§ 27.6.94 - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638.
Disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:26/10/1972
Numero:638


Sommario
Art. 1.  Periodo di finanziamento.
Art. 2.  Entrate sostitutive dei comuni dal 1° gennaio 1973.
Art. 3.  Altre entrate sostitutive dei comuni dal 1° gennaio 1974.
Art. 4.  Entrate sostitutive delle province dal 1° gennaio 1973.
Art. 5.  Altre entrate sostitutive delle province dal 1° gennaio 1974.
Art. 6.  Entrate sostitutive delle Camere di commercio.
Art. 7.  Entrate sostitutive delle aziende di soggiorno.
Art. 7 bis.  [2]
Art. 8.  Entrate di regioni a statuto speciale dal 1° gennaio 1973
Art. 9.  Dichiarazione dei comuni per le imposte di consumo.
Art. 10.  Dichiarazione degli enti locali per gli altri tributi.
Art. 11.  Pagamenti delle somme
Art. 12.  Finanziamento di comuni e province in particolari condizioni.
Art. 13.  Somministrazione dei fondi.
Art. 14.  Erogazione provvisoria di somme.
Art. 15.  Oggetto delle delegazioni.
Art. 16.  Delegazioni nel periodo transitorio
Art. 17.  Trasferimento di delegazioni su cespiti diversi.
Art. 18.  Pagamento delle quote delegate.
Art. 19.  Accertamenti a stralcio.
Art. 20.  Contenzioso
Art. 21.  Applicazione dell'I.L.O.R.
Art. 22.  Proroga di termini e abrogazione di norme.
Art. 23.      Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973


§ 27.6.94 - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638.

Disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate

(G.U. 11 novembre 1972, n. 292, S.O.)

 

 

Titolo I

 

ATTRIBUZIONE DI SOMME

 

     Art. 1. Periodo di finanziamento.

     Con decorrenza dal 1° gennaio 1973 e fino al 31 dicembre 1977 [1] , sono attribuite dall'amministrazione finanziaria ai comuni, alle province, alle Camere di commercio, alle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo, nonché alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano le somme determinate ai sensi dei successivi articoli, in sostituzione dei tributi e contributi aboliti in attuazione dell'art. 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e delle compartecipazioni a tributi erariali.

 

          Art. 2. Entrate sostitutive dei comuni dal 1° gennaio 1973.

     Per il quinquennio 1973-1977 sono attribuite ai comuni somme d'importo pari a quelle riscosse - comprese le maggiorazioni di tariffa - nel 1972 per imposte comunali di consumo, al netto delle spese di gestione valutate nella misura del 15 per cento, nonché per diritto speciale sulle acque da tavola, aumentate del 10 per cento per il 1973 e maggiorate annualmente, per il periodo successivo, di un ulteriore 10 per cento rispetto all'ammontare attribuito nell'anno precedente.

     Per le imposte comunali di consumo è data facoltà ai comuni di fare riferimento alle riscossioni realizzate nell'anno 1971.

     Nei confronti dei comuni che deliberino il mantenimento in servizio, anche in soprannumero, del personale dipendente addetto agli uffici delle imposte di consumo non verrà effettuata la decurtazione del 15 per cento prevista dal primo comma del presente articolo. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non tutto il personale rimanga alle dipendenze del comune, la decurtazione sarà determinata in misura proporzionale, con esclusivo riferimento al numero complessivo del personale in servizio al 31 dicembre 1972.

     Per lo stesso quinquennio 1973-1977 sono altresì attribuite ai comuni, con le maggiorazioni di cui al primo comma, somme d'importo pari a quelle attribuite ai medesimi per il 1971 a titolo di compartecipazione all'addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica dovuta dall'E.N.E.L. e a quelle attribuite per il 1972 a titolo di compartecipazione ai seguenti tributi erariali:

     a) imposta generale sull'entrata, compresa quella attribuita ai comuni montani ai sensi dell'art. 17, primo comma, della legge 16 settembre 1960, n. 1014;

     b) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante e sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione, nell'importo pari a quello dell'aumento disposto con il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140, e successive variazioni;

     c) diritti erariali sui pubblici spettacoli;

     d) imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici.

