§ 95.1.3A - Legge 6 dicembre 1971, n. 1036.
Proroga dell'entrata in vigore delle norme per l'applicazione dei nuovi tributi previsti dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:06/12/1971
Numero:1036


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.      L'importo delle somme da attribuire ai comuni e alle province, ai sensi del primo comma dell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sarà commisurato alle entrate riscosse nell'anno 1972, [...]
Art. 3.  [2]
Art. 4.  [3]
Art. 5.      In relazione alle date di entrata in vigore delle norme contenute nei decreti delegati di attuazione della riforma tributaria, stabilite dalla presente legge, il Ministro per il tesoro è [...]
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 95.1.3A - Legge 6 dicembre 1971, n. 1036.

Proroga dell'entrata in vigore delle norme per l'applicazione dei nuovi tributi previsti dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria.

(G.U. 14 dicembre 1971, n. 315)

 

     Art. 1. [1]

     Le disposizioni per l'attuazione della riforma tributaria prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, relative ai punti II, III, IV e V dell'art. 1 di tale legge, nonchè quelle di cui ai numeri 14 e 15 dell'art. 10, ai numeri 2, 3, 4, 5 e 14 dell'art. 11, al numero 1 del secondo comma dell'art. 12 ed all'ottavo comma dell'art. 15 della stessa legge, entreranno in vigore il 1° gennaio 1973.

     Le disposizioni previste dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, relative al punto I dell'art. 1 di tale legge, nonchè quelle previste dai numeri 3 e 4 dell'art. 9 della stessa legge, entreranno in vigore il 1° gennaio 1974. Resta fermo, agli effetti della tassazione dei redditi relativi al periodo d'imposta 1973, l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi stessi da effettuarsi nei termini e con le modalità previsti nel testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

     Le altre disposizioni previste dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825 entreranno in vigore alla data che sarà stabilita nei relativi decreti ed in ogni caso entro il 1° gennaio 1974.

 

          Art. 2.

     L'importo delle somme da attribuire ai comuni e alle province, ai sensi del primo comma dell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sarà commisurato alle entrate riscosse nell'anno 1972, ferma rimanendo, per il secondo biennio, la maggiorazione prevista dallo stesso comma.

     Il termine del 31 dicembre 1971, previsto dal secondo comma del medesimo art. 14, è prorogato di un anno.

     Per il secondo semestre dell'anno 1972, ferme rimanendo le maggiorazioni previste:

     a) l'importo delle somme da attribuire ai comuni ed alle province, ai sensi del terzo comma dell'art. 14 della succitata legge, sarà commisurato alle somme riscosse nel secondo semestre dell'anno 1971 e alla metà di quelle attribuite nell'anno 1971;

     b) l'importo delle somme da devolvere, ai sensi del quarto comma dell'art. 14, agli enti indicati al n. 3 dell'art. 12 della stessa legge, sarà commisurato, limitatamente ai tributi che rimarranno aboliti con decorrenza dal 1° luglio 1972, alla metà delle somme devolute nell'anno 1971, ove le quote dei tributi devoluti siano fisse.

     L'importo delle somme da attribuire alle Camere di commercio e alle aziende autonome di soggiorno, cura o turismo, ai sensi del sesto comma del citato art. 14, sarà commisurato alle entrate riscosse per i tributi soppressi di rispettiva competenza nell'anno 1972, ferma rimanendo, per il secondo biennio, la maggiorazione prevista dallo stesso comma.

     Il periodo indicato nell'art. 14 per le attribuzioni di somme a favore degli enti previsti nell'articolo stesso andrà a scadere col 31 dicembre 1976.

     Per l'applicazione delle imposte comunali di consumo fino al 30 giugno 1972 saranno adottati le classificazioni, le qualificazioni ed i valori medi dei generi determinati per l'anno 1971.

     I contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo, con scadenza anteriore al 30 giugno 1972, sono prorogati, alle stesse condizioni in essi previste, a detta data.

