§ 98.1.26993 - Legge 8 agosto 1995, n. 341.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:08/08/1995
Numero:341


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle [...]


§ 98.1.26993 - Legge 8 agosto 1995, n. 341.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse

(G.U. 18 agosto 1995, n. 192)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123.

 

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244

     All'art. 1, è premesso il seguente:

     "Art. 01 (Finalità). - 1. Fino alla definizione organica dell'intervento ordinario, di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b dei fondi strutturali, il presente decreto dispone interventi immediati ed urgenti nei settori specificati nel presente capo e nei capi II e III".

     All'art. 1:

     al comma 1, sono premesse le parole: "Ai fini dell'immediato avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse,";

     al comma 3, al secondo e al quarto periodo, le parole: "al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 60 per cento".

     All'art. 2, comma 3, primo periodo, la parola: "prescelta" è sostituita dalla seguente: "individuata"; e, al secondo periodo, le parole: "terrà conto" sono sostituite dalle seguenti: "avverrà con gara indetta dal Ministro del tesoro nel rispetto della normativa comunitaria, tenendo conto".

     Dopo l'art. 3, è inserito il seguente:

     "Art. 3-bis (Disposizioni in materia di promozione di nuove imprese giovanili). - 1. All'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: "nei settori" sono inserite le seguenti: "della innovazione tecnologica, della tutela ambientale,".

     All'art. 4, comma 3, dopo le parole: "Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica," sono inserite le seguenti: "d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e"; e dopo le parole: "per investimenti cofinanziati dall'Unione europea" sono inserite le seguenti:", per investimenti cofinanziati dai privati".

     L'art. 6 è sostituito dal seguente:

     "Art. 6. - (Disposizioni organizzative). - 1. Per una efficace utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel territorio nazionale e di tutte le risorse finalizzate allo sviluppo delle aree depresse, tenuto conto della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 2 agosto 1994, è istituita, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, la "Cabina di regia nazionale" come centro di riferimento delle problematiche connesse ai relativi interventi.

     2. E' altresì istituito un Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche operative di intervento con il compito di fornire indicazioni e pareri alla Cabina di regia nazionale. Il predetto Comitato è presieduto dal Ministro del bilancio e della programmazione economica o per sua delega da un sottosegretario di Stato del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono nominati i componenti del Comitato di cui fanno parte i componenti del Comitato tecnico di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, nonchè rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate agli interventi sui fondi strutturali e nelle aree depresse con qualifica non inferiore a quella di dirigente, rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle parti sociali. Possono essere invitati ad assistere alla seduta del Comitato rappresentanti della Commissione europea.

     3. La Cabina di regia nazionale, nel rispetto delle competenze di ciascuna Amministrazione pubblica, coordina i rapporti di cooperazione tra tutte le Amministrazioni pubbliche interessate agli interventi finanziati con fondi strutturali e ad interventi nelle aree depresse nonchè i rapporti di collaborazione con le regioni e con soggetti che gestiscono programmi comunitari; promuove le iniziative atte ad assicurare l'integrale e tempestiva utilizzazione delle risorse comunitarie e dispone le azioni di controllo dell'attuazione degli interventi; effettua il monitoraggio delle risorse nazionali destinate al cofinanziamento dei quadri comunitari di sostegno; verifica, anche sulla base di indici predeterminati, l'efficacia dell'attività delle Amministrazioni pubbliche relativa agli interventi attuativi della politica comunitaria di coesione; svolge anche i compiti già attribuiti all'Osservatorio delle politiche regionali dall'art. 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni; propone al Ministro del bilancio e della programmazione economica iniziative amministrative ovvero legislative o regolamentari necessarie per la tempestiva realizzazione dei diversi interventi e per accelerare le relative procedure; segnala al Ministro del bilancio e della programmazione economica questioni di particolare rilevanza che coinvolgono più Amministrazioni, affinchè il Ministro stesso, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, convochi apposita conferenza di servizi per la soluzione delle questioni; nell'ambito dei compiti di cui al presente articolo svolge attività di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; svolge attività di supporto al Ministro del bilancio e della programmazione economica per le competenze ad esso attribuite dall'ordinamento ed anche ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273; svolge altresì un'azione generale di verifica e monitoraggio dei dati sull'andamento degli interventi in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato; riferisce al Ministro del bilancio e della programmazione economica sull'andamento e sull'efficacia degli interventi e sullo stato di utilizzazione degli stanziamenti e sulle risorse a disposizione per futuri interventi; dei dati sull'andamento degli interventi si tiene conto in sede di predisposizione della relazione previsionale e programmatica.

