§ 77.6.156 - Legge 27 dicembre 1983, n. 730.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984).


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:27/12/1983
Numero:730


Sommario
Art. 1.      Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1984 resta determinato, in termini di competenza, in lire 94.950 miliardi e l'ammontare delle operazioni per rimborso di prestiti in [...]
Art. 2.      Fino al 31 dicembre 1984, l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica del 15 per cento. Il relativo gettito rimane acquisito al bilancio dello Stato.
Art. 3.      Per gli anni 1984 e 1985 la misura della tassa erariale di cui all'articolo 5, trentunesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 [...]
Art. 4.      Il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. [...]
Art. 5.      L'addizionale straordinaria istituita dall'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, si applica, limitatamente [...]
Art. 6.      A decorrere dal 1° gennaio 1984 sono raddoppiati:
Art. 7.      Ai fini della quantificazione per l'anno 1984 del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii [...]
Art. 8.      Il periodo di finanziamento transitorio di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con D.P.R. 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1984 nei confronti delle camere di [...]
Art. 9.      Le somme attribuite alla regione Sardegna per l'attuazione di ciascuno degli interventi previsti dalla L. 24 giugno 1974, n. 268, non impegnate entro l'esercizio di competenza, potranno essere [...]
Art. 10.      I contributi per l'anno 1984 di cui all'articolo 2-bis del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella L. 26 aprile 1983, n. 131, da corrispondere alle province e ai [...]
Art. 11.      Le tariffe di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 25 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, relative alle tasse [...]
Art. 12.      Per l'anno 1984 sono aumentate a lire 11, per ogni kilowattora consumato, la misura dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica di cui al comma 4 dell'art. 24 del D.L. 28 febbraio 1983, [...]
Art. 13.      Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2-bis, 2-ter e 13, primo comma, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, come [...]
Art. 14.      Al decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 15.      L'articolo 2-ter del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella L. 26 aprile 1983, n. 131, si applica anche a quei comuni, inferiori ai 5.000 abitanti, che nel [...]
Art. 16.      In deroga a quanto previsto dall'articolo 19 della presente legge, i comuni e le province che partecipano ai fondi perequativi di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 4-bis e alla lettera [...]
Art. 17.      Gli enti locali, che hanno usufruito delle anticipazioni accordate dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito in legge, con [...]
Art. 18.      Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito, con [...]
Art. 19.      Il blocco delle assunzioni previsto dall'articolo 9, terzo comma, L. 26 aprile 1983, n. 130, continua ad applicarsi alle amministrazioni ed agli enti ivi indicati anche per l'anno 1984, ad [...]
Art. 20.      A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1984, le quote di aggiunta di famiglia, nonché ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato, cessano di essere corrisposti, ad [...]
Art. 21.      Fermi restando gli aumenti delle pensioni derivanti al 1° gennaio 1984 dalla perequazione automatica secondo la vigente normativa, per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per [...]
Art. 22.      Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, è fissato per l'anno 1984 in lire [...]
Art. 23.      Il termine di cui all'articolo 13, secondo comma, della legge 10 maggio 1982, n. 251, è differito al 1° gennaio 1985.
Art. 24.      Al fine di razionalizzare l'erogazione delle prestazioni sanitarie in regime convenzionale, nel rispetto dell'autonomia e del segreto professionale dei sanitari convenzionati, gli accordi [...]
Art. 25.      Sulla base degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale e dei livelli assistenziali previsti dall'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella [...]
Art. 26.      "Nei limiti dei disavanzi delle unità sanitarie locali accertati al 31 dicembre 1983, verificati dai revisori dei conti ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del decreto-legge 12 settembre [...]
Art. 27.      Il fondo sanitario nazionale di cui all'art. 51, L. 23 dicembre 1978, n. 833, ferme restando le procedure previste nel citato articolo, è ripartito per l'esercizio 1984 dal CIPE fra le regioni e [...]
Art. 28.      A decorrere dal 1984, qualora il consuntivo dell'esercizio finanziario si chiuda con un disavanzo non ripianabile con risorse a disposizione dell'unità sanitaria locale e non siano previste [...]
Art. 29.      Nel rispetto delle previsioni finanziarie di cui all'articolo 25, a decorrere dall'esercizio 1984, il disavanzo di gestione risultante dal conto consuntivo dell'unità sanitaria locale, ferma [...]
Art. 30.      Per l'esercizio delle proprie competenze nelle attività di tipo socio-assistenziale, gli enti locali e le regioni possono avvalersi, in tutto o in parte, delle unità sanitarie locali, facendosi [...]
Art. 31.      Il Ministro della sanità provvede, con proprio decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio sanitario nazionale, udito previamente il [...]
Art. 32.      Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, in attuazione dell'art. 30, L. 23 dicembre 1978, n. 833, e ferme restando le [...]
Art. 33.      A decorrere dal 1° gennaio 1984, la misura dei contributi sociali di malattia di cui all'articolo 4, quarto comma, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella L. 11 [...]
Art. 34.      Per l'anno 1984 le anticipazioni dello Stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda delle ferrovie dello Stato per il pareggio dei relativi bilanci restano [...]
Art. 35.      Il contributo straordinario dello Stato all'Ente nazionale per la cellulosa e la carta di cui all'articolo 39 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è elevato, per l'anno 1984, di lire 120 miliardi [...]
Art. 36.      E' autorizzata per l'anno 1984 la spesa di lire 200 miliardi ad incremento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane. Per gli anni 1985 e 1986 è autorizzata [...]
Art. 37.      Per gli interventi di cui all'art. 21, L. 26 aprile 1983, n. 130, è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 1.800 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero [...]
Art. 38.      Gli enti di gestione delle partecipazioni statali, in aggiunta ai conferimenti assegnati ai loro fondi di dotazione a valere sul Fondo investimenti ed occupazione di cui alla tabella C allegata [...]
Art. 39.      Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
Art. 40.      La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 77.6.156 - Legge 27 dicembre 1983, n. 730.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984).

(G.U. 28 dicembre 1983, n. 1, S.O.).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

     Art. 1.

     Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1984 resta determinato, in termini di competenza, in lire 94.950 miliardi e l'ammontare delle operazioni per rimborso di prestiti in lire 50.949 miliardi. Conseguentemente, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta fissato, in termini di competenza, in lire 145.899 miliardi per l'anno finanziario 1984.

     Nei limiti di cui al presente articolo non rientrano le somme da iscrivere in bilancio in forza dell'articolo 10, sesto e settimo comma, e dell'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

     Per l'esercizio 1984, le facoltà di cui agli articoli 7, 9 e 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere esercitate con l'iscrizione di somme in capitoli di bilancio le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge.

     Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

     Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1984, restano determinati in lire 11.029,5 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti e in lire 10.720 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alle tabelle B e C allegate alla presente legge. Gli importi predetti sono aggiuntivi agli stanziamenti iscritti ai capitoli 6856 e 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

 

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

 

          Art. 2.

     Fino al 31 dicembre 1984, l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica del 15 per cento. Il relativo gettito rimane acquisito al bilancio dello Stato.

     Per l'anno 1984 alla Regione siciliana continua ad essere attribuito direttamente dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.

 

          Art. 3.

     Per gli anni 1984 e 1985 la misura della tassa erariale di cui all'articolo 5, trentunesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, è pari a quella stabilita per l'anno 1983 per la tassa erariale di circolazione dal decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1983, n. 29.

     Coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, hanno versato il tributo per periodi fissi dell'anno 1984 in misura inferiore a quella indicata nel precedente comma debbono corrispondere l'integrazione relativa a tali periodi nei termini e con le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

 

          Art. 4.

     Il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, deve essere effettuato nella misura del 92 per cento anche per il 1984.

 

          Art. 5.

     L'addizionale straordinaria istituita dall'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, si applica, limitatamente all'imposta locale sui redditi e alle ritenute di cui al primo comma dell'articolo 26, relativamente alle obbligazioni e titoli similari emessi fino al 31 dicembre 1983, e al penultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, anche per il 1984.

     Il gettito derivante dalle disposizioni dell'articolo 3 e del presente articolo è esclusiva spettanza dell'erario.

 

          Art. 6.

