§ 17.3.144 - D.L. 15 giugno 1989, n. 231 .
Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1988-1989 in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:15/06/1989
Numero:231


Sommario
Art. 1.      1. Alle aziende agricole, singole od associate, situate nei territori del Mezzogiorno di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, [...]
Art. 2.      1. In relazione agli eventi di cui all'art. 1, i contributi previsti dall'art. 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive [...]
Art. 3.      1. A favore dei produttori agricoli zootecnici, compresi quelli agro-pastorali, le cui aziende ricadenti nelle zone delimitate dalle regioni abbiano subito perdite non [...]
Art. 4.  [7]
Art. 5.      1. Gli organismi cooperativi e le associazioni di produttori riconosciute che gestiscono impianti di raccolta e conservazione di prodotti cerealicoli e foraggeri, che [...]
Art. 6.  [11]
Art. 7.      1. I consorzi di bonifica operanti nelle aree di cui all'art. 1, comma 1, i quali per carenza idrica hanno dovuto sospendere anche parzialmente l'erogazione dell'acqua [...]
Art. 7 bis.  [15]
Art. 7 ter.  [16]
Art. 7 quater.  [17]
Art. 8.  [18]
Art. 9.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 17.3.144 - D.L. 15 giugno 1989, n. 231 [1] .

Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1988-1989 in alcune regioni del Mezzogiorno e nella provincia di Grosseto.

(G.U. 15 giugno 1989, n. 138)

 

 

     Art. 1.

     1. Alle aziende agricole, singole od associate, situate nei territori del Mezzogiorno di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle province di Grosseto, Viterbo, Siena e Pesaro e Urbino, colpite dalla siccità verificatasi nell'annata agraria 1988-89 e dichiarata eccezionale con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, si applicano le provvidenze e le procedure previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle misure stabilite con i successivi articoli [2] .

     2. [3].

 

          Art. 2.

     1. In relazione agli eventi di cui all'art. 1, i contributi previsti dall'art. 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, sono elevati rispettivamente a lire 3 milioni ed a lire 10 milioni.

 

          Art. 3.

     1. A favore dei produttori agricoli zootecnici, compresi quelli agro-pastorali, le cui aziende ricadenti nelle zone delimitate dalle regioni abbiano subito perdite non inferiori al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica, possono essere concessi, con preferenza ai coltivatori diretti, contributi per l'acquisto di cereali foraggeri e mangimi occorrenti per l'alimentazione del bestiame per l'anno 1989, per un importo non superiore al 40 per cento del prezzo medio di tali prodotti, determinato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste [4] .

     2. [5].

     3. Le somme occorrenti per l'attuazione del comma 1 sono corrisposte alle regioni interessate sulla base di apposita rendicontazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste [6] .

 

          Art. 4. [7]

     1. A favore delle aziende agricole, singole o associate, di cui all'art. 1, aventi diritto, nel periodo 1981-1989 per almeno tre annate agrarie anche non consecutive, alle provvidenze di cui all'art. 1, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni, sono concessi mutui decennali, con preammortamento triennale, con preferenza alle aziende diretto-coltivatrici, per far fronte al pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e scadenti entro il 31 dicembre 1992. La scadenza di dette rate è differita fino alla data di concessione dei mutui, da richiedere con domanda da presentarsi entro il 31 dicembre 1989 [8] .

     2. Le rate prorogate sono assistite dal concorso negli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni. I mutui di cui al comma 1 sono concessi al tasso agevolato fissato in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985. A tali mutui è estesa la garanzia del fondo interbancario di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni.

     3. I mutui di cui al comma 1 sono concessi mediante abbuono del 20 per cento del capitale mutuato fino ad un massimo di lire 150 milioni entro i limiti delle disponibilità finanziarie riconosciute alle regioni.

 

          Art. 5.

     1. Gli organismi cooperativi e le associazioni di produttori riconosciute che gestiscono impianti di raccolta e conservazione di prodotti cerealicoli e foraggeri, che abbiano avuto una riduzione di conferimenti non inferiore al 50 per cento della media delle tre campagne precedenti l'evento siccitoso dell'annata agraria 1988-89, possono beneficiare, per una sola volta, di un aiuto complementare fino al 25 per cento della media annua delle spese di gestione sostenute nel triennio 1986-88 riconosciute dal competente organo regionale [9] .

     2. Le somme occorrenti per l'attuazione del presente articolo sono corrisposte alle regioni interessate sulla base di apposita rendicontazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste [10] .

 

          Art. 6. [11]

 

          Art. 7.

     1. I consorzi di bonifica operanti nelle aree di cui all'art. 1, comma 1, i quali per carenza idrica hanno dovuto sospendere anche parzialmente l'erogazione dell'acqua di irrigazione a causa dell'evento di cui allo stesso art. 1, comma 1, concedono, per l'anno 1989, l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione dell'irrigazione [12] .

     2. Ai consorzi di bonifica che registrano minori entrate a seguito dell'applicazione della misura di cui al comma 1, sono concessi dalle regioni interessate contributi nel limite del 90 per cento dell'importo del minor gettito conseguito [13] .

     3. Le somme occorrenti per l'attuazione del presente articolo sono corrisposte alle regioni su presentazione di apposita rendicontazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste [14] .

 

          Art. 7 bis. [15]

     1. A favore dei lavoratori agricoli dipendenti dalle aziende agricole di cui all'art. 1, ivi compresi i piccoli coloni e compartecipanti, si applicano le provvidenze di cui all'art. 5, commi 6, 7 e 8 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 319, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 400.

 

          Art. 7 ter. [16]

     1. Alle aziende agricole assuntrici di manodopera nonché alle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche di cui all'art. 1, aventi diritto, nel periodo 1981-1989 per almeno tre annate agrarie anche non consecutive, alle provvidenze di cui all'art. 1, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni, è concesso l'esonero nella misura del 50 per cento dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli anni 1989 e 1990.

 

          Art. 7 quater. [17]

     1. Le regioni pubblicano l'elenco nominativo dei beneficiari del presente decreto, l'ammontare delle provvidenze concesse a ciascuno, nonché il comune di appartenenza.

 

          Art. 8. [18]

     1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 4 del presente decreto, per l'anno 1989, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni, appositamente integrato di lire 300 miliardi, attraverso corrispondente riduzione delle disponibilità del capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

     2. All'onere di lire 140 miliardi per l'anno 1990, derivante dall'attuazione degli articoli 3, 5, 7, 7-bis e 7-ter del presente decreto, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni.

     3. In sede di ripartizione degli stanziamenti fra le regioni interessate, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può prevedere variazioni compensative dei fabbisogni derivanti dall'applicazione del presente decreto nei limiti dello stanziamento complessivo da esso recato.

     4. Le regioni sono autorizzate ad anticipare le somme occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 9.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 4 agosto 1989, n. 286.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma soppresso dalla legge di conversione.

[4]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5]  Comma soppresso dalla legge di conversione.

[6]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[7]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[8]  Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 marzo 1990 dall' art. 6 della L. 31 maggio 1990, n. 128.

[9]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[10]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[11]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[12]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[13]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[14]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[15]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[16]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[17]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[18]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.