, dal direttore della divisione del personale della Direzione generale dell'Azienda, e da due funzionari scelti fra il personale dell'Azienda stessa, nonchè da due appartenenti alla categoria interessata, nominati dal Ministro su designazione del personale.

 

          Art. 41.

     Sugli autoservizi che usufruiscono di tronchi di strade e autostrade statali, hanno libero transito, secondo le modalità già in atto e che possono eventualmente essere modificate di concerto fra i Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti, gli agenti stradali in divisa ed i funzionari tecnici che prestano servizio lungo i tronchi stessi. Sui medesimi autoservizi saranno concesse, d'intesa col Ministro per i trasporti, tariffe ridotte a favore dei figli del personale sopra indicato che si recano alle scuole.

     Il personale dipendente dall'A.N.A.S., abilitato ad elevare contravvenzioni a norma dell'art. 137 del Codice della strada, ha diritto alla libera circolazione sui trasporti di servizio pubblico e turistico, secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S.

     Al restante personale la libera circolazione spetta limitatamente ai percorsi compresi nella circoscrizione del Compartimento di appartenenza.

 

          Art. 42.

     L'Azienda gode, agli effetti tributari e per quanto riguarda il servizio postale, telegrafico, telefonico, del trattamento spettante alle altre Amministrazioni dello Stato.

 

Titolo V

PERSONALE DELL'A.N.A.S.

 

          Art. 43.

     Le tabelle c), d) ed e), allegate al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ratificato, con modifiche, dalla legge 2 gennaio 1952, n. 41, le tabelle allegate alla legge 6 dicembre 1957, n. 1216, e alla legge 19 giugno 1955, n. 532, nonchè i quadri 14/a, 33/a, 54/a e 75/a concernenti i ruoli organici del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, sono sostituiti dalle tabelle B, C, D ed E (quadri II, III e IV) allegate alla presente legge.

     I posti recati in aumento dalle tabelle allegate alla presente legge nella qualifica di ispettore generale od equiparata riassorbono altrettanti posti in soprannumero, che, per la qualifica stessa, siano stati attribuiti ai sensi della legge 19 ottobre 1959, n. 928.

 

          Art. 44.

     Al personale dell'A.N.A.S. si applicano le disposizioni vigenti sullo statuto ed il trattamento economico del personale similare dello Stato, salvo le deroghe risultanti dalla presente legge.

 

          Art. 45.

     Il direttore generale dell'Azienda è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

     Al direttore generale è assegnato il coefficiente 970 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

     Il direttore del servizio amministrativo, il direttore del servizio tecnico e il direttore del servizio ispettivo tecnico dei lavori, sono nominati, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., tra gli ispettori generali, amministrativi e tecnici dell'Azienda, con almeno due anni di anzianità nella detta qualifica.

     Al direttore del servizio amministrativo, al direttore del servizio tecnico ed al direttore del servizio ispettivo tecnico dei lavori è assegnato il coefficiente 900 della tabella anzidetta.

 

          Art. 46.

     Ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato tecnico-amministrativo ed ai segretari di tali consessi competono le indennità stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.

     Nei soli confronti del direttore generale dell'Azienda è conservata l'indennità di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1949, n. 534, commisurata al relativo coefficiente.

 

          Art. 47.

     Il direttore capo di ragioneria è nominato dal Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per i lavori pubblici.

 

          Art. 48.

     Al servizio di ragioneria dell'Azienda si provvede con personale di ruolo del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato.

     Per le funzioni di cui al precedente comma valgono le disposizioni vigenti per le Ragionerie centrali.

     Il direttore capo della Ragioneria centrale esercita le attribuzioni ed è responsabile degli adempimenti a norma della vigente legge di contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento e successive modificazioni.

 

          Art. 49. [21]

     La nomina a cantoniere delle strade statali si consegue mediante pubblico concorso per titoli.

     Nel bando di concorso debbono essere indicati i titoli valutabili ai fini della graduatoria, ed i criteri di massima per la valutazione dei titoli stessi.

     Per l'esame dei titoli e l'assegnazione del punteggio sarà nominata dal Ministro per i lavori pubblici, presso ogni compartimento, una Commissione presieduta dall'ispettore compartimentale e composta di due membri, scelti tra i funzionari direttivi o, in caso di indisponibilità, di concetto, in servizio presso il compartimento. Le funzioni di segretario saranno espletate da un funzionario, appartenente alla carriera di concetto, nominato dal Ministro e scelto tra i dipendenti dell'Azienda.