     A decorrere dal 1° gennaio 1984 sono raddoppiati:

     a) i diritti di verificazione prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori di gas e dei manometri campioni, di cui alla tabella annessa alla legge 17 luglio 1954, n. 600;

     b) i diritti dovuti per le operazioni di saggio e marchio dei metalli preziosi di cui all'articolo 10 della legge 17 luglio 1954, n. 600, ed all'articolo 85 D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1496;

     c) i diritti dovuti per i saggi e le analisi, e le tariffe per le verificazioni facoltative, di cui all'articolo 11 della legge 17 luglio 1954, n. 600;

     d) i diritti dovuti per l'ammissione alla verificazione prima degli strumenti metrici di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1951, n. 73.

     A decorrere dal 1° gennaio 1985, sono quintuplicati i diritti di verificazione periodica biennale dei pesi e delle misure stabiliti dall'articolo 7 della legge 17 luglio 1954, n. 600 [1] .

 

Titolo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE E LOCALE

 

          Art. 7.

     Ai fini della quantificazione per l'anno 1984 del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera a) del primo comma del predetto articolo 8, è elevata al 43,82 per cento ed il fondo stesso viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario secondo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'art. 8 della L. 26 aprile 1982, n. 181.

     Le erogazioni spettanti alle regioni in forza del precedente comma sono ridotte di complessive lire 517.699.441.000 ai sensi del quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51. Il predetto importo, determinato sulla base delle certificazioni regionali prodotte ai sensi del settimo comma del medesimo articolo 9, può essere rideterminato, in sede di riparto, in relazione a rettifiche delle certificazioni stesse fatte avere dalle regioni interessate.

     Il fondo comune regionale, determinato ai sensi del primo comma del presente articolo, è comprensivo delle somme di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

     Le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono corrisposte per l'anno 1984 dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno 1983 maggiorate del 10 per cento.

     All'articolo 6, primo comma, lettera b), della legge 10 aprile 1981, n. 151, dopo le parole "stabilita annualmente", sono aggiunte le seguenti: "nel quadro di un programma triennale".

     Per l'anno 1984, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private è stabilito in lire 3.446 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.

     Il predetto importo è finanziato per lire 517.699.441.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi del citato articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, salve le eventuali rettifiche previste al successivo comma.

     Gli importi di cui al precedente comma, determinati sulla base delle certificazioni regionali prodotte ai sensi del settimo comma dell'articolo 9 della citata legge 10 aprile 1981, n. 151, possono essere rideterminati in relazione a rettifiche delle certificazioni stesse fatte avere dalle regioni interessate.

     Alle aziende di pubblico trasporto che nel 1984 conseguono gli incrementi di produttività previsti dal contratto nazionale di lavoro, e che presentano alla chiusura dell'esercizio una perdita di gestione non coperta dalla quota regionale derivante dalla ripartizione del fondo nazionale per i trasporti, può essere corrisposto da parte delle regioni un contributo integrativo non superiore al 10 per cento della quota ordinaria assegnata per il 1984. L'assegnazione del contributo integrativo è subordinata ad apposita dichiarazione rilasciata dall'azienda e certificata dal collegio dei revisori dei conti o dei sindaci delle aziende di trasporto, attestante il conseguimento dei predetti incrementi di produttività.

     Le erogazioni disposte dalle regioni ai sensi del comma precedente sono riconosciute in aumento della quota del fondo nazionale per i trasporti spettante alle regioni stesse per l'anno 1985.

     Il fondo nazionale per i trasporti per l'anno 1982, determinato in via provvisoria in lire 2.900 miliardi dall'art. 27 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1982, n. 51, è definitivamente determinato in lire 2.922 miliardi. Gli importi di cui al secondo comma dell'articolo 27 dello stesso decreto-legge, non utilizzati per lire 88,5 miliardi per la determinazione definitiva del predetto fondo, vengono destinati al finanziamento del fondo relativo all'anno 1983.

     L'importo di lire 2.900 miliardi del fondo nazionale per i trasporti relativo all'anno 1983, di cui al secondo comma dell'art. 5, L. 26 aprile 1983, n. 130, è elevato a lire 3.132,5 miliardi, di cui lire 144 miliardi sono iscritte nel bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1984. Sono abrogati i commi 5.1, 5.2 e 5.3 dell'articolo 31 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1983, n. 131. Le regioni possono corrispondere un contributo per il ripiano del disavanzo di esercizio relativo all'anno 1983 superiore a quello attribuito nell'anno 1982 esclusivamente alle aziende che hanno applicato, e per le quali siano in atto al 31 dicembre 1983, gli adeguamenti tariffari previsti dall'art. 31 del predetto decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55.

     I disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale, non ripianabili con i contributi regionali di esercizio di cui all'art. 5 L. 10 aprile 1981, n. 151, devono essere coperti dalle regioni o province autonome mediante adeguamenti tariffari stabiliti con il concorso degli enti locali interessati o con prelievo dei fondi necessari alla quota del fondo comune di cui all'art. 8 L. 16 maggio 1970, n. 281, per le regioni a statuto ordinario, e dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti per le regioni a statuto speciale o province autonome [2] .

 

          Art. 8.

     Il periodo di finanziamento transitorio di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con D.P.R. 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1984 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende di soggiorno, cura e turismo, delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano.

     Il termine di cui all'art. 14 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1984. Per il 1984 l'ammontare della erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1983 maggiorata del dieci per cento.

     Per l'anno 1984 le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota fissa alle regioni Friuli-Venzia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono determinate in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1983 aumentate del dieci per cento.

     Le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota variabile alle province autonome di Trento e di Bolzano vengono determinate per l'anno 1984 in conformità a quanto disposto dall'art. 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

     Per l'anno 1984 alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono attribuite dall'amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1983 ai sensi del quarto comma dell'art. 28 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, aumentate del dieci per cento.

     Alle regioni a statuto ordinario e alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-1980 sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1984, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1983 ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo 28 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, aumentate del dieci per cento.

     Per l'anno 1984 alle camere di commercio sono attribuite dall'amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1983 ai sensi dell'art. 29, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, aumentate del dieci per cento.

     Le somme spettanti alle camere di commercio, ai sensi del comma precedente, sono così ripartite tra le stesse: il venti per cento in quote uguali e l'ottanta per cento in proporzione alle rispettive entrate spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 8 gennaio 1979, n. 3.

     L'aumento fino al cento per cento del diritto annuale istituito con l'art. 34 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1982, n. 51, previsto dall'art. 29, terzo comma, del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, ove non disposto integralmente entro il 1983, può essere deliberato dalle giunte camerali a decorrere dal 1984.

     Il diritto annuale dovuto dalle ditte individuali, dalle società di persone, dalle società cooperative e dai consorzi è aumentato per il 1984, con deliberazione delle giunte camerali, fino ad un massimo del dieci per cento della misura stabilita per il 1983 e per le rimanenti ditte fino ad un massimo del cento per cento.

     Restano invariate le tariffe dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio di cui al D.L. 23 dicembre 1977, n. 973, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 1978, n. 49, e successive modificazioni. La tabella dei diritti di segreteria è integrata dalla voce seguente:

     "Elenchi dei nominativi desunti dai registri, ruoli, albi ed elenchi camerali che comportano particolare elaborazione da parte del sistema informativo centrale:

     da uno a cinque nominativi lire 3.000;

     per ogni nominativo in più lire 300".

 

          Art. 9.

     Le somme attribuite alla regione Sardegna per l'attuazione di ciascuno degli interventi previsti dalla L. 24 giugno 1974, n. 268, non impegnate entro l'esercizio di competenza, potranno essere utilizzate per la realizzazione degli altri interventi previsti dai titoli I e II della legge medesima.

 

          Art. 10.

     I contributi per l'anno 1984 di cui all'articolo 2-bis del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella L. 26 aprile 1983, n. 131, da corrispondere alle province e ai comuni con popolazione superiore agli 8.000 abitanti sono erogati in misura pari al 60 per cento. La restante quota del 40 per cento viene erogata nel mese di gennaio 1985 ai comuni fino a 20.000 abitanti e nel mese di febbraio 1985 agli altri enti.

 

          Art. 11.

     Le tariffe di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 25 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, relative alle tasse di occupazione temporanea o permanente di spazi ed aree pubbliche e all'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, sono applicabili, per l'anno 1984, sino alla misura massima stabilita dall'ultimo alinea del comma 1 dello stesso art. 25, maggiorata del dieci per cento.

     Sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma precedente, non riscosse direttamente dai comuni e dalle province, è applicato a favore dei concessionari ed appaltatori l'aggio in misura fissa del quattro per cento in deroga alle condizioni del contratto, sia esso ad aggio o a canone fisso.

     Le tasse sulle concessioni comunali di cui all'art. 8 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella L. 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni, sono aumentate del dieci per cento. I nuovi importi sono arrotondati alle cinquecento lire superiori. Gli aumenti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento scade successivamente al 30 dicembre 1983.

     Per l'anno 1984, le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

     Dopo l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è aggiunto il seguente:

     "Art. 22-bis. - Per l'anno 1984 i comuni provvedono ad applicare un aumento percentuale delle tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in vigore nell'anno 1983 che consenta di realizzare un maggior gettito pari all'incremento dei costi relativi a tali servizi preventivato nel bilancio dell'anno 1984 rispetto a quello accertato per l'anno 1983 entro il limite del pareggio della gestione e comunque non superiore al tredici per cento.La deliberazione deve essere adottata entro il termine di approvazione del bilancio per l'anno 1984".

 

          Art. 12.

     Per l'anno 1984 sono aumentate a lire 11, per ogni kilowattora consumato, la misura dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica di cui al comma 4 dell'art. 24 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, ed a lire 4,5 ciascuna quella delle addizionali di cui al comma 5 dello stesso articolo.

     I mutui a favore degli enti pubblici e dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle società da essi costituite, o nelle quali detengono la maggioranza del capitale azionario, di cui all'articolo unico della L. 28 maggio 1973, n. 297, possono essere erogati, con le stesse modalità e durata, dalle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità anche a favore delle regioni che intendono finanziare, mediante contributi, la realizzazione di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità di interesse regionale.

 

          Art. 13.

     Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2-bis, 2-ter e 13, primo comma, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, come modificato dal presente articolo, il Ministro dell'interno è altresì autorizzato a corrispondere per l'anno 1984 agli enti locali i seguenti importi:

     a) a ciascun comune una somma pari a quella prevista nel bilancio di previsione per l'anno 1983 ai sensi dei commi 1, 2 e 6 dell'art. 7 del predetto D.L. 28 febbraio 1983, n. 55;

     b) a ciascuna provincia una somma pari a quella spettante ai sensi del comma 9 dell'articolo 7 dello stesso D.L. 28 febbraio 1983, n. 55;

     c) ai comuni e alle province che hanno partecipato alla ripartizione dei fondi perequativi di cui all'art. 4 del citato D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, un importo pari all'ottantacinque per cento di quello attribuito per l'anno 1983.

     I fondi perequativi per i comuni e per le province istituiti ai sensi degli articoli 4-bis e 4-ter del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, sono stabiliti, per l'anno 1984, rispettivamente, in lire 1.630 miliardi ed in lire 250 miliardi.

     Gli importi dei mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti locali negli anni 1984 e 1985 ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, sono ridotti del dieci per cento.

     La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a destinare ai comuni, province e loro consorzi, in aggiunta a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 9 del predetto decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, l'importo di lire 550 miliardi nel 1984 e di lire 600 miliardi nel 1985 al finanziamento degli impianti di depurazione e di smaltimento di rifiuti urbani o per la metanizzazione o per gli impianti previsti dalla L. 29 maggio 1982, n. 308, che hanno ottenuto il contributo di cui all'articolo 10 della legge stessa, o per l'acquisizione e urbanizzazione delle aree ricadenti nei piani di zona di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Per l'anno 1983 la somma da ripartire ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 9 del predetto decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, è ridotta a lire 500 miliardi. I restanti 500 miliardi sono ripartiti in ragione di 250 miliardi nel 1984 e 250 miliardi nel 1985, in aggiunta alle somme già previste dalla lettera a) dello stesso comma 1 dell'articolo 9, ferma restando la destinazione all'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria.

     E' elevato al cento per cento il concorso dello Stato al finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti dai comuni e dalle province nell'anno 1983 previsto nella misura di due terzi dal comma 1 dell'articolo 13 del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55.

     I termini per la deliberazione per il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1984 e per gli adempimenti ad essa connessi, previsti nel predetto decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, sono prorogati di settantacinque giorni.

 

          Art. 14.

     Al decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:

     1) all'articolo 4-bis, comma 2, lettera c), il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La ripartizione è effettuata tenendo conto delle fasce demografiche dei comuni fino a 499.999 abitanti, secondo il procedimento indicato negli articoli 4 e 5 e previa detrazione, per i comuni che hanno partecipato alla ripartizione dei fondi perequativi in base alla spesa corrente pro-capite, delle somme a tale titolo attribuite per il biennio precedente";

     2) all'articolo 10, comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani".

 

          Art. 15.

     L'articolo 2-ter del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella L. 26 aprile 1983, n. 131, si applica anche a quei comuni, inferiori ai 5.000 abitanti, che nel 1981 abbiano avuto trasferimenti a consuntivo, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 1982, n. 51, superiori al 25 per cento rispetto alle erogazioni di cui agli artt. 23, 24 e 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella L. 23 aprile 1981, n. 153.

     Ove ricorra l'ipotesi accennata, la somma da erogare è determinata dalla differenza fra i trasferimenti complessivi per il 1981, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella L. 23 aprile 1981, n. 153, ivi compresi i trasferimenti a consuntivo disposti ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 1982, n. 51, e i trasferimenti erogati per il 1982, ai sensi degli artt. 5, 5-bis, 12 e 22 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 1982, n. 51.

     Tale contributo integrativo costituisce base per i trasferimenti statali per il 1983 in aggiunta a quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella L. 26 aprile 1983, n. 131.

     A tale scopo sono considerate valide le istanze pervenute al Ministero dell'interno entro l'originario termine del 15 maggio 1983. L'onere relativo fa carico al capitolo 1590 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1984.

 

          Art. 16.

     In deroga a quanto previsto dall'articolo 19 della presente legge, i comuni e le province che partecipano ai fondi perequativi di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 4-bis e alla lettera d) del comma 2 dell'art. 4-ter del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1983, n. 131, possono assumere nuovo personale nei limiti percentuali previsti dai commi 4, 4.1 e 4.2 dell'art. 15 del predetto decreto-legge.

     E' consentita, inoltre, l'assunzione del personale di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 15 del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, nonché per la copertura dei posti riservati o da riservare per il collocamento in ruolo dei giovani inseriti nelle graduatorie uniche regionali istituite in attuazione dell'art. 26-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33.

     Si applicano anche per l'anno 1984 le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1983, n. 131.

 

          Art. 17.

     Gli enti locali, che hanno usufruito delle anticipazioni accordate dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1977, n. 62, e che alla data del 31 dicembre 1977 non sono stati in grado di assumere il mutuo a ripiano delle perdite delle dipendenti aziende di trasporto, sono autorizzati ad iscrivere nel bilancio 1984 gli interessi passivi maturati dal 1° gennaio 1978 nei confronti del predetto istituto.

     La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a trasformare le esposizioni debitorie per il titolo di cui al comma precedente in un mutuo decennale.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESPORTAZIONI

 

          Art. 18.

     Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, è autorizzata per l'anno 1984 la spesa di lire 1 miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.

     E' istituito presso la SACE apposito fondo rotativo, le cui disponibilità finanziarie potranno essere utilizzate per far fronte agli indennizzi connessi a crediti coperti dalla garanzia assicurativa della SACE medesima e per i quali sia intervenuto un accordo di ristrutturazione a livello intergovernativo.

     Al fondo affluiranno i rientri relativi ai crediti ristrutturati che hanno beneficiato degli interventi di cui al comma precedente.

     L'ammontare dei rientri, di cui al comma precedente, va rapportato esclusivamente al corrispondente importo degli indennizzi cui si è fatto fronte con le disponibilità finanziarie del fondo di cui al secondo comma. Gli interessi, a qualsiasi titolo maturati, le eventuali differenze di cambio nonché oneri e spese relativi ai rientri suddetti restano, rispettivamente, acquisiti ed a carico della SACE [3] .

