§ 56.6.275 - D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188.
Attuazione della direttiva n. 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.6 rifiuti
Data:20/11/2008
Numero:188


Sommario
Art. 1.  Finalità e ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Divieti di immissione sul mercato
Art. 4.  Maggiore efficienza ambientale
Art. 5.  Immissione sul mercato
Art. 6.  Raccolta separata e ritiro pile e accumulatori portatili
Art. 7.  (Raccolta separata di pile ed accumulatori industriali e per veicoli).
Art. 8.  Obiettivi di raccolta
Art. 9.  Rimozione di rifiuti di pile e accumulatori
Art. 10.  Trattamento e riciclaggio
Art. 11.  Nuove tecnologie di riciclaggio
Art. 12.  Smaltimento
Art. 13.  Finanziamento
Art. 14.  Registro nazionale
Art. 15.  (Gestione del registro e dei dati relativi ai sistemi collettivi, all'immesso sul mercato, alla raccolta ed al riciclaggio).
Art. 16.  Centro di coordinamento
Art. 17.  Compiti del Centro di coordinamento
Art. 18.  Organizzazione del Centro di coordinamento
Art. 19.  Comitato di vigilanza e controllo
Art. 20.  Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi
Art. 21.  Partecipazione
Art. 22.  Informazioni per gli utilizzatori finali
Art. 23.  Etichettatura
Art. 24.  Relazioni alla Commissione europea
Art. 25.  Sanzioni
Art. 26.  Modifiche degli allegati
Art. 27.  Disposizioni finanziarie
Art. 28.  Obiettivi minimi di raccolta
Art. 29.  Abrogazioni


§ 56.6.275 - D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188.

Attuazione della direttiva n. 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.

(G.U. 3 dicembre 2008, n. 283 - S.O. n. 268)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007;

     Vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2008;

     Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

     Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008;

     Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, dello sviluppo economico, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per i rapporti con le regioni;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

     1. Il presente decreto disciplina l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori di cui al comma 2 e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose, nonchè la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e di riciclaggio [1].

     2. Il presente decreto si applica alle pile e agli accumulatori, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati.

     3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, e di cui al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 [2].

     4. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le pile e gli accumulatori utilizzati in:

     a) apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, armi, munizioni e materiale bellico, purchè destinati a fini specificamente militari;

     b) apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

     a) «pila» o «accumulatore»: una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o costituita da uno o più elementi secondari (ricaricabili);

     b) «pacco batterie»: un gruppo di pile o accumulatori collegati tra loro o racchiusi come un'unità singola e a sè stante in un involucro esterno non destinato ad essere lacerato o aperto dall'utilizzatore;

     c) «pile o accumulatori portatili»: le pile, le pile a bottone, i pacchi batteria o gli accumulatori che sono sigillati, sono trasportabili a mano e non costituiscono pile o accumulatori industriali, nè batterie o accumulatori per veicoli;

     d) «pile a bottone»: piccole pile o accumulatori portatili di forma rotonda, di diametro superiore all'altezza, utilizzati a fini speciali in prodotti quali protesi acustiche, orologi e piccoli apparecchi portatili e come energia di riserva;

     e) «batterie o accumulatori per veicoli»: le batterie o gli accumulatori utilizzati per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione;

     f) «pile o accumulatori industriali»: le pile o gli accumulatori progettati esclusivamente a uso industriale o professionale, o utilizzati in qualsiasi tipo di veicoli elettrici;

     g) «rifiuti di pile o accumulatori»: le pile e gli accumulatori che costituiscono rifiuti a norma dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

     h) «riciclaggio»: il trattamento in un processo di produzione di materiali di rifiuto per la funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia;

     i) «smaltimento»: una qualsiasi delle operazioni applicabili di cui all'allegato B alla parte quarta del decreto n. 152 del 2006;

     l) «trattamento»: le attività eseguite sui rifiuti di pile e accumulatori dopo la consegna ad un impianto per la selezione, la preparazione per il riciclaggio o la preparazione per lo smaltimento;

     m) «apparecchio»: qualsiasi apparecchiatura elettrica o elettronica, secondo la definizione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, alimentata o capace di essere alimentata interamente o parzialmente da pile o accumulatori [3];

     n) «produttore»: chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;

     o) «distributore»: qualsiasi persona che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce pile e accumulatori ad un utilizzatore finale;

     p) «immissione sul mercato»: la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno del territorio della comunità, compresa l'importazione nel territorio doganale della comunità;

     q) «operatori economici»: i produttori, i distributori, gli operatori addetti alla raccolta, gli operatori addetti al riciclaggio o altri operatori di impianti di trattamento;

     r) «utensili elettrici senza fili»: apparecchi portatili alimentati da pile o accumulatori e destinati ad attività di manutenzione, di costruzione o di giardinaggio;

     s) «tasso di raccolta»: la percentuale ottenuta, dividendo il peso dei rifiuti di pile e accumulatori portatili raccolti in un anno civile a norma dell'articolo 6 per la media del peso di pile e accumulatori portatili venduti direttamente agli utilizzatori finali da parte dei produttori, ovvero da essi consegnati a terzi in vista della vendita agli utilizzatori finali nel territorio nazionale nel corso di tale anno civile e dei due anni civili precedenti [4];

     t) «punto di raccolta per pile ed accumulatori»: contenitore destinato alla raccolta esclusiva di pile e accumulatori accessibile all'utilizzatore finale e distribuito sul territorio, tenuto conto della densità di popolazione, non soggetto ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alle norme vigenti sulla gestione dei rifiuti.

