§ 25.5.1 - Legge 21 maggio 1981, n. 240.
Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste


Settore:Normativa nazionale
Materia:25. Consorzi imprese cooperative e riunioni di imprese
Capitolo:25.5 gruppo europeo di interesse economico
Data:21/05/1981
Numero:240


Sommario
Art. 1.      I consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, tra piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, del commercio e [...]
Art. 2.      I consorzi e le società consortili di cui all'art. 1 debbono essere costituiti da non meno di cinque imprese
Art. 3.      Le imprese che partecipano ai consorzi e alle società consortili di cui all'art. 1 della presente legge debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2, lettera f), [...]
Art. 4.      I consorzi e le società consortili di cui all'art. 1 della presente legge non possono distribuire utili sotto qualsiasi forma alle imprese associate; tale divieto deve [...]
Art. 5.      La perdita dei requisiti di cui ai precedenti artt. 1, 2, 3 e 4, può determinare la revoca dei benefici previsti ai titoli II, III e IV della presente legge. La revoca [...]
Art. 6.      L'attività dei consorzi e delle società consortili di cui all'art. 1, da svolgersi nell'interesse delle imprese associate, può riguardare
Art. 7.      Gli eventuali utili dei consorzi e delle società consortili di cui all'art. 1 della presente legge non sono soggetti ad imposizione qualora siano reinvestiti, al più [...]
Art. 8.      I servizi resi dai consorzi di cui all'art. 13 alle aziende associate costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ai sensi dell'art. 9 del [...]
Art. 9.      Per la realizzazione degli investimenti fissi connessi con le attività previste dall'art. 6 della presente legge possono essere concessi dagli istituti di credito di cui [...]
Art. 10.      L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è autorizzato a effettuare tutte le operazioni finanziarie previste dall'art. 2 della legge 30 [...]
Art. 11.      L'Istituto centrale per il credito a medio termine utilizzerà per gli interventi di cui ai precedenti artt. 9 e 10 i fondi già assegnati e da assegnare fino al 1980 ai [...]
Art. 12.      I consorzi di garanzia collettiva fidi che concorrono alla costituzione di fondi interconsortili di garanzia di secondo grado a carattere nazionale volti a convalidare [...]
Art. 13.      Ai consorzi e alle società consortili di cui all'art. 1 della presente legge, che abbiano come scopi sociali esclusivi l'esportazione dei prodotti delle imprese [...]
Art. 14.      Ai consorzi e alle società consortili di cui all'art. 13 della presente legge, che al momento della presentazione delle domande risultino costituiti da non più di cinque [...]
Art. 15.      Presso il Ministero del commercio con l'estero è costituito un comitato interministeriale, con il compito di esaminare le domande di ammissione al godimento dei benefici [...]
Art. 16.      Alla corresponsione dei contributi di cui agli artt. 13 e 14 della presente legge si provvede mediante lo stanziamento di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi dal [...]
Art. 17.      Per le finalità specificate agli articoli seguenti possono costituirsi società consortili fra piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, dei servizi e [...]
Art. 18.      Per la realizzazione degli investimenti connessi con le attività previste dall'art. 17, lettera a), della presente legge, le regioni sono delegate a concedere contributi [...]
Art. 19.      Per la realizzazione degli investimenti connessi con le attività previste dall'art. 17, lettera b), della presente legge, le regioni possono concedere contributi [...]
Art. 20.      Le domande di ammissione al contributo di cui agli artt. 18 e 19 della presente legge dovranno essere presentate alla regione competente per territorio, corredate [...]
Art. 21.      Alla corresponsione dei contributi di cui agli artt. 18 e 19 della presente legge si provvede mediante lo stanziamento complessivo di lire 4 miliardi per ciascuno degli [...]
Art. 22.      I contributi di cui ai precedenti artt. 18 e 19 possono cumularsi con agevolazioni finanziarie disposte dalla presente legge o da altre leggi dello Stato, purché non [...]
Art. 23.      La Cassa per il credito alle imprese artigiane può concedere, su proposta dei comitati tecnici regionali previsti dall'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e [...]
Art. 24.      La legge 30 aprile 1976, n. 374, è abrogata
Art. 25.      Le disponibilità residue relative alle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 14 della legge 30 aprile 1976, n. 374, sono fatte affluire in un apposito capitolo dello [...]


§ 25.5.1 - Legge 21 maggio 1981, n. 240.

Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste

(G.U. 27 maggio 1981, n. 143)

 

 

Titolo I

Soggetti ed oggetto

 

     Art. 1.

     I consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, tra piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allo scopo di promuovere lo sviluppo, la razionalizzazione e la commercializzazione dei prodotti delle aziende associate, sia che le imprese consorziate appartengano ad uno solo dei settori anzidetti sia che appartengano a settori diversi, sono ammessi a godere dei benefici della presente legge.

     Sono altresì ammessi ai benefici i consorzi artigiani costituiti ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, anche in deroga alle limitazioni agli scopi sociali di cui all'art. 3, secondo comma, della legge suddetta.

 

          Art. 2.

     I consorzi e le società consortili di cui all'art. 1 debbono essere costituiti da non meno di cinque imprese.

     La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa partecipante non può superare il 20 per cento del capitale consortile.

     Per gli scopi di cui all'art. 17 possono costituirsi società consortili tra piccole e medie imprese, nel numero minimo di cui al primo comma, con la partecipazione di enti pubblici, anche territoriali, ed enti privati.

 

          Art. 3.

     Le imprese che partecipano ai consorzi e alle società consortili di cui all'art. 1 della presente legge debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675, con esclusione delle imprese aventi collegamenti di carattere tecnico-finanziario od organizzativo tali da configurare le stesse come società appartenenti ad un gruppo imprenditoriale.

 

          Art. 4.

     I consorzi e le società consortili di cui all'art. 1 della presente legge non possono distribuire utili sotto qualsiasi forma alle imprese associate; tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.

 

          Art. 5.

     La perdita dei requisiti di cui ai precedenti artt. 1, 2, 3 e 4, può determinare la revoca dei benefici previsti ai titoli II, III e IV della presente legge. La revoca spetterà alle amministrazioni o agli istituti di credito che hanno disposto la concessione dei benefici stessi, previa assegnazione ai consorzi e società consortili di cui all'art. 1 di un termine di sei mesi per uniformarsi alle condizioni stabilite dalla legge.

     La revoca sarà parimenti disposta nel caso in cui recedano dal consorzio imprese consorziate rappresentanti più del 50 per cento del fondo consortile, salvo che, nel termine di novanta giorni, tali imprese non siano state sostituite da altre, in possesso dei requisiti prescritti, il cui apporto consenta la ricostituzione del fondo consortile nella misura minima del 51 per cento.

 

          Art. 6.

     L'attività dei consorzi e delle società consortili di cui all'art. 1, da svolgersi nell'interesse delle imprese associate, può riguardare:

     a) l'acquisto di beni strumentali;

     b) l'acquisto di materie prime e semilavorati;

     c) la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati;

     d) l'acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini o di centri per il commercio all'ingrosso;

     e) la promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;

     f) la partecipazione a gare ed appalti sui mercati nazionali e su quelli esteri;

     g) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;

     h) la prestazione di assistenza e consulenza tecnica;

     i) la costruzione e l'esercizio di impianti di depurazione degli scarichi industriali delle imprese associate;

     l) il controllo qualitativo e la prestazione delle relative garanzie per i prodotti delle imprese associate;

     m) la creazione di marchi di qualità ed il coordinamento della produzione degli associati;

     n) la gestione di centri meccanografici e contabili o di altri servizi in comune;

     o) l'assistenza alle imprese partecipanti nella soluzione dei problemi del credito anche attraverso la prestazione di garanzie mutualistiche;

     p) l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate;

     q) ogni altra attività avente comunque attinenza con le finalità della presente legge.

 

Titolo II

Agevolazioni tributarie

 

          Art. 7.

     Gli eventuali utili dei consorzi e delle società consortili di cui all'art. 1 della presente legge non sono soggetti ad imposizione qualora siano reinvestiti, al più tardi, entro il secondo esercizio successivo a quello in cui sono stati conseguiti.

     A tal fine, gli utili devono essere accantonati in bilancio in un apposito fondo del passivo vincolato alla realizzazione di investimenti fissi o di iniziative rientranti nell'oggetto del consorzio.

 

          Art. 8.

     I servizi resi dai consorzi di cui all'art. 13 alle aziende associate costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

 

Titolo III

Agevolazioni creditizie

 

          Art. 9.

