§ 79.2.3 - D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76.
Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:30/03/1990
Numero:76


Sommario
Art. 1.      1. E' approvato l'unito testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e [...]


§ 79.2.3 - D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76.

Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982.

(G.U. 12 aprile 1990, n. 86, S.O.).

 

Art. 1.

     1. E' approvato l'unito testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, composto da 113 articoli e vistato dal Ministro proponente.

 

 

     Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982 [1].

 

TITOLO I

Organizzazione degli interventi

 

     Articolo 1.

     Ambito di applicazione

     1. (Art. 2, c. 1, legge n. 12/1988, Art. 4, c. 5, D.L. n. 776/1980, conv. con mod. legge n. 874/1980; Art. 1, c. 1, 2 e 6, D.L. n. 19/1981, conv. con mod. legge n. 128/1981; Art. 1, c. 2, D.L. n. 129/1982, conv. con mod. legge n. 303/1982; Art. 6, c. 11, D.L. n. 8/1987, conv. con mod. legge n. 120/1987; Art. 23, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     Le disposizioni contenute nel presente testo unico si applicano ai comuni colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982 indicati:

     a) nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 9 maggio 1981, relativo ai comuni disastrati delle regioni Basilicata e Campania, integrato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 17 settembre 1983;

     b) nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 29 maggio 1981, relativo ai comuni gravemente danneggiati delle predette regioni e ai comuni danneggiati delle stesse e della regione Puglia, e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 novembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 10 novembre 1984, relativo alla riclassificazione del comune di Grottolella;

     c) nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 321 del 21 novembre 1981, relativo ad una ulteriore individuazione di comuni danneggiati della provincia di Potenza;

     d) nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 5 maggio 1982, relativo ai comuni danneggiati dal sisma del 21 marzo 1982 delle regioni Basilicata, Calabria e Campania;

     e) nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11 maggio 1987, relativo al comune gravemente danneggiato di Teana (Potenza).

 

     Articolo 2.

     Dichiarazione di preminente interesse nazionale

     1. (Art. 2, c. 1, legge n. 219/1981; Art. 6, c. 11, D.L. n. 8/1987, conv. con mod. legge n. 120/1987).

     Sono dichiarati di preminente interesse nazionale l'opera di ricostruzione e sviluppo delle zone delle regioni Basilicata e Campania disastrate per effetto del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, nonché ogni ulteriore intervento diretto alla ricostruzione ed alla rinascita delle altre aree delle stesse regioni e di quelle delle regioni Puglia e Calabria, rispettivamente, colpite dallo stesso evento sismico e da quello del 21 marzo 1982.

     2. (Art. 2, c. 2, legge n. 219/1981).

     Al perseguimento delle predette finalità concorrono, ciascuno nell'ambito delle competenze definite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in conformità alle disposizioni del presente testo unico, lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane.

 

     Articolo 3.

     Fondo per il risanamento e la ricostruzione

     1. (Art. 3, c. 1, legge n. 219/1981).

     Al risanamento ed allo sviluppo dei territori indicati nell'articolo 1 si fa fronte con le disponibilità costituite da apporti del bilancio statale, dal ricavato dei prestiti esteri, nonché da fondi e finanziamenti comunitari.

     2. (Art. 3, c. 3, legge n. 219/1981).

     Le risorse di cui al precedente comma affluiscono all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, denominato «Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981» ad eccezione dei finanziamenti comunitari, che restano attribuiti alle amministrazioni ed agli enti ai quali i finanziamenti stessi sono concessi in applicazione delle norme vigenti.

3. (Art. 3, c. 4, legge n. 219/1981; Art. 2, c. 1, legge n. 12/1988).

     Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono stornate dal predetto fondo le somme destinate, secondo le procedure di cui al successivo articolo 4, alle amministrazioni statali ed iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione di ciascuna amministrazione interessata. Con analoghi decreti sono versate, in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale a favore delle regioni Campania e Basilicata o in apposite contabilità speciali aperte presso le Sezioni di tesoreria provinciale a favore dei comuni e degli altri enti locali delle predette regioni, le somme destinate agli interventi di competenza. Gli enti interessati effettueranno prelevamenti in relazione ai fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi stessi. Presso la Tesoreria centrale sono altresì aperti due conti correnti infruttiferi intestati uno alla regione Puglia e l'altro alla regione Calabria per gli interventi concernenti i comuni delle predette regioni di cui all'articolo 1.

     4. (Art. 3, c. 5, legge n. 219/1981).

     Nei confronti delle amministrazioni statali, regionali, comunali e degli altri enti locali si applica l'articolo 11-quater, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 362, ai fini degli impegni da assumere a fronte delle disponibilità previste nel precedente primo comma.

     5. (Art. 15, D.L. n. 415/1989).

     Al fine di assicurare la continuità e la correntezza degli interventi dei comuni disastrati nonché di quelli gravemente danneggiati di cui all'articolo 1 del presente testo unico, gli stessi sono autorizzati ad effettuare prelievi dalle rispettive contabilità speciali, istituite presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, anche in eccedenza alle disponibilità esistenti sulle contabilità stesse. In ciascun anno, tali prelievi possono eseguirsi fino all'ammontare complessivo degli importi assegnati a tutto l'anno stesso dalle delibere del CIPE e non ancora erogati, nonché fino al 50 per cento degli importi assegnati dalle delibere medesime, per l'anno immediatamente successivo. La regolazione dei suindicati prelievi è effettuata, a cura delle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, man mano che affluiscono versamenti nelle suddette contabilità speciali.

     6. (Art. 11, c. 10, D.L. n. 173/1988, conv. con mod. legge n. 291/1988).

     Sugli ordini di pagamento emessi dalle amministrazioni statali per la gestione degli interventi previsti nel presente testo unico, sulle somme giacenti sulle contabilità speciali aperte allo stesso titolo presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonché sugli ordinativi tratti sulle medesime contabilità speciali, non sono ammessi sequestri, opposizioni o altri impedimenti se non per crediti derivanti da opere realizzate nell'ambito degli interventi finalizzati previsti dal presente testo unico.

     7. (Art. 15, c. 11, D.L. n. 415/1989).

     Gli atti di sequestro e/o pignoramento eventualmente notificati agli uffici pagatori non sospendono il pagamento dei titoli di spesa né determinano oneri di accantonamento delle somme a valere sulle giacenze delle predette contabilità speciali.

     8. (Art. 15, c. 12, D.L. n. 415/1989).

     Gli atti eventualmente compiuti in violazione dei commi 6 e 7 sono nulli e la nullità deve essere rilevata d'ufficio dal giudice.

     9. (Art. 16, c. 1, legge n. 41/1986; Art. 6, c. 1, legge n. 910/1986; Art. 17, c. 3, legge n. 67/1988; legge n. 541/1988; legge n. 407/1989).

     A favore del fondo per il risanamento e la ricostruzione previsto nel presente articolo si provvede con gli stanziamenti iscritti in bilancio in ragione di lire 1.000 miliardi per il 1987, 2.300 miliardi per l'anno 1988, 2.300 miliardi per l'anno 1990, 2.000 milioni per l'anno 1991 e 1.400 miliardi per l'anno 1992.

 

     Articolo 4.

     Ripartizione del fondo

     1. (Art. 4, c. 2, legge n. 219/1981).

     Il CIPE provvede a ripartire fra le regioni Basilicata, Campania, Puglia e Calabria le somme alle stesse spettanti nel triennio secondo le previsioni del bilancio pluriennale dello Stato.

     2. (Art. 4, c. 3, legge n. 219/1981).

     Il CIPE con riferimento al triennio ed in coerenza con gli indirizzi, le scelte ed i programmi del piano triennale, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nell'ambito delle complessive valutazioni di spesa di cui al precedente articolo 3 e tenendo conto delle predeterminate condizioni di utilizzo dei finanziamenti comunitari richiamati al medesimo articolo 3, indica la ripartizione della spesa tra le amministrazioni statali e locali competenti con specificazione di quanto è riservato alle zone disastrate, nonché le occorrenti risorse finanziarie per i singoli interventi, sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni ed in relazione alle priorità e alla esecutività dei medesimi interventi.

     3. (Art. 6, c. 1, legge n. 910/1986; Art. 16, c. 1, legge n. 41/1986).

     Il fondo di cui al precedente articolo 3 è ripartito dal CIPE con criteri unitari che tengano conto delle autorizzazioni di spesa relative al medesimo periodo derivanti da precedenti disposizioni legislative e salvo revisioni annuali da parte del CIPE stesso in relazione all'effettivo andamento degli interventi e nei limiti di dotazione di competenza e di cassa iscritte in bilancio. Previa verifica dello stato di attuazione dei programmi di intervento, il CIPE è autorizzato altresì ad approvare le occorrenti variazioni compensative ai riparti di cui al presente articolo.

     4. (Art. 4, c. 5, legge n. 219/1981).

     Alle riunioni del CIPE per gli adempimenti di cui al presente testo unico partecipano i presidenti delle giunte regionali della Basilicata e della Campania, della Puglia e della Calabria.

     5. (Art. 4, c. 7, legge n. 219/1981).

     Entro il 15 settembre di ciascun anno le amministrazioni comunicano il programma complessivo degli interventi indicando la parte da realizzare nel corso del successivo anno. I programmi regionali sono formulati secondo il disposto del successivo articolo 7.

     6. (Art. 4, c. 8, legge n. 219/1981).

     Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, coordina l'utilizzo integrato da parte dei soggetti interessati dei fondi e dei finanziamenti comunitari nei comuni colpiti dai terremoti di cui all'articolo 1.

     7. (Art. 3-bis, D.L. n. 696/1982, conv. con mod. legge n. 883/1982).

     Il CIPE, nella ripartizione dei fondi di cui al presente articolo tiene conto dei maggiori oneri derivanti dagli adeguamenti antisismici richiesti per le opere pubbliche di competenza degli enti locali, appaltate o iniziate e non completate prima del 23 novembre 1980.

     8. (Art. 3, c. 4, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     In sede di ripartizione del fondo il CIPE individua le quote di risorse da attribuire ai comuni per il finanziamento degli interventi indicati nell'articolo 11, comma 2, lett. c) e nell'articolo 13, commi 1 e 2, del presente testo unico.

     9. (Art. 3-decies, D.L. n. 696/1982, conv. con mod. legge n. 883/1982).

     Sono imputate alle somme assegnate dal CIPE ai sensi del precedente articolo 3 le spese sostenute dai comuni per la realizzazione dei progetti relativi alla installazione dei prefabbricati e per la costruzione di edifici comunque donati ai comuni colpiti dagli eventi sismici indicati nell'articolo 1 sia per uso abitativo sia per esigenze sociali e per l'urbanizzazione delle relative aree. Il CIPE procede al reintegro dei fondi dei singoli comuni su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

     10. (Art. 14, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982).

     Nel riparto dei fondi relativi agli interventi di cui alla lettera f) dell'articolo 9, comma 1, il CIPE deve dare priorità, di intesa con le regioni interessate, ai finanziamenti di strutture sanitarie o di completamento di strutture sanitarie site in comuni disastrati o gravemente danneggiati, i cui posti letto siano inferiori a sette per ogni 1.000 abitanti, riferiti all'intera area servita dalla struttura sanitaria.

     11. (Art. 14, c. 2 e 3, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     Il CIPE, in sede di riparto dei fondi di cui all'articolo 3 individua annualmente le quote di risorse da attribuire per il finanziamento dei contributi previsti nell'articolo 9, comma 1, lettera b), ed il Ministro del tesoro disciplina con apposita convenzione i rapporti con gli istituti mutuanti.

     12. (Art. 13, u.c., legge n. 80/1984).

     Il CIPE assegna annualmente i fondi relativi alla concessione dei contributi da parte del provveditore alle opere pubbliche ai sensi dell'articolo 13, comma 8, per interventi su immobili di interesse storico- artistico o appartenenti a comunità religiose.

     13. (Art. 21, c. 8 e art. 22, c. 6, legge n. 219/1981; Art. 12, c. 3, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     Il CIPE in sede di riparto dei fondi assegna la disponibilità da destinare agli interventi per la ricostruzione e la riparazione degli stabilimenti industriali, nonché degli immobili e attrezzature destinate al commercio, artigianato, turismo e spettacolo ai sensi dei successivi articoli 27 e 28.

     14. Il CIPE in sede di ripartizione dei fondi di cui all'articolo 3 individua anche le quote di risorse occorrenti:

     a) (Art. 23, c. 6, legge n. 219/1981) per l'erogazione dei contributi in conto interessi previsti nell'articolo 29;

     b) (Art. 34, c. 1, legge n. 219/1981) per la realizzazione da parte della FIME, ai sensi degli articoli 39 e 41, del programma per la progettazione e la realizzazione degli immobili e delle attrezzature necessarie nelle aree di cui ai medesimi articoli;

     c) (Art. 1, c. 3, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984) per l'assegnazione annuale ai comuni di un fondo per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei prefabbricati;

     d) (Art. 10, c. 6 e art. 12, c. 3, D.L. n. 474/ 1987, conv. con mod. legge n. 12/1988) per la realizzazione di infrastrutture in attuazione dei piani di insediamento produttivo e per la concessione dei contributi diretti ad incentivare l'insediamento nei medesimi, ai sensi dell'articolo 40;

     e) (Art. 8, c. 8, D.L. n. 8/1987, conv. con mod. legge n. 120/1987) per la concessione dei contributi previsti ai fini dell'insediamento delle iniziative industriali nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 39.

     15. (Art. 23, c. 8, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982).

     Gli interventi di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento delle sedi delle camere di commercio sono approvati e finanziati dal CIPE a valere sulle risorse finanziarie ripartite fra le regioni ai sensi del titolo III del presente testo unico.

 

     Articolo 5.

     Indirizzo e coordinamento

     1. (Art. 9, c. 1, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982).

     Il Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per l'attuazione dei compiti di indirizzo e di coordinamento, ai sensi degli articoli 4, 11 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvedono a coordinare tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico avvalendosi anche dei poteri sostitutivi. Tra i soggetti utilizzabili per le finalità di cui al presente testo unico si intendono anche quelli comunque preposti ad interventi straordinari nel Mezzogiorno.

     2. (Art. 9, c. 4, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982; Artt. 4 e 6, legge n. 64/1986).

     A tutte le esigenze di cui al presente articolo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede mediante lo speciale ufficio costituito e organizzato con propri decreti, i cui oneri relativi alla dotazione di mezzi e di personale fanno carico al fondo di cui al precedente articolo 3; nell'ambito del predetto ufficio è utilizzato, per quanto possibile, il personale alle dipendenze dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

     3. (Art. 9, c. 5, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982; Art. 69, c. 1, legge n. 219/1981; Norma di coordinamento).

     Ogni sei mesi il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno deve riferire al Parlamento sull'attività di cui ai precedenti commi per una valutazione sui risultati.

 

TITOLO II

Ricostruzione e riparazione dell'edilizia residenziale e delle opere pubbliche

 

Capo I

Interventi regionali

 

     Articolo 6.

     Definizione degli interventi

     1. (Art. 5, c. 1, legge n. 219/1981).

     Gli interventi per la ricostruzione delle zone disastrate e delle altre aree colpite dai terremoti indicati nell'articolo 1 nei settori dell'edilizia e delle opere pubbliche, compresi il consolidamento ed il trasferimento di abitati interessati da dissesti geologici, sono definiti dalla Regione in conformità ai principi stabiliti dal presente capo e dal successivo titolo IV.

     2. (Art. 5, c. 2, legge n. 219/1981).

     La Regione, in particolare, definisce le modalità e le procedure per il controllo della conformità ai progetti delle opere di interesse privato realizzate con i benefici di cui al presente testo unico nonché per i casi di eventuale revoca dei benefici medesimi in presenza di gravi difformità.

 

     Articolo 7.

     Attuazione degli interventi

     1. (Art. 6, c. 1, legge n. 219/1981).

     I comuni, le comunità montane, le province e gli altri enti pubblici, nel termine del 30 giugno di ciascun anno, definiscono e trasmettono alla regione i propri programmi di intervento per la ricostruzione e la riparazione delle opere.

     2. (Art. 6, c. 2, legge n. 219/1981; Norma di coordinamento).

     La regione, nel termine del 15 settembre di ciascun anno, approva e trasmette al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai fini dell'articolo 4, comma 2, un programma di interventi che comprende i programmi di cui al primo comma e quelli di propria competenza.

     3. (Art. 6, c. 3, legge n. 219/1981).

     In caso di inosservanza del termine stabilito al primo comma la regione si sostituisce ad ogni effetto.

     4. (Art. 6, c. 4, legge n. 219/1981; Art. 9, c. 1, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982; Art. 4, c. 2, legge n. 80/1984).

     In caso di inosservanza del termine di cui al secondo comma, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 30 settembre di ciascun anno, si sostituisce alla regione ai fini dell'approvazione dei programmi di intervento di cui ai precedenti commi.

     5. (Art. 2, u.c., legge n. 80/1984).

     Fermi restando i poteri attribuiti in materia di indirizzo e coordinamento al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, in caso di accertata inerzia o di inutile decorso dei termini previsti dal presente testo unico, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, agli organi degli enti locali e delle regioni si sostituiscono, rispettivamente, la regione e il commissario del Governo nella regione, che adottano i provvedimenti necessari anche mediante nomina di commissari per il compimento degli atti omessi.

 

     Articolo 8.

     Compiti regionali

     1. (Art. 7, legge n. 291/1981; Art. 2, c. 1, legge n. 12/1988).

     Le regioni Basilicata, Campania, Puglia e Calabria svolgono in particolare i seguenti compiti:

     a) coordinamento dei piani di assetto territoriale ed emanazione degli indirizzi per i piani comunali;

     b) assistenza tecnica ai comuni, alle comunità montane ed agli altri enti pubblici nell'attuazione dell'opera di ricostruzione;

     c) coordinamento dei programmi costruttivi di cui al successivo articolo 22, e, in tale ambito, eventuale realizzazione di opere che i comuni, le comunità montane o altri enti pubblici sovracomunali decidano di affidare alla regione;

     d) promozione di appositi accordi fra gli enti locali, nonché di associazioni anche obbligatorie di comuni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 615;

     e) formazione dei programmi annuali per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera g) del successivo articolo 9;

     f) coordinamento dei piani e dei programmi di propria competenza con quelli dei comuni, delle comunità montane o degli altri enti pubblici sovracomunali e di questi con quelli di competenza statale in coerenza con i piani e gli indirizzi di cui alla precedente lettera a).

     2. (Art. 60, c. 7, legge n. 219/1981; Art. 2, c. 1, legge n. 12/1988).

     Per le finalità di cui alla lett. b) del precedente comma ed alla lett. f) del successivo articolo 9 potrà essere previsto l'apporto di personale e di mezzi di comuni, province e regioni sulla base di apposite convenzioni e delle direttive generali emanate dalle regioni Basilicata, Campania, Puglia e Calabria.

     3. (Art. 3, c. 1, D.L. n. 333/1981, conv. con mod. legge n. 456/1981).

     Per l'assolvimento dei compiti connessi con l'attuazione degli interventi previsti nel presente testo unico e in particolare nei precedenti commi le regioni sono autorizzate ad avvalersi di liberi professionisti o di persone giuridiche, anche private, idonee per l'attività di istituto sotto il profilo tecnico.

     4. (Art. 60, c. 3, legge n. 219/1981).

     Le regioni Basilicata e Campania possono istituire appositi uffici geologici regionali, con il compito di svolgere analisi sistematiche finalizzate alla individuazione di norme e di indirizzi per la salvaguardia e la disciplina d'uso del territorio regionale, nonché di coordinare l'attività svolta dagli enti locali subregionali in materia.

     5. (Art. 2, c. 17, legge n. 80/1984).

     Le regioni Basilicata e Campania costituiscono, ove non vi abbiano già provveduto, un apposito ufficio, per i compiti relativi all'opera di ricostruzione e sviluppo. Tale ufficio nella regione Campania è costituito da una struttura centrale di coordinamento e da strutture periferiche operative con sede a Salerno ed Avellino.

 

     Articolo 9.

     Articolazione degli interventi

     1. L'opera di ricostruzione e riparazione nei settori dell'edilizia e delle opere pubbliche si articola nei limiti delle disposizioni del presente testo unico attraverso:

     a) (Art. 8, lett. a), legge n. 219/1981; Art. 1-sexies, D.L. n. 333/1981, conv. con mod. legge n. 456/1981) l'assegnazione, con le modalità di cui ai successivi articoli da 10 a 14, di contributi per la riparazione o la ricostruzione di unità immobiliari alle persone fisiche o giuridiche che, alla data del sisma, risultavano titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento relativo a fabbricati urbani e rurali destinati ad abitazione ovvero a tutti coloro che ne dimostrino con atto notorio il possesso non violento né clandestino;

     b) (Art. 8, lett. b), legge n. 219/1981; Art. 14, c. 1, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988) l'assegnazione di contributi in conto interessi per la costruzione di abitazioni di tipo economico e popolare ai soggetti non proprietari di immobili, sia singoli che associati in cooperativa, con priorità ai soggetti rimasti senza tetto in conseguenza del terremoto. L'entità del contributo in conto interessi da applicare sui mutui, da contrarre per gli interventi di cui alla presente lettera e fissato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base dei criteri assunti per l'edilizia agevolata;

     c) (Art. 8, lett. c), legge n. 219/1981) l'acquisto da parte dei comuni di abitazioni ed edifici destinati ad abitazione;

     d) (Art. 8, lett. d), legge n. 219/1981) la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili distrutti o danneggiati per effetto del sisma, nel caso di rinuncia ai contributi di cui alla precedente lett. a) da parte degli aventi diritto o di delega, ai comuni o ad altri enti pubblici, della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori;

     e) (Art. 8, lett. e), legge n. 219/1981) l'esecuzione, ai fini della cessione in locazione, di interventi straordinari di edilizia sovvenzionata ed agevolata nonché di interventi per il recupero di abitazioni malsane e degradate;

     f) (Art. 8, lett. f), legge n. 219/1981) il ripristino, la ricostruzione e la costruzione di opere ed impianti di interesse degli enti locali, quali edifici demaniali e patrimoniali, strutture sanitarie e cimiteriali, nonché opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, più in generale, infrastrutturali;

     g) (Art. 8, lett. g), legge n. 219/1981) interventi di consolidamento e difesa di abitati ed opere pubbliche da frane, smottamenti e bradisismi;

     h) (Art. 8, lett. h), legge n. 219/1981) la predisposizione da parte dei comuni, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, di piani di ricostruzione e riparazione degli edifici scolastici distrutti o danneggiati, tenuto conto delle esigenze di riequilibrio delle strutture scolastiche nelle zone terremotate.

     2. (Art. 14, c. 1-bis, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     Hanno titolo all'accesso ai contributi di cui al precedente comma 1, lett. b), anche i soggetti che abbiano già contratto a tal fine mutui edilizi, ivi compresi i soggetti beneficiari dei mutui ordinari previsti dall'articolo 87, comma 3. Eventuali esborsi già effettuati da parte dei destinatari dei finanziamenti in virtù del presente comma saranno valutati a titolo di anticipazioni sulle future rate di ammortamento.

     3. (Art. 1-bis, D.L. n. 333/1981, conv. con mod. legge n. 456/1981).

     Per gli interventi di cui alle lettere c) ed e) del precedente comma 1, i comuni possono utilizzare anche le risorse loro assegnate, anche se non impegnate nei termini prescritti, ai sensi del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25.

 

     Articolo 10.

     Contributi e finanziamenti per la ricostruzione

     1. (Art. 9, c. 1, legge n. 219/1981; Art. 5, c. 2, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984; Art. 23, c. 1, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982).

     Per la ricostruzione di unità immobiliari, distrutte o da demolire per effetto del terremoto destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del sisma è assegnato:

     a) limitatamente ad una sola unità immobiliare, un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria per la ricostruzione, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo;

     b) per le unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera a), un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione delle stesse unità immobiliari da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo e, sul 45 per cento della residua spesa, così determinata, un contributo pluriennale costante dell'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto fino ad un massimo di venti anni. Il contributo in conto capitale è elevato al 50 per cento qualora le unità immobiliari siano assoggettate nei piani di recupero ad interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 31, comma 1, lett. c), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Il contributo di cui alla presente lettera può essere utilizzato anche dai proprietari di unità immobiliari distrutte o da demolire per effetto del terremoto che intendano ricostruire la unità immobiliare nel comune di residenza, ove questo sia diverso da quello in cui era situato l'immobile, purché nella stessa regione.

