§ 95.15.15 - D.P.R. 30 novembre 1977, n. 888.
Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633, 29 settembre 1973, numero 597 e 29 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.15 iva
Data:30/11/1977
Numero:888


Sommario
Art. 1.      Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti [...]
Art. 2.      Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 597, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono [...]
Art. 3.      Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono [...]
Art. 4.  [1]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 95.15.15 - D.P.R. 30 novembre 1977, n. 888.

Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633, 29 settembre 1973, numero 597 e 29 settembre 1973, n. 600, concernenti l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sul reddito.

(G.U. 10 dicembre 1977, n. 336)

 

 

     Art. 1.

     Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

     Art. 20 - il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Per volume d'affari del contribuente si intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione nel corso di un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, escluse le cessioni di beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26".

     Art. 28 - nel secondo comma è aggiunta la seguente disposizione:

     "6) i dati relativi al costo del personale dipendente e dei collaboratori".

     L'art. 31 è sostituito dal seguente:

     "(Applicazione dell'imposta per determinate categorie di contribuenti). - Per le imprese artigiane iscritte nell'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 e per le imprese autorizzate all'esercizio delle attività di commercio al minuto, di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali, per gli intermediari e rappresentanti di commercio, esclusi i commissionari, nonché per gli esercenti arti e professioni, che nell'anno solare hanno realizzato un volume di affari non superiore a sei milioni di lire, la detrazione di cui all'art. 19 è forfetizzata in misura pari alle seguenti percentuali dell'imposta corrispondente all'ammontare imponibile:

     a) imprese artigiane in genere; esercenti trasporti e attività connesse, prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali 50%

     b) commercianti al minuto, compresi gli ambulanti 70%

     c) intermediari e rappresentanti di commercio 25%

     d) esercenti arti e professioni 20%

     Per i contribuenti indicati nel comma precedente, che in un anno solare hanno realizzato un volume d'affari non superiore a sei milioni di lire, le modalità di applicazione dell'imposta per l'anno solare successivo sono semplificate come segue, ferme restando le altre disposizioni del presente decreto:

     1) le operazioni relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi devono essere registrate a norma dell'art. 24, ma non è consentita l'emissione della fattura;

     2) l'ammontare imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è determinato in base ai corrispettivi diminuiti dell'imposta in essi incorporata, da determinarsi con l'applicazione dei coefficienti indicati nel quarto comma dell'art. 27;

     3) non è obbligatoria la tenuta del registro di cui all'art. 25;

     4) le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni devono essere numerate in ordine progressivo e conservate a norma dell'art. 39.

     Se nel corso dell'anno il limite di sei milioni di lire è superato, le disposizioni del comma precedente cessano di avere applicazione a partire dall'operazione con cui il limite è superato e il contribuente deve presentare la dichiarazione annuale relativamente a tutte le operazioni effettuate dall'inizio dell'anno e versare in unica soluzione la relativa imposta. Tuttavia gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi alle operazioni effettuate nel corso del mese in cui il limite è stato superato possono essere adempiuti entro il quindicesimo giorno del mese successivo e nello stesso termine possono essere registrate le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati dall'inizio dell'anno.

     Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle imprese autorizzate all'esercizio del commercio al minuto che effettuano promiscuamente cessioni di beni soggetti ad aliquote diverse. Tuttavia tali imprese possono effettuare il versamento dell'imposta mediante applicazione di un'aliquota media, ma debbono a tal fine tenere il registro di cui all'art. 25 ed annotarvi le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti ed alle importazioni di beni destinati alla rivendita. La registrazione può essere fatta con la sola indicazione del numero progressivo attribuito alle fatture e bollette nonché dell'ammontare dell'imponibile e della relativa imposta; la registrazione di fatture e bollette relative ad acquisti o importazioni di beni diversi da quelli anzidetti è facoltativa e deve essere fatta separatamente.

     L'aliquota media di cui al comma precedente è pari al rapporto tra l'ammontare complessivo dell'imposta assolta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa e l'ammontare complessivo imponibile degli acquisti e delle importazioni di beni destinati alla rivendita; l'ammontare imponibile è determinato in base ai corrispettivi diminuiti di una percentuale pari all'aliquota media.

     Il contribuente che non intende avvalersi delle disposizioni del presente articolo deve comunicarlo per iscritto all'ufficio nella dichiarazione annuale; la comunicazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso".

     Art. 32 - nel primo comma le parole "centottanta milioni di lire" sono sostituite con le parole "trecentosessanta milioni di lire".

     Art. 33 - nel secondo comma le parole "centottanta milioni di lire" sono sostituite con le parole "trecentosessanta milioni di lire".

 

          Art. 2.

     Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 597, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

     Art. 16 - è soppresso il secondo comma.

     Art. 50 - è aggiunto il seguente comma:

     "Se l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta non è superiore a dodici milioni di lire il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è determinato, in deroga alle disposizioni dei primi tre commi, in misura pari al sessanta per cento dell'ammontare stesso. Il contribuente che non intende avvalersi di questa disposizione deve darne comunicazione all'ufficio nella dichiarazione annuale".

     Dopo l'art. 72 è aggiunto il seguente:

     "Art. 72-bis - (Particolari categorie di imprese minori). - Per le imprese artigiane iscritte nell'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 e per le imprese autorizzate all'esercizio delle attività di commercio al minuto, di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali, nonché per gli intermediari e rappresentanti di commercio, esclusi i commissionari, se i ricavi conseguiti nel periodo d'imposta, determinati a norma degli ultimi due commi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non abbiano superato dodici milioni di lire, il reddito imponibile è determinato applicando all'ammontare dei ricavi i seguenti coefficienti di redditività e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali eventualmente realizzate:

     a) imprese artigiane in genere; esercenti trasporti e attività connesse, prestazioni alberghiere, somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali 25%

     b) commercianti al minuto compresi gli ambulanti 15%

     c) vendita di generi di monopoli e di valori bollati, postali e simili 50%

     d) intermediari e rappresentanti di commercio 50%

     Il contribuente che non intende avvalersi delle disposizioni del presente articolo deve darne comunicazione all'ufficio nella dichiarazione annuale dei redditi".

 

          Art. 3.

     Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti correzioni e integrazioni:

     Art. 18 - nel primo e nel settimo comma le parole "centottanta milioni di lire" sono sostituite con le parole "trecentosessanta milioni di lire".

     Nel quarto comma le parole "ai sensi degli articoli 31 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" sono sostituite con le parole "ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

     E' aggiunto il seguente comma:

     "Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo d'imposta i corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo stesso agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e di quelle annotate o soggette ad annotazioni a norma del terzo comma".

 

          Art. 4. [1]

     Le disposizioni dell'art. 1 hanno effetto dal 1° gennaio 1978. La semplificazione delle modalità di applicazione dell'imposta prevista nel secondo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal predetto art. 1 si applica per l'anno 1978 ai contribuenti ivi indicati che nell'anno 1977 hanno realizzato un volume di affari non superiore ai sei milioni di lire.

     Le disposizioni degliarticoli 2 e 3 hanno effetto dal 1° gennaio 1977. Per l'anno 1977 si considerano minori le imprese che nell'anno 1976 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore a trecentosessanta milioni, semprechè l'anno 1977 non sia compreso nel triennio di cui al sesto comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

     Nei confronti delle imprese che nell'anno 1977 non hanno provveduto alla registrazione delle operazioni effettuate, non essendovi tenute a norma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il reddito è determinato ai sensi del secondo comma dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 23 febbraio 1978, n. 38.