     Per la realizzazione degli investimenti fissi connessi con le attività previste dall'art. 6 della presente legge possono essere concessi dagli istituti di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, anche in deroga alle disposizioni dei singoli statuti, finanziamenti speciali di importo non superiore a 1 miliardo di lire. Tale importo può essere modificato con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato su conforme deliberazione del Comitato di Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI).

     Tali finanziamenti non possono comunque superare il 70 per cento degli investimenti fissi e la loro durata non dovrà superare i dieci anni.

     Possono essere ammesse al finanziamento, nei limiti del 50 per cento della spesa globale prevista e qualora siano correlate alle finalità del programma di investimento, anche spese quali quelle destinate all'acquisto di brevetti e conoscenze tecnologiche, all'utilizzazione dei servizi di assistenza tecnica ed organizzativa, allo svolgimento di azioni pubblicitarie, all'espletamento di studi e ricerche di mercato, alla predisposizione di cataloghi e schedari, all'avvio o potenziamento dell'organizzazione di vendita in Italia e all'estero.

     Qualora il programma di attività consortile comporti esclusivamente la realizzazione di investimenti immateriali, ai sensi del comma precedente, l'importo massimo del finanziamento non dovrà superare il limite del 70 per cento della spesa, l'importo di lire 500 milioni e la durata di cinque anni. Tale importo può essere modificato con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato su conforme deliberazione del CIPI.

     Gli istituti di credito di cui al primo comma del presente articolo, dopo aver deliberato i finanziamenti e in attesa che gli stessi vengano erogati, possono effettuare operazioni di prefinanziamento ad un tasso di interesse pari a quello previsto dal primo e secondo comma del successivo art. 10, a condizione che il consorzio, in rapporto agli investimenti per i quali il finanziamento è concesso, impieghi mezzi propri pari all'ammontare dell'importo del prefinanziamento stesso.

     Nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le agevolazioni previste dalla presente legge possono essere estese anche alla fase di organizzazione e di avvio del consorzio o della società consortile.

 

          Art. 10.

     L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è autorizzato a effettuare tutte le operazioni finanziarie previste dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265 e successive modificazioni, con gli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, allo scopo di porre gli istituti stessi in condizione di praticare sui finanziamenti di cui al precedente art. 9 un tasso, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, pari al 60 per cento del tasso di riferimento.

     Per i consorzi e le società consortili costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i detti finanziamenti saranno concessi ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento.

     Il tasso di riferimento è determinato con le modalità di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

     Ai consorzi e alle società consortili ammessi ai benefici di cui al presente titolo può essere accordata dall'Istituto centrale per il credito a medio termine la garanzia sussidiaria di cui all'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

     L'Istituto centrale per il credito a medio termine presenterà annualmente al Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, che ne riferirà al CIPI, una relazione tecnica sugli interventi compiuti nell'esercizio di riferimento formulata secondo le direttive che il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato potrà emanare.

 

          Art. 11.

     L'Istituto centrale per il credito a medio termine utilizzerà per gli interventi di cui ai precedenti artt. 9 e 10 i fondi già assegnati e da assegnare fino al 1980 ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1976, n. 374 e non impiegati per i finanziamenti previsti dalla legge stessa.

     A partire dal 1981, i fondi di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine saranno ulteriormente aumentati di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1985.

     Il 20 per cento di tale somma è riservato ai consorzi costituiti tra imprese artigiane, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della presente legge. La parte di tale somma non utilizzata entro il 31 dicembre può essere spesa, negli anni successivi, senza essere soggetta alla predetta riserva.

 

          Art. 12.

     I consorzi di garanzia collettiva fidi che concorrono alla costituzione di fondi interconsortili di garanzia di secondo grado a carattere nazionale volti a convalidare la capacità operativa dei consorzi stessi attraverso l'attenuazione dei rischi incontrati nell'ambito della propria attività istituzionale, possono beneficiare di un contributo dello Stato pari al 50 per cento delle quote apportate al fondo da ciascun consorzio fino ad un massimo di lire 10 milioni annui.

     Per la concessione del contributo saranno utilizzate le disponibilità stanziate per interventi a favore di consorzi di garanzia collettiva fidi all'art. 19 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

     L'attuazione degli interventi avverrà in conformità delle procedure e dei criteri stabiliti con proprie direttive dal CIPI.

 

Titolo IV

Consorzi per il commercio estero

 

          Art. 13.