 

     Art. 3. Divieti di immissione sul mercato

     1. Fatte salve le previsioni di cui al decreto n. 209 del 2003, è vietata, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'immissione sul mercato:

     a) di tutte le pile o accumulatori, anche incorporati in apparecchi, contenenti più di 0,0005 per cento di mercurio in peso;

     b) di pile o accumulatori portatili, compresi quelli incorporati in apparecchi, contenenti più dello 0,002 per cento di cadmio in peso.

     2. [Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non si applica alle pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2 per cento in peso] [5].

     3. Il divieto di cui al comma 1, lettera b), non si applica alle pile e agli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in:

     a) sistemi di emergenza e di allarme, comprese le luci di emergenza;

     b) attrezzature mediche;

     c) [utensili elettrici senza fili] [6].

 

     Art. 4. Maggiore efficienza ambientale

     1. Al fine di promuovere la ricerca e di incoraggiare miglioramenti dell'efficienza, in termini ambientali, delle pile e degli accumulatori lungo l'intero ciclo di vita, nonchè favorire lo sviluppo e la commercializzazione di pile e accumulatori contenenti minori quantità di sostanze pericolose ovvero contenenti sostanze meno inquinanti in sostituzione del mercurio, del cadmio e del piombo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, adotta misure, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, quali la stipula di accordi di programma, dirette a favorire ed incentivare, da parte dei produttori di pile ed accumulatori, l'impiego di modalità di progettazione e di fabbricazione che consentano una maggiore efficienza ambientale.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, individua e promuove politiche di sostegno e di incentivazione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati allo scopo.

 

     Art. 5. Immissione sul mercato

     1. Le pile e gli accumulatori conformi ai requisiti stabiliti dal presente decreto, sono immessi sul mercato senza alcun tipo di restrizione.

     2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti del presente decreto non possono essere immessi sul mercato.

     2-bis. Fatto salvo il divieto di cui al comma 2, le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti del presente decreto, ma che sono stati legalmente immessi sul mercato prima della data di applicazione dei rispettivi divieti di cui all'articolo 3, possono continuare a essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte [7].

     3. In caso di immissione sul mercato nazionale di pile ed accumulatori che non soddisfano i requisiti del presente decreto successivamente alla data di cui al comma 2, le autorità competenti provvedono al loro immediato ritiro con oneri a carico di chi li ha immessi [8].

     4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico sono individuate entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le autorità competenti al ritiro ai sensi del comma 3.

 

     Art. 6. Raccolta separata e ritiro pile e accumulatori portatili

     1. Al fine di realizzare una gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano indifferenziato e al fine di garantire, entro la data del 26 settembre 2012, il raggiungimento del tasso di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili di cui all'articolo 8, per la raccolta separata di pile ed accumulatori portatili i produttori o i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale. Tali sistemi:

     a) consentono agli utilizzatori finali di disfarsi gratuitamente dei rifiuti di pile o accumulatori portatili in punti di raccolta loro accessibili nelle vicinanze, tenuto conto della densità della popolazione;

     b) non devono comportare oneri per gli utilizzatori finali nel momento in cui si disfano dei rifiuti di pile o accumulatori portatili, nè l'obbligo di acquistare nuove pile o nuovi accumulatori.

     2. I punti di raccolta istituiti a norma della lettera a) del comma 1 non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alla vigente normativa sui rifiuti.

     3. Al fine di organizzare e gestire i sistemi di raccolta separata di cui al comma 1, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome possono avvalersi delle strutture di raccolta ove istituite dal servizio pubblico, previa stipula di apposita convenzione definita sulla base di un accordo di programma quadro stipulato su base nazionale tra i produttori di pile e accumulatori portatili e l'ANCI in rappresentanza dei soggetti responsabili del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, volto altresì a stabilire le modalità di ristoro degli oneri per la raccolta separata di pile e accumulatori portatili sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e le modalità di ritiro da parte dei produttori presso i centri di raccolta di cui alla lettera mm), comma 1, dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e le strutture autorizzate ai sensi degli articoli 208 e 210 dello stesso decreto n. 152 del 2006. I produttori o i terzi che agiscono in loro nome sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro ed alla gestione dei rifiuti di pile o di accumulatori portatili raccolti in maniera differenziata nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani [9].

     4. La raccolta separata di cui al comma 1 è organizzata prevedendo che i distributori che forniscono nuove pile e accumulatori portatili pongano a disposizione del pubblico dei contenitori per il conferimento dei rifiuti di pile e accumulatori nel proprio punto vendita. Tali contenitori costituiscono punti di raccolta e non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alla vigente normativa sui rifiuti.

 

     Art. 7. (Raccolta separata di pile ed accumulatori industriali e per veicoli). [10]

     1. Al fine di promuovere al massimo la raccolta separata, i produttori di pile ed accumulatori industriali e per veicoli, o i terzi che agiscono in loro nome, organizzano e gestiscono sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori industriali e per veicoli idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale. A tale fine, possono:

     a) aderire a sistemi esistenti ed utilizzare la rete di raccolta facente capo ai medesimi;

     b) organizzare autonomamente, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta dei rifiuti di pile ed accumulatori industriali e per veicoli.

     2. L'attività di raccolta di pile e accumulatori industriali e di pile e accumulatori per veicoli può essere svolta anche da terzi indipendenti, purchè senza oneri aggiuntivi per il produttore del rifiuto o per l'utilizzatore finale e nel rispetto della normativa vigente.

