§ 8.3.2 - L. 25 luglio 1956, n. 860.
Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane.


Settore:Normativa nazionale
Materia:8. Artigianato
Capitolo:8.3 disciplina generale
Data:25/07/1956
Numero:860


Sommario
Art. 1.      E' artigiana, a tutti gli effetti di legge, l'impresa che risponde ai seguenti requisiti fondamentali
Art. 2.      Per lo svolgimento della sua attività l'impresa artigiana può valersi, con le limitazioni di cui al seguente comma, della prestazione di opera di personale dipendente, purchè questo sia sempre [...]
Art. 3.      E' considerata artigiana l'impresa costituita in forma di cooperativa o di società, escluse le società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita semplice e per azioni, purchè la [...]
Art. 4.      Le limitazioni numeriche di cui all'art. 2 si applicano anche alle imprese previste dal precedente articolo, computandosi i soci partecipanti in luogo di dipendenti
Art. 5.      Gli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento, considerati nella lettera c) dell'art. 2, sono approvati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della [...]
Art. 6.      In caso di morte del titolare della impresa artigiana, l'impresa stessa rimane iscritta, nell'albo di cui all'art. 9, per la durata di cinque anni, se la gestione viene assunta direttamente dal [...]
Art. 7.      Per la vendita degli oggetti di produzione propria, sempre che avvenga nel luogo di produzione, le imprese artigiane sono esonerate dall'obbligo di munirsi della licenza di commercio rilasciata [...]
Art. 8.      Nessun produttore può adottare, quale ditta o insegna o marchio di fabbrica, una denominazione, in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se egli non è iscritto come titolare di impresa [...]
Art. 9.      Presso ogni Camera di commercio, industria ed agricoltura è istituito l'albo delle imprese artigiane che svolgono la loro attività nel territorio della Provincia
Art. 10.      La Commissione provinciale per l'artigianato dispone la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per le quali sia venuto a mancare uno dei requisiti previsti dagli artt. 1, 2, 3, 4 e 6 o [...]
Art. 11.      Contro la deliberazione della Commissione provinciale per l'artigianato, che rifiuti la iscrizione all'albo delle imprese artigiane o ne disponga la cancellazione, è ammesso ricorso alla [...]
Art. 12.      Presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura è istituita una Commissione provinciale per l'artigianato
Art. 13.      La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita con provvedimento del Prefetto
Art. 14.      Presso la Camera di commercio, industria e agricoltura di ogni capoluogo di Regione è istituita una Commissione regionale per l'artigianato
Art. 15.      La Commissione regionale per l'artigianato è costituita con decreto del Ministro per l'industria e il commercio
Art. 16.      Le Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza del Ministro per l'industria e il commercio
Art. 17.      Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituito il Comitato centrale dell'artigianato
Art. 18.      Il Comitato centrale dell'artigianato è costituito con decreto del Ministro per l'industria e il commercio ed è composto
Art. 19.      Per il funzionamento del Comitato centrale dell'artigianato e delle sue sezioni saranno stanziate annualmente, a decorrere dall'esercizio 1956- 57, in appositi capitoli dello stato di previsione [...]
Art. 20.      In attesa che intervengano appositi provvedimenti legislativi, i criteri per la definizione dell'impresa artigiana, stabiliti dalla presente legge, non si intendono applicabili ai fini delle [...]
Art. 21.      Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e con le modalità previste al primo comma dell'art. 5, le norme di attuazione e di [...]
Art. 22.      Il Governo è autorizzato ad emanare, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle leggi sull'artigianato


§ 8.3.2 - L. 25 luglio 1956, n. 860. [1]

Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane.

(G.U. 10 agosto 1956, n. 200).

 

Capo I

Norme per la definizione e la disciplina

della impresa artigiana.

 

Art. 1.

     E' artigiana, a tutti gli effetti di legge, l'impresa che risponde ai seguenti requisiti fondamentali:

     a) che abbia per scopo la produzione di beni o la prestazione di servizi, di natura artistica od usuale;

     b) che sia organizzata ed operi con il lavoro professionale, anche manuale, del suo titolare e, eventualmente, con quello dei suoi familiari;

     c) che il titolare abbia la piena responsabilità dell'azienda e assuma tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione ed alla sua gestione.