     Ai consorzi e alle società consortili di cui all'art. 1 della presente legge, che abbiano come scopi sociali esclusivi l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse, possono, inoltre essere concessi, per tali specifici scopi, contributi finanziari annuali, purché gli stessi non siano volti a sovvenzionare la esportazione.

     La domanda di ammissione al contributo deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della società consortile, dei programmi di attività, nonché di una dettagliata relazione concernente le specifiche attività svolte.

     Il contributo può essere concesso nella percentuale massima del 40 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, con il limite massimo annuale di lire 200 milioni [1].

     Ai consorzi e alle società consortili di cui all'art. 1, che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non più di cinque anni, il contributo può essere concesso nella percentuale massima del 60 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, fermo restando il limite massimo annuale di lire 100 milioni.

     Per i consorzi e le società consortili costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'art. 1 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le misure dei contributi indicate nei commi precedenti possono essere elevate rispettivamente al 50 e al 70 per cento.

     Il Ministro del commercio con l'estero provvede sulle domande di contributo sentito il Comitato interministeriale di cui al successivo art. 15.

     Copia della domanda corredata della necessaria documentazione va inoltrata dal consorzio richiedente alla regione nel cui territorio lo stesso consorzio ha sede legale.

     Entro trenta giorni dall'inoltro della domanda la regione esprime il proprio parere. Decorso tale termine il parere si intende favorevole.

 

          Art. 14.

     Ai consorzi e alle società consortili di cui all'art. 13 della presente legge, che al momento della presentazione delle domande risultino costituiti da non più di cinque anni, possono essere concessi contributi finanziari speciali per la realizzazione di programmi pluriennali di attività.

     I contributi possono essere concessi nella misura massima del 50 per cento delle spese programmate, elevabile al 60 per cento per i consorzi e le società consortili costituite tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e per un importo massimo non superiore a lire 50 milioni l'anno, per un triennio.

     I programmi, che devono indicare le specifiche attività da svolgere, i tempi ed i modi di attuazione, nonché i preventivi di spesa, devono essere presentati per l'approvazione al Ministero del commercio con l'estero corredati dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della società consortile.

     L'erogazione del contributo a favore dei programmi approvati dovrà avvenire anno per anno, a consuntivo, previo accertamento dell'avvenuta attuazione delle varie fasi del progetto.

     Il Ministro del commercio con l'estero delibera sui programmi per i quali è stato richiesto il contributo, secondo le modalità di cui all'art. 13, sesto comma, della presente legge.

     I consorzi che si avvalgano del contributo finanziario speciale non possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 13, terzo comma, della presente legge, né sono ammessi al finanziamento agevolato di cui all'art. 9, terzo e quarto comma, della legge stessa.

 

          Art. 15.

     Presso il Ministero del commercio con l'estero è costituito un comitato interministeriale, con il compito di esaminare le domande di ammissione al godimento dei benefici previsti dal presente titolo IV.

     Il comitato, nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, è composto da:

     1) il Ministro del commercio con l'estero o un sottosegretario di Stato da lui delegato, con funzione di presidente;

     2) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

     3) un rappresentante del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;

     4) un rappresentante del Ministero del tesoro;

     5) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

     6) un rappresentante della regione nel cui territorio ha sede il consorzio richiedente;

     7) due rappresentanti di ciascuna delle categorie industriali, commerciali, artigiane e del movimento cooperativo, designati dalle organizzazioni più rappresentative presenti nel CNEL;

     8) un rappresentante di organismi consortili per l'esportazione;

     9) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

     10) un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE).

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario, del Ministero del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

     Per i componenti di cui ai nn. da 2) a 5) si provvederà anche alla nomina dei sostituti, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che interverranno in caso di assenza dei titolari.

     Il comitato delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

 

          Art. 16.

     Alla corresponsione dei contributi di cui agli artt. 13 e 14 della presente legge si provvede mediante lo stanziamento di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1985, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero.

 

Titolo V

Società consortili miste

 

          Art. 17.

     Per le finalità specificate agli articoli seguenti possono costituirsi società consortili fra piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, dei servizi e dell'artigianato, con la partecipazione, a seconda dei casi, di enti pubblici, anche territoriali e enti privati di ricerca ed assistenza tecnica.

