§ 98.1.11550 - D.M. 18 marzo 1988, n. 132.
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, in attuazione della direttiva n. 83/575/CEE relativa alle [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:18/03/1988
Numero:132


Sommario
Art. 1.      1. Il presente decreto stabilisce le norme di attuazione della direttiva n. 83/575/CEE relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di [...]
Art. 2.      1. Agli effetti del presente decreto si designa col termine decreto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, recante attuazione della direttiva [...]
Art. 3.      1. Per effetto dell'art. 1, paragrafo 1, della direttiva n. 83/575/CEE prima dell'art. 1 del decreto viene inserito il seguente articolo aggiuntivo
Art. 4.      1. Per effetto dell'art. 1 paragrafo 1, della direttiva n. 83/575/CEE, l'art. 1 del decreto risulta sostituito dal seguente
Art. 5.      1. Per effetto dell'art. 1, paragrafo 1, della direttiva n. 83/575/CEE dopo l'art. 1 del decreto viene inserito il seguente articolo
Art. 6.      1. Per effetto dell'art. 1, paragrafo 1, della direttiva n. 83/575/CEE il secondo comma dell'art. 2 del decreto risulta sostituito dai due commi seguenti
Art. 7.      1. Per effetto dell'art. 1, paragrafo 2, della direttiva n. 83/575/CEE l'art. 3 del decreto risulta sostituito dal seguente
Art. 8.      1. Dopo l'art. 3 del decreto è aggiunto il seguente articolo
Art. 9.      1. Dopo l'art. 3-bis del decreto è aggiunto il seguente
Art. 10.      1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, della direttiva n. 83/575/CEE, all'art. 4 del decreto dopo il secondo comma è aggiunto il seguente comma
Art. 11.      1. Dopo l'art. 4 del decreto è aggiunto il seguente articolo
Art. 12.      1. Per effetto dell'art. 1, paragrafo 4, della direttiva n. 83/575/CEE, all'art. 7 del decreto dopo il secondo comma è aggiunto il seguente comma
Art. 13.      1. Per effetto dell'art. 1, paragrafo 4, della direttiva n. 83/575/CEE l'art. 8 del decreto risulta sostituito dal seguente
Art. 14.      1. Per effetto dell'art. 1, paragrafo 6, della direttiva n. 83/575/CEE, all'art. 9 del decreto, comma 1, dopo la lettera b) si aggiunge
Art. 15.      1. Per effetto dell'art. 1, paragrafo 7, della direttiva n. 83/575/CEE l'art. 11 del decreto risulta sostituito dal seguente
Art. 16.      1. Per effetto dell'art. 1, paragrafo 8, della direttiva n. 83/575/CEE, l'art. 13 del decreto risulta sostituito dal seguente
Art. 17.      1. Per effetto dell'art. 1, paragrafo 11, della direttiva n. 83/575/CEE, l'art 14 del decreto risulta sostituito dal seguente
Art. 18.      1. Per effetto dell'art. 1, paragrafo 5, della direttiva n. 83/575/CEE, il testo del punto 3.3 dell'allegato 1 del decreto risulta sostituito come segue
Art. 19.      1. Per effetto dell'art. 1, paragrafo 5, della direttiva n. 83/575/CEE, il testo del punto 6.3 dell'allegato 1 del decreto risulta sostituito come segue
Art. 20.      1. Negli articoli 2, comma 1, 6, 12, 15, 17 del decreto è soppresso ogni riferimento ai "dispositivi"
Art. 21.      1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.11550 - D.M. 18 marzo 1988, n. 132.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, in attuazione della direttiva n. 83/575/CEE relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico.

(G.U. 27 aprile 1988, n. 97)

 

 

     IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

     Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

     Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1987 integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1987;

     Vista la direttiva n. 83/575/CEE, che modifica la direttiva n. 71/316/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, di attuazione della direttiva n. 71/316/CEE;

     Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione della suddetta direttiva;

     Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     Emana

     il seguente decreto:

 

     Art. 1.

