§ 75.1.1 – R.D. 23 agosto 1890, n. 7088.
che approva il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890 n. 6991(serie 3°).


Settore:Normativa nazionale
Materia:75. Pesi e misure
Capitolo:75.1 pesi e misure
Data:23/08/1890
Numero:7088


Sommario
Art. 1.      I pesi e le misure legali nel Regno d'Italia sono unicamente quelli del sistema metrico decimale, le cui unità sono le seguenti
Art. 2.      Sono anche ammesse le seguenti unità e denominazioni
Art. 3.      I multipli e summultipli di detti pesi e misure, seguono la progressione decimale con le denominazioni dalla tabella A unita alla presente legge
Art. 4.      I pesi e le misure materiali debbono essere identici a quelli indicati nella tabella A annessa alla presente legge. Possono anche rappresentare il doppio e la metà di essi
Art. 5.      Il campione prototipo nazionale per le misure lineari è il metro di platino e di iridio, assegnato al Regno d'Italia il 26 settembre 1889 dalla conferenza internazionale dei pesi e delle misure, [...]
Art. 6.      Vi saranno uffici di verificazione da ordinarsi con decreto reale, incaricati di mantenere la costante uniformità dei pesi e delle misure in uso ed in commercio coi campioni prototipi
Art. 7. 
Art. 8.      Un campione conforme ai prototipi sarà tenuto in ogni ufficio di verificazione e presso quei municipi i quali ne facciano richiesta e ne corrispondano il prezzo
Art. 9.      Negli atti pubblici, nei libri e registri di commercio, negli annunzi ed affissi, ogni peso o misura dovrà essere espresso con la sua denominazione, secondo la tabella A unita alla presente legge
Art. 10.      Nelle menzioni ed estratti di titoli, e nei certificati, trasporti e volture di catasti o che siano compilati in pesi o misure antichi o diversi, si dovrà aggiungere il ragguaglio di detti pesi [...]
Art. 11.      Ogni convenzione di quantità che non sai di solo danaro, anche per privata scrittura, dovrà farsi in pesi o misure legali
Art. 12.      I pesi e le misure e gli strumenti, usati in commercio per pesare e per misurare, sono sottoposti a due verificazioni, la prima e la periodica; nell'una e nell'altra il verificatore pone un [...]
Art. 13.      Ogni peso o misura nuovo, o ridotto a nuovo, è sottoposto alla prima verificazione innanzi che sia posto in vendita o in uso di commercio
Art. 14.      I pesi e le misure e gli strumenti per pesare e per misurare, di provenienza estera, destinati ad essere posti in uso di commercio, non potranno essere introdotti nel Regno altri che completi, e [...]
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23.      La verificazione dei misuratori dei gas sarà effettuata nel luogo indicato da colui che fabbrica, aggiusta o fornisce tali apparecchi
Art. 24.      I manometri campioni di cui si servono i periti per provare le caldaie a vapore, in esecuzione delle disposizioni dell'art. 27 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato [...]
Art. 25.      Per l'accertamento delle contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti in materia di pesi e misure, i verificatori sono pareggiati agli ufficiali di polizia giudiziaria
Art. 26.      In tutto il tempo che stanno aperti al pubblico i negozi, magazzini, officine ed altri luoghi di vendita, i verificatori avranno libero accesso in esso, sia per procedere alla formazione dei [...]
Art. 27.      I pesi, le misure e gli strumenti per pesare e per misurare, e i misuratori del gas, e i manometri campioni non sottoposti alla verificazione nei termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti, [...]
Art. 28.      I pesi e le misure e gli strumenti per pesare e misurare e i misuratori del gas e i manometri campioni sequestrati dovranno dopo la sentenza essere restituiti ai contravventori soltanto nel caso [...]
Art. 29.      Le contravvenzioni agli articoli 9, 10 e 11 della presente legge saranno verificate negli atti dei notai e degli altri ufficiali pubblici, dagli ispettori ed agenti verificatori delle [...]
Art. 30.      La prescrizione dell'azione penale per le contravvenzioni di cui all'articolo precedente, non comincierà a decorrere che dal giorno in cui saranno state verificate o denunziate
Art. 31. 
Art. 32.      Se i pesi e le misure saranno riconosciuti difettosi per lungo uso o per altra causa non avvertibile dagli utenti non sarà inflitta pena alcuna, ma sarà ordinato che siano aggiustati a spese [...]
Art. 33.      Prima che il giudice competente pronunci definitivamente intorno ad una contravvenzione alle disposizioni sui pesi e sulle misure che sono soggetti soltanto a pena pecuniaria, il contravventore, [...]
Art. 34.      La presente legge andrà in vigore il 1° gennaio 1891
Art. 35.      Saranno stabilite con regolamento da approvarsi con decreto reale, udito il parere del consiglio di Stato, le norme ed i modi con cui potranno, a richiesta, essere verificati, nel laboratorio [...]
Art. 36.  Disposizioni transitorie.
Art. 37.  Disposizioni transitorie.