     Indipendentemente dalle revisioni di legge, i contratti di appalto a canone fisso e quelli stipulati con consorzi di esercenti, prorogati ai sensi del comma precedente, potranno essere revisionati, soltanto ad istanza dei comuni e, limitatamente al periodo prorogato, sulla base delle riscossioni effettuate nei due anni anteriori alla proroga.

 

          Art. 3. [2]

     I primi tre commi dell'art. 16 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sono sostituiti dai seguenti:

     Nel primo periodo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto saranno ammesse in detrazione dall'imposta stessa:

     a) per i soggetti che esercitano le attività indicate dall'art. 2195 n. 1) del codice civile, l'imposta generale sull'entrata e l'imposta di cui all'articolo 17, primo comma, del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e relative addizionali, assolte sugli acquisti e sulle importazioni di materie prime, di semilavorati e di componenti, relativi all'attività esercitata, che in base alle fatture e alle bollette doganali risultino effettuati nel periodo dal 1° settembre 1971 al 25 maggio 1972 nei limiti del 25 per cento del relativo ammontare;

     b) per i soggetti che esercitano le attività indicate dall'art. 2195, n. 2) del codice civile, le imposte di cui alla lettera a) assolte sugli acquisti e sulle importazioni di merci formanti oggetto dell'attività esercitata, che in base alle fatture e alle bollette doganali risultino effettuati nel periodo dal 1° settembre 1971 al 25 maggio 1972 nei limiti del 10 per cento e del 5 per cento del relativo ammontare, secondo che si tratti di commercio al dettaglio o all'ingrosso;

     c) per i soggetti che esercitano le attività indicate dall'art. 2195 del codice civile, le imposte di cui alla lettera a) assolte sugli acquisti e sulle importazioni di beni di nuova produzione strumentali per l'esercizio della loro attività, ovvero sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi impiegati nella costruzione di tali beni, che in base alle fatture o alle bollette doganali risultino effettuati nel periodo dal 1° luglio 1971 al 25 maggio 1972 nei limiti in cui i beni strumentali acquistati, importati o prodotti risultino tuttora posseduti alla data del 25 maggio 1972.

     Nell'ipotesi di cui alle lettere a) e b) la detrazione, in luogo di quella ivi prevista, sarà ammessa, su richiesta del contribuente, per l'intero ammontare delle imposte assolte, nei limiti delle quantità di beni di ciascun gruppo merceologico che da apposito inventario redatto dal contribuente alla data del 25 maggio 1972, risultino esistenti nell'originaria qualificazione ovvero trasformati o incorporati in semilavorati o prodotti finiti. L'inventario dovrà essere sottoposto alla vidimazione nei tre mesi successivi a tale data.

     I contribuenti dovranno presentare all'ufficio competente, nel termine massimo di un anno dalla data di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, una dichiarazione contenente l'indicazione dell'ammontare complessivo delle imposte di cui chiedono la detrazione, degli estremi della vidimazione dell'inventario nell'ipotesi di cui al secondo comma e dei numeri da essi dati alle fatture e alle bollette doganali ai sensi dell'art. 26, secondo comma, del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

 

          Art. 4. [3]

     E' prorogata al 31 dicembre 1972, l'applicazione della addizionale straordinaria alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata, istituita con la legge 15 novembre 1964, n. 1162, già prorogata con decreto-legge 17 novembre 1967, n. 1036, convertito con legge 15 gennaio 1968, n. 3, ed ulteriormente prorogata con legge 12 dicembre 1969, n. 939.

 

          Art. 5.

     In relazione alle date di entrata in vigore delle norme contenute nei decreti delegati di attuazione della riforma tributaria, stabilite dalla presente legge, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.L. 25 maggio 1972, n. 202.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.L. 25 maggio 1972, n. 202.

[3] Articolo così modificato dall'art. 6 del D.L. 25 maggio 1972, n. 202.