     2. (Art. 9, c. 2, 3 e 5, legge n. 219/1981; Art. 2, c. 1, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/ 1984).

     Il contributo massimo di cui al precedente comma è pari al costo di intervento, fissato annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici in relazione a tutte le assegnazioni disposte nell'anno di riferimento, moltiplicato per la superficie complessiva dell'unità immobiliare, con i seguenti limiti:

     a) per il caso di cui al precedente comma, lettera a), la superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire è calcolata fino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili ovvero, qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo familiare che occupava stabilmente o abitualmente l'unità immobiliare alla data del sisma è calcolata la superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative; la superficie utile abitabile occorrente per adeguare l'alloggio al nucleo familiare è stabilita in 18 metri quadrati utili abitabili per ogni componente del medesimo nucleo, con un minimo di 45 metri quadrati utili abitabili per alloggio; ove l'immobile distrutto abbia avuto una superficie superiore a 110 metri quadrati, al proprietario è assegnato per la ricostruzione di tutta o di una parte della primitiva superficie, nel limite massimo di 200 metri quadrati, un ulteriore contributo pluriennale costante dell'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto, per un massimo di 20 anni, nel rispetto di quanto stabilito nella presente lettera e nel limite massimo del 50 per cento della spesa necessaria;

     b) per il caso di cui al presente comma, lettera b), la superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire è calcolata fino ad un massimo di 95 metri quadrati utili abitabili.

     3. (Art. 2, c. 6, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984).

     Per la costruzione delle parti comuni, di un edificio con più unità immobiliari limitatamente alle quote non riferibili alle unità ammesse a contributo, è assegnato un contributo nella misura massima del 25 per cento del costo d'intervento, come determinato nel presente articolo, moltiplicato per la superficie complessiva di detta quota.

     4. (Art. 1-ter, D.L. n. 333/1981, conv. con mod. legge n. 456/1981; Art. 2, c. 8, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984).

     Sono altresì ammesse a contributo, fino al 25 per cento del costo dell'alloggio, ai sensi del primo e del secondo comma, le spese per la ricostruzione delle superfici utili per lo svolgimento delle attività di liberi professionisti e lavoratori autonomi, distrutte o da demolire per effetto del sisma. Le spese relative alla ricostruzione dei locali destinati ad attività agricole, sono ammesse a contributo nel limite massimo dell'80 per cento del costo di intervento, come determinato ai sensi del precedente secondo comma. Ai coltivatori diretti è assegnato un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria da determinarsi sulla base di quanto previsto nei commi precedenti sia per l'abitazione rurale sia per una sola unità immobiliare sita nel centro abitato, non occupata da persona diversa dal proprietario alla data del sisma.

     5. (Art 3-quater, D.L. n. 696/1982, conv. con mod. legge n. 883/1982).

     Il proprietario di casa rurale, che sia stata distrutta per effetto del sisma, può chiedere di utilizzare il contributo, spettantegli a norma del presente articolo per la casa distrutta, per l'esecuzione dei lavori di completamento o adeguamento antisismico di altro fabbricato rurale, la cui costruzione era in corso all'epoca del sisma.

     6. (Art. 5, c. 1, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     Le disposizioni relative agli interventi per la ricostruzione si applicano anche a favore di coloro che alla data del sisma o del 31 marzo 1984 risultino emigrati all'estero, purché abbiano conservato la residenza; e, ai fini dell'adeguamento abitativo, si prescinde dal requisito concernente la stabile o abituale occupazione dell'unità immobiliare alla data del sisma.

     7. (Art. 5, c. 6-bis, D.L. n. 474/87, conv. con mod. legge n. 12/1988; Art. 14, legge n. 48/1989).

     Il contributo per la ricostruzione è corrisposto anche ai proprietari di unità immobiliari, adibite a strutture pubbliche, sempre che il relativo progetto di intervento sia stato presentato entro il 31 marzo 1989.

     8. (Art. 6, c. 2, legge n. 80/1984; Art. 5, D.L. n. 48/1986, conv. con mod. legge n. 119/1986; Art. 9, c. 8, legge n. 219/1981; Art. 8, c. 8, D.L. n. 19/ 1984, conv. con mod. legge n. 80/1984; Norme di coordinamento).

     La ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati ma da demolire per effetto degli eventi sismici posti all'esterno del centro edificato, può essere effettuata dal proprietario dell'immobile in altro sito dello stesso comune, purché non in contrasto con le destinazioni di zona previste dallo strumento urbanistico. E' in facoltà dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente comma nonché degli aventi diritto alla ricostruzione fuori sito procedere all'acquisto degli alloggi nell'ambito del territorio comunale in luogo della ricostruzione, anche utilizzando l'importo del contributo come definito ai sensi del presente articolo. La somma corrispondente al contributo è depositata presso l'istituto bancario indicato dall'acquirente e vincolata a favore del venditore dell'alloggio. Gli interessi bancari sono disciplinati sulla base di quanto previsto dal secondo e quarto comma del successivo articolo 20. Le aree di sedime degli edifici di proprietà del beneficiario, eccettuate quelle localizzate nelle zone agricole, sono acquisite gratuitamente al patrimonio del comune.

     9. (Art. 9, c. 7, legge n. 219/1981; Norma di coordinamento).

     Il comune subentra nei diritti degli aventi titolo ai contributi di cui alla lettera a) del precedente primo comma, ove gli interessati vi abbiano rinunciato, delegando al comune la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori. A tal fine non si applica il termine di cui all'articolo 18, comma 5. La disposizione del presente comma si applica altresì ove sia stato delegato altro ente pubblico.

10. (Art. 5, c. 4, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984).

     Gli aventi titolo al contributo di cui al presente articolo, nell'ipotesi che procedano ad interventi in parte non connessi al sisma, conservano il diritto al contributo limitatamente alle superfici distrutte.

     11. (Art. 9, u.c., legge n. 219/1981).

     Le ipoteche iscritte sugli immobili distrutti o da demolire sono trasferite di diritto sugli immobili costruiti o acquistati in altro sito ai sensi del presente testo unico.

 

     Articolo 11.

     Contributi e finanziamenti per la riparazione

     1. (Art. 2, c. 9-bis, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984).

     Le disposizioni contenute nel precedente articolo con le limitazioni previste nei successivi commi si applicano anche alle unità immobiliari destinate ad uso di abitazione da riparare a seguito degli eventi sismici indicati nell'articolo 1.

     2. (Art. 2, c. 2, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984; Art. 3, c. 1, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     Il contributo massimo per la riparazione è pari:

     a) al 60 per cento del contributo massimo previsto per la ricostruzione;

     b) all'80 per cento dello stesso contributo per gli interventi di riparazione che necessitano di opere di adeguamento antisismico in zone classificate con indice di sismicità da S = 9 a S = 12;

     c) all'intero contributo medesimo maggiorato del 70 per cento per l'esecuzione di interventi di restauro e di risanamento conservativo individuati negli strumenti urbanistici, nonché di interventi su immobili di proprietà privata non utilizzati per fini pubblici e riconosciuti di interesse storico e artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

     3. (Art. 2, c. 8, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984).

     Le spese relative alla riparazione di locali destinati ad attività agricole sono ammesse a contributo nel limite massimo del 60 per cento del costo di intervento, come determinato ai sensi del precedente articolo 10, secondo comma.

     4. (Art. 4, c. 1, D.L. n. 48/1986, conv. con mod. legge n. 119/1986).

     Le spese di riparazione di unità immobiliari aventi superficie superiore a quella ammessa a contributo ai sensi del presente articolo, a domanda, possono gravare sul medesimo contributo, sempre che il complessivo onere non ecceda quello previsto per la prima e le altre unità.

     5. (Art. 4, c. 2, D.L. n. 48/1986, conv. con mod. legge n. 119/1986).

     Nella ipotesi prevista dal precedente comma, non compete il contributo pluriennale costante di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b).

     6. (Art. 1-quater, D.L. n. 333/1981, conv. con mod. legge n. 456/1981).

     Dall'importo del contributo, determinato nei commi precedenti, va detratto l'importo del contributo già disposto ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettere d) ed e), del decreto legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, con esclusione delle aliquote di importo relative ad opere provvisionali.

     7. (Art. 10, c. 6, legge n. 219/1981).

     Il Ministro dei lavori pubblici definisce con proprio decreto la normativa tecnica per le riparazioni e il rafforzamento degli edifici danneggiati dal sisma. Sulla base della stessa normativa il Ministro dei lavori pubblici definisce il limite di convenienza per gli interventi di riparazione e conseguentemente potranno essere riconosciute agli aventi diritto anche le spettanze necessarie alla demolizione del vecchio edificio nei limiti del costo d'intervento, come stabilito ai sensi dell'articolo 10, comma 2.

     8. (Art. 3-quaterdecies, D.L. n. 696/1982, conv. con mod. legge n. 883/1982).

     Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle esperienze acquisite, ha facoltà di apportare integrazioni alle normative tecniche di esecuzione per le riparazioni ed il consolidamento degli edifici anche in relazione alla prevenzione antisismica.

     9. (Art. 5, c. 3, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984).

     Il limite di convenienza per gli interventi di riparazione non si applica agli immobili da riparare vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonché agli immobili assoggettati nello strumento urbanistico a restauro o risanamento conservativo ai sensi dell'articolo 31, primo comma, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

 

     Articolo 12.

     Maggiorazione dei contributi

     1. (Art. 2, c. 3, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984).

     Il contributo indicato nei precedenti articoli 10 e 11 è maggiorato delle somme occorrenti per la realizzazione, a servizio dell'alloggio, di superfici non residenziali, anche se non preesistenti all'evento sismico, nei limiti del 40 per cento della superficie residenziale utile ammessa a contributo.

     2. (Art. 2, c. 4, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984).

     Il predetto contributo è altresì maggiorato delle somme necessarie alla realizzazione di una superficie non superiore a 18 metri quadrati per autorimessa o posto macchina coperto.

     3. (Art. 2, c. 5, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984).

     La spesa ammissibile a contributo per la realizzazione delle superfici non residenziali di cui ai precedenti commi non può essere superiore, per ogni metro quadrato, al 60 per cento del costo d'intervento come definito nel precedente articolo 10, comma 2.

     4. (Art. 6, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984; Art. 3, c. 11, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     I contributi di cui ai precedenti articoli 10 e 11 sono ulteriormente maggiorati delle seguenti percentuali fra loro cumulabili:

     a) del 15 per cento per gli interventi su unità immobiliari da ricostruire o da riparare nelle aree classificate con indice di sismicità da S = 9 a S = 12 per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di strutture edilizie sismoresistenti;

     b) del 15 per cento per gli interventi edilizi inclusi in piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457;

     c) del 10 per cento per le unità aventi superfici residenziali fino a metri quadrati 46;

     d) del 5 per cento per le unità aventi superfici residenziali da metri quadrati 46,01 a metri quadrati 70;

     e) del 10 per cento nel caso che gli interventi prevedano l'installazione di impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda alimentati da fonti energetiche non tradizionali, ai sensi dell'articolo 56, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457 o del 5 per cento, nel caso di impianti alimentati da gas metano;

     f) del 10 per cento per gli interventi su unità immobiliari da ricostruire o riparare nelle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 15 aprile 1968;

     g) del 10 per cento del contributo base nel caso di demolizione, anche parziale.

 

     Articolo 13.

     Interventi su immobili d'interesse storico-artistico o appartenenti a comunità religiose

     1. (Art. 3, c. 1, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     Per la riparazione degli immobili di proprietà privata, riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, non utilizzati per fini pubblici, oltre al contributo di cui all'art. 11, comma 2, lett. c), è altresì assegnato sulla residua spesa un contributo pluriennale costante dell'8 per cento per la durata del mutuo a tal fine contratto per un massimo di venti anni. Il contributo è assegnato dal comune, che determina le priorità, sentita la soprintendenza competente anche sulla congruità della spesa preventivata. Il contributo verrà erogato alla ditta proprietaria, dopo che la stessa avrà dimostrato di aver già eseguito i lavori relativi al 30 per cento della spesa occorrente.

     2. (Art. 3, c. 2, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     Per gli immobili di proprietà privata, riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, alla data del 22 novembre 1987, nonché per quelli di interesse storico-nazionale riconosciuti tali secondo le disposizioni di precedenti leggi, il contributo di cui all'art 11 comma 2 lett. c), è assegnato

indipendentemente dal completamento dell'opera interessata. Il contributo è utilizzato per effettuare in ordine di priorità, gli interventi strutturali, quindi gli interventi non strutturali esterni e, per il residuo, per le opere interne e di rifinitura. Qualora il detto contributo non sia sufficiente a coprire il completamento delle riparazioni degli immobili, l'importo del contributo medesimo potrà essere aumentato sino alla copertura delle spese per i soli interventi strutturali.

     3. (Art. 3, c. 3, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     I comuni possono acquisire con il consenso dei proprietari e mediante le disponibilità finanziarie previste dall'articolo 3 gli immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonché gli immobili per i quali sia stata avviata dalle competenti soprintendenze la procedura di apposizione di vincolo storico-artistico, e comunque compresi nei piani di recupero, per la destinazione dei medesimi a finalità di pubblico interesse. Il corrispettivo dell'acquisto è stabilito dall'ufficio tecnico erariale entro trenta giorni dalla richiesta da parte dei comuni. Il proprietario, ove non condivida la valutazione del predetto ufficio e non intenda procedere ai lavori di riparazione, conserva il titolo ai contributi spettantigli ai sensi del presente decreto e nei limiti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), ma è tenuto all'acquisto o alla realizzazione di unità immobiliari nello stesso comune, sulla base del costo di intervento di cui all'articolo 10, comma 2 e relative maggiorazioni. In tal caso l'immobile vincolato è acquisito a titolo gratuito dal comune.

     4. (Art. 65, c. 1, legge n. 219/1981; Art. 3-bis, D.L. n. 333/1981, conv. con mod. legge n. 456/1981; Art. 13, c. 3, legge n. 80/1984).

     Il contributo per la riparazione di immobili destinati ad uso pubblico o comunque di rilevante interesse pubblico, riconosciuti ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, d'interesse storico-artistico e monumentale mediante atto notificato, è pari alla intera spesa occorrente, ferma rimanendo la destinazione dei predetti immobili per la durata di 29 anni. Il mutamento di destinazione prima del detto termine comporta restituzione del contributo.

     5. (Art. 5, c. 3, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984).

     Ai sensi dell'art. 11, comma 9, il limite di convenienza per gli interventi di riparazione non si applica agli immobili vincolati di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089.

     6. (Art. 65, c. 1, legge n. 219/1981; Art. 13, c. 1, legge n. 80/1984).

     Il contributo per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, adibiti a fini di culto o appartenenti a comunità religiose, è pari al costo di intervento fissato annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sulla base dei costi medi di appalto per opere similari, moltiplicato per la superficie complessiva preesistente al sisma.

     7. (Art. 65, c. 2, legge n. 219/1981; Art. 13, c. 1, legge n. 80/1984).

     Agli immobili di cui al precedente comma si applica il limite di convenienza economica a riparare fissato con decreto del Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 11, comma 7.

     8. (Art. 13, u.c., legge n. 80/1984).

     La concessione dei contributi di cui ai precedenti commi 4 e 6 è disposta sulla base di istanze presentate dagli aventi diritto entro il 30 giugno 1984, al provveditore alle opere pubbliche competente per territorio che, sentiti i soggetti interessati o quelli previsti dall'articolo 8 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonché la competente soprintendenza, predispone un programma di intervento, indicando le relative priorità sulla base dei fondi assegnati annualmente dal CIPE ai sensi dell'art. 4.

     9. (Art. 3, c. 9, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     Per gli immobili previsti nei commi 4 e 6 del presente articolo ed inclusi nei piani di recupero di cui all'articolo 34, terzo comma, si prescinde dall'obbligo della domanda.

     10. (Art. 3, c. 5, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     Ferme restando le competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, rientrano tra gli interventi previsti nei commi 4 e 6, quelli di ricostruzione, anche se fuori sito purché nell'ambito dello stesso comune, degli immobili ivi considerati, compresi gli adeguamenti funzionali in relazione alle esigenze presenti sul territorio, nonché la realizzazione di spazi destinati a parcheggio e al verde attrezzato.

     11. (Art. 3, c. 6, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     All'esecuzione degli interventi di cui al precedente comma 10, quando trattasi di ricostruzione parziale, provvedono le sezioni operative delle soprintendenze del Ministero dei beni culturali limitatamente agli immobili di proprietà privata destinati ad uso pubblico, vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

     12. (Art. 3, c. 7, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     Per l'esecuzione di interventi relativi agli immobili considerati nel comma 6 diversi da quelli del precedente comma, ivi compresi la casa canonica e i locali per il ministero pastorale, anche se non contigui agli edifici di culto, provvede il provveditorato alle opere pubbliche direttamente o a mezzo di concessioni ai soggetti previsti nell'articolo 8 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, ovvero a pubbliche amministrazioni.

     13. (Art. 3, c. 8, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     L'individuazione dei concessionari è contenuta nel programma indicato nel precedente comma 8.

14. (Art. 3, c. 10, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     Resta ferma in ogni caso la competenza dei comuni per la realizzazione di nuove opere di urbanizzazione secondaria previste nell'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni poste al servizio di abitati trasferiti, anche parzialmente.

 

     Articolo 14.

     Assegnazione dei contributi a soggetti diversi dal proprietario

     1. (Art. 5, c. 2, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     Gli affittuari coltivatori diretti, i mezzadri o i coloni, gli assegnatari degli enti di sviluppo o degli altri enti anche economici, hanno titolo in sostituzione del proprietario, all'assegnazione di contributi per la ricostruzione e riparazione delle unità immobiliari, e relative pertinenze connesse alla conduzione del fondo, danneggiato dal sisma, nei limiti previsti dagli articoli 10, 11 e 12.

     2. (Art. 5, c. 2-bis, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     Alla fattispecie di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni del titolo I, capo III, della legge 3 maggio 1982, n. 203.

     3. (Art. 5, c. 3, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     I contratti in corso alla data del 21 gennaio 1988 sono prorogati di sedici anni ivi compresa la proroga di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203, a far data dalla ultimazione dei lavori.

     4. (Art. 5, c. 4, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano ove il proprietario, entro la data del 20 gennaio 1988 abbia comunicato al sindaco e ai detentori delle unità immobiliari di voler ripristinare le stesse, accollandosi i relativi oneri anche se eccedenti i contributi. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine relativo all'inizio dei lavori o di quello assegnato per l'esecuzione degli stessi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo hanno titolo a subentrare in conformità a quanto ivi previsto.

     5. (Art. 7, c. 1, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984).

     Il contributo previsto dagli articoli 10, 11 e 13, commi 1 e 2 del presente testo unico è altresì assegnato:

     a) al discendente in linea retta del proprietario dell'unità danneggiata dal terremoto il quale dimostri, con atto notorio o con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che, alla data del sisma, occupava l'unità immobiliare da solo o con il proprio nucleo familiare;

     b) all'erede del proprietario dell'unità immobiliare deceduto in dipendenza del sisma, anche se successivamente alla data dello stesso, il quale dimostri, con dichiarazione medica giurata, l'indicata dipendenza causale, nonché l'acquisto, in qualità di erede, della proprietà dell'unità immobiliare. Fuori da tale ipotesi, l'erede del proprietario di unità immobiliare, deceduto successivamente alla data del sisma per altra causa, ha titolo al contributo previsto dal presente testo unico a favore del dante causa, ma nei limiti dell'ammontare a quest'ultimo spettante.

     6. (Art. 7, c. 2, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984).

     Nei casi sopraindicati, il contributo è assegnato sempre che non sia stato già erogato rispettivamente all'ascendente o al dante causa.

     7. (Art. 7, c. 3, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984).

     Per una stessa unità immobiliare il contributo assegnato a norma del precedente comma 5 al discendente, non può essere altresì riconosciuto al proprietario.

8. (Art. 12, c. 1, legge n. 219/1981).

     Qualora l'immobile appartenga in comproprietà a più titolari, i contributi per la ricostruzione e la riparazione vengono assegnati al titolare il cui nucleo familiare, alla data del sisma, occupava l'abitazione, salvo il diritto degli altri proprietari sul bene.

     9. (Art. 12, c. 2, legge n. 219/1981; Art. 1-sexies, D.L. n. 333/1981, conv. con mod. legge n. 456/1981).

     I titolari di diritti reali di godimento che occupavano l'immobile alla data anzidetta e tutti coloro che dimostrino con atto notorio il possesso non violento né clandestino alla data del sisma possono ottenere l'assegnazione dei contributi di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 12 e procedere alla ricostruzione o ripristino del medesimo immobile, fatto comunque salvo il diritto di proprietà, sempre che i proprietari non abbiano fatto domanda entro il 31 marzo 1984 e i titolari dei predetti diritti reali di godimento abbiano presentato le domande entro i successivi 90 giorni.

     10. (Art. 7, c. 3, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984).

     Per una stessa unità immobiliare il contributo assegnato al possessore a norma del precedente comma non può essere altresì riconosciuto al proprietario.

 

     Articolo 15.

     Condominio di edifici

     1. (Art. 12, c. 7, legge n. 219/1981; Art. 10, legge n. 80/1984).

     Per gli immobili distrutti o da demolire o da riparare in conseguenza degli eventi sismici i proprietari delle unità immobiliari procedono alla costituzione convenzionale del condominio al fine di adottare le delibere necessarie per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione o riparazione. Si applica per la determinazione della maggioranza la disposizione del successivo comma 3.

     2. (Art. 19, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     La disposizione di cui al precedente comma deve intendersi applicabile anche agli atti di costituzione dei condomini o dei consorzi di proprietari di unità minime di intervento, previste nei piani indicati nell'articolo 34, comma 3.

     3. (Art. 12, c. 3, legge n. 219/1981).

     Le deliberazioni condominiali relative all'opera di ricostruzione o riparazione sono valide se approvate con la maggiorazione di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice civile.

     4. (Art. 10, c. 1, legge n. 80/1984; Art. 12, c. 4, legge n. 219/1981).

     Nell'ipotesi in cui non sia raggiunta la maggioranza prevista dal precedente comma, ovvero nell'ipotesi in cui non esistano le tabelle millesimali, le deliberazioni condominiali relative agli edifici da ricostruire o da riparare sono assunte in conformità dell'articolo 30, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457. E' a tal fine sufficiente la maggioranza semplice calcolata in base all'imponibile catastale.

     5. (Art. 10, c. 5, legge n. 80/1984; Art. 12, c. 4, legge n. 219/1981).

     Ove gli immobili non risultino interamente accatastati, le delibere condominiali sono valide se approvate da proprietari che rappresentino la maggioranza semplice delle superfici nette complessive.

     6. (Art. 10, c. 6, legge n. 80/1984; Art. 12, c. 4, legge n. 219/1981).

     La disposizione del comma precedente si applica anche nelle ipotesi di unità minime di intervento che, secondo i piani di recupero, siano costituite da più immobili.

 

     Articolo 16.

     Alienazione degli immobili

     1. (Art. 20-bis, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     In caso di alienazione di unità immobiliari aventi titolo ai benefici disposti dal presente testo unico e ricadenti nei comuni disastrati il diritto ai contributi spettante al dante causa si trasferisce all'acquirente.

 

     Articolo 17.

     Particolare disciplina in materia di locazione

     1. (Art. 4-ter, c. 1, D.L. n. 776/1980, conv. con mod. legge n. 874/1980; Art. 5-quater, D.L. n. 333/ 1981, conv. con mod. legge n. 456/1981).

     Il locatario di immobili dichiarati inagibili, per i quali occorrono opere urgenti di riattazione, ha diritto a conservare il rapporto locatizio anche se è costretto ad allontanarsi temporaneamente dall'alloggio ed è esentato dal pagamento del canone fino al collaudo dei lavori che consentano l'agibilità e l'abitabilità degli immobili medesimi.