     La dotazione iniziale del fondo è di 100 miliardi di lire e sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

     Le condizioni, modalità e termini di utilizzo dei mezzi finanziari del fondo saranno regolati da apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e la SACE, approvata dal Ministro del tesoro.

     Il fondo potrà essere ulteriormente alimentato con stanziamenti da autorizzare annualmente in sede di legge di approvazione del bilancio dello Stato.

     Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'art. 3, L. 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 2.500 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla L. 24 maggio 1977, n. 227 e successive modificazioni.

     La somma di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro nel periodo 1985-1990. Le quote relative agli anni 1985 e 1986 restano determinate, rispettivamente, in lire 200 miliardi ed in lire 400 miliardi.

     L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 16, L. 21 maggio 1981, n. 240, è elevata per l'anno 1984 di lire 4.000 miliardi. Per lo stesso anno finanziario sono ridotte di lire 500 milioni ciascuna le autorizzazioni di spesa di cui agli artt. 11 e 21 della menzionata L. 21 maggio 1981, n. 240.

     L'autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell'art. 8, L. 26 aprile 1983, n. 130, è ridotta di lire 26.500 milioni; conseguentemente lo stanziamento previsto per l'anno 1984 dal secondo comma dello stesso articolo 8 della medesima legge è contestualmente ridotto di lire 26.500 milioni.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

 

          Art. 19.

     Il blocco delle assunzioni previsto dall'articolo 9, terzo comma, L. 26 aprile 1983, n. 130, continua ad applicarsi alle amministrazioni ed agli enti ivi indicati anche per l'anno 1984, ad eccezione dei posti che risulteranno vacanti nei ruoli organici per cessazioni dal servizio posteriori al 31 dicembre 1983, nonché ad eccezione delle assunzioni nei ruoli locali delle amministrazioni statali in provincia di Bolzano di cui all'art. 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione. E' consentita, altresì, l'assunzione per la sostituzione, eventualmente non ancora effettuata, del personale cessato dal servizio per qualsiasi causa nel corso dell'anno 1983, per una aliquota non superiore al quindici per cento dei posti resisi disponibili, l'eventuale frazione di posto derivante dall'applicazione della predetta percentuale si arrotonda all'unità superiore. Sono parimenti escluse dal divieto le assunzioni per rinnovo necessario di incarichi temporanei scadenti il 31 dicembre 1983 o nel corso dell'anno 1984 e le assunzioni temporanee per esigenze stagionali in misura e durata non superiori a quelle utilizzate per gli stessi fini nell'anno 1983. Sono altresì escluse dal divieto le assunzioni a posti messi a concorso negli anni 1983 e precedenti per i quali sia stata formata entro il 31 dicembre 1983 la graduatoria di merito da parte della commissione esaminatrice. Resta salva l'applicazione dell'art. 2, L. 1° marzo 1975, n. 44, e dell'art. 53 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805.

     [4].

     Continua ad applicarsi, per l'anno 1984, il disposto dell'articolo 9, commi terzo, ultima parte, quinto, sesto, settimo e decimo, L. 26 aprile 1983, n. 130 [5].

     Per il Servizio sanitario nazionale le eventuali necessità di assunzioni di personale, in special modo sanitario, sono valutate, secondo i rispettivi statuti, dalle regioni nel cui ambito territoriale insistono le relative unità sanitarie locali. Detta valutazione viene effettuata nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi del quinto comma dell'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE

 

          Art. 20.

     A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1984, le quote di aggiunta di famiglia, nonché ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato, cessano di essere corrisposti, ad iniziare da quelli di importo più elevato, in relazione al reddito ed al numero delle persone a carico dei soggetti percettori, secondo la tabella D allegata alla presente legge.

     Per la determinazione e l'accertamento del reddito familiare si applicano il primo e terzo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79.

     I datori di lavoro, diversi dalle amministrazioni dello Stato, che non applicano la normativa sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto a ciò autorizzati dalle vigenti disposizioni, sono tenuti a versare alla Cassa unica per gli assegni familiari, entro il termine stabilito per il pagamento dei contributi di previdenza ed assistenza, gli importi non corrisposti in conformità a quanto disposto dai precedenti commi.

     Per gli enti pubblici, esclusi quelli territoriali e relativi consorzi ed aziende, le economie conseguenti all'applicazione del presente articolo sono recuperate mediante corrispondente riduzione dei contributi comunque ad essi spettanti a carico dello Stato.

     In caso di inadempimento totale o parziale, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una somma aggiuntiva pari a due volte l'ammontare dovuto, ferme restando le ulteriori sanzioni amministrative e penali.

     Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme che disciplinano, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, le materie degli assegni familiari, delle quote di aggiunta di famiglia nonché di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.

     La cessazione dal diritto agli assegni familiari, per effetto delle disposizioni del presente articolo, non comporta la cessazione da altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

 

          Art. 21.

     Fermi restando gli aumenti delle pensioni derivanti al 1° gennaio 1984 dalla perequazione automatica secondo la vigente normativa, per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) e di quelle erogate in favore dei soggetti il cui trattamento è regolato dall'art. 26, L. 30 aprile 1969, n. 153, dall'art. 7, L. 3 giugno 1975, n. 160, e dall'art. 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33, i successivi aumenti di perequazione intervengono, a far tempo dal 1° maggio 1984, alle stesse scadenze e con riferimento ai medesimi indici e periodi validi ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

     Gli aumenti della pensione ai sensi del comma precedente sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione, che si determina rapportando il valore medio dell'indice relativo al trimestre, che scade in tale data, all'analogo valore medio relativo al trimestre precedente.

     La percentuale di cui al comma precedente si applica sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo detta percentuale è ridotta al novanta per cento. Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al settantacinque per cento.

     A decorrere dal 1° maggio 1984, alle pensioni integrate al trattamento minimo, ivi comprese quelle maggiorate ai sensi dell'articolo 14-quater del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave o torbiere, dell'ENASARCO ed a quelle erogate in favore dei soggetti il cui trattamento è regolato dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, dall'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e dall'articolo 14-septies del predetto decreto-legge, è attribuito un aumento, rapportato ad un anno, in misura pari all'importo che deriverebbe, per l'anno 1984, dall'anticipazione di un mese della cadenza delle perequazioni trimestrali.

     Le pensioni il cui ammontare risulti compreso tra l'importo del trattamento minimo e l'importo integrato dal predetto aumento sono maggiorate, ove sussista il diritto all'integrazione al minimo, fino a raggiungere l'importo complessivo determinato ai sensi del comma precedente.

     Con decreto del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno e, per il 1984, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui al secondo comma e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori come sopra determinati e quelli accertati.[Omissis]

     Restano ferme le norme in materia di aumenti per perequazione automatica relativi alla dinamica salariale.

     Agli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo le pensioni, alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, dal 1° maggio 1984 sono considerate comprensive dell'indennità stessa. Gli aumenti dovuti ai sensi del terzo comma sono attribuiti sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione con le modalità che saranno stabilite con il decreto interministeriale di cui al sesto comma.

     Resta ferma la disciplina prevista per l'attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio, dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresa la normativa stabilita dall'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79.

     La disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, non si applica nei confronti del personale che abbia presentato domanda di dimissioni anteriormente al 29 gennaio 1983 e sia cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Per il personale che abbia presentato domanda di dimissioni anteriormente al 29 gennaio 1983 per l'attribuzione del beneficio di cui all'articolo 42, terzo comma, o all'articolo 219, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia ancora in servizio, trova applicazione il differimento della decorrenza della pensione, previsto dal quinto comma dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79.

     Al personale di cui al precedente comma è data facoltà di chiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la revoca della domanda di dimissioni.

 

          Art. 22.

     Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, è fissato per l'anno 1984 in lire 22.425 miliardi.

     Le anticipazioni di tesoreria di cui al precedente comma sono autorizzate senza oneri di interessi.

 

          Art. 23.

     Il termine di cui all'articolo 13, secondo comma, della legge 10 maggio 1982, n. 251, è differito al 1° gennaio 1985.

 

Titolo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

 

          Art. 24.