     Per il periodo di cui al primo comma sono attribuite inoltre ai comuni somme d'importo pari alle entrate riscosse nell'anno 1972 per imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e per contributo di miglioria, maggiorate del 7,50 per cento per il 1975 e di un ulteriore 7,50 per cento per gli anni successivi rispetto all'ammontare attribuito nell'anno precedente.

 

          Art. 3. Altre entrate sostitutive dei comuni dal 1° gennaio 1974.

     Per il biennio 1974-1975 ai comuni sono attribuite annualmente somme d'importo pari alle entrate riscosse nell'anno 1973 per i seguenti tributi, contributi e relative maggiorazioni di aliquote:

     a) imposta di famiglia;

     b) imposta sul valore locativo;

     c) sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati;

     d) imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni;

     e) imposta di patente;

     f) contributo per la manutenzione delle opere di fognatura.

     Per il biennio 1976-1977 sono attribuite annualmente ai comuni somme d'importo pari alle entrate riscosse nell'anno 1973 per i tributi, contributi e relative maggiorazioni di aliquote, di cui al precedente comma, maggiorate del 7,50 per cento per il 1976 e di un ulteriore 7,50 per cento per il 1977 rispetto all'ammontare attribuito nell'anno precedente.

 

          Art. 4. Entrate sostitutive delle province dal 1° gennaio 1973.

     Per il quinquennio 1973-1977 sono attribuite alle province somme d'importo pari a quelle attribuite alle medesime per il 1972, aumentate del 10 per cento per il 1973 e maggiorate annualmente, per il periodo successivo, di un ulteriore 10 per cento rispetto all'ammontare attribuito nell'anno precedente, a titolo di compartecipazione ai seguenti tributi:

     a) imposta generale sull'entrata;

     b) tasse erariali di circolazione;

     c) addizionale di cinque centesimi per ogni lira di tributo, istituita con il regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.

     Per lo stesso quinquennio sono inoltre attribuite alle province somme d'importo pari alle entrate riscosse nell'anno 1972 per contributo di miglioria, maggiorate del 7,50 per cento per il 1975 e di un ulteriore 7,50 per cento per gli anni successivi rispetto all'ammontare attribuito nell'anno precedente.

 

          Art. 5. Altre entrate sostitutive delle province dal 1° gennaio 1974.

     Per il biennio 1974-1975 sono attribuite annualmente alle province somme d'importo pari alle entrate riscosse dalle medesime nell'anno 1973 per i seguenti tributi:

     a) sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati;

     b) addizionale provinciale all'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.

     Per il biennio 1976-1977 sono attribuite annualmente alle province somme d'importo pari alle entrate riscosse nell'anno 1973 per i tributi di cui al precedente comma, maggiorate del 7,50 per cento per l'anno 1976 e di un ulteriore 7,50 per cento per il 1977 rispetto all'ammontare attribuito nell'anno precedente.

 

          Art. 6. Entrate sostitutive delle Camere di commercio.

     Per il biennio 1974-1975 sono attribuite annualmente alle Camere di commercio somme di importo pari alle entrate riscosse dalle medesime nell'anno 1973 per le imposte camerali e per la sovrimposta di cui all'art. 52, lettere c), d) ed e) del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e successive modificazioni.

     Per il biennio 1976-1977 sono attribuite annualmente alle Camere di commercio, somme di importo pari alle entrate riscosse dalle medesime nell'anno 1973 per i tributi di cui al precedente comma, maggiorate del 5 per cento per l'anno 1976 e di un ulteriore 5 per cento per il 1977 rispetto all'ammontare attribuito nell'anno precedente.

 

          Art. 7. Entrate sostitutive delle aziende di soggiorno.

     Per il biennio 1974-1975 sono attribuite annualmente alle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo, somme di importo pari alle entrate riscosse nell'anno 1973, per i seguenti tributi:

     a) contributo speciale di cura;

     b) contribuzioni speciali sui pubblici spettacoli;

     c) tassa di musica.