     2. (Art. 13, c. 3, legge n. 219/1981).

     Il conduttore dell'alloggio ceduto in locazione prima del terremoto ha diritto alla prelazione nel caso di vendita delle unità immobiliari ricostruite o riparate e può esercitare tale diritto entro cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori.

     3. (Art. 13, c. 4, legge n. 219/1981).

     Gli aumenti dei canoni di affitto in atto alla data del sisma e derivanti dalla applicazione della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono corrisposti dai locatari in misura costante annua del 50 per cento, a partire dalla data di ultimazione dei lavori.

     4. (Art. 1, c. 2, D.L. n. 551/1988, conv. con mod. legge n. 61/1989).

     Resta confermata fino al 31 dicembre 1989 la sospensione nei comuni terremotati delle regioni Campania e Basilicata, anche se compresi nelle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1 del comma 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, dell'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani di proprietà privata e pubblica, adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del contratto alla scadenza, nonché dell'esecuzione delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto di cui all'articolo 663 del codice di procedura civile e di quella di rilascio di cui all'articolo 665 del codice di procedura civile per finita locazione relativa a detti immobili.

     5. (Art. 13-quater, c. 5, D.L. n. 8/1987, conv. con mod. legge n. 120/1987).

     Decade dal beneficio della sospensione previsto nel quarto comma il conduttore che abbia volontariamente e stabilmente abbandonato l'immobile o che abbia avuto, per assegnazione o a qualunque altro titolo, disponibilità non precaria di altro alloggio. La decadenza sarà dichiarata dal pretore- giudice dell'esecuzione competente che provvederà, su istanza del locatore e previo rapporto informativo dell'autorità di pubblica sicurezza, con le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25.

 

     Articolo 18.

     Termini e documentazione per l'assegnazione dei contributi per la ricostruzione e per la riparazione

     1. (Art. 2, c. 1, D.L. n. 333/1981, conv. con mod. legge n. 456/1981).

     I contributi di cui ai precedenti articoli 10 e 11 sono concessi, unitamente alla autorizzazione o alla concessione ad edificare, con provvedimento del sindaco, su domanda dell'interessato, previo parere delle commissioni di cui all'articolo 19, comma 1. In deroga all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, per gli interventi di cui al presente articolo, non è richiesta l'autorizzazione preventiva all'esecuzione dei lavori; per l'osservanza delle norme per le costruzioni in zone sismiche resta ferma la responsabilità del progettista, del direttore e dell'esecutore dei lavori.

     2. (Art. 2, c. 2, D.L. n. 333/1981, conv. con mod. legge n. 456/1981; Art. 3, c. 1, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984).

     La domanda di contributo prodotta a pena di decadenza entro il 31 marzo 1984 è corredata da perizia giurata redatta dal tecnico incaricato, contenente:

     a) la dichiarazione di casualità del danno dal terremoto ovvero da interventi per il riassetto del territorio connessi al sisma;

     b) la planimetria dello stato di fatto preesistente al terremoto;

     c) la valutazione provvisoria del contributo relativo con allegato atto notorio, o dichiarazione sostitutiva dello stesso, o titolo di proprietà o preliminare di divisione e, nel caso di adeguamento abitativo, stato di famiglia aggiornato.

     3. (Art. 8, c. 1, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984).

     I titolari del diritto al contributo non decadono dallo stesso ove, con apposita domanda diretta al comune entro il 31 marzo 1964, abbiano dimostrato di non poter riparare o ricostruire gli alloggi danneggiati, per l'impossibilità obiettiva di adeguamento delle unità stesse alle esigenze del nucleo familiare o alle condizioni di igiene.

     4. (Art. 3, u.c., D.L. n. 48/1986, conv. con mod. legge n. 119/1986).

     Nei comuni disastrati e in quelli gravemente danneggiati, ai fini dell'assegnazione dei contributi per le unità immobiliari colpite dal sisma ed incluse nei piani di recupero, di cui all'articolo 34, comma 3, si prescinde dalla domanda.

     5. (Art. 3, c. 1, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984).

     La domanda di cui al precedente comma 2, in base alla documentazione integrativa prodotta entro il termine del 31 dicembre 1991 deve altresí essere corredata di [2]:

     - elaborati grafici rappresentativi dello Stato di fatto;

     - progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione o di riparazione o di costruzione;

     - computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi unitari desunti dalle tariffe ufficiali aggiornate al 1° gennaio di ogni anno riguardanti l'esecuzione di opere pubbliche;

     - calcolo relativo al limite di convenienza economica a riparare;

     - eventuale rideterminazione del relativo contributo;

     - relazione sulla stabilità delle aree anche ai fini del rischio sismico e dei calcoli statici, per gli interventi di ricostruzione; per gli interventi di riparazione, i predetti elaborati possono essere presentati successivamente alla documentazione di cui sopra, ma comunque prima dell'inizio dei lavori.

     6. (Art. 3, c. 1, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984).

     I lavori, in ogni caso, non potranno avere inizio se non previo deposito, presso l'ufficio tecnico comunale che ne rilascia ricevuta, delle autorizzazioni, nulla osta, visti ed ogni altro atto indicato nell'articolo 8, terzo comma, del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, ovvero della documentazione dell'avvenuto decorso del termine stabilito dallo stesso articolo 8, terzo comma, al fine di farne constatare l'assenso implicito.

     7. (Art. 3, c. 1, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984).

     Gli atti indicati ai commi precedenti sono redatti da tecnici professionisti, secondo i limiti delle rispettive competenze, e dagli stessi giurati in ordine alla dipendenza degli interventi dal terremoto e alla indispensabilità degli interventi proposti, ai fini della totale e definitiva refusione dei danni subiti, nonché in ordine alla congruità dei prezzi di perizia.

     8. (Art. 19, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982).

     Tra i professionisti abilitati alla progettazione e direzione lavori di costruzioni rurali in zone sismiche, di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, vanno compresi anche i periti agrari limitatamente alle attività previste dall'articolo 2 della legge 28 marzo 1968 n. 434 fermo restando l'obbligo della sottoscrizione dei calcoli- statici da parte dei tecnici abilitati.

     9. (Art. 5, c. 5, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     In deroga ai precedenti commi 2 e 5 deve ritenersi tempestiva la presentazione delle domande e degli elaborati esecutivi per l'assegnazione del contributo effettuata entro il 30 giugno 1988 dagli emigrati all'estero, di cui all'articolo 10, comma 6, e dai soggetti indicati nell'articolo 14, comma 1.

     10. (Art. 14, legge n. 48/1989).

     Decorsi inutilmente i termini indicati nel precedente comma 5, nonché negli articoli 10, comma 7, e 99, gli interessati decadono dal diritto al contributo.

 

     Articolo 19.

     Disciplina delle commissioni comunali e del procedimento di assegnazione del contributo

     1. (Art. 2, c. 1 e 3, D.L. n. 333/1981, conv. con mod. legge n. 456/1981; Art. 16, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982; Art. 4, c. 5, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     La commissione di cui all'articolo 18, comma 1, è composta da quattro membri, di cui almeno due tecnici, è presieduta dal sindaco o suo delegato ed è eletta dal consiglio comunale con voto limitato tale da garantire la presenza di una rappresentanza della minoranza consiliare. Ai membri della commissione è corrisposto per ogni perizia esaminata e definita un compenso della misura di lire 25.000. I comuni terremotati ai fini dell'espressione del parere di cui al primo comma del precedente articolo possono costituire più commissioni, in relazione al numero delle domande presentate per i contributi di cui agli articoli 10 e 11.

     2. (Art. 2, c. 4, D.L. n. 333/1981, conv. con mod. legge n. 456/1981; Art. 16, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982; Art. 4, c. 5, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     Le predette commissioni sostituiscono a tutti gli effetti di cui al presente testo unico la commissione edilizia.

     3. (Art. 3, c. 2, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984).

     Entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del progetto esecutivo, le commissioni esprimono il parere sulla compatibilità urbanistica e sulla determinazione del relativo contributo, ai sensi del presente testo unico. Il parere sulla determinazione del contributo è vincolante.

     4. (Art. 3, c. 3, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984).

     Nei trenta giorni successivi il sindaco, anche in assenza del parere della commissione, emette il provvedimento in ordine agli aspetti urbanistici, motivando l'eventuale dissenso dal parere della commissione comunale, ove espresso.

     5. (Art. 3, c. 4, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984).

     Per gli interventi di ricostruzione, con il provvedimento di cui al comma precedente, ed in presenza delle disponibilità finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo come determinato nei limiti degli articoli 10 e 12, con riserva di liquidare, a consuntivo, l'ammontare del contributo nei limiti di quello assegnato.

     6. (Art. 3, c. 4-bis, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984).

     Per gli interventi di riparazione, con il provvedimento di cui al comma 4 ed in presenza delle disponibilità finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo, che è pari all'importo riportato nel computo metrico e stima, aggiornato alla data di assegnazione del contributo stesso, nei limiti fissati dagli articoli 11 e 12 con riserva di liquidare a consuntivo, l'ammontare del contributo, nei limiti di quello assegnato.

     7. (Art. 3, c. 5, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984).

     In mancanza di disponibilità finanziarie, il sindaco indica il contributo, riservandosi, ad avvenuta integrazione dei fondi, la formale determinazione e assegnazione aggiornata del contributo stesso in attuazione degli articoli 10, 11 e 12.

     8. (Art. 1, c. 1, D.L. n. 696/1982, conv. con mod. legge n. 883/1982; Art. 7, c. 1, legge n. 730/1986; Art. 1, c. 5, D.L. n. 173/1988, conv. con mod. legge n. 291/1988).

     Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione e di riparazione delle unità immobiliari colpite dal sisma, i soggetti interessati di cui al comma precedente possono richiedere agli istituti di credito, convenzionati con i comuni ai sensi dell'articolo 20, anticipazioni in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. Gli oneri relativi gravano per due terzi sul fondo di cui all'articolo 3. In tal caso il costo di intervento resta riferito all'anno di concessione delle anticipazioni. Per il saldo e per l'erogazione delle anticipazioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni contenute, rispettivamente, nel comma 4 dell'articolo 20 e nel comma 2 dell'articolo 21.

     9. (Art. 4, c. 5, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     Il sindaco in relazione all'entità dei progetti esecutivi presentati, fissa il numero delle sedute settimanali delle commissioni comunali, le quali devono esprimere il parere di competenza nel termine previsto nel comma 3. A tal fine il sindaco provvede alla sostituzione dei componenti assenti o impediti con funzionari tecnici del comune o di altri enti.

     10. (Art. 2, c. 7, D.L. n. 333/1981, conv. con mod. legge n. 456/1981).

     I provvedimenti di assegnazione del contributo di cui ai precedenti commi sono formati in duplice esemplare di cui uno viene conservato dal segretario comunale, rubricato in ordine alfabetico dopo l'affissione al pubblico per dieci giorni.

     11. (Art. 2, c. 8, D.L. n. 333/1981, conv. con mod. legge n. 456/1981).

     Controlli periodici, in particolare per quanto concerne l'osservanza delle norme di edilizia in zona sismica, vengono effettuati per sorteggio dagli uffici tecnici della regione. Tali controlli sostituiscono a tutti gli effetti la vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche di cui all'articolo 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

 

     Articolo 20.

     Apertura di credito e mutui

     1. (Art. 23, c. 5, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982).

     Con il provvedimento di assegnazione di cui al precedente articolo viene disposta una apertura di credito presso l'azienda di credito indicata dall'avente diritto, il quale effettua i prelevamenti in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, comma 2.

     2. (Art. 23, c. 6, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982).

     I rapporti con le aziende di credito sono disciplinati con convenzione approvata dal Ministro del tesoro.

     3. (Art. 1, c. 2, D.L. n. 696/1982, conv. con mod. legge n. 883/1982).

     Il decreto del Ministro del tesoro che approva la convenzione-tipo di cui al precedente comma è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

     4. (Art. 16, c. 2, legge n. 41/1986; Art. 6, c. 1, legge n. 910/1986; Art. 17, c. 1, legge n. 67/1988; Art. 1, c. 4, D.L. n. 173/1988, conv. con mod. legge n. 291/1988).

     Le aperture di credito di cui al comma 1 vengono concesse ai comuni per l'intero ammontare delle risorse loro impartite dal CIPE, su base pluriennale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 5, i comuni possono effettuare trasferimenti di risorse dalle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale di cui all'articolo 3, comma 3, sulle aperture di credito di cui al precedente comma 1, sempre che l'importo delle giacenze sulle predette aperture di credito non superi la quota del 10 per cento dell'ammontare delle aperture di credito in essere. A costituire le giacenze di cui al presente comma concorrono i saldi tra gli interessi attivi maturati e maturandi sulle aperture di credito e gli interessi passivi conseguenti alle anticipazioni. Le aperture di credito predette sono utilizzate indipendentemente dal soggetto beneficiario del contributo.

     5. (Art. 1, c. 4, D.L. n. 696/1982, conv. con mod. legge n. 883/1982).

     Il saldo delle aperture di credito di cui al precedente quarto comma è imputato al fondo previsto nell'articolo 3. A tal fine i comuni interessati ne danno comunicazione al CIPE, nell'ambito del programma complessivo di cui al precedente articolo 4 ed il relativo importo è computato in sede di ulteriori assegnazioni ai comuni.

     6. (Art. 15, c. 4, legge n. 219/1981).

     I mutui per la realizzazione di interventi di ricostruzione e di riparazione sono concessi, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, dalle aziende e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, con assoluta priorità rispetto a quelli ordinari, secondo le direttive da emanarsi, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

     7. (Art. 15, c. 5, legge n. 219/1981).

     Ogni tre mesi le aziende e le sezioni di credito fondiario sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro l'entità dei mutui deliberati e di quelli in corso di istruttoria.

     8. (Art. 15, c. 6, legge n. 219/1981; Norma di coordinamento).

     I contributi pluriennali costanti di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 13, comma 1, sono erogati direttamente ai beneficiari sulla base dei contratti di mutuo.

 

     Articolo 21.

     Erogazione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione

     1. (Art. 4, c. 3, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     Al fine di un sollecito completamento degli interventi di edilizia privata, con propria disposizione il sindaco, tenendo conto della complessità e delle eventuali varianti apportate agli interventi stessi, delle risorse finanziarie poste a carico dei soggetti interessati, delle condizioni meteorologiche locali, nonché di ogni altra circostanza, ivi compresa ogni causa di forza maggiore, ha facoltà di determinare nuovi termini per l'inizio e la ultimazione dei lavori [3].

     2. (Art. 15, c. 1, legge n. 219/1981; Art. 4, c. 1, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988; Art. 1, c. 5 e 6, D.L. n. 173/1988, conv. con mod. legge n. 291/1988).

     L'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unità immobiliari di cui al presente titolo ha luogo:

     a) in ragione del 15 per cento all'inizio dei lavori accertato dal sindaco;

     b) in ragione dell'80 per cento dell'importo assegnato, in base a stati di avanzamento corredati da copia autentica delle prescritte fatture;

     c) in ragione del residuo 5 per cento dell'importo assegnato dopo l'ultimazione dei lavori ed entro 90 giorni dalla presentazione di una relazione giurata di accertamento della regolare esecuzione degli stessi da parte del direttore dei lavori, nonché dello stato finale corredato da copia delle prescritte fatture; nelle stesse misure e sulla base dei medesimi presupposti sono concesse le anticipazioni da parte delle aziende di credito, ai sensi dell'articolo 19, comma 8. Il 5 per cento di cui alla presente lettera è riservato per intero al saldo delle residue spettanze per spese tecniche di progettazione e di direzione dei lavori [4].

     3. (Art. 3, c. 4-ter, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984; Art. 4, c. 1, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     L'accertamento di regolarità della documentazione amministrativa è effettuato da parte dell'amministrazione comunale a mezzo di proprio tecnico, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Per i lavori di importo superiore ad un miliardo di lire è necessario allegare il certificato di collaudo tecnico-amministrativo. Il contributo spettante, anche in conseguenza di eventuali perizie di varianti, non può essere superiore al contributo massimo ammissibile di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 [5].

     4. (Art. 18, c. 2, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982; Art. 4, c. 2, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     Per tutte le prestazioni connesse con quanto previsto nel presente testo unico le parcelle di professionisti, singoli o associati, devono essere vistate con motivato parere per la congruità dagli ordini o collegi professionali competenti. Nel caso di incarichi conferiti, anche a persone giuridiche, da parte di enti pubblici, il provvedimento di incarico deve indicare il costo preventivo dell'opera. Per la progettazione e la direzione dei lavori relativi alla ricostruzione o riparazione degli immobili privati danneggiati dal sisma si applicano i compensi previsti dalle leggi vigenti. Se l'immobile è costituito da più unità immobiliari, per le parti di proprietà comuni a più unità immobiliari l'importo al quale si applica la percentuale prevista dalle tariffe professionali è quello globale del costo di consolidamento dell'intero intervento.

 

     Articolo 22.

     Esecuzione degli interventi

     1. (Art. 16, c. 1, legge n. 219/1981).

     Gli interventi di cui al precedente articolo 9, lettere d), e), f) e g) possono essere realizzati in modo unitario, con programmi costruttivi organici, a carattere settoriale od intersettoriale, ed essere dimenticati anche su base sovracomunale.

     2. (Art. 16, c. 2, legge n. 219/1981).

     L'esecuzione degli interventi, comprese la progettazione e l'esecuzione di complessi organici di opere e di lavori, nonché l'acquisizione dei suoli necessari per l'esecuzione, anche mediante esproprio per pubblica utilità, può essere affidata in concessione a società, imprese di costruzione anche cooperative, o loro consorzi, anche di altri Paesi della Comunità economica europea od in compartecipazione con essi, idonee sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale, secondo le modalità di cui ai commi seguenti, con preferenza, a parità di condizioni, per i consorzi e le associazioni, anche temporanee, costituiti, con una partecipazione non inferiore al 40 per cento, da imprese ubicate nel Mezzogiorno.

     3. (Art. 16, c. 3, legge n. 219/1988).

     Il soggetto concessionario è scelto sulla base di gare esplorative volte ad individuare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione concedente, secondo schemi tipo approvati dal CIPE, su proposta dei Ministri competenti.

     4. (Art. 16, c. 4, legge n. 219/1981; Art. 1, c. 9, D.L. n. 173/1988, conv. con mod. legge n. 291/1988).

     L'esecuzione delle opere affidate in concessione è disciplinata da apposite convenzioni, che prevedono tra l'altro:

     a) le modalità ed i tempi per l'esecuzione dei lavori, per le verificazioni e per la collaudazione definitiva;

     b) i criteri per la definizione del compenso;

     c) la concessione di anticipazioni, pari al 15 per cento del compenso, all'atto dell'approvazione della convenzione e previa dichiarazione del direttore dei lavori relativi all'avvenuto concreto inizio dei lavori medesimi; non si applica la revisione ad importi corrispondenti alle somme anticipate;

     d) le modalità e i tempi per i pagamenti residuali del compenso;

     e) le penalità per i ritardi e le incentivazioni per l'anticipata esecuzione;

     f) l'eventuale estensione dell'affidamento alla gestione e all'esercizio delle opere da realizzare;

     g) le ipotesi di risoluzione della convenzione;

     h) i casi in cui, su intesa delle parti, possono essere apportate variazioni ai progetti ed alla convenzione;

     i) l'inserimento di una clausola compromissoria;

     l) le condizioni di affidamento e di commesse per imprese che realizzino nuovi impianti per la produzione di componenti prefabbricati nelle regioni Basilicata e Campania.

     5. (Art. 23, c. 6, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982).

     Per gli interventi di nuova costruzione derivanti dall'attuazione dell'art. 9 si applicano le norme fissate dal CIPE con delibera 11 giugno 1981 per l'edilizia abitativa dell'area metropolitana di Napoli di cui al primo comma dell'articolo 81 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

 

Capo II

Interventi statali

 

     Articolo 23.

     Ricostruzione e riparazione di opere pubbliche e di proprietà di enti pubblici

     1. (Art. 23, c. 7, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982; Art. 17, c. 1, legge n. 219/1981).

     Gli interventi di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento delle opere di competenza dei Ministeri per i beni culturali, di grazia e giustizia, dei trasporti, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, delle poste e delle telecomunicazioni, delle finanze, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste, realizzati sulla base di programmi annuali predisposti da ciascuna amministrazione, finalizzati all'equilibrato sviluppo delle regioni Basilicata e Campania, sono approvati e finanziati ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4 e sono eseguiti in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 22.

     2. (Art. 23, c. 2, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982; Art. 17, c. 1, legge n. 219/1981).

     Per l'esecuzione dei lavori di competenza dell'ANAS, relativi al ripristino e allo sviluppo della rete delle strade statali nelle zone terremotate, i capi compartimento della viabilità sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'art. 25, lett. e) della legge 1° febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia.

     3. (Art. 2-bis, D.L. n. 333/1981, conv. con mod. legge n. 456/1981).

     Agli interventi di competenza di amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo che si eseguono ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al titolo II, capo III, e titolo III della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

     4. (Art. 6, c. 1, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982).

     La disposizione di cui al precedente comma 3 è estesa alla esecuzione dei lavori relativi a tutte le opere pubbliche, comunque finanziate, da eseguirsi dalle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, salvo quanto previsto dall'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

5. (Art. 25-ter, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982).

     Negli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici rientrano, oltre quelli riguardanti l'edilizia demaniale e di culto, quelli relativi ai fabbricati di proprietà della regione, delle province, dei comuni, di enti pubblici e privati, che erano destinati all'accasermamento delle forze dell'ordine o a sede di uffici statali all'atto del sisma e per i quali, su attestazione dei prefetti, si renda ancora necessaria la precedente pubblica utilizzazione.

     6. (Art. 17, c. 5, legge n. 219/1981; Art. 2-bis, c. 2, D.L. n. 333/1981, conv. con mod. legge n. 456/1981; Art. 21, c. 2, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982).

     Il Ministro della pubblica istruzione nel formulare i programmi di sua competenza, tiene conto anche della esigenza di ricostruzione degli istituti universitari nonché delle esigenze connesse alla istituzione ed al completamento delle università della Basilicata, di Napoli e di Salerno, ivi comprese le residenze per gli studenti universitari, con priorità per quelle delle facoltà scientifiche.

     7. (Art. 3, c. 1, D.L. n. 333/1981, conv. con mod. legge n. 456/1981).

     Per l'assolvimento dei compiti connessi con l'attuazione degli interventi previsti nel presente testo unico e, in particolare, con quelli di cui al presente articolo, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate ad avvalersi di liberi professionisti o di persone giuridiche, anche private, idonee per l'attività di Istituto sotto il profilo tecnico.

     8. (Art. 17, c. 5, legge n. 219/1981).

     Il Ministro per i beni culturali può, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, affidare, per le opere di sua competenza, incarichi a singoli studiosi, istituti universitari o di alta cultura, mediante apposite convenzioni.

     9. (Art. 1, c. 8, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     Al fine di accelerare il recupero dei beni culturali di cui al comma 1, nonché agli articoli 13 e 57 del presente testo unico si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legge 7 settembre 1987, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 449.

 

TITOLO III

Attività produttive

 

Capo I

Agricoltura

 

     Articolo 24.

     Interventi nel settore agricolo

     1. (Art. 18, legge n. 219/1981).

     Le Regioni provvedono, a mezzo di delega agli enti locali ed alle comunità montane, con procedure semplificate da definire con propria legge, agli interventi nel settore agricolo di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, ivi comprese le opere di irrigazione, nonché agli interventi per lo sviluppo del settore, avvalendosi delle risorse finanziarie assegnate dal CIPE ai sensi del precedente articolo 4.

     2. (Art. 18, c. 2, legge n. 219/1981).

     Nell'ambito degli interventi di cui al precedente comma le Regioni possono prevedere, per il ripristino delle strutture aziendali e degli impianti collettivi di raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, la concessione di contributi nella misura massima pari all'intera spesa riconosciuta.

 

     Articolo 25.

     Piccola proprietà contadina

     1. (Art. 19, legge n. 219/1981).

