§ 40.5.7 - L. 29 maggio 1982, n. 308.
Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.5 risparmio energetico
Data:29/05/1982
Numero:308


Sommario
Art. 4. 
Art. 17. 
Art. 20.  Regione Valle d'Aosta - Concessioni idroelettriche.
Art. 21.  Interventi della Cassa conguaglio per il settore elettrico.
Art. 22. 
Art. 23.  Etichettatura degli apparecchi di riscaldamento.
Art. 24. 
Art. 25.  Norme transitorie.
Art. 26. 
Art. 27.      All'onere complessivo di lire 878 miliardi, derivante


§ 40.5.7 - L. 29 maggio 1982, n. 308.

Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.

(G.U. 7 giugno 1982, n. 154).

 

     Artt. 1. - 3. [1]

 

Art. 4. [2]

 

     Artt. 5. - 16. [3]

 

     Art. 17. [4]

 

     Artt. 18. - 19. [5]

 

     Art. 20. Regione Valle d'Aosta - Concessioni idroelettriche.

     Resta ferma la competenza della regione Valle d'Aosta in materia di acque e concessioni idroelettriche ai sensi della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, della legge 5 luglio 1975, n. 304, e della legge regionale 8 novembre 1956, n. 4.

     La regione Valle d'Aosta, in deroga al disposto di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 luglio 1975, n. 304, può subconcedere le acque relative a derivazioni idroelettriche aventi potenza non superiore a 30.000 Kw, oltre che all'ENEL e agli altri soggetti diversi dall'ENEL previsti dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, anche ad altri enti locali o consorzi di enti locali che ne facciano domanda.

     La domanda è comunicata in copia dalla regione Valle d'Aosta all'ENEL, al quale è riconosciuto diritto di prelazione da esercitare entro 60 giorni dalla ricezione della citata comunicazione.

 

     Art. 21. Interventi della Cassa conguaglio per il settore elettrico. [6]

 

     Art. 22. [7]

 

     Art. 23. Etichettatura degli apparecchi di riscaldamento. [8]

     [E' fatto obbligo ai costruttori di apparecchi di riscaldamento o domestici e, qualora si tratti di apparecchi prodotti all'estero, agli importatori o ai rivenditori, ciascuno per la parte loro spettante, di munire gli apparecchi stessi di etichetta inerente all'informazione sul consumo di energia. Le modalità di applicazione delle etichette, il loro formato ed il loro contenuto saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità alle direttive comunitarie, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

     Le categorie di apparecchi alle quali si applicano le disposizioni del presente articolo in ogni caso comprendono, oltre agli apparecchi per l'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della presente legge: apparecchi per la produzione di acqua calda, forni, frigoriferi e congelatori, lavatrici, lavastoviglie, essiccatori a tamburo, macchine per la stiratura di biancheria, bruciatori, caldaie, generatori di aria calda, stufe.

     Decorsi sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al primo comma, è vietata la vendita al pubblico degli apparecchi di cui ai commi precedenti, se privi di targhetta.

     Chiunque violi le disposizioni del presente e del precedente articolo è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da L. 1.000.000 a L. 10.000.000. Si applicano le disposizioni recate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.]

 

     Art. 24. [9]

 

     Art. 25. Norme transitorie.

     Le iniziative di cui agli articoli 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, intraprese dopo la data del 30 giugno 1981, sono ammesse ai benefici previsti dalla presente legge.

 

     Art. 26. [10]

 

     Art. 27.

     All'onere complessivo di lire 878 miliardi, derivante

dall'applicazione della presente legge per gli anni 1981 e 1982, si provvede mediante imputazione all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 25, L. 30 marzo 1981, n. 119, e conseguente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 410 miliardi per l'anno 1981 e di lire 468 miliardi per l'anno 1982 [11].

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Tabelle

(Omissis).

 

 


[1] Articoli abrogati dall'art. 23 della L. 9 gennaio 1991, n. 10.

[2] Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 9 gennaio 1991, n. 9.

[3] Articoli abrogati dall'art. 23 della L. 9 gennaio 1991, n. 10.

[4] Articolo abrogato dall'art. 24 della L. 9 gennaio 1991, n. 9.

[5] Articoli abrogati dall'art. 23 della L. 9 gennaio 1991, n. 10.

[6] Sostituisce con due commi il quinto comma, art. 1, del D.L. 4 settembre 1981, n. 495.

[7] Articolo abrogato dall'art. 23 della L. 9 gennaio 1991, n. 10.

[8] Articolo abrogato dall'art. 14 del D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 104.

[9] Articolo abrogato dall'art. 23 della L. 9 gennaio 1991, n. 10.

[10] Articolo abrogato dall'art. 23 della L. 9 gennaio 1991, n. 10.

[11] Comma così sostituito dall'art. 50 della L. 7 agosto 1982, n. 526.