     Al fine di razionalizzare l'erogazione delle prestazioni sanitarie in regime convenzionale, nel rispetto dell'autonomia e del segreto professionale dei sanitari convenzionati, gli accordi collettivi nazionali, stipulati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in sede di rinnovo della parte normativa degli stessi, in aggiunta ai criteri definiti dall'anzidetto articolo devono prevedere:

     a) le forme di responsabilizzazione degli ordinatori di spesa al fine di contenere le spese da ancorare a parametri prefissati dalla regione sulla base di indici medi regionali di spesa raccordati a quelli nazionali;

     b) l'istituzione di commissioni professionali a livello regionale con la partecipazione di rappresentanti dei medici convenzionati, della regione, scelti tra esperti qualificati delle strutture pubbliche universitarie e ospedaliere, e dell'ordine professionale, con il compito di definire gli "standards" medi assistenziali e di fissare la procedura per le verifiche di qualità dell'assistenza. Nella definizione degli "standards" medi assistenziali dovranno altresì essere previste le ipotesi di eccessi di spesa che potranno dar luogo, ove non giustificate, a sanzioni da determinarsi secondo i criteri previsti dal punto 8, terzo comma, del richiamato articolo 48;

     c) l'impegno dei sanitari convenzionati a fornire informazioni sui servizi prestati anche mediante la prescrizione a lettura automatica standardizzata di cui all'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché l'obbligo delle unità sanitarie locali di comunicare periodicamente ai sanitari e alle commissioni di cui alla precedente lettera b) i dati informativi sul comportamento prescrittivo dei medici convenzionati.

     In caso di mancata designazione dei componenti entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di approvazione dell'accordo collettivo nazionale, la regione costituisce in via provvisoria la commissione professionale, che resta in attività fino alla costituzione della commissione definitiva.

     In applicazione dei principi di contestualità e di omogeneizzazione affermati nell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, in deroga al primo comma del citato articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli accordi convenzionali, in scadenza o già scaduti al 31 dicembre 1983, sono rinnovati con scadenza al 30 giugno 1985.

 

          Art. 25.

     Sulla base degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale e dei livelli assistenziali previsti dall'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, il finanziamento del Servizio sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato per il triennio 1984-86 è determinato:

     a) per la parte corrente, in lire 108.580 miliardi, così ripartite:

     esercizio 1984: lire 34.000 miliardi;

     esercizio 1985: lire 36.380 miliardi;

     esercizio 1986: lire 38.200 miliardi;

     per le attività a destinazione vincolata sono riservate, sugli importi sopra indicati, rispettivamente, le somme di lire 505 miliardi per il 1984 di lire 700 miliardi per il 1985 e di lire 750 miliardi per il 1986;

     b) per la parte in conto capitale, in lire 3.550 miliardi da ripartire dal CIPE nel triennio, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuti presenti i piani sanitari regionali e le esigenze di riequilibrio territoriale nella dotazione di servizi sanitari, nelle seguenti quote:

     - per investimenti di mantenimento, in ciascun anno del triennio, rispettivamente, miliardi 200, 350, 500, per un totale di miliardi 1.050;

     - per investimenti di innovazione, in ciascun anno del triennio, rispettivamente, miliardi 450, 650, 700, per un totale di miliardi 1.800;

     - per investimenti di trasformazione, in ciascun anno del triennio, rispettivamente, miliardi 100, 200, 400, per un totale di miliardi 700.

     A modifica di quanto previsto dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le somme dello stesso articolo sono trattenute dalle unità sanitarie locali, dalle regioni e province autonome e sono utilizzate per il 50 per cento ad integrazione del finanziamento di parte corrente e per il 50 per cento per l'acquisizione di attrezzature in conto capitale.

     Le regioni e le province autonome possono con propria legge assicurare prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive a quelle previste dal precedente primo comma, con prelievo dalla quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per le regioni a statuto ordinario, e dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti per le regioni a statuto speciale o province autonome, ovvero attingendo ad economie di gestione delle somme loro attribuite dal fondo sanitario nazionale. Le regioni e le province autonome sono tenute, nel caso, ad instaurare una contabilità separata.

 

          Art. 26.

     "Nei limiti dei disavanzi delle unità sanitarie locali accertati al 31 dicembre 1983, verificati dai revisori dei conti ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, i tesorieri delle unità sanitarie locali sono autorizzati - anche in deroga al disposto dell'art. 50, primo comma, punto 9), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed alle proprie norme statutarie - a provvedere al pagamento in anticipazione delle partite debitorie verso i fornitori, i medici, le farmacie, le strutture convenzionate, il personale in servizio e in quiescenza dalle unità sanitarie medesime, anche per quanto attiene all'attuazione dell'accordo unico nazionale di lavoro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, nonché verso gli assistiti per i rimborsi relativi a prestazioni erogate in forma indiretta. Le partite debitorie derivanti da determinazioni o da revisione di prezzi, tariffe o diarie per contratti o convenzioni ed afferenti agli anni 1983 e precedenti, si considerano giunte a scadenza entro il 31 dicembre 1983 purché le deliberazioni relative, di competenza delle unità sanitarie locali o delle regioni, siano state adottate entro lo stesso termine e sempre nei limiti del disavanzo accertato al 31 dicembre 1983 [6] .

     Il pagamento in anticipazione di cui al comma precedente può aver luogo solo a fronte di mandati di pagamento accompagnati da apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del comitato di gestione e certificata dal collegio dei revisori, da cui risulti che trattasi di pagamenti riferiti esclusivamente a debiti per i quali sia giunto a scadenza entro il 31 dicembre 1983 il termine ultimo di pagamento. I debiti che vengono a scadenza nell'esercizio 1984, ancorché sorti negli esercizi precedenti, fanno carico alle dotazioni di cassa dell'anno 1984 [7] .

     Nelle more della definizione dei rapporti tra lo Stato e i tesorieri conseguenti all'applicazione dei precedenti commi, sulle somme erogate dai tesorieri stessi viene riconosciuto, a carico del bilancio dello Stato, un tasso di interesse in misura pari a quella prevista dalla convenzione in atto con la unità sanitaria locale.

     La liquidazione degli interessi maturati al 31 dicembre 1984 ha luogo sulla base di apposita rendicontazione che i tesorieri devono presentare al Ministero del tesoro entro il 31 gennaio 1985, in conformità al modello approvato, entro il 31 ottobre 1984, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità.

     (Omissis) [8].

     Le somme riscosse in conto dei residui attivi accertati al 31 dicembre 1983 devono essere destinate secondo la seguente inderogabile scala di priorità:

     a) al pagamento delle partite debitorie verso i fornitori, i medici, le farmacie, le strutture convenzionate, il personale in servizio e in quiescenza dalle unità sanitarie locali, anche per quanto attiene all'attuazione dell'accordo unico nazionale di lavoro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, nonché verso gli assistiti per i rimborsi relativi a prestazioni erogate in forma indiretta, di cui al primo comma, non pagate dai tesorieri [9] .

     b) a riduzione delle esposizioni verso i tesorieri conseguenti alle liquidazioni disposte in attuazione del primo comma o precedentemente già esistenti;

     c) al pagamento di altre partite debitorie accertate al 31 dicembre 1983, ivi compresi gli eventuali interessi passivi maturati su tali partite successivamente a tale data.

     Con successivo provvedimento legislativo sono definiti i criteri e le modalità con i quali si provvede alla regolarizzazione del debito dello Stato verso i tesorieri in relazione alle liquidazioni da questi disposte ai sensi del primo comma, nonché i criteri e le modalità per il ripiano del residuo disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1983 e dei relativi interessi che giungeranno a maturazione successivamente a tale data. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 225 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, soltanto in termini di competenza.

     La determinazione del disavanzo di cui al primo comma deve tener conto anche delle quote di cui all'art. 69, primo comma, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A tal fine le regioni sono tenute ad assegnare alle unità sanitarie locali le quote non versate all'entrata dello Stato successivamente all'anno 1980.

     Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, aventi personalità giuridica di diritto pubblico.

 

          Art. 27.

     Il fondo sanitario nazionale di cui all'art. 51, L. 23 dicembre 1978, n. 833, ferme restando le procedure previste nel citato articolo, è ripartito per l'esercizio 1984 dal CIPE fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei seguenti criteri:

     a) assegnazione di una quota uniforme per le spese generali di gestione delle unità sanitarie locali;

     b) determinazione di un fondo di sviluppo per il finanziamento di attività e presidi a dislocazione disomogenea nel territorio nazionale da ripartire selettivamente per l'attivazione di servizi e presidi nelle località carenti e per finanziare in maniera differenziata e con vincolo di destinazione le attività di alta specializzazione a bacino di utenza interregionale;

     c) enucleazione di un fondo per attività di rilievo a destinazione vincolata;

     d) ripartizione della quota ulteriore del fondo secondo la popolazione presente desunta dai dati dell'Istituto centrale di statistica, con compensazione centrale della mobilità sanitaria.