§ 75.1.1 – R.D. 23 agosto 1890, n. 7088. [1]

che approva il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890 n. 6991(serie 3°).

(G.U. 15 settembre 1890, n. 216).

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1.

     I pesi e le misure legali nel Regno d'Italia sono unicamente quelli del sistema metrico decimale, le cui unità sono le seguenti:

     Per le misure lineari:

     Il metro internazionale.

     Per le misure di superficie:

     Il metro quadrato.

     Per le misure di solidità:

     Il metro cubo.

     Per i pesi:

     Il gramma, millesima parte del chilogrammo internazionale.

     Per le misure di capacità:

     Il litro, volume di mille grammi d'acqua pura a quattro gradi del termometro centesimale.

 

          Art. 2.

     Sono anche ammesse le seguenti unità e denominazioni:

     Per le misure agrarie:

     L'ara, eguale ad un quadrato di dieci metri di lato.

     Per la misura del legno:

     Lo stero, equivalente al metro cubo.

 

          Art. 3.

     I multipli e summultipli di detti pesi e misure, seguono la progressione decimale con le denominazioni dalla tabella A unita alla presente legge.

 

          Art. 4.

     I pesi e le misure materiali debbono essere identici a quelli indicati nella tabella A annessa alla presente legge. Possono anche rappresentare il doppio e la metà di essi.

     E' pure permesso l'uso delle seguenti misure: il triplometro, il quarto d'ettolitro ed il quarto di litro.

 

          Art. 5.

     Il campione prototipo nazionale per le misure lineari è il metro di platino e di iridio, assegnato al Regno d'Italia il 26 settembre 1889 dalla conferenza internazionale dei pesi e delle misure, con la dichiarazione che esso porta il n. 1 e che è minore del metro internazionale di undici diecimilionesimi, a zero gradi centigradi di temperatura.

     Il campione prototipo nazionale per i pesi è il chilogramma di platino e di iridio, assegnato al Regno d'Italia il 26 settembre 1889 dalla conferenza internazionale dei pesi e delle misure, con la dichiarazione che porta il n. 5 e che è maggiore del chilogramma internazionale di due centimilionesimi.

     I due prototipi nazionali saranno conservati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, in apposito locale e con le norme e cautele da stabilirsi per decreto reale.

 

          Art. 6.

     Vi saranno uffici di verificazione da ordinarsi con decreto reale, incaricati di mantenere la costante uniformità dei pesi e delle misure in uso ed in commercio coi campioni prototipi.

 

          Art. 7. [2]

     Gli uffici metrici hanno sede o circoscrizione corrispondente a quelle provinciali.

     Su parere motivato dei consigli provinciali dell'economia, possono istituirsi, nei comuni con ragguardevole fabbricazione metrica, uffici metrici succursali permanenti con funzionamento periodico o saltuario limitato normalmente alla verificazione prima.

     I comuni richiedenti debbono porre ad esclusiva e completa disposizione dell'amministrazione metrica i locali cogli impianti occorrenti, il mobilio ed il personale subalterno dalla stessa riconosciuti necessari.

 

          Art. 8.

     Un campione conforme ai prototipi sarà tenuto in ogni ufficio di verificazione e presso quei municipi i quali ne facciano richiesta e ne corrispondano il prezzo.

 

          Art. 9.

     Negli atti pubblici, nei libri e registri di commercio, negli annunzi ed affissi, ogni peso o misura dovrà essere espresso con la sua denominazione, secondo la tabella A unita alla presente legge.

 

          Art. 10.