     A favore di titolari di aziende agricole, costituite con finanziamenti della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, anche per il tramite degli enti regionali di sviluppo agricolo ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed assegnate con pagamento rateizzato del prezzo, che abbiano subito danni nelle strutture aziendali tali da comportare interventi di ripristino e di riattamento delle strutture stesse, le rate corrispondenti possono essere sospese sino a 5 anni e la relativa scadenza potrà essere differita per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista, senza maggiorazione del tasso di interesse.

     2. (Art. 19, c. 2, legge n. 219/1981).

     La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a compiere operazioni di acquisto e di rivendita, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli od associati in cooperative agricole regolarmente costituite, che risultavano residenti nelle zone terremotate ed ivi esercitavano la loro attività lavorativa al momento del sisma, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese coltivatrici nelle zone colpite dal terremoto o in zone contermini.

     3. (Art. 19, c. 3, legge n. 219/1981).

     Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel debito contratto per l'acquisizione dei terreni.

     4. (Art. 19, c. 4, legge n. 219/1981).

     Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi per l'esecuzione delle stesse opere di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fidejussioni agli istituti di credito concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali.

 

     Articolo 26.

     Garanzia per le operazioni di credito agrario

     1. (Art. 20, legge n. 219/1981).

     Tutte le operazioni di credito agrario previste dalle leggi nazionali e regionali sulla ricostruzione, effettuate a favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, coloni o compartecipanti, lavoratori della terra, singoli o associati, cooperative agricole, enti cooperativi e loro consorzi, associazioni dei produttori, sono assistite dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni.

 

Capo II

Industria, commercio, artigianato, turismo, spettacolo e cooperazione

 

     Articolo 27.

     Ricostruzione e riparazione degli stabilimenti industriali

     1. (Art. 21, c. 1, legge n. 219/1981; Art. 23, c. 9, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982).

     Alle imprese industriali che hanno impianti nelle regioni di cui all'art. 1 è concesso, in base a domanda presentata entro il 31 dicembre 1982, un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria alla riparazione o ricostruzione degli stabilimenti e di tutte le attrezzature e degli insediamenti strumentali necessari allo svolgimento della attività produttiva, distrutti o danneggiati a seguito del sisma.

     2. (Art. 21, c. 2, legge n. 219/1981; Art. 2-ter, c. 1, D.L. n. 333/1981, conv. con mod. legge n. 456/1981).

     Il contributo di cui al comma precedente è esteso alle spese necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale degli stabilimenti nonché a quelle relative all'acquisto del terreno nello stesso comune qualora, per ragioni sismiche o di vincoli urbanistico-ambientali, non sia possibile la ricostruzione in loco.

     3. (Art. 8, c. 7-bis, D.L. n. 8/1987, conv. con mod. legge n. 120/1987).

     Il contributo di cui ai precedenti commi deve intendersi commisurato alla spesa effettivamente sostenuta per l'attività di riparazione o ricostruzione degli stabilimenti, nonché al miglioramento ed adeguamento funzionale degli stabilimenti stessi.

     4. (Art. 4, c. 1, D.L. n. 309/1986, conv. con mod. legge n. 472/1986).

     Il contributo di cui ai precedenti commi può essere concesso anche in favore di imprenditori che rilevino aziende, danneggiate o distrutte dal terremoto, che abbiano cessato l'attività nel periodo intercorrente tra il 23 novembre 1980 e il 31 maggio 1986, a condizione che le domande di contributo siano state presentate nei termini di legge.

     5. (Art. 4, c. 2, D.L. n. 309/1986, conv. con mod. legge n. 472/1986).

     E' consentita per le iniziative di cui al presente articolo, e nei limiti del contributo previsto, la riconversione industriale degli stabilimenti distrutti o danneggiati.

     6. (Art. 8, c. 9, legge n. 730/1986; Art. 10, c. 1, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     Ferma restando la competenza per le domande definitive alla data del 4 novembre 1986, alla concessione ed erogazione dei contributi alle piccole e medie imprese industriali danneggiate dagli eventi sismici, con un numero di addetti non superiore a trenta unità e che abbiano presentato domanda entro il 20 gennaio 1988, provvede il Presidente della giunta regionale secondo le modalità di cui al successivo articolo 28.

     7. (Art. 8, c. 1, legge n. 730/1986; Art. 5, c. 4, D.L. n. 8/1987, conv. con mod. legge n. 129/1987).

     La destinazione delle aree di sedime degli stabilimenti ammessi alla delocalizzazione è regolata con convenzione da stipularsi con il Comune ed è vincolata a soddisfare esigenze produttive, sociali o pubbliche. Tale disposizione si applica anche alle aree relative alla delocalizzazione in corso alla data del 27 gennaio 1987.

     8. (Art. 8, c. 2, legge n. 730/1986; Art. 5, c. 4, D.L. n. 8/1987, conv. con mod. legge n. 129/1987).

     La convenzione di cui al precedente comma è deliberata dal consiglio comunale sulla base di apposita convenzione tipo.

     9. (Art. 8, c. 3, legge n. 730/1986; Art. 5, c. 4, D.L. n. 8/1987, conv. con mod. legge n. 129/1987; Art. 13, c. 2, legge n. 48/1989).

     Agli interventi previsti nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui al terz'ultimo comma dell'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, nonché quelle contenute nel successivo articolo 39, comma 12.

 

     Articolo 28.

     Ricostruzione e riparazione di immobili e attrezzature del commercio, artigianato, turismo e spettacolo

     1. (Art. 22, c. 1, legge n. 219/1981).

     A favore delle imprese dei settori dell'artigianato, del turismo, del commercio all'ingrosso e al minuto, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle attività ausiliarie del commercio e delle forme associate tra operatori commerciali e turistici, nonché dell'esercizio cinematografico e teatrale ubicate nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 è concesso un contributo pari al 75 per cento delle spese per la ricostruzione e la riparazione dei locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi e dei complessi ricettivi e di ristorazione danneggiati dal terremoto.

     2. (Art. 22, c. 3, legge n. 219/1981; Art. 23, c. 10, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982).

     Il contributo di cui al comma precedente è esteso alla spesa necessaria per il miglioramento e per l'adeguamento funzionale delle opere, nonché a quelle relative all'acquisto del terreno qualora, per ragioni sismiche, di vincoli urbanisticoambientali e di convenienza economica, si renda necessario il trasferimento della impresa.

     3. (Art. 22, c. 3, 4 e 5, legge n. 219/1981; Art. 2-ter, D.L. n. 333/1981, conv. con mod. legge n. 456/1981; Art. 10, c. 1 e 3, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988; Norma di coordinamento).

     Il contributo di cui al comma 1 è concesso dalla regione alle imprese che abbiano presentato domanda entro il 20 gennaio 1988, ed abbiano provveduto a corredarla entro il 31 marzo 1989 dell'autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal sindaco, dell'autorizzazione dei competenti uffici tecnici regionali, in applicazione di quanto disposto dall'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e da una specifica perizia giurata per l'approvazione da parte della commissione di cui al presente comma. Fino all'entrata in vigore della legge regionale relativa alla disciplina delle modalità di erogazione del contributo, il contributo stesso è concesso dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, previo parere di una commissione, istituita presso ogni provincia e composta da un delegato del presidente della giunta regionale, che la presiede, da tre membri designati dal consiglio regionale con voto limitato, da due membri designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nonché dall'intendente di finanza. Le spese per il finanziamento della commissione sono a carico del fondo di cui all'articolo 3.

     4. (Art. 12, c. 5, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     In tutti i casi previsti nei precedenti commi ivi compresi gli ampliamenti e gli adeguamenti funzionali i contributi sono definiti entro 90 giorni dalla presentazione dei progetti e della relativa documentazione dal presidente della giunta regionale, anche in assenza del parere dell'apposita commissione, ove questo non sia emanato entro 60 giorni dalla presentazione stessa.

     5. (Art. 22, c. 5, legge n. 219/1981; Art. 2-ter, D.L. n. 333/1981, conv. con mod. legge n. 456/1981).

     Il contributo è erogato in ragione:

     a) del 50 per cento all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;

     b) del restante 50 per cento del contributo dopo l'ultimazione dei lavori, previo collaudo degli stessi, da parte di un tecnico nominato dal presidente della commissione di cui al comma 3; il relativo compenso è a carico del fondo di cui all'articolo 3.

     6. (Art. 12, c. 1, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     La concessione dei contributi di cui al presente articolo, limitatamente agli interventi di riparazione o ricostruzione di immobili aventi destinazione sia ad uso abitativo che produttivo, è disposta dal sindaco previo parere della commissione di cui all'articolo 19.

     7. (Art. 12, c. 2, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     Nell'ipotesi di cui al comma precedente è altresì concesso dal sindaco, su parere della commissione prevista nel comma 3, il contributo per le riparazioni delle attrezzature e il rinnovo degli arredi. La commissione stessa emana il proprio parere entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

     8. (Art. 12, c. 4, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     Le perizie presentate entro il 31 dicembre 1986 e non approvate dalle regioni alla data del 22 novembre 1987 sono trasferite ai rispettivi comuni che provvederanno ai sensi dei commi 6 e 7.

     9. (Art. 33, c. 3, legge n. 219/1981).

     Ai titolari di aziende di commercio al minuto e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che hanno subito la distruzione o il danneggiamento dell'esercizio o che, comunque, siano stati gravemente danneggiati nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi sismici, l'autorizzazione al trasferimento dei propri esercizi nelle aree individuate ai sensi del successivo articolo 41 si intende rilasciata dietro comunicazione alla autorità comunale competente.

 

     Articolo 29.

     Contributi per l'ammortamento dei mutui

     Altre provvidenze

     1. (Art. 23, c. 1, legge n. 219/1981).

     Alle imprese beneficiarie della agevolazione di cui ai precedenti articoli 27 e 28 è concesso alle relative scadenze un contributo, limitatamente alla parte concernente le opere distrutte o danneggiate, pari al 50 per cento delle rate di mutui contratti fino alla data del 18 febbraio 1981 con istituti di credito a medio e lungo termine scadenti tra la data del sisma e la data della erogazione della prima quota di contributo di cui al primo comma degli articoli 27 e 28.

     2. (Art. 23, c. 2, legge n. 219/1981).

     Il contributo di cui al precedente comma è versato direttamente all'istituto di credito presso il quale sono in corso di ammortamento i mutui indicati nello stesso comma.

     3. (Art. 23, c. 3, legge n. 219/1981).

     La domanda per l'ammissione al contributo di cui al presente articolo deve essere presentata contestualmente alla domanda per accedere all'agevolazione di cui ai precedenti articoli 27 e 28.

     4. (Art. 23, c. 4, legge n. 219/1981).

     Le aziende e gli istituti di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono autorizzati, anche in deroga a norme di legge e di statuto, a concedere finanziamenti per la durata massima di 15 anni alle imprese indicate nel primo comma del presente articolo per le finalità di cui al primo comma degli articoli 27 e 28 compreso il finanziamento delle scorte per un ammontare non superiore al 20 per cento della spesa relativa ad investimenti per impianti ed attrezzature.

     5. (Art. 23, c. 5, legge n. 219/1981).

     Il Mediocredito centrale, a fronte dei finanziamenti di cui al comma precedente, è autorizzato a destinare anche le disponibilità riservate ad incentivi industriali ai sensi dell'articolo 28, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

     6. (Art. 23, c. 6, legge n. 219/1981).

     Il CIPE assegna, ai sensi del precedente articolo 4, le disponibilità da destinare a tali interventi.

     7. (Art. 8, c. 10, legge n. 730/1986).

     Il Ministero del tesoro, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, determina i criteri per l'attuazione del presente articolo.

 

     Articolo 30.

     Provvidenze per la cooperazione

     1. (Art. 1-bis, D.L. n. 48/1986, conv. con mod. legge n. 119/1986; Art. 24, c. 3, legge n. 219/1981; Art. 12, c. 1, legge n. 80/1984; Norma di coordinamento).

     Le regioni Basilicata e Campania provvedono a ripartire, secondo criteri definiti dai rispettivi Consigli regionali, sulla base di quanto deliberato dal CIPE, il fondo di 100 miliardi istituito a carico dello stanziamento di cui all'articolo 3, per le finalità di cui ai successivi commi del presente articolo.

     2. (Art. 12, c. 1, legge n. 80/1984; Art. 24, c. 1 e 2, legge n. 219/1981).

     Le agevolazioni concedibili a carico delle disponibilità del predetto fondo per la promozione e lo sviluppo di società cooperative e loro consorzi, aventi sede nei territori colpiti dal terremoto ubicati nelle predette regioni, possono essere costituite dai contributi in conto interessi o in conto capitale ovvero da mutui o prestiti agevolati e sono dirette all'attuazione e al completamento di programmi di attività specie nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi.

     3. (Art. 24, c. 4, legge n. 219/1981; Art. 12, c. 1, legge n. 80/1984).

     Sono destinatari delle agevolazioni previste nel presente articolo le cooperative e loro consorzi legalmente costituiti con esclusione delle cooperative che esercitano il credito o l'assicurazione e di quelle che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi a propri soci.

     4. (Art. 24, c. 5, legge n. 219/1981; Art. 12, c. 1, legge n. 80/1984).

     Le cooperative e i consorzi di cui al comma precedente devono essere retti dai principi generali della mutualità secondo le disposizioni contenute nelle leggi dello Stato, devono avere titolo alla concessione delle specifiche agevolazioni tributarie previste in favore della cooperazione ed essere, altresì, iscritti nei registri delle competenti prefetture, nonché nello schedario generale della cooperazione in apposita sezione.

     5. (Art. 24, c. 6, legge n. 219/1981; Art. 12, c. 1, legge n. 80/1984).

     La determinazione dell'entità dei contributi e del tasso di interesse, nonché le modalità di gestione del fondo sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per le cooperative prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

 

     Articolo 31.

     Impiego di lavoratori in cassa integrazione

     1. (Art. 25, c. 1, legge n. 219/1981).

     I lavoratori qualificati o specializzati, originari delle aree terremotate, che godono del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria presso imprese del centro-nord, possono essere avviati a posti di lavoro in relazione a richieste di manodopera presentate alle sezioni circoscrizionali della Campania e della Basilicata che non sia possibile soddisfare per carenza di manodopera locale.

     2. (Art. 25, c. 2, legge n. 219/1981).

     I lavoratori di cui al primo comma debbono manifestare la propria disponibilità alle sezioni circoscrizionali, nel cui ambito territoriale intendono essere collocati.

     3. (Art. 25, c. 3, legge n. 219/1981).

     Nei confronti dei lavoratori occupati, ai sensi dei commi precedenti, presso datori di lavoro che operano nelle regioni suindicate, è sospeso il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, permanendo la continuità del rapporto di lavoro con l'impresa industriale di provenienza. Ai suddetti lavoratori saranno corrisposti il trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro, da parte dei datori di lavoro che li impiegano, il rimborso delle spese di trasferimento, da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, una maggiorazione del salario pari al venti per cento.

     4. (Art. 25, c. 4, legge n. 219/1981).

     Il rimborso e la maggiorazione sono a carico del fondo per la mobilità, di cui all'art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

     5. (Art. 25, c. 5, legge n. 219/1981).

     I lavoratori, di cui al presente articolo, al termine del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria, possono rientrare nell'impresa industriale d'origine o in quella alla stessa subentrata.

 

     Articolo 32.

     Prestazione di garanzie

     1. (Art. 25-sexies, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982).

     Il Ministro del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a concedere contributi, a valere sui fondi di cui all'articolo 3, entro il limite complessivo di lire 20 miliardi, alle cooperative ed ai consorzi promossi da enti pubblici, istituti di credito e dalla FIME, aventi come scopo la prestazione di garanzie ai fini di facilitare l'ottenimento del credito bancario e di ridurre gli oneri finanziari a carico delle imprese danneggiate dal terremoto.

 

TITOLO IV

Norme particolari per le zone disastrate e quelle gravemente danneggiate

 

     Articolo 33.

     Direttive generali

     1. (Art. 27, c. 1, legge n. 219/1981).

     La ricostruzione avviene, di massima, nell'ambito degli insediamenti esistenti e, qualora vi ostino ragioni di carattere geologico, tecnico e sociale, nel territorio comunale, e può essere realizzata anche con ampliamenti, completamenti ed adattamenti, tecnici e funzionali, ovvero con le nuove opere ritenute necessarie per il riassetto del territorio e per il suo sviluppo economico e sociale.

     2. (Art. 27, c. 2, legge n. 219/1981).

     La ricostruzione salvaguarda le preesistenti caratteristiche etnico- sociali e culturali.

     3. (Art. 27, c. 3, legge n. 219/1981).

     Nel definire le modalità di ricostruzione potranno essere previste misure destinate a ridurre i consumi energetici, in particolare favorendo l'utilizzazione della energia solare.

     4. (Art. 24-bis, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988; Art. 1, c. 5, D.L. n. 686/1982, conv. con mod. legge n. 883/1982).

     Fatta salva ogni diversa determinazione del CIPE, i comuni dichiarati gravemente danneggiati possono impegnare per la realizzazione di opere pubbliche i fondi assegnati dal CIPE, ai sensi dell'art. 3, in misura non superiore al 25 per cento. Tale misura è elevata al 35 per cento per i comuni dichiarati disastrati. I comuni danneggiati utilizzano i fondi assegnati dal CIPE ai sensi dell'art. 4 sulla base di autonome valutazioni e di criteri fissati dai consigli comunali.

 

     Articolo 34.

     Ricostruzione dei comuni disastrati e dei comuni gravemente danneggiati

     1. (Art. 28, c. 1, legge n. 219/1981; Art. 3, c. 8, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984).

     I comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati che ne sono sprovvisti adottano il piano regolatore generale nel rispetto degli indirizzi di assetto territoriale fissati dalla regione.

     2. (Art. 28, c. 9, legge n. 219/1981; Art. 3, c. 8, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984).

     I comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati, già dotati alla data del sisma del piano regolatore generale, sono tenuti ad adeguarlo alle esigenze emergenti dagli eventi sismici.

     3. (Art. 28, c. 2, legge n. 219/1981).

     I comuni indicati nei precedenti commi sono obbligati altresì ad adottare o confermare tra i seguenti piani esecutivi necessari:

     a) il piano di zona redatto ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, dimensionato anche sulla base del fabbisogno di aree urbanizzate per la realizzazione di edifici residenziali distrutti e non ricostruibili in sito;

     b) il piano degli insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ove risultino necessarie aree urbanizzate per la realizzazione di edifici destinati ad attività produttive compresi quelli commerciali e turistici;

     c) i piani di recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, che disciplinano la ricostruzione in sito degli edifici demoliti e da demolire, la ristrutturazione di quelli gravemente danneggiati e la sistemazione delle aree di sedime di edifici demoliti o da demolire che non possono essere ricostruiti in sito.

     4. (Art. 6, c. 1, legge n. 80/1984).

     Nei comuni dichiarati disastrati il recupero del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma può essere realizzato anche ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

     5. (Art. 28, c. 15, legge n. 219/1981).

     Nelle more della adozione o della conferma dei piani esecutivi di cui al terzo comma del presente articolo, il comune può autorizzare la riparazione o la ricostruzione di edifici rurali o isolati o di case sparse che risultino danneggiati e che non siano da trasferire.

     6. (Art. 28, c. 17, legge n. 219/1981; Norma di coordinamento).

     I piani di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto di criteri di sicurezza geologica e sismica.

     7. (Art. 29, c. 4, legge n. 219/1981).

     Con riferimento ai casi in cui, in coerenza con quanto prescritto dal precedente articolo 33 risulti opportuno mantenere e ricostituire il tessuto edilizio preesistente al sisma, le prescrizioni grafiche e normative dei piani di recupero e, più in generale, dei piani esecutivi di cui al precedente comma 3 regolano, inoltre, anche nei comuni dichiarati sismici, i rapporti di altezza e di distanza fra gli edifici.

     8. (Art. 3, c. 10, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984; Art. 2, c. 2, D.L. n. 48/1986, conv. con mod. legge n. 119/1986).

     Resta ferma la potestà dei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1, al fine di accelerare l'opera di ricostruzione e di riparazione, di apportare varianti ai piani esecutivi anche successivamente all'adozione del piano regolatore con le procedure di cui al presente articolo.

     9. (Art. 28, c. 3, legge n. 219/1981).

     I piani esecutivi di cui al precedente terzo comma sono inquadrati in una relazione generale che illustra i riferimenti allo strumento urbanistico vigente o adottati e che contiene: lo studio geognostico delle aree destinate all'edificazione, nonché i dati necessari per il dimensionamento delle aree suddette, con particolare riferimento al numero e alla consistenza delle famiglie da alloggiare, alla dimensione degli impianti produttivi da ricostruire, al numero degli alloggi demoliti o da demolire, riparabili, integri.

     10. (Art. 28, c. 4, legge n. 219/1981).

     Nel caso in cui il comune sia sprovvisto di strumento urbanistico generale, la relazione di cui al comma precedente contiene anche i criteri generali di impostazione del piano regolatore generale.

     11. (Art. 28, c. 5, legge n. 219/1981).

     I piani esecutivi di cui al presente articolo sono adottati dal comune, anche in variante degli strumenti urbanistici vigenti o adottati, con deliberazione che diviene esecutiva, ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

     12. (Art. 28, c. 6, legge n. 219/1981).

     I piani sono pubblicati mediante deposito presso gli uffici comunali per 10 giorni, entro i quali possono essere presentate opposizioni. Dell'eseguito deposito è data notizia al pubblico ed agli interessati mediante affissione di manifesti in luogo pubblico e di avviso all'albo comunale.

13. (Art. 28, c. 8, legge n. 219/1981; Art. 23, c. 13, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982).

     Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma, i consigli comunali decidono sulle osservazioni.

     14. (Art. 28, c. 9 e 11, legge n. 219/1981; Art. 23, c. 13, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982; Norma di coordinamento).

     I piani esecutivi coerenti con lo strumento urbanistico vigente o che disciplinano interventi di ristrutturazione anche urbanistica senza alcuna maggiorazione della volumetria preesistente, diventano efficaci con l'approvazione della deliberazione ai sensi dell'articolo 59 della legge 10 aprile 1953, n. 62, e dell'approvazione è dato attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per 15 giorni all'albo comunale.

     15. (Art. 28, c. 7, legge n. 219/1981; Art. 23, c. 13, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982).

     Ove il piano di recupero ricomprenda edifici di interesse storico, artistico, monumentale, vincolati a norma di legge, nelle more fra l'adozione e l'esame delle opposizioni devono essere sentite le competenti soprintendenze, le quali provvedono a dare il proprio parere limitatamente agli edifici sottoposti a vincolo entro e non oltre venti giorni dal ricevimento degli atti. Decorso tale termine il parere si intende acquisito.

     16. (Art. 2, c. 2 e 6, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988; Norma di coordinamento).

     I piani regolatori generali od esecutivi, e loro varianti, adottati dai comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1, fatta eccezione dei piani esecutivi di cui al precedente comma 14, sono approvati dalla regione o dall'ente delegato entro centoventi giorni dal ricevimento dei relativi atti. Decorso tale termine, gli strumenti si intendono approvati, qualora essi siano stati inoltrati per l'approvazione, entro centoventi giorni dalla data della delibera di adozione. Il silenzio-approvazione è attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale. In caso di inosservanza del termine di inoltro si applicano le procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia di approvazione degli strumenti urbanistici.

     17. (Art. 28, c. 12, legge n. 219/1981).

     L'approvazione dei piani esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e di urgenza di tutte le opere, edifici ed impianti in essi previsti.

     18. (Art. 28, c. 14, legge n. 219/1981).

     Ai soggetti che, non potendo ricostruire in sito gli immobili distrutti o da demolire, provvedono direttamente ovvero con delega di cui al precedente articolo 9, comma 1, lettera d), alla costruzione di alloggi e di impianti produttivi sulle aree complete di attrezzature primarie di cui alle lettere a) e b) del precedente terzo comma, le aree stesse sono cedute in proprietà anche oltre la riserva di proprietà comunale ed indipendentemente dal possesso dei requisiti soggettivi.

     19. (Art. 3-sexties, c. 2, D.L. n. 696/1982, conv. con mod. legge n. 883/1982; Art. 5, u.c., D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984).

