§ 75.1.37 - D.P.R. 12 agosto 1982, n. 798.
Attuazione della direttiva (CEE) n. 71/316 relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:75. Pesi e misure
Capitolo:75.1 pesi e misure
Data:12/08/1982
Numero:798


Sommario
Art. 01. 
Art. 1. 
Art. 1 bis. 
Art. 2.      Il controllo CEE degli strumenti e dei dispositivi viene svolto dagli uffici metrici centrale e provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Art. 3. 
Art. 3 bis. 
Art. 3 ter. 
Art. 4.      Le modifiche o le aggiunte ad un modello approvato devono essere autorizzate con approvazione CEE, complementare del modello, qualora esse influenzino o possano influenzare il risultato delle [...]
Art. 4 bis. 
Art. 5.      Quando l'approvazione CEE del modello viene concessa per dispositivi complementari, devono essere precisati
Art. 6.      Quando per determinati strumenti e dispositivi è prevista l'approvazione CEE del modello ma non la verificazione prima CEE, e nei casi stabiliti da provvedimenti di attuazione di direttive [...]
Art. 7.      L'approvazione CEE del modello è valida per dieci anni ed è prorogabile per successivi periodi di dieci anni
Art. 8. 
Art. 9.      L'approvazione CEE del modello può essere revocata
Art. 10.      La revoca dell'approvazione CEE del modello comporta il divieto, a partire dalla data fissata nel provvedimento di revoca, dell'ulteriore ammissione alla verificazione prima CEE degli strumenti [...]
Art. 11. 
Art. 12.      La verificazione prima CEE degli strumenti e dispositivi è effettuata dagli uffici provinciali metrici, secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente decreto, dall'annesso [...]
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15.      Gli strumenti e i dispositivi sottoposti al controllo CEE presso altri Stati membri della CEE devono recare: marchi e contrassegni uguali, per forma e dimensione, a quelli descritti negli [...]
Art. 16.      I provvedimenti di diniego, comunque adottati a termini del presente decreto o dei decreti di attuazione di direttive particolari, devono essere motivati e comunicati agli interessati
Art. 17.      Per la concessione dell'approvazione CEE del modello devono essere corrisposti
Art. 18.      La verificazione prima CEE comporta per ogni strumento verificato il pagamento degli stessi diritti della tabella annessa alla legge 17 luglio 1954, n. 600, per gli strumenti dello stesso tipo
Art. 19.      Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle disposizioni del presente decreto sono assoggettate alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 3.000.000
Art. 20.      Per provvedere all'acquisto delle attrezzature necessarie per l'esecuzione del controllo CEE, è disposto il prelievo della somma di lire 1 miliardo dalle disponibilità esistenti sul conto [...]
Art. 21.      La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita tramite l'ufficio centrale metrico e gli uffici [...]
Art. 22.      Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può modificare, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le prescrizioni tecniche [...]
Art. 23.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 75.1.37 - D.P.R. 12 agosto 1982, n. 798. [1]

Attuazione della direttiva (CEE) n. 71/316 relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico.

(G.U. 3 novembre 1982, n. 302, S.O.).

 

     Art. 01. [2]

     Il presente decreto si applica:

     a) agli strumenti di misura, alle parti di questi strumenti, ai dispositivi complementari, nonchè ai complessi di misura, designati in seguito col termine "strumenti";

     b) alle unità di misura, ai metodi di misurazione e di controllo e ai mezzi necessari alla loro applicazione;

     c) alla determinazione, al metodo di misurazione, al controllo metrologico, e alla marcatura dei quantitativi precondizionati.

 

          Art. 1. [3]

     1. E' istituito il controllo CEE degli strumenti comprendente l'approvazione CEE del modello e la verificazione prima CEE, o uno solo di questi istituti.

     2. Possono essere sottoposti al controllo CEE gli strumenti compresi in una categoria per la quale è stata emanata una direttiva particolare delle Comunità europee, attuata nell'ordinamento interno in conformità delle disposizioni in vigore.

     3. Il controllo CEE eseguito da un altro Stato membro delle Comunità europee ha effetto identico a quello eseguito dagli uffici di cui all'art. 2.