     Per il biennio 1976-1977 sono attribuite annualmente alle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo somme di importo pari alle entrate riscosse nell'anno 1973 per i tributi di cui al precedente comma, maggiorate del 5 per cento per il 1976 e di un ulteriore 5 per cento per il 1977 rispetto all'ammontare attribuito nell'anno precedente.

 

          Art. 7 bis. [2]

     Le somme spettanti ai sensi dei precedenti articoli 2, ultimo comma, 3, 4, ultimo comma, 5, 6 e 7 comprendono anche le sopratasse per omessa o ritardata denunzia, gli interessi di mora e le maggiorazioni per ritardata iscrizione a ruolo o per prolungata rateazione.

 

          Art. 8. Entrate di regioni a statuto speciale dal 1° gennaio 1973 [3].

     Sino al 31 dicembre 1977, alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono corrisposte somme d'importo pari a quelle devolute per l'anno 1972 per tributi e compartecipazioni a tributi erariali soppressi dal 1° gennaio 1973, maggiorate annualmente del 10 per cento rispetto all'anno precedente ove le quote dei tributi devoluti siano fisse; ove tali quote siano invece variabili la maggiorazione sarà determinata di anno in anno, sentite dette amministrazioni, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro.

     Per i tributi soppressi dal 1° gennaio 1974, ferme rimanendo le maggiorazioni ed i criteri di cui al primo comma, si fa riferimento alle somme devolute per l'anno 1973.

     In relazione alle modifiche e alle integrazioni recate dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, alle norme in materia finanziaria contenute nello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nei confronti della regione e delle province di Trento e di Bolzano, dalla data che sarà stabilita dalle norme di attuazione previste dall'art. 60 della stessa legge costituzionale n. 1, le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano tenendo conto del gettito relativo all'anno 1972 o all'anno 1973 a seconda dei casi previsti nei commi predetti.

 

          Art. 9. Dichiarazione dei comuni per le imposte di consumo.

     Per il tempestivo pagamento delle somme spettanti, i sindaci dei rispettivi comuni devono, entro il 10 gennaio 1973, dichiarare alle intendenze di finanza, competenti per territorio, l'ammontare delle imposte comunali di consumo, del diritto speciale sulle acque da tavola e relative maggiorazioni, riscosso nell'anno 1972.

     Per i comuni che si avvalgono della facoltà di cui al secondo comma dell'art. 2 deve essere dichiarato anche l'ammontare delle imposte di consumo riscosso nell'anno 1971.

 

          Art. 10. Dichiarazione degli enti locali per gli altri tributi.

     I comuni, le province, le Camere di commercio, le aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, per consentire la liquidazione delle somme di loro spettanza nel quadriennio 1974-1977, devono dichiarare alle intendenze di finanza, competenti per territorio, le entrate rispettivamente riscosse nell'anno 1973 per i tributi e contributi indicati negli articoli 3, 5,6 e 7 del presente decreto.

     Le dichiarazioni, sottoscritte dai legali rappresentanti degli enti interessati, devono essere presentate entro il 31 ottobre 1973 ed il 31 marzo 1974 per le somme riscosse rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 1973.

     Per la liquidazione delle somme spettanti ai comuni e alle province per il quinquennio 1973-1977, rispettivamente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 e dell'ultimo comma dell'art. 4, le dichiarazioni di cui al precedente comma devono essere presentate entro il 31 marzo 1973, con la indicazione delle entrate tributarie riscosse nell'anno 1972 per imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e contributi di miglioria.

 

          Art. 11. Pagamenti delle somme [4].

     Le intendenze di finanza in base alle dichiarazioni prodotto ai sensi degli articoli precedenti e, per le compartecipazioni, in base ai dati in possesso dell'amministrazione finanziaria, provvedono, entro il 20 di ogni bimestre, a disporre il pagamento anticipato di due dodicesimi delle somme annualmente spettanti ai singoli enti con riserva di effettuare i controlli necessari, e gli eventuali conguagli, entro il 30 giugno dell'anno successivo.

 

          Art. 12. Finanziamento di comuni e province in particolari condizioni.