     Alla compilazione della graduatoria unica definitiva provvederà una Commissione centrale nominata dal Ministro per i lavori pubblici, composta da un ispettore generale dell'A.N.A.S., che la presiede, e da due membri scelti fra i funzionari dell'Azienda stessa, con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Le funzioni di segretario verranno espletate da un funzionario di grado non inferiore a consigliere di prima classe, appartenente all'A.N.A.S..

 

          Art. 50.

     La promozione a cantoniere scelto si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i cantonieri dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di prova.

     La promozione a capo cantoniere di 2ª classe si consegue, per i due terzi dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito assoluto e per il restante terzo a scelta su designazione del Consiglio di amministrazione fra gli impiegati della qualifica inferiore che abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica stessa e che abbiano riportato il giudizio di "ottimo" nell'ultimo triennio.

     La promozione a capo cantoniere di 1ª classe è conferita a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli agenti dello stesso ruolo che abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore almeno cinque anni di effettivo servizio.

 

          Art. 51.

     E' istituito il ruolo organico dei casellanti delle autostrade statali (carriera ausiliaria), di cui alla tabella E - quadro I - annessa alla presente legge.

     Per la nomina ad aiuto casellante delle autostrade statali si applicano le disposizioni di cui all'art. 49.

 

          Art. 52.

     La promozione a casellante si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli aiuto casellanti dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di prova.

     Per la promozione a casellante scelto si osserva la disposizione di cui all'art. 50, comma secondo.

     La promozione a capo casellante è conferita a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, ai casellanti scelti dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore.

 

          Art. 53.

     Agli agenti stradali (cantonieri) che non godono di alloggio demaniale, compete una indennità nella misura di lire 72.000 annue per coloro che percepiscono quote di aggiunta di famiglia per persone a carico e di lire 60.000 annue per il restante personale.

     (Omissis) [22]

     (Omissis) [23]

 

          Art. 54. [24]

 

          Art. 55. [25]

 

Titolo VI

SALARIATI DI RUOLO

 

          Art. 56.

     E' istituita la pianta organica dei salariati di ruolo (operai permanenti) dell'Azienda nazionale autonoma delle strade di cui alla tabella F allegata alla presente legge.

     A tale categoria di personale, si applicheranno le norme vigenti, salvo quanto disposto dal successivo art. 65 della presente legge.

     Per le nomine in ruolo del personale di cui al precedente comma sono istituite apposite Commissioni esaminatrici dei concorsi relativi, composte da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di divisione o ingegnere capo, presidente, e da due funzionari con qualifica non inferiore a direttore di sezione o ingegnere superiore, membri.

     Ha le funzioni di segretario un impiegato di qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

     Nel bando di concorso saranno stabilite le sedi in cui sarà espletata la prova d'arte e quelle presso le quali saranno assegnati i vincitori, nonchè i criteri di massima per la valutazione dei titoli e dei requisiti degli aspiranti.

 

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 57.

     Ai dipendenti dell'A.N.A.S. si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

 

          Art. 58.

     I posti che in virtù delle nuove tabelle organiche allegate alla presente legge risulteranno disponibili per le qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere direttive, di concetto ed esecutive, possono essere conferiti mediante concorso soltanto per il numero eccedente quello complessivo degli impiegati dei ruoli aggiunti di cui all'art. 344 del decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, e degli impiegati non di ruolo di categoria corrispondente in servizio alla data del bando di concorso.

 

          Art. 59.

     Gli impiegati dei ruoli aggiunti dell'Azienda che presentino apposita domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere inquadrati nei ruoli organici delle corrispondenti carriere, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità di carriera e di qualifica e prendendo posto, secondo l'ordine di ruolo, dopo l'ultimo impiegato delle corrispondenti carriere dei ruoli organici.

     La norma, di cui al precedente comma, si applica anche nei confronti del personale dell'Azienda che sarà inquadrato nei ruoli aggiunti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, previa domanda da presentarsi entro un anno dal conseguito inquadramento.

     Gli inquadramenti di cui ai precedenti commi, che risultino eccedenti i posti disponibili, saranno effettuati in soprannumero, da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze.

     Il personale inquadrato nei ruoli organici ai sensi del presente articolo non può essere ammesso allo scrutinio per merito comparativo, per la promozione alla qualifica superiore, sino a quando gli impiegati che lo precedono nell'ordine di qualifica non abbiano maturato l'anzianità minima prescritta.