     A tal fine le regioni sono tenute a far pervenire al Ministero della sanità ogni tre mesi i dati necessari a determinare la mobilità sanitaria registrata e la migrazione temporanea, sulla base di schede tipo di rilevazione predisposte dallo stesso Ministero, distinta per l'assistenza ospedaliera in generale, specialistica e di alta specializzazione.

     Le quote del fondo di sviluppo assegnate per l'attivazione di nuovi servizi sono erogate a dimostrazione della effettiva realizzazione dei servizi stessi e del conseguente potenziamento dei livelli di assistenza.

     Il fondo per attività a destinazione vincolata è ripartito per il finanziamento delle seguenti attività:

     a) formazione professionale di base delle figure infermieristiche tecniche e aggiornamento professionale del personale dipendente;

     b) progetti-obiettivo di rilevanza nazionale;

     c) progetti-obiettivo di rilevanza regionale;

     d) ricerca finalizzata;

     e) educazione sanitaria.

     In deroga a quanto previsto dall'art. 35, L. 30 marzo 1981, n. 119, è consentito alle regioni, sentite le unità sanitarie locali, di utilizzare parte del fondo sanitario regionale per attività svolte nell'interesse e per conto delle unità sanitarie locali, quando sia dimostrata la convenienza economica e lo consigli il rilievo regionale dell'attività da svolgere.

     Il Governo della Repubblica emana, ai sensi dell'art. 5, L. 23 dicembre 1978, n. 833, atto di indirizzo relativo ai flussi informativi sull'attività gestionale ed economica delle unità sanitarie locali sia nei confronti delle regioni che dello Stato.

     Il terzo periodo del primo comma dell'art. 80, L. 23 dicembre 1978, n. 833, è abrogato.

 

          Art. 28.

     A decorrere dal 1984, qualora il consuntivo dell'esercizio finanziario si chiuda con un disavanzo non ripianabile con risorse a disposizione dell'unità sanitaria locale e non siano previste misure adeguate per riassorbirlo entro il secondo anno successivo a quello cui si riferisce il consuntivo, la regione provvede ad esercitare, previa diffida, attraverso il comitato regionale di controllo, i poteri sostitutivi relativamente agli atti di competenza del comitato di gestione e dell'assemblea dell'unità sanitaria locale, ovvero richiede, con deliberazione motivata in riferimento a inadempienze del comitato di gestione, lo scioglimento di quest'ultimo al commissario del Governo.

     Il comitato deve essere ricostituito entro sei mesi.

 

          Art. 29.

     Nel rispetto delle previsioni finanziarie di cui all'articolo 25, a decorrere dall'esercizio 1984, il disavanzo di gestione risultante dal conto consuntivo dell'unità sanitaria locale, ferma restando l'applicazione dell'articolo precedente, è ripianato a cura della regione o provincia autonoma competente.

     Quando il disavanzo non può essere ripianato con le disponibilità complessive di parte corrente della quota del fondo sanitario nazionale assegnate alla regione o provincia autonoma, o con le disponibilità derivanti dalle entrate previste dal secondo comma dell'art. 25, la regione o provincia autonoma è tenuta a ripianare il disavanzo delle unità sanitarie locali mediante:

     1) prelievo dei fondi necessari dalla quota del fondo comune di cui all'art. 8, L. 16 maggio 1970, n. 281, e per le regioni a statuto speciale o province autonome dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti [10] ;

     2) quote di partecipazione al costo delle prestazioni, con esenzione dei soggetti esonerati dalla partecipazione alla spesa in base a leggi nazionali e garantendo la gratuità delle prestazioni ospedaliere e la somministrazione gratuita dei farmaci di cui al secondo comma del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638.

     Limitatamente all'esercizio 1984 la disposizione di cui al primo comma si applica esclusivamente al disavanzo della gestione di competenza.

 

          Art. 30.

     Per l'esercizio delle proprie competenze nelle attività di tipo socio-assistenziale, gli enti locali e le regioni possono avvalersi, in tutto o in parte, delle unità sanitarie locali, facendosi completamente carico del relativo finanziamento. Sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali. Le unità sanitarie locali tengono separata contabilità per le funzioni di tipo socio-assistenziale ad esse delegate.

 

          Art. 31.

     Il Ministro della sanità provvede, con proprio decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio sanitario nazionale, udito previamente il Consiglio di Stato, alla definizione di capitolati generali per forniture di beni e servizi alle unità sanitarie locali, nonché di capitolati speciali [11] .

     E' istituito presso le regioni l'albo regionale dei fornitori del Servizio sanitario nazionale. Il Ministro della sanità provvede, con propri decreti, all'individuazione delle tipologie e delle classi di appartenenza, dei requisiti per l'iscrizione nel rispetto della normativa vigente nazionale e comunitaria.

 

          Art. 32.

     Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, in attuazione dell'art. 30, L. 23 dicembre 1978, n. 833, e ferme restando le disposizioni del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, procede con proprio decreto, su conforme parere del Consiglio sanitario nazionale, alla revisione generale del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, avendo riguardo, per quanto concerne la fascia esente da ogni partecipazione, a farmaci ad azione specifica, prescrivibili unicamente per la terapia di forme morbose di grave pericolosità, con esclusione da tale fascia dei medicinali suscettibili di impiego in situazioni patologiche diverse, secondo criteri di rigorosa selezione per gli altri prodotti, prevedendo confezioni ridotte in funzione dei cicli di malattia e garantendo comunque il contenimento della spesa farmaceutica per il 1984 entro il limite di lire 4.000 miliardi.

     Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulla prevedibile evoluzione della spesa farmaceutica per l'anno 1984, che tenga conto della ristrutturazione del prontuario terapeutico, e sull'andamento della spesa sanitaria nel primo trimestre dell'anno in relazione alla complessiva manovra finanziaria delineata dalla presente legge.

     Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e il Ministro per il commercio con l'estero, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dell'industria, presenta al CIPE un piano di settore per la ristrutturazione della produzione dei farmaci. Il piano di settore deve avere particolare riguardo alle trasformazioni poliennali, allo sviluppo della ricerca finalizzata, alle produzioni innovative, all'esportazione e all'occupazione. Esso deve, altresì, essere in armonia con i criteri indicati per la ristrutturazione e la riqualificazione del prontuario terapeutico.

     Per l'esercizio 1984 le prestazioni di diagnostica specialistica ad alto costo ed in particolare le prestazioni di tomografia assiale computerizzata (TAC), di ecografia, di diagnostica radioimmunologica (RIA) di costo complessivo superiore a lire 150.000, e di ortopanoramica, debbono essere eseguite su prescrizioni dello specialista del Servizio sanitario nazionale presso le strutture pubbliche che erogano assistenza pubblica ai sensi degli artt. 39, 40, 41 e 42, L. 23 dicembre 1978, n. 833, o, in via eccezionale, in caso di impossibilità accertata, presso strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale [12].

     Le commissioni regionali di controllo di cui all'articolo 24 debbono valutare con particolare attenzione i dati relativi alle prestazioni in questione e alla spesa conseguente.

     Per gli esami ad alto costo si procede, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad una accurata revisione delle tariffe, delle voci prescrivibili e dei tempi di ripetizione degli accertamenti.

     Per l'esercizio 1984, non possono essere prescritti a carico del Servizio sanitario nazionale accertamenti specialistici di laboratorio e diagnostico-strumentali occorrenti al cittadino per sue esigenze non di tipo diagnostico curativo, legate al rilascio di documenti amministrativi - ad esclusione delle certificazioni obbligatorie per motivi di studio e di lavoro - e all'esercizio di attività volontarie sportive professionistiche.

 

          Art. 33.

     A decorrere dal 1° gennaio 1984, la misura dei contributi sociali di malattia di cui all'articolo 4, quarto comma, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983, n. 638, a carico dei liberi professionisti, degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti, è ulteriormente maggiorata, rispettivamente, del 20 per cento, del 15 per cento, del 10 per cento e del 5 per cento.

