§ 17.3.122 - D.L. 19 marzo 1981, n. 75 .
Ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:19/03/1981
Numero:75


Sommario
Art. 1.      Il fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre 1980, n. 874, è incrementato dell'ulteriore [...]
Art. 1. bis  [2]
Art. 1. ter  [3]
Art. 1. quater  [4]
Art. 2.  [5]
Art. 2. bis  [6]
Art. 3.      Il commissario, sulla base delle indicazioni degli enti locali interessati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, redige il programma di [...]
Art. 4.      Per gli alloggi acquistati o realizzati ai sensi del precedente art. 2 e fino alla estinzione dei relativi mutui, gli enti locali mutuatari versano alla entrata del [...]
Art. 5.      La sospensione e la proroga dei termini a favore delle persone fisiche disposte con l'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, [...]
Art. 6.  [7]
Art. 7.      Nei comuni nei quali sono andati distrutti, a seguito del terremoto del novembre 1980, le liste e lo schedario elettorali, le commissioni elettorali comunali devono [...]
Art. 8.      I comuni colpiti dal sisma possono, a richiesta dei sindaci, essere autorizzati dal prefetto a riunire nello stesso fabbricato sezioni elettorali, in deroga a tutte le [...]
Art. 9.      Gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni colpiti dal sisma, i quali nei giorni delle consultazioni si trovino ancora fuori del comune di iscrizione [...]
Art. 10.  [9]
Art. 10. bis  [10]
Art. 11.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle [...]


§ 17.3.122 - D.L. 19 marzo 1981, n. 75 [1] .

Ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

(G.U. 20 marzo 1981, n. 79)

 

 

     Art. 1.

     Il fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre 1980, n. 874, è incrementato dell'ulteriore stanziamento di lire 500 miliardi, da iscriversi nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

 

          Art. 1. bis [2]

     L'importo dovuto per il consumo di energia elettrica da parte di cittadini residenti nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e alloggiati, a seguito degli eventi sismici, in prefabbricati leggeri o containers, è ridotto del 50 per cento fino alla data di permanenza nelle predette strutture.

     Una ulteriore riduzione del 25 per cento si applica a favore di coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente e siano residenti nei comuni montani o parzialmente montani fra quelli colpiti dagli eventi sismici.

 

          Art. 1. ter [3]

     Le spese di manutenzione degli alloggi costruiti per la sistemazione provvisoria dei senza tetto gravano sul fondo di cui all'articolo 3 della legge di conversione del presente decreto-legge.

 

          Art. 1. quater [4]

     Ai proprietari, ai proprietari coltivatori diretti, ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni o compartecipanti spettano le indennità previste dalla legge 29 luglio 1980, n. 385. Non si fa luogo ai conguagli di cui agli articoli 1 e 2 della legge medesima, nel caso in cui i soggetti suindicati accettino una maggiorazione del settanta per cento dell'indennità.

 

          Art. 2. [5]

     La Cassa depositi e prestiti, anche a mezzo della speciale delegazione di cui all'articolo 15-ter del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, provvede altresì al finanziamento degli enti locali colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 ed alla relativa assistenza tecnica:

     a) per l'acquisto, nei comuni nei quali maggiore è il numero degli abitanti rimasti privi di alloggio - per effetto del terremoto - di unità immobiliari da locare ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, ad abitanti senza tetto, per la perdita della abitazione condotta in locazione o di proprietà degli stessi, nonché per le relative eventuali opere di completamento e riattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25. Sugli incrementi di valore di tali immobili, l'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è ridotta al 50 per cento;

     b) per l'urgente realizzazione, anche con l'adozione di procedimenti di prefabbricazione, di alloggi da locare ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, agli abitanti rimasti privi di abitazione per effetto del sisma, comprese le occorrenti aree e opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

     c) per l'acquisto e l'urbanizzazione delle aree destinate ad insediamenti abitativi e produttivi dai piani di ricostruzione dei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 28.

     L'assegnatario di uno degli immobili di cui alle lettere a) e b) del precedente comma può chiedere al comune il riscatto, in permuta dell'unità immobiliare distrutta o gravemente danneggiata dal terremoto, con divieto di alienazione o di locazione per un decennio.