     Nelle menzioni ed estratti di titoli, e nei certificati, trasporti e volture di catasti o che siano compilati in pesi o misure antichi o diversi, si dovrà aggiungere il ragguaglio di detti pesi e misure con quelli del sistema legale.

 

          Art. 11.

     Ogni convenzione di quantità che non sai di solo danaro, anche per privata scrittura, dovrà farsi in pesi o misure legali.

 

Capo II

 

DELLA VERIFICAZIONE DEI PESI E DELLE MISURE

 

          Art. 12.

     I pesi e le misure e gli strumenti, usati in commercio per pesare e per misurare, sono sottoposti a due verificazioni, la prima e la periodica; nell'una e nell'altra il verificatore pone un bollo sopra ogni oggetto da lui verificato.

 

          Art. 13.

     Ogni peso o misura nuovo, o ridotto a nuovo, è sottoposto alla prima verificazione innanzi che sia posto in vendita o in uso di commercio.

     Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico, saranno stabiliti i criteri e le modalità per la effettuazione delle operazioni di verificazione e di legalizzazione degli strumenti metrici mediante idonee metodologie avvalentisi, nel caso della verificazione, dei princìpi statistici oppure, secondo i tipi di strumenti e la valenza tecnica ed organizzativa del produttore, dei princìpi della garanzia della qualità, analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo metrologico CEE [3].

 

          Art. 14.

     I pesi e le misure e gli strumenti per pesare e per misurare, di provenienza estera, destinati ad essere posti in uso di commercio, non potranno essere introdotti nel Regno altri che completi, e saranno spediti dagli uffici doganali, a spese del committente, a quell'ufficio di verificazione metrica che sarà indicato dal committente medesimo o da chi per esso, per esservi sottoposto alla verificazione prima. Saranno poi consegnati al committente o suo incaricato, dietro pagamento dei diritti di verificazione prima, stabiliti dalla tabella B annessa alla presente legge.

 

          Art. 15. [4]

 

          Art. 16. [5]

 

          Art. 17. [6]

 

          Art. 18. [7]

 

          Art. 19. [8]

 

          Art. 20. [9]

 

          Art. 21. [10]

 

          Art. 22. [11]

     1. I misuratori di gas -- fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798 e successive modificazioni, concernente l'attuazione della direttiva n. 71/316/CEE -- sono soggetti alla verificazione ogni qualvolta siano posti in commercio o riparati o rimossi dal luogo ove agiscono.

     2. I fabbricanti, gli aggiustatori e i fornitori dei misuratori di gas, che non ottemperano alle prescrizioni di cui al comma 1, sono puniti con le sanzioni di cui all'art. 31.

     3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico, sono stabiliti:

     a) la validità temporale dei bolli applicati, a seguito di esito positivo della verificazione di cui al comma 1 o di altra equipollente procedura metrologica CEE;

     b) le modalità per l'identificazione dell'anno a partire dal quale deve essere calcolato il periodo di validità dei bolli di verificazione, per i misuratori installati dopo la data fissata contestualmente con tali modalità;

     c) i criteri e le modalità per l'applicazione graduale della prescrizione sul limite temporale di validità dei bolli apposti sui misuratori già installati alla data di cui alla lettera b), disponendo uno scaglionamento da effettuare in funzione della data di installazione;

     d) i criteri e le modalità per la effettuazione delle operazioni di verificazione e di legalizzazione dei misuratori di gas, mediante idonee metodologie avvalentisi, nel caso della verificazione, dei princìpi della garanzia della qualità, analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo metrologico CEE;

     e) ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi compresa la determinazione dei controlli sugli strumenti prodotti nei paesi appartenenti all'Unione europea e allo Spazio economico europeo e non armonizzati dalla normativa comunitaria, che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche adottate in ciascuno dei paesi di provenienza. Nel caso di prodotti importati da un paese membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la verificazione al momento dell'immissione in commercio prevista dal comma 1 non viene effettuata se i risultati delle prove effettuate nel paese membro dell'Unione o dello Spazio economico europeo siano a disposizione delle autorità italiane competenti [12].

 

          Art. 23.

     La verificazione dei misuratori dei gas sarà effettuata nel luogo indicato da colui che fabbrica, aggiusta o fornisce tali apparecchi.