     3. I produttori di pile e accumulatori industriali o i terzi che agiscono in loro nome ritirano gratuitamente i rifiuti di pile e accumulatori industriali e per veicoli presso gli utilizzatori finali, indipendentemente dalla composizione chimica e dall'origine.

     4. Chiunque detiene rifiuti di pile e accumulatori per veicoli è obbligato al loro conferimento ai soggetti che raccolgono detti rifiuti ai sensi del comma 1, a meno che la raccolta venga effettuata in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.

     5. In caso di batterie e di accumulatori per veicoli ad uso privato non commerciale, l'utilizzatore finale si disfa, presso i centri di raccolta di pile ed accumulatori per veicoli allestiti dai soggetti di cui al comma 1, dei rifiuti di detti batterie e accumulatori senza oneri e senza l'obbligo di acquistare nuove batterie o nuovi accumulatori.

     6. Per i fini di cui al presente articolo i produttori di pile ed accumulatori per veicoli possono avvalersi delle strutture di raccolta ove istituite dal servizio pubblico, previa stipula di convenzione definita sulla base di un accordo di programma quadro stipulato su base nazionale tra i produttori di accumulatori per veicoli e l'ANCI in rappresentanza dei soggetti responsabili del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, volto altresì a stabilire le modalità di ristoro degli oneri per la raccolta degli accumulatori per veicoli sostenuti dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e le modalità di ritiro da parte dei produttori presso i centri di raccolta di cui alla lettera mm), comma 1, dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e le strutture autorizzate ai sensi degli articoli 208 e 210 dello stesso decreto n. 152 del 2006. I soggetti di cui al comma 1 sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro gratuito e alla gestione dei rifiuti di pile o accumulatori industriali e per veicoli raccolti nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.

 

     Art. 8. Obiettivi di raccolta

     1. Ai fini del presente decreto, la percentuale di raccolta delle pile e degli accumulatori portatili viene calcolata per la prima volta in relazione alla raccolta effettuata nel corso dell'anno 2011. Fatta salva l'applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, i dati annuali relativi alla raccolta e alle vendite comprendono pile e accumulatori incorporati in apparecchi [11].

     2. Al fine di realizzare un sistema organico di gestione delle pile ed accumulatori portatili che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto, entro la data del 26 settembre 2012 dovrà essere conseguito, anche su base regionale, un tasso di raccolta minimo di pile ed accumulatori portatili pari al 25 per cento del quantitativo immesso sul mercato; tale tasso di raccolta dovrà raggiungere, entro il 26 settembre 2016, il 45 per cento del quantitativo immesso sul mercato.

     3. Le percentuali di raccolta di pile e accumulatori portatili sono calcolati annualmente dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito: «ISPRA», secondo il piano di cui all'allegato I, sulla base dei dati dell'immesso sul mercato trasmessi dai produttori ai sensi dell'articolo 15, comma 3 e dei dati trasmessi dal Centro di coordinamento di cui all'articolo 16 [12].

 

     Art. 9. Rimozione di rifiuti di pile e accumulatori

     1. Gli apparecchi contenenti pile ed accumulatori sono progettati in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano facilmente rimovibili. Qualora tali rifiuti non possano essere prontamente rimossi dall'utilizzatore finale, i suddetti apparecchi sono progettati in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano prontamente rimovibili da professionisti qualificati indipendenti dai produttori. Gli apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori sono altresì corredati di istruzioni che indicano come l'utilizzatore finale o i professionisti qualificati indipendenti possano rimuoverli senza pericolo. Se del caso, le istruzioni informano altresì l'utilizzatore finale sui tipi di pila o di accumulatore incorporato nell'apparecchio [13].

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora per motivi di sicurezza, prestazione, protezione medica o dei dati, sia necessaria la continuità dell'alimentazione e occorra un collegamento permanente tra l'apparecchio e la pila o l'accumulatore.

 

     Art. 10. Trattamento e riciclaggio

     1. Entro il 26 settembre 2009:

     a) i produttori od i terzi che agiscono in loro nome istituiscono, su base individuale o collettiva, utilizzando le migliori tecniche disponibili, in termini di tutela della salute e dell'ambiente, sistemi per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori;

     b) tutte le pile e gli accumulatori individuabili e raccolti a norma degli articoli 6 e 7 o del decreto 14 marzo 2014, n. 49, sono sottoposti a trattamento e riciclaggio con sistemi che siano conformi alla normativa comunitaria, in particolare per quanto riguarda la salute, la sicurezza e la gestione dei rifiuti [14].

     2. Il trattamento di cui al comma 1 soddisfa i requisiti minimi di cui all'allegato II, parte A.

     3. Le pile o gli accumulatori raccolti assieme ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, a norma del decreto n. 151 del 2005, sono rimossi dai rifiuti delle apparecchiature stesse e gestiti secondo quanto disposto all'articolo 13, comma 3.

     4. Il processo di riciclaggio soddisfa le efficienze di riciclaggio e le disposizioni associate di cui all'allegato II, parte B, entro il 26 settembre 2011.

     5. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4, le province territorialmente competenti effettuano apposite ispezioni presso gli impianti di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori, e comunicano al Comitato di cui all'articolo 19 gli esiti di tali ispezioni.

     6. L'operazione di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori di cui al presente articolo può essere effettuata al di fuori del territorio nazionale o comunitario, a condizione che la spedizione dei rifiuti sia conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, e successive modificazioni [15].