     Per il finanziamento dei programmi di cui al primo comma, la Cassa depositi e prestiti si avvale della somma di lire 1.000 miliardi, di cui al primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153.

 

          Art. 2. bis [6]

     I comuni, all'atto della richiesta del mutuo, dovranno indicare, con delibera consiliare immediatamente esecutiva, le aree da destinare alla localizzazione delle abitazioni da costruirsi ai sensi del precedente articolo 2, lettera b), scegliendole nell'ambito delle aree per le quali è prevista, nello strumento urbanistico vigente o adottato, la destinazione ad edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

     Nei comuni che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, o nel caso in cui le aree individuate dai piani predetti risultino insufficienti o inidonee, il comune indica le aree necessarie all'intervento edilizio nell'ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per le approvazioni di legge.

     Nel caso in cui non sia possibile la localizzazione delle aree a norma dei precedenti commi, il comune adotta un piano di individuazione delle aree necessarie all'intervento anche in deroga allo strumento urbanistico vigente. La deliberazione del consiglio comunale è immediatamente depositata nella segreteria comunale e l'eseguito deposito è reso noto al pubblico mediante avviso da affiggere nell'albo del comune. Entro dieci giorni dall'affissione all'albo dell'avviso di deposito gli interessati possono presentare al comune le proprie opposizioni. Trascorso il termine predetto la delibera viene trasmessa alla regione unitamente alle opposizioni presentate. La regione adotta le proprie definitive determinazioni sul piano di individuazione delle aree nel termine di dieci giorni dalla ricezione della delibera comunale. Trascorso tale termine il piano si intende approvato e le opposizioni respinte.

     Con le deliberazioni adottate a norma dei precedenti commi sono precisati, ove necessario anche in variante ai piani regolatori ed ai programmi di fabbricazione vigenti o adottati, i limiti di densità, di altezza, di distanza fra i fabbricati, nonché i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggio.

 

          Art. 3.

     Il commissario, sulla base delle indicazioni degli enti locali interessati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, redige il programma di massima relativo agli interventi, alle proprietà ed alla ripartizione dei fondi per gli effetti di cui al precedente art. 2, tenuto conto degli eventuali affidamenti già accordati dalla Cassa depositi e prestiti, e lo trasmette alla Cassa stessa.

     Il commissario, accertata la conformità al programma di cui al precedente comma delle delibere, da adottarsi dalle giunte degli enti locali e divenute esecutive, le trasmette alla Cassa depositi e prestiti con il nulla-osta alla concessione dei mutui. Copia delle delibere, munite del nulla-osta, è altresì trasmessa al Comitato interministeriale per la programmazione economica.

     La Cassa depositi e prestiti provvede con precedenza assoluta.

     Per la deliberazione e concessione dei mutui di cui al presente decreto, il direttore generale della Cassa depositi e prestiti può assumere i poteri del consiglio di amministrazione. I provvedimenti così adottati saranno comunicati al consiglio di amministrazione nella prima adunanza successiva alla emissione di essi.

 

          Art. 4.

     Per gli alloggi acquistati o realizzati ai sensi del precedente art. 2 e fino alla estinzione dei relativi mutui, gli enti locali mutuatari versano alla entrata del bilancio dello Stato l'importo corrispondente ai canoni di locazione dovuti dagli assegnatari, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

 

          Art. 5.

     La sospensione e la proroga dei termini a favore delle persone fisiche disposte con l'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e successive modificazioni, non si applicano ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nei ruoli dei professori associati e dei ricercatori in cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

 

          Art. 6. [7]

     All'onere di lire 500 miliardi, derivante dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto, si provvede mediante corrispondente riduzione dello specifico stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

 

          Art. 7.

     Nei comuni nei quali sono andati distrutti, a seguito del terremoto del novembre 1980, le liste e lo schedario elettorali, le commissioni elettorali comunali devono provvedere alla ricompilazione delle suddette liste sulla base delle indicazioni fornite dagli atti anagrafici, dallo stato civile, dalle liste di leva, o dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale. Ove manchino tali indicazioni, possono utilizzarsi registri, atti e documenti in possesso dei comuni stessi o di altri enti ed uffici. Alle richieste dei sindaci per la acquisizione dei documenti necessari all'attuazione degli adempimenti del presente articolo si deve corrispondere entro cinque giorni dalla richiesta. Le liste, nelle quali dovranno essere compresi anche i cittadini che compiranno il diciottesimo anno di età entro il 30 giugno 1981, verranno immediatamente rimesse alla commissione elettorale mandamentale.