     Per gli enti locali che nell'anno precedente a quello di entrata in vigore del presente decreto hanno beneficiato di contribuzioni statali, compensative delle entrate tributarie di loro pertinenza, per effetto di esenzioni generalizzate disposte con legge a seguito di eventi straordinari o di calamità naturali, il regime di finanziamento di cui ai precedenti articoli, sostitutivo di dette contribuzioni, decorre dal 1° gennaio 1973.

     Ai fini del computo delle competenze spettanti agli enti suddetti, le intendenze di finanza prenderanno a base le somme riscosse nell'ultimo anno di applicazione per i tributi soppressi, maggiorate annualmente del 10 per cento per le imposte di consumo e del 7,50 per cento per gli altri tributi. Quest'ultima maggiorazione non si applica per il biennio 1973-1974.

     Per i comuni di nuova istituzione nelle zone interessate dagli eventi di cui al primo comma per i quali non si renda possibile il ragguaglio ai tributi soppressi per la determinazione delle entrate sostitutive, si fa riferimento al contributo di cui gli stessi beneficiavano, maggiorandone annualmente l'importo di una percentuale pari alla media aritmetica delle aliquote di maggiorazione annuale previste rispettivamente per le imposte di consumo e per gli altri tributi.

 

          Art. 13. Somministrazione dei fondi.

     I fondi occorrenti per i pagamenti previsti dal presente decreto sono stanziati su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e vengono somministrati alle intendenze di finanza mediante ordini di accreditamento, anche in deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

 

          Art. 14. Erogazione provvisoria di somme.

     Dal 1° gennaio 1973 i contributi che le regioni, le province e i comuni sono tenuti per legge a corrispondere ad enti con riferimento a tributi soppressi, sono sostituiti, fino al 31 dicembre 1977 [5] , da una erogazione annua pari alla media dei contributi stessi corrisposti nel biennio 1971-1972 aumentata annualmente del 5 per cento a decorrere dal 1975.

 

Titolo II

 

DELEGAZIONI DI PAGAMENTO

 

          Art. 15. Oggetto delle delegazioni.

     Le province, i comuni, le Camere di commercio e le aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, possono rilasciare, a garanzia di mutui, previsti con emissione di cartelle, debiti od altri impegni, delegazioni di pagamento a valere sul gettito dei tributi e delle compartecipazioni a tributi erariali di loro spettanza, nel limite dell'80 per cento del gettito dell'ultimo anno. Per i tributi di nuova istituzione, nel primo anno, si fa riferimento alle previsioni risultanti dal bilancio regolarmente approvato e, per gli anni successivi, alle risultanze dell'anno precedente.

     Gli enti stessi possono, altresì, rilasciare in garanzia le delegazioni di pagamento anche sui contributi erariali pluriennali, compresi quelli a copertura delle spese per servizi di pertinenza dello Stato ovvero concessi per specifiche finalità.

     Le delegazioni possono essere rilasciate ove concorrano le seguenti condizioni:

     a) che il debito dello Stato sia liquido e non compensabile con altre somme dovute allo Stato dagli enti interessati;

     b) che, per i contributi concessi per specifiche finalità, il mutuo sia contratto per conseguire le finalità stesse.

     Anche in deroga alle norme statutarie o del proprio ordinamento gli enti o istituti di credito possono accogliere, a garanzia delle operazioni di credito che sono autorizzate a compiere a favore degli enti di cui al primo comma, le delegazioni di pagamento previste dal presente articolo.

     Tutte le suddette delegazioni sono da considerarsi equiparate agli effetti della garanzia alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie degli enti, istituti ed aziende di credito mutuanti.

     Il debito dello Stato, allorché si tratti di contributi a copertura di spese per servizi di sua pertinenza o per specifiche finalità, non è compensabile con altre somme dovute al medesimo.

 

          Art. 16. Delegazioni nel periodo transitorio [6].

     Fino al 31 dicembre 1977 [7] gli enti di cui al precedente articolo possono rilasciare delegazioni di pagamento sull'intero ammontare delle somme che le intendenze di finanza sono tenute a corrispondere agli enti stessi ai sensi del titolo I del presente decreto, nella quota che risulterà disponibile, tenuto conto di quanto disposto al successivo art. 17.