     7. I rifiuti di pile e accumulatori, esportati dalla Comunità a norma del citato regolamento (CE) n. 1013/2006 e del regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 740/2008 della Commissione, del 29 luglio 2008, sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento delle efficienze stabiliti nell'allegato II , solo se l'esportatore può dimostrare che l'operazione di riciclaggio è stata effettuata in condizioni equivalenti a quelle stabilite dal presente decreto.

     8. A decorrere dall'anno 2012 gli impianti di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori comunicano ogni anno al Centro di coordinamento di cui all'articolo 16 entro il 28 febbraio, con riferimento all'anno solare precedente, le informazioni relative ai quantitativi di rifiuti trattati, suddivisi per singole tipologie di pile e accumulatori, e alle percentuali di riciclaggio conseguite, con riferimento alle tre tipologie di pile ed accumulatori di cui all'allegato II, parte B [16].

 

     Art. 11. Nuove tecnologie di riciclaggio

     1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, definisce, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per tali finalità, misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, di riciclaggio e di trattamento, nonchè la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili e con un buon rapporto tra costi ed efficacia per tutti i tipi di pile e accumulatori [17].

     2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove la diffusione negli impianti di trattamento di sistemi certificati di gestione ambientale, a norma del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS/ISO 14000).

 

     Art. 12. Smaltimento

     1. E' vietato lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento dei rifiuti delle pile e degli accumulatori industriali e per veicoli, ad eccezione dei residui che sono stati sottoposti a trattamento e a riciclaggio a norma dell'articolo 10, comma 1 [18].

 

     Art. 13. Finanziamento

     1. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori di cui agli articoli 6 e 7 e 10 è a carico dei produttori o dei terzi che agiscono in loro nome.

     2. Il Centro di coordinamento di cui all'articolo 16 definisce le modalità di determinazione e di ripartizione dei finanziamenti delle operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio, in funzione anche della tipologia delle pile e degli accumulatori raccolti, dell'ubicazione sul territorio dei punti di raccolta e della quota percentuale di raccolta separata effettuata, nonchè tenuto conto dei ricavi derivanti dalla vendita dei metalli ottenuti dalle operazioni di trattamento e riciclaggio. Dette modalità sono approvate dal Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 19 [19].

     3. I rifiuti di pile e accumulatori raccolti nell'ambito dei sistemi di cui ai decreti n. 151 del 2005 e n. 209 del 2003 sono rimossi dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dai veicoli fuori uso presso gli impianti di trattamento di tali rifiuti e presi in carico dai produttori o dai terzi che agiscono in loro nome ai sensi del comma 1.

     4. I produttori sono tenuti a sostenere i costi del funzionamento e delle attività del Centro di coordinamento di cui all'articolo 16.

     5. I costi della raccolta, del trattamento e del riciclaggio non sono indicati separatamente agli utilizzatori finali al momento della vendita di nuove pile e accumulatori portatili.

     6. I produttori e gli utilizzatori di pile e accumulatori industriali e per veicoli possono concludere accordi che stabiliscano il ricorso a modalità di finanziamento diverse da quelle di cui al comma 1.

     7. Il presente articolo si applica a tutti i rifiuti di pile e accumulatori, indipendentemente dalla data della loro immissione sul mercato.

     8. L'obbligo di cui al comma 1 non può implicare un doppio addebito per i produttori, nel caso di pile o accumulatori raccolti conformemente alle disposizioni di cui ai decreti n. 209 del 2003 e n. 49 del 2014 [20].

 

     Art. 14. Registro nazionale

     1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori ai sensi dell'articolo 13. [All'interno di tale registro è prevista una sezione relativa ai sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, sulla base delle indicazioni di cui al comma 2 [21]].

     2. I produttori che per la prima volta immettono sul mercato pile e accumulatori nel territorio italiano sono obbligati ad iscriversi in via telematica soltanto una volta al Registro nazionale presso la Camera di commercio di competenza. Tale iscrizione deve essere effettuata, conformemente a quanto previsto dall'allegato III, parte A, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto [22].

     3. Una volta effettuata l'iscrizione, a ciascun produttore viene rilasciato un numero di iscrizione tramite il sistema informatico delle Camere di commercio. Entro trenta giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve essere indicato dal produttore in tutti i documenti di trasporto e nelle fatture commerciali.

     4. L'iscrizione al Registro è assoggettata al pagamento di un corrispettivo da determinarsi, secondo il criterio della copertura dei costi dei servizi, con il provvedimento di cui all'articolo 27, comma 5 [23].

     5. Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del Registro di cui al comma 1, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura comunicano annualmente all'ISPRA, secondo modalità di interconnessione telematica da definirsi mediante accordo tra le parti, l'elenco delle imprese identificate come produttori di pile e accumulatori, nonchè tutte le altre informazioni di cui al comma 2 [24].

 

     Art. 15. (Gestione del registro e dei dati relativi ai sistemi collettivi, all'immesso sul mercato, alla raccolta ed al riciclaggio). [25]

     1. Il registro di cui all'articolo 14, gli elenchi di cui al comma 2 e i dati di cui al comma 3 sono detenuti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'ISPRA effettua ispezioni a campione sui produttori al fine di verificare il corretto assolvimento dei compiti di cui all'articolo 14, comma 2 e al comma 3.