     Le operazioni di cui al comma precedente nonché quelle prescritte all'art. 32, primo comma, punti 2, 3, 4, e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, devono essere effettuate entro il trentesimo giorno antecedente quello stabilito per le prime consultazioni elettorali che avranno luogo dopo la entrata in vigore del presente decreto.

     Le liste ricompilate sono depositate nella segreteria comunale per cinque giorni; ogni cittadino ha diritto di prenderne visione e può, entro lo stesso termine, proporre ricorso alla commissione elettorale mandamentale. Il sindaco dà pubblico avviso dell'avvenuto deposito.

     Nei successivi tre giorni la commissione elettorale mandamentale provvede all'esame ed alla approvazione delle liste.

     Le operazioni di cui all'art. 33, primo comma, del decreto del presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, sono effettuate entro 48 ore dal termine delle operazioni di cui al precedente comma.

 

          Art. 8.

     I comuni colpiti dal sisma possono, a richiesta dei sindaci, essere autorizzati dal prefetto a riunire nello stesso fabbricato sezioni elettorali, in deroga a tutte le limitazioni previste all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

     Nei casi in cui, per la indisponibilità di locali idonei, non è possibile assicurare ad una sezione elettorale una propria sede, la commissione elettorale comunale provvede ad assegnare tutti gli elettori della sezione al seggio di altra sezione contigua o posta nelle più immediate vicinanze.

     Dell'avvenuta assegnazione il sindaco ne dà notizia agli interessati con apposito manifesto, nonché al presidente della corte di appello, al prefetto ed alla commissione elettorale mandamentale competente.

     In tal caso al seggio è assegnato un numero doppio di urne per ciascuna consultazione, nelle quali vengono indifferentemente introdotte le schede votate dagli elettori di entrambe le sezioni.

     Per le operazioni di voto e di scrutinio viene redatto un unico verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuto abbinamento delle sezioni elettorali.

 

          Art. 9.

     Gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni colpiti dal sisma, i quali nei giorni delle consultazioni si trovino ancora fuori del comune di iscrizione elettorale, sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano con le modalità previste dall'art. 49 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, sempre che le consultazioni che hanno luogo interessino l'intero territorio nazionale [8] .

     Sono altresì ammessi a votare, ai sensi del citato art. 49, gli elettori che nei giorni delle consultazioni si trovino fuori del comune di residenza perché impiegati nei servizi di soccorso dello Stato e degli altri enti pubblici nelle province terremotate.

     Gli elettori indicati nel primo e nel secondo comma votano previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, di una attestazione rilasciata, rispettivamente, dal sindaco del comune in cui si trovano dalla quale risulti la loro temporanea dimora nel comune stesso, ovvero dall'amministrazione di appartenenza o di impiego da cui risulti l'utilizzazione delle opere di soccorso.

     L'attestazione, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.

 

          Art. 10. [9]

     Nei comuni colpiti dal sisma, le elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali che devono aver luogo per scadenza del quinquennio di carica o per motivi diversi dalla scadenza, saranno indette dai predetti, a norma dell'art. 18 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, entro novanta giorni dalla cessazione delle cause di forza maggiore che hanno impedito la regolare convocazione dei comizi.

     Le disposizioni del presente articolo e quelle di cui ai precedenti articoli 7, 8, e 9 hanno vigore limitatamente all'anno 1981.

 

          Art. 10. bis [10]

     Nei confronti dei contribuenti e dei sostituti d'imposta aventi domicilio fiscale nei comuni disastrati, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19 convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, i termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dei certificati di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, scaduti o aventi scadenza tra il 23 novembre 1980 e il 29 novembre 1981, sono fissati al 30 novembre 1981.

 

          Art. 11.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 14 maggio 1981, n. 219.

[2]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[3]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[4]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[5]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[6]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[7]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[8]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[9]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[10]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.