     La qualifica artigiana di un'impresa è comprovata dall'iscrizione nell'albo di cui all'art. 9.

     Non costituisce ostacolo per il riconoscimento della qualità artigiana dell'impresa la circostanza che la stessa adoperi macchinari ed utilizzi fonti di energia.

     Essa può svolgere la sua attività, purchè non in contrasto con le leggi sul lavoro, in luogo fisso, presso l'abitazione del suo titolare o in apposita bottega o in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio, quale che sia il sistema della remunerazione.

 

     Art. 2.

     Per lo svolgimento della sua attività l'impresa artigiana può valersi, con le limitazioni di cui al seguente comma, della prestazione di opera di personale dipendente, purchè questo sia sempre personalmente guidato e diretto dallo stesso titolare dell'impresa.

     Fermo restando il concorso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo, può essere considerata artigiana e, pertanto, essere inclusa negli albi di cui all'art. 9:

     a) l'impresa che, non lavorando in serie, impieghi normalmente non pi- di dieci dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti;

     b) l'impresa che, pur dedicandosi a produzione esclusivamente in serie, non impieghi normalmente pi- di cinque dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti e sempre che la lavorazione si svolga con processo non del tutto meccanizzato;

     c) l'impresa che svolga attività nel settore dei lavori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura;

     d) l'impresa che presti servizi di trasporto ed impieghi normalmente non pi- di cinque dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti.

     Il numero massimo degli apprendisti non potrà essere superiore a dieci per le imprese di cui alla lettera a); a cinque per quelle di cui alle lettere b) e d); a venti per quelle di cui alla lettera c).

 

     Art. 3.

     E' considerata artigiana l'impresa costituita in forma di cooperativa o di società, escluse le società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita semplice e per azioni, purchè la maggioranza dei soci partecipi personalmente al lavoro e, nell'impresa, il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

     Le agevolazioni previste dalla presente legge sono applicabili anche ai consorzi fra le imprese artigiane, iscritte all'albo di cui all'art.  9, esclusivamente  costituiti  per l'approvvigionamento delle materie prime occorrenti alle imprese, per la presentazione collettiva dei prodotti, per la vendita degli stessi, per l'assunzione di lavori e per la prestazione di garanzie in operazioni di credito alle imprese consorziate.

 

     Art. 4.

     Le limitazioni numeriche di cui all'art. 2 si applicano anche alle imprese previste dal precedente articolo, computandosi i soci partecipanti in luogo di dipendenti.

 

     Art. 5.

     Gli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento, considerati nella lettera c) dell'art. 2, sono approvati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri e su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, sentita una commissione parlamentare composta di sette deputati e sette senatori.

     Gli elenchi possono essere revisionati, non prima di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il parere del Comitato centrale dell'artigianato.

 

     Art. 6.

     In caso di morte del titolare della impresa artigiana, l'impresa stessa rimane iscritta, nell'albo di cui all'art. 9, per la durata di cinque anni, se la gestione viene assunta direttamente dal coniuge, ovvero dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni.

 

     Art. 7.

     Per la vendita degli oggetti di produzione propria, sempre che avvenga nel luogo di produzione, le imprese artigiane sono esonerate dall'obbligo di munirsi della licenza di commercio rilasciata dai Comuni a norma del R.D.L. 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella L. 18 dicembre 1927, n. 2501.

 

     Art. 8.

     Nessun produttore può adottare, quale ditta o insegna o marchio di fabbrica, una denominazione, in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se egli non è iscritto come titolare di impresa artigiana nell'albo di cui all'art. 9.

 

     Art. 9.

     Presso ogni Camera di commercio, industria ed agricoltura è istituito l'albo delle imprese artigiane che svolgono la loro attività nel territorio della Provincia.

     L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane è disposta, su domanda del titolare dell'impresa dalla Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'art. 12.

     La iscrizione nell'albo spetta di diritto all'artigiano che sia titolare di impresa avente i requisiti prescritti dagli articoli precedenti.

     La deliberazione della Commissione provinciale per l'artigianato, da adottarsi previo accertamento che l'impresa possiede tutti i requisiti predetti, deve essere motivata nel caso che la domanda non venga accolta.

