§ 45.1.126 – D.L. 28 agosto 1987, n. 357.
Misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonchè per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:28/08/1987
Numero:357


Sommario
Art. 1.      1. Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della [...]
Art. 2.      1. Per l'anno 1987 le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota fissa alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e [...]
Art. 3.      1. Per l'anno 1987 le somme di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio, industria, [...]
Art. 4.      1. Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi, disposta dal comma 1 dell'art. 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono [...]
Art. 5.      1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 631.570 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...]
Art. 6.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 45.1.126 – D.L. 28 agosto 1987, n. 357. [1]

Misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonchè per l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio.

(G.U. 29 agosto 1987, n. 201).

 

     Art. 1.

     1. Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1987 nei confronti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle aziende di soggiorno, cura e turismo e della regione Trentino-Alto Adige, nonchè delle province autonome di Trento e di Bolzano.

     2. Il termine di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, province e comuni, di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1987. Per l'anno 1987 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1986 maggiorata del 4 per cento.

     3. Il termine di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, relativo alla facoltà per gli enti interessati di rilasciare delegazioni di pagamento anche sulle somme sostitutive dovute dalle intendenze di finanza ai sensi del titolo I dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è prorogato al 31 dicembre 1987.

 

          Art. 2.

     1. Per l'anno 1987 le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota fissa alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono determinate in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1986, ai sensi del comma 13 dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, aumentate del 4 per cento.

     2. Le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota variabile alle province autonome di Trento e di Bolzano vengono determinate, per l'anno 1987, in conformità a quanto disposto dall'art. 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

     3. Per l'anno 1987 alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1986, ai sensi del comma 15 dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, aumentate del 4 per cento. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le predette somme sono attribuite alle rispettive regioni.

 

          Art. 3.

     1. Per l'anno 1987 le somme di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in sostituzione di tributi soppressi, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria in misura pari a lire 311.025 milioni. La ripartizione di dette somme fra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata secondo le modalità e i criteri richiamati nell'art. 5, comma 17, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

     2. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del comma 18 dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è corrisposto, per l'anno 1987, in misura pari a quella stabilita per l'anno 1986 aumentata del 4 per cento.

     3. Per l'anno 1987, il diritto annuale istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, da ultimo modificato dall'art. 5, comma 19, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentato, fermi restando i criteri di arrotondamento, nelle seguenti misure commisurate rispetto all'anno precedente: a) 15 per cento a carico delle ditte individuali, delle società di persone, delle società cooperative e dei consorzi; b) 20 per cento per le società di capitali. I criteri e le modalità della riscossione, da effettuarsi a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il terzo comma dell'art. 34 del citato decreto-legge n. 786 del 1981 è abrogato.

     4. La tariffa di cui alla voce 13 (visure) dell'allegato al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49, modificata, da ultimo, dall'art. 5, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è unificata in L. 3.000.

     5. Il diritto fisso di cui al comma 8, lettera b), dell'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, quale modificato, da ultimo, dall'art. 5, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevato a L. 70.000.

     6. L'importo delle sanzioni amministrative di cui all'art. 1, terzo comma, della legge 4 novembre 1981, n. 630, è elevato a L. 300.000, ed è ridotto a L. 60.000 quando l'adempimento nella presentazione delle denunce avviene entro trenta giorni dai termini fissati [2].

     7. L'importo minimo delle sanzioni amministrative previste dall'art. 39, primo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, quale modificato per effetto degli articoli 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è elevato a L. 200.000.

     8. La tabella allegata al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49, modificata dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, integrata dall'art. 8, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, modificata, da ultimo, dall'art. 5, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è ulteriormente integrata con la seguente voce:

     (Omissis).

     9. E' abrogato il secondo comma dell'art. 5 della legge 31 luglio 1956, n. 1002.

 

          Art. 4.

     1. Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi, disposta dal comma 1 dell'art. 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono attribuite alle regioni a statuto ordinario dall'Amministrazione finanziaria, per l'anno 1987, somme di importo pari a quelle spettanti per il 1986, ai sensi del comma 16 dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, maggiorate del 4 per cento. Alle aziende di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-1980 sono attribuite, per l'anno 1987, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1986 ai sensi del comma 16 del medesimo art. 5, aumentate del 4 per cento.

     2. In caso di estinzione delle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le somme loro spettanti ai sensi del comma 1 sono attribuite alle rispettive regioni.

 

          Art. 5.

     1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 631.570 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento riguardante "Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonchè per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR. Contributi straordinari alle camere di commercio".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. 1 della L. 26 ottobre 1987, n. 435.

[2] Gli importi delle sanzioni di cui al presente comma sono stati incrementati dall'art. 12 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8.