     I fabbricanti, aggiustatori o fornitori dovranno mettere a disposizione del verificatore un laboratorio provveduto del materiale necessario, da determinarsi con apposito regolamento.

 

          Art. 24.

     I manometri campioni di cui si servono i periti per provare le caldaie a vapore, in esecuzione delle disposizioni dell'art. 27 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato colregio decreto 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3ª), saranno soggetti alla verificazione periodica, la quale sarà effettuata nel laboratorio centrale e negli uffici metrici.

 

Capo III

 

DELLE CONTRAVVENZIONI E DELLE PENE

 

          Art. 25.

     Per l'accertamento delle contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti in materia di pesi e misure, i verificatori sono pareggiati agli ufficiali di polizia giudiziaria.

 

          Art. 26.

     In tutto il tempo che stanno aperti al pubblico i negozi, magazzini, officine ed altri luoghi di vendita, i verificatori avranno libero accesso in esso, sia per procedere alla formazione dei ruoli, sia per verificare se gli utenti abbiano adempito agli obblighi imposti loro da questa legge e dai relativi regolamenti.

     Quando i luoghi siano chiusi, si procederà per accertare le contravvenzioni, con le forme indicate dalla legge per le visite domiciliari.

 

          Art. 27.

     I pesi, le misure e gli strumenti per pesare e per misurare, e i misuratori del gas, e i manometri campioni non sottoposti alla verificazione nei termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti, o messi in uso quantunque siano difettosi in modo da non poter essere aggiustati, o falsi, o dei quali l'uso sia vietato, saranno sequestrati.

 

          Art. 28.

     I pesi e le misure e gli strumenti per pesare e misurare e i misuratori del gas e i manometri campioni sequestrati dovranno dopo la sentenza essere restituiti ai contravventori soltanto nel caso che il sequestro abbia avuto luogo pel solo difetto dei bolli di verificazione. Però il contravventore per ottenere la restituzione dovrà farlo bollare, e pagare le ammende e le spese, oltre ai diritti di verificazione, entro due mesi dal giorno della condanna; spirato il quale termine i detti strumenti si intenderanno confiscati a vantaggio dell'erario dello Stato.

 

          Art. 29.

     Le contravvenzioni agli articoli 9, 10 e 11 della presente legge saranno verificate negli atti dei notai e degli altri ufficiali pubblici, dagli ispettori ed agenti verificatori delle contravvenzioni nelle materie del notariato, di registro, bollo, ipoteche e simili, e daranno luogo agli stessi procedimenti.

 

          Art. 30.

     La prescrizione dell'azione penale per le contravvenzioni di cui all'articolo precedente, non comincierà a decorrere che dal giorno in cui saranno state verificate o denunziate.

 

          Art. 31. [13]

     E' punito:

     1) con la sanzione amministrativa  da lire 25.000 a lire 100.000, chiunque ponga in vendita o introduca in commercio pesi, misure e strumenti per pesare e misurare mancanti di bollo di prima verificazione [14];

     2) con la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000 [15] :

     a) chiunque non adempia all'obbligo della verificazione periodica prescritto dall'art. 16;

     b) chiunque non sottoponga alla rilegalizzazione gli strumenti per pesare e misurare rimessi a nuovo, sia ordinari che automatici;

     c) chiunque ometta di domandare l'iscrizione sullo stato degli utenti ai termini dell'art. 19, comma terzo;

     3) con la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000 chiunque contravvenga alle disposizioni delle leggi sui pesi e sulle misure e dei relativi regolamenti nelle quali non sia prevista una pena speciale [16];

     4) con la sanzione amministrativa da lire 20.000 il notaio od altro pubblico ufficiale che contravvenga alle disposizioni degli articoli 9, 10 e 11, e con la sanzione amministrativa di lire 10.000 ogni privato che incorra nella stessa contravvenzione [17].

     La sanzione amministrativa è dovuta per ogni atto pubblico o privata scrittura formati in contravvenzione alle disposizioni anzidette. Per i libri di commercio è inflitta una sola sanzione amministrativa per le violazioni accertate in occasione della presentazione di giudizio. Le sanzioni amministrative cui fossero condannate le amministrazioni saranno dovute ad esse il rimborso dall'ufficiale a cui la contravvenzione è imputabile [18].

 

          Art. 32.