 

          Art. 60.

     Fino a quando non si sia provveduto a nominare il Consiglio di amministrazione e il Comitato conformemente alla presente legge, continuano a funzionare il Consiglio e il Comitato esistenti all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa.

 

          Art. 61.

     Il personale che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si trova nella soppressa qualifica di cantoniere scelto di 1ª classe è collocato, secondo l'ordine di ruolo, nella nuova qualifica di cantoniere scelto, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di servizio goduto nella qualifica di provenienza.

     Il personale che alla data medesima si trova nella soppressa qualifica di cantoniere scelto di 2ª classe, è collocato nella qualifica di cantoniere scelto, prendendo posto dopo l'ultimo agente trasferito alla qualifica medesima ai sensi del precedente comma e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

     Al personale di cui al precedente comma sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo immediatamente superiore a quello spettante al momento del nuovo inquadramento.

 

          Art. 62.

     Nella prima applicazione della presente legge, il direttore del servizio amministrativo, il direttore del servizio tecnico e il direttore del servizio ispettivo tecnico dei lavori possono essere nominati fra i funzionari dell'A.N.A.S. con qualifica di ispettore generale ed anche tra i funzionari dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sempre con qualifica di ispettore generale.

 

          Art. 63.

     Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, la promozione a capo cantoniere di seconda classe può essere conferita, anche in soprannumero - mediante i sistemi di cui al secondo comma del precedente art. 50 - ai cantonieri scelti che abbiano almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera e che da almeno tre anni, con carattere continuativo, esplichino o abbiano esplicato anche nella qualifica inferiore, mansioni di capo cantoniere, sempre che abbiano riportato il giudizio di ottimo negli ultimi tre anni di servizio.

 

          Art. 64.

     Nel primo triennio dall'entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nella qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario addetto ai caselli delle autostrade verranno conferiti mediante concorsi riservati ai dipendenti dell'A.N.A.S. La metà dei posti messi a concorso è riservata ai salariati non di ruolo, ed agli operai giornalieri dell'A.N.A.S. in possesso dei prescritti requisiti, che alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio alle dipendenze dell'Azienda stessa con mansioni di casellante per almeno 270 giornate lavorative, anche se non continuativamente, e che siano in servizio alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

     Per l'ammissione ai detti concorsi si prescinde, nei confronti del personale salariato non di ruolo e giornaliero, dal limite massimo di età.

     Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo nella qualifica di casellante vengono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo immediatamente superiore allo stipendio o alla paga spettante al momento del nuovo inquadramento.

     Per il personale di cui al precedente comma, il servizio eventualmente prestato in altri ruoli del personale dell'A.N.A.S., è valutato a tutti gli effetti.

     Le disposizioni dell'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 1 della legge 13 marzo 1958, n. 308, non si applicano alla carriera del personale ausiliario addetto ai caselli delle autostrade, limitatamente al termine di cui al primo comma del presente articolo.

 

          Art. 65.

     Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i salariati non di ruolo (operai temporanei) in servizio presso l'A.N.A.S. possono chiedere di essere collocati nel ruolo degli operai permanenti previsto dal precedente art. 56, previo concorso di cui al successivo comma.

     Le nomine in ruolo degli operai di cui al precedente comma, limitatamente al primo concorso per l'attuazione della presente legge, verranno conferite mediante concorso per titoli nei limiti del numero dei posti fissato per ciascuna categoria nella tabella F allegata alla legge medesima.

     Apposite Commissioni nominate dal Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., e composte da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di divisione o ingegnere capo, presidente, da due funzionari con qualifica non inferiore a direttore di sezione o ingegnere superiore, membri, e da un impiegato con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, segretario, stabiliranno l'inquadramento di ciascun salariato sulla base della anzianità, della capacità professionale e delle mansioni esercitate, risultanti dagli atti in possesso dell'Amministrazione.

     Per l'ammissione al concorso di cui al secondo comma del presente articolo si prescinde dal limite massimo di età.

     Nei confronti degli operai giornalieri dell'A.N.A.S., che parteciperanno ai successivi concorsi pubblici per la nomina a operaio permanente, si prescinderà parimenti dal limite massimo di età purchè, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato servizio alle dipendenze della Azienda stessa per almeno 270 giornate lavorative, anche se non continuativamente, e siano in servizio alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

     In favore dei salariati temporanei nominati in ruolo ai sensi del presente articolo, è riconosciuto valido, agli effetti degli aumenti periodici della paga, di cui all'art. 1, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, tutto il servizio prestato anteriormente alla data di nomina in ruolo con diritto alla ricostruzione di carriera prevista all'art. 25 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

 

          Art. 66.