     Ai proprietari di edifici che non possono ricostruire in sito anche per ragioni connesse all'assetto urbanistico o per l'adeguamento dell'alloggio al nucleo familiare, il comune assegna l'area occorrente per la ricostruzione anche in comproprietà nell'ambito del piano di zona di cui al precedente terzo comma, lettera a).

     20. (Art. 5, c. 4-bis, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984).

     Hanno titolo ai contributi previsti nel presente testo unico i proprietari di immobili demoliti o da demolire in attuazione degli strumenti urbanistici approvati ai sensi dei precedenti commi.

     21. (Art. 28, c. 16, legge n. 219/1981).

     In tali casi le aree di sedime degli edifici demoliti e da demolire sono acquisite al patrimonio comunale.

22. (Art. 2, c. 3 e 6, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988; Art. 28, c. 1, legge n. 219/ 1981; Art. 23, c. 13, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982).

     Gli strumenti urbanistici generali e esecutivi o loro varianti già inoltrati entro il 31 dicembre 1987 per l'approvazione si intendono approvati ove la ragione o l'ente delegato entro il 20 maggio 1988 non abbiano notificato alcun formale provvedimento ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni. Il silenzio-approvazione è attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per 15 giorni all'albo comunale.

     23. (Art. 2, c. 1, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     Ai comuni disastrati e a quelli gravemente danneggiati che non abbiano adottato entro il 20 maggio 1988 il piano regolatore o i piani esecutivi di cui al presente articolo è sospesa l'erogazione di fondi ai sensi dell'articolo 3 fino alla adozione dei menzionati piani, fatti salvi i poteri sostitutivi di cui all'articolo 7, comma 5.

     24. (Art. 28, c. 18, legge n. 219/1981).

     Le spese per la elaborazione dei piani regolatori e dei piani esecutivi previsti nel presente articolo sono a carico del fondo di cui all'articolo 3.

 

     Articolo 35.

     Gestione e cessione delle aree e degli immobili acquisiti al patrimonio comunale

     1. (Art. 8, c. 2, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984).

     Le domande presentate ai sensi dell'articolo 18, comma 3, equivalgono a manifestazioni di volontà di accedere all'utilizzo del contributo complessivo per la realizzazione di unità immobiliari secondo le indicazioni del consiglio comunale.

     2. (Art. 8, c. 3, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984).

     Il consiglio stesso definisce le domande, nel quadro di un programma organico di intervento che tenga conto dell'esigenza di pervenire al recupero del preesistente patrimonio edilizio e delle caratteristiche etnico-sociali, ambientali e culturali dell'assetto territoriale.

     3. (Art. 8, c. 4, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984).

     L'autorizzazione comunale a trasferire il contributo nell'ambito del territorio comunale è subordinata alla cessione gratuita al comune delle unità non riparate o non ricostruite.

     4. (Art. 8, c. 5, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984).

     I comuni procedono alla cessione gratuita, anche in comproprietà, degli immobili o delle aree acquisiti in favore di soggetti proprietari di edifici distrutti o da demolire, non ricostruibili in sito, nonché dei soggetti aventi titolo all'adeguamento abitativo non realizzabile in sito.

     5. (Art. 8, c. 6, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984).

     Nell'ipotesi che non riesca a soddisfare le richieste secondo le modalità di cui al precedente comma 4, ovvero sussistano obiettive difficoltà, il comune cede gratuitamente le aree occorrenti, anche in comproprietà, comprese nei piani di cui all'articolo 34, comma 3.

     6. (Art. 8, c. 7, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984).

     E' in facoltà dei comuni cedere gratuitamente i diritti per la realizzazione di ulteriori superfici, maggiori rispetto alle preesistenti, fino ad un massimo di 45 metri quadrati. La spesa per la realizzazione della maggiore superficie fa carico al cessionario.

     7. (Art. 8, c. 8, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984).

     Le aree di sedime degli edifici non ricostruibili in sito, ad eccezione di quelle delle zone agricole, in tutte le ipotesi previste nel presente testo unico, sono acquisite gratuitamente al patrimonio comunale.

     8. (Art. 8, c. 9, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984).

     Il comune procede alla vendita delle unità immobiliari rimaste nelle sue disponibilità dando la preferenza ai locatari e, quindi, agli altri condomini che ne facciano richiesta, sempre che questi si obblighino ad eseguire a loro cura e spese le opere di ricostruzione o di riparazione.

     9. (Art. 8, c. 10, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984).

     In mancanza di acquirenti il comune procede alla ricostruzione o alla riparazione di dette unità.

     10. (Art. 8, c. 11, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984).

     Le unità riparate, ricostruite o acquisite dal comune ai sensi del presente testo unico, sono vendute o cedute in locazione con priorità a coloro che, alla data del bando di vendita o di locazione, abitano in alloggi precari o con sistemazioni provvisorie; in mancanza, dette unità sono alienate o locate a terzi.

     11. (Art. 8, c. 12, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984).

     Le spese sostenute dai comuni ai sensi del presente articolo gravano sul fondo di cui al precedente articolo 3.

     12. (Art. 8, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984).

     Le disposizioni del presente articolo si estendono ai comuni dichiarati danneggiati e si applicano a tutte le unità immobiliari da riparare o ricostruire ovvero acquisite dal comune in applicazione del presente testo unico.

 

     Articolo 36.

     Poteri sostitutivi e interventi di recupero

1. (Art. 9, c. 3-bis, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984).

     Il sindaco previa apposita deliberazione del consiglio comunale, notifica ai proprietari una intimazione affinché diano inizio alle opere previste nei piani di cui all'articolo 34, comma 3, lett. a) e b) e, in caso di ingiustificata inerzia protratta per un periodo non inferiore a tre mesi, provvede a sostituirsi a spese dei proprietari nell'indicata attività mediante elaborazione progettuale ed esecuzione delle opere, previa occupazione temporanea delle aree e degli immobili.

     2. (Art. 9, c. 3-ter, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984).

     La procedura di cui al comma precedente trova applicazione, altresì, nei confronti di immobili o aree incluse negli strumenti urbanistici di cui all'articolo 34, comma 3, per la realizzazione di opere che, non ricollegabili con l'evento sismico, sono escluse dai benefici di cui al presente testo unico.

     3. (Art. 3, c. 1, D.L. n. 48/1986, conv. con mod. legge n. 119/1986).

     Nei comuni dichiarati disastrati o gravemente danneggiati, in caso di omessa presentazione dei progetti di recupero di immobili inclusi nei piani di cui all'articolo 34, terzo comma, lett. c), il sindaco, su conforme delibera del consiglio comunale, diffida i soggetti aventi titolo sull'immobile a presentare i progetti di intervento, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per l'adempimento.

     4. (Art. 3, c. 2, D.L. n. 48/1986, conv. con mod. legge n. 119/1986).

     L'affissione di copia della diffida nell'albo pretorio e sugli immobili interessati costituiscono notifica.

     5. (Art. 3, c. 3, D.L. n. 48/1986, conv. con mod. legge n. 119/1986).

     Decorso inutilmente il termine assegnato, il sindaco dispone l'occupazione d'urgenza degli immobili per un periodo non superiore a tre anni, nonché l'affidamento in concessione dell'intervento.

     6. (Art. 3, c. 4, D.L. n. 48/1986, conv. con mod. legge n. 119/1986; Norma di coordinamento).

     Il concessionario è scelto sulla base di gara volta ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto alla spesa massima riconoscibile che non può, comunque, eccedere quella corrispondente al contributo spettante ai sensi del presente testo unico.

     7. (Art. 3, c. 5, D.L. n. 48/1986, conv. con mod. legge n. 119/1986; Norma di coordinamento).

     Il comune è autorizzato ad erogare al concessionario, a valere sui fondi assegnati, l'intera somma occorrente per l'intervento di recupero, nei limiti del contributo e con le modalità di cui al presente testo unico.

     8. (Art. 3, c. 6, D.L. n. 48/1986, conv. con mod. legge n. 119/1986).

     Entro trenta giorni dal rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità, le unità immobiliari sono restituite ai soggetti proprietari o possessori senza ripetizione delle somme erogate al concessionario, sempre che queste ultime siano contenute nei limiti spettanti ai sensi del presente testo unico.

     9. (Art. 3, c. 7, D.L. n. 48/1986, conv. con mod. legge n. 119/1986).

     Il recupero delle eventuali somme, eccedenti il contributo avviene in base alle disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. E' in facoltà dei proprietari utilizzare, con imputazione sulle somme dovute, il contributo spettante per altre unità da riparare o ricostruire a condizione che siano ceduti al comune i relativi diritti di proprietà sugli immobili non riparati o non ricostruiti.

     10. (Art. 3, c. 8, D.L. n. 48/1986, conv. con mod. legge n. 119/1986).

     L'intervento sostitutivo previsto nel comma 5 non si applica ove i soggetti interessati indichino, con la maggioranza di cui all'articolo 15, comma 3, il soggetto idoneo sotto il profilo tecnico-imprenditoriale, il quale si obbliga verso il comune a presentare entro sessanta giorni il progetto di ricostruzione o di riparazione e ad ultimare i lavori entro dodici mesi dall'approvazione del progetto stesso e dall'assegnazione dei contributi.

     11. (Art. 10, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984).

     In sede di attuazione dei piani di recupero il comune con delibera consiliare può individuare ambiti nei quali la ricostruzione deve avvenire con priorità rispetto alle restanti parti del territorio. A tal fine utilizza i fondi assegnati ai sensi del precedente articolo 3.

     12. (Art. 12-bis, c. 1, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     Le disposizioni dei commi da 3 a 10 sono estese anche ai comuni danneggiati, dichiarati sismici, che siano forniti di piano di recupero di cui all'articolo 34, terzo comma. lett. c).

     13. (Art. 12-bis, c. 2, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 12 le regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria emanano direttive cui devono uniformarsi i consigli comunali per deliberare ai sensi dell'articolo 34. Tali direttive devono prioritariamente riguardare la sicurezza statica degli edifici, la salvaguardia della pubblica incolumità, la effettiva utilizzazione da parte dei cittadini interessati nonché la presenza di particolari ragioni architettoniche, urbanistiche e sociali.

 

     Articolo 37.

     Acquisizione di aree

     1. (Artt. 30 e 80, c. 6, legge n. 219/1981; Art. 1-quater, D.L. n. 75/1981, conv. con mod. legge n. 219/1981; Art. 2, c. 7, D.L. n. 48/1986, conv. con mod. legge n. 119/1986; Ord. Cost. n. 607/1987; Norma di coordinamento).

     Per le aree da acquisire ai sensi del presente titolo ai proprietari, ai proprietari coltivatori diretti, ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni o compartecipanti spettano le indennità previste dalla legge 29 luglio 1980, n. 385, maggiorate del 70 per cento. Non si fa luogo ai conguagli di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 385 del 1980. L'espropriato può proporre opposizione alla stima, che sarà rinnovata in sede giudiziaria ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

     2. (Art. 23, c. 17, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982).

     La maggiorazione del 70 per cento di cui al comma 1 non si applica nel caso di esproprio di edifici o parti di edifici.

     3. (Art. 1-quater, D.L. n. 75/1981, conv. con mod. legge n. 219/1981; Norma di coordinamento).

     Le disposizioni dei precedenti commi si estendono ai comuni danneggiati.

 

     Articolo 38.

     Sistemazione idrogeologica

     1. (Art. 31, legge n. 219/1981).

     Ai fini della sistemazione idrogeologica, le regioni, avvalendosi delle risorse finanziarie e all'uopo assegnate dal CIPE, realizzano nelle zone disastrate, con delega ai comuni ed alle comunità montane ed in riferimento all'intero territorio disastrato, laghetti collinari, impianti per l'irrigazione di soccorso ed interventi di forestazione.

 

     Articolo 39.

     Sviluppo industriale nelle zone disastrate

     1. (Art. 32, c. 1, 2 e 3, legge n. 219/1981; Norma di coordinamento).

     Le aree localizzate nelle zone disastrate ed individuate, ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dalle regioni Basilicata e Campania sono infrastrutturate e destinate ad incentivare gli insediamenti industriali di piccola e media dimensione, nonché quelli commerciali di ambito sovracomunale.

     2. (Art. 32, c. 4, legge n. 219/1981; Art. 9, c. 3, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982).

     In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali, con investimenti fissi fino a lire 24 miliardi e le cui domande siano state presentate entro il 31 dicembre 1982, sono ammesse al contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria.

     3. (Art. 3-bis, D.L. n. 309/1986, conv. con mod. legge n. 472/1986).

     La misura del contributo di cui al comma precedente è aggiornata nei limiti delle somme all'uopo stanziate, sulla base dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'Istituto centrale di statistica tra il 31 dicembre 1982 e la data di consegna dell'area destinata alla realizzazione dello stabilimento industriale. Tale adeguamento non è dovuto sulle somme corrisposte a titolo di anticipazione. Il limite di 24 miliardi di cui al precedente comma può essere superato ai soli fini dell'indicato adeguamento.

     4. (Art. 8, c. 1, 2 e 2-bis, D.L. n. 8/1987, conv. con mod. legge n. 120/1987).

     I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi del precedente comma 1 non assegnati alla data del 30 settembre 1986, sono riservati prioritariamente, sulla base delle domande presentate a pena di decadenza entro il 30 giugno 1987, alle nuove iniziative industriali con investimenti fino a 50 miliardi, che intendono operare nei settori da sviluppare nel Mezzogiorno, individuati al punto 6, lettere o), p), t), u), ai), al), am), an), ao), ar), as) e at), della delibera adottata dal CIPI in data 16 luglio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 1986, nonché a quelle promosse da imprenditori operanti nell'ambito della stessa provincia, che intendono realizzare attività indotte dalle industrie localizzate nelle aree.

     5. (Art. 10, c. 3, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988; Art. 13, c. 2, legge n. 48/1989).

     Le iniziative di cui al precedente comma, ritenute ammissibili ma non realizzabili in quanto esuberanti rispetto ai lotti ivi considerati, possono essere inserite, nell'ordine, nei comuni disastrati, nel comune di Senise, nelle comunità montane di cui facciano parte comuni disastrati, secondo il programma di localizzazione definito dalle regioni Campania e Basilicata e trasmesso ai sensi del successivo comma 12.

     6. (Art. 8, c. 7, D.L. n. 8/1987, conv. con mod. legge n. 120/1987).

     L'area industriale di Calaggio, individuata dalla regione Campania è ampliata nel versante pugliese. La regione Puglia individua all'interno dei comuni confinanti con l'area esistente la estensione della nuova area. L'area industriale del comune di Campagna, riconosciuto disastrato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 17 settembre 1983, localizzata nel comprensorio industriale dello stesso comune, e individuata dal consorzio per lo sviluppo industriale di Salerno.

     7. (Art. 8, c. 7, legge n. 730/1986).

     All'esecuzione dei lavori necessari per attrezzare le aree di cui al precedente comma si provvede secondo le disposizioni del successivo comma 12. Le iniziative che si insediano nelle nuove aree di Calaggio e di Campagna beneficiano dei contributi e delle procedure previste nel presente articolo.

     8. (Art. 8, c. 8, legge n. 730/1986; Norma di coordinamento).

     Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno determina con proprio decreto, le eventuali modifiche o integrazioni ai criteri e alle modalità fissate per l'attuazione del precedente comma.

     9. (Art. 8, c. 3, D.L. n. 8/1987, conv. con mod. legge n. 120/1987).

     Al fine di agevolare l'insediamento di strutture a servizio delle accresciute esigenze sociali è concesso un contributo in conto capitale nella misura del 60 per cento per importi di spesa fino a 45 miliardi di lire e del 40 per cento per importi superiori in favore degli imprenditori che realizzino investimenti nei comuni sedi delle aree industriali realizzate in attuazione del presente articolo, in quelli dichiarati disastrati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri indicati nell'articolo 1, lettera a), nonché in quelli gravemente danneggiati ad essi confinanti. Il contributo è commisurato alla spesa per investimenti fissi, macchinari ed attrezzature e sulle relative domande presentate entro il 30 giugno 1987 si provvede ai sensi del successivo comma 12. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con propri decreti, disciplina le procedure di attuazione.

     10. (Art. 8, c. 4, D.L. n. 8/1987, conv. con mod. legge n. 120/1987).

     La regione competente esprime parere sulle domande di ammissione a contributo di cui al precedente comma entro trenta giorni dal ricevimento. Si prescinde da tale parere se non espresso nel termine indicato.

     11. (Art. 10, c. 4, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988; Norma di coordinamento).

     La realizzazione delle nuove iniziative ai sensi dei precedenti commi non potrà protrarsi, a pena di decadenza dal contributo, oltre diciotto mesi dalla data della concessione dello stesso e la conseguente ripetizione delle somme è effettuata dall'intendenza di finanza competente per territorio secondo le modalità prescritte nell'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Le medesime modalità si applicano per il recupero dei contributi di cui al presente articolo e al precedente articolo 27 ed il diritto alla restituzione dei contributi è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

     12. (Art. 13, c. 2, legge n. 48/1989; Norma di coordinamento).

     Al 30 giugno 1989 cessa l'efficacia della disposizione di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, da ultimo prorogata con l'art. 13, comma 2, della legge 10 febbraio 1989, n. 48. A partire dal 1° luglio 1989 l'istruttoria delle pratiche relative al presente articolo segue l'iter e le modalità previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64. I poteri ispettivi e di controllo, già di competenza della struttura speciale per le aree terremotate, sono affidati, sempre a datare dal 1° luglio 1989, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Nell'ambito dell'istruttoria le regioni Campania, Basilicata e Puglia esprimono parere di conformità sulla localizzazione, impatto ambientale e compatibilità in rapporto alla programmazione regionale. Ai fini dell'applicazione del presente comma, gli interventi in corso di realizzazione alla predetta data del 30 giugno 1989, per i quali risulta esaurita la fase istruttoria, sono disciplinati con provvedimento del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno diretto ad assicurare, mediante l'Ufficio speciale di cui al precedente articolo 5, la continuità delle attività in corso, secondo le modalità e le procedure previste nei provvedimenti concessivi o di affidamento, per il tempo strettamente necessario, e comunque, non oltre il 28 febbraio 1991. A decorrere dal 1° marzo 1991 l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli con gli organismi di supporto instaurati per la realizzazione degli interventi che completa secondo le indicate modalità e procedure; le disponibilità delle contabilità speciali affluiscono all'apposita gestione separata, istituita presso la stessa Agenzia per gli interventi in questione la quale ha autonomia organizzativa e contabile e fa capo, per i completamenti, al Presidente dell'Agenzia.

     13. (Art. 8, c. 5, D.L. n. 8/1987, conv. con mod. legge n. 120/1987).

     La disposizione di cui al precedente comma 12 si applica anche alla realizzazione delle infrastrutture esterne funzionalmente necessarie per la piena fruibilità delle aree industriali.

     14. (Art. 10, c. 2, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     Le imprese trasferite o loro consorzi ubicati nei comuni disastrati e da delocalizzare nell'ambito dello stesso comune hanno titolo ai contributi di cui al precedente comma 2.

     15. (Art. 8, c. 6, legge n. 730/1986).

     L'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 105 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come modificato con l'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, limitatamente alle imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive ai sensi del presente articolo decorre dalla data di emanazione del decreto di ammissione ai benefici previsti dallo stesso articolo.

     16. (Art. 8, c. 7-ter, D.L. n. 8/1987, conv. con mod. legge n. 120/1987).

     A decorrere dalla data del 28 marzo 1987 le imprese beneficiarie dei contributi previsti nel presente articolo, ricorrono ai contratti di formazione e lavoro per il 50 per cento della manodopera di cui abbisognano.

     17. (Art. 8, c. 7-quater, D.L. n. 8/1987, conv. con mod. legge n. 120/1987).

     Esse sono tenute ad effettuare con richiesta numerica il 50 per cento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro relativo a qualifiche per le quali è prevista dalla legge la richiesta numerica.

     18. (Art. 8, c. 7-quinquies, D.L. n. 8/1987, conv. con mod. legge n. 120/1987).

     Le predette imprese sono escluse dal saldo finale dei contributi dei quali sono beneficiarie ai sensi del presente articolo nel caso in cui violino la disposizione del precedente comma.

 

     Articolo 40.

     Piani di insediamento produttivo

     1. (Art. 8, c. 4, legge n. 730/1986).

     Nei comuni dichiarati disastrati o gravemente danneggiati delle regioni della Basilicata e Campania le spese per la realizzazione di infrastrutture in attuazione dei piani di insediamento produttivo previsti dall'articolo 34, comma 3, lett. b), sono poste a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 3.

     2. (Art. 8, c. 5, legge n. 730/1986; Norma di coordinamento).

     Il contributo per le iniziative che si insediano nelle aree di cui al precedente comma è corrisposto nella misura pari a quella prevista per le iniziative da insediare nelle aree di cui all'articolo 39, comma 3, e secondo la disciplina dettata nel comma 12 dello stesso articolo.

     3. (Art. 10, c. 6, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     Gli oneri derivanti dai contributi di cui al precedente comma sono a carico degli stanziamenti di cui all'articolo 3.

 

     Articolo 41.

     Aree da destinare all'esercizio del commercio e dell'artigianato

     1. (Art. 33, c. 1, legge n. 219/1981).

     I comuni individuano nei piani di cui al precedente articolo 34 le aree ed i volumi edificabili suscettibili di destinazione all'esercizio dell'attività del commercio all'ingrosso e dell'attività artigianale, del commercio al minuto e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché delle attività ausiliarie al commercio.

     2. (Art. 33, c. 2, legge n. 219/1981).

     La determinazione del numero e dell'ampiezza di tali aree va fatta tenendo presente che nell'apprestamento dei nuovi locali dovrà essere seguito il criterio di concentrare più attività nello stesso spazio, in particolare quelle complementari per gamma merceologica o per tipo di funzioni svolte.

 

     Articolo 42.

     Immobili ed attrezzature per l'esercizio del commercio e dell'artigianato

     1. (Art. 34, c. 1, legge n. 219/1981).

     Per gli interventi di cui ai precedenti articoli 39 e 41 il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sulla base dei piani o degli indirizzi di assetto territoriale adottati dalla regione, sottopone al CIPE un programma della Società finanziaria meridionale (FIME) per la progettazione e la realizzazione degli immobili e delle attrezzature necessarie nelle aree di cui al precedente articolo 39. Il CIPE, sulla base di tale programma, assegna alla FIME le risorse finanziarie a valere sul fondo di cui all'articolo 3.

     2. (Art. 34, c. 2, legge n. 219/1981).

     I locali e le attrezzature possono essere forniti agli operatori con il sistema della locazione finanziaria agevolata o essere acquistati da questi mediante le agevolazioni di cui al precedente articolo 29.

     3. (Art. 34, c. 3, legge n. 219/1981).

     I canoni a carico del conduttore sono ridotti in misura equivalente all'importo di un contributo in conto capitale pari al 60 per cento della spesa sostenuta.

     4. (Art. 34, c. 4, legge n. 219/1981).

     Il canone di locazione agevolato sarà ridotto del 20 per cento a favore delle forme associative costituite da almeno tre operatori per l'apertura di un nuovo esercizio commerciale, a condizione che restituiscano le autorizzazioni relative ai preesistenti esercizi.

     5. (Art. 34, c. 5, legge n. 219/1981).

     Alla scadenza del contratto di locazione finanziaria i beni oggetto della locazione possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari al 5 per cento del valore di acquisto o del costo di costruzione dei beni immobili e all'I per cento del valore di acquisto dei beni mobili.

 

TITOLO V

Progetti regionali di sviluppo

 

     Articolo 43.

     Definizione dei progetti

     1. (Art. 35, c. 1, legge n. 219/1981).

     Le regioni Basilicata e Campania provvedono alla predisposizione di piani di assetto del territorio e di progetti di sviluppo con priorità per le aree disastrate, per l'area napoletana, per le aree più densamente popolate dell'area salernitana e per le aree interne.

     2. (Art. 35, c. 2, legge n. 219/1981).

     I piani ed i programmi di cui al presente articolo sono approvati con deliberazione del consiglio regionale inviati al CIPE che, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, assegna le relative risorse finanziarie in accordo con il programma triennale e tenendo conto dei programmi pluriennali di cui al successivo articolo.

 

     Articolo 44.

