§ 75.1.a - Legge 14 febbraio 1951, n. 73.
Modificazioni al testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure del 23 agosto 1890, n. 7088, e all'art. 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796.


Settore:Normativa nazionale
Materia:75. Pesi e misure
Capitolo:75.1 pesi e misure
Data:14/02/1951
Numero:73


Sommario
Art. 1.      L'art. 31 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, già modificato dall'art. 1 del decreto legislativo [...]
Art. 2.      L'art. 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796, è sostituito dal seguente


§ 75.1.a - Legge 14 febbraio 1951, n. 73.

Modificazioni al testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure del 23 agosto 1890, n. 7088, e all'art. 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796.

(G.U. 28 febbraio 1951, n. 49).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 31 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, già modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 463, è sostituito dal seguente:

     "E' punito:

     1) con l'ammenda da lire 5000 a lire 20.000, chiunque ponga in vendita o introduca in commercio pesi, misure e strumenti per pesare e misurare mancanti di bollo di prima verificazione;

     2) con l'ammenda da lire 1000 a lire 10.000:

     a) chiunque non adempia all'obbligo della verificazione periodica prescritto dall'art. 16;

     b) chiunque non sottoponga alla rilegalizzazione gli strumenti per pesare e misurare rimessi a nuovo, sia ordinari che automatici;

     c) chiunque ometta di domandare l'iscrizione sullo stato degli utenti ai termini dell'art. 19, comma terzo;

     3) con l'ammenda da lire 1000 a lire 10.000 chiunque contravvenga alle disposizioni delle leggi sui pesi e sulle misure e dei relativi regolamenti nelle quali non sia prevista una pena speciale;

     4) con l'ammenda da lire 4000 il notaio od altro pubblico ufficiale che contravvenga alle disposizioni degli articoli 9, 10 e 11, e con l'ammenda di lire 2000 ogni privato che incorra nella stessa contravvenzione.

     "L'ammenda è dovuta per ogni atto pubblico o privata scrittura formati in contravvenzione alle disposizioni anzidette. Per i libri di commercio è inflitta una sola ammenda per le violazioni accertate in occasione della presentazione di giudizio. Le ammende cui fossero condannate le amministrazioni saranno dovute ad esse il rimborso dall'ufficiale a cui la contravvenzione è imputabile".

 

          Art. 2.

     L'art. 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796, è sostituito dal seguente:

     "Le domande di ammissione alla prima verificazione degli strumenti metrici che ai termini degli articoli 6 e 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, possono essere accolte soltanto a mezzo di decreto del Presidente della Repubblica o del Ministro, debbono essere corredate dalla quietanza rilasciata da un ufficio metrico, comprovante il pagamento del diritto fisso di lire 5000.

     Ove lo strumento risulti ammesso alla prima verificazione, il relativo decreto sarà emesso solo dopo il pagamento di un nuovo diritto pari a quello indicato nel comma precedente".