§ 98.1.30656 - D.P.R. 3 gennaio 1976, n. 17.
Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.


Settore:Normativa nazionale
Data:03/01/1976
Numero:17


Sommario
Art. 1.      Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, concernente disposizioni per l'attribuzione di somme ad enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.30656 - D.P.R. 3 gennaio 1976, n. 17.

Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

(G.U. 21 febbraio 1976, n. 47)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

     Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

     Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

     Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

     Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

     Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, concernente disposizioni per l'attribuzione di somme ad enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate;

     Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, concernente disposizioni per l'attribuzione di somme ad enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

     Dopo l'art. 7 è aggiunto il seguente:

     "Art. 7-bis. - Le somme spettanti ai sensi dei precedenti articoli 2, ultimo comma, 3, 4, ultimo comma, 5, 6 e 7 comprendono anche le sopratasse per omessa o ritardata denunzia, gli interessi di mora e le maggiorazioni per ritardata iscrizione a ruolo o per prolungata rateazione".

     L'art. 16 è sostituito dal seguente:

     "Fino al 31 dicembre 1977 gli enti di cui al precedente articolo possono rilasciare delegazioni di pagamento sull'intero ammontare delle somme che le intendenze di finanza sono tenute a corrispondere agli enti stessi ai sensi del titolo I del presente decreto, nella quota che risulterà disponibile, tenuto conto di quanto disposto al successivo art. 17".

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.