     A decorrere dal 1° gennaio 1984 la misura del contributo aggiuntivo aziendale di cui all'art. 12, comma sesto, del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26 settembre 1981, n. 537, già elevata dall'art. 14, terzo comma, L. 26 aprile 1982, n. 181, dovuto dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, è ulteriormente elevata dal tre al quattro per cento.

     A decorrere dal 1° gennaio 1984 la misura della maggiorazione del contributo dovuto dai liberi professionisti di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica, 8 luglio 1980, n. 538, già elevata dall'articolo 14, quarto comma, della L. 26 aprile 1982, n. 181, è ulteriormente elevata dal tre al quattro per cento.

 

Titolo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AZIENDE AUTONOME DELLO STATO E DI TARIFFE

 

          Art. 34.

     Per l'anno 1984 le anticipazioni dello Stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda delle ferrovie dello Stato per il pareggio dei relativi bilanci restano stabilite, rispettivamente, in lire 1.383.308.175.000 ed in lire 1.798.647.454.000.

     Al definitivo equilibrio delle rispettive gestioni le predette aziende sono tenute a provvedere mediante i necessari adeguamenti tariffari.

     Per il finanziamento di investimenti le aziende autonome possono contrarre mutui all'estero. All'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1981, n. 17.

     All'articolo 6 della legge 12 agosto 1982, n. 531, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

     "Alle operazioni finanziarie di cui sopra si applicano le norme di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843".

     Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, l'importo complessivo previsto dall'articolo 1 della predetta legge viene elevato da lire 2.750 miliardi a lire 3.531 miliardi.

     Gli importi stabiliti per i settori di intervento dall'articolo 2 della citata legge 10 febbraio 1982, n. 39, sono elevati rispettivamente:

     - da lire 250 miliardi a lire 280 miliardi per il completamento degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi;

     - da lire 100 miliardi a lire 113 miliardi per il completamento dell'automazione dei servizi amministrativo-contabili, nonché il potenziamento dei servizi di bancoposta;

     - da lire 260 miliardi a lire 290 miliardi per il completamento e l'integrazione della rete telex e trasmissione dati;

     - da lire 40 miliardi a lire 46 miliardi per il rinnovamento e potenziamento dei centri radio gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

     - da lire 350 miliardi a lire 477 miliardi per il completamento degli edifici destinati a sede degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi, nonché per la costruzione di edifici per i servizi operativi e del movimento postale;

     - da lire 350 miliardi a lire 356 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici destinati agli uffici di settore e di quartiere nelle grandi città, come previsto nei piani regolatori postali;

     - da lire 450 miliardi a lire 655 miliardi per la costruzione e l'acquisto di immobili da destinare ad alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

     - da lire 750 miliardi a lire 1.091 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire a sede di uffici locali non ubicati in capoluogo di provincia, sulla base delle proposte dei comitati tecnico-amministrativi, previsti dall'articolo 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325;

     - da lire 150 miliardi a lire 166 miliardi per l'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada in gestione diretta, nonché delle relative infrastrutture;

     - da lire 50 miliardi a lire 57 miliardi per il potenziamento e lo sviluppo dell'attività scientifica.

     Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 781 miliardi si provvede con operazioni di credito di cui si applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 39.

     L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad assumere anche in via immediata impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di lire 781 miliardi.

     I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel bilancio della predetta Amministrazione che, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, restano determinati come segue:

     - 593 miliardi di lire per l'anno 1984;

     - 887 miliardi di lire per l'anno 1985;

     - 745 miliardi di lire per l'anno 1986;

     - 257 miliardi di lire per l'anno 1987.

     All'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è aggiunto il seguente comma:

     "Il Ministro del tesoro può autorizzare l'ente mutuante - con il quale l'ANAS ha già stipulato convenzioni finanziarie a fronte delle quali non sia ancora intervenuta somministrazione - a contrarre prestiti anche in valuta per effettuare le somministrazioni stesse. In tal caso, l'ANAS è autorizzata ad assumere impegni per il controvalore in lire degli importi in valuta dovuti per il servizio di capitale ed interessi".

 

Titolo IX

DISPOSIZIONI DIVERSE

 

          Art. 35.

     Il contributo straordinario dello Stato all'Ente nazionale per la cellulosa e la carta di cui all'articolo 39 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è elevato, per l'anno 1984, di lire 120 miliardi verso contestuale riduzione di lire 55 miliardi dello stanziamento iscritto al capitolo 7545 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1984, intendendosi ridotte dello stesso importo le somme da iscrivere nello stato di previsione della spesa del predetto Ministero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. L'importo del contributo straordinario può essere utilizzato dall'ente anche per la corresponsione di contributi ed integrazioni relativi ad anni precedenti.

     Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'art. 1 della L. 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'art. 3 del D.L. 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella L. 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate da pubbliche calamità, già elevato a lire 54.500 milioni con l'art. 1 della L. 11 dicembre 1980, n. 826, è ulteriormente elevato a lire 104.500 milioni. La maggiore spesa di L. 50.000 milioni è ripartita nel quinquennio 1984-1988, in ragione di lire 10.000 milioni annui.

     A decorrere dall'anno finanziario 1984, per far fronte agli oneri derivanti dalla rivalutazione dei titoli di cui all'art. 38, lettera c), della L. 30 marzo 1981, n. 119, viene annualmente iscritto, a titolo provvisorio e salvo conguaglio, nel bilancio dell'anno successivo, un apposito stanziamento nello stato di previsione del Ministero del tesoro, commisurato all'onere che si presume deriverà, per l'anno cui si riferisce il bilancio, dalla rivalutazione nominale del capitale in base al tasso di inflazione risultante dall'indice prescelto.

     Il predetto stanziamento affluirà ad apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale denominato "Conto speciale per fronteggiare gli oneri di rivalutazione dei certificati di credito del tesoro reali", dal quale verranno prelevate le occorrenze necessarie in occasione del rimborso dei titoli di cui al terzo comma.

     A decorrere dalla data di inquadramento nei ruoli organici dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale del personale di cui all'art. 36 del D.P.R. 24 marzo 1981, n. 145, le quote di stanziamenti per stipendi ed oneri riflessi relativi al predetto personale, iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni da cui dipende il personale stesso, saranno trasferite all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri della difesa e dei trasporti.

     Ferma restando la dimensione finanziaria dei vari programmi di edilizia sovvenzionata e convenzionata-agevolata, ivi compresi quelli straordinari di cui al D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella L. 15 febbraio 1980, n. 25, ed al D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella L. 25 marzo 1982, n. 94, i cui fondi sono depositati nei conti correnti di tesoreria intestati alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti, il Ministro del tesoro può autorizzare, con propri decreti, la medesima sezione autonoma ad effettuare giro-fondi tra gli stessi conti correnti, salvo successivo reintegro, al fine di fronteggiare eventuali insufficienze di cassa dei predetti programmi.

     La lettera b) dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è così modificata:

     "b) certificati di credito del tesoro, di durata fino a dieci anni, con cedola di interesse anche variabile. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati la durata, i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito del tesoro, i piani di rimborso dei medesimi, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento - anche tramite consorzi, pure di garanzia - all'emissione ed all'ammortamento, anche anticipato, dei titoli stessi. I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, e possono essere sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, anche dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti. Ove le eventuali estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, da un rappresentante della direzione generale del tesoro".

     La lettera c) dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, già modificata dall'articolo 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è così modificata:

     "c) titoli denominati in ECU (European currency unit), oppure in lire italiane riferite all'ECU, ovvero prestiti internazionali in qualsiasi valuta, di durata fino a dieci anni, nonché titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi impliciti del prodotto interno lordo al costo dei fattori. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinati la durata, le caratteristiche, i prezzi, i tassi di interesse ed ogni altra condizione e modalità relative all'emissione ed al collocamento di tali titoli ed all'accensione dei predetti prestiti".