 

          Art. 17. Trasferimento di delegazioni su cespiti diversi.

     Le delegazioni di pagamento già rilasciate dagli enti di cui al precedente art. 15 sui soppressi tributi, contributi e compartecipazioni a tributi erariali, sono trasferite di diritto sull'ammontare delle somme che le intendenze di finanza sono tenute a corrispondere agli enti stessi ai sensi del titolo I del presente decreto.

     Per il periodo successivo alla cessazione della corresponsione di tali somme da parte dell'amministrazione finanziaria, le delegazioni di pagamento sono trasferite di diritto sui cespiti che, secondo il nuovo ordinamento, saranno attribuiti agli enti suddetti.

 

          Art. 18. Pagamento delle quote delegate.

     Gli enti di cui al precedente art. 15 devono comunicare, rispettivamente entro il 10 gennaio dell'anno 1973 e dell'anno 1974, alle intendenze di finanza, competenti per territorio, gli elenchi delle delegazioni di pagamento rilasciate sui tributi, contributi e compartecipazioni aboliti.

     Gli elenchi, firmati dal legale rappresentante dell'ente, devono contenere l'importo, la durata e la decorrenza di ogni delegazione nonché l'ammontare, la scadenza e i beneficiari dei singoli pagamenti.

     L'intendenza di finanza sulla base degli elenchi provvede a decurtare mensilmente le somme dovute agli enti deleganti delle quote necessarie per soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti che si maturano nel corso dell'anno.

 

Titolo III

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 19. Accertamenti a stralcio.

     Gli enti indicati all'art. 1 continueranno a percepire le entrate afferenti ai periodi antecedenti alla soppressione dei singoli tributi, contributi e compartecipazioni a tributi erariali.

     I comuni, ai fini dell'applicazione dei tributi di propria pertinenza soppressi per effetto dell'art. 1, n. I, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, possono accertare i redditi dei contribuenti non iscritti a ruolo, afferenti agli anni antecedenti al 1974, nel termine di cui all'art. 290 del testo unico della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

     Gli accertamenti di cui al precedente comma debbono essere effettuati nel termine del 30 giugno 1974, per le annualità 1972 e 1973 e del 30 giugno 1975, per l'annualità 1973, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 276 e seguenti del testo unico della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

     (Omissis) [8].

     (Omissis) [9].

 

          Art. 20. Contenzioso [10].

 

          Art. 21. Applicazione dell'I.L.O.R.

     Per il quadriennio 1974-1977, l'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, spettante agli enti indicati all'art. 1del presente decreto, è applicata con le aliquote massime.

     Il relativo gettito nonché le quote di compartecipazione a tributi erariali già di spettanza degli enti suddetti rimangono acquisiti al bilancio dello Stato.

 

          Art. 22. Proroga di termini e abrogazione di norme.

     I termini previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 per i bilanci relativi all'esercizio 1973, sono prorogati al 28 febbraio 1973.

     Sono abrogate tutte le norme in contrasto col presente decreto.

 

          Art. 23.

     Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.


[1]  Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1987 dall'art. 1 del D.L. 28 agosto 1987, n. 357, nei confronti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle aziende di soggiorno, cura e turismo e della regione Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano.

[2]  Articolo aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 3 gennaio 1976, n. 17.

[3]  La Corte costituzionale, con sentenza 22 luglio 1976, n. 180, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui prevede che alla determinazione delle maggiorazioni delle somme d'importo pari alle quote variabili di soppressi tributi erariali, da corrispondere alle province autonome di Trento e di Bolzano, si proceda “sentite dette amministrazioni, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro".

[4]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 8 agosto 1977, n. 547.

[5]  Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1995 dall' art. 5 del D.L. 28 agosto 1995,n. 361.

[6]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 3 gennaio 1976, n. 17.

[7]  Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1987, dall'art. 1 del D.L. 28 agosto 1987, n. 357.

[8]  Comma abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, a decorrere dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

[9]  Comma abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, a decorrere dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

[10]  Articolo modificato dall'art. 69 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 e abrogato dall'art. 71 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, a decorrere dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali.