§ 55.1.35 - D.L. 4 settembre 1981, n. 495 .
Provvedimenti urgenti in favore dell'industria siderurgica [2]


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.1 finanziamenti
Data:04/09/1981
Numero:495


Sommario
Art. 1.      In considerazione della particolare incidenza del costo dell'energia elettrica sull'industria italiana del settore ed al fine di razionalizzare l'uso degli impianti, [...]
Art. 2.      Ai fini della razionalizzazione, della riorganizzazione e della ristrutturazione delle imprese dell'industria siderurgica l'Istituto per la ricostruzione industriale - [...]
Art. 3.  [9]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 55.1.35 - D.L. 4 settembre 1981, n. 495 [1] .

Provvedimenti urgenti in favore dell'industria siderurgica [2]

(G.U. 5 settembre 1981, n. 244)

 

 

     Art. 1.

     In considerazione della particolare incidenza del costo dell'energia elettrica sull'industria italiana del settore ed al fine di razionalizzare l'uso degli impianti, sono assunti a carico del Tesoro dello Stato con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 1983 gli aumenti del sovrapprezzo termico deliberati dal Comitato interministeriale dei prezzi dopo il 31 marzo 1981, limitatamente all'energia che da appositi misuratori risulti consumata negli stabilimenti delle imprese elettrosiderurgiche nei periodi di minor carico della rete coincidenti con le ore dalle 22 alle 6 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì e dalle 22 del venerdì alle 6 del lunedì dei mesi da gennaio a luglio e da settembre a dicembre nonchè con tutte le ore del mese di agosto [3] .

     Agli effetti di quanto previsto dal precedente comma si considerano stabilimenti elettrosiderurgici quelli nei quali l'energia consumata dai forni elettrici per la produzione siderurgica sia uguale o superiore su base annua al 50% dell'energia elettrica impiegata complessivamente nello stabilimento [4] .

     Per le imprese che, avendone fatta richiesta, non abbiano ancora avuto installati i misuratori di cui al primo comma, l'agevolazione è commisurata al 45% del consumo totale.

     Il Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilirà con suo decreto le modalità per l'applicazione delle norme contenute nel precedenti commi [5] .

     Per l'attuazione del presente articolo per l'anno 1981 è conferita la somma di lire 50 miliardi alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di cui al capitolo VII del provvedimento n. 34/1974 del 6 luglio 1974 del Comitato interministeriale dei prezzi. Le eventuali eccedenze, rispetto alla predetta spesa di lire 50 miliardi, vanno rimborsate dal Tesoro alla predetta Cassa conguaglio entro il 31 marzo 1982 [6] .

     Per l'amministrazione e la gestione delle somme conferite per l'attuazione del presente articolo la Cassa conguaglio è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041 [7] .

     All'onere complessivo di lire 50 miliardi derivante per l'anno 1981 dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Misure particolari in alcuni settori dell'economia".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     Ai fini della razionalizzazione, della riorganizzazione e della ristrutturazione delle imprese dell'industria siderurgica l'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI, è autorizzato ad emettere, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi, obbligazioni di durata sino a sette anni, con preammortamento di tre anni.

     Le obbligazioni sono emesse al saggio di interesse e con le modalità che saranno determinate dal Ministro del tesoro. L'onere degli interessi delle obbligazioni è assunto a carico del Tesoro dello Stato nella misura dell'11% annuo per tutta la durata delle stesse. Per le emissioni di obbligazioni che saranno effettuate nel corso degli anni 1981 e 1982, la percentuale della seconda cedola in scadenza nell'anno 1982 sarà rimborsata dal Tesoro a carico del bilancio per l'anno 1983 ed entro novanta giorni dalla scadenza della cedola stessa.

     Le obbligazioni di cui al primo comma sono destinate alla riduzione dei debiti, esistenti a data non posteriore al 30 giugno 1981, con scadenza inferiore a diciotto mesi, a carico delle società industriali operanti nel settore siderurgico a partecipazione statale, ovvero di società controllanti tali imprese o di società interamente partecipate dalle società predette.

     Le obbligazioni di cui sopra sono cedute dall'IRI ai creditori delle società di cui al comma precedente con surrogazione per pari ammontare nominale nei crediti di cui al precedente comma.

     Le società di cui al terzo comma sono tenute a rimborsare all'IRI i debiti di cui sopra maggiorati degli interessi nella misura corrispondente a quella a carico dell'IRI sull'emissione delle obbligazioni di cui al primo comma, secondo un piano di ammortamento e preammortamento coincidente con quello della stessa emissione obbligazionaria.

     Le obbligazioni emesse e non collocate, ai sensi del quarto comma, possono essere temporaneamente collocate dall'IRI presso proprie società finanziarie direttamente controllate dallo stesso Istituto ed utilizzate a garanzia delle linee di credito delle imprese operanti nel settore siderurgico a partecipazione statale.

     Ai fini del presente articolo l'industria siderurgica comprende le imprese e le attività indicate rispettivamente nell'art. 80 e nell'allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, ratificato con la legge 25 giugno 1952, n. 766.

     L'emissione obbligazionaria di cui al precedente primo comma è subordinata all'approvazione da parte del CIPI di un piano di risanamento produttivo, economico e finanziario dell'industria siderurgica a partecipazione statale. A tal fine il piano viene presentato al Ministero delle partecipazioni statali entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro i dieci giorni successivi il Ministro delle partecipazioni statali sottopone il piano all'approvazione del CIPI il quale adotta le sue determinazioni entro dieci giorni. Scaduto quest'ultimo termine il piano si intende approvato.

     La spesa concernente l'onere degli interessi posti a carico dello Stato, ai sensi del secondo comma, farà carico sul capitolo 7807 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1982 e sul corrispondente capitolo per l'esercizio finanziario 1983 e seguenti [8] .

 

          Art. 3. [9]

     Le obbligazioni di cui all'articolo precedente, possono anche essere collocate dall'IRI mediante offerta al pubblico ed il relativo controvalore è destinato alle aziende di cui al terzo comma del suddetto articolo.

     Alle obbligazioni di cui al primo comma dell'articolo precedente è accordata la garanzia dello Stato, per il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi ed ogni altro onere e spesa. Il Tesoro dello Stato è surrogato nei diritti del creditore verso il debitore in conseguenza della operatività della garanzia statale.

     La garanzia è concessa altresì alle operazioni di prefinanziamento che l'IRI è autorizzato ad effettuare fino alla concorrenza massima di 1.000 miliardi, in attesa ed a valere sulla emissione e sul collocamento delle obbligazioni di cui al presente articolo.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad emanare provvedimenti relativi al rilascio delle garanzie dello Stato per le operazioni previste dal comma che precede.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 4 novembre 1981, n. 617.

[2]  Titolo così modificato dalla legge di conversione 4 novembre 1981, n. 617.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[6]  Comma modificato dalla legge di conversione e così sostituito dall'art. 21 della L. 29 maggio 1982, n. 308.

[7]  Comma aggiunto dall'art. 21 della L. 29 maggio 1982, n. 308.

[8]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[9]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.