     1. Il presente decreto stabilisce le norme di attuazione della direttiva n. 83/575/CEE relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico, che ha forza di legge ai sensi dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

     2. La direttiva n. 83/575/CEE viene pubblicata unitamente al presente decreto.

 

          Art. 2.

     1. Agli effetti del presente decreto si designa col termine decreto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, recante attuazione della direttiva (CEE) n. 71/316, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico.

 

          Art. 3.

     1. Per effetto dell'art. 1, paragrafo 1, della direttiva n. 83/575/CEE prima dell'art. 1 del decreto viene inserito il seguente articolo aggiuntivo:

     "Art. 01. - Il presente decreto si applica:

     a) agli strumenti di misura, alle parti di questi strumenti, ai dispositivi complementari, nonchè ai complessi di misura, designati in seguito col termine "strumenti";

     b) alle unità di misura, ai metodi di misurazione e di controllo e ai mezzi necessari alla loro applicazione;

     c) alla determinazione, al metodo di misurazione, al controllo metrologico, e alla marcatura dei quantitativi precondizionati".

 

          Art. 4.

     1. Per effetto dell'art. 1 paragrafo 1, della direttiva n. 83/575/CEE, l'art. 1 del decreto risulta sostituito dal seguente:

     "Art. 1. - 1. E' istituito il controllo CEE degli strumenti comprendente l'approvazione CEE del modello e la verificazione prima CEE, o uno solo di questi istituti.

     2. Possono essere sottoposti al controllo CEE gli strumenti compresi in una categoria per la quale è stata emanata una direttiva particolare delle Comunità europee, attuata nell'ordinamento interno in conformità delle disposizioni in vigore.

     3. Il controllo CEE eseguito da un altro Stato membro delle Comunità europee ha effetto identico a quello eseguito dagli uffici di cui all'art. 2.

     4. Agli strumenti muniti di marchi CEE attestanti la verificazione prima CEE, o di contrassegni CEE comprovanti l'esonero dalla verificazione prima CEE, non si applica l'art. 14 del testo unico delle leggi metriche, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088.

     5. Per gli strumenti muniti del marchio di verificazione prima CEE, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 precedenti e all'art. 1-bis sono valide esclusivamente sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è stato apposto il predetto marchio, salvo che termini superiori vengano stabiliti in provvedimenti di attuazione di direttive particolari".

 

          Art. 5.

     1. Per effetto dell'art. 1, paragrafo 1, della direttiva n. 83/575/CEE dopo l'art. 1 del decreto viene inserito il seguente articolo:

     "Art. 1-bis. - 1. Gli strumenti di misura ed i prodotti contemplati nell'art. 01 se muniti dei marchi e dei contrassegni CEE alle condizioni fissate dal presente decreto e dai provvedimenti emanati per l'attuazione di direttive particolari comunitarie che li riguardano godono, nell'immissione sul mercato e nella messa in servizio, dello stesso trattamento riservato agli analoghi strumenti e prodotti recanti bolli nazionali o, in assenza dell'obbligo dei predetti bolli, conformi ad altre specifiche norme sulla materia".

 

          Art. 6.

     1. Per effetto dell'art. 1, paragrafo 1, della direttiva n. 83/575/CEE il secondo comma dell'art. 2 del decreto risulta sostituito dai due commi seguenti:

     "Nelle operazioni relative al controllo CEE degli strumenti si applicano le procedure, le norme sulle caratteristiche metrologiche e le prescrizioni tecniche concernenti la costruzione e il funzionamento fissate dal presente decreto e dai provvedimenti di attuazione delle relative direttive comunitarie.

     Agli stessi uffici di cui al comma 1 è affidata l'esecuzione delle operazioni connesse alle materie contemplate dall'art. 1, lettere b) e c), con l'osservanza delle prescrizioni fissate dai provvedimenti di attuazione delle relative direttive particolari".