     Se i pesi e le misure saranno riconosciuti difettosi per lungo uso o per altra causa non avvertibile dagli utenti non sarà inflitta pena alcuna, ma sarà ordinato che siano aggiustati a spese dell'utente prima di ricevere il bollo di verificazione.

     Sono considerati come semplicemente difettosi i pesi e le misure la cui differenza non giunge al doppio delle tolleranze prescritte dai regolamenti per la fabbricazione.

     Sono considerati come falsi i pesi e le misure le cui differenze furono dall'utente conosciute e non riparate, o volontariamente procurate per causa di lucro.

 

          Art. 33.

     Prima che il giudice competente pronunci definitivamente intorno ad una contravvenzione alle disposizioni sui pesi e sulle misure che sono soggetti soltanto a pena pecuniaria, il contravventore, con dimanda da lui sottoscritta e che sarà riguardata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della pena pecuniaria, nei limiti del massimo o del minimo prescritti dalla presente legge sia fatto dal prefetto o dal sottoprefetto, i quali decideranno la somma che dovrà essere pagata. Il pagamento di questa somma e delle spese giudiziali, che fossero già occorse farà cessare gli effetti dell'ordine penale.

 

          Art. 34.

     La presente legge andrà in vigore il 1° gennaio 1891.

     Resteranno allora abrogate tutte le disposizioni contrarie alla medesima.

 

          Art. 35.

     Saranno stabilite con regolamento da approvarsi con decreto reale, udito il parere del consiglio di Stato, le norme ed i modi con cui potranno, a richiesta, essere verificati, nel laboratorio centrale metrico, i densimetri, i termometri ed altri strumenti di misura, ed i diritti da pagarsi per simili verificazioni.

 

          Art. 36. Disposizioni transitorie.

     A decorrere dal 1° gennaio 1891, e per un biennio, andranno ammessi alla verificazione prima facoltativa, i barili, le botti e gli altri vasi chiusi di legno, aventi capacità diverse che quelle contemplate nella tabella annessa alla presente legge, purchè tale capacità sia impressa esternamente su uno dei fondi in litri e frazioni decimali di litro.

     I detti recipienti già muniti del bollo di prima verificazione potranno, a richiesta, essere verificati per un periodo di tempo non maggiore di dieci anni, a decorrere dal 1° gennaio 1891; dopo la quale epoca, questi come gli altri non presentati alla verificazione e i nuovi potranno essere usati come recipienti, ma non come misure.

     Tanto per la verificazione prima, quanto per quella periodica, sarà pagato un diritto in conformità della presente tabella:

 

Capacità sino a 50 litri

L.

1,00

Capacità maggiore di 50 litri sino a 100

"

1,50

Per ogni ettolitro in più di 100 litri

"

0,25

 

          Art. 37. Disposizioni transitorie.

     Con regolamento da approvarsi per decreto reale, udito il parere del consiglio di Stato, sarà provveduto all'esecuzione della presente legge.

 

 

Allegato A

Dei pesi e delle misure metrico-decimali e dei loro multipli e summultipli

 

     MISURE — Misura lineare

 

Unità:

Metro

Multipli:

Decametro, uguale a dieci metri.

"

Ettometro, uguale a cento metri.

"

Chilometro, uguale a mille metri.

"

Miriametro, uguale a diecimila metri.

Summultipli:

Decimetro, uguale alla decima parte del metro:

"

Centimetro, uguale alla centesima parte del metro.

"

Millimetro, uguale alla millesima parte del metro.

 

 

 

Misura superficiale

Unità:

Metro quadrato.

Multipli:

Decametro quadrato, uguale a cento metri quadrati.

"

Ettometro quadrato, uguale a diecimila metri quadrati.

"

Chilometro quadrato, uguale a un milione di metri quadrati.

"

Miriametro quadrato, uguale a cento milioni di metri quadrati.

Summultipli:

Decimetro quadrato, uguale alla centesima parte di un metro quadrato.

"

Centimetro quadrato, uguale alla diecimillesima parte di un metro quadrato.

"

Millimetro quadrato, uguale alla milionesima parte di un metro quadrato.

 

 

 

Misura speciale agraria

Unità:

Ara, uguale a un decametro quadrato, o cento metri quadrati.

Multipli:

Ettara, uguale ad un ettometro quadrato, o dieci mila metri quadrati.