     Programma di attuazione dei piani e dei progetti regionali di sviluppo 1. (Art. 4, c. 1, legge n. 80/1984).

     Per l'attuazione dei piani e dei progetti di cui al precedente articolo i consigli regionali della Basilicata e della Campania, approvano e inviano al CIPE i rispettivi piani triennali di sviluppo. Il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delibera entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.

     2. (Art. 4, c. 3, legge n. 80/1984).

     I piani triennali di sviluppo devono prevedere programmi pluriennali di intervento che individuano:

     a) i progetti da realizzare;

     b) i soggetti pubblici e privati responsabili della loro realizzazione;

     c) le modalità sostitutive dei soggetti inadempienti;

     d) le quote finanziarie da assegnare ai singoli settori e ai singoli progetti, nonché il livello degli incentivi da destinare alle imprese artigiane iscritte all'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 e successive modificazioni, e ricomprese nelle comunità montane nei cui territori ricadono comuni dichiarati disastrati e negli altri comuni dichiarati disastrati;

     e) i progetti e le opere per la cui realizzazione si adottano procedure straordinarie.

     3. (Art. 4, c. 4, legge n. 80/1984).

     I presidenti delle giunte regionali della Campania e della Basilicata provvedono all'attuazione dei piani regionali di sviluppo di cui al primo comma. Per la realizzazione dei progetti e delle opere di cui alla lett. e) del comma precedente si avvalgono dei poteri straordinari previsti dal secondo comma dell'articolo 9 del decreto legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982 n. 187. Previa autorizzazione del CIPE essi possono disporre l'inclusione di opere già finanziate da altre leggi ordinarie e speciali tra quelle previste nella citata lett. e), purché tali opere risultino funzionalmente collegate con l'attuazione del piano triennale.

 

     Articolo 45.

     Finanziamento dei progetti regionali di sviluppo

     1. (Art. 5, c. 1, legge n. 80/1984; Art. 11, c. 20, legge n. 887/1984; Art. 6, c. 6, legge n. 910/1986; Art. 17, c. 10, legge n. 67/1988; legge n. 541/1988; legge n. 407/1989).

     Al finanziamento dei piani regionali di sviluppo si provvede mediante la costituzione con le medesime modalità previste dall'articolo 3 di un fondo cui affluiscono:

     a) la quota assegnata alle regioni Basilicata e Campania per i progetti regionali di sviluppo nell'ambito dello stanziamento previsto oltre che dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, anche dall'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64;

     b) fondi e finanziamenti concessi dalla CEE;

     c) in aggiunta alla somma di lire 500 miliardi per il triennio 1984- 1986 la ulteriore somma di lire 50 miliardi per l'anno 1988, 5 miliardi per l'anno 1989; 50 miliardi per l'anno 1990; 65 miliardi per l'anno 1991 e 130 miliardi per l'anno 1992.

 

     Articolo 46.

     Programma speciale di metanizzazione

     1. (Norma di coordinamento).

     E' data integrale attuazione al programma integrativo speciale di metanizzazione delle regioni Campania e Basilicata, approvato dal CIPE con deliberazione del 16 dicembre 1981 ai sensi dell'articolo 37 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

     2. (Art. 37, c. 1, legge n. 219/1981).

     Le eventuali modifiche al programma di cui al precedente comma sono approvate dal CIPE stesso, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentita la regione interessata, l'ANCI e la CISPEL.

     3. (Art. 37, c. 3, legge n. 219/1981).

     Contestualmente all'approvazione delle eventuali modifiche il CIPE stabilisce altresì, ove necessario, modifiche alla ripartizione delle somme da destinare alle agevolazioni a favore delle reti urbane, delle reti industriali e degli adduttori.

     4. (Art. 37, c. 4, legge n. 219/1981).

     Per quanto altro non previsto si applica l'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive modificazioni.

 

TITOLO VI

Norme procedurali, di organizzazione e fiscali

 

Capo I

Semplificazione delle procedure

 

     Articolo 47.

     Controlli

     1. (Art. 54, c. 1, legge n. 219/1981).

     Per tutti gli atti e provvedimenti inerenti alla realizzazione di opere o di interventi ed alla concessione di contributi, da parte dello Stato, previsti dal presente testo unico, i relativi controlli sono esercitati in via successiva.

     2. (Art. 54, c. 2, legge n. 219/1981).

     Per la somministrazione di fondi ai funzionari delegati si fa deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

     3. (Art. 54, c. 3, legge n. 219/1981).

     Nelle regioni Basilicata e Campania le deliberazioni degli organi regionali sono soggette soltanto al controllo di legittimità disciplinato dall'articolo 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e il termine di venti giorni di cui al secondo comma, secondo periodo, è ridotto alla metà.

     4. (Art. 54, c. 4, legge n. 219/1981).

     Nei comuni e nelle province soggetti alle disposizioni del presente testo unico le deliberazioni dei relativi organi sono sottoposte soltanto al controllo di legittimità disciplinato dall'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e il termine di venti giorni di cui al secondo comma, secondo periodo, è ridotto alla metà.

 

     Articolo 48.

     Piani urbanistici dei comuni danneggiati dal terremoto

     1. (Art. 23, c. 15, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982; Art. 3, c. 9, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984; Art. 28, c. 14, legge n. 219/1981; Art. 3-sexies, D.L. n. 696/1982, conv. con mod. legge n. 883/1982).

     Per sopperire, in particolare, alle esigenze di ricostruzione, i comuni danneggiati, dichiarati sismici con decreto del 7 marzo 1981 emesso dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 14-undecies del decreto legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, possono adottare o confermare i piani esecutivi di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma del precedente articolo 34, applicando le disposizioni ivi previste al comma 23 per la concessione dei contributi.

     2. (Art. 55, c. 2, legge n. 219/1981; Art. 23, c. 15, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982).

     Sono esclusi dai benefici previsti dal presente testo unico gli immobili, quand'anche inclusi nei piani di recupero, la cui ristrutturazione o ricostruzione, in tutto o in parte, non sia ricollegabile con l'evento sismico.

     3. (Art. 55, c. 3, legge n. 219/1981; Art. 23, c. 15, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982).

     Ai piani di cui al primo comma si applicano le norme del precedente articolo 34.

     4. (Art. 55, c. 4, legge n. 219/1981; Art. 23, c. 15, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982).

     Nei comuni che non si avvalgono della facoltà di adozione dei piani di recupero, la ricostruzione o la riparazione degli edifici distrutti o danneggiati dal terremoto resta disciplinata dalle norme vigenti.

     5. (Art. 55, c. 5 e art. 28, c. 18, legge n. 219/1981; Art. 23, c. 15, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982).

     Le spese per l'elaborazione dei piani dei comuni indicati al precedente comma 1 sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3.

     6. (Art. 2, c. 5 e 6, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     I comuni dichiarati danneggiati e inclusi nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri indicati nell'articolo 1 accedono ai benefici di cui al precedente comma per far fronte alle spese relative alla redazione degli strumenti urbanistici generali o esecutivi adottati entro il 31 dicembre 1988, nella misura del 50 per cento delle spese previste sulla base delle tariffe professionali.

     7. (Art. 5, c. 4-bis, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984; Norma di coordinamento).

     Hanno titolo ai contributi previsti nel presente testo unico i proprietari di immobili demoliti o da demolire in attuazione degli strumenti urbanistici approvati ai sensi dei precedenti commi. Le aree di sedime sono acquisite gratuitamente dal comune.

 

     Articolo 49.

     Autorizzazione ai lavori

     1. (Art. 56, c. 1, legge n. 219/1981).

     Per tutti gli interventi di riparazione e di ristrutturazione edilizia degli edifici e delle abitazioni comunque colpiti dall'evento sismico, la concessione prevista dall'art. 9, lettere a) e b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sostituita da una autorizzazione del sindaco ad eseguire i relativi lavori.

     2. (Art. 56, c. 2, legge n. 219/1981).

     La norma di cui al precedente comma trova applicazione per quelle ristrutturazioni urbanistiche che siano conformi agli strumenti urbanistici esecutivi vigenti.

     3. (Art. 56, c. 3, legge n. 219/1981).

     Non sono soggette né a concessione né ad autorizzazione del sindaco le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

     4. (Art. 56, c. 4, legge n. 219/1981).

     L'autorizzazione, comunque, posta in essere, non pregiudica i diritti del conduttore.

     5. (Art. 56, c. 5, legge n. 219/1981).

     Per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, resta fermo l'obbligo delle autorizzazioni previste dalle leggi medesime.

     6. (Art. 56 c. 6, legge n. 219/1981).

     Per tutte le opere eseguite in dipendenza del sisma nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 non si applicano le disposizioni previste all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

     7. (Art. 3-ter, D.L. n. 696/1982, conv. con mod. legge n. 883/1982; Art. 1, c. 2, D.L. n. 48/1986, conv. con mod. legge n. 119/1986).

     Per le opere diverse da quelle indicate nel comma precedente eseguite nei comuni dichiarati totalmente disastrati il contributo di cui all'articolo 3 della predetta legge n. 10 del 1977 non è dovuto per le concessioni edilizie rilasciate entro il 31 dicembre 1988. A partire dal 1° gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1990 nei soli comuni disastrati non è dovuto il solo importo relativo agli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della stessa legge n. 10 del 1977.

     8. (Art. 56, c. 7, legge n. 219/1981).

     Per gli edifici situati in zone agricole la riparazione e la ricostruzione può essere effettuata in deroga agli indici di fabbricabilità prescritti dalle norme vigenti purché la differenza tra il volume riconosciuto e quello preesistente non superi il 30 per cento.

     9. (Art. 56, c. 8, legge n. 219/1981).

     Qualora gli strumenti urbanistici generali subordinino il rilascio della concessione alla formazione del piano particolareggiato, in assenza di questo, la ristrutturazione edilizia degli edifici danneggiati è consentita previa formazione di piani di recupero redatti secondo il titolo IV della legge 5    agosto 1978, n. 457.

     10. (Art. 56, c. 9, legge n. 219/1981).

     Alla presentazione di proposta di piano di recupero possono provvedere oltre ai soggetti di cui all'art. 30 della stessa legge 5 agosto 1978, n. 457, gli enti delegati di cui alla lettera d) del precedente articolo 9.

     11. (Art. 56, c. 10, legge n. 219/1981).

     Le procedure di approvazione dei piani di recupero seguono quelle stabilite dal precedente articolo 34.

     12. (Art. 11, u.c., D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982; Art. 13, c. 1, legge n. 48/1989).

     Nei commi dichiarati sismici l'attuazione degli strumenti urbanistici può avvenire sino al 31 dicembre 1989 anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

 

     Articolo 50.

     Intese Stato-Regioni

     1. (Art. 57, legge n. 219/1981).

     Ai fini dell'intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, qualora la regione non proponga osservazioni nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del progetto di massima od esecutivo, l'intesa si intende raggiunta, fermo quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 43.

 

     Articolo 51.

     Lavori di ripristino e restauro del patrimonio d'interesse culturale

     1. (Art. 58, legge n. 219/1981; Art. 1, c. 8, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     I lavori per il ripristino ed il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico, artistico, librario, archivistico, danneggiato dal terremoto, indicati nei programmi approvati dal CLPE, sono considerati urgenti. Per i suddetti lavori non sono richiesti i pareri ed i controlli preventivi previsti dalle norme vigenti in materia di contabilità di Stato e, al fine di accelerare il recupero dei beni culturali, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legge 7 settembre 1987, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 449.

 

Capo II

Norme di organizzazione

 

Sezione I

Università degli studi della Basilicata

 

     Articolo 52.

     Istituzione

     1. (Art. 39, c. 1, legge n. 219/1981).

     Con effetto dall'anno accademico 1982-1983 è istituita l'Università statale degli studi della Basilicata con sede in Potenza.

     2. (Art. 39, c. 2, legge n. 219/1981).

     L'Università suindicata è compresa tra quelle previste dall'articolo 1, numero 1), del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

 

     Articolo 53.

     Facoltà e corsi di laurea

     1. (Art. 40, legge n. 219/1981).

     L'Università statale degli studi della Basilicata comprende le seguenti facoltà e, nella prima applicazione, i corsi di laurea  a fianco di ciascuna indicati:

     a) scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in matematica e in chimica;

     b) ingegneria, con i corsi di laurea in ingegneria civile, sezione edile, in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale e in ingegneria idraulica;

     c) lettere e filosofia, con il corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne;

     d) agraria, con i corsi di laurea in scienze delle preparazioni alimentari, in scienze forestali e in scienze agrarie.

 

     Articolo 54.

     Disponibilità edilizie, di arredamento e di attrezzature

     1. (Art. 45, legge n. 219/1981).

     Le disponibilità edilizie, di arredamento e di attrezzature didattiche e scientifiche dell'Università degli studi della Basilicata, possono essere assicurate anche da parte di enti locali e di privati riuniti eventualmente in consorzio mediante convenzioni.

 

     Articolo 55.

     Statuto e norme di rinvio

     1. (Art. 46, c. 1, legge n. 219/1981).

     L'Università degli studi della Basilicata è regolata dallo statuto emanato nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, n. 412, e successive modificazioni.

     2. (Art. 47, legge n. 219/1981).

     Per tutto quanto non previsto dal presente testo unico si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.

 

Sezione II

Facoltà di ingegneria nell'Università di Salerno

 

     Articolo 56.

     Istituzione

     1. (Art. 48, c. 1, legge n. 219/1981).

     A decorrere dall'anno accademico 1981-1982 è istituita presso l'Università degli studi di Salerno la facoltà di ingegneria comprendente, in prima applicazione, i corsi di laurea in ingegneria e tecnologia industriale e in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale.

     2. (Art. 48, c. 2, legge n. 219/1981).

     I corsi del biennio propedeutico di ingegneria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1971, n. 1379, già funzionanti presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Salerno, e come corsi della predetta facoltà, costituiscono corsi normali della facoltà di ingegneria.

     3. (Art. 48, c. 3, legge n. 219/1981).

     L'ordinamento della facoltà e dei relativi corsi di laurea, di cui alla tabella XXIX dell'ordinamento didattico universitario è regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1983, n. 896, emanato nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

     4. (Art. 48, c. 5, legge n. 219/1981; legge n. 168/ 1989).

     I posti di ruolo del personale docente ricercatore e non docente attualmente assegnati al biennio propedeutico di ingegneria sono trasferiti alla facoltà di ingegneria. Alle ulteriori esigenze di personale docente e non docente si provvederà con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica utilizzando rispettivamente le dotazioni organiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e alla legge 11 luglio 1980, n. 312.

     5. (Art. 4, c. 6, legge n. 219/1981; legge n. 168/ 1989).

     Alle spese di funzionamento della facoltà di ingegneria si farà fronte con i normali stanziamenti degli appositi capitoli di bilancio del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

     6. (Art. 21, c. 4, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982).

     E' istituito, presso l'Università di Salerno, il laboratorio per la prova dei materiali di costruzione a valere sui fondi del precedente articolo 3.

     7. (Art. 6, c. 10, legge n. 730/1986).

     Per la realizzazione del centro tra le Università di Salerno e di Napoli per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, con sede amministrativa presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Salerno, e assegnato alla medesima Università un contributo speciale di lire 14 miliardi, di cui 7 miliardi nell'anno 1987 e 7 miliardi nell'anno 1988, a carico del fondo di cui all'articolo 3 del presente testo unico. Si applicano le procedure di cui al presente articolo.

 

Sezione III

Beni culturali

 

     Articolo 57.

     Istituzione di soprintendenze e programmi del Ministero

     1. (Art. 5-sexies, D.L. n. 333/1981, conv. con mod. legge n. 456/1981).

     Le sezioni operative delle soprintendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali della Campania istituite con decreto 4 luglio 1981 del Ministro per i beni culturali e ambientali, sono trasformate in:

     1) soprintendenza generale agli interventi post-sismici in Campania e Basilicata;

     2) soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Caserta e Benevento;

     3) soprintendenza archeologica di Pompei;

     4) soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno e Avellino.

     2. (Art. 53, c. 1, legge n. 219/1981).

     Il Ministero per i beni culturali, nel quadro dei programmi di cui all'articolo 23, completa l'esecuzione del piano straordinario nel quale sono stati individuati, oltre agli interventi da attuare prioritariamente per assicurare la riapertura e il funzionamento dei fondamentali istituti bibliotecari, museali, archivistici, monumentali, archeologici della Campania e della Basilicata, anche forme di riattivazione parziale e sono state individuate adeguate strutture di ricovero dei beni mobili salvati dalla distruzione dei centri colpiti dal terremoto, al fine di garantire l'idoneità dal punto di vista della sicurezza e dei requisiti ambientali, nonché possibilmente l'accesso da parte del pubblico o, comunque, degli studiosi.

     3. (Art. 53, c. 2, legge n. 219/1981).

     Il Ministero per i beni culturali organizza altresì, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e con l'assistenza degli istituti centrali, corsi di qualificazione e di aggiornamento sui problemi della salvezza, del recupero e del restauro del patrimonio culturale danneggiato dal terremoto.

     4. (Art. 53, c. 3, legge n. 219/1981).

     Comuni singoli o comuni associati, nonché le comunità montane possono proporre un programma per la riattivazione o per la costruzione di strutture destinate ad attività bibliotecarie, di pubblica lettura o per lo svolgimento di iniziative culturali di base. Le richieste sono trasmesse alla regione che predispone, d'intesa con gli enti locali interessati, il piano degli interventi.

 

Sezione IV

Lavori pubblici

 

     Articolo 58.

     Potenziamento delle strutture periferiche del Ministero

     1. (Art. 5-novies, D.L. n. 333/1981, conv. con mod. legge n. 456/1981; Art. 1, c. 2, D.L. n. 474/ 1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     Il provveditorato alle opere pubbliche della Campania è autorizzato ad istituire una sezione staccata ad Avellino ed una a Salerno, operanti fino al 31 dicembre 1990, al fine di accelerare la esecuzione delle opere di ricostruzione del terremoto di competenza dello Stato.

     2. (Art. 1, c. 7-bis, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984).

     In ciascuna delle sezioni di cui al precedente comma è assicurata l'effettiva presenza di almeno un dirigente superiore.

 

Sezione V

Altre norme di organizzazione

 

     Articolo 59.

     Personale tecnico

     1. (Art. 2, c. 1, legge n. 80/1984).

     I comuni colpiti dal sisma dichiarati disastrati o gravemente danneggiati che non abbiano ancora dato attuazione all'articolo 2, commi da 1 a 6, della legge 18 aprile 1984, n. 80, sono tenuti ad istituire o ad adeguare il proprio ufficio tecnico nei limiti indicati dal comma seguente.

     2. (Art. 2, c. 2, legge n. 80/1984).

     La complessiva dotazione organica comprensiva dei posti preesistenti e di quelli istituiti dopo il sisma e alla data del 19 aprile 1984 già approvati dalla commissione centrale per la finanza locale non può comunque incrementarsi oltre i seguenti limiti:

     a) comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti: due unità tecniche (di cui un ingegnere o architetto);

     b) comuni con popolazione oltre i 2.000 e fino a 5.000 abitanti: tre unità tecniche (di cui un ingegnere o architetto);

     c) comuni con popolazione oltre i 5.000 e fino a 10.000 abitanti: sei unità tecniche (di cui un ingegnere ed un architetto);

     d) comuni con popolazione oltre i 10.000 abitanti: otto unità tecniche (di cui un ingegnere ed un architetto).

     3. Se i posti di cui al comma precedente vengono contenuti, mediante trasformazione di altri posti vacanti, nell'ambito della vigente dotazione organica complessiva del comune, il relativo atto consiliare è soggetto, in deroga alla normativa in materia, al solo esame del competente comitato regionale di controllo.

     4. (Art. 2, c. 4, legge n. 80/1984).

     Nella contraria ipotesi, dopo l'esame di legittimità del comitato regionale di controllo, l'atto è depositato direttamente presso l'ufficio di segreteria della commissione centrale per la finanza locale, che contestualmente ne rilascia ricevuta di deposito. L'eventuale richiesta motivata di circostanziati elementi istruttori avviene entro i successivi dieci giorni.

     5. (Art. 2, c. 5, legge n. 80/1984).

     Decorsi trenta giorni dall'avvenuto deposito dell'atto, ovvero della risposta del comune ai chiarimenti richiesti, da effettuarsi con le modalità di cui al comma precedente, senza che la commissione centrale per la finanza locale abbia comunicato alcun provvedimento, l'atto consiliare diviene efficace.

     6. (Art. 2, c. 6, legge n. 80/1984; Art. 12, c. 4-sexies, legge n. 363/1984).

     I comuni indicati nel primo comma provvedono ad espletare le procedure concorsuali per titoli ed esami, per la copertura dei posti vacanti in organico e di quelli istituiti ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle disposizioni vigenti, comprese quelle sulla sistemazione del personale di cui alla legge 16 maggio 1984, n. 138.

     7. (Art. 1, c. 1-bis, D.L. n. 309/1986, conv. con mod. legge n. 472/1986; Norma di coordinamento).

     All'onere derivante dall'assunzione in ruolo del personale tecnico indicato nei precedenti commi si provvede per il primo anno con le residue disponibilità dello stanziamento di 1 miliardo recato dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge 3 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, il cui importo costituisce base per i trasferimenti statali per gli anni successivi agli enti interessati.

 

     Articolo 60.

     Personale convenzionato

     1. (Art. 12, legge n. 730/1986; Norma di coordinamento).

     Al personale convenzionato da enti, amministrazioni e dal Commissario straordinario di Governo con i fondi appositamente stanziati e in relazione alle esigenze dei terremoti indicati nell'articolo 1 del presente testo unico in servizio alla data del 31 marzo 1986 o che abbia comunque prestato servizio per almeno un anno, si applicano le disposizioni recate dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 e successive modificazioni, sempre che detto personale sia in possesso dei prescritti requisiti. Al relativo onere si provvede, sino a tutto il 1988, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della richiamata legge.

     2. (Art. 21, c. 3, legge n. 48/1989).

     E' differito al 31 dicembre 1989 il termine relativo alla conferma in servizio del personale di cui al precedente comma, che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali transitori e non sia ancora transitato in tali ruoli.

     3. (Art. 3, c. 1, D.L. n. 333/1981, conv. con mod. legge n. 456/1981).

     Per l'assolvimento dei compiti connessi con l'attuazione degli interventi previsti nel presente testo unico, i comuni, le province, le comunità montane e gli enti pubblici sono autorizzati ad avvalersi di liberi professionisti o di persone giuridiche, anche private, idonee per l'attività di istituto sotto il profilo tecnico.

 

     Articolo 61.

     Comuni privi di segretari comunali

     1. (Art. 1, c. 7, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984).

     Il Ministro dell'interno o i prefetti, secondo le rispettive competenze a norma delle vigenti disposizioni di legge, provvedono a coprire le sedi vacanti di segretari comunali nei comuni disastrati o gravemente danneggiati.

 

     Articolo 62.

     Delegazione speciale della Cassa depositi e prestiti

     1. (Art. 15-ter, c. 1, D.L. n. 776/1980, conv. con mod. legge n. 874/1980).

     La speciale delegazione della Cassa depositi e prestiti per le zone colpite dai terremoti di cui all'articolo 1 istituita con l'articolo 15-ter del decreto legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1981, n. 874, provvede al finanziamento dei piani di ricostruzione o riparazione delle opere pubbliche di pertinenza degli enti locali e per la relativa assistenza tecnica.

     2. (Art. 15-ter, c. 2, D.L. n. 776/1980, conv. con mod. legge n. 874/1980).

     Nell'ambito dei mezzi finanziari messi a disposizione degli enti locali la Cassa depositi e prestiti riserverà una quota a favore dei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 del presente testo unico per la ricostruzione delle opere pubbliche distrutte o rese inagibili dal sisma.

     3. (Art. 15-ter, c. 3, D.L. n. 776/1980, conv. con mod. legge n. 874/1980).

     L'onere di ammortamento dei mutui viene assunto a carico dello Stato.

     4. (Art. 15-ter, c. 5, D.L. n. 776/1980, conv. con mod. legge n. 874/1980).