 

          Art. 7.

     1. Per effetto dell'art. 1, paragrafo 2, della direttiva n. 83/575/CEE l'art. 3 del decreto risulta sostituito dal seguente:

     "Art. 3. 1. - L'approvazione CEE del modello costituisce ammissione di strumenti alla verificazione prima CEE e, qualora questa non sia richiesta, autorizzazione alla loro immissione sul mercato e messa in servizio.

     2. Gli strumenti appartenenti ad una categoria non soggetta all'approvazione CEE del modello sono direttamente ammessi alla verificazione prima CEE.

     3. Non può essere ammesso all'approvazione CEE del modello lo strumento per il quale sia stata già presentata domanda di approvazione CEE del modello in un altro Stato membro della CEE.

     4. L'approvazione CEE del modello è concessa compatibilmente con le attrezzature disponibili per il controllo, su richiesta del fabbricante o del suo mandatario, stabilito nella Comunità, a qualsiasi strumento conforme alle prescrizioni fissate dal presente decreto e dai provvedimenti di attuazione delle direttive particolari relative alla categoria di appartenenza.

     5. Per la presentazione della domanda, per l'esame del modello, per l'eventuale deposito di uno o più prototipi, per il rilascio e la pubblicità del certificato di approvazione CEE del modello e per ogni altro adempimento e procedura correlati all'approvazione del modello si seguono le modalità stabilite dal presente decreto e dai provvedimenti di attuazione di cui al comma precedente, nonchè le istruzioni allo scopo impartite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     6. L'esame del modello è effettuato dall'ufficio centrale metrico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Qualora l'esame venga eseguito fuori dei laboratori dell'ufficio, le indennità di viaggio e di soggiorno e il rimborso delle spese di trasporto dei campioni dell'esaminatore, stabiliti secondo le misure previste dalle norme generali in vigore per la verificazione presso gli utenti da parte degli ispettori metrici, sono a carico del richiedente l'approvazione".

 

          Art. 8.

     1. Dopo l'art. 3 del decreto è aggiunto il seguente articolo:

     "Art. 3-bis. - 1. Ai fini dell'acquisizione di elementi indispensabili per l'approvazione CEE del modello e nell'ambito delle prove previste dalle disposizioni comunitarie per tale approvazione, l'ufficio centrale metrico può richiedere alla ditta istante che la stessa provveda a far sottoporre, a proprie spese, esemplari del modello da approvare o singoli loro blocchi funzionali a prove speciali presso i laboratori dell'istituto elettrotecnico nazionale “Galileo Ferraris'' dell'istituto di metrologia “Gustavo Colonnetti'', o dell'ENEA. Le prove devono essere eseguite secondo le metodologie fissate dall'ufficio centrale metrico e, secondo i casi, con il concorso dei suoi esaminatori".

 

          Art. 9.

     1. Dopo l'art. 3-bis del decreto è aggiunto il seguente:

     "Art. 3-ter. 1. Se uno strumento ha superato l'esame per l'approvazione CEE del modello di cui al presente decreto e ai provvedimenti di attuazione delle relative direttive particolari, la direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali, sentito il parere del comitato centrale metrico, rilascia apposito certificato di approvazione CEE del modello, che viene notificato al richiedente".

 

          Art. 10.

     1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, della direttiva n. 83/575/CEE, all'art. 4 del decreto dopo il secondo comma è aggiunto il seguente comma:

     "In luogo dell'approvazione CEE complementare di un modello modificato, contemplata dal primo comma, è concessa una nuova approvazione del modello se la domanda di approvazione del modello modificato è presentata successivamente all'entrata in vigore di un provvedimento recante modifiche oppure adeguamento del presente decreto o del provvedimento di attuazione della relativa direttiva particolare comunitaria, tali che il modello modificato possa essere approvato soltanto con l'applicazione delle nuove disposizioni".