Summultipli:

Centiara, uguale a un metro quadrato.

 

 

Misura di solidità o volume

Unità: Metro cubo; (i multipli e summultipli non si usano con denominazioni speciali.)

Misura speciale di solidità per il legno

Unità: Stero, uguale ad un metro cubo.

Multipli: Decastero, uguale a dieci metri cubi.

Summultipli: Decistero, uguale alla decima parte di un metro cubo.

 

 

 

Misure di capacità

Unità:

Litro.

Multipli:

Decalitro, uguale a dieci litri.

"

Ettolitro, uguale a cento litri.

"

Chilolitro, uguale a mille litri.

Summultipli:

Decilitro, uguale alla decima parte di un litro.

"

Centilitro, uguale alla centesima parte di un litro.

"

Millilitro, uguale alla millesima parte di un litro.

 

 

 

Pesi

Unità:

Gramma.

Multipli:

Decagramma, uguale a dieci grammi.

"

Ettogramma, uguale a cento grammi o dieci decagrammi.

"

Chilogramma, uguale a mille grammi, o dieci ettogrammi.

"

Miriagramma, uguale a dieci mila grammi, o dieci chilogrammi.

"

Quintale metrico, uguale a cento chilogrammi, o dieci miriagramma.

"

Tonnellata di mare, uguale a mille chilogrammi, o dieci quintali.

Summultipli:

Decigramma, uguale alla decima parte di un gramma.

"

Centigramma, uguale alla centesima parte di un gramma.

"

Milligramma, uguale alla millesima parte di un gramma.

 

 

Allegato B

Tariffa dei diritti da pagarsi per la verificazione prima dei pesi e delle misure e per ogni verificazione dei misuratori del gas illuminante e dei manometri campioni. [19]


[1] Le disposizioni del presente testo unico contrastanti o incompatibili con il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22 sono abrogate per effetto dell'art. 21 dello stesso D.Lgs. 22/07.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.D.L. 27 ottobre 1927, n. 2127.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 29 luglio 1991, n. 236.

[4] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357.

[5] Articolo modificato dall' art. 3 della L. 25 marzo 1997, n. 77 e ora abrogato dall'art. 11 del D.M. 28 marzo 2000, n. 182.

[6] Articolo abrogato dall'art. 11 del D.M. 28 marzo 2000, n. 182.

[7] Articolo abrogato dall'art. 11 del D.M. 28 marzo 2000, n. 182.

[8] Articolo abrogato dall'art. 11 del D.M. 28 marzo 2000, n. 182.

[9] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, e ora nuovamente abrogato dall'art. 11 del D.M. 28 marzo 2000, n. 182.

[10] Articolo abrogato dall'art. 11 del D.M. 28 marzo 2000, n. 182.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 29 luglio 1991, n. 236.

[12] Lettera così sostituita dall'art. 9 della L. 11 maggio 1999, n. 140.

[13] Articolo modificato dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 26 aprile 1946, n. 463 e ora così sostituito dall'art. 1 della L. 14 febbraio 1951, n. 73.

[14] La sanzione amministrativa di cui al presente numero ha così sostituito la precedente sanzione penale per effetto dell'art. 1 della L. 24 dicembre 1975, n. 706 e dell'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo di tale sanzione è stato così elevato per effetto dell'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[15] La sanzione amministrativa di cui al presente numero ha così sostituito la precedente sanzione penale per effetto dell'art. 1 della L. 24 dicembre 1975, n. 706 e dell'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo di tale sanzione è stato così elevato per effetto dell'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[16] La sanzione amministrativa di cui al presente numero ha così sostituito la precedente sanzione penale per effetto dell'art. 1 della L. 24 dicembre 1975, n. 706 e dell'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo di tale sanzione è stato così elevato per effetto dell'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[17] Le sanzioni amministrative di cui al presente comma hanno così sostituito le precedenti sanzioni penali per effetto dell'art. 1 della L. 24 dicembre 1975, n. 706 e dell'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689. L’importo di tali sanzioni è stato così elevato per effetto dell'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[18] Le sanzioni amministrative di cui al presente comma hanno così sostituito le precedenti sanzioni penali per effetto dell'art. 1 della L. 24 dicembre 1975, n. 706 e dell'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[19] Tariffa abrogata dall'art. 8 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357.