     Per il funzionamento della delegazione decentrata la Cassa depositi e prestiti è autorizzata, in aggiunta all'assunzione fino ad un massimo di trenta impiegati ai sensi dell'articolo 15-ter, comma 4, del citato decreto legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1981, n. 874, a distaccare temporaneamente alla delegazione personale, anche con qualifica dirigenziale, in servizio presso la Cassa depositi e prestiti.

     5. (Art. 15-ter, c. 6, D.L. n. 776/1980, conv. con mod. legge n. 874/1980).

     I comuni colpiti dal sisma d'intesa con le rispettive amministrazioni regionali, provinciali e con le amministrazioni dei comuni capoluogo, possono avvalersi degli uffici delle regioni, delle province e dei comuni capoluogo per la realizzazione delle opere di loro competenza finanziate dalla Cassa depositi e prestiti.

     6. (Art. 15-ter, c. 7, D.L. n. 776/1980, conv. con mod. legge n. 874/1980).

     Il personale delle regioni, province e comuni capoluogo effettuerà le singole prestazioni di assistenza indicate nel comma precedente secondo le direttive e le disposizioni delle amministrazioni comunali interessate.

 

     Articolo 63.

     Compiti della Cassa depositi e prestiti in materia di edilizia abitativa

     1. (Art. 2, c. 1, D.L. n. 75/1981, conv. con mod. legge n. 219/1981; Art. 16, c. 16, legge n. 41/1986).

     La Cassa depositi e prestiti, anche a mezzo della speciale delegazione di cui all'articolo precedente provvede altresì al finanziamento degli enti locali colpiti dal sisma ed alla relativa assistenza tecnica ai fini del completamento dei programmi abitativi:

     a) per l'acquisto, nei comuni nei quali maggiore è il numero degli abitanti rimasti privi di alloggio per effetto del terremoto, di unità immobiliari da locare ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, ad abitanti senza tetto, per la perdita della abitazione condotta in locazione o di proprietà degli stessi, nonché per le relative eventuali opere di completamento e riattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25. Sugli incrementi di valore di tali immobili, l'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è ridotta al 50 per cento;

     b) per l'urgente realizzazione, anche con l'adozione di procedimenti di prefabbricazione di alloggi da locare ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, agli abitanti rimasti privi di abitazione per effetto del sisma, comprese le occorrenti aree e opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

     c) per l'acquisto e l'urbanizzazione delle aree destinate ad insediamenti abitativi e produttivi dai piani di ricostruzione dei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1981, n. 128.

     2. (Art. 2, c. 2, D.L. n. 75/1981, conv. con mod. legge n. 219/1981; Art. 16, c. 16, legge n. 41/1986).

     L'assegnatario di uno degli immobili di cui alle lettere a) e    b) del precedente comma può chiedere al comune il riscatto, in permuta dell'unità immobiliare distrutta o gravemente danneggiata dal terremoto, con divieto di alienazione o di locazione per un decennio.

     3. (Art. 7, legge n. 80/1984).

     Il canone di locazione per gli alloggi acquistati o realizzati ai sensi del precedente comma 1 è determinato in base alle disposizioni della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. (Art. 3-quinquies, c. 2, D.L. n. 696/1982, conv. con mod. legge n. 883/1982).

     Gli alloggi eccedenti le richieste degli aventi diritto a termini del precedente comma 1, sono assegnati in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, in base a criteri fissati dai consigli comunali.

     5. (Art. 9, legge n. 80/1984).

     Per gli alloggi acquistati o realizzati ai sensi del precedente primo comma fino alla estinzione dei relativi mutui, gli enti locali mutuatari versano alle entrate del bilancio dello Stato l'importo dei due terzi del canone di locazione dovuto dagli assegnatari e trattengono un terzo per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili locati.

 

     Articolo 64.

     Adempimenti preliminari a carico dei comuni

     1. (Art. 2-bis, c. 1, D.L. n. 75/1981, conv. con mod. legge n. 219/1981).

     I comuni, all'atto della richiesta del mutuo di cui al precedente articolo dovranno indicare, con delibera consiliare immediatamente esecutiva, le aree da destinare alla localizzazione delle abitazioni da costruirsi ai sensi del precedente articolo 63, comma 1, lett. b), scegliendole nell'ambito delle aree per le quali è prevista, nello strumento urbanistico vigente o adottato, la destinazione ad edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

     2. (Art. 2-bis, c. 2, D.L. n. 75/1981, conv. con mod. legge n. 219/1981).

     Nei comuni che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, o nel caso in cui le aree individuate dai piani predetti risultino insufficienti ed inidonee, il comune indica le aree necessarie all'intervento edilizio nell'ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per le approvazioni di legge.

     3. (Art. 2-bis, c. 3, D.L. n. 75/1981, conv. con mod. legge n. 219/1981).

     Nel caso in cui non sia possibile la localizzazione delle aree a norma dei precedenti commi, il comune adotta un piano di individuazione delle aree necessarie all'intervento anche in deroga allo strumento urbanistico vigente. La deliberazione del consiglio comunale è immediatamente depositata nella segreteria comunale e l'eseguito deposito è reso noto al pubblico mediante avviso da affiggere nell'albo del comune. Entro dieci giorni dall'affissione all'albo dell'avviso di deposito gli interessati possono presentare al comune le proprie opposizioni. Trascorso il termine predetto la delibera viene trasmessa alla regione unitamente alle opposizioni presentate. La regione adotta le proprie definitive determinazioni sul piano di individuazione delle aree nel termine di dieci giorni dalla ricezione della delibera comunale. Trascorso tale termine il piano si intende approvato e le opposizioni respinte.

     4. (Art. 2-bis, c. 4, D.L. n. 75/1981, conv. con mod. legge n. 219/1981).

     Con le deliberazioni adottate a norma dei precedenti commi sono precisati, ove necessario anche in variante ai piani regolatori ed ai programmi di fabbricazione vigenti o adottati, i limiti di densità, di altezza, di distanza fra i fabbricati, nonché i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggio.

     5. (Art. 10, c. 1, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982).

     I comuni interessati al programma edilizio previsto nel precedente e nel presente articolo possono osservare la procedura fissata dagli articoli 80 e seguenti della legge 14 maggio 1981, n. 219, nei casi in cui le aree individuate dai piani di zona o strumenti urbanistici, ove esistenti, per l'edilizia economica e popolare, siano ritenute dall'amministrazione comunale insufficienti o poco idonee.

     6. (Art. 10, c. 2, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982).

     L'individuazione delle aree da parte dei consigli comunali comporta la dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità e di urgenza delle opere da realizzare.

     7. (Art. 10, c. 3, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982).

     Devono ritenersi definitive le delibere consiliari di individuazione delle aree che abbiano ottenuto l'approvazione ai sensi dell'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

 

     Articolo 65.

     Procedure per il completamento degli interventi

     1. (Art. 16, c. 16, legge n. 41/1986).

     In aggiunta al finanziamento originario di 1.000 miliardi di lire autorizzato con l'articolo 2, comma 3, del decreto legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, la Cassa depositi e prestiti per il completamento del programma indicato nell'articolo 63, comma 1, del presente testo unico è autorizzata a concedere ulteriori mutui integrativi fino all'ammontare di 60 miliardi di lire ai comuni indicati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. L'onere di ammortamento dei predetti mutui per capitale ed interessi, valutato in lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1987, è assunto a carico del bilancio dello Stato.

     2. (Art. 3, c. 22, legge n. 730/1986).

     La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ulteriori mutui integrativi fino all'ammontare di lire 45 miliardi, ai comuni indicati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, nei quali è in via di completamento la realizzazione del programma abitativo di cui all'articolo 63, comma 1, del presente testo unico. L'onere di ammortamento per capitale ed interessi, valutato in lire 7 miliardi annui, è posto a carico, a decorrere dal 1987, del fondo di cui al precedente articolo 3.

     3. (Art. 3, c. 4, D.L. n. 75/1981, conv. con mod. legge n. 219/1981).

     Per la deliberazione e concessione dei mutui di cui al presente testo unico, il direttore generale della Cassa depositi e prestiti può assumere i poteri del consiglio di amministrazione. I provvedimenti così adottati sono comunicati al consiglio di amministrazione nella prima adunanza successiva alla emissione di essi.

 

     Articolo 66.

     Trasferimento di sede dei dipendenti pubblici

     1. (Art. 24, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982).

     I dipendenti dello Stato o di enti pubblici o di aziende pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, che, in dipendenza del sisma del 23 novembre 1980 e del febbraio 1981 hanno ottenuto il comando o l'assegnazione provvisoria nei comuni di cui all'articolo 1, sono a domanda definitivamente trasferiti nelle nuove sedi. Il trasferimento del personale della scuola è effettuato anche in soprannumero. Sono altresì definitivamente trasferiti, a domanda, nelle nuove sedi gli amministratori comunali che per via del loro incarico abbiano ottenuto il comando o l'assegnazione provvisoria in uffici dello Stato, di enti pubblici e di aziende autonome dello Stato alla data del 30 aprile 1982.

 

     Articolo 67.

     Disposizioni in materia carceraria

     1. (Art. 20, c. 1, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982).

     Per il personale di custodia delle case mandamentali distrutte dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 469.

     2. (Art. 20, c. 2, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982).

     Detto personale può essere destinato a svolgere le funzioni di custodia in altre carceri mandamentali nell'ambito delle regioni colpite dagli eventi sismici fino alla ricostruzione della struttura distrutta, su richiesta, diretta al comune, del Ministro di grazia e giustizia.

 

     Articolo 68.

     Benefici a favore dei supplenti delle scuole private

     1. (Art. 11-bis, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984).

     I supplenti delle scuole private delle zone colpite dal sisma ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono equiparati agli effetti del computo dei giorni di servizio prestati nell'anno scolastico 1980-1981, ai supplenti della scuola pubblica delle predette zone.

 

Capo III

Agevolazioni fiscali

 

     Articolo 69.

     Acquisto di immobili

     1. (Art. 72, c. 1, legge n. 219/1981; Art. 8, c. 3, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     Gli atti di primo acquisto, stipulati fino al 31 dicembre 1990, di aree da destinare alla costruzione di edifici, anche se distrutti o danneggiati, destinati ad essere ricostruiti o riparati, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'acquirente risulti danneggiato, abbia la propria residenza nei comuni colpiti dal terremoto da data anteriore a quella degli eventi sismici indicati nell'articolo 1 e la conservi alla data dell'acquisto.

     2. (Art. 72, c. 2, legge n. 219/1981).

     Salvo il caso di forza maggiore, l'acquirente decade dai benefici previsti dal comma precedente qualora gli edifici distrutti o danneggiati non vengano ricostruiti o riparati entro tre anni dall'acquisto e, nel caso di acquisto di terreni, ove entro lo stesso termine non venga ultimata la costruzione.

     3. (Art. 72, c. 3, legge n. 219/1981).

     Nel caso di acquisto dei terreni di cui al primo comma, i benefici ivi previsti sono estesi al suolo attiguo all'edificio limitatamente al doppio dell'area coperta dalla costruzione. Sulla parte di suolo eccedente sono dovute, a costruzione ultimata, le imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura ordinaria.

     4. (Art. 72, c. 4, legge n. 219/1981).

     Nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, il beneficio si applica all'intera area necessaria per realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme o prescrizioni urbanistiche per le zone residenziali.

     5. (Art. 72, c. 5, legge n. 219/1981).

     Per conseguire le agevolazioni tributarie previste dal presente articolo deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali, attestante il possesso da parte dell'acquirente dei registri di cui al precedente primo comma.

     6. (Art. 72, c. 6, legge n. 219/1981).

     Per la conferma delle agevolazioni stesse, l'interessato dovrà produrre, entro tre anni dalla data di registrazione dell'atto di primo acquisto, attestazione del comune da cui risulti che ha soddisfatto le condizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4.

 

     Articolo 70.

     Esenzione da imposte e tasse

     1. (Art. 73, c. 1, legge n. 219/1981).

     Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque relativi alla attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dagli eventi sismici indicati nell'articolo 1 e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonché dagli emolumenti ipotecari di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

     2. (Art. 73, c. 2, legge n. 219/1981).

     E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

     3. (Art. 8, c. 1, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     La disposizione di cui al comma 1 deve intendersi riferita anche:

     a) a tutti gli atti di cessione, permuta o assegnazione in proprietà, effettuati in applicazione degli strumenti urbanistici previsti nell'articolo 34, comma 3, del presente testo unico e a tutti gli atti di acquisto di cui all'articolo 10, comma 8, e all'articolo 13, comma 3, dello stesso decreto;

     b) agli atti di scioglimento delle comunioni, agli atti di trasferimento dei suoli, compresi nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 39 del presente testo unico e a tutti gli atti comunque relativi all'attuazione dello stesso testo unico, anche se in esso non espressamente previsti.

     4. (Art. 8, u.c., D.L. n. 799/1980, conv. con mod. legge n. 875/1980).

     Le successioni dei soggetti deceduti per effetto degli eventi sismici indicati nell'articolo 1 sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastali, dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili nonché di ogni altra tassa o diritto. Sono altresì esenti dalla imposta erariale di trascrizione, prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, dall'imposta di bollo nonché da ogni compenso, emolumento o diritto, le formalità di eseguirsi da parte del pubblico registro automobilistico relativamente all'acquisto per causa di morte di veicoli a motore e loro rimorchi se il dante causa è deceduto per effetto degli stessi eventi sismici.

     5. (Art. 12, D.L. n. 799/1980, conv. con mod. legge n. 875/1980).

     In deroga al disposto dell'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i contributi in conto capitale erogati in base a legge dello Stato o delle regioni alle imprese danneggiate nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1, non concorrono alla formazione del reddito di impresa del soggetto percipiente.

 

     Articolo 71.

     Agevolazioni in materia di indennizzi

     1. (Art. 74, legge n. 219/1981).

     Gli indennizzi corrisposti da società di assicurazione per danni subiti in conseguenza del terremoto non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese beneficiarie limitatamente alla differenza tra l'ammontare dell'indennizzo e l'ultimo valore dei beni al netto degli ammortamenti effettuati, riconosciuto ai fini delle imposte sul reddito.

 

     Articolo 72.

     Limiti alla cumulabilità

     1. (Art. 75, c. 1, legge n. 219/1981).

     Le provvidenze disposte con il presente testo unico non sono cumulabili con quelle previste ai medesimi titoli da leggi statali o regionali.

     2. (Art. 75, c. 2, legge n. 219/1981; Art. 7, c. 6, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982).

     Dalle provvidenze di cui al presente testo unico si detraggono le somme percepite a titolo di indennizzo relative ai contratti di assicurazione concernenti i danni derivanti dal sisma.

     3. (Art. 75, c. 3, legge n. 219/1981).

     L'assegnazione in proprietà di un alloggio sostituisce il diritto ai contributi di cui alla lettera a) del presente articolo 9.

     4. (Art. 75, c. 4, legge n. 219/1981; Art. 8, c. 3, legge n. 730/1986).

     Per i contributi di cui agli articoli 27 e 28 la detrazione di cui al precedente secondo comma è limitata al 25 per cento delle somme percepite a titolo di indennizzo relativo ai contratti di assicurazione concernenti i danni derivanti dal sisma.

 

     Articolo 73.

     Imposta locale sui redditi

     1. (Art. 3, u.c., D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982; Norma di coordinamento).

     I redditi dei fabbricati che risultano distrutti, inagibili o inabitabili in quanto danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 sono esclusi dall'ILOR e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi, purché alla dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta in corso venga allegato un certificato del comune, attestante la distruzione, l'inagibilità o l'inabitabilità dei fabbricati dovuta al terremoto. Non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate.

     2. (Art. 3-terdecies D.L. n. 696/1982, conv. con mod. legge n. 883/1982; Art. 1, c. 9, D.L. n. 790/1981, conv. con mod. legge n. 47/1982; Norma di coordinamento) [6].

 

     Articolo 74.

     Imposta sul valore aggiunto

     1. (Art. 13, c. 1, legge n. 48/1989; Art. 5, c. 1, lettere c) ed f), D.L. n. 799/1980, conv. con mod. legge n. 875/1980).

     Nei comuni colpiti dai terremoti di cui all'art. 1 fino alla data del 31 dicembre 1989, fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi, agli effetti della imposta sul valore aggiunto:

     a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, ivi comprese quelle professionali, relative alla ricostruzione o alla riparazione di fabbricati, ancorché destinati ad uso diverso dalla abitazione, e di attrezzature, distrutti o danneggiati, per effetto degli eventi sismici indicati nel precedente articolo 1. La distruzione o il danneggiamento deve risultare da attestazione rilasciata dal comune in cui si trovano i fabbricati o le attrezzature oppure dall'ufficio del genio civile o dall'ufficio tecnico erariale competenti per territorio;

     b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, comunque effettuate in relazione alla riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, nonché in relazione alla attività di demolizione e sgombero delle macerie.

     2. (Art. 4, c. 4, D.L. n. 8/1987, conv. con mod. legge n. 120/1987).

     Tutte le operazioni effettuate nelle regioni Basilicata e Campania e in tutta l'area industriale di Calaggio, ivi compreso il versante pugliese, in relazione alla realizzazione delle opere, comprese quelle di infrastrutturazione e di gestione delle aree industriali ed opere connesse fino alla consegna definitiva agli enti destinatari di cui all'articolo 39, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, con l'osservanza degli obblighi di fatturazione e di registrazione. Non è consentita la variazione in diminuzione dell'imposta di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni [7].

     3. (Art. 8, c. 4, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     Non sono considerate cessioni di beni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto gli acquisti di nuove attrezzature, anche se di tipo diverso da quello delle attrezzature preesistenti, effettuati per il potenziamento di aziende danneggiate dall'evento sismico operanti nei settori previsti dagli articoli 27 e 28.

 

     Articolo 75.

     Esenzione dalla ritenuta sui depositi e conti correnti

     1. (Art. 3, n. 6, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982).

     Non sono soggetti alla ritenuta prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni gli interessi maturati su depositi e conti correnti aperti presso aziende di credito da enti ed istituzioni esclusivamente per la erogazione di aiuti a favore delle popolazioni terremotate.

     2. (Art. 3, c. 7, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982).

     L'azienda di credito non effettua la ritenuta a condizione che venga esibita apposita certificazione rilasciata da uffici delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali che attestino la effettiva destinazione a favore delle popolazioni terremotate delle somme provenienti da depositi e conti correnti.

 

     Articolo 76.

     Perimento degli autoveicoli in dipendenza del sisma

     1. (Art. 8, c. 2, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     Le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, come sostituite da quelle contenute nell'articolo 5 del nuovo testo del decreto stesso risultante dalle modificazioni introdotte con la legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53, devono intendersi non applicabili nei confronti dei soggetti interessati che, entro il 19 luglio 1988 abbiano inoltrato agli uffici del pubblico registro automobilistico apposita dichiarazione giurata concernente il perimento degli autoveicoli in dipendenza del sisma.

 

     Articolo 77.

     Sospensione della tassa per l'occupazione di spazi pubblici e per talune concessioni comunali

     1. (Art. 35-quater, c. 1, D.L. n. 55/1983, conv. con mod. legge n. 131/1983).

     Per gli operatori economici impossibilitati al regolare svolgimento della loro attività a causa della completa distruzione dei locali commerciali provocata dagli eventi sismici indicati nell'articolo 1 che non abbiano beneficiato dell'assegnazione di strutture provvisorie sostitutive o non vi abbiano provveduto direttamente, è sospeso fino al ripristino della normale attività, il pagamento della tassa annuale sulla concessione comunale, di cui all'articolo 1, n. 21), del decreto ministeriale 29 novembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 348 del 14 dicembre 1978, modificato dall'articolo 18 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

     2. (Art. 35-quater, c. 2, D.L. n. 55/1983, conv. con mod. legge n. 131/1983).

     A detti soggetti non si applicano le disposizioni dell'articolo 31, lettera b), della legge 11 giugno 1971, n. 426.

     3. (Art. 33, c. 1-bis, D.L. n. 55/1983, conv. con mod. legge n. 131/1983).

     Nei comuni della Campania e della Basilicata dichiarati disastrati o gravemente danneggiati a seguito del sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981, la tassa per l'occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche di cui al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, non è riscossa nei confronti degli operatori industriali, artigiani e commercianti che esercitano la loro attività in strutture provvisorie sostitutive dei locali distrutti o danneggiati.

 

     Articolo 78.

     Attestazioni ai fini fiscali

     1. (Art. 8, c. 5, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali specificatamente previste, nei confronti dei soggetti danneggiati dal presente testo unico, la condizione stessa di soggetto danneggiato dal sisma è attestata dal sindaco.

 

TITOLO VII

Norme finali e transitorie

 

     Articolo 79.

     Norme relative alla cessazione dello stato di emergenza e alla destinazione dei residui fondi stanziati

     1. (Art. 1, c. 3, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984; Art. 1, c. 5, legge n. 113/1983).

     A decorrere dal 19 aprile 1984 i prefetti delle province presso le cui tesorerie provinciali furono aperte le contabilità di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, svolgono attività di ordinaria gestione; ai prefetti stessi è demandata a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 11 aprile 1983, n. 114, la definizione degli impegni assunti nella fase dell'emergenza dal Commissario per le zone terremotate e dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

     2. (Art. 13-bis, c. 1, D.L. n. 159/1984, conv. con mod. legge n. 363/1984).

     Nei limiti delle residue disponibilità del fondo costituito con l'articolo 2 del citato decreto legge 26 novembre 1980, n. 776, affluite al fondo di cui al decreto legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, su richiesta dei prefetti competenti, assicura le provviste economiche occorrenti per la definizione degli atti indicati nel precedente comma.

     3. (Art. 1, c. 6, legge n. 114/1983).

     Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, il termine per il compimento delle attività di cui al primo comma, nonché i criteri e le modalità per il coordinamento delle operazioni di liquidazione e per la compilazione e presentazione del rendiconto relativo al fondo di cui all'articolo 2 del citato decreto legge 26 novembre 1980, n. 776, e alle altre somme a qualsiasi titolo pervenute per le finalità relative agli interventi per l'emergenza.

     4. (Art. 1, c. 7, legge n. 114/1983).

     I fondi residuati alla gestione liquidatoria sono versati in conto entrate eventuali del Tesoro.

 

     Articolo 80.

     Immobili danneggiati da più eventi sismici e completamento della ricostruzione

     1. (Art. 7, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988; Norma di coordinamento).

     I proprietari delle unità immobiliari e dei fabbricati rurali danneggiati dall'evento sismico del 1962, che hanno presentato domanda ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, possono accedere ai benefici previsti dal presente testo unico sulla base delle disposizioni e delle priorità di cui alle leggi regionali vigenti. L'onere è a carico e nei limiti del fondo di cui all'articolo 3. La disposizione del presente comma si estende alle domande presentate entro il 31 dicembre 1984 a termini dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1984, n. 80.

     2. (Art. 15, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     In sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 il CIPE assegna ai comuni le somme occorrenti per provvedere, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lett. e), al recupero dei nuclei provvisori di abitazioni realizzati nei territori colpiti dal sisma del 23 luglio 1930, di cui al regio decreto legge 3 agosto 1930, n. 1065, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1930, n. 1906, ricompresi anche nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile e 22 maggio 1981, di cui all'articolo 1, del presente testo unico, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 9 maggio 1981 e n. 146 del 29 maggio 1981.

 

     Articolo 81.

     Dichiarazione di morte presunta

     1. (Art. 3, c. 1, D.L. n. 799/1980, conv. con mod. legge n. 875/1980).

     Nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1, può essere dichiarata la morte presunta delle persone scomparse per effetto del sisma senza che si abbiano più loro notizie, quando sia trascorso un anno dalla data del sisma stesso.

     2. (Art. 3, c. 2, D.L. n. 799/1980, conv. con mod. legge n. 875/1980).

     La procedura di cui agli articoli 727 e 728 del codice di procedura civile può essere omessa qualora le persone interessate presentino una dichiarazione di irreperibilità rilasciata dal sindaco del comune di residenza dello scomparso, previa assunzione delle opportune informazioni.

     3. (Art. 3, c. 3, D.L. n. 799/1980, conv. con mod. legge n. 875/1980).

     Si osservano, in quanto applicabili, le norme della legge 3 giugno 1949, n. 320, concernenti le disposizioni sulle persone scomparse in guerra.

     4. (Art. 3, c. 4, D.L. n. 799/1980, conv. con mod. legge n. 875/1980).

     Durante la pendenza del procedimento per la dichiarazione di morte presunta è sufficiente, al limitato fine di conseguire i benefici previsti dal presente decreto, che gli interessati producano la dichiarazione di irreperibilità prevista dal precedente secondo comma.

     5. (Art. 3, c. 5, D.L. n. 799/1980, conv. con mod. legge n. 875/1980).

     Qualora la domanda per la dichiarazione di morte presunta venga respinta, il giudice dispone la restituzione delle somme ricevute in base ai benefici eventualmente ottenuti ai sensi del precedente comma e ordina la comunicazione del provvedimento alla competente autorità amministrativa.

     6. (Art. 3, c. 6, D.L. n. 799/1980, conv. con mod. legge n. 875/1980).

     Tutti gli atti della procedura di morte presunta, comprese le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale, devono essere eseguiti gratuitamente e sono esenti dal pagamento dei diritti spettanti agli uffici di cancelleria e agli ufficiali giudiziari. La parte istante è ammessa al beneficio anche per le inserzioni nei giornali previste dall'articolo 729 del codice di procedura civile. A tal fine il presidente del tribunale, su richiesta dell'interessato, nomina il difensore.

 

     Articolo 82.

     Attribuzione della qualifica di infortunato o di inabile permanente e provvidenze in favore del volontariato

     1. (Art. 13, c. 1, D.L. n. 776/1980, conv. con mod. legge n. 874/1980).

     E' riconosciuta la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 10 che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento della preesistente invalidità.

     2. (Art. 13, c. 2, D.L. n. 776/1980, conv. con mod. legge n. 874/1980).

     Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici appartenenti a pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale e ragguagliata ad una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico- legali da parte dell'INAIL per l'esatta individuazione del grado di inabilità permanente. Ove, in sede di tali accertamenti si riscontri, ai sensi delle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al titolo I del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di inabilità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di inabilità corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dall'Istituto erogatore mediante rateizzazione che comunque non potrà superare le 60 rate.

     3. (Art. 13, c. 3, D.L. n. 776/1980, conv. con mod. legge n. 874/1980).

     Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza della calamità di cui al primo comma del presente articolo vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico 30 giugno 1965, n. 1123, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico sopracitato.

     4. (Art. 13, c. 4, D.L. n. 776/1980, conv. con mod. legge n. 874/1980).

     Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli eventi di cui al primo comma da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposto immediatamente il trattamento economico di malattia per un periodo non superiore a sei mesi calcolato sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi.

     5. (Art. 13, c. 6, D.L. n. 776/1980, conv. con mod. legge n. 874/1980).

     Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente dallo Stato a far tempo dal 1981.

     6. (Art. 13-bis, c. 1 e 2, D.L. n. 776/1980, conv. con mod. legge n. 874/1980).

     Ai cittadini che abbiano prestato la loro attività volontariamente nei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1 nei casi di incidente o di infortunio per cause inerenti la loro attività a favore delle popolazioni colpite dal sisma, è riconosciuto il trattamento infortunistico previsto per i lavoratori dipendenti dell'industria a condizione che abbiano notificato la loro presenza al sindaco del comune in cui intendevano prestare la loro attività volontaria.

 

     Articolo 83.

     Prestiti esteri

     1. (Art. 78, c. 1, legge n. 219/1981).

     Il Ministro del tesoro in relazione all'articolo 3, comma 1, è autorizzato ad assumere prestiti all'estero ed a stipulare i relativi atti.

     2. (Art. 78, c. 2, legge n. 219/1981).

     Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a definire, con propri decreti, i rapporti tra il Tesoro e l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno per il servizio dei prestiti esteri contratti dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno ed il cui ricavato affluisce al fondo di cui al precedente articolo 3.

     3. (Art. 78, c. 3, legge n. 219/1981).

     Il servizio dei suddetti prestiti esteri è assunto mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. La direzione generale del tesoro, alla scadenza delle rispettive rate di ammortamento, provvederà sia al pagamento delle rate a favore degli istituti mutuanti che al rimborso a favore della Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno delle rate da questa dovute.

 

     Articolo 84.

     Rimborso dei mutui

     1. (Art. 15-bis, c. 1 e 3, D.L. n. 776/1980, conv. con mod. legge n. 874/1980).

     La direzione generale del tesoro continua a provvedere al rimborso dei mutui accordati dalla Banca europea per gli investimenti nel quadro dell'aiuto eccezionale della Comunità economica europea per il finanziamento di investimenti destinati alla ricostituzione dei mezzi di produzione e alla ricostruzione delle infrastrutture economiche e sociali nelle zone sinistrate delle regioni Campania e Basilicata, ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874.

     2. (Art. 15-bis, c. 2 e 3, D.L. n. 776/1980, conv. con mod. legge n. 874/1980).

     Il rimborso di cui al precedente comma è effettuato sulla base di un elenco riepilogativo che alla scadenza delle rate la BEI comunica con l'indicazione dell'importo complessivo dei mutui cui si riferisce.

     3. (Art. 5, D.L. n. 623/1983, conv. con mod. legge n. 748/1983).

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì per il rimborso dei prestiti esteri contratti nel limite massimo complessivo di 1.720 miliardi previsto dall'articolo 5 del decreto legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, elevato a lire 2.220 miliardi con l'articolo 11 della legge 18 aprile 1984, n. 80.

 

     Articolo 85.

     Garanzie dello Stato per i mutui BEI e rischio di cambio

     1. (Art. 15-bis, c. 3, D.L. n. 776/1980, conv. con mod. legge n. 874/1980).

     Continuano ad essere garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio i mutui in corso di ammortamento contratti con la BEI dagli istituti di credito a medio termine, dagli enti pubblici e dalle società concessionarie di pubblici servizi per il finanziamento di investimenti destinati alla ricostituzione dei mezzi di produzione e alla ricostruzione delle infrastrutture economiche e sociali nelle zone sinistrate dal sisma delle regioni Campania e Basilicata, ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874.

 

     Articolo 86.

     Collocamento in aspettativa

     1. (Art. 6-ter, c. 1, D.L. n. 245/1989, conv. con mod. legge n. 288/1989).

     Fino al 30 giugno 1990 è autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco o di un suo delegato nei comuni disastrati e in quelli gravemente danneggiati.

     2. (Art. 6-ter, c. 2, D.L. n. 245/1989, conv. con mod. legge n. 288/1989; Art. 6, c. 6, D.L. n. 8/1987, conv. con mod. legge n. 120/1987).

     Fino al 30 giugno 1990 nei comuni di Avellino, Napoli, Potenza e Salerno è autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco e di non più di quattro assessori effettivi o supplenti che abbiano specifica delega per i problemi di cui al presente testo unico.

     3. (Art. 1, c. 3, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     Resta fermo il trattamento economico spettante agli amministratori di cui ai precedenti commi ove essi siano dipendenti da amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da enti pubblici, anche economici, che continua ad essere posto a carico delle amministrazioni ed enti. Resta a carico del fondo di cui all'articolo 3 l'onere per l'aspettativa dei dipendenti da aziende private.

 

     Articolo 87.

     Investimenti per l'edilizia residenziale

     1. (Art. 5, c. 1, legge n. 730/1986).

     Gli enti pubblici, comunque denominati, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti ad utilizzare, per il periodo 1986- 1990, una somma non superiore al 20 per cento dei fondi destinati agli investimenti immobiliari per la costruzione e l'acquisto di immobili a destinazione residenziale nelle zone ad alta intensità abitativa colpite dal sisma del novembre 1980.

     2. (Art. 5, c. 2, legge n. 730/1986).

     Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui al comma 1.

     3. (Art. 1, c. 3, legge n. 48/1989; Art. 17, c. 48, legge n. 67/1988; Art. 6, c. 14-quinquies, D.L. n. 8/1987, conv. con mod. legge n. 120/1987).

     Fino al 31 dicembre 1989 l'INAIL è tenuto ad utilizzare, a termini dell'articolo 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, i fondi ancora disponibili derivanti dagli aumenti delle riserve tecniche e destinati agli investimenti immobiliari ai sensi dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni.

 

     Articolo 88.

     Attribuzioni particolari del Ministro dei lavori pubblici

     1. (Art. 18, c. 1, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982).

     Il Ministro dei lavori pubblici determina, sentiti i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali interessati, con proprio decreto, i compensi ed il rimborso delle spese da corrispondere a professionisti singoli o associati ovvero a persone giuridiche per le prestazioni rese in materia di urbanistica a favore dei comuni e delle comunità montane delle regioni Campania e Basilicata.

     2. (Art. 14-undecies, D.L. n. 776/1980, conv. con mod. legge n. 874/1980).

     Il Ministro dei lavori pubblici, provvede con proprio decreto alla riclassificazione sismica dei comuni delle regioni colpite dai terremoti indicati nell'articolo 1, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche.

     3. (Art. 21, c. 5, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982).

     Il Ministro dei lavori pubblici, al fine di consentire un più puntuale controllo dei requisiti dei materiali da costruzione da impiegare negli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti, concede, con procedura di urgenza, l'autorizzazione di cui all'articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, a laboratori operanti in Basilicata e Campania.

 

     Articolo 89.

     Durata dei provvedimenti sospensivi della efficacia di atti

     1. (Art. 23-sexies, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982).

     Nelle regioni di cui all'articolo 1 i provvedimenti giurisdizionali che comportano sospensione dell'esecuzione di atti amministrativi comunque preordinati od utili per la realizzazione degli interventi di cui al presente testo unico perdono efficacia se entro due mesi dalla loro pronuncia non è eseguita la notificazione della sentenza decisoria nel merito.

 

     Articolo 90.

     Sanzioni penali

     1. (Art. 15-quater, D.L. n. 776/1980, conv. con mod. legge n. 874/1980).

     Le pene per i reati previsti dagli articoli 479, 480, 481 e 483 del codice penale, commessi per conseguire benefici disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, sono aumentate fino alla metà. Non si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 69 del codice penale.

2. (Art. 11, c. 2 e 3, D.L. n. 799/1980, conv. con mod. legge n. 875/1980).

     L'utilizzo delle somme affluite ai fondi di solidarietà appositamente promossi da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religione, assistenziali, culturali e sportive nonché da organi di stampa, per fini diversi da quelli della destinazione di beni e di servizi in favore dei soggetti terremotati è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi dell'articolo 314 del codice penale.

 

     Articolo 91.

     Eccezionale presunzione di legittimità

     1. (Art. 4, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982; Sent. Cost. n. 100/1987 - Sentenza interpretativa di rigetto).

     Gli atti ed i provvedimenti amministrativi adottati, anche in sanatoria, le erogazioni e i conferimenti disposti dalla pubblica amministrazione, ivi compresi i contributi concessi sui fondi gestiti dal Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, nel periodo di tempo fra il 23 novembre 1980 ed il 31 ottobre 1981, si considerano legittimi, anche se difformi dalle norme in vigore, incluse quelle che regolano la competenza o disciplinano le procedure, purché diretti a realizzare l'attività di soccorso, ad assicurare servizi necessari per la collettività o a soddisfare esigenze primarie dei cittadini nelle zone colpite dagli eventi sismici.

 

     Articolo 92.

     Disciplina degli alloggi prefabbricati

     1. (Art. 2, c. 1, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982).

     Gli alloggi prefabbricati, acquistati con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato e quelli pervenuti in dono tramite il commissario per le zone terremotate o che pervengano in dono tramite il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con destinazione alle zone terremotate, sono trasferiti in proprietà ai comuni nel cui territorio sono installati.

     2. (Art. 2, c. 2, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982).

     I prefabbricati destinati a uffici o servizi statali o, comunque, pubblici sono acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale con vincolo di destinazione a pubblico servizio. Le spese per la loro manutenzione, nonché quelle per i servizi generali, sono a carico delle amministrazioni dalle quali gli uffici o i servizi dipendono.

     3. (Art. 2, c. 3, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982).

     Gli alloggi prefabbricati monoblocco tipo containers e le roulottes acquisiti dal commissario per le zone terremotate sono assegnati in uso precario ai comuni nel cui territorio sono installati.

     4. (Art. 1, c. 3, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984; Art. 1-ter, D.L. n. 75/1981, conv. con mod. legge n. 219/1981).

     Ai comuni è assegnato dal CIPE annualmente un fondo a valere sull'articolo 3 per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei prefabbricati di cui al presente articolo e degli alloggi costruiti per la sistemazione provvisoria dei senza tetto.

5. (Art. 4-ter, D.L. n. 309/1986, conv. con mod. legge n. 472/1986).

     Le aree utilizzate per la sistemazione delle famiglie terremotate e per l'insediamento di servizi sociali e di attività produttive danneggiate dal sisma possono essere espropriate anche a valere sul fondo previsto nell'articolo 3 dai comuni interessati per essere destinate ad uso pubblico e collettivo. A tal fine si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 37.

 

     Articolo 93.

     Recupero di contributi per omessi lavori concernenti piccole riparazioni

     1. (Art. 7, c. 5, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982; Art. 3, c. 3-ter, D.L. n. 114/1985, conv. con mod. legge n. 211/1985).

     Le somme eventualmente già riscosse in base all'articolo 7 del decreto legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, sono recuperate con le procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, qualora entro il 31 dicembre 1985 non sia stata completata la riparazione.

 

     Articolo 94.

     Riesame di taluni strumenti urbanistici

     1. (Art. 2, c. 7, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     Per gli strumenti urbanistici o loro varianti dei comuni danneggiati dall'evento sismico del 21 marzo 1982, ed inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 5 maggio 1982, resi esecutivi ai sensi del decreto legge 21 settembre 1987, n. 389 e del decreto legge 20 novembre 1987, n. 474, è annullata l'approvazione verificatasi in applicazione dei predetti decreti legge. Tali strumenti urbanistici sono riesaminati dalla regione o dall'ente delegato con le procedure e gli effetti di cui all'articolo 34, comma 22.

 

     Articolo 95.

     Termini in materia di edilizia abitativa

     1. (Art. 4, c. 4, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     Per i provvedimenti di assegnazione del contributo già rilasciati alla data del 22 novembre 1987, il sindaco, avuto riguardo all'epoca del provvedimento di assegnazione, nonché allo stato di attuazione dell'intervento e a quanto disposto nell'articolo 21, comma 1, fissa il termine entro cui i lavori devono essere iniziati o ultimati, a pena di decadenza delle agevolazioni.

     2. (Art. 4, c. 6, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     Per i progetti esecutivi presentati alla data del 22 novembre 1987, i provvedimenti definitivi di assegnazione del contributo sono emanati non oltre novanta giorni dalla predetta data.

 

     Articolo 96.

     Disposizioni particolari in materia di edilizia residenziale

     1. (Art. 5, c. 8, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 513, non si applicano ai finanziamenti localizzati nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1, relativi agli interventi in corso o comunque non ancora collaudati alla data del sisma. L'onere relativo è a carico, o nei limiti, delle disponibilità giacenti presso la sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti. Eventuali esborsi già effettuati da parte dei destinatari dei finanziamenti in virtù della presente norma saranno valutati a titolo di anticipazioni sulle future rate di ammortamento.

 

     Articolo 97.

     Interpretazione autentica in materia di integrazione salariale

     1. (Art. 5, D.L. n. 338/1989, conv. con mod. legge n. 389/1989).

     L'articolo 12 del decreto legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, e successive modificazioni, va interpretato nel senso che i beneficiari delle indennità ivi previste hanno diritto anche alle quote di indennità di anzianità maturate, secondo le norme vigenti, durante i periodi di corresponsione delle predette integrazioni salariali.

 

     Articolo 98.

     Convenzione-tipo per mutui concernenti l'edilizia abitativa

     1. (Art. 16, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988).

     Il Ministro del tesoro definisce la convenzione-tipo tra gli istituti di credito ed i comuni per l'accesso ai mutui previsti negli articoli 10, 11 e 13, nonché per la erogazione del contributo annuale dell'8 per cento il cui onere grava, fino a tutto il 1989, a carico del fondo di cui all'articolo 3 e, per gli anni successivi, a carico del bilancio dello Stato.

 

     Articolo 99.

     Disciplina speciale per il comune di Teana.

     1. (Art. 23, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988; Art. 14, legge n. 48/1989).

     Le domande presentate entro il 31 dicembre 1988, relative all'assegnazione del contributo per l'edilizia abitativa ai sensi del presente testo unico agli abitanti del comune di Teana, riconosciuto gravemente danneggiato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11 maggio 1987, sono esaminate ove integrate del progetto di intervento entro il 30 giugno 1989.

 

     Articolo 100.

     Individuazione delle risorse per il completamento della ricostruzione

     1. (Art. 1, c. 8, D.L. n. 173/1988, conv. con mod. legge n. 291/1988).

     Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che accerterà preventivamente lo stato di attuazione degli interventi per la ricostruzione e la compatibilità degli interventi per lo sviluppo con quelli previsti dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, e dalla legislazione ordinaria, definisce il programma degli interventi residuali da effettuare ai sensi del presente decreto, individuando il relativo fabbisogno finanziario.

 

     Articolo 101.

     Disciplina dei procedimenti pendenti

     1. (Art. 11, c. 1-bis, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984; Norma di coordinamento).

     Le disposizioni del decreto 28 febbraio 1984, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, si applicano in base a domanda anche a favore dei soggetti già beneficiari dei contributi di cui agli articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sempre che non abbiano riscosso alla data del 31 marzo 1989 il saldo finale e con riferimento al valore del costo d'intervento relativo all'anno di assegnazione del contributo.

 

     Articolo 102.

     Regime delle opere realizzate mediante donazioni

     1. (Art. 4, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984).

     Le opere realizzate o da realizzare nei comuni colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, finanziate in tutto o in parte con donazioni provenienti da privati, enti ed associazioni, sono equiparate, ai fini delle procedure di occupazione, di urgenza ed espropriative, alle opere pubbliche.

 

     Articolo 103.

     Determinazione dei prezzi delle tariffe ufficiali per la esecuzione di opere

     1. (Art. 11, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1989).

     Nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia i prezzi delle tariffe ufficiali per la esecuzione di opere pubbliche o private sono variati in misura non superiore all'incremento del costo dell'intervento annualmente determinato dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 10, comma 2, prendendo a base il prezzario in vigore al 31 dicembre 1985.

 

     Articolo 104.

     Affidabilità di piccoli lavori a imprese non iscritte nell'albo dei costruttori

     1. (Art. 9, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988; Art. 13, c. 1, legge n. 48/1989).

     L'esecuzione di lavori di importo complessivo non superiore a 200 milioni, connessi ad opere di ricostruzione o di riparazione di immobili ai sensi dei precedenti articoli 10 e 11 può essere affidata ad imprese iscritte nell'apposito albo tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La disposizione di cui al presente articolo si applica fino al 31 dicembre 1989.

 

     Articolo 105.

     Limite d'investimento degli insediamenti in corso alla data del 27 gennaio 1987 nelle aree disastrate

     1. (Art. 8, c. 2-ter, D.L. n. 8/1987, conv. con mod. legge n. 120/1987).

     Il limite degli investimenti di cui all'articolo 39, comma 2, può essere superato per gli insediamenti in corso di realizzazione alla data del 27 gennaio 1987 entro il limite massimo del 75 per cento delle spese effettivamente occorrenti per la realizzazione degli insediamenti medesimi e, comunque, entro il limite di lire 50 miliardi di investimento.

 

     Articolo 106.

     Riduzione degli oneri per consumo di energia elettrica

     1. (Art. 1-bis, D.L. n. 75/1981, conv. con mod. legge n. 219/1981).

     L'importo dovuto per il consumo di energia elettrica da parte di cittadini residenti nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 e alloggiati, a seguito degli eventi sismici, in prefabbricati leggeri o containers, è ridotto del 50 per cento fino alla data di permanenza nelle predette strutture.

     2. (Art. 1-bis, D.L. n. 75/1981, conv. con mod. legge n. 219/1981).

     Una ulteriore riduzione del 25 per cento si applica a favore di coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente e siano residenti nei comuni montani o parzialmente montani fra quelli colpiti dagli eventi sismici.

     3. (Art. 6, c. 9, legge n. 730/1986).

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai cittadini residenti nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 e alloggiati, a seguito di ordinanza di sgombero, in prefabbricati monoblocco tipo containers.

 

     Articolo 107.

     Sanatoria

     1. (Art. 6, c. 11, legge n. 730/1986).

     Gli interventi su immobili danneggiati eseguiti entro il 31 dicembre 1985 senza preventiva autorizzazione sono ammessi a contributo a condizione che la relativa documentazione sia stata presentata entro i termini previsti dall'articolo 18, commi 2 e 5.

 

     Articolo 108.

     Oneri derivanti da espropri e occupazioni temporanee

     1. (Art. 6, c. 6, legge n. 80/1984).

     Gli eventuali oneri residui derivanti dagli espropri e dalle occupazioni temporanee disposti ai sensi dell'articolo 6, commi 3, 4 e 5, della legge 18 aprile 1984, n. 80, fanno carico al fondo di cui all'articolo 3 del presente testo unico.

 

     Articolo 109.

     Regolamenti delegati

     1. (Art. 14, c. 2, legge n. 80/1984; Art. 17, c. 2, legge n. 400/1988).

     Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni parlamentari, udito il parere del Consiglio di Stato, sono emanati uno o più regolamenti al fine di adeguare le procedure e le modalità di attuazione del presente testo unico.

 

     Articolo 110.

     Validità degli atti ed efficacia dei rapporti sorti in base a decreti legge non convertiti

     1. (Art. 11, c. 1, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984; Art. 1, c. 2, legge n. 12/1988).

     Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 94, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 29 dicembre 1983, n. 745, del D.L. 30 dicembre 1986, n. 919, del D.L. 28 febbraio 1987, n. 52, del D.L. 24 marzo 1987, n. 111, del D.L. 23 maggio 1987, n. 202, del D.L. 22 luglio 1987, n. 301 e del D.L. 21 settembre 1987, n. 398.

 

     Articolo 111.

     Relazione al Parlamento

     1. (Art. 69, c. 1, legge n. 219/1981; Art. 6-bis, c. 3 e art. 9, c. 5, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982).

     Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno invia semestralmente ai Presidenti delle Camere una relazione scritta sull'attuazione degli interventi previsti dal presente testo unico, sullo stato di attuazione del piano di riparto approvato, sulle somme erogate e sul prevedibile fabbisogno di cassa per il semestre successivo. A tale fine le regioni trasmettono ogni sei mesi una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di loro competenza.

     2. (Art. 69, c. 2, legge n. 219/1981).

     Il Governo riferisce contestualmente sul rispetto, per le regioni colpite dal terremoto, della riserva di cui all'articolo 107 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni.

     3. (Art. 69, c. 3, legge n. 219/1981).

     Il mancato rispetto di tale riserva, a partire dal 1° gennaio 1982, da parte delle amministrazioni centrali dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici a carattere nazionale, preclude la possibilità di attingere al fondo di cui all'articolo 3 del presente testo unico.

 

     Articolo 112.

     Disposizioni contrarie o incompatibili con il testo unico

     1. (Art. 2, c. 1, legge n. 12/1988; Norma di coordinamento).

     Le disposizioni di legge relative agli interventi nei territori terremotati di cui all'articolo 1, non inserite nel presente testo unico e incompatibili con il medesimo, sono abrogate.

 

     Articolo 113.

     Rinvio normativo

     1. (Norma di coordinamento).

     Restano salvi gli effetti delle eventuali ulteriori disposizioni contenute in provvedimenti legislativi emanati successivamente al 31 dicembre 1989.


[1] Testo così risultante a seguito delle rettifiche di cui all'avviso pubblicato sulla G.U. 11 giugno 1990, n. 134.

[2] Termine così differito, da ultimo, dall'art. 9 bis del D.L. 3 maggio 1991, n. 142.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398.

[4] Lettera così modificata dall'art. 21 ter del D.L. 23 giugno 1995, n. 244.

[5] Comma così sostituito dall'art. 21 ter del D.L. 23 giugno 1995, n. 244.

[6] Comma abrogato dall'art. 14 della L. 24 dicembre 1993, n. 537.

[7] Comma così modificato dall'art. 4 del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32.