 

          Art. 11.

     1. Dopo l'art. 4 del decreto è aggiunto il seguente articolo:

     "Art. 4-bis. - 1. Nel quadro dei controlli di cui all'art. 4, ai fabbricanti potrà essere richiesto di sottoporre campioni della produzione di serie alle medesime prove prescritte per l'approvazione del modello o ad altre prove speciali da eseguirsi presso i laboratori di cui all'art. 3-bis secondo le modalità ivi previste".

 

          Art. 12.

     1. Per effetto dell'art. 1, paragrafo 4, della direttiva n. 83/575/CEE, all'art. 7 del decreto dopo il secondo comma è aggiunto il seguente comma:

     "Per le approvazioni CEE del modello, rilasciate sulla base delle prescrizioni del presente decreto e del provvedimento di attuazione di una direttiva particolare, la proroga prevista al primo comma non può essere concessa oltre la data di entrata in vigore di qualsiasi modifica o adeguamento delle predette prescrizioni, ove non sia possibile rilasciare le stesse approvazioni CEE del modello in base alle nuove prescrizioni".

 

          Art. 13.

     1. Per effetto dell'art. 1, paragrafo 4, della direttiva n. 83/575/CEE l'art. 8 del decreto risulta sostituito dal seguente:

     "Art. 8. - 1. Qualora in uno strumento siano impiegate tecniche nuove non previste dal provvedimento di attuazione di direttiva particolare, può essere concessa un'approvazione CEE del modello di effetto limitato, previa consultazione degli altri Stati membri della CEE.

     2. Essa può comportare le seguenti restrizioni:

     a) limitazione del numero di strumenti che beneficiano dell'approvazione;

     b) obbligo di notificare i luoghi di installazione all'ufficio centrale metrico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o all'autorità competente in caso di installazione in altro Stato membro della CEE;

     c) limitazione dell'uso;

     d) disposizioni limitative particolari relative alla tecnica impiegata.

     3. L'approvazione CEE del modello di effetto limitato può venire concessa soltanto se:

     a) il provvedimento di attuazione della direttiva particolare relativa alla categoria di strumenti interessati è già entrato in vigore;

     b) non comporta deroga agli errori massimi tollerati fissati dai provvedimenti di attuazione delle direttive particolari.

     4. La validità dell'approvazione di cui ai precedenti commi è limitata ad un massimo di due anni e può essere prorogata di tre anni al massimo".

 

          Art. 14.

     1. Per effetto dell'art. 1, paragrafo 6, della direttiva n. 83/575/CEE, all'art. 9 del decreto, comma 1, dopo la lettera b) si aggiunge:

     "c) se viene constatato che essa è stata concessa indebitamente".

 

          Art. 15.

     1. Per effetto dell'art. 1, paragrafo 7, della direttiva n. 83/575/CEE l'art. 11 del decreto risulta sostituito dal seguente:

     "Art. 11. - 1. La verificazione prima CEE è il controllo e la conferma della conformità di uno strumento nuovo o rimesso a nuovo con il modello approvato e con le disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti di attuazione delle direttive particolari ad esso applicabili.

     2. L'esecuzione della verificazione prima CEE è attestata dal relativo marchio.

     3. La verificazione prima CEE, nei casi contemplati dai provvedimenti di attuazione delle direttive particolari ed in conformità alle modalità previste, può anche non essere effettuata all'unità, e cioè non su ognuno degli strumenti presentati per la verificazione predetta".

 

          Art. 16.

