§ 95.15.1a- Legge 23 febbraio 1978, n. 38.
Conversione in legge, con modificazioni, deldecreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, concernente misure fiscali urgenti


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.15 iva
Data:23/02/1978
Numero:38


Sommario
Art. 1.      È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, concernente misure fiscali urgenti, con le seguenti modificazioni
Art. 2.      L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1977, n. 888, è sostituito dal seguente
Art. 3.      La maggiorazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 10 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823, deve intendersi [...]


§ 95.15.1a- Legge 23 febbraio 1978, n. 38.

Conversione in legge, con modificazioni, deldecreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, concernente misure fiscali urgenti

(G.U. 27 febbraio 1978, n. 57)

 

 

 

     Art. 1.

     È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, concernente misure fiscali urgenti, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     Fino alla stessa data il gettito dell'imposta rimane acquisito al bilancio dello Stato.

     All'art. 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     Per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione si chiude tra il 1° gennaio 1978 e il 31 marzo 1978 il versamento d'acconto deve essere effettuato per la prima volta entro il 31 marzo 1978. L'acconto è commisurato al 75 per cento dell'imposta, calcolata con l'aliquota del 15 per cento, corrispondente al reddito assoggettato all'imposta locale sui redditi risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente.

     Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano per gli anni 1977 e 1978 nei confronti dei contribuenti di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 1977, n. 500.

     All'art. 3 il primo comma è sostituito dal seguente:

     Le disposizioni dell'art. 1 e del primo comma dell'art. 2 si applicano a decorrere dal primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1976 salvo quanto è disposto nel comma seguente.

     al terzo comma il secondo periodo è sostituito dal seguente:

     Con decreto del Ministro per le finanze sono stabilite le modalità per l'ulteriore conservazione, la consegna ad enti pubblici o l'eliminazione, anche in deroga alle procedure previste per lo scarto degli atti d'archivio, delle copie degli atti dei catasti relativi ai terreni e ai fabbricati.

     L'art. 4 è sostituito dal seguente:

     E' elevata dal 16 al 18 per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati dal 1° gennaio 1978.

     In deroga a quanto disposto dall'art. 8, n. 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, le aziende e gli istituti di credito, il cui esercizio sociale è ordinato in coincidenza con l'anno solare, possono effettuare entro il 31 marzo 1978 il versamento di conguaglio delle ritenute sugli interessi dei depositi e conti correnti bancari maturati nell'esercizio 1977.

     Entro lo stesso termine tutte le aziende e gli istituti di credito sono tenuti a versare separatamente un importo pari al 2 per cento degli interessi maturati dalla data di inizio del periodo di imposta nell'anno 1977 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, a titolo di acconto per il periodo di imposta in corso alla data del 31 marzo 1978; resta fermo l'obbligo del pagamento degli ulteriori acconti nelle misure e nei termini stabiliti dall'art. 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nellalegge 10 maggio 1976, n. 249, modificato con l'art. 11 della legge 12 novembre 1976, n. 751.

     All'art. 5 il primo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente:

     In deroga al secondo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con effetto dal 1° gennaio 1974 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, per le prestazioni previdenziali ed assistenziali, ad indicare nella dichiarazione resa quale sostituto d'imposta soltanto l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati e delle ritenute operate.

     L'art. 6 è sostituito dal seguente:

     Le iscrizioni a ruolo provvisorie di tributi soppressi in virtù dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono effettuate secondo le disposizioni seguenti:

     a) sono iscritte per un terzo del loro ammontare le imposte corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati dagli uffici; le iscrizioni sono effettuate non prima del 31 luglio 1978 e non oltre il 31 luglio 1979;

     b) sono iscritte per i due terzi del loro ammontare le imposte corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili determinati dalle commissioni tributarie di primo grado;

     c) sono iscritte per l'intero ammontare le imposte corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili determinati dalle commissioni tributarie di secondo grado;

     d) sono iscritte per l'intero ammontare le imposte corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili determinati dalla commissione centrale o dalle corti d'appello.

     Dopo l'art. 6 è inserito il seguente:

Art. 6-bis. - L'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, è abrogato con effetto dal 1° gennaio 1974.

     All'art. 8, primo comma, le parole: L'amministrazione finanziaria, sono sostituite dalle seguenti: Il Ministro per le finanze, con proprio decreto,

     al secondo comma è aggiunta la seguente lettera:

     d) nel primo comma dell'art. 74 è aggiunta la seguente lettera:

     "d) per le prestazioni dei gestori di posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, dal concessionario del servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti dall'utente, determinati a norma degli articoli 304 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156".

     All'art. 9, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: ; sono altresì inclusi nella stessa riduzione tutti i furgoni e doppi cabinati ad uso promiscuo di proprietà di imprese con portata netta non inferiore ai 6 quintali e muniti della licenza per il trasporto merci.

     L'art. 11 è sostituito dal seguente:

     Per l'assegnazione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura le regioni, nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate con l'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, devono di massima attenersi ai criteri stabiliti dal Ministero delle finanze su proposta del Comitato centrale di coordinamento previsto dall'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852.

     L'art. 12 è sostituito dal seguente:

     Le aliquote dell'imposta di soggiorno di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174, sono raddoppiate per l'anno 1978 e triplicate a partire dal 1° gennaio 1979.

     Il gettito dell'imposta già spettante all'ONMI è devoluto, con l'obbligo di gestione separata, di cui all'art. 10 del regio decreto 15 aprile 1926, n. 765, ai comuni nei quali è fatto obbligo di corrispondere l'imposta.

     Nel caso in cui, in attuazione dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le regioni, con propria legge, procedano alla soppressione degli attuali enti provinciali per il turismo (EPT) il gettito d'imposta ad essi devoluto viene portato in aumento della quota di gettito spettante ai comuni di cui al comma precedente.

     All'art. 13 il secondo comma è sostituito dal seguente:

     Il Ministro delle finanze è autorizzato ad abilitare il personale assunto o da assumere ai sensi e con le modalità del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, nonché quello di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, alla notifica di atti di accertamento e di ingiunzione di pagamento relativi a tasse ed imposte indirette sugli affari e ad ogni altra entrata di competenza degli uffici del registro.

 

          Art. 2.

     L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1977, n. 888, è sostituito dal seguente:

     "Le disposizioni dell'art. 1 hanno effetto dal 1° gennaio 1978. La semplificazione delle modalità di applicazione dell'imposta prevista nel secondo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal predettoart. 1 si applica per l'anno 1978 ai contribuenti ivi indicati che nell'anno 1977 hanno realizzato un volume di affari non superiore ai sei milioni di lire.

     Le disposizioni degli articoli 2 e 3 hanno effetto dal 1° gennaio 1977. Per l'anno 1977 si considerano minori le imprese che nell'anno 1976 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore a trecentosessanta milioni, semprechè l'anno 1977 non sia compreso nel triennio di cui al sesto comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

     Nei confronti delle imprese che nell'anno 1977 non hanno provveduto alla registrazione delle operazioni effettuate, non essendovi tenute a norma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il reddito è determinato ai sensi del secondo comma dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597".

 

          Art. 3.

     La maggiorazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 10 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823, deve intendersi commisurata all'ammontare dell'imposta iscrivibile a ruolo a seguito della definizione della pendenza tributaria secondo le norme del suddetto decreto, al netto delle somme comunque precedentemente iscritte a ruolo per il medesimo tributo.