     Della decisione viene data diretta comunicazione al richiedente, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda a cura della Camera di commercio, industria ed agricoltura. La mancata comunicazione vale accoglimento della domanda. La iscrizione nell'albo è comprovata da apposito attestato rilasciato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura al nome del titolare della impresa.

     L'iscrizione predetta sostituisce l'iscrizione nel registro delle ditte di cui all'art. 47 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.

     Ogni triennio, entro il 30 giugno, a cura della Commissione provinciale per l'artigianato, si provvede alla revisione d'ufficio delle imprese iscritte nell'albo.

     L'iscrizione nell'albo è condizione per la concessione delle agevolazioni disposte a favore delle imprese artigiane.

 

     Art. 10.

     La Commissione provinciale per l'artigianato dispone la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per le quali sia venuto a mancare uno dei requisiti previsti dagli artt. 1, 2, 3, 4 e 6 o quando ne sia stata accertata, anche d'ufficio, la cessazione dell'attività.

     Non può essere cancellata d'ufficio dall'albo di cui all'art. 9 l'impresa il cui titolare sia colpito da invalidità.

 

     Art. 11.

     Contro la deliberazione della Commissione provinciale per l'artigianato, che rifiuti la iscrizione all'albo delle imprese artigiane o ne disponga la cancellazione, è ammesso ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato di cui all'art. 14 nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione.

     Il ricorso contro la cancellazione dall'albo ha effetto sospensivo.

     La Commissione regionale decide sui ricorsi, in via definitiva, entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

     Contro la decisione di cui al comma precedente può proporsi ricorso al Tribunale competente per territorio, entro sessanta giorni dalla comunicazione.

     Il Tribunale decide in camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero.

Capo II

Delle Commissioni provinciali per l'artigianato.

 

     Art. 12.

     Presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura è istituita una Commissione provinciale per l'artigianato.

     Essa, oltre che assolvere alle funzioni di cui agli artt. 9 e 10, deve:

     a) adottare ogni utile iniziativa intesa a far conoscere, tutelare, migliorare e sviluppare le attività artigiane della Provincia, nonché ad aggiornare i metodi produttivi in armonia col progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche e con le esigenze del commercio interno ed estero dei prodotti artigiani, incoraggiando in modo particolare quella produzione artigiana che meglio risponda alle tradizioni ed alle possibilità locali;

     b) dare pareri sulle caratteristiche, sul coordinamento e sulla istituzione di fiere e mostre artigiane nella Provincia;

     c) svolgere gli altri compiti ad essa affidati dalla legge.

     La Commissione provinciale per l'artigianato disciplina con norme regolamentari il proprio funzionamento.

     I servizi di segreteria della Commissione sono apprestati dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

     Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico della stessa Camera di commercio.

 

     Art. 13.

     La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita con provvedimento del Prefetto.

     La Commissione ha sede presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura e dura in carica tre anni. I suoi membri possono essere riconfermati.

     Essa è composta:

     a) da nove imprenditori artigiani eletti dagli iscritti nell'albo provinciale, tra gli stessi imprenditori artigiani iscritti nell'albo e nelle liste elettorali di un comune della Provincia;

     b) dal rappresentante degli artigiani presso la Giunta della Camera di commercio;

     c) da quattro rappresentanti delle organizzazioni artigiane pi- rappresentative della provincia, nominati dal Prefetto fra designati dalle stesse organizzazioni in ragione di almeno uno per ciascuna di esse;

     d) da quattro lavoratori, dipendenti da imprese artigiane, nominati dal Prefetto fra designati dalle organizzazioni sindacali;

     e) da un rappresentante dell'E.N.A.P.I. (Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie).

     I componenti di cui alla lettera a) del comma precedente eleggono nel proprio seno il presidente della commissione. Il vice presidente viene eletto da tutti i componenti aventi diritto al voto [2].

     Fanno parte inoltre della Commissione a titolo consultivo:

     a) il Direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

     b) il Direttore dell'ufficio provinciale dell'industria e del commercio;

     c) il Presidente del Consorzio provinciale dell'istruzione tecnica;

     d) il Presidente dell'Ente provinciale del turismo;

     e) due esperti nella materia del credito artigiano designati rispettivamente dall'Associazione bancaria italiana e dall'Ente nazionale delle casse rurali ed artigiane;

     f) un piccolo imprenditore industriale nominato dal Prefetto su designazione della organizzazione sindacale pi- rappresentativa della Provincia.

