§ 1.3.24 - L. 5 luglio 1975, n. 304.
Norme per la utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella regione Valle d'Aosta.


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.3 acque pubbliche
Data:05/07/1975
Numero:304


Sommario
Art. 1.      Per l'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nel territorio della regione Valle d'Aosta si osserva il piano di utilizzazione redatto dal comitato misto previsto dal terzo comma [...]
Art. 2.      Le utilizzazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico di cui all'art. 1 mancanti, o divenute mancanti, di valido titolo giuridico saranno regolarizzate mediante sub-concessioni da parte della [...]
Art. 3.      Non sono ripetibili i canoni demaniali, per derivazioni a scopo idroelettrico assentite in Valle d'Aosta, comunque già versati allo Stato e ceduti per nove decimi alla regione, ai sensi [...]
Art. 4.      La spesa di 211 milioni derivante al bilancio dello Stato dall'applicazione del terzo comma del precedente articolo farà carico al fondo iscritto al capitolo 6771 dello stato di previsione della [...]


§ 1.3.24 - L. 5 luglio 1975, n. 304.

Norme per la utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella regione Valle d'Aosta.

(G.U. 23 luglio 1975, n. 194).

 

Art. 1.

     Per l'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nel territorio della regione Valle d'Aosta si osserva il piano di utilizzazione redatto dal comitato misto previsto dal terzo comma dell'art. 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, debitamente aggiornato.

     La regione Valle d'Aosta subconcede le acque di cui al precedente comma all'Ente nazionale per l'energia elettrica e agli altri enti previsti dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, in conformità delle disposizioni della predetta legge e successive modificazioni e della legge regionale 8 novembre 1956, n. 4.

     Anche per le grandi derivazioni idroelettriche assentite dallo Stato prima del 7 settembre 1945 per le quali è previsto il passaggio degli impianti in proprietà dell'Enel, alla scadenza delle concessioni, oppure nei casi di decadenza o di rinuncia, ai sensi del combinato disposto del quinto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, e dell'art. 25 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, la regione provvede a rilasciare sub-concessioni nel caso in cui l'Enel intenda continuare l'esercizio delle derivazioni.

 

     Art. 2.

     Le utilizzazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico di cui all'art. 1 mancanti, o divenute mancanti, di valido titolo giuridico saranno regolarizzate mediante sub-concessioni da parte della regione, con effetto dalla data del 7 settembre 1945 o dalla data di inizio dell'effettiva utilizzazione, se posteriore a detta data.

 

     Art. 3.

     Non sono ripetibili i canoni demaniali, per derivazioni a scopo idroelettrico assentite in Valle d'Aosta, comunque già versati allo Stato e ceduti per nove decimi alla regione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

     Per le utenze da regolarizzare ai sensi dell'art. 2 della presente legge, le somme già versate dagli utenti a titolo di canoni demaniali saranno dedotte, sino a conguaglio, dall'ammontare dei canoni dovuti in base agli atti di subconcessione emanati dalla regione.

     Lo Stato provvede a versare alla regione l'ulteriore decimo, alla stessa spettante, delle somme percette per canoni demaniali e per acconti su canoni demaniali relative alle concessioni idroelettriche non utilizzate alla data del 7 settembre 1945.

 

     Art. 4.

     La spesa di 211 milioni derivante al bilancio dello Stato dall'applicazione del terzo comma del precedente articolo farà carico al fondo iscritto al capitolo 6771 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.