§ 56.6.395 - D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 27.
Attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.6 rifiuti
Data:15/02/2016
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188
Art. 2.  Disposizioni transitorie e finali


§ 56.6.395 - D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 27.

Attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della commissione.

(G.U. 5 marzo 2016, n. 54)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE;

     Vista la direttiva 2008/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in relazione all'immissione di pile e accumulatori sul mercato;

     Vista la decisione della Commissione 2009/603/CE del 5 agosto 2009, che stabilisce gli obblighi di registrazione dei produttori di pile e accumulatori in conformità della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

     Vista la direttiva 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione;

     Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, la Parte IV recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica;

     Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

     Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014, e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2015;

     Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della salute;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188

     1. Al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 3, le parole: «e di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.» sono sostituite dalle seguenti: «e di cui al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.»;

     b) all'articolo 2, comma 1, lettera m), le parole: «di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49,»;

     c) all'articolo 3:

     1) il comma 2 è soppresso;

     2) al comma 3 la lettera c) è soppressa;

     d) all'articolo 5 dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Fatto salvo il divieto di cui al comma 2, le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti del presente decreto, ma che sono stati legalmente immessi sul mercato prima della data di applicazione dei rispettivi divieti di cui all'articolo 3, possono continuare a essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.»;

     e) all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, le parole: «del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.»;

     f) all'articolo 9, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora tali rifiuti non possano essere prontamente rimossi dall'utilizzatore finale, i suddetti apparecchi sono progettati in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano prontamente rimovibili da professionisti qualificati indipendenti dai produttori. Gli apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori sono altresì corredati di istruzioni che indicano come l'utilizzatore finale o i professionisti qualificati indipendenti possano rimuoverli senza pericolo. Se del caso, le istruzioni informano altresì l'utilizzatore finale sui tipi di pila o di accumulatore incorporato nell'apparecchio.»;

     g) all'articolo 10, comma 1, lettera b), le parole: «o del decreto 25 luglio 2005, n. 151,» sono sostituite dalle seguenti: «o del decreto 14 marzo 2014, n. 49,»;

     h) all'articolo 13, comma 8, le parole: «e n. 151 del 2005.» sono sostituite dalle seguenti: «e n. 49 del 2014.»;

     i) all'articolo 14, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I produttori che per la prima volta immettono sul mercato pile e accumulatori nel territorio italiano sono obbligati ad iscriversi in via telematica soltanto una volta al Registro nazionale presso la Camera di commercio di competenza.»;

     l) all'articolo 25, comma 4, le parole: «fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3, comma 3,»;

     m) all'articolo 27 il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 4, nonchè le relative modalità di versamento.».

 

     Art. 2. Disposizioni transitorie e finali

     1. Il divieto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 188 del 2008 non si applica alle pile e agli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in utensili elettrici senza fili fino al 31 dicembre 2016.

     2. I produttori di apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori adempiono all'obbligo di fornire le istruzioni di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 188 del 2008, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del presente decreto, a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. Il decreto di cui all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 188 del 2008, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera m), è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla suddetta adozione, alla copertura degli oneri di funzionamento del Comitato di cui all'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 188 del 2008 si provvede in conformità al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 41, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.