     4. La Cabina di regia nazionale dipende funzionalmente dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono nominati i componenti della Cabina di regia nazionale in numero di cinque, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di direttore esecutivo, di specifica esperienza professionale nelle materie che formano oggetto delle competenze della Cabina di regia nazionale, scelti anche al di fuori delle Amministrazioni statali. L'incarico dura quattro anni, è revocabile ed è rinnovabile una sola volta. I dipendenti statali possono essere collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico. Le eventuali incompatibilità per i componenti esterni sono definite con il regolamento di cui al comma 5.

     5. Con regolamento governativo da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità organizzative e procedurali con particolare riguardo alla interazione delle attività della Cabina di regia nazionale con le attività: delle cabine di regia regionali istituite dalle regioni con riferimento in particolare alla possibilità che, a richiesta, la Cabina di regia nazionale offra paradigmi operativi alle stesse; del Comitato tecnico di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 1992; delle Amministrazioni statali e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

     6. Per i propri compiti la Cabina di regia nazionale si avvale di enti e di istituti di studi e di ricerca e di società di servizi secondo la normativa vigente. La Cabina di regia nazionale può anche ricorrere a consulenti per studi e ricerche su specifiche materie. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne fissa anche il compenso di concerto con il Ministro del tesoro.

     7. Il contingente di personale da utilizzare ai fini dell'attività della Cabina di regia nazionale in un massimo di 30 unità di cui 3 dirigenti collocati in posizione di fuori ruolo e 27 unità ripartite nelle qualifiche funzionali dalla quinta alla nona, è stabilito con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del tesoro. Il suddetto personale è tratto da quello appartenente ai ruoli del Ministero del bilancio e della programmazione economica o messo a disposizione, in posizione di comando, dalle pubbliche amministrazioni. Può essere altresì comandato il personale di cui all'art. 456, comma 12, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Può essere assegnato il personale degli enti ed istituti sottoposti a vigilanza con il consenso dell'ente di appartenenza; a tale personale si applica, per il trattamento economico, la disposizione di cui all'art. 12, comma 2, del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 272. In sede di prima applicazione del presente articolo, alla Cabina di regia nazionale è assegnato a domanda il personale in servizio presso l'Osservatorio per le politiche regionali alla data del 31 luglio 1995.

     8. Ai componenti della Cabina di regia nazionale spetta il trattamento già previsto per i componenti dell'Osservatorio delle politiche regionali dall'art. 3, commi 1 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 1994, n. 276. Le indennità ivi previste non sono cumulabili con altre indennità eventualmente spettanti. Al personale di cui al comma 7 spettano le indennità previste per i dipendenti del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nonchè il compenso per lavoro straordinario, nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni legislative.

     9. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 soppresso l'Osservatorio delle politiche regionali di cui all'art. 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni. Il personale non assegnato alla Cabina di regia nazionale è restituito alle amministrazioni di appartenenza, anche in soprannumero.

     10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con le economie derivanti per effetto della soppressione dell'Osservatorio delle politiche regionali, nonchè con l'importo di lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1996 a carico delle risorse del fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

     All'art. 7:

     al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "Il Governo riferisce annualmente al Parlamento" sono inserite le seguenti: ", in occasione della presentazione della relazione previsionale e programmatica, sulle linee della politica di coesione economica e sociale del Paese,"; e, al secondo periodo, le parole: ", in occasione della presentazione della relazione previsionale e programmatica," sono soppresse;

     dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     "1-bis. Entro il 31 marzo 1996, il Governo compie una prima verifica degli effetti determinati dalle disposizioni per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse, anche al fine di rideterminare i criteri e i parametri di cui al comma 1, nonchè i criteri, le modalità e le procedure di finanziamento del fondo di cui all'art. 2".

     All'art. 10:

     al comma 2, all'alinea, dopo le parole: "in materia di appalti" sono aggiunte le seguenti: ", anche attraverso la partecipazione, nel limite del 75 per cento del proprio patrimonio netto e previa autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici, a società aventi ad oggetto la gestione di risorse idriche, costituite in base alla normativa vigente";

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Le attività di cui al comma 2, lettera a), sono svolte sulla base di un programma predisposto dalla società di cui all'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive modificazioni e integrazioni, ed approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni interessate. Con lo stesso decreto sono approvate le convenzioni relative all'attuazione delle attività medesime. Alle relative esigenze la società provvede utilizzando le risorse trasferite o da trasferire a carico del fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1943, n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni".

     All'art. 17, al comma 4, dopo il capoverso 2 è inserito il seguente:

     "2-bis. L'esame e la definizione delle domande avviene entro novanta giorni dalla data di ricezione di ciascuna istanza, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. Avvenuta la definizione bonaria, l'amministrazione provvede al pagamento dei relativi importi entro i successivi trenta giorni".

     All'art. 21:

     al comma 1, dopo le parole: "almeno il 70 per cento dell'occupazione e della produzione prevista" sono inserite le seguenti: "dal piano di fattibilità originale";

     dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     "3-bis. Per le esigenze connesse al recupero degli stabilimenti realizzati con i finanziamenti di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981 n. 219, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a rivedere i provvedimenti di revoca dei contributi concessi nei casi in cui i concessionari dimostrino di aver realizzato almeno il 90 per cento dello stato di avanzamento e di essere in grado di garantire livelli di produzione e di occupazione pari ad almeno il 70 per cento di quelli previsti dal disciplinare";

     il comma 4 è soppresso.

     Dopo l'art. 21, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 21-bis (Trasferimento di alloggi). - 1. Gli alloggi prefabbricati costruiti dallo Stato nei territori dei comuni della Campania e della Basilicata, ai sensi del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni, sono ceduti in proprietà, a titolo gratuito, insieme alle parti comuni, a coloro che ne hanno avuto formale assegnazione, ancorchè provvisoria.

     2. All'assegnatario è equiparato l'eventuale subentrante per legittimo titolo.

     3. Le domande per ottenere la cessione in proprietà degli alloggi di cui al comma 1 debbono essere presentate dagli interessati all'ufficio del territorio dell'Amministrazione finanziaria della provincia territorialmente competente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     4. Esaminata la domanda ed acquisita la documentazione dai competenti uffici, il responsabile dell'ufficio del territorio stipula nei successivi tre mesi dalla presentazione della domanda stessa l'atto di cessione in proprietà dell'immobile assegnato a ciascun avente diritto.

     5. Gli alloggi ceduti in proprietà agli aventi diritto devono conservare, a pena di nullità dell'atto di cessione, la loro destinazione abitativa, non sono cedibili in locazione, permuta, usufrutto o comodato e non sono alienabili per venti anni a decorrere dalla data di accatastamento.

     6. Il divieto di cui al comma 5 non si applica qualora il contratto sia volto al successivo acquisto di altro alloggio ubicato nei centri storici dei comuni per quanti vi risiedevano fino al 23 novembre 1980.

     7. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme dell'art. 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513 e successive modificazioni.

     Art. 21-ter (Disposizioni per accelerare la ricostruzione). - 1. All'art. 21 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, lettera c), dopo le parole: "dalla presentazione" sono inserite le seguenti "di una relazione giurata di accertamento della regolare esecuzione degli stessi da parte del direttore dei lavori nonchè" e sono soppresse le parole: "e della documentazione amministrativo-contabile di cui al successivo comma 3";

     b) il comma 3 è sostituto dal seguente:

     "3. L'accertamento di regolarità della documentazione amministrativa è effettuato da parte dell'amministrazione comunale a mezzo di proprio tecnico, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Per i lavori di importo superiore ad un miliardo di lire è necessario allegare il certificato di collaudo tecnico-amministrativo. Il contributo spettante, anche in conseguenza di eventuali perizie di varianti, non può essere superiore al contributo massimo ammissibile di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13"".

     All'art. 22:

     al comma 2, dopo le parole: "indicati negli allegati stessi" sono inserite le seguenti: ", previa consegna degli atti tecnici, amministrativi, contabili prodotti dalla amministrazione cedente e constatazione dello stato di consistenza della infrastruttura";

     dopo il comma 5, è inserito il seguente:

     "5-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dai Commissari straordinari del Governo, anche tramite loro funzionari delegati, sulla base dei decreti-legge 13 marzo 1987, n. 79, 28 aprile 1987, n. 155, 27 giugno 1987, n. 243, 28 agosto 1987, n. 354, 9 ottobre 1987, n. 415, 3 dicembre 1987, n. 492, 3 febbraio 1988, n. 28, 12 aprile 1988, n. 115, 28 giugno 1988, n. 237, e 22 ottobre 1988, n. 450, e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodotti al 29 marzo 1989. Sono altresì validi gli atti, i provvedimenti e i rapporti sorti a seguito delle procedure straordinarie adottate dai funzionari incaricati del CIPE sulla base dei medesimi decreti-legge";

     al comma 7, terzo periodo, la parola: "assegnato" è sostituita dalla seguente: "assegnata"; e, al quarto periodo, dopo le parole: "Il termine del 31 dicembre" è inserita la seguente: "1995";

     dopo il comma 9, è inserito il seguente:

     "9-bis. Le controversie derivanti dai rapporti posti in essere ai sensi del Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni, e pendenti alla data del 31 dicembre 1995, restano nella competenza dell'Avvocatura dello Stato che agisce in difesa degli enti proprietari".

     L'art. 25 è sostituito dal seguente:

     "Art. 25 (Differimento di termini). - 1. Per i soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio l991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, il termine del 31 maggio 1995 di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, è differito al 30 novembre 1995. La regolarizzazione può avvenire secondo le modalità fissate dagli enti impositori anche in cinque rate bimestrali di eguale importo, di cui la prima entro il 30 novembre 1995; la seconda entro il 31 gennaio 1996; la terza entro il 31 marzo 1996; la quarta entro il 31 maggio 1996; la quinta entro il 31 luglio 1996. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi calcolati al tasso di interesse legale per il periodo di differimento.

     2. I termini di cui al decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993, relativi al versamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai soggetti di cui al comma 1, già scaduti o in scadenza entro il 1° dicembre 1995, sono differiti a tale data.

     3. Oltre al beneficio di cui al comma 2, e fatte salve le modalità di rateizzazione previste dal citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, i contribuenti, previa presentazione di apposita istanza da produrre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alle competenti sezioni staccate della Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, possono fruire di un'ulteriore proroga dei termini di pagamento previsti dal citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, in funzione delle seguenti nuove decorrenze iniziali: per gli adempimenti di cui all'art. 1, lettera a), del medesimo decreto, a decorrere dal 5 luglio 1997; per gli adempimenti di cui all'art. 1, lettera b), dal mese di aprile 1997; per gli adempimenti di cui all'art. 1, lettera c), dal mese di gennaio 1997; per gli adempimenti di cui all'art. 1, lettera d), dal mese di febbraio 1997 per i tributi iscritti a ruolo e dal mese di gennaio 1997 per quelli riscuotibili con sistema diverso dall'iscrizione a ruolo; per gli adempimenti di cui all'art. 2, dal mese di ottobre 1997, ivi comprese le ritenute effettuate ai lavoratori e non rimborsate agli stessi. Tale ulteriore beneficio è concesso dietro corresponsione, per il periodo dal 2 dicembre 1995 alle sopraindicate date di riferimento, degli interessi calcolati sulla base del tasso d'interesse legale sugli importi previsti in relazione alle due diverse modalità di pagamento stabilite nel predetto decreto interministeriale 31 luglio 1993.

     4. I termini di cui all'art. 1, lettere d) ed e), nonchè quelli di cui all'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1993, non modificati dal successivo citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, già scaduti o in scadenza entro il 1° dicembre 1995, possono essere differiti, previa presentazione di apposita istanza con le modalità ed i termini di cui al comma 3, al 1° dicembre 1996 dietro corresponsione degli interessi legali a decorrere dal 2 dicembre 1995.

     5. Fino ai termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi i procedimenti di recupero coatto e le azioni concorsuali relativi ai contributi e premi ed ai tributi di cui al presente articolo".

     All'art. 27, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il trattamento economico di cui al presente comma esclude le indennità di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400". - Al titolo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonchè disposizioni in materia di lavoro e occupazione".