     L'attività di tali società consortili può riguardare:

     a) la ricerca tecnologica e il trasferimento delle innovazioni nonché la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso e al rinnovamento tecnologico delle imprese minori associate. In particolare, possono essere svolti i seguenti compiti:

     - acquisizione, diffusione, applicazione di informazioni tecnologiche, promozione e sviluppo di progetti di ricerca e di servizi aziendali di natura tecnica:

     - l'elaborazione e la realizzazione di progetti di ricerca per il risparmio energetico e per l'acquisizione e l'utilizzo di fonti energetiche alternative ai prodotti petroliferi;

     b) l'acquisizione di aree, nell'ambito di aree industriali attrezzate, attraverso:

     - la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché l'attrezzamento degli spazi pubblici o destinati ad attività collettive, a verde pubblico o parcheggi previsti dai programmi di interventi pluriennali ed eventuali varianti nell'ambito di accordi con gli enti locali competenti;

     - l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive ivi compresa l'acquisizione di incarichi di progettazione tecnica;

     - la vendita o la concessione di lotti alle imprese consorziate;

     - la costruzione di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, depositi e magazzini;

     - la vendita, la locazione, il leasing dei fabbricati e degli impianti alle imprese consorziate;

     - la costruzione e la gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi.

 

          Art. 18.

     Per la realizzazione degli investimenti connessi con le attività previste dall'art. 17, lettera a), della presente legge, le regioni sono delegate a concedere contributi finanziari in conto capitale nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute ritenute ammissibili.

     Il contributo non potrà superare l'importo massimo di lire 300 milioni.

 

          Art. 19.

     Per la realizzazione degli investimenti connessi con le attività previste dall'art. 17, lettera b), della presente legge, le regioni possono concedere contributi finanziari in conto capitale nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute ritenute ammissibili.

     Il contributo non potrà superare l'importo massimo di lire 300 milioni.

 

          Art. 20.

     Le domande di ammissione al contributo di cui agli artt. 18 e 19 della presente legge dovranno essere presentate alla regione competente per territorio, corredate dall'atto costitutivo e dallo statuto del consorzio o della società consortile, dalla documentazione delle spese sostenute, nonché da una relazione concernente i programmi di attività.

 

          Art. 21.

     Alla corresponsione dei contributi di cui agli artt. 18 e 19 della presente legge si provvede mediante lo stanziamento complessivo di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1984, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, assegnando le rispettive somme alle regioni, secondo i criteri di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Per gli esercizi finanziari successivi al 1982, lo stanziamento potrà essere aumentato dalla legge finanziaria, in caso di revisione degli importi di cui all'art. 9, commi primo e quarto.

 

          Art. 22.

     I contributi di cui ai precedenti artt. 18 e 19 possono cumularsi con agevolazioni finanziarie disposte dalla presente legge o da altre leggi dello Stato, purché non vengano superati complessivamente i limiti massimi di intervento nelle spese di investimento previsti da queste stesse leggi.

 

          Art. 23.

     La Cassa per il credito alle imprese artigiane può concedere, su proposta dei comitati tecnici regionali previsti dall'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, contributi in conto canoni di locazione finanziaria in misura equivalente, in valore attuale, a quella dei contributi sugli interessi di cui all'art. 37 della predetta legge, e successive modificazioni. La stessa facoltà è attribuita ai comitati tecnici regionali della Cassa i quali possono altresì concedere, con le stesse modalità, tali contributi in conto canoni anche su appositi fondi eventualmente messi a disposizione dalle regioni.

     La garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, si esplica fino al 90 per cento dell'eventuale perdita finale relativa alle operazioni effettuate in favore delle imprese artigiane insediate nelle zone di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

     Il fido massimo di cui all'art. 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, concedibile ad uno stesso consorzio o società consortile, costituito anche in forma di cooperativa, si determina moltiplicando il fido limite concedibile ad una stessa impresa artigiana per il numero delle imprese consorziate.

 

          Art. 24.

     La legge 30 aprile 1976, n. 374, è abrogata.

 

          Art. 25.

     Le disponibilità residue relative alle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 14 della legge 30 aprile 1976, n. 374, sono fatte affluire in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1981 per essere poi riassegnate, per le finalità di cui alla presente legge, ai competenti stati di previsione del Ministero del tesoro e del Ministero del commercio con l'estero.

     All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1981, valutato in lire 12 miliardi, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità residue di cui al comma precedente, nonché a carico del capitolo 7544 dello stato di previsione del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato per il 1981.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Importo così elevato dall'art. 1 del D.L. 4 agosto 1987, n. 327.