     I membri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente possono designare in loro rappresentanza un delegato permanente.

     Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno metà dei suoi componenti aventi diritto a voto. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Capo III

Delle Commissioni regionali per l'artigianato.

 

     Art. 14.

     Presso la Camera di commercio, industria e agricoltura di ogni capoluogo di Regione è istituita una Commissione regionale per l'artigianato.

     Essa:

     a) decide in via definitiva sui ricorsi di cui all'art. 11;

     b) svolge, sul piano regionale, un'azione di informazione, di documentazione e di rilevazione statistica sulle attività artigiane caratteristiche della Regione stessa;

     c) svolge gli altri compiti che le sono attribuiti dalla legge.

     La Commissione regionale per l'artigianato disciplina, con norme regolamentari, il proprio funzionamento.

     I servizi di segreteria della Commissione regionale sono apprestati dalla Camera di commercio del capoluogo della Regione.

     Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite tra le Camere di commercio provinciali della circoscrizione regionale in rapporto al numero delle imprese artigiane iscritte nei rispettivi albi provinciali.

 

     Art. 15.

     La Commissione regionale per l'artigianato è costituita con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.

     Essa è composta:

     a) dai Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato esistenti nella circoscrizione;

     b) da un rappresentante dell'ENAPI;

     c) da tre esperti in materia concernenti l'artigianato e da due esperti in materia giuridica, scelti per cooptazione degli altri membri della Commissione.

     I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno il Presidente e il Vice presidente della Commissione.

     I componenti di cui alla lettera c) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

     Fa parte, inoltre, della Commissione, a titolo consultivo, il Direttore dell'ufficio provinciale dell'industria e del commercio del capoluogo della Regione, il quale può designare in sua rappresentanza un delegato permanente.

 

     Art. 16.

     Le Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza del Ministro per l'industria e il commercio.

Capo IV

Del Comitato centrale dell'artigianato.

 

     Art. 17.

     Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituito il Comitato centrale dell'artigianato.

     Esso ha il compito di:

     a) promuovere periodiche indagini sulle attività, le caratteristiche e le condizioni dell'artigianato italiano, nonché il censimento delle imprese artigiane;

     b) svolgere azione di coordinamento e di propulsione, sul piano nazionale, di tutte le attività concernenti l'artigianato italiano;

     c) promuovere lo studio dei mercati nazionali ed esteri ai fini dell'assorbimento dei prodotti artigiani, con particolare riguardo a quelli artistici, dando periodiche informazioni alle Commissioni provinciali e regionali;

     d) promuovere ogni utile iniziativa per lo sviluppo dell'istruzione professionale artigiana in armonia col progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche;

     e) formulare pareri sui criteri di selezione e di orientamento per la migliore attuazione di iniziative concernenti fiere ed esposizioni di prodotti artigiani sia all'interno che all'estero e la costituzione di centri di raccolta, di mostre permanenti e di musei dell'artigianato, nonché di centri di studio e di ricerca sui metodi e sui processi produttivi artigianali;

     f) formulare pareri sui provvedimenti relativi alla costituzione, trasformazione e soppressione di enti che si propongono l'assistenza economica, tecnica ed artistica alle imprese artigiane e di enti per la organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni a carattere internazionale, nazionale, regionale o interprovinciale per i prodotti dell'artigianato;

     g) formulare proposte ed esprimere pareri sui problemi attinenti all'artigianato, sui quali il Ministro per l'industria e il commercio ritenga di sentirlo;

     h) svolgere gli altri compiti che gli sono attribuiti dalla legge.

     I pareri di cui alle lettere e) ed f) sono obbligatori.

     Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le norme di attuazione, potranno essere istituite, in seno al Comitato centrale dell'artigianato, singole Sezioni con competenza limitata a particolari materie comprese nelle attribuzioni del Comitato stesso.

     Il Consiglio disciplina con norme regolamentari il proprio funzionamento.

 

     Art. 18.