     4. Agli strumenti muniti di marchi CEE attestanti la verificazione prima CEE, o di contrassegni CEE comprovanti l'esonero dalla verificazione prima CEE, non si applica l'art. 14 del testo unico delle leggi metriche, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088.

     5. Per gli strumenti muniti del marchio di verificazione prima CEE, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 precedenti e all'art. 1-bis sono valide esclusivamente sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è stato apposto il predetto marchio, salvo che termini superiori vengano stabiliti in provvedimenti di attuazione di direttive particolari.

 

          Art. 1 bis. [4]

     1. Gli strumenti di misura ed i prodotti contemplati nell'art. 01 se muniti dei marchi e dei contrassegni CEE alle condizioni fissate dal presente decreto e dai provvedimenti emanati per l'attuazione di direttive particolari comunitarie che li riguardano godono, nell'immissione sul mercato e nella messa in servizio, dello stesso trattamento riservato agli analoghi strumenti e prodotti recanti bolli nazionali o, in assenza dell'obbligo dei predetti bolli, conformi ad altre specifiche norme sulla materia.

 

          Art. 2.

     Il controllo CEE degli strumenti e dei dispositivi viene svolto dagli uffici metrici centrale e provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     Nelle operazioni relative al controllo CEE degli strumenti si applicano le procedure, le norme sulle caratteristiche metrologiche e le prescrizioni tecniche concernenti la costruzione e il funzionamento fissate dal presente decreto e dai provvedimenti di attuazione delle relative direttive comunitarie [5].

     Agli stessi uffici di cui al comma 1 è affidata l'esecuzione delle operazioni connesse alle materie contemplate dall'art. 1, lettere b) e c), con l'osservanza delle prescrizioni fissate dai provvedimenti di attuazione delle relative direttive particolari [6].

 

          Art. 3. [7]

     1. L'approvazione CEE del modello costituisce ammissione di strumenti alla verificazione prima CEE e, qualora questa non sia richiesta, autorizzazione alla loro immissione sul mercato e messa in servizio.

     2. Gli strumenti appartenenti ad una categoria non soggetta all'approvazione CEE del modello sono direttamente ammessi alla verificazione prima CEE.

     3. Non può essere ammesso all'approvazione CEE del modello lo strumento per il quale sia stata già presentata domanda di approvazione CEE del modello in un altro Stato membro della CEE.

     4. L'approvazione CEE del modello è concessa compatibilmente con le attrezzature disponibili per il controllo, su richiesta del fabbricante o del suo mandatario, stabilito nella Comunità, a qualsiasi strumento conforme alle prescrizioni fissate dal presente decreto e dai provvedimenti di attuazione delle direttive particolari relative alla categoria di appartenenza.

     5. Per la presentazione della domanda, per l'esame del modello, per l'eventuale deposito di uno o più prototipi, per il rilascio e la pubblicità del certificato di approvazione CEE del modello e per ogni altro adempimento e procedura correlati all'approvazione del modello si seguono le modalità stabilite dal presente decreto e dai provvedimenti di attuazione di cui al comma precedente, nonchè le istruzioni allo scopo impartite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     6. L'esame del modello è effettuato dall'ufficio centrale metrico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Qualora l'esame venga eseguito fuori dei laboratori dell'ufficio, le indennità di viaggio e di soggiorno e il rimborso delle spese di trasporto dei campioni dell'esaminatore, stabiliti secondo le misure previste dalle norme generali in vigore per la verificazione presso gli utenti da parte degli ispettori metrici, sono a carico del richiedente l'approvazione.

 

          Art. 3 bis. [8]

     1. Ai fini dell'acquisizione di elementi indispensabili per l'approvazione CEE del modello e nell'ambito delle prove previste dalle disposizioni comunitarie per tale approvazione, l'ufficio centrale metrico può richiedere alla ditta istante che la stessa provveda a far sottoporre, a proprie spese, esemplari del modello da approvare o singoli loro blocchi funzionali a prove speciali presso i laboratori dell'istituto elettrotecnico nazionale Galileo Ferraris'' dell'istituto di metrologia Gustavo Colonnetti'', o dell'ENEA. Le prove devono essere eseguite secondo le metodologie fissate dall'ufficio centrale metrico e, secondo i casi, con il concorso dei suoi esaminatori.