     2. I sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori si iscrivono presso le camere di commercio, conformemente a quanto previsto dall'allegato III, parte B. Le camere di commercio comunicano all'ISPRA, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 5, l'elenco dei sistemi collettivi ed i successivi aggiornamenti e tutte le altre informazioni di cui all'allegato III, parte B.

     3. I produttori comunicano annualmente alle camere di commercio, entro il 31 marzo, i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia secondo quanto riportato nell'allegato III, parte C. Le camere di commercio comunicano all'ISPRA, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 5, i dati di cui al presente comma.

     4. L'iscrizione di cui al comma 2 e la comunicazione di cui al comma 3 sono assoggettate al pagamento di un corrispettivo da determinarsi, secondo il criterio della copertura dei costi dei servizi, con il provvedimento di cui all'articolo 27, comma 5.

     5. L'ISPRA svolge, inoltre, i seguenti compiti:

     a) predispone e aggiorna il registro di cui all'articolo 14 sulla base delle comunicazioni di produttori di cui all'articolo 14, comma 2;

     b) predispone ed aggiorna l'elenco nazionale sulla base degli elenchi di cui al comma 2;

     c) raccoglie esclusivamente in formato elettronico i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato che i produttori sono tenuti a comunicare ai sensi del comma 3;

     d) raccoglie i dati trasmessi dai sistemi di raccolta, relativamente alla raccolta e al riciclaggio secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 10, nonchè dalle province, ai sensi dell'articolo 10, comma 5;

     e) elabora i dati relativi alla raccolta e al riciclaggio e, ai fini della trasmissione alla Commissione europea delle relazioni di cui all'articolo 24, ne trasmette le risultanze al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, contestualmente, alle regioni.

 

     Art. 16. Centro di coordinamento

     1. E' istituito il Centro di coordinamento, in forma di consorzio avente personalità giuridica di diritto privato, cui partecipano i produttori di pile e di accumulatori, individualmente o in forma collettiva.

     2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Centro di coordinamento si dota di apposito statuto.

 

     Art. 17. Compiti del Centro di coordinamento

     1. Il Centro di coordinamento ha il compito di ottimizzare le attività di competenza dei sistemi collettivi ed individuali a garanzia di omogenee ed uniformi condizioni operative al fine di incrementare le percentuali di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori.

     2. In particolare il Centro di coordinamento provvede:

     a) ad organizzare ed effettuare in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale le campagne di informazione di cui all'articolo 22;

     b) ad organizzare per tutti i consorziati un sistema capillare di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori che copra in modo omogeneo l'intero territorio nazionale;

     c) ad assicurare il monitoraggio e la rendicontazione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli, nonchè la loro trasmissione all'ISPRA entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di rilevamento [26];

     d) a garantire il necessario raccordo tra l'amministrazione pubblica, i sistemi collettivi o individuali e gli altri operatori economici;

     e) a svolgere le funzioni di cui al comma 2 dell'articolo 13, d'intesa con il Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 19.

 

     Art. 18. Organizzazione del Centro di coordinamento

     1. Sono organi del Centro di coordinamento:

     a) l'assemblea, composta dai rappresentanti di tutti i produttori, in forma singola o associata;

     b) il Comitato esecutivo, composto da cinque membri, tra cui il Presidente;

     c) il Presidente;

     d) il Collegio dei revisori contabili.

     2. Il Presidente e il Comitato esecutivo sono nominati dall'assemblea e durano in carica dodici mesi dalla nomina.

     3. I componenti del Collegio dei revisori sono nominati tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili. Il mandato triennale è rinnovabile.

     4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva con apposito decreto lo statuto del Centro di coordinamento, deliberato dall'assemblea, e vigila sul rispetto degli obblighi posti a carico dello stesso.

 

     Art. 19. Comitato di vigilanza e controllo

     1. Il Comitato di vigilanza e controllo già istituito ai sensi dell'articolo 15 del decreto n. 151 del 2005, assume anche le funzioni di Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione delle pile e degli accumulatori e dei relativi rifiuti di cui al presente decreto.

     2. Gli oneri di funzionamento del Comitato di cui al comma 1 sono posti in ugual misura a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle pile ed accumulatori. I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ripartiscono gli oneri di cui al presente comma in base alle quote di mercato come individuate dall'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto n. 151 del 2005. I produttori di pile e accumulatori ripartiscono gli oneri di cui al presente comma secondo i criteri stabiliti dal Centro di coordinamento di cui all'articolo 16, approvati dal Comitato di vigilanza di cui al presente articolo [27].

     3. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da otto membri, di cui tre designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dei quali con funzioni di presidente, uno dal Ministro dello sviluppo economico, con funzione di vicepresidente, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, uno dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e uno dalla Conferenza unificata, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività istituzionali è garantito dai componenti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     4. Il sistema contabile, l'attività e il funzionamento del Comitato sono disciplinati da un regolamento interno adottato dal Comitato stesso. La Segreteria del Comitato è assicurata dall'ISPRA. Per l'esame di problemi specifici possono essere invitati alle sedute del Comitato esperti particolarmente qualificati nelle materie da trattare.

     5. Il Comitato di vigilanza e controllo assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di gestione dei rifiuti pile e accumulatori e relaziona annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

     6. Al Comitato di vigilanza e controllo spetta inoltre:

     a) l'elaborazione e l'aggiornamento permanente delle regole necessarie per l'allestimento e la cooperazione tra i centri di raccolta/punti di raccolta di pile e accumulatori e/o enti locali;

     b) assicurare il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto legislativo; a tal fine si avvale del registro di cui all'articolo 14, degli elenchi e dei dati di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, predisposti e messi a disposizione dall'ISPRA [28];

     c) garantire l'esame e la valutazione delle problematiche sottoposte dalle categorie interessate e dai sistemi di raccolta, in particolare, in mancanza di una specifica valutazione a livello comunitario, si esprime circa l'applicabilità o meno del presente decreto.

     d) favorire l'adozione di iniziative finalizzate a garantire l'uniforme applicazione del presente decreto legislativo e dei suoi provvedimenti attuativi, anche sottoponendo eventuali proposte di modifica della normativa ai Ministeri competenti;

     e) programmare e disporre, sulla base di un apposito piano, ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni di cui agli articoli 14, comma 2, e 15, comma 3, avvalendosi dell'ISPRA e della Guardia di finanza [29].

 

     Art. 20. Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi

     1. Il Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi istituito dall'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni, è considerato uno dei sistemi di raccolta e di trattamento di cui agli articoli 6, 7 e 10, e continua a svolgere la propria attività conformandosi alle disposizioni del presente decreto.

     2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi adegua il proprio statuto alle disposizioni del presente decreto, in modo da assicurare anche quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 21.

 

     Art. 21. Partecipazione

     1. I sistemi di raccolta, ritiro, trattamento e riciclaggio di cui agli articolo 6, 7 e 10 evitano ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza e agli stessi possono partecipare tutti gli operatori economici e le pubbliche amministrazioni competenti.

     2. I sistemi di cui al comma 1 si applicano anche a pile e accumulatori importati da paesi non appartenenti all'Unione europea, a condizioni non discriminatorie.

     3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare costituisce un tavolo di consultazione permanente al quale partecipano il Ministero dello sviluppo economico, l'ISPRA, nonchè tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali delle categorie dell'industria, dei quali almeno due in rappresentanza del settore del recupero, due rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali delle categorie del commercio, uno dalle organizzazioni nazionali delle categorie dell'artigianato, uno dalle organizzazioni nazionali delle categorie della cooperazione, uno dall'ANCI, uno da Confservizi, uno dalle associazioni ambientaliste e uno dalle associazioni dei consumatori.

     4. Il tavolo di consultazione di cui al comma 3 si riunisce almeno due volte all'anno e ogniqualvolta sia richiesto dalla maggioranza dei componenti. Il tavolo monitora l'operatività, la funzionalità logistica e l'economicità, nonchè l'attività di informazione, del sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, formulando le proprie valutazioni e le proprie proposte di miglioramento.

 

     Art. 22. Informazioni per gli utilizzatori finali

     1. I produttori di pile e di accumulatori o i terzi che agiscono in loro nome provvedono ad effettuare, mediante il Centro di coordinamento, campagne di informazione per informare gli utilizzatori finali circa:

     a) i potenziali effetti sull'ambiente e sulla salute umana delle sostanze utilizzate nelle pile e negli accumulatori;

     b) l'obbligo di non smaltire i rifiuti di pile e accumulatori come rifiuti urbani e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata;

     c) i sistemi di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori a loro disposizione;

     d) le modalità di trattamento e il riciclaggio di tutti rifiuti di pile e accumulatori;

     e) il ruolo che essi possono svolgere nel riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori;

     f) il significato del simbolo raffigurante il bidone della spazzatura con ruote barrato da una croce, riportato all'allegato IV, e dei simboli chimici relativi al mercurio (Hg), cadmio (Cd) e piombo (Pb).

     2. I distributori di pile o degli accumulatori portatili espongono in evidenza, in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico con indicata la possibilità di lasciare presso i loro punti di vendita i rifiuti di pile o accumulatori portatili. L'avviso informa altresì circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta separata e circa il significato dei simboli apposti, ai sensi del presente decreto, sulle pile e sugli accumulatori.

 

     Art. 23. Etichettatura

     1. Le pile e gli accumulatori e i pacchi batterie sono immessi sul mercato solo se contrassegnati in modo visibile, leggibile e indelebile con il simbolo raffigurato nell'allegato IV [30].

     2. Tale simbolo occupa almeno il 3 per cento della superficie del lato maggiore della pila, dell'accumulatore o del pacco batterie, con una dimensione massima di 5X5 cm. Per gli elementi cilindrici, il simbolo occupa almeno l'1,5 per cento della superficie della pila o dell'accumulatore, con una dimensione massima di 5X5 cm. Se le dimensioni della pila, dell'accumulatore o del pacco batterie sono tali per cui la superficie del simbolo risulterebbe inferiore a 0,5X0,5 cm, non è richiesta la marcatura bensì la stampa di un simbolo di almeno 1X1 cm sull'imballaggio.

     3. In aggiunta al simbolo di cui al comma 1, le pile, gli accumulatori e le pile a bottone contenenti più di 0,0005 per cento di mercurio (simbolo chimico Hg), più di 0,002 per cento di cadmio (simbolo chimico Cd) o più di 0,004 per cento di piombo (simbolo chimico Pb) sono contrassegnati in modo visibile, leggibile e indelebile con il simbolo chimico del relativo metallo. Il simbolo indicante il tenore di metalli pesanti è apposto sotto al simbolo di cui al comma 1 e occupa una superficie pari ad almeno un quarto della superficie del predetto simbolo [31].

     4. La marcatura deve essere effettuata dal fabbricante o dal suo rappresentante in Italia oppure, in mancanza di tali soggetti, dal responsabile dell'immissione sul mercato nazionale.