     Il Comitato centrale dell'artigianato è costituito con decreto del Ministro per l'industria e il commercio ed è composto:

     a) dai presidenti delle commissioni regionali;

     b) da tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali pi- rappresentative delle categorie artigiane, in ra ione di almeno uno per ciascuna di esse;

     c) da tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali dei lavoratori, nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

     d) dal direttore generale dell'artigianato e delle piccole industrie;

     e) dal direttore generale dell'istruzione tecnica;

     f) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, delle finanze, del commercio con l'estero, del lavoro e della previdenza sociale, della marina mercantile, dell'agricoltura e delle foreste;

     g) da un rappresentante del Commissariato per il turismo;

     h) da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;

     i) dal Presidente dell'ENAPI;

     l) dal Presidente dell'Ente autonomo Mostra-mercato nazionale dell'artigianato;

     m) dal Presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

     n) dal Presidente dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

     o) dal Presidente dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

     p) dal Presidente dell'Unione nazionale dei consorzi provinciali dell'istruzione tecnica;

     q) da due esperti nella materia del credito artigiano designati rispettivamente dall'Associazione bancaria italiana e dall'Ente nazionale delle Casse rurali ed artigiane;

     r) da quattro esperti in materie concernenti l'artigianato, nominati dal Ministro per l'industria e il commercio.

     Fanno parte inoltre del Comitato, in qualità di consultori, gli assessori delle Regioni preposti agli affari dell'artigianato.

     Per l'esame di particolari problemi il Comitato può valersi della consulenza di tecnici, i quali possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Comitato stesso.

     Il Comitato centrale dell'artigianato è presieduto dal Ministro per l'industria e il commercio, o per sua delega, da un Sottosegretario di Stato.

     I componenti del Comitato eleggono nel proprio seno due vice presidenti.

     I componenti di cui alle lettere b), c), q) e r) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

     Con decreto del Ministro per l'industria e il commercio sono nominati un segretario e due vice segretari per i lavori della Commissione parlamentare di cui all'art. 5 e per i lavori del Comitato centrale dell'artigianato e delle sue sezioni.

 

     Art. 19.

     Per il funzionamento del Comitato centrale dell'artigianato e delle sue sezioni saranno stanziate annualmente, a decorrere dall'esercizio 1956- 57, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, le somme occorrenti per le spese relative.

Capo V

Disposizioni finali e transitorie.

 

     Art. 20.

     In attesa che intervengano appositi provvedimenti legislativi, i criteri per la definizione dell'impresa artigiana, stabiliti dalla presente legge, non si intendono applicabili ai fini delle norme sugli assegni familiari ed ai fini delle norme tributarie.

 

     Art. 21.

     Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e con le modalità previste al primo comma dell'art. 5, le norme di attuazione e di coordinamento della presente legge con le altre norme legislative vigenti per l'artigianato.

     Nelle norme di attuazione saranno stabiliti i termini e le modalità per:

     a) l'entrata in vigore delle disposizioni concernenti la formazione degli albi di cui all'art. 9;

     b) le elezioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato, che dovranno aver luogo entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, mediante la partecipazione dei titolari di imprese artigiane che abbiano i requisiti di cui agli artt. 1, 2, 3, 4 e 6 ed abbiano presentato domanda per partecipare alle elezioni;

     c) la compilazione, in ciascuna Provincia, della lista dei titolari di imprese artigiane aventi diritto al voto, a cura di un commissario nominato dal Prefetto, fra gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato ed i magistrati dell'ordine giudiziario, assistito da una Commissione consultiva di cui facciano parte undici artigiani, in rappresentanza dei mestieri pi- importanti esercitati nella Provincia, nominati dal Prefetto stesso in base alla designazione di un numero triplo di nominativi da parte della competente Camera di commercio, industria e agricoltura, sentite le organizzazioni artigiane di categoria;

     d) la presentazione al Ministro per l'industria e il commercio, dei ricorsi contro la esclusione dalle liste di cui alla precedente lettera c).

 

     Art. 22.

     Il Governo è autorizzato ad emanare, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle leggi sull'artigianato.

     Nulla è innovato alle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento dei titoli professionali e dei gradi marittimi, nonché in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività artigiane.

     Ogni norma in contrasto con la presente legge è abrogata.

 

 


[1] L'art. 13 della L. 8 agosto 1985, n. 443, ha abrogato la presente legge, prevedendo che le relative disposizioni restino in vigore fino all'emanazione, da parte delle Regioni, di apposite leggi.

[2] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 11 maggio 1970, n. 307.