 

          Art. 3 ter. [9]

     1. Se uno strumento ha superato l'esame per l'approvazione CEE del modello di cui al presente decreto e ai provvedimenti di attuazione delle relative direttive particolari, la direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali, sentito il parere del comitato centrale metrico, rilascia apposito certificato di approvazione CEE del modello, che viene notificato al richiedente.

 

          Art. 4.

     Le modifiche o le aggiunte ad un modello approvato devono essere autorizzate con approvazione CEE, complementare del modello, qualora esse influenzino o possano influenzare il risultato delle misurazioni o le condizioni regolamentari d'impiego degli strumenti.

     L'autorizzazione è accordata dallo stesso ufficio che ha provveduto all'approvazione del modello.

     In luogo dell'approvazione CEE complementare di un modello modificato, contemplata dal primo comma, è concessa una nuova approvazione del modello se la domanda di approvazione del modello modificato è presentata successivamente all'entrata in vigore di un provvedimento recante modifiche oppure adeguamento del presente decreto o del provvedimento di attuazione della relativa direttiva particolare comunitaria, tali che il modello modificato possa essere approvato soltanto con l'applicazione delle nuove disposizioni [10].

     Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre controlli presso i fabbricanti per accertare la rispondenza degli strumenti realizzati al modello approvato e alle modifiche o alle aggiunte autorizzate con l'approvazione complementare.

 

          Art. 4 bis. [11]

     1. Nel quadro dei controlli di cui all'art. 4, ai fabbricanti potrà essere richiesto di sottoporre campioni della produzione di serie alle medesime prove prescritte per l'approvazione del modello o ad altre prove speciali da eseguirsi presso i laboratori di cui all'art. 3-bis secondo le modalità ivi previste.

 

          Art. 5.

     Quando l'approvazione CEE del modello viene concessa per dispositivi complementari, devono essere precisati:

     a) i modelli di strumenti cui i dispositivi possono essere aggiunti o nei quali possono essere inseriti;

     b) le condizioni generali di funzionamento complessivo degli strumenti per i quali essi sono ammessi.

 

          Art. 6.

     Quando per determinati strumenti e dispositivi è prevista l'approvazione CEE del modello ma non la verificazione prima CEE, e nei casi stabiliti da provvedimenti di attuazione di direttive particolari, i fabbricanti devono apporre, sotto la loro responsabilità, su ogni strumento e dispositivo realizzati in conformità al modello approvato, il contrassegno di approvazione indicato nel relativo certificato.

     Per gli strumenti e dispositivi soggetti all'approvazione CEE del modello e alla verificazione prima CEE l'apposizione del contrassegno predetto è facoltativa.

     Negli strumenti per i quali è richiesta la sola verificazione prima CEE il fabbricante può apporre sui medesimi sotto la sua responsabilità, il contrassegno speciale di cui all'allegato I, punto 3.3.

 

          Art. 7.

     L'approvazione CEE del modello è valida per dieci anni ed è prorogabile per successivi periodi di dieci anni.

     Gli strumenti conformi al modello approvato possono essere realizzati in numero illimitato.

     Per le approvazioni CEE del modello, rilasciate sulla base delle prescrizioni del presente decreto e del provvedimento di attuazione di una direttiva particolare, la proroga prevista al primo comma non può essere concessa oltre la data di entrata in vigore di qualsiasi modifica o adeguamento delle predette prescrizioni, ove non sia possibile rilasciare le stesse approvazioni CEE del modello in base alle nuove prescrizioni [12].

     Quando l'approvazione CEE del modello non è prorogata, gli effetti dell'approvazione permangono per gli strumenti già in servizio conformi al modello approvato.

 

          Art. 8. [13]

     1. Qualora in uno strumento siano impiegate tecniche nuove non previste dal provvedimento di attuazione di direttiva particolare, può essere concessa un'approvazione CEE del modello di effetto limitato, previa consultazione degli altri Stati membri della CEE.

     2. Essa può comportare le seguenti restrizioni:

     a) limitazione del numero di strumenti che beneficiano dell'approvazione;

     b) obbligo di notificare i luoghi di installazione all'ufficio centrale metrico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o all'autorità competente in caso di installazione in altro Stato membro della CEE;

     c) limitazione dell'uso;

     d) disposizioni limitative particolari relative alla tecnica impiegata.

     3. L'approvazione CEE del modello di effetto limitato può venire concessa soltanto se:

     a) il provvedimento di attuazione della direttiva particolare relativa alla categoria di strumenti interessati è già entrato in vigore;

     b) non comporta deroga agli errori massimi tollerati fissati dai provvedimenti di attuazione delle direttive particolari.

     4. La validità dell'approvazione di cui ai precedenti commi è limitata ad un massimo di due anni e può essere prorogata di tre anni al massimo.

 

          Art. 9.

     L'approvazione CEE del modello può essere revocata:

     a) quando gli strumenti non sono realizzati conformemente al modello approvato o alle prescrizioni fissate dai provvedimenti di attuazione delle direttive particolari che li riguardano;

     b) quando non sono rispettate le caratteristiche metrologiche indicate nel certificato di approvazione o le restrizioni previste nei casi di cui al precedente art. 8;

     c) se viene constatato che essa è stata concessa indebitamente [14] .

     L'approvazione CEE del modello deve essere revocata se gli strumenti presentano nell'uso difetti di carattere generale che li rendano inadatti al loro scopo.

     La revoca può essere disposta anche dietro segnalazione di uno Stato membro della CEE e previa consultazione dello Stato stesso.

     Quando l'approvazione CEE del modello è stata rilasciata da un altro Stato membro e si constata l'esistenza di difetti che comportino la revoca, è sospesa la immissione in commercio o in servizio degli strumenti. Del provvedimento di sospensione viene data immediata e motivata comunicazione agli Stati membri e alla commissione della CEE. Analogamente si procede nei casi previsti dal primo comma, relativamente agli strumenti non soggetti alla verificazione prima CEE, qualora il fabbricante, richiamato all'osservanza delle disposizioni prescritte, non provveda a rendere gli strumenti conformi al modello o alle prescrizioni e alle caratteristiche metrologiche per essi stabilite.

 

          Art. 10.

     La revoca dell'approvazione CEE del modello comporta il divieto, a partire dalla data fissata nel provvedimento di revoca, dell'ulteriore ammissione alla verificazione prima CEE degli strumenti nuovi costruiti secondo il modello approvato.

     Per gli strumenti esonerati dall'obbligo della verificazione prima CEE, la revoca dell'approvazione CEE del modello comporta il divieto dell'ulteriore immissione in commercio e in servizio di tali strumenti.

     Gli strumenti già in servizio, per i quali sia intervenuta una revoca di approvazione di modello o, comunque, ne sia stata sospesa l'immissione in commercio o in servizio, continueranno ad essere ammessi alla verificazione periodica, previa eliminazione degli inconvenienti che hanno determinato i provvedimenti di revoca o di sospensione.

 

          Art. 11. [15]

     1. La verificazione prima CEE è il controllo e la conferma della conformità di uno strumento nuovo o rimesso a nuovo con il modello approvato e con le disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti di attuazione delle direttive particolari ad esso applicabili.

     2. L'esecuzione della verificazione prima CEE è attestata dal relativo marchio.

     3. La verificazione prima CEE, nei casi contemplati dai provvedimenti di attuazione delle direttive particolari ed in conformità alle modalità previste, può anche non essere effettuata all'unità, e cioè non su ognuno degli strumenti presentati per la verificazione predetta.

 

          Art. 12.

     La verificazione prima CEE degli strumenti e dispositivi è effettuata dagli uffici provinciali metrici, secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente decreto, dall'annesso allegato II e dai provvedimenti di attuazione delle direttive particolari emanate per le rispettive categorie di appartenenza.

     Qualora le attrezzature di controllo degli uffici metrici non consentano la verificazione prima CEE degli strumenti di una determinata categoria, la sua esecuzione può essere delegata ad enti ed istituti pubblici, o loro aziende, sia ai fabbricanti che abbiano idonea attrezzatura ed offrano adeguate garanzie nel settore metrologico [16].

     Le deleghe sono conferite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle condizioni fissate nel decreto stesso e sono notificate agli Stati membri ed alla Commissione delle Comunità europee [17].

 

          Art. 13. [18]

     1. In sede di verificazione prima CEE, si controlla:

     a) se lo strumento appartiene ad una categoria esonerata dall'approvazione CEE del modello e, in caso affermativo, se esso è conforme alle prescrizioni di realizzazione tecnica e di funzionamento fissate nei provvedimenti di attuazione delle direttive particolari relative a detto strumento;

     b) se lo strumento è stato oggetto di un'approvazione CEE del modello e, in caso affermativo, se esso è conforme al modello approvato ed ai provvedimenti di attuazione delle direttive particolari relative a questo strumento, in vigore al momento del rilascio di tale approvazione CEE del modello.

     2. L'esame effettuato in sede di verificazione prima CEE è diretto in particolare in conformità dei provvedimenti di attuazione delle direttive particolari, al controllo:

     a) delle qualità metrologiche;

     b) del funzionamento entro gli errori massimi tollerati;

     c) della costruzione, che deve garantire che le proprietà metrologiche non rischiano di diminuire notevolmente nell'uso normale dello strumento;

     d) dell'esistenza delle indicazioni segnaletiche regolamentari e delle targhette di punzonatura o dello spazio che consenta l'apposizione dei marchi di verifica CEE.

     3. Ove i controlli effettuati in occasione della verificazione prima CEE conformemente alle disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti di attuazione delle direttive particolari diano esito positivo, sullo strumento verificato vengono apposti, secondo i casi, i marchi di verificazione parziale o definitiva CEE di cui all'allegato II sotto la responsabilità dell'ispettore metrico incaricato, o dell'ente o istituto pubblico delegato di cui all'art. 12, comma secondo.

 

          Art. 14. [19]

     1. In sede di controllo, gli strumenti in servizio muniti di marchi e contrassegni CEE, devono possedere i requisiti fissati dai provvedimenti di attuazione delle direttive particolari ad essi applicabili e non possono presentare errori superiori a quelli massimi tollerati ai sensi dei suddetti provvedimenti.

     2. Qualora le prescrizioni di cui al comma precedente siano più restrittive di quelle fissate dalle disposizioni sugli strumenti recanti bolli nazionali, i criteri stabiliti dalle predette disposizioni possono essere applicati anche agli strumenti muniti di marchi e contrassegni CEE, ove previsto da apposito decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale medico.

     3. Quando si riscontrano errori superiori a quelli massimi tollerati predetti si applicano le eventuali sanzioni amministrative e le disposizioni fissate dalla normativa metrologica nazionale per i casi analoghi.

     4. Gli strumenti ed i dispositivi esonerati dalla verificazione prima CEE sono disciplinati a decorrere dalla loro entrata in servizio dalle norme nazionali relative alla vigilanza e alla verificazione periodica degli strumenti metrici.

 

          Art. 15.

     Gli strumenti e i dispositivi sottoposti al controllo CEE presso altri Stati membri della CEE devono recare: marchi e contrassegni uguali, per forma e dimensione, a quelli descritti negli allegati al presente decreto; le indicazioni che servono ad identificare lo Stato e gli organi che hanno effettuato il controllo; l'indicazione dell'anno nel quale il controllo è avvenuto.

     Sugli strumenti e sui dispositivi non possono essere apposti marchi o iscrizioni che diano luogo a confusione con i contrassegni e i marchi CEE.

     Le iscrizioni apposte sugli strumenti e sui dispositivi, ove non destinati all'esportazione, devono essere in lingua italiana.

 

          Art. 16.

     I provvedimenti di diniego, comunque adottati a termini del presente decreto o dei decreti di attuazione di direttive particolari, devono essere motivati e comunicati agli interessati.

 

          Art. 17.

     Per la concessione dell'approvazione CEE del modello devono essere corrisposti:

     per gli strumenti e i dispositivi contemplati dalla vigente disciplina metrologica, per i quali la stessa disciplina ne prevede l'ammissione alla verificazione metrica mediante apposito provvedimento, gli stessi diritti previsti dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1951, n. 73;

     per gli altri strumenti e dispositivi, i diritti fissati dal provvedimento di attuazione della direttiva particolare relativa alla categoria di appartenenza.

     Sono a carico del richiedente le spese:

     relative all'esecuzione di particolari prove ed esami previsti dal presente decreto e/o da provvedimenti di attuazione di direttive comunitarie particolari, anche se effettuati presso istituti specializzati, di cui l'ufficio centrale metrico può valersi qualora non disponga di adeguate attrezzature;

     occorrenti per la riproduzione a stampa del provvedimento di approvazione ai fini della sua diffusione presso gli uffici ed enti degli Stati membri della CEE interessati alla sua applicazione.

 

          Art. 18.

     La verificazione prima CEE comporta per ogni strumento verificato il pagamento degli stessi diritti della tabella annessa alla legge 17 luglio 1954, n. 600, per gli strumenti dello stesso tipo.

     Per gli strumenti di tipo non compreso nella tabella di cui al comma precedente e per i dispositivi i diritti di verificazione prima CEE sono fissati dal provvedimento di attuazione della direttiva particolare CEE relativa alla categoria di appartenenza.

     Nella verificazione prima CEE di strumenti e dispositivi presso il domicilio dei fabbricanti e dei loro mandatari o presso il luogo di esercizio, si applicano le stesse norme previste dalle leggi metriche vigenti per le analoghe situazioni.

     Quando la verificazione prima CEE è delegata ad enti e istituti pubblici, i diritti di cui al primo e al secondo comma del presente articolo sono sostituiti dalle tariffe di cui all'art. 12.

 

          Art. 19.

     Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle disposizioni del presente decreto sono assoggettate alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 3.000.000.

     La sanzione amministrativa contemplata nel comma precedente è applicata con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

          Art. 20.

     Per provvedere all'acquisto delle attrezzature necessarie per l'esecuzione del controllo CEE, è disposto il prelievo della somma di lire 1 miliardo dalle disponibilità esistenti sul conto corrente denominato "Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma" ai fini del versamento della somma stessa ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e della correlativa assegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1982.

     Il Ministro del tesoro provvederà ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 21.

     La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita tramite l'ufficio centrale metrico e gli uffici provinciali metrici.

     Gli ispettori metrici incaricati dei controlli accertano le violazioni alle disposizioni del presente decreto e possono accedere liberamente nei locali adibiti alla produzione, al deposito e alla vendita di strumenti e di dispositivi muniti di contrassegni e marchi CEE, anche se sono situati in punti franchi e hanno la funzione di magazzini doganali o vincolati dalla finanza. E' fatto obbligo di dare loro assistenza e di agevolarne le operazioni, fornendo anche la manodopera ed i mezzi necessari all'esercizio del controllo.

 

          Art. 22.

     Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può modificare, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le prescrizioni tecniche indicate nel presente decreto e nei suoi allegati per adeguarle a direttive comunitarie di adattamento al progresso tecnico.

 

          Art. 23.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Allegati [20]

(Omissis)


[1] Per una modifica al presente decreto, vedi il D.M. 4 marzo 2011.

[2] Articolo inserito dall'art. 3 del D.M. 18 marzo 1988, n. 132.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.M. 18 marzo 1988, n. 132.

[4] Articolo inserito dall'art. 5 del D.M. 18 marzo 1988, n. 132.

[5] Comma così sostituito dall'art. 6 del D.M. 18 marzo 1988, n. 132.

[6] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.M. 18 marzo 1988, n. 132.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 7 del D.M. 18 marzo 1988, n. 132.

[8] Articolo inserito dall'art. 8 del D.M. 18 marzo 1988, n. 132.

[9] Articolo inserito dall'art. 9 del D.M. 18 marzo 1988, n. 132.

[10] Comma aggiunto dall'art. 10 del D.M. 18 marzo 1988, n. 132.

[11] Articolo inserito dall'art. 11 del D.M. 18 marzo 1988, n. 132.

[12] Comma inserito dall'art. 12 del D.M. 18 marzo 1988, n. 132.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 13 del D.M. 18 marzo 1988, n. 132.

[14] Lettera aggiunta dall'art. 14 del D.M. 18 marzo 1988, n. 132.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 15 del D.M. 18 marzo 1988, n. 132.

[16] Comma così sostituito dall'art. 9 della L. 11 maggio 1999, n. 140.

[17] Comma così sostituito dall'art. 9 della L. 11 maggio 1999, n. 140.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 16 del D.M. 18 marzo 1988, n. 132.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 17 del D.M. 18 marzo 1988, n. 132.

[20] Allegati modificati dal D.M. 18 marzo 1988, dal D.M. 4 aprile 1991 e dal D.M. 28 aprile 2008.