     5. Entro il 26 settembre 2009 in aggiunta al simbolo di cui al comma 1, le pile e gli accumulatori portatili e per veicoli riportano l'indicazione della loro capacità in modo visibile, leggibile ed indelebile. La capacità si misura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformità alle determinazioni ed ai metodi armonizzati definiti dalla Commissione europea [32].

 

     Art. 24. Relazioni alla Commissione europea

     1. [Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea, per la prima volta entro il 26 giugno 2013 per il periodo fino al 26 settembre 2012 e successivamente ogni tre anni, entro il 30 giugno, una relazione sull'attuazione del presente decreto, sulla base del questionario adottato in sede comunitaria] [33].

     2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette, per via elettronica, ogni anno alla Commissione europea, entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui i dati sono stati raccolti, le informazioni, trasmesse dall'ISPRA ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettere d) ed e), sui livelli di riciclaggio raggiunti in ciascun anno civile considerato e sui livelli di efficienza dei processi di riciclaggio di cui all'Allegato II Parte B, punto 3 [34].

     3. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette, per via elettronica, alla Commissione europea un rapporto annuale sui rifiuti di pile e accumulatori contenente le informazioni di cui all'articolo 8, comma 3, e l'indicazione sulle modalità di ottenimento dei dati necessari al calcolo del tasso di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui i dati sono raccolti [35].

 

     Art. 25. Sanzioni

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, immette sul mercato pile ed accumulatori privi del simbolo di cui all'articolo 23, commi 1 e 3, o immette sul mercato, dopo il 26 settembre 2009, pile ed accumulatori portatili e per veicoli privi della indicazione di cui all'articolo 23, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 1000 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica nel caso in cui i suddetti indicazione o simbolo non siano conformi ai requisiti stabiliti dal medesimo comma [36].

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, senza avere provveduto alla iscrizione presso la Camera di commercio ai sensi dell'articolo 14, comma 2, immette sul mercato pile o accumulatori, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 2, non comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori le informazioni di cui al medesimo articolo, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000. La stessa sanzione è applicata al produttore che non fornisce le informazioni di cui all'articolo 15, comma 3, ovvero le fornisce in modo incompleto o inesatto [37].

     4. Salvo che il fatto costituisca reato, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3, comma 3, chiunque, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, immette sul mercato pile e accumulatori contenenti le sostanze di cui all'articolo 3, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 2000 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato [38].

     5. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una pila o un accumulatore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30 ad euro 150, per ciascuna pila o accumulatore non ritirato o ritirato a titolo oneroso.

     6. Il distributore che non fornisce le informazioni di cui all'articolo 22, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 2.000 [39].

     7. Il produttore di apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori che non fornisce le istruzioni di cui all'articolo 9, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000.

     8. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 262 del decreto n. 152 del 2006.

 

     Art. 26. Modifiche degli allegati

     1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede ad integrare, modificare ed aggiornare il contenuto ed il numero degli allegati del presente decreto, in conformità alle modifiche o integrazioni intervenute in sede comunitaria.

 

     Art. 27. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate per la finanza pubblica.

     2. I soggetti pubblici competenti provvedono all'attuazione del decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

     3. Gli oneri derivanti dalle ispezioni di cui all'articolo 10, comma 5, sono posti a carico dei soggetti destinatari di tali controlli, mediante tariffe e modalità di versamento stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, con disposizioni regionali. Dette tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.

     4. Gli oneri relativi all'istituzione ed al funzionamento del Registro di cui agli articoli 14 e 15, all'espletamento delle attività del Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 19, ivi incluse le attività ispettive, previste dal comma 6, lettera e), del medesimo articolo, e delle attività dell'ISPRA di cui di agli articoli 8, comma 3, e 15, sono a carico dei produttori di pile e accumulatori.

     5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 4, nonchè le relative modalità di versamento [40].

 

     Art. 28. Obiettivi minimi di raccolta [41]

     [1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati gli obiettivi minimi necessari ad assicurare l'adeguatezza e l'uniformità dei sistemi di raccolta sull'intero territorio nazionale.]

 

     Art. 29. Abrogazioni

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:

     a) il decreto del Ministro della sanità in data 20 marzo 1997, recante «Recepimento della direttiva del Consiglio del 18 marzo 1991, n. 91/157/CEE, relativa a pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 1997;

     b) il decreto del Ministro delle attività produttive 3 luglio 2003, n. 194, recante «Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 98/101/CE del 22 dicembre 1998 della Commissione, che adegua al progresso tecnico la direttiva 91/157/CEE del Consiglio relative alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose»;

     c) l'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;

     d) l'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, relativo alla raccolta e al riciclaggio delle batterie esauste;

     e) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 18 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2005, relativo alla determinazione del sovrapprezzo unitario delle batterie al piombo, previsto dall'articolo 9-quinquies, comma 8, della legge 9 novembre 1988, n. 475;

     f) l'articolo 235 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

     g) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 2 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2004, recante approvazione dello statuto Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT);

     h) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 23 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2007, recante approvazione dello statuto Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT).

 

 

Allegato I

 

 

Allegato II [42]

 

 

Allegato III [43]

(articolo 14, comma 2, e 15, commi 2 e 3)

 

     PARTE A

     Modalità di iscrizione al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori.

     1) L'iscrizione al registro deve essere effettuata dal produttore presso la camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa. Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, si iscrive al registro attraverso un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal presente decreto. In tale caso l'iscrizione è effettuata presso la camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante.