     Gli istituti regionali di mediocredito, costituiti ai sensi delle leggi 22 giugno 1950, n. 445, 11 aprile 1953, n. 298, 13 marzo 1953, n. 208 e 31 luglio 1957, n. 742, e successive integrazioni, nonché la sezione speciale per il credito industriale presso la Banca nazionale del lavoro, sono autorizzati, in deroga alle norme di legge e di statuto, ad esercitare il credito a medio e lungo termine a favore delle medie e piccole imprese, anche artigiane, appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e la distribuzione di energia, del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi, al fine di favorire lo sviluppo delle attività produttive nei territori di rispettiva competenza.

     I predetti istituti sono altresì autorizzati a compiere operazioni con la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni.

     Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sono indicati, ai fini dell'utilizzo dei prestiti della Banca europea per gli investimenti (BEI) della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e del Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, i parametri dimensionali della piccola e media impresa.

     Il finanziamento previsto per il triennio 1981-1983 dall'art. 13, primo comma, L. 17 febbraio 1982, n. 46, per i programmi di cui agli artt. 8, 9, 10, 11 e 12 della legge stessa, è esteso, con le modalità e per le finalità ivi previste all'anno 1984 a valere sullo stanziamento di lire 500 miliardi indicato nella tabella A allegata alla presente legge.

     Le opere riguardanti l'area territoriale di Gioia Tauro, di cui al terzo comma dell'art. 10, L. 30 marzo 1981, n. 119, possono essere eseguite in gestione diretta dalla Cassa per il Mezzogiorno.

     Nell'art. 21, quarto comma, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983, n. 638, le parole "per un importo superiore al 12 per cento dell'ammontare" sono sostituite dalle altre "per un importo superiore al 6 per cento dell'ammontare", e le parole "che costituisce il limite del 12 per cento" sono sostituite dalle altre "che costituisce il limite del 6 per cento".

     Le agevolazioni ai turisti stranieri previste dalla legge 22 febbraio 1982, n. 44, sono prorogate fino al 31 dicembre 1984.

     All'onere derivante dalla suddetta proroga si provvede a carico della disponibilità esistente sulla contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata alla direzione generale affari generali del turismo e dello sport, Ministero del turismo e dello spettacolo.

     Il contributo ordinario annuo concesso al comune di Roma ai sensi dell'art. 1, L. 25 novembre 1964, n. 1280, a titolo di concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, è elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1984, a lire venticinque miliardi.

     A valere sull'assegnazione di lire 1.660 miliardi disposta per l'anno 1984 ai sensi dell'art. 4, L. 1° dicembre 1983, n. 651, è autorizzata la concessione di un contributo speciale di lire 40 miliardi in favore della regione Calabria, quale finanziamento integrativo degli interventi di cui all'art. 22, L. 26 aprile 1983, n. 130.

 

          Art. 36.

     E' autorizzata per l'anno 1984 la spesa di lire 200 miliardi ad incremento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane. Per gli anni 1985 e 1986 è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 350 miliardi e 400 miliardi da ripartirsi con legge finanziaria tra il fondo contributi in conto interessi e il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane in base al fabbisogno accertato dalla Cassa medesima.

 

          Art. 37.

     Per gli interventi di cui all'art. 21, L. 26 aprile 1983, n. 130, è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 1.800 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

     Almeno 300 miliardi, dei 1.800 di cui all'autorizzazione del precedente comma, sono riservati per iniziative di sviluppo ed ammortamento dell'agricoltura.

     Si applicano le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto, ottavo e nono dell'art. 21, L. 26 aprile 1983, n. 130.

     In aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, è autorizzato il ricorso alla BEI, fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.200 miliardi, per la contrazione di appositi mutui per le finalità del presente articolo.

     Con delibera e approvazione dei progetti, il CIPE stabilisce, in relazione ai progetti per i quali sia possibile il ricorso ai mutui di cui al comma precedente e per ciascun progetto, la quota per la quale l'amministrazione interessata è autorizzata, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1984, a contrarre i mutui stessi.

     L'onere dei suddetti mutui, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. La direzione generale del tesoro provvede al rimborso sulla base di un elenco riepilogativo che, alla scadenza delle rate, la BEI comunica con l'indicazione dell'importo complessivo e dei mutui cui si riferisce.

     Le autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 6 marzo 1976, n. 52, e 18 agosto 1978, n. 497, sono aumentate, rispettivamente, di lire 30 miliardi e di lire 20 miliardi nell'anno 1984, di lire 60 miliardi e 40 miliardi nell'anno 1985, di lire 80 miliardi e lire 70 miliardi nell'anno 1986.

     Per provvedere al completamento di opere in corso, di competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, l'indennità di espropriazione, perizie di varianti o suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto, è autorizzata la spesa di lire 105 miliardi, di cui lire 18 miliardi per la realizzazione delle opere paravalanghe a difesa del valico del Brennero previste dalla L. 7 febbraio 1979, n. 43, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 30 miliardi nell'anno finanziario 1984, di lire 55 miliardi nell'anno finanziario 1985 e di lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1986.

 

          Art. 38.

     Gli enti di gestione delle partecipazioni statali, in aggiunta ai conferimenti assegnati ai loro fondi di dotazione a valere sul Fondo investimenti ed occupazione di cui alla tabella C allegata alla presente legge, sono autorizzati, fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.000 miliardi, a far ricorso alla BEI per la contrazione di appositi mutui da destinare al finanziamento di nuove iniziative, i cui progetti devono essere approvati dal CIPE con apposita delibera.

     L'onere dei suddetti mutui per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

 

          Art. 39.

     Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

 

          Art. 40.

     La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Tabelle A, B, C

     (Omissis).

 

     Tabella D

     Tabella indicante il numero degli assegni familiari, quote di aggiunta di famiglia o trattamenti di famiglia comunque denominati non spettanti in rapporto al reddito familiare annuale

 

Numero delle persone a carico

Reddito familiare annuale

1

2

3

4 ed oltre

assoggettabile all'IRPEF

Numero dei trattamenti di famiglia di cui cessa la corresponsione

Da

28.001.000

a

30.000.000

1

1

0

0

Da

30.001.000

a

32.000.000

1

2

1

0

Da

32.001.000

a

34.000.000

1

2

2

1

Da

34.001.000

in poi..............

1

2

3

4

 


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 6 giugno 1986, n. 257.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 5 novembre 1984, n. 245 ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui prevede che, per la copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale, non ripianabili con i contributi regionali di esercizio di cui all'art. 5, L. n. 151/1981, le regioni sono tenute - anziché facoltizzate - a prelevare i fondi necessari dalla quota del fondo comune di cui all'art. 8, L. n. 281/1970, quanto alle regioni a statuto ordinario, e dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti, quanto alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.

[3] Comma aggiunto dall'art. 15, L. 11 marzo 1988, n. 67.

[4] Comma abrogato dall'art. 7 della L. 22 dicembre 1984, n. 887.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 5 novembre 1984, n. 245 ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui non prevede che siano le regioni - anziché il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, sentito il Ministro del tesoro - a determinare, valutate le eventuali necessità, i singoli casi in cui sia indispensabile procedere ad assunzione di personale presso gli enti amministrativi dipendenti dalle regioni medesime, ferme restando le funzioni di indirizzo e coordinamento previste per le amministrazioni regionali dall'art. 9, quinto comma, L. n. 130/1983.

[6] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.L. 25 gennaio 1985, n. 8.

[7] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.L. 25 gennaio 1985, n. 8.

[8] Comma abrogato dall'art. 1 del D.L. 25 gennaio 1985, n. 8.

[9] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.L. 25 gennaio 1985, n. 8.

[10] La Corte costituzionale, con sentenza 5 novembre 1984, n. 245 ha dichiarato l'illegittimità del presente numero, nella parte in cui prevede che per ripianare il disavanzo delle unità sanitarie locali, le regioni sono tenute - anziché facoltizzate - a prelevare i fondi necessari dalle quote del fondo comune di cui all'art. 8, L. n. 281/1970, quanto alle regioni a statuto ordinario, e dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti, quanto alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.

[11] La Corte costituzionale, con sentenza 5 novembre 1984, n. 245 ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[12] La Corte costituzionale, con sentenza 27 ottobre 1988, n. 992, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non consentiva - con le stesse modalità ivi contemplate ai fini dell'assunzione - la eseguibilità delle prestazioni di diagnostica specialistica ad alto costo anche presso strutture private non convenzionate, allorché queste ultime fossero le uniche detentrici delle relative apparecchiature e gli inerenti accertamenti risultassero indispensabili.