     Le disposizioni dell'art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono estese, a domanda, agli operai di ruolo, non di ruolo e giornalieri, adibiti con carattere permanente a mansioni di natura non salariale da data non posteriore al 19 luglio 1960.

     La domanda di cui al primo comma deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 67.

     La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, salvo la copertura dei posti iniziali derivanti dagli aumenti di organico nelle singole carriere, che non potrà essere disposta con decorrenza anteriore al 1° luglio 1961.

      [26]

     Sono abrogate tutte le norme contenute nel decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ratificato con modifiche dalla legge 2 gennaio 1952, n. 41, incompatibili con quelle della presente legge e sono altresì abrogate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1949, n. 534, salvo il disposto del precedente art. 46, secondo comma, nonchè le norme previste dalla legge 20 aprile 1952, n. 421, dalla legge 19 giugno 1955, n. 532, e dalla legge 6 dicembre 1957, n. 1216.

     Cessano comunque di avere efficacia gli articoli 56 e 58 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547.

 

          Art. 68.

     I dipendenti dell'A.N.A.S. in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge beneficeranno, una sola volta e fino al 30 giugno 1963, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà - e comunque non superiore ad un massimo di trenta mesi - dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per le promozioni nelle singole carriere.

 

 

     Tabella A

     Compartimenti della viabilità

      (Omissis)

 

     Tabella B

     (Omissis)

 

     Tabella C

     (Omissis)

 

     Tabella D

     (Omissis)

 

     Tabella E

     (Omissis)

 

     Tabella F

     Pianta organica del personale salariato di ruolo

     (Omissis)

 

     Tabella G

     Premio di interessamento

     (Omissis)

 


[1]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 21 aprile 1962, n. 181.

[2]  Lettera così sostituita dall'art. 19 della L. 26 marzo 1986, n. 86.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 7 della L. 21 aprile 1962, n. 181.

[4] Per una modifica degli importi di cui alla presente lettera, vedi l'art. 33 della L. 3 gennaio 1978, n. 1 e l'art. 18 della L. 10 dicembre 1981, n. 741

[5]  Per una modifica degli importi di cui alla presente lettera, vedi l'art. 14 della L. 26 marzo 1986, n. 86.

[6]  Per una modifica degli importi di cui alla presente lettera, vedi l'art. 14 della L. 26 marzo 1986, n. 86.

[7]  Lettera così sostituita dall'art. 14 della L. 26 marzo 1986, n. 86.

[8]  Per una modifica degli importi di cui alla presente lettera, vedi l'art. 33 della L. 3 gennaio 1978, n. 1, l'art. 18 della L. 10 dicembre 1981, n. 741 e l'art. 14 della L. 26 marzo 1986, n. 86.

[9]  Per una modifica degli importi di cui alla presente lettera, vedi l'art. 14 della L. 26 marzo 1986, n. 86.

[10]  Lettera così sostituita dall'art. 14 della L. 26 marzo 1986, n. 86.

[11]  Articolo così sostituito dall'art. 20 della L. 26 marzo 1986, n. 86.

[12]  Comma abrogato dall'art. 8 della L. 21 aprile 1962, n. 181.

[13]  Comma così sostituito dall'art. unico della L. 29 novembre 1965, n. 1378.

[14]  Lettera abrogata dall'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

[15]  Lettera così modificata dall'art. 3 della L. 21 aprile 1962, n. 181.

[16]  Lettera abrogata dall'art. 8 della L. 21 aprile 1962, n. 181.

[17]  Comma aggiunto dall'art. 34 della L. 27 dicembre 1983, n. 730.

[18]  Comma così sostituito dall'art. 20 della L. 26 marzo 1986, n. 86.

[19]  Comma aggiunto dall'art. 20 della L. 26 marzo 1986, n. 86.

[20]  Comma aggiunto dall'art. 20 della L. 26 marzo 1986, n. 86.

[21]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 31 ottobre 1966, n. 936.

[22]  Comma abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[23]  Comma abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[24]  Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 26 marzo 1986, n. 86.

[25]  Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[26]  Comma abrogato dall'art. 8 della L. 21 aprile 1962, n. 181.