     2) L'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica. Il modulo di iscrizione deve essere sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato, o dal rappresentante abilitato in Italia.

     3) All'atto dell'iscrizione al registro il produttore indica:

     a) nome del produttore e marchio commerciale (se disponibile) con cui opera nello Stato membro;

     b) indirizzo/i del produttore: codice postale e località, via e numero civico, paese, URL, numero di telefono, persona di contatto, numero di fax e indirizzo di posta elettronica del produttore, se disponibili;

     c) indicazione del tipo di pile e accumulatori immessi sul mercato dal produttore: pile e accumulatori portatili, pile e accumulatori industriali o pile e accumulatori per autoveicoli;

     d) informazioni su come il produttore adempie alle proprie responsabilità: individualmente o mediante un sistema collettivo;

     e) data della domanda di registrazione;

     f) codice fiscale del produttore nazionale o codice di identificazione nazionale del produttore di altro Stato membro;

     g) dichiarazione attestante che le informazioni fornite sono veritiere.

     4) I produttori comunicano, con le medesime modalità previste ai punti precedenti, qualsiasi variazione dei dati comunicati all'atto dell'iscrizione entro un mese dalla data della modifica, nonchè la cessazione dell'attività determinante obbligo di iscrizione.

 

     PARTE B

     Modalità di iscrizione presso le camere di commercio dei sistemi

     collettivi tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei

     rifiuti di pile e accumulatori.

     1) L'iscrizione deve essere effettuata presso la camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del sistema collettivo.

     2) L'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica. Il modulo di iscrizione deve essere sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato.

     3) Ciascun sistema collettivo comunica all'atto dell'iscrizione le seguenti informazioni:

     a) i dati relativi alla sua costituzione;

     b) i produttori che aderiscono al sistema collettivo e, per ogni produttore, le categorie e tipologie di pile e accumulatori gestite.

     4) I sistemi collettivi comunicano, con le medesime modalità previste ai punti precedenti, qualsiasi variazione dei dati comunicati all'atto dell'iscrizione entro un mese dalla data della modifica, nonchè la cessazione dell'attività determinante obbligo di iscrizione.

     PARTE C TABELLA 1

CATEGORIA

TIPOLOGIA

 

 

PILE E ACCUMULATORI PORTATILI

PILA ZINCO CARBONE

 

PILA ZINCO CLORURO

 

PILA ALCALINA

 

PILA AL LITIO

 

PILA ZINCO ARIA

 

PILA ZINCO ARGENTO

 

ACCUMULATORI AL PIOMBO

 

ACCUMULATORI NICHEL CADMIO

 

ACCUMULATORI NICHEL IDRURI METALLICI

 

ACCUMULATORI AL LITIO

 

ALTRO

 

 

ACCUMULATORI INDUSTRIALI

PIOMBO

 

NICHEL CADMIO

 

ALTRO

 

 

ACCUMULATORI VEICOLI

PIOMBO

 

NICHEL CADMIO

 

ALTRO

 

 

Allegato IV

(articolo 23, comma 1) [44]

 

Allegato V


[1] Comma così modificato dall'art. 21 della L. 6 agosto 2013, n. 97.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 27.

[3] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 27.

[4] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 11 febbraio 2011, n. 21.

[5] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 27.

[6] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 27.

[7] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 27.

[8] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 11 febbraio 2011, n. 21.

[9] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 11 febbraio 2011, n. 21.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 11 febbraio 2011, n. 21.

[11] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 11 febbraio 2011, n. 21 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 27.

[12] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 11 febbraio 2011, n. 21.

[13] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 27.

[14] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 27.

[15] Comma così modificato dall'art. 21 della L. 6 agosto 2013, n. 97.

[16] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 11 febbraio 2011, n. 21.

[17] Comma così modificato dall'art. 21 della L. 6 agosto 2013, n. 97.

[18] Comma così modificato dall'art. 21 della L. 6 agosto 2013, n. 97.

[19] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 11 febbraio 2011, n. 21.

[20] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 27.

[21] Periodo soppresso dall'art. 1 del D.Lgs. 11 febbraio 2011, n. 21.

[22] Comma già modificato dall'art. 23 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, dall'art. 1 del D.Lgs. 11 febbraio 2011, n. 21 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 27.

[23] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 11 febbraio 2011, n. 21.

[24] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 11 febbraio 2011, n. 21.

[25] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 11 febbraio 2011, n. 21.

[26] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 11 febbraio 2011, n. 21.

[27] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 11 febbraio 2011, n. 21.

[28] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 11 febbraio 2011, n. 21.

[29] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 11 febbraio 2011, n. 21.

[30] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 11 febbraio 2011, n. 21 e così ulteriormente modificato dall'art. 21 della L. 6 agosto 2013, n. 97.

[31] Comma così modificato dall'art. 21 della L. 6 agosto 2013, n. 97.

[32] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 11 febbraio 2011, n. 21.

[33] Comma abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 118.

[34] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 118.

[35] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 118.

[36] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 11 febbraio 2011, n. 21.

[37] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 11 febbraio 2011, n. 21.

[38] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 27.

[39] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 11 febbraio 2011, n. 21.

[40] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 27.

[41] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 11 febbraio 2011, n. 21.

[42] Nel presente allegato, parte B, i punti 1 e 2 sono stati abrogati dall'art. 21 della L. 6 agosto 2013, n. 97.

[43] Allegato così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 11 febbraio 2011, n. 21.

[44] Rubrica così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 11 febbraio 2011, n. 21.