     1. Per effetto dell'art. 1, paragrafo 8, della direttiva n. 83/575/CEE, l'art. 13 del decreto risulta sostituito dal seguente:

     "Art. 13. - 1. In sede di verificazione prima CEE, si controlla:

     a) se lo strumento appartiene ad una categoria esonerata dall'approvazione CEE del modello e, in caso affermativo, se esso è conforme alle prescrizioni di realizzazione tecnica e di funzionamento fissate nei provvedimenti di attuazione delle direttive particolari relative a detto strumento;

     b) se lo strumento è stato oggetto di un'approvazione CEE del modello e, in caso affermativo, se esso è conforme al modello approvato ed ai provvedimenti di attuazione delle direttive particolari relative a questo strumento, in vigore al momento del rilascio di tale approvazione CEE del modello.

     2. L'esame effettuato in sede di verificazione prima CEE è diretto in particolare in conformità dei provvedimenti di attuazione delle direttive particolari, al controllo:

     a) delle qualità metrologiche;

     b) del funzionamento entro gli errori massimi tollerati;

     c) della costruzione, che deve garantire che le proprietà metrologiche non rischiano di diminuire notevolmente nell'uso normale dello strumento;

     d) dell'esistenza delle indicazioni segnaletiche regolamentari e delle targhette di punzonatura o dello spazio che consenta l'apposizione dei marchi di verifica CEE.

     3. Ove i controlli effettuati in occasione della verificazione prima CEE conformemente alle disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti di attuazione delle direttive particolari diano esito positivo, sullo strumento verificato vengono apposti, secondo i casi, i marchi di verificazione parziale o definitiva CEE di cui all'allegato II sotto la responsabilità dell'ispettore metrico incaricato, o dell'ente o istituto pubblico delegato di cui all'art. 12, comma secondo".

 

          Art. 17.

     1. Per effetto dell'art. 1, paragrafo 11, della direttiva n. 83/575/CEE, l'art 14 del decreto risulta sostituito dal seguente:

     "Art. 14. - 1. In sede di controllo, gli strumenti in servizio muniti di marchi e contrassegni CEE, devono possedere i requisiti fissati dai provvedimenti di attuazione delle direttive particolari ad essi applicabili e non possono presentare errori superiori a quelli massimi tollerati ai sensi dei suddetti provvedimenti.

     2. Qualora le prescrizioni di cui al comma precedente siano più restrittive di quelle fissate dalle disposizioni sugli strumenti recanti bolli nazionali, i criteri stabiliti dalle predette disposizioni possono essere applicati anche agli strumenti muniti di marchi e contrassegni CEE, ove previsto da apposito decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale medico.

     3. Quando si riscontrano errori superiori a quelli massimi tollerati predetti si applicano le eventuali sanzioni amministrative e le disposizioni fissate dalla normativa metrologica nazionale per i casi analoghi.

     4. Gli strumenti ed i dispositivi esonerati dalla verificazione prima CEE sono disciplinati a decorrere dalla loro entrata in servizio dalle norme nazionali relative alla vigilanza e alla verificazione periodica degli strumenti metrici".

 

          Art. 18.

     1. Per effetto dell'art. 1, paragrafo 5, della direttiva n. 83/575/CEE, il testo del punto 3.3 dell'allegato 1 del decreto risulta sostituito come segue:

     "3.3. Il contrassegno di cui all'art. 6 del presente decreto è analogo al contrassegno di approvazione CEE nel quale la lettera”ϵ'' stilizzata è sostituita da un'immagine simmetrica rispetto alla verticale e non comporta alcuna altra indicazione salvo deroga nelle direttive particolari. Un modello di questo contrassegno figura al punto 6.3".

 

          Art. 19.

     1. Per effetto dell'art. 1, paragrafo 5, della direttiva n. 83/575/CEE, il testo del punto 6.3 dell'allegato 1 del decreto risulta sostituito come segue:

     "6.3. Contrassegno dell'esonero dall'approvazione CEE del modello (cfr. punto 3.3). Esempio: 3".

 

          Art. 20.

     1. Negli articoli 2, comma 1, 6, 12, 15, 17 del decreto è soppresso ogni riferimento ai "dispositivi".

 

          Art. 21.

     1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

     Allegato

     (Allegato omesso)